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DI COME LA PSICOLOGIA GIURIDICA SI FA COMPLICE DEGLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI

Primo esempio.
«Va osservato che i fatti ipotizzati come reato nella vicenda in esame riguardano eventi avvenuti quando la bambina aveva un’età compresa tra uno e due anni e sette mesi, localizzandosi quindi all’interno di una finestra temporale nella quale agisce un fenomeno denominato ‘amnesia infantile’ … Questa selettiva incapacità a ricordare eventi esperiti nella finestra temporale compresa tra 0 e 5 anni viene chiamata ‘amnesia infantile’
».

Questa dell’amnesia infantile è un’autentica bufala, presa però per oro colato dai giudici.
In primo luogo il concetto di amnesia infantile, introdotto da Freud, riguarda la difficoltà che tutti noi abbiamo da adulti a ricordare alcuni episodi della nostra infanzia, come spiego qui. Non riguarda i ricordi dei bambini.
In secondo luogo non ha senso parlare di amnesia quando i bambini affermano di ricordare eventi che risalgono ad alcuni mesi o a qualche anno prima; si potrà dire che i ricordi sono errati, non corrispondono alla realtà, ma non che il bambino che ha questi ricordi soffra di amnesia. Chi soffre di amnesia non ha alcun ricordo; e anche di fronte a questa proposizione palesemente illogica i giudici abozzano.

Il perito, nel caso surriportato, ha poi corredato la sua relazione con un grafico che è un autentico falso scientifico, come illustrato nel documento citato.

Questo portò, ovviamente, all’archiviazione del procedimento penale a carico del padre della bambina, all’affido condiviso, al rifiuto della figlia di frequentare il padre, all’accusa di PAS nei confronti della madre, alla psicoterapia obbligatoria, agli incontri protetti, ecc.

Nella valutazione della capacità di testimoniare del minore vittima di abusi sessuali il perito incaricato deve limitarsi, come prevede la legge, a valutare l’idoneità psico-fisica del minore a rendere testimonianza sui fatti di cui riferisce, senza introdurre elementi fuorvianti, a maggior ragione quando gli stessi sono privi di obiettività e validità scientifica. La valutazione dell’idoneità mentale a testimoniare (art. 196 cpp), della capacità a rendere testimonianza, ovvero di valutare “se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da un disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso” (Fornari), poggia su elementi scientifici obiettivi (colloquio clinico, valutazioni testistiche, ecc.) che qualora non rispondenti a rigorosi criteri di scientificità e obiettività possono essere confutati dalle parti.
Quella sulla credibilità o non credibilità del testimone è una valutazione soggettiva che il perito non deve fare perché sganciata da elementi scientifici obiettivi e come tale non confutabile in maniera obiettiva; viene a essere una pura e semplice petizione di principio: “ritengo che il/la testimone non sia credibile”. Su che basi un perito può esprimere un giudizio simile? Certo non su basi obiettive.

E siamo, come al solito quando entrano in campo gli psicologi giuridici, all’inversione dell’onere della prova: io dall’alto della mia scienza dichiaro che il testimone non è credibile; dimostra tu il contrario.
La credibilità, o meno, del testimone non è di pertinenza del perito, ma è di unica ed esclusiva competenza del giudice che forma il suo convincimento nel corso del dibattimento.
Il perito non deve esprimersi sul contenuto della testimonianza, e quindi della credibilità o meno del testimone, ma deve semplicemente dire se il minore ha capacità di testimoniare o se le sue dichiarazioni siano inficiate da problemi di ordine psicopatologico, quali disturbi del pensiero, dell’affettività, dell’ideazione, dell’intellignza, dell’ideazione, della volontà, ecc. L’espressione ‘credibilità psicologica’ non ha senso, è priva di senso logico poiché il credere o il non credere pertiene al mondo religioso non al mondo della psicologia.

Secondo esempio.
«La minore (omissis) non presenta quadri patologici, disturbi dello sviluppo della personalità o disarmonie tali da impedirle di poter riferire circa fatti di cui è a conoscenza. Relativamente peraltro ai fatti oggetto del presente procedimento, vi sono invece consistenti, marcate perplessità, dubbi, in ordine alla possibilità che la minore possa fornire una versione dei fatti aderente alla realtà, in ragione del considerevole ed elevato numero di elementi di interferenza, manipolazione, condizionamento ed influenzamento intervenuti».

Perplessità, dubbi sono dati soggettivi, impressioni del perito non supportate da elementi obiettivi od obiettivabili; il quesito, tra l’altro, chiedeva al perito di esprimersi solo in ordine all’idoneità psico-fisica della minore a rendere testimonianza e non altro. Ovviamente il procedimento è stato archiviato; questa ragazza, adesso maggiorenne, non ha avuto giustizia. E di queste perizie, per così dire, ‘impressionistiche’ ne ho lette molte; come nel caso seguente.

Terzo esempio.
«… pur possedendo (la minore) caratteristiche che la renderebbero capace di testimoniare su fatti autobiografici occorsi dopo l’età della prima infanzia, le dichiarazioni rese alla madre appaiono, sulla base delle valutazioni concernenti le caratteristiche contestuali e storiche, cariche di influenze motivazionali e suggestive che possono aver agito, esplicitamente ed implicitamente, internamente in lei, influenzando la costruzione della testimonianza. In conseguenza la credibilità clinica della testimonianza resa appare poco sostenibile, così la plausibilità della narrazione».

Quarto esempio.
«… si conclude che l’audizione fornita dalla minore (omissis) in data (omissis) presenta caratteristiche compatibili con la presenza nella minore di capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all’età cronologica e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà e a riferirla, tuttavia si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno. Tali aspetti non consentono di poter considerare l’audizione fornita come compatibile con la possibilità da parte della minore di rendere testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa».

Il perito e il CTU che cercano in questo modo di screditare la testimonianza dei minori che hanno subito abusi sessuali perdono la loro terzietà, sposano la causa del presunto abusante e se ne rendono complici.

