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Medico-chirurgo, specialista n Psichiatria.

ANCORA CON IL RIFIUTO IMMOTIVATO

Post lungo ma necessario.

Mi dicono sia stato pubblicato un libro dove si parla ancora di rifiuto immotivato; inteso nel contesto di separazioni coniugali che fanno seguito a violenza in famiglia o addirittura ad abusi sessuali incestuosi di uno dei due genitori sui figli.
Separazioni che le autrici di questo libro si ostinano, cocciutamente, a definire come separazioni conflittuali; sono le solite che ancora amano l’alienazione parentale ma hanno timore a parlarne e così s’inventano di tutto.

Naturalmente, non perderò il mio tempo a leggere questo inutile libro; mi limito a riportare quanto dichiarato da una della coautrici in una intervista.
«Il rifiuto genitoriale è una condizione di rottura della relazione genitore-figlio a seguito di separazione o divorzio, in assenza di violenza e maltrattamenti. Il rifiuto del figlio verso uno dei due genitori è, in altre parole, immotivato» e ancora: «Attraverso questo libro abbiamo voluto proporre buone prassi specialistiche, per intervenire nei casi di rifiuto immotivato. La nostra proposta di intervento prevede una collaborazione tra Magistratura e intervento psicologico, non tralasciando l’importanza della collaborazione di entrambi i genitori».

Questa nuova mistificazione, e cioè l’esistenza del rifiuto immotivato di frequentare un genitore dopo la separazione coniugale, risale a qualche anno fa ed è stata da me puntualmente criticata e smentita, dapprima con un post sul mio sito, poi nel corso di un convegno a Roma (dalla pagina 8 in poi). Per chi volesse consultare l’articolo del Messaggero, che cito nella mia relazione, il link è questo; da sottolineare l’affermazione senza senso dell’avvocata intervistata: “Aumentano i casi di rifiuto anche perché non esiste il riconoscimento scientifico e giuridico della Pas (sindrome alienazione parentale)“. Più di recente sono intervenuto sulla questione con un post sul mio blog.

Ma per insistere così tanto, pubblicarci un libro, ecc, mi fa pensare che gli interessi economici in ballo siano davvero rilevanti, altrimenti non si spiega tanta pervicacia nel sostenere un concetto, quello di rifiuto immotivato, che è un non senso psicologico, come andrò a spiegare di seguito. Eh sì, se si pensa che una singola CTU viene a costare dai 3.000 ai 4.000 euro, con 3-4 CTU al mese (ma sono molte di più) ci si assicura un bel reddito al quale è difficile rinunciare; per non parlare del cosiddetto indotto delle CTU, test psicologici, centri per il recupero della genitorialità (?), curatori del minore, tutori del minore, comunità per minori, ecc.

Se si aggiunge a tutto questo la circostanza che una delle autrici mostra una certa propensione ad ‘aggiustare’ i risultati dei test psicologici da lei stessa somministrati, come si può vedere dall’immagine a lato, si ha un quadro dellla psicologia romana davvero sconfortante.

Adesso ci riprovano, addirittura con l’avallo dell’Ordine degli psicologi della Regione Lazio e dei Giudici della Sezione famiglia del Tribunale di Roma che, condizionati da questa psicologia di bassa lega, tendono sistematicamente a derubricare la violenza intrafamiliare a conflitto.
Spiace quindi dovere, per l’ennesima volta, riprendere questi temi e cioè rimarcare la differenza abissale che c’è tra conflitto e violenza e la impossibilità logica che possa esistere un comportamento di rifiuto senza una motivazione alla sua origine.
Cominciamo nuovamente dall’ABC, come si fa all’asilo.

CONFLITTO: conflitto, interpersonale s’intende, è una situazione in cui c’è una diversità di vedute tra due o più persone.
Naturalmente, nella famiglia, unita o separata, il conflitto relazionale può riguardare vari aspetti ma, se è solo conflitto, sempre conflitto rimane, cioè una diversità di vedute che in qualche modo trova una sua più o meno pacifica composizione tra i membri della relazione conflittuale.
Non possono trovare composizione, invece, le relazioni familiari fondate sulla violenza, sulla sopraffazione di una parte sull’altra, solitamente dell’uomo sulla donna, o addirittura caratterizzate da abusi sessuali incestuosi.
Passiamo così al secondo paragrafo.

VIOLENZA: la violenza può essere fisica, psicologica, economica, ecc.
Parlare di conflitto in situazioni di violenza e di sopraffazione di una parte sull’altra denota la non conoscenza delle dinamiche relazionali, quando non la malafede.
Non parliamo, poi, se in quella famiglia ci sono stati abusi sessuali!
E hanno persino l’ardire, i professionisti di cui sopra, di sostenere che i bambini esposti a, o vittime essi stessi di, violenze o abusi sessuali non debbano manifestare il rifiuto di frequentare il genitore responsabile di comportamenti così esecrabili; perché sarebbe un rifiuto immotivato.
Non sfuggirà, nemmeno al più sprovveduto degli psicologi, che nella relazione conflittuale le due parti sono su un piano di parità relazionale mentre nelle relazioni basate sulla violenza il partner violento colloca se stesso sempre in una posizione di superiorità rispetto all’altro (posizione one-up secondo la terminologia sistemica). E questo lo si vede facilmente dalla svalutazione sistematica delle parole e delle azioni dell’altro, dalla denigrazione verso l’altro, dalla imposizione del proprio punto di vista sempre e comunque, anche ricorrendo a minacce di vario tipo.

Se oltre alla violenza psicologica, di cui sopra, c’è anche violenza fisica, allegata e descritta in maniera lineare e coerente da chi l’ha subita, quando non provata da referti medici, e violenza economica provata, quest’ultima, dal fatto stesso che una delle due parti non è disposta a farsi carico delle spese di mantenimento dei figli, il rifiuto, di questi ultimi di frequentare il genitore violento, è più che motivato.
Dice, ma non spetta al CTU accertare la violenza; certo che no, beata ingenuità. Sostenendo però che il rifiuto sia immotivato il CTU effettua comunque un accertamento, sia pure in negativo, della allegata violenza.

Mi spiego meglio: se l’accertamento di un fatto non mi compete io, in quanto CTU, su quel fatto non mi pronuncio affatto, né in positivo (“sì il rifiuto è motivato dalla violenza“) né in negativo (“no il rifiuto non è motivato dalla violenza“). Ma se io sostengo che il rifiuto è immotivato, per il fatto stesso di aver fatto un’affermazione del genere ho effettuato un accertamento in negativo della violenza o dell’abuso sessuale; sto negando cioè che il rifiuto è motivato dalla violenza o dall’abuso sessuale. Sto quindi contraddicendo la premessa dalla quale sono partito, e cioè che non compete a me l’accertamento della violenza.

Del resto cosa affermano nella su citata intervista? «In assenza di violenza e maltrattamenti …»; si sono quindi arrogate il diritto, pre-giudiziale, di giudicare che non c’è stata violenza pur quando dichiarata da una delle parti o dai bambini.

RIFIUTO: acclarato quindi che non compete al CTU, sia esso psicologo, psichiatra o neuropsichiatra infantile, accertare se tra le motivazioni del rifiuto dei figli di frequentare un genitore, ci sia la violenza di quel genitore sull’altro e sui figli stessi, e ciò, come già detto, né in positivo (“sì il rifiuto è motivato dalla violenza“) né in negativo (“no il rifiuto non è motivato dalla violenza“), non può il CTU da un lato sostenere che il rifiuto è immotivato ma poi affermare che è indotto, motivato dal presunto condizionamento dell’altro genitore sui figli.

È lapalissiano che se il rifiuto verso un genitore fosse davvero immotivato non potrebbe trovare come motivazione neanche il presunto condizionamento del minore da parte dell’altro genitore.

Dice, ma allora cosa deve fare il CTU in presenza del rifiuto? Premesso che la CTU è del tutto inutile in questi casi, così come inutili sono i test psicologici, a mio modesto parere il CTU deve limitarsi a segnalare al Giudice la presenza del rifiuto e l’eventuale allegazione di violenze o abusi sessuali quali possibili cause del rifiuto stesso. Dopodiché spetta all’autorità giudiziaria l’ulteriore accertamento, con gli strumenti istruttori propri del processo (testimonianze, registrazioni, documentazioni, ecc).

Nelle tante CTU che ho seguito, in presenza o leggendo tutti gli atti, sistematicamente i CTU ma anche i Servizi sociali svalutano la parole dei bambini, con affermazioni quali “forse ti sei sbagliato“, “forse hai frainteso“, ecc. Qui e qui un esempio di incontri cosiddetti protetti da parte dei Servizi sociali.

Non sfuggirà, al lettore attento, che la relazione che le istituzioni (CTU, Servizi sociali, curatori, tutori, gli stessi magistrati) stabiliscono con madri e bambini mostra una certa analogia con le relazioni basate sulla violenza (posizione one-up).
E proprio sul rifiuto è da registrare, ma queste psicologhe sono di memoria breve, l’illuminato parere di illustri giuristi che sul rifiuto si sono così espressi:

«Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio».

I giuristi conoscono gli studi scientifici di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive, queste psicologhe non ne hanno, evidentemente, mai sentito parlare.
E passiamo così al terzo paragrafo.

COMPORTAMENTO:
Il rifiuto, verso una situazione, una persona, un ambiente è un comportamento; cos’è il comportamento?
La Treccani online lo definisce come «Il complesso coerente di atteggiamenti assunti in reazione a determinati stimoli».
Il comportamento è l’«Insieme stabile di azioni e reazioni di un organismo a una stimolazione proveniente dall’ambiente esterno (stimolo) o dall’interno dell’organismo stesso (motivazione)»; così Umberto Galimberti nella sua Enciclopedia di psicologia.
E Virgilio Lazzeroni nell’Enciclopedia Medica Italiana: «Considerato dal behaviorism come “un insieme di reazioni adattive obiettivamente osservabili che un organismo, generalmente provvisto di sistema nervoso, compie in risposta a stimoli del pari osservabili che provengono dall’ambiente in cui vive” (Tilquin, 1948), il comportamento è oggi inteso quale una funzione dell’organismo manifestantesi nelle diverse specie, indipendentemente dalla complessità del sistema nervoso, come una risposta (R) che adatta l’organismo stesso al variare delle condizioni interne ed esterne originanti lo stimolo (S)».

Il comportamento, anche quello di rifiuto, è sempre una risposta dell’organismo a uno stimolo; quindi è sempre motivato.

Credo di non avere altro da aggiungere.

Se si vuole ottenere una diversa risposta (R) occorre modificare lo stimolo (S) che ha provocato quella risposta. Ciò che deve modificarsi, quindi, non è il comportamento di rifiuto del bambino (R) ma il comportamento violento o abusante del genitore (S) che ha causato il comportamento di rifiuto. Se ne deduce che è del tutto inutile rinchiudere il bambino in una comunità per minori, per “fargli cambiare idea” sul genitore violento o abusante; è solo una tortura psicologica. È il genitore rifiutato che deve modificare il suo comportamento verso il figlio se vuole ottenere la cessazione del rifiuto.

LA CASISTICA
Nell’articolo di cui in apertura vengono citate alcune percentuali di una casistica delle autrici del libro; riporto di seguito alcuni dati di una mia casistica personale.
I casi di separazioni da me seguiti sono 107; i minori coinvolti sono 137, 76 maschietti (55,47%) e 61 femminucce (44,53%).
Il genitore rifiutato è il padre dal 97,8% dei bambini (133), la madre dal rimanente 2,92% dei bambini (4); in nessun caso ho osservato quello che le autrici del libro chiamano rifiuto ‘incrociato’ (un figlio rifiuta il padre e un altro la madre, nella stessa famiglia).
Da sottolineare che tra i minori che rifiutavano il padre sono ricompresi anche tre bambini uccisi dal padre, uno durante un cosiddetto incontro protetto e altri due mentre pernottavano dal padre.
Il motivo del rifiuto è la violenza per 107 bambini (78,10%), l’abuso sessuale per 12 bambini (8,76%) e la trascuratezza o il disinteresse per 59 bambini (43,07%); molto spesso la trascuratezza o il disinteresse sono associati alla violenza o all’abuso sessuale, solo per 14 bambini il rifiuto è stato causato dalla sola trascuratezza o disinteresse del genitore (es. mancato ricordo delle ricorrenze, onomastico, compleanno, ecc, non seguirli nel percorso di studi o negli svaghi, ecc).
In nessuno dei casi da me esaminati ho osservato un rifiuto immotivato.

