L’AICPF E LE CTU

(Post lungo ma necessario)

L’AICPF è un’associazione che riunisce alcuni professionisti dell’area psy che si autodefiniscono consulenti psico-forensi; sa molto di autorefenzialità questo riunirsi in associazione per far valere la propria visione della psicologia applicata al diritto.
Non mi risulta, infatti, che in altri campi professionali (es. ingegneri, geometri, commercialisti, informatici, ecc.) esista un qualcosa di analogo; esistono, è vero, società di consulenza in questi ultimi ambiti ma di certo non si auto-promuovomo come ‘voce della verità’ nel campo delle consulenze tecniche di ufficio disposte dai giudici in alcune vicende giudiziarie.

Varie associazioni di psicologi hanno invece questa pretesa, e cioè di stabilire a priori come devono essere svolte le CTU; e questo è abbastanza inquietante poiché limita e condiziona i professionisti incaricati di svolgere le CTU medesime.
Di recente, in seguito alle polemiche sulla ben nota questione della scienza spazzatura chiamata PAS o alienazione parentale, l’AICPF si è sentita in dovere di emettere un comunicato per illustrare la propria posizione in merito. Naturalmente, di questa associazione fanno parte alcuni dei più coriacei sostenitori della scienza spazzatura detta PAS, quindi non è difficile capire dove intendano andare a parare.

Ma vediamo di analizzare questo comunicato dell’AICPF.
Esordiscono rivendicando una sorta di primogenitura circa le CTU in materia di affidamento dei figli, ma solo quando siano parallelamente in corso procedimenti penali circa maltrattamenti e abusi in famiglia; non riescono proprio a parlare serenamente né di violenza in famiglia (può esserci violenza senza che la stessa si qualifichi quale maltrattamento, ai sensi del codice penale) né di abusi sessuali incestuosi sui figli minori. Sono proprio concetti tabù per questi consulenti psico-forensi.

Ma perché costoro si autoproclamano esperti nell’affidamento dei minori solo quando ci sono, parallelamente, procedimenti penali in corso per violenza o abusi sessuali e non in tutti i casi di affidamento dei minori? La risposta è già nella domanda; questioni quali affidamento e collocamento dei minori, frequentazione con il genitore non collocatario, ecc., non sono questioni tecniche per le quali il giudice abbia bisogno della consulenza di un tecnico, ma sono questioni squisitamente giuridiche che i giudici sanno bene come risolvere. Cose già scritte e digerite.
Se però nella vicenda separativa compaiono violenza, psicologica o fisica, assistita o diretta sui figli minori, abusi sessuali incestuosi, ecc., ecco che i giudici diverrebbero improvvisamente incompetenti a decidere e avrebbero bisogno dei consulenti tecnici psicologi per decidere su questioni squisitamente giuridiche. Paradossale, no?

Vi si legge ancora il richiamo alle cosiddette buone prassi e chiaramente loro si ritengono gli unici depositari della verità su codeste buone prassi.
Segue poi il richiamo alle cosiddette linee guida nazionali sull’ascolto del minore testimone e a una recente sentenza della Cassazione, la n. 9143 del 19/05/2020.

Le cosiddette linee guida nazionali sull’ascolto del minore testimone non sono affatto delle vere linee guida ma solo una serie di affermazioni apodittiche, autorefenziali e prive di validità scientifica; non viene infatti riportato nemmeno un riferimento bibliografico a sostegno di tali affermazioni, bisogna accettarle per atto di fede. Contengono i soliti sproloqui sulla memoria infantile e sulla suggestionabilità del minore, senza un minimo cenno alle ricerche scientifiche sulle memorie traumatiche precoci (qui una traduzione non ufficiale) e sulla impossibilità di indurre nel minore la falsa memoria di eventi non plausibili, come è appunto l’abuso sessuale.
Naturalmente, visto che tra i firmatari di questo documento compaiono sempre i soliti coriacei sostenitori della PAS, era ovvio che le conclusioni dovessero essere di quel tenore, miranti cioè a screditare la testimonianza del minore.

Poco chiaro è il richiamo alla sentenza della Cassazione, solo un modo, a modesto parere dello scrivente, di pararsi il posteriore: della serie, se anche la Cassazione …
Sentenza a dir poco singolare, a mio modesto parere di non giurista, poiché vi si afferma che in tema di affidamento «non si può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità»; non mi competono tali questioni giuridiche, ma l’espressione ‘in ogni caso‘ mi pare davvero preoccupante. A tale principio non si potrebbe quindi derogare nemmeno in presenza di violenza sul minore, diretta o assistita, o di abusi sessuali?
Io, forse sbagliando, ritengo che in queste due ultime occorrenze, al principo di bigenitorialità non solo si possa ma si DEBBA derogare, nel solo ed esclusivo interesse del minore. Ma forse penso male.