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L’AICPF E LE CTU

(Post lungo ma necessario)

L’AICPF è un’associazione che riunisce alcuni professionisti dell’area psy che si autodefiniscono consulenti psico-forensi; sa molto di autorefenzialità questo riunirsi in associazione per far valere la propria visione della psicologia applicata al diritto.
Non mi risulta, infatti, che in altri campi professionali (es. ingegneri, geometri, commercialisti, informatici, ecc.) esista un qualcosa di analogo; esistono, è vero, società di consulenza in questi ultimi ambiti ma di certo non si auto-promuovomo come ‘voce della verità’ nel campo delle consulenze tecniche di ufficio disposte dai giudici in alcune vicende giudiziarie.

Varie associazioni di psicologi hanno invece questa pretesa, e cioè di stabilire a priori come devono essere svolte le CTU; e questo è abbastanza inquietante poiché limita e condiziona i professionisti incaricati di svolgere le CTU medesime.
Di recente, in seguito alle polemiche sulla ben nota questione della scienza spazzatura chiamata PAS o alienazione parentale, l’AICPF si è sentita in dovere di emettere un comunicato per illustrare la propria posizione in merito. Naturalmente, di questa associazione fanno parte alcuni dei più coriacei sostenitori della scienza spazzatura detta PAS, quindi non è difficile capire dove intendano andare a parare.

Ma vediamo di analizzare questo comunicato dell’AICPF.
Esordiscono rivendicando una sorta di primogenitura circa le CTU in materia di affidamento dei figli, ma solo quando siano parallelamente in corso procedimenti penali circa maltrattamenti e abusi in famiglia; non riescono proprio a parlare serenamente né di violenza in famiglia (può esserci violenza senza che la stessa si qualifichi quale maltrattamento, ai sensi del codice penale) né di abusi sessuali incestuosi sui figli minori. Sono proprio concetti tabù per questi consulenti psico-forensi.

Ma perché costoro si autoproclamano esperti nell’affidamento dei minori solo quando ci sono, parallelamente, procedimenti penali in corso per violenza o abusi sessuali e non in tutti i casi di affidamento dei minori? La risposta è già nella domanda; questioni quali affidamento e collocamento dei minori, frequentazione con il genitore non collocatario, ecc., non sono questioni tecniche per le quali il giudice abbia bisogno della consulenza di un tecnico, ma sono questioni squisitamente giuridiche che i giudici sanno bene come risolvere. Cose già scritte e digerite.
Se però nella vicenda separativa compaiono violenza, psicologica o fisica, assistita o diretta sui figli minori, abusi sessuali incestuosi, ecc., ecco che i giudici diverrebbero improvvisamente incompetenti a decidere e avrebbero bisogno dei consulenti tecnici psicologi per decidere su questioni squisitamente giuridiche. Paradossale, no?

Vi si legge ancora il richiamo alle cosiddette buone prassi e chiaramente loro si ritengono gli unici depositari della verità su codeste buone prassi.
Segue poi il richiamo alle cosiddette linee guida nazionali sull’ascolto del minore testimone e a una recente sentenza della Cassazione, la n. 9143 del 19/05/2020.

Le cosiddette linee guida nazionali sull’ascolto del minore testimone non sono affatto delle vere linee guida ma solo una serie di affermazioni apodittiche, autorefenziali e prive di validità scientifica; non viene infatti riportato nemmeno un riferimento bibliografico a sostegno di tali affermazioni, bisogna accettarle per atto di fede. Contengono i soliti sproloqui sulla memoria infantile e sulla suggestionabilità del minore, senza un minimo cenno alle ricerche scientifiche sulle memorie traumatiche precoci (qui una traduzione non ufficiale) e sulla impossibilità di indurre nel minore la falsa memoria di eventi non plausibili, come è appunto l’abuso sessuale.
Naturalmente, visto che tra i firmatari di questo documento compaiono sempre i soliti coriacei sostenitori della PAS, era ovvio che le conclusioni dovessero essere di quel tenore, miranti cioè a screditare la testimonianza del minore.

Poco chiaro è il richiamo alla sentenza della Cassazione, solo un modo, a modesto parere dello scrivente, di pararsi il posteriore: della serie, se anche la Cassazione …
Sentenza a dir poco singolare, a mio modesto parere di non giurista, poiché vi si afferma che in tema di affidamento «non si può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità»; non mi competono tali questioni giuridiche, ma l’espressione ‘in ogni caso‘ mi pare davvero preoccupante. A tale principio non si potrebbe quindi derogare nemmeno in presenza di violenza sul minore, diretta o assistita, o di abusi sessuali?
Io, forse sbagliando, ritengo che in queste due ultime occorrenze, al principo di bigenitorialità non solo si possa ma si DEBBA derogare, nel solo ed esclusivo interesse del minore. Ma forse penso male.

Seguono poi quattro punti programmatici che si esaminano in ordine cronologico.
1) Qui sostengono che la CTU «è uno strumento per valutare tecnicamente dati la cui prova sia stata già assunta, nonché per fornire elementi di giudizio». Che significa questa frase? Se la prova è stata già assunta mi pare ovvio che non ci sia bisogno alcuno di una valutazione tecnica, né che il CTU fornisca elementi di giudizio (che spetta solo al giudice). Ma come ben sanno i CTU, e come ben sanno far finta di non sapere, la CTU in tema di affidamento dei figli viene disposta proprio per sopperire alla mancanza di prove sulla presunta manipolazione psicologica dei figli che rifiutano un genitore. Come ho ben spiegato qui.
Citano poi alcuni articoli, non si capisce di quale codice, e qui emerge tutta la loro competenza in materia, dimenticando, e forse nemmeno lo conoscono, l’art. 2697 cc.
Il genitore che reclama al giudice la lesione del diritto alla bigenitorialità del proprio figlio che lo rifiuta, addebitando il rifiuto all’altro genitore ma senza produrre le prove alla base della sua tesi, si appella poi alla CTU per ottenere questa prova. Così funziona. E il CTU, attraverso i ben noti arzigogoli della psicologia giuridica, alla fine fornisce al giudice la ‘prova’ che mancava, e cioè che il bambino è stato alienato dall’altro genitore. Difatti se la manipolazione fosse provata nel processo non ci sarebbe bisogno della CTU per certificarla.