41 BIS

Si tratta di un regime carcerario particolarmente duro comminato ad autori di reati efferati, di solito commessi da affiliati a organizzazioni mafiose; la discussione su questo regime carcerario si è accesa in questi giorni per via dello sciopero della fame dichiarato a oltranza da un anarchico condannato appunto al 41 bis.

Pare che questo regime presenti alcuni aspetti di incostituzionalità; senza entrare nel merito di tale discussione, cosa oltretutto che non mi compete, voglio qui parlare delle migliaia di bambini ‘condannati’, in un certo senso, a un regime analogo nelle comunità per minori da tribunali della Repubblica italiana, senza che abbiano commesso alcun reato.

Nei nostri tribunali, tribunali dei minori e sezioni famiglia dei tribunali ordinari, accade infatti che quando i bambini rifiutano la relazione con un genitore, di solito il padre, per motivi di violenza o abusi sessuali vengono rinchiusi in comunità per minori contro la loro volontà per essere “resettati“, “deprogrammati“; nella sostanza vi rimangono fino a quando ritrattano le accuse e accettano la frequentazione con il padre, a volte sino alla maggiore età.

Durante il periodo di ‘detenzione’ in tali comunità viene disposto dai giudici l’interruzione di ogni rapporto con le madri e con tutti i familiari del ramo materno, il divieto di comunicare con l’esterno (amici, ecc.) viene cambiata loro la scuola, vengono tolti telefonini e quant’altro; ove i bambini protestino vengono sottoposti a terapie farmacologiche calmanti che annientano la loro volontà.

Queste modalità vengono addirittura preconizzate da professionisti afferenti alla psicologia giuridica che in un loro articolo parlano addirittura di “parentectomia” (cfr Camerini GB, Magro T, Sabatello U, Volpini L: La parental alienation: considerazioni cliniche, nosografiche e psicologico-giuridiche alla luce del DSM-5. Gior Neuropsich Età Evol 2014;34:39-48).
Parentectomia: un qualcosa di allucinante, roba da Gestapo nella sostanza.
L’uso del termine parentectomia risale a uno psicanalista squilibrato, Bruno Bettelheim; riteneva infatti che la causa dell’autismo infantile fosse il rapporto del bambino con la madre e da qui la necessità, secondo la sua teoria sballata, di staccare la madre dal bambino. Naturalmente questa teoria è stata sconfessata dagli studi successivi sull’autismo, ma sembra che qualcuno ancora non lo sappia.

Parentectomia: un termine che richiama l’asportazione dei tumori (tiroidectomia, mastectomia ecc.); per gli autori di quell’articolo evidentemente le madri di questi bambini sono simili a un tumore da asportare.

Ma torniamo al 41 bis; il regime cui questi bambini sono sottoposti nelle comunità per minori, è assimilabile al carcere duro con regime di 41 bis; eppure questi bambini non hanno commesso alcun reato. Perché questo accanimento, questa crudeltà? Contro bambini innocenti? In forza di quale legge? E se il 41 bis è incostituzionale per i mafiosi, non lo è a maggior ragione per bambini innocenti?

E se i mafiosi condannati al 41 bis possono almeno ricevere la visita di parlamentari, garanti, ecc, a questi bambini è vietato tutto e i parlamentari non possono visitare queste strutture. Le comunità per minori godono di uno statuto extra-territoriale, è come se non facessero parte del territorio dello Stato italiano. O, molto più semplicemente, i giudici sanno che se qualcuno visitasse queste strutture rimarrebbe molto sorpreso dalla quantità di farmaci calmanti presenti negli armadietti delle infermerie; farmaci di solito usati per curare la schizofrenia, farmaci che devono essere prescritti da medici specialisti e somministrati da infermieri professionali. Qualcuno potrebbe cominciare a fare domande indiscrete, chiedere di prendere visione delle prescrizioni mediche, chiedere se sono in servizio infermieri professionali, ecc.

È difatti accaduto che sia stato rinchiuso in una di queste comunità un bambino affetto da epilessia e che gli operatori spesso e volentieri hanno sbagliato i dosaggi dei farmaci antiepilettici rischiando di farlo finire in coma; così come accade spesso che le madri riferiscano di trovare i loro figli, rinchiusi nelle comunità, gonfi in viso e intontiti, per probabili effetti collaterali di psicofarmaci somministrati senza criterio.

La politica si mostra sorda e cieca verso il dolore di questi bambini strappati alle madri, spesso con blitz di polizia e modalità che non si riservano nemmeno ai mafiosi. Fino a quando?

I CIALTRONI SEMPRE IN PRIMA LINEA

Sì, sembra che alcuni, tra i cosiddetti esperti di bigenitorialità, PAS, alienazione parentale, madri malevoli, bambini sultani e fetenzie varie, non sappiano proprio fare a meno di circondarsi di cialtroni; non riescono a vivere senza la claque cialtronesca dei padri rifiutati dai figli.
Se corrisponde al vero quel che dice il proverbio, e cioè “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei“, non è difficile trarne le logiche conseguenze.

Ora, Adiantum, la ben nota pseudo-associazione (che associazione non è mai stata, ai sensi di legge) pare sia sparita dal web; al suo indirizzo internet non c’è più nulla.
Il suo sé-dicente segretario (autodichiaratosi tale visto che, per quanto a me noto, Adiantum non ha mai avuto un consiglio direttivo che abbisognasse di un segretario), millantatore di master universitari che avrebbe conseguito da non laureato, capace solo di grossolane minacce (vedi immagine) adesso si è riciclato quale referente di una entità che si chiama Primero Infanzia Italia.

In attesa di scoprire cosa si nasconda dietro questa ennesima mistificazione (non va sottaciuto che le sedicenti associazioni di padri separati, composte da padri rifiutati dai figli che li accusano di violenza o abusi sessuali, mistificavano i loro reali obiettivi mascherandoli da tutela dei minori ma in realtà mirando a tutelare se stessi dalle accuse che i figli rivolgevano loro) rinfreschiamoci un po’ la memoria.

Adiantum venne ‘fondata’ nel 2008; come evidenziato al convegno internazionale di Roma, nel 2011, tra i ‘fondatori’ c’erano i firmatari, nel 2007, di un appello al sindaco di Roma a sostegno di un padre separato accusato di violenza dalla ex-moglie.

Sin dalla sua nascita, quindi, Adiantum si connota per il sostegno ai padri separati accusati di violenza in famiglia.
Consulente legale di Adiantum era, all’epoca, un padre separato accusato dai figli di abusi sessuali.
Il campo di interesse, di Adiantum e di tutte le altre associazioni o pseudo tali di padri rifiutati dai figli (GESEF, Genitori sottratti, ecc.), è quindi, da sempre, la tutela e la difesa dei padri accusati dai figli di violenza o abusi sessuali, la negazione della violenza contro le donne, la negazione degli abusi sessuali incestuosi.

Queste associazioni di padri rifiutati dai figli sono all’origine della massiccia disinformazione che è stata fatta in questi anni su temi come la violenza contro le donne e gli abusi sessuali sui minori.
A questo punto, retoricamente, mi chiedo e chiedo: possibile che nessuno, tra politici, associazioni forensi, ordini professionali, magistrati, ecc. si sia accorto di questa colossale mistificazione? Intendiamoci, non è che io abbia fatto chissà quali ricerche segrete, era tutto sul web, in chiaro.

Come era sul web in chiaro la mistificazione fatta dal sé dicente presidente di una inesistente Federazione per la bigenitorialità; ora, federazione significa, nella lingua italiana, associazione di più enti. Quali enti erano associati in questa presunta federazione? Nessuno. Eppure era, ed è, sempre presente, in prima linea appunto, adesso come sé dicente direttore di un presunto Centro Studi Applicati, anche quest’ultimo inesistente se non nella testa di questo soggetto. Sempre in prima fila, invitato da politici, associazioni forensi, ordini professionali, ecc. Ma amano tanto circondarsi di cialtroni? Quali competenze professionali ha costui, anzi costoro?

Quando sono stato invitato come relatore ad alcuni convegni, gli organizzatori mi hanno chiesto di inviare il curriculum prima di confermare la mia partecipazione; ovvio, così si fa per i convegni seri. Allora i convegni dove fanno parlare questi cialtroni senz’arte né parte, la cui unica competenza è quella di avere sfasciato la propria famiglia in malo modo (violenza o abusi sessuali) tanto da essere rifiutati dai figli, non sono convegni seri?
Sarebbero gradite delle smentite, e delle risposte serie.

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DI SCUSE E ALTRE AMENITÀ

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Sta circolando il post di un collega su mie scuse verso di lui; scuse che effettivamente ho fatto tramite l’Ordine dei medici di Lecce.
Dimentica però, il collega, di premettere che le mie scuse a lui hanno semplicemente fatto seguito alle sue scuse nei miei confronti.
Trattandosi di vicenda, per così dire, privata, tra due professionisti e i rispettivi Ordini professionali, l’averla resa pubblica tramite Facebook, è cosa altamente inopportuna. Ma questo è lo stile del collega, ha bisogno della platea dei padri accusati dai figli di violenza o abusi sessuali e altri soggetti/e del medesimo stampo.

La vicenda in sintesi.
Venuto a conoscenza di un fatto alquanto disdicevole in ordine alla sua propria genitorialità, ho fatto alcuni commenti salaci sulla bacheca di miei contatti Facebook. Commenti subito ripresi da alcuni padri separati, che evidentemente stanno a spiare i nostri profili H24, e portati a sua conoscenza; quando dico ‘nostri’ intendo di tutti coloro che fanno corretta informazione per contrastare la loro disinformazione sull’alienazione parentale; si vede che diamo molto fastidio, a loro e ai loro conti in banca.

Non avendo da replicare, il collega mi ha inviato una mail abbastanza offensiva. Ho lasciato perdere.

Successivamente, intervenendo sull’Ordinanza della Cassazione che condannava l’uso dell’espressione ‘madre malevola’, annullando una sentenza della Corte di Appello di Venezia (la famosa Ordinanza del täterpyp – sempre Venezia dove ha sede lo IUSVE, fonte primaria della disinformazione sulla PAS), il collega se ne è venuto fuori scrivendo che quella di madre malevola non è una diagnosi da fare.

Peccato, per lui, che io ho una sua relazione tecnica nella quale, proprio lui, ha fatto questa diagnosi a una madre la cui figlia rifiutava il padre, da lei accusato di abusi sessuali incestuosi.

Relazione su cui è apposta una marca da bollo e c’è il timbro del tribunale; ne ho dedotto che fosse una perizia giurata. Chiaramente ho fatto questo commento, come sopra, in alcuni profili di miei contatti Facebook.

Il collega si è nuovamente risentito e mi ha inviato una seconda mail offensiva.

A questo punto ho fatto un esposto al suo Ordine dei medici.
Per ripicca ha rispolverato la vecchia questione dell’elenco dei sostenitori della PAS, dicendosi offeso per essere stato da me incluso in tale elenco.
Come ben noto, tale elenco risale al gennaio 2020 e, viste le diffide e minacce ricevute, eliminai subito la pagina dal mio sito. Non si offese allora ma dice di essersi offeso adesso, a circa tre anni di distanza. Si offende a scoppio ritardato? Boh? Ma poi, se sono loro stessi che firmano documenti favorevoli alla PAS, o alienazione parentale, rendendo pubblici tali documenti! Chi li capisce è bravo. Non si offendono se si autopubblicano, si offendono se vengono pubblicati da altri.
A questo punto, visto che lui si era già scusato con me non mi è costato nulla scusarmi per fatti che ritengo non siano offensivi, ma se proprio si è offeso …

Nel thread sul suo post si sono poi inseriti alcuni soggetti, svolgendo una tipica azione di sciacallaggio.
Cominciamo dal medico legale romano.
Non lo conosco; si discuteva, 2010-2011, sulla non scientificità della PAS mentre lui sosteneva con veemenza che fosse invece una vera e propria malattia.

Poiché ribattevo, colpo su colpo, citando bibliografia internazionale, alla fine abbandonò la discussione in malo modo.