Seguono poi quattro punti programmatici che si esaminano in ordine cronologico.
1) Qui sostengono che la CTU «è uno strumento per valutare tecnicamente dati la cui prova sia stata già assunta, nonché per fornire elementi di giudizio». Che significa questa frase? Se la prova è stata già assunta mi pare ovvio che non ci sia bisogno alcuno di una valutazione tecnica, né che il CTU fornisca elementi di giudizio (che spetta solo al giudice). Ma come ben sanno i CTU, e come ben sanno far finta di non sapere, la CTU in tema di affidamento dei figli viene disposta proprio per sopperire alla mancanza di prove sulla presunta manipolazione psicologica dei figli che rifiutano un genitore. Come ho ben spiegato qui.
Citano poi alcuni articoli, non si capisce di quale codice, e qui emerge tutta la loro competenza in materia, dimenticando, e forse nemmeno lo conoscono, l’art. 2697 cc.
Il genitore che reclama al giudice la lesione del diritto alla bigenitorialità del proprio figlio che lo rifiuta, addebitando il rifiuto all’altro genitore ma senza produrre le prove alla base della sua tesi, si appella poi alla CTU per ottenere questa prova. Così funziona. E il CTU, attraverso i ben noti arzigogoli della psicologia giuridica, alla fine fornisce al giudice la ‘prova’ che mancava, e cioè che il bambino è stato alienato dall’altro genitore. Difatti se la manipolazione fosse provata nel processo non ci sarebbe bisogno della CTU per certificarla.

2) Al punto 2 sostengono che «al CTU compete esprimere una valutazione sulle problematiche relazionali direttamente osservate». Ma mai, nella mia esperienza (che ha superato i cento casi), ho letto valutazioni espresse dai CTU sulle probematiche relazionali osservate, se non considerazioni generiche e inappropriate. Di fronte al rifiuto di un figlio la risposta dei CTU è stereotipata, quasi un riflesso condizionato, come accadeva per i cani di Pavlov: “se c’è rifiuto c’è alienazione”. Nessuna seria valutazione, quindi, ma solo una risposta standardizzata, copia-incollata, non ponderata come la delicatezza della situazione richiederebbe.
Una valutazione delle problematiche relazionali direttamente osservate, che voglia essere onesta, comporta la descrizione obiettiva (quel che si osserva) della relazione padre-figlio e di quella madre-figlio. O meglio, della relazione ‘genitore rifiutato-figlio che rifiuta’ e ‘genitore amato-figlio che ama questo genitore e non lo rifiuta’. Contro ogni logica i CTU sostengono che il figlio rifiuta un genitore perché ha un problema relazionale con l’altro genitore (col quale invece non ha alcun problema a relazionarsi) che si chiama alienazione parentale (cioè la scienza spazzatura che in quanto tale non è rilevable con metodologie scientifiche ma solo con illazioni autoreferenziali: l’alienazione parentale esiste perché lo sosteniamo noi). E ne sono pure convinti!!

3) Il vero intento di questo documento dell’AICPF lo si legge al punto 3, e cioè il timore di subire una denuncia o una segnalazione all’Ordine professionale quando usano nelle CTU il concetto di alienazione parentale o i suoi sinonimi. Excusatio non petita, come direbbero i nostri padri. Se sono convinto della validità scientifica della mia tesi non ho paura alcuna di una denuncia; ma se so che la mia tesi si basa su concetti privi di validità scientifica, allora sì che ho paura della denuncia.
Certo, se questi consulenti continuano a servirsi di concetti privi di validità scentifica per mettere a tacere madri e bambini che denunciano violenze o abusi sessuali stiano ben tranquilli che continueremo a denunciarli, pubblicamente e se il caso all’autorità giudiziaria e ai loro Ordini professionali.

Questo è il vero e proprio obbrobio psico-giuridico. Come scrive Rita Ferri nel suo libro “Violenza istituzionalizzata contro donne e minori – L’occultamento per autoreferenza“: «Esempi tipici della distorsione e della unilateralità della ricerca sono sia la banalizzazione e minimizzazione della violenza, sia il pervertimento dell’accusa di violenza in sintomo della PAS, per cui la vittima di violenza diviene, agli occhi del perito e poi del giudice, il colpevole. La teoria della PAS cancella la possibilità di una indagine seria su eventuali abusi anche sessuali giustificandone la presunzione pregiudizievole di falsità» (Cap. XII, pag. 318).

4) Parlano infine della questione dei cosiddetti indicatori di abuso psicologico e di scale di rilevazione di eventi traumatici. Il tutto, come al solito, per occultare violenze a abusi sessuali. Ragionamento questo che può valere nelle vicende penali, ma non pertinente nelle vicende di affidamento. Si tratta, nel civile, di decidere se rispettare o meno la volontà del bambino, anche infradodicenne, quando esprima rifiuto, paura, a volte vero e proprio terrore, nel relazionarsi con un genitore.
Sul rifiuto del minore con molta maggiore competenza, me lo si consenta, degli psicologi giuridici dell’AICPF si sono espressi di recente i giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino” di Roma: «Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio

Che la paura sia un’emozione primaria, istintiva, non condizionata, gli psicologi giuridici del’AICPF, ma anche di altre associazioni analoghe, lo possono studiare qui; e ogni tanto studiate qualcosa di serio invece delle solite cretinate sulla PAS. Credo che quanto scritto dai giuristi del Centro Livatino metta la parola fine a ogni altra discussione e manipolazione sul tema.

Un sicuro passo in avanti per quanto riguarda le CTU in questo campo è rappresentato dal Protocollo di Napoli recepito e fatto proprio dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Ente di Diritto Pubblico che persegue un interesse pubblico, organismo sicuramente più autorevole di un’associazione di professionisti che persegue, ovviamente, l’interesse privato dei professionisti che la compongono (corsi di formazione, master, ecc.).
Di recente il Protocollo di Napoli è stato anche recepito dalla rete dei Centri antiviolenza D.i.Re, che lo ritiene uno “strumento imprescindibile per la formazione degli psicologi“.

DISPONIBILI SU AMAZON