2) Al punto 2 sostengono che «al CTU compete esprimere una valutazione sulle problematiche relazionali direttamente osservate». Ma mai, nella mia esperienza (che ha superato i cento casi), ho letto valutazioni espresse dai CTU sulle probematiche relazionali osservate, se non considerazioni generiche e inappropriate. Di fronte al rifiuto di un figlio la risposta dei CTU è stereotipata, quasi un riflesso condizionato, come accadeva per i cani di Pavlov: “se c’è rifiuto c’è alienazione”. Nessuna seria valutazione, quindi, ma solo una risposta standardizzata, copia-incollata, non ponderata come la delicatezza della situazione richiederebbe.
Una valutazione delle problematiche relazionali direttamente osservate, che voglia essere onesta, comporta la descrizione obiettiva (quel che si osserva) della relazione padre-figlio e di quella madre-figlio. O meglio, della relazione ‘genitore rifiutato-figlio che rifiuta’ e ‘genitore amato-figlio che ama questo genitore e non lo rifiuta’. Contro ogni logica i CTU sostengono che il figlio rifiuta un genitore perché ha un problema relazionale con l’altro genitore (col quale invece non ha alcun problema a relazionarsi) che si chiama alienazione parentale (cioè la scienza spazzatura che in quanto tale non è rilevable con metodologie scientifiche ma solo con illazioni autoreferenziali: l’alienazione parentale esiste perché lo sosteniamo noi). E ne sono pure convinti!!

3) Il vero intento di questo documento dell’AICPF lo si legge al punto 3, e cioè il timore di subire una denuncia o una segnalazione all’Ordine professionale quando usano nelle CTU il concetto di alienazione parentale o i suoi sinonimi. Excusatio non petita, come direbbero i nostri padri. Se sono convinto della validità scientifica della mia tesi non ho paura alcuna di una denuncia; ma se so che la mia tesi si basa su concetti privi di validità scientifica, allora sì che ho paura della denuncia.
Certo, se questi consulenti continuano a servirsi di concetti privi di validità scentifica per mettere a tacere madri e bambini che denunciano violenze o abusi sessuali stiano ben tranquilli che continueremo a denunciarli, pubblicamente e se il caso all’autorità giudiziaria e ai loro Ordini professionali.

Questo è il vero e proprio obbrobio psico-giuridico. Come scrive Rita Ferri nel suo libro “Violenza istituzionalizzata contro donne e minori – L’occultamento per autoreferenza“: «Esempi tipici della distorsione e della unilateralità della ricerca sono sia la banalizzazione e minimizzazione della violenza, sia il pervertimento dell’accusa di violenza in sintomo della PAS, per cui la vittima di violenza diviene, agli occhi del perito e poi del giudice, il colpevole. La teoria della PAS cancella la possibilità di una indagine seria su eventuali abusi anche sessuali giustificandone la presunzione pregiudizievole di falsità» (Cap. XII, pag. 318).

4) Parlano infine della questione dei cosiddetti indicatori di abuso psicologico e di scale di rilevazione di eventi traumatici. Il tutto, come al solito, per occultare violenze a abusi sessuali. Ragionamento questo che può valere nelle vicende penali, ma non pertinente nelle vicende di affidamento. Si tratta, nel civile, di decidere se rispettare o meno la volontà del bambino, anche infradodicenne, quando esprima rifiuto, paura, a volte vero e proprio terrore, nel relazionarsi con un genitore.
Sul rifiuto del minore con molta maggiore competenza, me lo si consenta, degli psicologi giuridici dell’AICPF si sono espressi di recente i giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino” di Roma: «Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio

Che la paura sia un’emozione primaria, istintiva, non condizionata, gli psicologi giuridici del’AICPF, ma anche di altre associazioni analoghe, lo possono studiare qui; e ogni tanto studiate qualcosa di serio invece delle solite cretinate sulla PAS. Credo che quanto scritto dai giuristi del Centro Livatino metta la parola fine a ogni altra discussione e manipolazione sul tema.

Un sicuro passo in avanti per quanto riguarda le CTU in questo campo è rappresentato dal Protocollo di Napoli recepito e fatto proprio dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Ente di Diritto Pubblico che persegue un interesse pubblico, organismo sicuramente più autorevole di un’associazione di professionisti che persegue, ovviamente, l’interesse privato dei professionisti che la compongono (corsi di formazione, master, ecc.).
Di recente il Protocollo di Napoli è stato anche recepito dalla rete dei Centri antiviolenza D.i.Re, che lo ritiene uno “strumento imprescindibile per la formazione degli psicologi“.

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MATRIFOBIA

Il termine matrifobia non è proprio di conio recente; una ricerca sul web mostra che è già stato utilizzato con differenti accezioni.
Dalle mie ricerche, l’uso più remoto risale al 2006 nell’accezione di allergia al matrimonio. Ma in questo senso forse sarebbe più corretto il termine ‘matrimoniofobia’
L’ho poi ritrovato in un tweet del 2011, del sito in lingua spagnola “bioeticaweb”; purtroppo il link cui rimanda è muto, quindi non sappiamo in che accezione sia stato utilizzato.
Il termine compare anche in un libro dello scrittore peruviano Marco Aurelio De Negri dal titolo “Polimatía – Saber que abarca diversos conocimientos“, pubblicato nel 2014.