Inutile dire che ho centinaia di gustosi screenshot su questo soggetto; pare sia divenuto sostenitore della PAS perché rifiutato dalle sue due figlie, ma ne ignoro i motivi.
Mi critica perché nel mio curriculum trovava articoli sulla schizofrenia e sulla psicofarmacologia ma non sulla PAS; cazzo, ma uno psichiatra di cosa si deve occupare? Uno psichiatra, che sia psichiatra, si occupa, ovviamente, di malattie vere e di terapie farmacologiche vere, non di false malattie e di terapie della minaccia.
Non mi ero mai occupato di PAS proprio perché concetto del tutto sconosciuto alla psichiatria ufficiale; del resto questo collega non è psichiatra, quindi cosa vuole? Insegnare la psichiatria a uno psichiatra? Convincere uno psichiatra che la PAS è una malattia mentale? Ma mi faccia il piacere!!
Poi ha il cattivo gusto di sproloquiare sul caso che avevo seguito come CTP,  caso che non conosce e del quale non sa nulla. Eccolo qui. La Cassazione annullò tutti gli atti proprio per via della mia relazione di CTP.
Nella sua filippica dimentica il collega che nell’ottobre 2012 mi ha dato ragione, sulla non scientificità della PAS, il Ministro della Salute in carica all’epoca. Quindi discorso chiuso per sempre. La PAS non ha alcuna validità scientifica e chi la sostiene, sia pure come alienazione parentale, è fuori dalla scienza.

Veniamo poi allo psicologo Dadtux: le sue raffinate capacità dialettiche, oltre che scientifiche, si riassumono in questo post.

Secondo i collaudati metodi del Mossad avrebbero dovuto mandarmi una donna per farmi parlare; la sto ancora aspettando. Ma poi farmi parlare di che? Boh?

Poi interviene il sé dicente presidente di una inesistente federazione per la bigenitorialità, che all’epoca si qualificava come illustratore di fumetti ma che adesso pare sia diventato dott., o almeno così si qualifica nei convegni. Ha una laurea? Se sì perché non la rende nota? E se no perché millanta un titolo che non ha?
Poi interviene la corte dei miracoli dei padri rifiutati dai figli. Insomma, proprio un bel caravanserraglio.
Contenti loro …

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Naturalmente, il titolo del post su Facebook era molto più colorito, ma certa gente è suscettibile e allora usiamo la scolorina.

Si tratta di un articolo dell’agenzia DiRE che intervista alcuni personaggi che ruotano intorno alle vicende di affidamento dei minori, in particolare quelli che rifiutano la relazione con un genitore, di solito il padre.
Provo a replicare, cercando di scansare qualche querela per diffamazione.
Ecco alcuni brani dell’articolo citato.

… durante tutto il convegno il lessico ricorrente è stato: “La madre cerca in tutti i modi di allontanare il figlio dal padre, di alienare la figura del padre”, ha dichiarato Vitalone rispetto al caso XXX. E ancora: “Continua ad alienare il padre dall’affetto del figlio”, parlando anche di “sintomi” e di una “malattia”.

Egregio Dr Vitalone, lei è un giudice, deve valutare i fatti. Ha le prove di questa che lei chiama alienazione? Sa molto meglio di me, o perlomeno dovrebbe saperlo, che senza prove non si può processare nessuno. Eppure è quello che da circa 20 anni accade nei tribunali dei minori e nei tribunali ordinari sezioni famiglia.
Le madri vengono processate senza uno straccio di prova, perchè ritenute, pre-giudizialmente, alienanti, malevoli, ecc.
Concetti definiti dalla Suprema Corte di Cassazione come “inammissibili valutazioni di tätertyp“. Non devo certo essere io, modesto psichiatra, a spiegare a un giudice un’Ordinanza della Cassazione; a ogni buon conto.
Mi permetta, ma come ci si può fidare di questa giustizia, come la madri possono continuare a fidarsi?
E quella che voi chiamate alienazione parentale, o tutti gli altri sinonimi, lo sa bene, è solo una strategia processuale per difendere i genitori accusati dai figli di violenza in famiglia o abusi sessuali incestuosi; in assenza delle prove della presunta, da voi dichiarata, manipolazione psicologica del minore, ecco tirare in ballo il concetto della malattia (prima PAS, poi alienazione parentale, poi madre malevola e poi tanti altri sinonimi che sarebbe troppo lungo elencare qui). Malattia inesistente; qui lei deve fare un passo indietro e lasciare la parola alla psichiatria, quella seria, quella dei DSM e dei trattati, quella internazionale non la fetecchia che in tribunale vi viene proposta dai CTU della psicologia giuridica.

… La psicologa forense Laura Volpini, che ha lungamente citato gli studi di Richard Gardner, psichiatra ideatore dell’alienazione parentale e contestato per altre sue teorie, ha risposto a quanti, iscritti al convegno in collegamento da remoto, le facevano notare controverse affermazioni dello psichiatra: “Lasciamo in pace il povero studioso. Adesso è morto e non si può difendere, quindi lasciamolo in pace”.

Egregia d.ssa Volpini: innanzitutto Gardner non era psichiatra, non offendiamo la categoria; in secondo luogo, ma quale studioso, Gardner non ha mai studiato un cazzo, perché se avesse studiato non si sarebbe inventata quella cazzata della PAS. Nel 1985, proprio per l’articolo sulla PAS, venne cacciato dalla Columbia University con la motivazione che era “ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di ragionare in base al metodo scientifico” (comunicazione personale del Dr Salvatore Pitruzzello, PhD in Scienze politiche e Assistant Professor presso la Columbia University, NY).
Le università italiane invece sono colonizzate da ignoranti della psichiatria e incapaci di ragionare secondo il metodo scientifico. E non aggiungo altro.

… Dello studioso Pompilia Rossi salverebbe il concetto della triade: “Le problematiche relazionali non dipendono solo da un genitore” ma “dal comportamento della triade”.

Egregia avv.a Pompilia Rossi, faccia l’avvocata, cosa ne sa lei di triadi e problemi relazionali? Né Gardner ha mai parlato di triadi; ma ha mai letto qualcosa di quel pessimo soggetto?
E la questione è sempre la stessa, in assenza di prove della presunta manipolazione psicologica del minore, ci si rifugia nella malattia, adesso problema relazionale. Se la famiglia è separata non esiste più una triade, ma due diadi, quella madre-figlio e quella padre-figlio. Il problema relazionale in quale diade c’è? Ecco, cominciamo da qui, dal definire con chiarezza il campo di intervento.

… Marisa Malagoli Togliatti, nota Ctu, ha insistito sulla “conflittualità che fa male ai bambini, tanti vanno in terapia per questo motivo”, ha detto. Sull’ascolto del minore la nota Ctu ha precisato che prima di ascoltare un minore bisogna sincerarsi “del suo discernimento”, soprattutto dal momento che “la maggior parte delle separazioni avvengono quando i figli sono molto piccoli, di due o tre anni”.

Egregia d.ssa Malagoli-Togliatti, la conflittualità fa male ai bambini. Certo, ma la conflittualità c’era già prima della separazione o è iniziata al momento della separazione? Se ha un minimo di formazione sistemico-relazionale, sa che la conflittualità c’era già prima della separazione e che è stata proprio la conflittualità, ormai insanabile (verosimilmente per violenza o abusi sessuali incestuosi) la causa della separazione. La separazione quindi mette fine alla conflittualità.
Poi arrivate voi CTU e riaprite la conflittualità, la esacerbate. A che pro? Follow the money trail, scrivono gli americani.
E poi: “prima di ascoltare un minore bisogna sincerarsi del suo discernimento“; cavolo! Ma se il giudice non lo ascolta come fa a sapere se abbia o meno capacità di discernimento? E lo deve ascoltare personalmente il giudice. Lo scrive chiaramente l’ultima Ordinanza della Cassazione.

Ma infine, questa vicenda la ricorda? E quindi? Di che obiettività andate parlando quando agite in quel modo? Chiedemmo per questo la sua ricusazione come CTU; e la giudice si mise a urlare in udienza contro l’avvocato. Ma che bel sistema!

Conclusione

Mi avvio ora alla conclusione.

Concludo qui questa prima parte.

L’utilizzo del concetto di PAS nelle CTU per l’affidamento dei minori ha causato una distorsione dei processi che ha comportato la negazione, l’occultamento delle violenze in famiglia e degli abusi sessuali sui minori; i CTU che aderiscono acriticamente al concetto di alienazione parentale mostrano scarso senso di ragionamento logico oltre a una formazione professionale approssimativa che dà ragione del duro giudizio espresso da Paolo Crepêt (1).

La psicologia giuridica ha manipolato la dichiarazione del Ministro della salute del 18 ottobre 2012 giungendo ad affermare che la PAS non era più una malattia dell’individuo (cosa sostenuta con veemenza sino al giorno prima) ma una malattia della relazione (2), iniziando a parlare di alienazione parentale; nella sostanza il concetto di base è rimasto identico, vale a dire la convinzione, errata, che il bambino che rifiuta un genitore sia manipolato dall’altro genitore. Alcuni psicologi giuridici hanno persino pubblicato un articolo sulla rivista “Psicologia contemporanea” per sostenere questo cambiamento di etichetta, riproponendo gli stessi sintomi della PAS, ribattezzati criteri, per diagnosticare l’alienazione parentale. Naturalmente criticai fortemente questo articolo (3). Del resto, anche la direttrice della rivista mostrò di avere le idee poco chiare in materia (4).

In un altro articolo (5) un gruppo di psicologi giuridici giunse a profetizzare l’imminente inserimento dell’alienazione parentale nel DSM-5; naturalmente il DSM-5 non ha classificato l’alienazione parentale perché ovviamente, come la defunta PAS, è solo spazzatura pseudoscientifica. Ma loro nella spazzatura ci sguazzano, evidentemente.

Anche il patetico tentativo di assimilare la loro alienazione parentale al problema relazionale genitore-bambino è stato un fiasco (6); e questo è davvero vergognoso, indegno di professionisti ed esperti quali dicono di essere. Se un problema relazionale esiste tra un genitore e un figlio è di tutta evidenza che tale problema di relazione esiste tra il bambino che rifiuta un genitore e il genitore rifiutato dal figlio. Per questi cotanto esperti invece il problema relazionale ci sarebbe tra il figlio e il genitore che non viene rifiutato, con il quale il bambino ha scelto di vivere, con il quale il figlio non ha nessun problema di relazione, anzi ha un’ottima relazione. Un modo di ragionare che fa seriamente dubitare, ancora una volta, delle capacità di ragionamento logico di questi soggetti.

E allora l’ottima relazione madre-figlio diviene una relazione simbiotica; un’altra totale assurdità perché la simbiosi madre-figlio pertiene ai primi mesi di vita del bambino (7) e se non si risolve entro i dodici-quindici mesi, quando inizia la fase della separazione-individuazione, dà luogo a problemi psicotici precoci del bambino (8). Ma questi soggetti non leggono, non studiano? La loro formazione e professionalità sono a un’unica dimensione, quella della psicologia giuridica, ovvero dell’ignoranza delle cose della psicologia.

Nel marzo 2013 la Cassazione si è pronunciata sull’utilizzo dei concetti scientifici in Tribunale, condannando l’utilizzo della PAS perché priva di validità scientifica. Questa pronuncia della Cassazione non ha minimamente scalfito le certezze granitiche di alcuni giudici sulla presunta manipolazione dei figli da parte delle madri; sempre assunta pre-giudizialmente e senza prove.

Più volte alcuni magistrati si sono espressi pubblicamente in favore della PAS (9).

La giustizia minorile e della famiglia è fortemente inquinata da questo concetto antiscientifico e fatica a disintossicarsi; risale addirittura al 2004, infatti, un articolo pubblicato sulla rivista ufficiale dell’AIMMF (Associazione dei magistrati minorili e della famiglia) che descrive la PAS (10). Chi ne abbia voglia può andare a vedere chi erano all’epoca i responsabili della rivista (11).

Articolo copia-incollato da questo (12) a firma di un certo Guido Parodi; non si trovano sue tracce in rete e se si clicca sul link al suo sito (www.guidoparodi.it) si viene reinviati a siti pornografici.

Nel 2011 ho proposto alla rivista dell’AIMMF la pubblicazione della traduzione in italiano, autorizzata dall’autrice, di un articolo della Prof.ssa Carol Bruch, insigne giurista statunitense, che demoliva il concetto di PAS proprio dal punto di vista giuridico; la risposta della rivista fu che tale articolo non era di loro interesse.

Particolarmente inquietante è quanto scoperto dall’associazione Finalmente liberi onlus (13), dell’avv.a Cristina Franceschini: ben 200 giudici onorari in situazione di incompatibilità e conflitto di interessi; risultavano infatti avere rapporti con comunità per minori, a volte addirittura in qualità di presidenti di queste strutture. Un aspetto, a mio parere, solo appena sfiorato da questa indagine.

