DI COME LA PSICOLOGIA GIURIDICA SI FA COMPLICE DEGLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI

Primo esempio.
«Va osservato che i fatti ipotizzati come reato nella vicenda in esame riguardano eventi avvenuti quando la bambina aveva un’età compresa tra uno e due anni e sette mesi, localizzandosi quindi all’interno di una finestra temporale nella quale agisce un fenomeno denominato ‘amnesia infantile’ … Questa selettiva incapacità a ricordare eventi esperiti nella finestra temporale compresa tra 0 e 5 anni viene chiamata ‘amnesia infantile’
».

Questa dell’amnesia infantile è un’autentica bufala, presa però per oro colato dai giudici.
In primo luogo il concetto di amnesia infantile, introdotto da Freud, riguarda la difficoltà che tutti noi abbiamo da adulti a ricordare alcuni episodi della nostra infanzia, come spiego qui. Non riguarda i ricordi dei bambini.
In secondo luogo non ha senso parlare di amnesia quando i bambini affermano di ricordare eventi che risalgono ad alcuni mesi o a qualche anno prima; si potrà dire che i ricordi sono errati, non corrispondono alla realtà, ma non che il bambino che ha questi ricordi soffra di amnesia. Chi soffre di amnesia non ha alcun ricordo; e anche di fronte a questa proposizione palesemente illogica i giudici abozzano.

Il perito, nel caso surriportato, ha poi corredato la sua relazione con un grafico che è un autentico falso scientifico, come illustrato nel documento citato.

Questo portò, ovviamente, all’archiviazione del procedimento penale a carico del padre della bambina, all’affido condiviso, al rifiuto della figlia di frequentare il padre, all’accusa di PAS nei confronti della madre, alla psicoterapia obbligatoria, agli incontri protetti, ecc.

Nella valutazione della capacità di testimoniare del minore vittima di abusi sessuali il perito incaricato deve limitarsi, come prevede la legge, a valutare l’idoneità psico-fisica del minore a rendere testimonianza sui fatti di cui riferisce, senza introdurre elementi fuorvianti, a maggior ragione quando gli stessi sono privi di obiettività e validità scientifica. La valutazione dell’idoneità mentale a testimoniare (art. 196 cpp), della capacità a rendere testimonianza, ovvero di valutare “se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da un disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso” (Fornari), poggia su elementi scientifici obiettivi (colloquio clinico, valutazioni testistiche, ecc.) che qualora non rispondenti a rigorosi criteri di scientificità e obiettività possono essere confutati dalle parti.
Quella sulla credibilità o non credibilità del testimone è una valutazione soggettiva che il perito non deve fare perché sganciata da elementi scientifici obiettivi e come tale non confutabile in maniera obiettiva; viene a essere una pura e semplice petizione di principio: “ritengo che il/la testimone non sia credibile”. Su che basi un perito può esprimere un giudizio simile? Certo non su basi obiettive.

E siamo, come al solito quando entrano in campo gli psicologi giuridici, all’inversione dell’onere della prova: io dall’alto della mia scienza dichiaro che il testimone non è credibile; dimostra tu il contrario.
La credibilità, o meno, del testimone non è di pertinenza del perito, ma è di unica ed esclusiva competenza del giudice che forma il suo convincimento nel corso del dibattimento.
Il perito non deve esprimersi sul contenuto della testimonianza, e quindi della credibilità o meno del testimone, ma deve semplicemente dire se il minore ha capacità di testimoniare o se le sue dichiarazioni siano inficiate da problemi di ordine psicopatologico, quali disturbi del pensiero, dell’affettività, dell’ideazione, dell’intellignza, dell’ideazione, della volontà, ecc. L’espressione ‘credibilità psicologica’ non ha senso, è priva di senso logico poiché il credere o il non credere pertiene al mondo religioso non al mondo della psicologia.

Secondo esempio.
«La minore (omissis) non presenta quadri patologici, disturbi dello sviluppo della personalità o disarmonie tali da impedirle di poter riferire circa fatti di cui è a conoscenza. Relativamente peraltro ai fatti oggetto del presente procedimento, vi sono invece consistenti, marcate perplessità, dubbi, in ordine alla possibilità che la minore possa fornire una versione dei fatti aderente alla realtà, in ragione del considerevole ed elevato numero di elementi di interferenza, manipolazione, condizionamento ed influenzamento intervenuti».

Perplessità, dubbi sono dati soggettivi, impressioni del perito non supportate da elementi obiettivi od obiettivabili; il quesito, tra l’altro, chiedeva al perito di esprimersi solo in ordine all’idoneità psico-fisica della minore a rendere testimonianza e non altro. Ovviamente il procedimento è stato archiviato; questa ragazza, adesso maggiorenne, non ha avuto giustizia. E di queste perizie, per così dire, ‘impressionistiche’ ne ho lette molte; come nel caso seguente.

Terzo esempio.
«… pur possedendo (la minore) caratteristiche che la renderebbero capace di testimoniare su fatti autobiografici occorsi dopo l’età della prima infanzia, le dichiarazioni rese alla madre appaiono, sulla base delle valutazioni concernenti le caratteristiche contestuali e storiche, cariche di influenze motivazionali e suggestive che possono aver agito, esplicitamente ed implicitamente, internamente in lei, influenzando la costruzione della testimonianza. In conseguenza la credibilità clinica della testimonianza resa appare poco sostenibile, così la plausibilità della narrazione».

Quarto esempio.
«… si conclude che l’audizione fornita dalla minore (omissis) in data (omissis) presenta caratteristiche compatibili con la presenza nella minore di capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all’età cronologica e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà e a riferirla, tuttavia si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno. Tali aspetti non consentono di poter considerare l’audizione fornita come compatibile con la possibilità da parte della minore di rendere testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa».

Il perito e il CTU che cercano in questo modo di screditare la testimonianza dei minori che hanno subito abusi sessuali perdono la loro terzietà, sposano la causa del presunto abusante e se ne rendono complici.

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