Infine, il termine matrifobia è stato usato, più recentemente, da Marina Terragni nel libro “Gli uomini ci rubano tutto“, pubblicato nel 2018. In questo libro il termine matrifobia sembra essere utilizzato sia per indicare una sorta di timore per la maternità (forse sarebbe stato più indicato, in questa accezione, il termine maternofobia) sia per indicare l’odio verso la donna-madre.

Ritengo di proporre il termine ‘matrifobia‘ per indicare l’atteggiamento di singoli e gruppi, anche istituzionali, di odio verso la donna-madre, che si aggiunge alla sempre più dilagante misoginia.
Odio verso le madri, discriminazione psico-sociale, ma anche giudiziaria, che vede le madri sempre più discriminate nelle vicende del diritto di famiglia, additate come malevoli, manipolatrici, alienanti, ritenute pre-giudizialmente incapaci sul piano genitoriale pure quando la realtà, e cioè la crescita e lo sviluppo armonico dei figli, dimostra esattamente il contrario.

Una latinista interpellata per un parere ci ha fornito la seguente risposta: «Trattandosi di un neologismo, le alternative sono tante e tutte meritevoli di attenzione, ma l’opzione matrifobia (o madrifobia) sembra la più promettente in termini di ricezione e sopravvivenza. In merito all’ipotesi di un neologismo alternativo, di derivazione greca, volto a esprimere un sentimento di odio più rimarcato, sul modello di forme cristallizzate come “misantropia” e “misoginia” (“misomatria”? “misometria”?, termini meno immediati) sarebbe interessante formulare il quesito all’Accademia della Crusca».

È in atto un attacco alla donna in quanto madre; ovvero datrice/donatrice di vita. E c’è molto in questa matrifobia – odio contro le madri – del rapporto non risolto con la propria madre, reale o fantasmatica; sia da parte di uomini sia da parte di donne. E più di recente, e questa è la novità, l’odio contro la donna madre vede aggregarsi i più feroci misogini con il variegato mondo dei confusi sul proprio genere, anche esponenti del mondo LGBT, pro-GPA, pro-prostituzione, ecc.; espressione di un vero e proprio istinto di morte. Può l’umanità sopravvivere se si sopprimono, sia pure figuratamente, le madri?

E non è un luogo comune il richiamo all’eros/thanatos di Freud. Cioè la pulsione di morte che cerca di sopraffare la pulsione di vita.

… Venere datrice di vita, che sotto i corsi celesti degli astri dovunque avvivi della tua presenza …” (Lucrezio).

Questo viene invidiato alla donna madre.
E se si parla di invidia non si può non chiamare in causa Melanie Klein, psicanalista austriaca allieva di Sándor Ferenczi e di Karl Abraham che con maggiore competenza di Freud ha esplorato le primissime fasi dello sviluppo infantile e descritto il potere distruttivo dell’invidia irrisolta. La Klein collega questa pulsione alla posizione schizo-paranoide del bambino. Nel suo testo “Invidia e gratitudine” la Klein scrive: “L’invidia è un sentimento di rabbia perché un’altra persona possiede qualcosa che desideriamo e ne gode … l’invidioso soffre della gioia altrui e si sente a suo agio soltanto vedendo gli altri soffrire“.


Secondo Hanna Segal, psicanalista inglese di origine polacca, allieva della Klein, l’invidia “può essere considerata come la più precoce esternalizzazione diretta dell’istinto di morte“.

Praticamente, la società occidentale sta regredendo alla posizione schizo-paranoide del bambino nei suoi primi mesi di vita. E l’istinto di morte sta prevalendo sull’istinto di vita.

Il concetto di “matrifobia” non può poi prescindere dal suo aspetto politico. Si insinua nelle maglie della rete giuridica, laddove viene utilizzato dalle istituzioni come strumento di tortura psicologica da infliggere alle madri, perché fuori dai tribunali le lobbies politiche chiedono questo: delegittimare la Madre, toglierle potere, per favorire gli interessi dei più forti.

Dell’odio verso le madri non ne parla nessuno in Italia, tanto meno il ddl Zan di prossima discussione parlamentare. Dal testo del suddetto si evince come unica preoccupazione quella di difendere principalmente i diritti dei trans, pur violando la libertà delle donne di autodefinirsi tali, impedendo loro di differenziarsi per identità biologica, emotiva e culturale sia dagli uomini sia dai transgender senza per questo venir tacciate di transfobia. Le donne, e le madri in particolare, sono il bersaglio principale dell’odio misogino da parte della comunità transgender, sostenitrice da sempre della maternità surrogata.

Per citare Martin Luther King: “La tua libertà finisce dove inizia quella degli altri“.

Con la collaborazione di Anna Consoli

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IL MINESTRONE DEL MINISTERO

La risposta del Ministro della salute all’interpellanza sull’alienazione parentale (n. 4-02405) è un autentico minestrone di concetti privi di validità scientifica; naturalmente ciò non è imputabile al Ministro ma a chi è stato da lui delegato a redarre il suddetto parere.
Con questo post intendo dimostrare come è stato composto questo minestrone, facendo il copia-incolla di articoli reperiti sul web, senza un minimo di senso critico; ma soprattutto dimostrando la totale ignoranza della questione ‘alienazione parentale’ di chi ha scritto quel parere .
Vi si legge infatti:

Da dove è stato scopiazzato?
Dai seguenti articoli:

Questo pezzo è tratto da un articolo di sostenitori della PAS, del 2014, che riprendeva il falso comunicato stampa della SINPIA, ampiamente criticato, sparito dal web e dal sito della SINPIA perché vergognoso, e ormai reperibile solo su alcuni siti di associazioni di padri separati. Naturalmente conteneva un mucchio di sciocchezze, come è nello stile dei sostenitore della PAS, perché l’Asse V del DSM-IV non parla affatto né di problemi relazionali né tanto meno di alienazione parentale; secondo la classificazione multiassiale prevista dal DSM-IV, in Asse V si riporta un punteggio ricavato dalla Scala Globale del Funzionamento, come nell’immagine che segue.