Così come altrettanto inquietante è quanto emerso, ma subito sommerso, dall’indagine romana su mafia capitale (14); il muro di omertà intorno a queste vicende è ancora ben solido.

Le associazioni forensi, tra quelle decisamente schierate a favore della PAS e vicine alle associazioni dei padri separati, quelle ondivaghe, quelle che non si pronunciano, quelle che stanno a vedere come tira il vento, ecc., hanno contribuito a diffondere questo concetto. Né il Ministero della Giustizia sembra voglia intervenire a tutela della regolarità dei processi di separazione e affidamento dei minori; l’utilizzo della scienza spazzatura danneggia la Giustizia, consente l’affidamento dei minori ai genitori violenti o pedofili e il collocamento presso di loro.

In ambito penale la PAS e i suoi correlati (amnesia infantile, suggestionabilità del minore, ecc.) consentono l’archiviazione dei processi per abusi sessuali sui minori, e mandano assolti i padri abusanti.

Gli Ordini professionali dei medici e degli psicologi sono assenti circa le posizioni antiscientifiche assunte da alcuni loro iscritti; tutt’altro, arrivano ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti di chi critica l’alienazione parentale. Ho conoscenza personale di un caso del genere; o forse degenere, emblematico della degenerazione culturale della psicologia ormai ridotta a quinta colonna dei genitori violenti o pedofili. E questo pur prescrivendo agli iscritti che l’informazione sanitaria deve essere “fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite” (art. 55 Codice deontologico dei medici) e che sono tenuti a mantenere un “livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale” (art. 5 codice deontologico degli psicologi). Alcune segnalazioni ed esposti sono finiti nel nulla.

Non parliamo poi dei Servizi sociali comunali e dei consultori, quasi tutti indottrinati sulla PAS da convegni e corsi di formazione. Risalgono al 2014 le Linee guida per i Servizi sociali (15) per il contrasto alla violenza contro le donne; la PAS viene trattata e condannata alla pag. 58 delle linee guida, ma per la maggioranza delle assistenti sociali è come se tali linee guida non esistessero. E nel 2019 che ti fa l’Ordine degli assistenti sociali? Ti organizza un bel corso di formazione sulla PAS (16). E ad aprile 2020 si interessano ancora di PAS (17).

La SINPIA, società italiana di neuropsichiatria infantile, non ha ancora rimosso dalla linee guida (18) in tema di abuso sui minori il riferimento alla PAS e a Gardner, come più volte segnalato (19); naturalmente non è che una società scientifica debba obbligatoriamente accogliere segnalazioni provenienti da singoli medici, ma di certo non fa onore a una società scientifica, e a tutti i neuropsichiatri infantili italiani, il fatto che la SINPIA indichi tra i propri riferimenti bibliografici un apologeta della pedofilia, del tutto ignorante sulle questioni psichiatriche e dell’infanzia; questo la dice lunga sul livello di condizionamento subito dalla SINPIA. Oltretutto il riferimento (Gardner, 1984) è pure sbagliato perché Gardner pubblicò il suo articolo sulla PAS nel 1985.

Anche il CISMAI, coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, sensibilizzato nel 2011 sulla questione PAS, rispose negativamente; ci scrissero che non avevano la possibilità di impegnarsi nella lotta alla PAS. Né il CISMAI ha mai preso una posizione chiara e definita di condanna della PAS; nel documento depositato in Commissione Giustizia del Senato nel 2018 parlano della PAS come di “un tema tuttora scientificamente controverso” (20). Ma per favore!! La PAS è una bufala antiscientifica, è solo una strategia processuale per difendere i genitori violenti o pedofili.

La retorica sui padri separati ha contagiato tutti i media, facendo scomparire dalla scena pubblica le madri separate e i figli; vari personaggi, tra giornalisti e conduttori televisivi, sono padri separati e approfittano del loro ruolo pubblico per soffiare sul fuoco della PAS e dell’alienazione parentale, alimentando così un clima di odio contro le madri e contro le donne.

Alcune trasmissioni televisive sponsorizzano sfacciatamente la PAS e l’alienazione parentale e contribuiscono al diffondersi di questa fake news.

In quasi tutte le facoltà di psicologia e scienze della formazione imperversano i sostenitori della PAS e dell’alienazione parentale e svolgono insegnamenti sulla scienza spazzatura, tesi di laurea, tesi di master, ecc.; nell’indifferenza del MIUR che pure dovrebbe vigilare sui contenuti didattici e sulla coerenza scientifica degli insegnamenti e della ricerca.

L’unica associazione che da anni combatte questi orrori è il Movimento per l’Infanzia, dell’avv. Coffari (https://www.movimentoinfanzia.it/).

Di recente sono giunte a dare man forte nella lotta contro la PAS l’associazione “Maison Antigone” (http://www.maisonantigone.it/) cui è collegato lo studio legale “Studio legale donne” – https://studiolegaledonne.webnode.it/), e il “Comitato Madri unite contro la violenza istituzionale” (https://www.facebook.com/siamotuttelaura).

I centri antiviolenza delle Rete DiRe sono attivi nel contrastare la PAS e le brutture conseguenti, ma in altri centri antiviolenza sono presenti operatori che sostengono la PAS, o comunque non hanno le idee ben chiare su questa problematica, e combinano disastri.

Le cosiddette associazioni di padri separati sono l’elemento sovversivo in queste vicende; sono queste presunte associazioni che soffiano sul fuoco, che armano i padri separati contro le ex-mogli e i figli. A queste associazioni sono collegati vari professionisti, in particolare avvocati e psicologi, che sostengono il concetto di alienazione parentale e incitano i padri separati a trascinare in giudizio le ex-mogli, infischiandosene del benessere di figli. Dalle vicende che ho riportato se ne ha ampia prova. Non è difficile immaginare il giro di denaro intorno a queste associazioni.

Molte di queste presunte associazioni sono in realtà scatole vuote; di esse esiste solo il sito web, a volte nemmeno quello (es. GESEF, FENBI, Genitori sottratti, ecc.), non hanno una struttura associativa, non risultano iscritte agli albi delle associazioni, riportano come sede sociale indirizzi improbabili. Per esempio, nel caso di GESEF un piccolo garage a Roma in Via Domenico Ciampoli n. 14 (21), o nel caso di Genitori sottratti addirittura uno sportello bancomat di Poste Italiane a Bologna in Via Marsili n. 10/A (22).

FENBI è l’acronimo di Federazione Nazionale per la Bigenitorialità; dovrebbe quindi essere una federazione di associazioni di padri separati. Il sito web non esiste più (23); riportava come sede sociale una palazzina a Pordenone in Via Col di Lana n. 3. Stesso indirizzo di un’altra presunta associazione, il CIATDM; CIATDM è l’acronimo di Coordinamento Internazionale di Associazioni per la Tutela dei Minori, una cosa grossa quindi. Ebbene nulla di internazionale, dichiarava una sede a Pordenone e altre due a Gagliano del Capo (LE) e Racale (LE), in Puglia; tutta qui l’internazionalità di questa associazione (24). A che pro tutto questo fumo? Chi ne è in grado cerchi la risposta.

Elemento inquietante circa queste associazioni è l’interesse, e l’insistenza, che mostrano nei loro scritti e convegni, sui cosiddetti falsi abusi sessuali, sulle cosiddette false denunce, ecc.; a chi giova questa disinformazione? Non occorre essere complottisti per intuire in questo attivismo un interesse precipuo, se non proprio un piano preciso, per occultare gli abusi sessuali sui minori e le violenze in famiglia.

L’aspetto economico non è affatto secondario in queste vicende, si parla di decine, a volte centinaia di migliaia di euro spesi dalle famiglie che si separano. Gli autori di un articolo pubblicato nel 2012 (25) scrivono letteralmente: «se si vuole comprendere il senso del sostegno alla teoria della PAS basta seguire la pista del denaro»; le stesse parole usate dal Giudice Falcone nella lotta alla mafia. Come ho scritto più volte, la PAS è una grande quantità di denaro che cambia proprietario.

Nella seconda parte parlerò di altre CTU altrettanto drammatiche; siamo al 2020 e la situazione non sembra migliorare affatto.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. https://bit.ly/3dzQqkg
  2. Concetto davvero singolare quando espresso da psicologi; le relazioni possono essere disfunzionali ma non malate, chi si ammala è l’individuo non la relazione.
  3. http://www.andreamazzeo.it/docu/zuppa-panbagnato.pdf
  4. http://www.andreamazzeo.it/docu/articolo_psicologia.pdf
  5. https://bit.ly/3aiCmcU
  6. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/chiarezza.pdf
  7. Galimberti U (2002), Enciclopedia di Psicologia. Garzanti.
  8. Mahler MS (1968), Le psicosi infantili. Boringhieri, 1972.
  9. https://www.youtube.com/watch?v=fD21wDY5RYY https://bit.ly/31aSNTL https://bit.ly/2NMT5gF https://bit.ly/3wmbi6d https://bit.ly/3rRxtxF https://bit.ly/2Pr9fNF https://bit.ly/3chAjY9
  10. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/aimmf_pas.pdf
  11. https://bit.ly/3gEeHYm
  12. https://bit.ly/3emb6vv
  13. https://www.facebook.com/finalmenteliberionlusofficial/
  14. http://andreamazzeo.altervista.org/blog/stelle-polari/
  15. https://bit.ly/32GqjC2, pag. 58
  16. https://bit.ly/3dHETzN, evento ID 34007
  17. https://bit.ly/3tHWM6R
  18. https://bit.ly/3eqzYCe
  19. http://andreamazzeo.altervista.org/blog/la-sinpia-e-la-pas/
  20. https://bit.ly/2OHdlAM
  21. Aspetto evidenziato nella relazione depositata in Commissione Giustizia del Senato nell’ambito della discussione sul DDL 735. http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/pdf/d-0006.pdf
  22. Ne parlo in quest’altro documento, sempre depositato in Commissione Giustizia del Senato.
    http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/pdf/d-0007.pdf
  23. Reperibile sull’archivio del web; il suo presidente si definiva illustratore di fumetti; una qualifica che conferisce molta competenza nel campo del diritto di famiglia. Attualmente al link http://www.fenbi.it si trova un sito di incontri online con ‘donne mature’.
  24. Un’analisi di questa presunta associazione si trova qui: http://www.andreamazzeo.it/pas/0005.htm
  25. http://jaapl.org/content/40/1/127.full

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

Una delusione

Nella vicenda che segue la madre della bambina aveva già incaricato uno psicologo di seguirla come CTP; mi chiese di affiancarlo poiché aveva notato un’eccessiva familiarità di questo psicologo con la CTU e temeva quindi di non essere sufficientemente tutelata.

Non conoscevo né questo psicologo (ma sapevo che si era espresso, in altra sede, a favore della PAS), né la CTU, anche lei psicologa; cercando in rete vidi che era collegata a gruppi che combattevano la teoria della PAS per cui pensai, accettando, che la CTU si sarebbe svolta correttamente. Si rivelò, invece, una completa delusione.

La presente CTU nasce dal ricorso di parte del sig. …, con il quale vengono pretestuosamente mossi alla sig.a … una serie di addebiti che sono stati smentiti proprio nel corso delle operazioni peritali.

È emerso con chiarezza che non solo la madre mai ha ostacolato il rapporto padre-figlia ma che è stato lo stesso padre a rendersi inadempiente sotto diversi profili.

Difatti:

1) Per circa un anno non ha chiesto notizie della figlia, né ha chiesto di frequentarla (dichiarazione al giudice in un precedente procedimento).

2) Non ha mai contribuito, per la parte a lui spettante, alle spese straordinarie per la figlia; a … ha perso la causa. Il Tribunale ha stabilito che tali spese spettano a lui e che è tenuto a pagarle, per quanto dovuto, per gli ultimi 7 anni.

3) Non ha corrisposto gli arretrati sull’incremento dell’assegno a suo carico disposto in sede di sentenza di separazione del ….

Nonostante queste sue inadempienze, cita la ex-moglie in giudizio accusandola di ostacolare il suo rapporto con la figlia quando è lui stesso, come emerso dalle operazioni peritali, e di cui si darà conto di seguito, a non aver saputo stabilire un sereno rapporto padre-figlia e a disinteressarsi della crescita e dello sviluppo della figlia sotto diversi profili, non ultimo quello economico. Addirittura chiede la «decadenza della responsabilità genitoriale della sig.a …», insinuando che la stessa abbia «disturbi fisici, psicologici impeditivi del rapporto madre-figlia», e mettendo in dubbio le sue capacità genitoriali a fronte del dato oggettivo di una bambina di … anni ben sviluppata sia sotto il profilo fisico sia psicologico, del rendimento scolastico, della socializzazione, ecc. Chi l’ha cresciuta sinora se non la madre senza l’apporto, anche economico, del padre?

Venendo alle operazioni peritali.

1) Per nulla condivisibile è quanto scrive la CTU nella premessa (pag. 3) laddove si esprime sulla minore XXX (e non … …) che, a suo giudizio, prima ancora dell’inizio delle operazioni peritali, sarebbe «già soggetta a sporadiche manifestazioni sintomatiche e ‘candidata’ (addirittura!!) allo sviluppo di una più seria e strutturata patologia»; non si comprende su che basi la CTU esprima quel giudizio prima ancora di iniziare le operazione peritali. Né di tali manifestazioni sintomatiche (sintomatiche rispetto a cosa? andrebbe precisato), sia pur sporadiche, si trova una descrizione nell’elaborato peritale.

A pag. 21, descrivendo gli aspetti di personalità della minore, la CTU scrive:

«La gestione emozionale, però, specie in presenza di sollecitazioni forti o di uno stress continuativo non riesce ad essere del tutto efficace, determinando un’elevazione dell’ansia in misura eccessiva rispetto alla possibilità di un’adeguata elaborazione; ciò determina somatizzazioni a carico del sistema muscolare volontario ed involontario, con la possibile manifestazione occasionale di disturbi gastrointestinali,della deambulazione, svenimenti, emicrania, difficile controllo della minzione, etc.»

Non si comprende da dove la CTU tiri fuori queste considerazioni visto che nulla del genere si è verificato nel corso delle operazioni peritali; in realtà la bambina ha presentato due episodi non di incontinenza ma di urgenza minzionale mentre era col padre al quale diceva da più di mezzora che aveva bisogno di andare in bagno ma lui non se ne è preoccupato minimamente e alla fine la bambina non è più riuscita a trattenere le urine. Così per quanto riguarda la caduta accidentale (la bambina mentre camminava è inciampata, altro che somatizzazione!), verificatasi una sola volta, anche questa quando era col padre; lo specialista ortopedico le ha consigliato un periodo di riposo. Tutto qui, senza scomodare improbabili somatizzazioni né a carico del sistema muscolare volontario (?) né tanto meno di quello involontario (?), che, oltretutto, se davvero ci sono, hanno un decorso cronico e non episodico o saltuario, né sono migranti ma si focalizzano su un organo o apparato che viene caricato di significati psicologici. Il mal di testa (non emicrania) di cui si è lamentata a volte XXX è provocato proprio dalle domande martellanti del padre che la sfiniscono. Se il padre la stressasse di meno XXX sarebbe più serena.

Non si può parlare, scientificamente, di somatizzazione per via di singoli episodi spiegabili con dati oggettivi (qualsiasi persona se ha bisogno di andare in bagno e le viene impedito, finisce per urinarsi addosso; qualsiasi persona può inciampare accidentalmente camminando per strada senza somatizzare un bel niente; qualsiasi persona può presentare un episodio di vomito giustificabile con mille motivi senza pensare che stia somatizzando; né risulta che la bambina soffra di emicrania o di svenimenti ripetuti).

2) Non è nemmeno condivisibile l’affermazione (pag. 11) che i genitori si sono «reciprocamente concentrati su attacchi, minacce e rivendicazioni da rivolgersi reciprocamente molto più che dedicarsi a far crescere la figlia».

La CTU dà atto (pag. 21) che XXX ha uno «sviluppo psico-fisico adeguato» all’età cronologica, «adeguata competenza verbale», «ottimi risultati scolastici», «buoni rapporti con tutti i compagni di classe», «diverse amichette», ecc. E questa sarebbe una bambina che non è stata fatta crescere? E va dato atto che chi l’ha fatta crescere così bene è la madre.

Si leggano in merito i giudizi lusinghieri espressi dalle insegnanti nelle pagelle, che sono dati oggettivi, piuttosto che fare illazioni sul fatto che la bambina non sarebbe stata fatta crescere.

Giudizio del …: «l’alunna dal carattere pacifico e sensibile continua ad essere autonoma e serena. Ha ottimi rapporti con i coetanei ma preferisce stabilire legami con compagni tranquilli e riflessivi. Il suo rapporto con la scuola continua ad essere di grande motivazione per l’apprendimento. È sensibile alle gratificazioni e accetta giudizi e consigli. Possiede ottime capacità e ha acquisito buone conoscenze in tutte le aree disciplinari. Procede con regolarità nell’apprendimento aumentando sistematicamente le sue competenze».

Giudizio del …: «la bambina assidua nell’impegno ha mostrato un ulteriore interesse e curiosità di conoscere ed ha raggiunto maggiore prontezza ed un metodo di lavoro efficace. Accurata e creativa, ha compiuto ottimi miglioramenti in quasi tutte le discipline grazie proprio all’assiduità, alle capacità logiche e linguistiche. È diventata più sicura nelle attività logiche e matematiche con risultati apprezzabili anche nella competenza per la soluzione di situazioni problematiche. Ha gusto personale e sensibilità artistica. Riesce a mantenere viva l’attenzione anche per tempi prolungati e porta a termine tutti lavori».

3) XXX ha ottimi rapporti con i familiari di parte materna; se non ha rapporti con i familiari di parte paterna bisogna che sia il sig. … a darne conto e spiegare:

3.1) perché non ha accompagnato la figlia dai suoi familiari, dalla nonna paterna (solo 4-5 volte in questi 3-4 anni), durante gli incontri non protetti della durata di ben tre ore dal mese di … al …, data di inizio delle operazioni peritali, né la accompagna tuttora;

3.2) perché nessuno dei familiari di parte paterna ha mai telefonato alla bambina per salutarla, farle gli auguri in occasione del suo compleanno o del suo onomastico. Il padre stesso non le ha mai fatto gli auguri per il suo onomastico.

A pag. 30 e seguenti la CTU riporta l’esito dei monitoraggi degli incontri padre-figlia e raramente compare una visita alla nonna paterna (dal 2010 a oggi le visite alla nonna paterna si contano sulle dita di una sola mano!) o altri familiari di parte paterna ma solo incontri con tre-quattro lontani parenti adulti (una sua cugina, una cugina del padre, cioè del nonno di XXX, con il marito – quello che fa gli ‘scherzi’ – ved. infra), che il padre frequenta abitualmente. Oltretutto la frequentazione con questi parenti non è stata certo di giovamento per XXX perché proprio loro l’hanno informata delle vicende giudiziarie che interessano il padre (cose che in precedenza la bambina non conosceva). Se questo sia nell’interesse supremo della minore è lasciato all’apprezzamento del Giudice.

4) La CTU invece di attenersi ai dati oggettivi cerca di costruire una storia romanzata che però si rivela più una fiction che un fedele resoconto della realtà; dal video dell’incontro madre-figlia XXX non mostra proprio di essere una bambina «dipendente dalla madre» con la quale avrebbe un «legame fortemente simbiotico» ma si osserva tutt’altro.

La bambina è vispa, spigliata, interloquisce con la CTU e la sua collaboratrice in maniera spontanea e genuina senza cercare con gli occhi l’assenso della madre (questo sarebbe stato segno di dipendenza e di rapporto simbiotico), nell’esecuzione del disegno agisce attivamente e autonomamente rispetto alla madre (non in maniera passiva come attendesse l’assenso della madre). Insomma l’osservazione del video, che è un dato oggettivo, stride fortemente con la descrizione che ne dà la CTU.

Né si comprende da cosa la CTU deduca (pag. 22) che la bambina sembri «timorosa del fatto che una sua “disinvoltura” nel restare sola con il padre possa eventualmente essere dalla madre disapprovata o fraintesa, o vissuta come “abbandono”, piuttosto che come effettiva preoccupazione per la lontananza». Questa è una congettura bella e buona (la stessa CTU scrive ‘sembra’; sembra, su che basi? Ma in una CTU i fatti devono sembrare o devono essere? Una sentenza può basarsi sul sembra o deve basarsi su ciò che è?).

5) Non è che XXX abbia uno «uno scarso riconoscimento del ruolo paterno» ma è proprio, come si dirà di seguito, che il padre non sa porsi, nei confronti della figlia, come padre. E ciò emerge in maniera lampante dal video dell’incontro col padre dove quest’ultimo indispettisce sistematicamente la figlia («… sei sempre stanca … sei molto impegnata – detto con enfasi negativa – … ci s’incontra alle sei di mattina – tra l’altro quest’ultima assurdità viene rinforzata dalla CTU che arriva a proporre l’incontro padre-figlia alla 11 di sera (!), alleandosi col padre nel prendere in giro la bambina), infastidendola con le continue riprese che le fa con la telecamera accompagnate da espressioni enfatiche che alla figlia sono poco gradite («immortaliamo questo momento», ecc.), entrando in competizione con la figlia durante il gioco svolto («hai paura di perdere», ripetuto più volte), indispettendola non chiamandola con il suo nome, ecc. Più che il comportamento di un padre sembra quello di un fratello maggiore dispettoso e irascibile.

6) Così come un’altra serie di falsità vengono riportate dal sig. … alla CTU la quale le riporta integralmente senza peritarsi di verificarle nella loro veridicità.

6.1) Non corrisponde al vero che il dispositivo degli incontri protetti non sia stato messo in atto per circa un anno; sono agli atti dichiarazioni del sig. … al giudice che è stato lui stesso che per circa un anno non ha chiesto di vedere la figlia.

6.2) Non corrisponde al vero che il precedente percorso di mediazione familiare sia stato abbandonato dalla sig.a …, ma è stato lo stesso mediatore familiare a dire che era inutile continuare visto che il sig. … rimaneva fermo sulle sue richieste e non accettava di mediarle con quelle della madre.

SULLE VIOLENZE

1) La CTU riporta a pag. 6, erroneamente, che circa il procedimento penale a carico del sig. … per l’aggressione alla madre della sig.a …, vi sarebbe stata archiviazione; ciò non corrisponde al vero perché vi fu richiesta di archiviazione, conseguente opposizione e inizio del processo nel … (non riapertura). Inoltre il procedimento è anche per violenza anche nei confronti della sig.a ….

Alla luce di ciò lo scrivente, nell’incontro di CTU del … rappresentò la necessità di tenere conto di quanto prescritto dalla Convenzione di Istanbul in tema di affidamento in presenza di violenza in famiglia, ma la CTU non si espresse in merito mostrando di non voler tenere conto di una legge dello Stato (Legge n. 77/2013, art. 26, comma 2).

2) La CTU riporta (pag. 6) che la sig.a … avrebbe denunciato il sig. … per presunte molestie sessuali sulla figlia; poiché non esiste nessuna denuncia del genere la CTU deve riportare la fonte di questa notizia, che è totalmente falsa.

3) Nel corso del week-end del mese di … c.a., nella città di …, in seguito a motivi banali, la bambina è stata quasi aggredita dal padre, che le ha urlato gesticolandole sul viso e avvicinandosi minaccioso a lei, in pubblico, tanto da attirare un capannello di gente. Questo dato oggettivo dà conto dell’incapacità del sig. … di contenere i suoi impulsi aggressivi; questo elemento avrebbe dovuto portare la CTU ad approfondire clinicamente l’ipotesi che il sig. … possa presentare una qualche forma di un disturbo del controllo degli impulsi, ma nulla di tutto ciò si riscontra nel suo elaborato. La CTU prosegue il suo romanzo senza tenere conto dei dati oggettivi di realtà.

È di tutta evidenza che la bambina, già vittima di violenza assistita, resti ulteriormente traumatizzata da questi comportamenti del padre e preferisca frequentarlo per brevi periodi di tempo poiché alla lunga il padre non riesce a controllare i suoi impulsi aggressivi verbali.

4) Anche il resoconto che la bambina fa il giorno …, nella sede della CTU, lascia alquanto perplessi.