Il secondo articolo copia-incollato è il seguente:

Questa la traduzione:
«Sulla base delle ricerche effettuate, si può affermare che l’alienazione di genitore non corrisponde a una “sindrome” o a uno specifico “disturbo” psichico individuale. Può essere meglio definita come un modello di famiglia disfunzionale relazionale determinato dal genitore escludente o “alienante”, dal genitore escluso o “alienato” e dal bambino, ciascun membro di questa triade con il suo proprio contributo di responsabilità.»
Va precisato che la ricerca effettuata dagli autori di questo articolo è consistita nel cercare su motori di ricerca alcuni articoli che parlano di alienazione parentale e su di essi, circa 28 articoli trovati, hanno basato il proprio articolo; non hanno svolto una ricerca empirica sul campo ma solo una ricerca virtuale. Se questa è scienza!!

Sempre da questo articolo è stata copia-incollata una definizione di problema relazionale che è inesistente nel DSM-5.

Fedelmente riportata nella risposta del Ministro.

Naturalmente questa definizione non esiste nel DSM-5, non è riportata in nessuna pagina del manuale. Ecco come il DSM-5 definisce i Problemi relazionali.

Nella versione italiana:

Ora, senza presunzione alcuna, credo che il Ministro debba subito avviare un’indagine interna, individuare il responsabile di questo minestrone e mandarlo a casa.

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DI CTU E AFFINI

È divenuta ormai prassi consueta nei tribunali quella di disporre una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio) nelle separazioni coniugali.
Tale CTU viene disposta in tutte le separazioni coniugali?
No, non in tutte le separazioni coniugali, nemmeno in quelle ‘conflittuali’, ma solo in quelle in cui c’è il rifiuto del figlio, o dei figli, di relazionarsi con, o frequentare, un genitore (di solito il padre).
Viene incaricato di svolgere la CTU un professionista (psicologo, psichiatra o neuropsichiatra infantile) di solito facente parte della cosiddetta psicologia giuridica.
E qui vanno chiarite alcune cose prima di procedere.

Cosa è una CTU?
È un accertamento tecnico previsto da particolari norme di legge (non che voglia fare l’avvocato dilettante, come taluni, ma svolgendo le consulenze tecniche sono tenuto a conoscere la normativa di riferimento).
Art. 61 codice di procedura civile: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica».
Nelle note al suddetto articolo viene precisato che il compito del CTU è «quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante», e che «la CTU ha solo la finalità di fornire al giudice una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell’onere probatorio che incombe sulle parti».

In quest’ultima disposizione viene richiamato l’art. 2697 del codice civile.
Art. 2697 codice civile: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Se ne deduce che la CTU non può essere richiesta da una delle parti del processo per ottenere la prova della sua tesi; ma in queste vicende accade che la CTU venga richiesta per provare ciò che chi accusa non è in grado di provare.

Chiaramente, parlando di valutazione tecnica si dà per scontato che tale valutazione debba basarsi sulle conoscenze scientifiche accreditate dalla letteratura specialistica del settore (nello specifico la trattatistica psicologica e psichiatrica corrente, le classificazioni ufficiali delle malattie, ecc) e non utilizzando concetti che di scientifico non hanno proprio nulla, inesistenti sia nella trattatistica del settore sia nelle classificazioni delle malattie (che poi di recente il Ministro della salute sia stato mal consigliato nella sua risposta a un’interpellanza parlamentare rileva poco, visto che certe sciocchezze sostenute da qualche psicologo giuridico – pro domo sua e del proprio conto in banca – restano comunque fuori dalla scienza ufficiale).

Cosa è la psicologia giuridica?
Non è una particolare specializzazione della psicologia ma una modalità di applicare al, e utilizzare nel, processo nozioni della psicologia, e della psichiatria.
Da chi è stata fondata la psicologia giuridica?
La psicologia giuridica è stata fondata da alcuni avvocati con formazione psicologica, particolarmente esperti nella difesa di soggetti accusati di pedofilia, individuale o collettiva, e di genitori accusati di violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli minori. In questi ultimi casi la strategia difensiva consiste nel sostenere che tali accuse siano false, indotte dal desiderio di vendetta dell’altro genitore il quale giungerebbe a convincere il figlio ad allearsi con lui e sostenere la presunta falsa accusa. Una strategia difensiva di questo tipo necessita di prove altrimenti è perdente; e qui entrano in ballo i consulenti tecnici che hanno il compito di rafforzare questa strategia difensiva con concetti psicologici che dimostrino la manipolazione psicologica dei figli minori da parte del genitore che formula le accuse di violenza o abusi sessuali.

Che cosa c’entra tutto questo con il rifiuto del minore di frequentare un genitore (di solito il padre) dopo la separazione?
Il genitore rifiutato dal, o dai figli, e per lui il suo avvocato, sostiene, per far valere il suo diritto alla frequentazione del, o dei figli (cui sono poi legate questioni economiche attinenti la casa dove vivono i figli, l’assegno di mantenimento, ecc), che il rifiuto espresso al figlio non è autentico, genuino, ma è conseguenza della manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, causato dal condizionamento psicologico della volontà del minore.
Il genitore amato dal figlio (di solito la madre), e per lei il suo avvocato, sostiene invece che il rifiuto è la conseguenza della violenza, fisica o psicologica, diretta o assistita, se non addirittura da abusi sessuali compiuti dal genitore rifiutato sul figlio.

Ferme restando le previsioni di legge (preferenza per l’affido condiviso, salvo che ciò sia contrario all’interesse del minore – art. 337-quater codice civile – e una equa frequentazione bi-genitoriale) a fronte del rifiuto del minore il giudice può ritenere di farsi assistere da un consulente tecnico – art. 191 codice procedura civile – che dia una risposta ad alcuni quesiti, formulati dal giudice medesimo, che gli possano essere di ausilio nella decisione.