«La prima volta che siamo andati a … siamo andati dai dei cugini dei parenti del nonno… che allora si chiama … ha un marito di nome …, quando siamo andati a mangiare ha detto “ti devo tagliare i capelli”, un’altra volta ha detto “datemi una corda che ti impicco”, poi un altra volta “ti metto con le capre che c’hanno le corna”, poi un’altra volta mi ha preso, mentre parlavo con papà, da dietro mi prende in braccio e mi ha buttata nel camino, sono sbattuta con la testa vicino al camino, non mi sono fatta il livido però mi faceva un dolore tremendo, cioè ma veramente immagina tu stai parlando normalmente con tuo padre all’improvviso uno da dietro ti prende e ti lancia. E papà lo sai che ha fatto? Anziché dire “uh mamma mia che hai fatto che ti sei fatta?” Si è messo a ridere. Papà dice sempre – se c’è qualcosa che non va dimmelo – io glie l’ho detto: “papi ma quello m’ha buttato con la testa nel camino” e lui ha detto ehm “ma qui si scherza così”. Ma si scherzerà in quel paese in quel modo ma io non scherzo così, cioè veramente mentre una persona sta parlando con un’altra persona, all’improvviso una persona da dietro la prende e la butta nel camino non è uno scherzo, poi dire ti impicco, dire ti metto con le capre che c’hanno le corna, dire ti taglio i capelli…».

È chiaro che la bambina sia traumatizzata da questi ‘scherzi’ e che preferisca evitare lunghi periodi di permanenza dal padre e dai suoi parenti che ‘scherzano’ con lei in maniera così pesante.

SULLA SIG.A …

A pag. 12 la sig.a … viene descritta come nevrotico-ossessiva. Su quali basi la CTU si esprime in questi termini?

Risultano per caso alla CTU comportamenti ossessivi della …? Nel corso della CTU non sono emersi; la CTU ha utilizzato fonti esterne? E se sì quali? L’esame clinico, che, non si dimentichi, è sempre quello che deve guidare le operazioni peritali, ha fatto emergere comportamenti ossessivi della …?

Per citare il Prof. Ugo Fornari, grande maestro di psichiatria forense per tutti noi: «In ambito psico-forense occorre non confondere le evidenze scientifiche che emergono dagli strumenti diagnostici di volta in volta utilizzati con il metodo seguito, perché solo questo e non certo l’uso di uno strumento piuttosto di un altro offre garanzia di “scientificità” all’elaborato peritale. Ancora una volta la clinica è sovrana con un’attrezzatura mentale sua propria» (Fornari U, Trattato di Psichiatria Forense, pag. 636. UTET Giuridica, 2015).

Nessun comportamento ossessivo è emerso dall’esame clinico della madre e pertanto quella frase è pura invenzione della CTU e come tale deve essere eliminata e non se ne deve tenere conto.

SULLA GENITORIALITÀ

A pag. 18 parlando della genitorialità del padre la CTU così si esprime:

«presenta un ruolo paterno non immaturo, che tuttavia potrà sicuramente acquisire una maggiore competenza con una frequentazione più assidua ed un sostegno genitoriale mirato a correggere le fragilità e residue carenze che si evidenziano».

Il periodo è oltremodo contraddittorio poiché se vi sono, lo scrive la CTU, ancora fragilità e carenze evidentemente il ruolo paterno è immaturo, ma soprattutto non è per nulla condivisibile il concetto che la frequentazione più assidua con la figlia dovrebbe servire al padre per acquisire una maggiore competenza genitoriale. NO! La frequentazione più assidua padre-figlia deve rispondere ai bisogni della minore non a quelli del padre.

Né è condivisibile quanto la CTU scrive alla pagina successiva sullo svolgimento dei compiti scolastici. XXX ha più volte riferito in sede di CTU che il padre le impedisce di completare i compiti, le sottrae penne e matite, le tira i libri, le straccia i quaderni. Né il sig. … ha smentito queste affermazioni della figlia, sostanzialmente confermandole. Dai video di monitoraggio degli incontri padre-figlia si vede chiaramente che il padre entra in competizione con la figlia, comportandosi, come già detto, più come un fratello maggiore dispettoso e irascibile che come un genitore.

CONCLUSIONE

Si richiama preliminarmente la Convenzione di Istanbul (Legge n. 77/ 2013) che prescrive di tenere conto degli episodi di violenza al momento di definire le condizioni di affidamento e frequentazione con il genitore non collocatario.

A) Sul collocamento della minore

La CTU non lo esplicita, dandolo forse per scontato, ma a parere dello scrivente va precisato che il collocamento della minore resta presso la madre per un duplice ordine di motivi.

a) Nel corso delle operazioni peritali si è dato atto dell’ottimo livello di crescita e sviluppo raggiunto dalla minore attualmente, collocata dalla madre, e pertanto è nel supremo interesse della minore mantenere questo collocamento.

b) Nella casa del padre a … (…) non c’è una stanzetta arredata idonea ad accogliere la minore. Questa circostanza non è stata rilevata dalla CTU ma va segnalata al giudice. Lo dimostra il fatto che nel corso del week-end trascorso con il padre entrambi hanno dormito a casa della cugina del padre

B) Sull’affidamento

a) Si concorda con la proposta della CTU della conferma dell’affido condiviso; pur se le tante inadempienze del sig. … dovrebbero orientare verso la richiesta di un affidamento esclusivo alla madre, l’adesione alla proposta della CTU di conferma dell’affido condiviso testimonia la buona disposizione della sig.a … verso il padre di sua figlia, nonostante tutto, e deve essere di auspicio per il futuro, per una maggiore responsabilizzazione del padre verso la figlia.

b) La sig.a … sta già effettuando un suo percorso psicologico.

c) Se il sig. … voglia effettuare un suo percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità è decisione che spetta a lui medesimo, nella consapevolezza di correggere quelle carenze alla funzione genitoriale sopra segnalate.

d) Si esprime contrarietà per il cosiddetto percorso di coppia sia perché sarebbe una forma mascherata di mediazione familiare, vietata dalla convenzione di Istanbul in presenza di violenza (art. 48, comma 1), sia perché la coppia …-… non è più una coppia, nel senso di quello che si intende per coppia, in quanto separati da circa otto anni.

C) Sulla frequentazione padre-figlia

Come già riportato, nella casa del sig. … manca una stanzetta arredata dove la minore possa dormire la notte, avere uno spazio suo, un suo armadietto per gli abiti, un tavolinetto per svolgere i compiti scolastici, ecc.; questo di per sé esclude, allo stato attuale, la possibilità di pernottamenti della minore dal padre. Certo, dormirebbe, come già accaduto, a casa della cugina del padre con la di lei figlia, ma non sembra questa una soluzione che risponda alla lettera della Legge 54/2006 sull’affido condiviso. Dormendo in casa d’altri, sia pure parenti del padre, la minore porterà con sé il vissuto che quando trascorre la notte col padre non la trascorre nella sua casa, nella sua stanzetta, nel suo lettino, ma come ospite in casa d’altri, nel letto d’altri; un vissuto di precarietà, alla stregua di una profuga senza casa.

Esprimendo pertanto contrarietà ai pernottamenti, per i motivi suddetti, si propone il calendario alla tabella seguente(omessa).

Per i periodi festivi (Natale e Pasqua) e quello delle vacanze estive, è da ricercare una modalità che garantendo la frequentazione padre-figlia, particolarmente significativa per rinforzare i legami familiari in quei periodi, tuteli la minore dal senso di precarietà abitativa sopra segnalato.

Il sig. … deve dare garanzie concrete che non deve delegare ad altri il suo diritto di visita, quindi deve dire se i giorni e gli orari indicati sono compatibili con i suoi impegni, lavorativi ed extra-lavorativi, se è in grado di assicurare che sarà lui personalmente a prendere e riaccompagnare la figlia, che sarà lui presente fisicamente in casa in quei giorni e in quegli orari, che garantisce di seguire la figlia nello svolgimento dei compiti scolastici e nella pratica di attività extra-scolastiche (es. danza, catechismo, ecc.), accompagnandola e riprendendola al termine delle stesse se cadono nei giorni di sua spettanza, rispettando le esigenze e i bisogni della figlia (tempi di sonno o altre esigenze fisiologiche). La responsabilità genitoriale si sostanzia proprio in questo e non solo nell’aspetto ludico-ricreativo. Se non è in grado di dare queste garanzie il diritto di visita va rimodulato in base alla sua disponibilità.

Il cosiddetto diritto di visita del genitore non collocatario si sostanzia anche del dovere che detto genitore ha di dedicare parte del suo tempo alla crescita ed educazione del figlio, non solo agli aspetti ludici e ricreativi ma anche pedagogici ed educativi: «non devi essere solo “l’amico dei giochi” ma anche un papà», come ebbe a scrivere XXX nella letterina che di solito le insegnanti fanno scrivere in classe agli scolari in occasione di ricorrenze come la festa del papà o la festa della mamma.

Nel ricorso l’avvocato di controparte ironizza su questa letterina dicendo che per lui è evidente che una bambina di sette anni non è in grado di esprimerla. Bontà sua. Ha delle prove che supportano questa sua affermazione? È evidente che la sua opinione personale, sia pur rispettabile, non fa testo.

Il venir meno di questa circostanza fa perdere significato pedagogico al cosiddetto diritto di visita. È fondamentale, per la serena crescita affettiva del bambino, che egli abbia certezza che il tempo che non trascorre con la madre dovrà trascorrerlo con il padre e non con altre persone. Su questo punto il padre deve essere coerente: se gli orari previsti lui intende trascorrerli con sua figlia da genitore responsabile, bene, altrimenti si dovrà rivedere anche il diritto di visita del padre alla figlia.

Infatti, l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario non è solo una facoltà ma un dovere, da inquadrare nella “solidarietà degli oneri verso i figli” da parte degli ex-coniugi. Il mancato esercizio, da intendersi anche nel caso in cui il figlio sia affidato solo a terzi, può comportare la decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. e integrare gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p.

Per giurisprudenza consolidata e costante la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita (da intendersi anche nel caso in cui il genitore non collocatario affidi, durante l’esercizio del diritto di visita, il figlio minore a terzi) in quanto sintomatica della inidoneità del genitore inadempiente ad affrontare le maggiori responsabilità che discendono dall’affidamento condiviso può risultare determinante al fine di una richiesta di affidamento esclusivo e può comportare l’impossibilità ad ampliare ulteriormente il diritto di vista spettante al genitore non collocatario.

Infine vista la tendenza del sig. … a non rispettare gli orari, occorre definire meglio questo punto perché riaccompagnare la figlia in ritardo (molto spesso) o in anticipo (qualche volta) perché ha altri impegni non corrisponde esattamente al concetto di responsabilità genitoriale; oltre a interferire indebitamente nella vita e nell’organizzazione di vita della ex-moglie.

Per fare un esempio concreto: se nei giorni di spettanza del padre la madre sa che la figlia viene riaccompagnata alle ore 19.00, può organizzare i suoi impegni in maniera da essere libera dalle 19.00 in poi; ma se il padre, per suoi impegni, riaccompagna la figlia in anticipo crea una situazione di disagio nella madre che potrebbe essere impossibilitata a liberarsi dai suoi impegni. E così via.

Se nelle giornate di sua spettanza ha altri impegni rinunci a esercitare il suo diritto di visita.

Non ho ulteriori notizie della vicenda precedente.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Un quinto parere

Quello che segue è un parere che mi è stato richiesto da una madre sulla CTU svolta da uno psicologo, docente universitario, che la vedeva penalizzata. Le risposi che dovevo prima dare un’occhiata a questa CTU per valutare se fosse necessario esprimere un mio parere critico.

Già alla prima occhiata mi caddero le braccia, perché la CTU era zeppa di errori grammaticali; eppure era stata scritta da uno psicologo, docente universitario. Il contenuto poi era da vero orrore, per cui redassi volentieri il mio parere critico.

In data … la sig.a …, unitamente alla figlia maggiore …, si è presentata nel mio studio, sito a Lecce in Viale Aldo Moro n° 34, chiedendomi di esprimere un parere in merito alla relazione della CTU del Dr …, consegnandomene una copia, oltre a ulteriore documentazione inerente la vicenda separativa e di affidamento dei figli minori, pendente innanzi al Tribunale Civile di … (Procedimento N. … R.G., G.I D.ssa …).

Il sottoscritto, presa visione dell’elaborato peritale e dell’ulteriore documentazione consegnatagli esprime, in piena scienza e coscienza le seguenti

OSSERVAZIONI SULLA CTU DEL DR …

1) Un primo rilievo concerne il mancato esame di tutti gli atti di causa da parte del CTU, in particolare della querela sporta dalla sig.a … nei confronti del sig. … il giorno …, ampiamente corredata dei referti del Pronto soccorso sulle lesioni da lei riportate in seguito alla violenza del coniuge, oltre che delle querele successive. Questo avrebbe consentito al CTU di inquadrare correttamente la presente vicenda separativa non come una ‘separazione conflittuale’ ma come una separazione che ha fatto seguito a un lungo periodo di violenza intrafamiliare e di conseguenza dare alle operazioni peritali un taglio più adeguato alla realtà dei fatti.