Questa la norma; la prassi corrente vede invece la CTU come uno strumento inteso a certificare che il rifiuto del minore è causato dalla manipolazione psicologica, senza tener conto di atti, quali referti medici o psicologici, attestanti la situazione di violenza, senza tener conto della volontà del minore, senza ascoltarlo, pur se infradodicenne, o ascoltandolo e non tenendo conto delle sue dichiarazioni se ultradodicenne, delegando al CTU questioni di pura natura giuridica (quali modalità di affidamento, collocamento del minore, frequentazione del genitore non collocatario, ecc; ciò pur in presenza di plurime e univoche pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ricordano ai giudici che non possono delegare ai consulenti tecnici la soluzione di questioni giuridiche).
Il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene che il minore sia stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore non è in grado di produrre la prova di questa manipolazione psicologica e si affida alla CTU perché tale manipolazione psicologica venga provata, dimostrata.
Il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene che il rifiuto è la conseguenza di comportamenti violenti, fisici o psicologici, violenza diretta o assistita sul minore o di abusi sessuali incestuosi, produce elementi di prova, referti medici, referti psicologici, testimonianze, ecc, ai quali viene data scarsa importanza nella presunzione della manipolazione psicologica alla cui dimostrazione la CTU è finalizzata. La stessa testimonianza del minore viene screditata ritenendola non veritiera (bambino alienato da un genitore, bambino adesivo a un genitore, bambino allineato con un genitore, ecc).

La CTU diviene quindi un modo per provare al giudice ciò che il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene la manipolazione psicologica del minore non è in grado di provare; in violazione della legge.

Non solo. Viene messa in atto una vera e propria aberrazione giuridica, una perversione del Diritto che ricorda i processi alle streghe dell’epoca dell’Inquisizione: l’inversione dell’onere della prova. Viene cioè richiesto al genitore amato dal bambino, e per lui al suo avvocato, di provare che non c’è stata la manipolazione psicologica del bambino; invece di fornire la prova di quello che sostengono chiedono alla controparte di dimostrare che non è avvenuto il fatto di cui la accusano. E purtroppo accade che molti giudici, se non quasi tutti, sposano in pieno questa aberrazione giuridica.

Nel corso degli anni a tale presunta manipolazione psicologica sono stati dati vari nomi (PAS o sindrome di alienazione genitoriale, alienazione parentale, rifiuto immotivato, bambino alienato, bambino adesivo, madre assorbente, madre malevola, madre simbiotica, condotte alienanti – qui e qui, più di recente sindrome da anaffettività genitoriale, problema relazionale, disturbo relazionale, disturbo del comportamento relazionale, ecc.); insomma la fantasia psicologica più sfrenata, al di fuori di un minimo di scientificità.

Naturalmente il giudice, che tecnico non è, non è in grado di cogliere la mancanza di scientificità di tali concetti; ma anche quando i consulenti tecnici di una delle parti del processo ne mettono in evidenza l’assoluta mancanza di scientificità, tali controdeduzioni non vengono minimamente prese in considerazione dal giudice, se non in rarissimi casi. Ai CTU viene attribuita dai giudici una sorta di infallibilità in virtù della quale essi hanno sempre ragione, anche quando scrivono corbellerie, mentre i CTP hanno sempre torto anche quando argomentano in maniera logica e scientifica le proprie controdeduzioni alla CTU.

La gran parte dei procedimenti di affidamento dei minori che rifiutano un genitore sono quindi falsati da questa presunzione della manipolazione psicologica del minore e si traducono in autentici drammi per gli incolpevoli bambini coinvolti in essi, dall’inserimento in comunità per minori (moderni riformatori) per essere de-programmati, resettati sino ad accettare la relazione con il genitore rifiutato (terapia della minaccia), all’esposizione a ulteriori violenze o abusi sessuali da parte del genitore scagionato dalle CTU, sino in alcuni casi, alla uccisione dei minori da parte di questo genitore.

Come ha scritto la d.ssa Jennifer Hoult, Law Guardian in New York, «PAS’s twenty-year run in American courts is an embarrassing chapter in the history of evidentiary law. It reflects the wholesale failure of legal professionals entrusted with evidentiary gatekeeping intended to guard legal processes from the taint of pseudo-science. Courts entrusted with divorce, custody, and child abuse cases may have found PAS attractive because it claimed to reduce these complex, time-consuming, and wrenching evidentiary investigations to medical diagnoses.» (Il percorso ventennale della PAS nei tribunali americani è un capitolo imbarazzante nella storia del diritto probatorio. Essa riflette il grossolano fallimento dei professionisti legali incaricati di una tenuta probatoria volta a proteggere i processi legali dalla macchia della pseudoscienza. I tribunali a cui sono stati affidati casi di divorzio, custodia e abuso di minori possono aver trovato la PAS attraente perché sostenevano di ridurre le indagini probatorie complesse, dispendiose in termini di tempo e strazianti a diagnosi mediche.)