Ciò avrebbe evitato al CTU di porsi la domanda, alquanto retorica (pag. 65), circa il perché della lunga durata del matrimonio pur in presenza di una relazione disturbata, poiché vi avrebbe trovato la risposta; la sig. … ha deciso in quel momento di porre fine al matrimonio perché in quel momento ha avuto la prova provata che al marito ormai non interessava più nulla di lei, come donna, come moglie e come madre dei suoi figli, dal momento che in pubblico, con la moglie presente, il sig. … si lasciava andare a intime effusioni con un’altra donna.

2) In secondo luogo l’attento esame degli atti avrebbe inoltre evitato al CTU di compiere l’errore di proporre (pag. 62) per i sigg.i …/… un percorso di mediazione familiare. La mediazione familiare nei casi di violenza intrafamiliare è espressamente vietata dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), art. 48, comma 1 (“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”).

3) Dalla lettura degli atti di causa si evince inoltre che dopo la separazione e la fissazione da parte del Tribunale delle modalità di affidamento dei minori e del diritto di visita del padre (Decreto Presidenziale del giorno …), il sig. … è sistematicamente inottemperante circa tali disposizioni. Difatti nei giorni di sua spettanza omette spesso di prendere i figli con sé pretendendo poi di tenerli con sé nei giorni di spettanza della madre. Continua cioè a voler gestire il tempo della ex-moglie e dei figli, come faceva in costanza di matrimonio, dimostrando in tal modo di non volersi attenere ad alcuna regolamentazione, sconvolgendo i ritmi di vita della ex-moglie, e dei figli, secondo una tipica modalità di stalking. Di ciò il CTU non dà atto alcuno dimostrando una certa superficialità di analisi.

4) Anche la stessa proposta che il sig. … fa nel suo ricorso, di collocamento dei figli per sei mesi da lui e per sei mesi dalla madre, o di 15 giorni alterni con ciascun genitore, avrebbe dovuto far comprendere al CTU che questo padre non ha per nulla a cuore la stabilità emotivo-affettiva, oltre che abitativa, dei figli ma il suo intento è solo quello di continuare a molestare la ex-moglie; la presa d’atto di questa circostanza da parte del CTU avrebbe consentito di orientare le operazioni peritali in una direzione differente.

5) Metodologicamente errato è il richiamo alla cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale o parentale (pag. 46) cui viene dal CTU fatta risalire la difficoltà dei minori a relazionarsi col padre. Viene del tutto omesso che i bambini sono vittime di violenza assistita e come tali traumatizzati dal comportamento passato del padre, del quale, evidentemente, temono ancora le reazioni. Di nessun rilievo è l’osservazione del CTU (pag. 38) che i ricordi inizierebbero a stabilizzarsi a partire dai 5-7 anni; dovrebbe desumersi che prima di quell’età i bambini siano completamente smemorati, ma sappiamo tutti, in base al buon senso comune, che così non è. Ma oltre al buon senso comune ci sono studi che dimostrano la capacità dei bambini di memorizzare, ritenere e rievocare eventi traumatici anche precocissimi; si cita, per tutti, il seguente lavoro: Gaensbauer TJ (2002), Representations of Trauma in Infancy: Clinical and Theoretical Implications for the Understanding of Early Memory. Infant Mental Health Journal, Vol. 23(3), 259–277.

6) Il richiamo alla teoria dell’alienazione parentale, ripresa più volte dal CTU nel suo elaborato, è metodologicamente errato anche e soprattutto perché questa teoria è stata dichiarata priva di basi scientifiche nell’ottobre del 2012 dal Ministro della salute. In tema di utilizzo nel processo delle teorie ed ipotesi scientifiche, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che non possono essere adottate “soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare” (Cass. Civ. Sent. 7041/2013). E difatti la soluzione proposta dal CTU di far frequentare ai minori un centro psico-socio-educativo, per far loro “respirare un’altra aria” è del tutto avulsa dalla realtà visto che la stabilità abitativa è essenziale per il benessere psico-fisico dei minori. Se, come ribadito in alcune sentenze, è impensabile che i minori facciano i pendolari tra le case dei due genitori, è ancora più impensabile che facciano i pendolari tra le due case dei genitori e il centro psico-socio-educativo; la loro vita ne verrebbe completamente stravolta e confusa.

7) Un ulteriore errore metodologico riguarda la modalità con cui sono stati ascoltati i minori, senza l’effettuazione della registrazione del colloquio medesimo. Pur non essendovi un obbligo cogente nei processi di affidamento, è buona norma della psicologia forense procedere alla videoregistrazione o anche alla sola audioregistrazione del colloquio (art. 11 delle Linee guida deontologiche per la psicologia forense). È vero che il colloquio si è svolto al domicilio dei rispettivi genitori e non nello studio del CTU, ma una audioregistrazione sarebbe stata comunque possibile, a garanzia del diritto di difesa delle parti che in questo modo è stato leso.

8) Il CTU propone quale unica ipotesi per spiegare le difficoltà relazionali tra il padre e i suoi figli minori quella della presunta alienazione materna, lo si legge in più pagine del suo elaborato. Non ne dà però una dimostrazione basata su fatti concreti ma solo su illazioni. Il perito, o CTU, è tenuto a esaminare, e proporre al Giudice, anche le altre possibili cause di un fatto, in questo caso la difficoltà dei minori di relazionarsi serenamente con il padre; “un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori” (Cass. Pen, sent. 43786/2010). Questo tipo di analisi causale manca del tutto nella CTU del Dr … e la rende perciò inutilizzabile dal momento che propone un’unica ipotesi esplicativa senza minimamente considerare, a fronte delle numerose denunce di violenza diretta verso la madre e assistita verso i figli, altre ipotesi. Ipotesi esplicativa, quella dell’alienazione, oltretutto, non dimostrabile e quindi inutilizzabile nel processo; il concetto di alienazione parentale ha, difatti, molti punti in comune con il plagio e tra i motivi che portarono la Corte Costituzionale nel 1981 ad abrogare il reato di plagio c’era proprio “l’impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali” (Flora).

Che un certo Dr Gardner, citato dal CTU tra i riferimenti bibliografici, abbia proposto questa teoria non rileva affatto, visto che sin dalla sua formulazione questa teoria è stata giudicata dalla psichiatria ufficiale, come pseudo-scienza o addirittura scienza spazzatura (junk-science – Paul Fink, Presidente dell’Associazione Americana di Psichiatria in quegli anni), né è mai entrata nelle classificazioni ufficiali o nei trattati di psichiatria. Citazione, sia detto en passant, che non brilla di certo per rigore scientifico, visto che la rivista citata, l’Academy Forum, che pubblicò l’articolo di Gardner, non è una rivista scientifica ma una semplice e banale rivista di opinioni. Basta un giro su internet per verificarlo.

9) Del tutto non pertinenti alla presente vicenda separativa sono le considerazioni del CTU (pag. 45) circa dinamiche, come quella della triangolazione, doppio legame, ecc., che rinvengono dagli studi, che risalgono agli anni ’50-60 del secolo scorso, sulle famiglie non separate in cui c’era un figlio schizofrenico; qui siamo in presenza di una famiglia separata e i figli, ne dà atto lo stesso CTU, non presentano alcun disturbo mentale. Quei concetti hanno un senso solo se utilizzati all’interno del paradigma concettuale della psicologia e psichiatria sistemico-relazionale; al di fuori di esso sono del tutto decontestualizzati. Né esiste letteratura scientificamente accreditata che abbia dimostrato la validità di quei concetti anche nelle famiglie separate. Paradossalmente, si potrebbe ipotizzare che se questa famiglia fosse rimasta unita avremmo potuto osservare nei figli una qualche forma di disturbo mentale.

10) Il CTU non tiene nel minimo conto, nemmeno ne fa cenno nel suo elaborato, che sia il procedimento avviato dal … innanzi al Tribunale dei minori di … nel … per la limitazione della potestà genitoriale della sig.a …, sia la denuncia di violenza fatta dal sig. … contro la sig.a … nel …, si sono entrambi conclusi con giudizio favorevole alla sig.a …; il primo per non luogo a provvedere in quanto non sussistevano i “presupposti per l’ablazione della potestà genitoriale”, il secondo di “assoluzione per l’insussistenza del fatto”. Entrambe queste vicende testimoniano nei fatti, più di ogni considerazione teorica, la spiccata tendenza del sig. … a utilizzare il sistema giudiziario per continuare a molestare la ex-moglie. Anche il presente giudizio, avviato dal padre con il suo ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con Decreto Presidenziale il giorno …, appare del tutto pretestuoso se non temerario. L’unico dato oggettivo emerso in questi due anni è che il sig. … non si attiene a quanto stabilito in detto Decreto circa il suo diritto di visita ai figli minori. Questo è motivo sufficiente a valutare un affidamento esclusivo in favore del genitore che si mostri più attento alle necessità dei figli, in questo caso la madre.

11) Ancor più grave è la circostanza che il sig. … abbia mostrato di preferire il figlio maschio alla femminuccia, nell’esercizio del suo diritto di visita (es., prende solo il maschietto a scuola, quando si reca alla casa della ex-moglie prende solo il figlio maschio, ecc.); l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario non è solo una facoltà ma anche un dovere, da inquadrare nella “solidarietà degli oneri verso i figli” degli ex coniugi; tale facoltà-dovere deve essere svolta nell’interesse dei figli, al fine di garantire la sussistenza del rapporto tra i figli e il genitore non collocatario. Il mancato, o l’irregolare, esercizio del diritto-dovere di visita può comportare la decadenza dalla potestà genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c., e integrare gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p.; l’esercizio del cosiddetto diritto di visita del genitore non collocatario non è solo facoltà ma anche dovere, da inquadrare tra le posizioni dei componenti la famiglia e nella solidarietà che deve legarli nel gruppo, anche se i genitori siano separati o divorziati, oltre a costituire un obbligo verso l’altro genitore, espressione della solidarietà negli oneri per i figli.

A questo grave comportamento genitoriale del sig. …, pur emerso nel corso della CTU, il CTU medesimo sembra non dare peso alcuno. Eppure è questo il motivo che porta la bambina a esprimere delle difficoltà nel relazionarsi col padre, sentendosi da lui esclusa, non considerata come figlia. Si tratta di un elemento concreto e oggettivo che il CTU avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente poiché (Corte di Appello di Lecce, Sezione Minori, Decreto 11/03/2014) la valutazione della capacità genitoriale va fatta, per quanto possibile, sulla base di “riscontri concreti e oggettivi”.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Un padre da proteggere

Nella vicenda che segue ho collaborato con una psicologa, la D.ssa Bruna Rucci.

Come si avrà modo di leggere, la vicenda è estremamente ingarbugliata; la mia personale impressione, sia all’epoca sia adesso rileggendo gli atti, è che si sia voluto sin dall’inizio ‘proteggere’ in qualche modo il padre, accusato dalla figlia di abusi sessuali.

Non riesco a trovare altra spiegazione al fatto che la ragazza sia stata sradicata dal suo ambiente (una città dell’Italia centrale) e dalla scuola frequentata sino a quel momento per avvicinarla al paesino del padre, collocandola in una comunità vicina a questo paesino ma lontana dalla città di residenza, dove risiede la madre, affidandola ad assistenti sociali che lavorano a stretto contatto del padre (dipendente dello stesso comune delle assistenti sociali); una comunità per minori collocata in aperta campagna, lontana dal centro abitato e dove lavora una operatrice che mostrò di essere in rapporti molto affettuosi con il padre della ragazza.

Spiace scrivere queste cose, ma, ripeto, non riesco a trovare altre spiegazioni a fatti così sconcertanti.