Citando un’altra giurista, la portoghese Maria Clara Sottomayor, già Giudice non togato del Tribunale Supremo e già Giudice Costituzionale eletta dal Parlamento del suo Paese, «os Tribunais têm que aceitar que a criança, como qualquer adulto, tem direito a escolher as pessoas com quem quer ou não conviver. Meios coercitivos, como a intervenção das forças policiais, negam à criança o estatuto de pessoa e a liberdade mais profunda do ser humano: a liberdade de amar ou de não amar. Não cabe ao poder judicial impor sentimentos e afectos, e exigir a perfeição moral aos cidadãos. Isto não significa negar que há pais e mães que instrumentalizam a criança e que se comportam com falta de ética na altura do divórcio, mas não se pode tomar a parte pelo todo, nem usar a força policial e judicial para resolver problemas morais e relacionais. Isto significa punir a criança pelos erros dos pais. É preferível que estes casos sejam decididos à luz de regras pragmáticas e de bom senso, tendo em conta os limites da intervenção do Estado na família e respeitando a relação da criança com a sua pessoa de referência, assim como a sua integração no seu ambiente natural de vida.» (I Tribunali devono accettare che il bambino, come qualsiasi adulto, ha diritto di scegliere le persone con le quali vuole o non vuole convivere. Mezzi coercitivi, come l’intervento delle forze di polizia, negano al bambino lo statuto di persona e la libertà più profonda dell’essere umano: la libertà di amare o di non amare. Non è compito del potere giudiziario imporre sentimenti e affetti, ed esigere la perfezione morale ai cittadini. Questo non significa negare che ci siano padri e madri che strumentalizzano il bambino e che si comportano con assenza di etica durante il divorzio, ma non si può ‘prendere una parte per il tutto’ (o fare di tutta l’erba in fascio), né usare le forze di polizia e giudiziarie per risolvere problemi morali e relazionali. Questo significa punire il bambino per gli errori dei genitori. È preferibile che questi casi siano decisi alla luce di regole pragmatiche e di buon senso, tenendo presenti i limiti dell’intervento dello Stato nella famiglia e rispettando la relazione del bambino con la sua persona di riferimento, così come la sua integrazione nel suo ambiente naturale di vita.)

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LE CONDOTTE ALIENANTI-2

Riprendo il tema perché mi è stata segnalata la sentenza di un Tribunale statunitense nella quale vengono esaminate proprio tali condotte proposte da una delle più fanatiche sostenitrici della PAS, la d.ssa Amy Baker.

La sentenza è della Corte Suprema dello Stato di New York e si trova qui.
La vicenda in breve: i genitori si separano, le tre figlie sono in affidamento condiviso, collocate principalmente dal padre con diritto di visita della madre per due giorni la settimana, e inversione del collocamento di settimana in settimana.
Dopo circa un mese dalla separazione il padre inizia una battaglia legale contro la madre, che si è protratta per anni sino a giungere alla Corte Suprema.

La Corte riprende le critiche al concetto di PAS o alienazione parentale, espresse da altri Tribunali in precedenti sentenze, citando i vari autori che se ne sono occupati, da Paul Fink a Carol Bruch.
Una prima osservazione del Tribunale è interessante: il padre, oltre a dichiarare l’alienazione da parte della madre, deve provarla e in questo processo non vi è prova alcuna di ciò.
Ed ecco scendere in campo i massimi esperti dell’alienazione parentale, i quali però, date le citate critiche, non ne parlano esplicitamente e si rifugiano nei soliti retorici giri di parole.

Per prima la d.ssa Baker con il nuovo concetto delle condotte alienanti; ne elenca ben 17.
Senza portarla per le lunghe, la d.ssa Baker ha dovuto ammettere, sotto giuramento, di non aver mai incontrato le tre figlie della coppia e quindi di non essere in grado di provare l’esistenza di tali condotte alienanti né di provare che tali condotte, da lei ipotizzate, abbiano effettivamente allontanato le figlie dal padre, con il quale invece convivevano essendo collocate da lui, né, come osservato dal Giudice, vi era correlazione tra tali presunte condotte e l’opinione che le figlie avevano del padre.
Ecco il brano.

Un concetto, questo delle condotte alienanti, totalmente campato in aria e sganciato dalla realtà dei fatti; gli psicologi giuridici dimenticano, anche negli USA, che in Tribunale si devono esaminare e valutare i fatti e non teorie campate in aria.
Ed ecco scendere in campo, dopo la d.ssa Baker, un’altra ‘esperta’ di alienazione parentale, la d.ssa Linda Gottlieb, assistente sociale.
Il Giudice ha definito la testimonianza della Baker e della Gottlieb come “l’apice della follia”.
Ecco il brano.

Intervenne poi un terzo esperto, il dr Robert Evans, il quale pure, sotto giuramento, dovette ammettere di non aver mai incontrato le figlie della coppia, e quindi di parlare a vanvera. Giunse a dire che se il Tribunale ascoltava i bambini dava loro potere; una vera e propria assurdità, come dire che se il Tribunale ascolta dei testimoni conferisce loro potere. E i processi come si fanno? Virtualmente?
Il Tribunale alla fine ascoltò le tre ragazze le quali testimoniarono che pur avendo una buona relazione con il padre preferivano vivere con la madre perché per loro era più comodo in questo modo continuare a frequentare la scuola, senza i continui cambiamenti di domicilio imposti dalle precedenti sentenze.

Il Tribunale ha concluso che non era stata prodotta alcuna prova di tale presunta alienazione parentale e rigettò tutte le richieste del padre.
A quando nei Tribunali italiani?

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LE CONDOTTE ALIENANTI-1

Si tratta del nuovo mantra dei sostenitori della PAS.
Persa la partita con il DSM-III nel 1985, Gardner fu il primo a sostituire l’espressione PAS con quella di alienazione parentale, pensando così di poter sfuggire alle critiche della comunità scientifica (due psicologhe giuridiche italiane, venete, sostengono invece di essere state loro per prime a parlare di alienazione parentale; le manie di grandezza non hanno limiti).
Poi arrivò Bernet che in combutta con la Baker tentò di giocarsi la carta del PAD, disturbo di alienazione parentale, con il DSM-5; ma ha perso anche lui. Alla fine Bernet se ne è venuto fuori col fatto che comunque l’alienazione parentale è tra le pagine del DSM-5 in forma di spirito. Segno di non perfetta salute mentale.

Sempre Bernet, con i suoi accoliti, ha poi tentato un nuovo bluff, giocando la carta del disturbo/problema relazionale con l’ICD-11, perdendo nuovamente la partita. Concetto privo di logica perché se proprio nel rifiuto si vuole vedere un problema relazionale è chiaro che questo problema esiste tra il bambino che rifiuta e il genitore rifiutato.
In Italia c’è stata la fase delle sapientine romane del rifiuto immotivato, subito abortita.
Poi è arrivato il piripacchio, cioè chiamiatela come vi pare ma esiste. Poi il bambino adesivo e la madre assorbente, tanto da far pensare che gli psicologi giuridici i loro corsi di formazione li facciano nelle copisterie.

Adesso è la fase delle “condotte alienanti che non richiedono studi scientifici”; condotte fognarie ovviamente.
Eh, sì, perché appena si tenta un approccio scientifico alle loro concezioni le stesse franano miseramente, come castelli di sabbia o di fango; quindi niente studi scientifici.
L’espressione è stata usata da uno psicologo giuridico in un suo scritto e ripresa da un avvocato-giornalista in una intervista.

Ma cosa sarebbe una condotta alienante? In cosa consiste? Chi lo dice che quella condotta sia alienante? Sulla base di quali studi? Ah, già è vero, non necessitano di studi scientifici.
Quali prove allora portano nel processo per sostenere questa condotta alienante di un genitore?
Nulla, né prove né studi scientifici; pretendono che gli si creda sulla parola.

Se proprio si vuole parlare di comportamenti di un genitore che allontanano i figli da lui stesso parliamo di violenza in famiglia, abusi sessuali sui figli, ma anche pressioni psicologiche; sono proprio i bambini che ne fanno testimonianza e in realtà le stesse allontanano i figli proprio dal genitore che le mette in atto.
Ma loro non si rassegnano alla realtà, tanto da giungere, contraddicendosi, a parlare di alienazione parentale causata dal genitore non collocatario, pur di mantenere il punto, e cioè screditare la testimonianza dei bambini e tutelare il genitore maltrattante, violento o abusante. E di quest’ultima trovata, cioè dell’accusa di alienazione parentale non più al genitore collocatario ma a quello non collocatario, ho ben tre casi, uno a Bari, uno a Milano e l’ultimo a Venezia. Davvero una bella coerenza.

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HOUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA

Ed è un problema grosso, quello del giornalismo italiano.

Sulla vicenda di Reggio Emilia si sono davvero scatenati, elettroshock, scosse elettriche, e chi più ne ha più ne metta.

Ma … un minimo di informazione prima di scrivere cazzate? Io ci ho messo dieci minuti a fare una ricerca scoprendo che non c’è nessun elettroshock e nessuna scossa elettrica.

Ecco un’ampia panoramica delle cazzate scritte in questi giorni; e ci sono cascati anche giornali blasonati.

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DDL PILLON: LA CAPORETTO DELLA LEGA

Non sono in grado di indicare quando ciò avverrà ma molti segnali mi fanno capire che non siamo molto lontani dalla débâcle, nonostante la massiccia propaganda a tappeto che viene svolta dal suo leader e il mostruoso armamentario di promozione della sua immagine.

Lungi dalla rapida approvazione prospettata dal suo primo firmatario (entro pochi mesi ebbe a dichiarare) il cammino del DDL, e degli altri collegati, si è mostrato irto di ostacoli sin dal suo inizio.

Confidava di acquisire la firma di tutti i senatori di maggioranza in Commissione giustizia del Senato ma si trovò di fronte alla presa di posizione di alcuni senatori 5 stelle che rifiutarono di firmare a scatola chiusa, volendo approfondire i contenuti del DDL.

La data di approvazione venne rinviata a Natale.

Sin da subito il DDL è stato criticato da gran parte della società civile (quella vera non quella delle associazioni dei padri separati), dalle reti dei centri antiviolenza a numerose associazioni forensi, esperti giuristi, comitati spontanei di cittadini ed esperti, ecc.

Ormai la guerra lampo contro donne e bambini vittime di violenza, preannunciata dal senatore leghista e dai padri separati sostenitori del suo DDL, si è trasformata in una guerra di posizione; e si sa che le guerre di posizone vedono sempre perdente chi attacca, che si logora nell’attesa, mentre favoriscono chi si difende che può così rafforzare le proprie posizioni e innalzare ulteriori barricate.

Al termine delle audizioni in Commissione giustizia il senatore leghista ha cercato di rassicurare le sue truppe parlando ancora di tempi rapidi per mettere a punto il DDL conclusivo (entro Pasqua), ma non ha escluso il ricorso alla sede referente, cioè alla discussione in aula al Senato, prospettata da alcuni senatori dell’opposizione. Ma sa, o dovrebbe sapere, perché a questo punto ogni dubbio è lecito sulla sua competenza, che il regolamento del Senato non prevede che un singolo senatore possa chiedere il passaggio di un DDL dalla sede redigente alla sede referente, ma può farlo una certa quota di senatori. Solo tatticismi per tenere buona la truppa.

Gradualmente, alcuni dei sostenitori della prima ora si sono sganciati (es. il Dr Camerini che dopo aver rivendicato la paternità di alcuni articoli del DDL li ha poi rinnegati, senza nemmeno attendere il fatidico terzo canto del gallo).

Continua a resistere il pediatra di Varese che parla di approvazione entro i primi mesi del 2020; ma questa esternazione sa tanto di tattica dilatoria per non prendere atto della sconfitta. E questo lo hanno ben capito i padri separati che ormai hanno dato luogo a una contestazione senza mezzi termini.

Il colpo decisivo lo stanno dando alcune amministrazioni comunali (Torino, Bergamo, Fano, Fiumicino, ecc) che chiedono a gran voce il ritiro dei DDL perché pericolosi per la tenuta sociale; poche per ora ma c’è tempo per convolgerne altre.

La discussione venne rinviata al 7 maggio ma da una recente esternazione del sen. Pillon apprendiamo che è tutto rinviato a dopo le elezioni europee. Da fine maggio all’inizio delle ferie estive è un amen e da lì a fine anno un istante. Salvo caduta del governo e di tutto il cucuzzaro.

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