La CTU di cui si discute è stata disposta dal Giudice, D.ssa …, in data …, con i quesiti di cui oltre, introdotti dalla seguente premessa:

«… che tuttavia è opportuno disporre CTU affinché il perito, compatibilmente con la natura cautelare del presente procedimento e della esigenza di una risposta da elaborare in tempo breve, esaminati gli atti di causa, sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore, acquisite altresì le dichiarazioni rilasciate dalla minore nel mese di … nel corso del procedimento penale pendente presso il Tribunale di … (PM …) eseguite le opportune indagini e accertamenti:

1) accerti il CTU, tenuto conto della natura cautelare del presente procedimento, quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti e quale sia la condizione psicofisica e la situazione famigliare della minore;

2) verifichi se sussistono condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della minore e ad ostacolare il rapporto con l’altro genitore;

3) con particolare riferimento alla figura paterna, accerti la sussistenza delle condotte paventate dalla controparte accertando anche l’attendibilità della minore e l’eventuale condizionamento della stessa da parte della figura materna o di altre figure del nucleo famigliare di origine delle parti;

4) indichi in ragione degli accertamenti compiuti, se sia necessaria la modifica dei provvedimenti presi dal Tribunale dei Minorenni e, in tal caso suggerisca quali siano le migliori condizioni di affido e di frequentazione della minore con riguardo ad entrambi i genitori.»

Si rileva preliminarmente che il quesito n. 3, ovvero l’accertamento della sussistenza delle condotte paterne e l’attendibilità della minore esulano totalmente dalle competenze di un CTU, sia in ambito civile sia in ambito penale, poiché sia l’accertamento di fatti-reato sia l’attendibilità di un testimone sono di competenza esclusiva del giudice penale. Il CTU, o il perito, al massimo si può esprimere sulla capacità a testimoniare del teste (cosa diversa dalla attendibilità) e non altro (1).

Sempre in merito al quesito n. 3 si deve inoltre rilevare che non esiste la possibilità da parte di un CTU (psicologo o psichiatra che sia) di accertare l’eventuale condizionamento di una persona (2), a meno di essere titolari di capacità divinatorie. Circa quest’ultimo punto si deve inoltre rilevare che la CTU non può costituire mezzo di prova in assenza della produzione di prove documentali e testimoniali della controparte in ordine al presunto condizionamento della volontà della minore.

Il CTU ha depositato il primo elaborato, che qui si richiama, in data …, come risulta dal calendario contenuto nella bozza inviata alle parti in data ….

Nelle sue conclusioni il CTU così scriveva:

«questo consulente suggerisce all’Ill.mo Giudice che venga fatta una valutazione esaustiva e completa sulla persona della sig.ra … e sul sistema famigliare della stessa, così come si suggerisce l’intervento dei Servizi Sociali per un monitoraggio costante del sistema famigliare globalmente inteso (di entrambe le parti) e che i Servizi Sociali di … e … possano riferire trimestralmente all’autorità Giudiziaria sull’andamento della situazione: impegno, partecipazione, condivisione ecc. in merito alla coppia genitoriale nel pieno interesse della figlia minore XXX. Si suggerisce all’ill.mo Giudice la presa in carico della minore presso i Servizi Sociali affinché possano monitorare la ripresa dei rapporti col padre, segnalando altresì eventuali comportamenti ostativi, da parte della madre, all’esercizio della funzione genitoriale paterna.»

Il Giudice con provvedimento del giorno … ha invece disposto l’inserimento della minore in una struttura comunitaria individuata nella casa di accoglienza “…” di …; con successivo provvedimento del …, sulla scorta di comunicazioni a mezzo fax pervenutegli dai Servizi Sociali di …, ha preso atto che i Servizi Sociali competenti sul caso erano quelli di … e non quelli di … e che la struttura individuata era priva di uno psicologo (3).

Modificando quindi il provvedimento del giorno …, ha riaffidato la minore ai Servizi Sociali di … disponendo che gli stessi, in concerto con quelli di … (..), individuassero una struttura più idonea (verosimilmente in quanto provvista di psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico di cui necessitava, come da provvedimento del Giudice) e il progetto educativo più idoneo alle necessità della minore, “tenendo conto delle esigenze logistiche di entrambi i genitori e in particolar modo del sig. …”. Si è riportata in neretto la frase “in particolar modo del sig. …” poiché sfuggono agli scriventi, sul piano della logica processuale, le motivazioni di questa discriminazione in danno della sig.a …, madre della minore, visto che di fronte alla legge tutti i cittadini hanno uguali diritti.

Con questo provvedimento entrano nella vicenda i Servizi Sociali del Comune di … (..), comune di residenza del padre della minore; a mero titolo informativo, dal quale il Giudice saprà saggiamente trarre le dovute conseguenze, si riporta che il sig. … è dipendente dello stesso Comune di … (..), con incarico alla Segreteria e Affari generali, presso il quale l’Assistente Sociale, D.ssa …, presta il proprio servizio, come risulta dall’immagine seguente (omessa), prelevata dal sito istituzionale del Comune di … (..). Sarebbe stato molto più corretto da parte dell’Assistente Sociale, D.ssa …, rappresentare questa circostanza al Giudice e astenersi da ogni intervento sul caso. Gli scriventi non credono che nell’intero Distretto … non vi fossero altre Assistenti Sociali che potessero seguire il caso.

Il fatto che l’Assistente Sociale faccia parte della medesima amministrazione del padre della minore, che conta appena dieci dipendenti che presumibilmente si conoscono tutti fra loro, determina inevitabilmente una situazione di incompatibilità e conflitto di interessi che, insieme ad altri elementi dei quali si darà contezza in seguito, non contribuisce di certo alla trasparenza di questa vicenda. Ma, comunque, i Servizi Sociali del Comune di … (..) entrano nella vicenda solo ed esclusivamente per individuare una struttura più idonea, non per compiere altri atti, in assenza di specifica delega del Giudice (4).

Con successivo provvedimento del giorno … il Giudice dispone il prelievo forzoso della minore ritenendo, non si comprende su quali basi, che il comportamento della sig.a …, madre della minore, compromettesse in maniera grave il benessere della minore stessa. Il CTU in nessun punto della sua relazione aveva affermato che il benessere della minore fosse compromesso, addirittura in maniera grave, dal comportamento della madre; e se non lo affermava il CTU da quali elementi concreti il Giudice lo ha dedotto?

Di fatto, il prelievo forzoso della minore è avvenuto a fine maggio con un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia; nessuno ha sinora chiesto alla minore come ha vissuto quegli istanti, con quale terrore ha visto degli estranei entrare dalla finestra in casa sua a … (al secondo piano di un condominio, utilizzando l’autoscala dei vigili del fuoco) in un momento in cui si trovava sola in casa ed è stata portata via come una criminale.

La minore è stata inserita presso la comunità “…” di … (..), sradicata dalla sua vita a …, dalle sue amicizie, dai suoi affetti, le è stato imposto il cambiamento della scuola (5), non ha potuto completare la sua formazione nell’apprendimento della lingua spagnola già studiata per i primi due anni di scuola media, allontanata dai suoi insegnanti e dalle sue amiche di classe, compromettendo il suo percorso educativo.

L’inserimento presso la struttura di … (..) invece che quella di … è stato determinato dal fatto che quella di … non aveva uno psicologo per offrire alla minore l’immediato sostegno psicologico del quale aveva bisogno mentre quella di … (..) aveva lo psicologo, presumibilmente nella persona della D.ssa ….

Le uniche relazioni della D.ssa … reperite negli atti sono due, la prima senza data e protocollata al Comune di … in data … e la seconda datata …; non ne sono state reperite altre.

Non risulta agli atti, però, alcuna relazione della D.ssa … sulle condizioni psicologiche della minore all’ingresso nella comunità, sul trattamento psicoterapeutico o di sostegno psicologico messi in atto, contravvenendo in questo modo a preciso ordine del giudice.

Ma, soprattutto, in occasione della visita pediatrica che la minore ha effettuato a … è accaduto un ulteriore gravissimo fatto che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. In quella occasione la minore è stata accompagnata da una educatrice della comunità di … (..), D.ssa …. Al suo arrivo la D.ssa … ha salutato il sig. … con un bacio sulla guancia e con tono imperativo e dandogli del tu gli ha chiesto perché non entrasse anche lui dalla pediatra che doveva visitare …. Se ne deduce che questa operatrice è in rapporti confidenziali con il sig. …, padre della minore (6).

Che rapporti ci sono tra la D.ssa … e il sig. …?

Da chi è venuta l’indicazione di inserire la minore in una struttura dove lavora una operatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali col padre?

Questo inserimento lungi dal rappresentare una protezione della minore non ha il significato di costringerla a ritrattare le sue dichiarazioni sul padre? Ciò, visto lo stretto controllo su di lei esercitato da persone in qualche modo vicine al padre e le velate minacce, discriminazioni e divieti che ha subito e dei quali si darà contezza nel paragrafo sull’ascolto della minore.

Quali e quanti danni ha riportato la minore a causa del mancato immediato sostegno psicologico? Chi ha la responsabilità di tutto ciò?

Sono tutte questioni poco chiare che aspettano una risposta.

Risulta inoltre che i Servizi Sociali di …, nelle persone della Psicologa, D.ssa …, e dell’Assistente Sociale, D.ssa …, hanno svolto attività istruttorie quali incontrare le parti, incontrare la minore, vietare alla minore l’uso del telefono nonostante il parere favorevole degli operatori della comunità, relazionare al Giudice, ecc. per le quali non risultano agli atti provvedimenti autorizzativi; l’unico provvedimento è quello del giorno … con il quale il Giudice li autorizza, per il solo mese di giugno, a incontrare la minore con ciascun genitore. Su che basi hanno operato nei mesi successivi? Tra l’altro in immediatezza della riapertura delle operazioni peritali, inviando relazioni al Giudice il giorno prima della ripresa delle operazioni peritali; tale premura appare molto sospetta e assume quasi il significato di una indicazione al CTU su come condurre la CTU medesima.

È pur vero che il Giudice, con il provvedimento del giorno … ha, in un certo senso, sanato questa situazione, ma, appunto, il fatto stesso che abbia ritenuto di doverla sanare con un provvedimento successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) è la prova che in precedenza non vi era alcuna delega del Giudice per la D.ssa … e la D.ssa … a intervenire sul caso. È di tutta evidenza, lapalissiano, che se vi fosse stato un precedente provvedimento autorizzativo del Giudice non ci sarebbe stato alcun bisogno del provvedimento del giorno …, successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) nei confronti della minore.

LA PRESENTE CTU

Con provvedimento del giorno … il Giudice ha autorizzato la continuazione delle operazioni peritali, riaprendo in tal modo i termini per controdedurre anche alla prima parte della CTU, conclusasi il giorno … con il deposito della relazione peritale che, a questo punto, si deve ritenere parziale.

Gli scriventi CCTTPP sono intervenuti nella vicenda in data … all’atto della ripresa delle operazioni peritali. In quella sede muovevano dei rilievi circa le operazioni peritali e il prosieguo delle stesse senza le necessarie garanzie a tutela del diritto di difesa della sig.a …, segnalando poi tali rilievi all’avvocato di parte ….

Successivamente il CTU, non tenendo affatto conto dei nostri rilievi e di quanto rilevato dal legale di parte …, inviava a mezzo pec il calendario dei successivi incontri senza prevedere incontri con la minore, da sola e con i genitori, alla presenza dei CCTTPP.

Gli scriventi si vedevano, a questo punto nella condizione di rappresentare al CTU l’impossibilità di proseguire le operazioni peritali (7) alla luce di questo e di ulteriori e più gravi irregolarità riscontrate nel suo lavoro, che nello specifico si riportano di seguito:

A) Il CTU oltre ad acquisire le dichiarazioni della minore (come dalla premessa ai quesiti) e argomentare sulle stesse, riprendeva nel suo elaborato i contenuti della perizia svolta per il PM dalla D.ssa …, relazione di perizia che non era presente nel fascicolo di causa alla data del conferimento dell’incarico di CTU (8).

Questa irregolarità procedurale invalida le operazioni peritali (Cassazione Civile, sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 ).

Il CTU ha inviato alle parti la bozza in data …, come risulta dal calendario da lui stesso preparato e che di seguito si trascrive.

La D.ssa … ha depositato la sua relazione della perizia in data ….

Il PM, D.ssa …, ha depositato la richiesta di archiviazione in data … (successiva al deposito della bozza di CTU).

Il CTU nella sua bozza, depositata in cancelleria in data … cita ampiamente la relazione di perizia della D.ssa … che, si deve presumere, a quella data fosse ancora nel fascicolo del PM e nessuno ne conoscesse i contenuti. È solo con il deposito della richiesta di archiviazione, il giorno …, che la relazione della D.ssa … è venuta a conoscenza delle parti (9).

È di tutta evidenza che una CTU svolta acquisendo, sia pure con l’autorizzazione del giudice, documenti che non potevano essere acquisiti in quanto non facenti parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU è nulla.

Oltretutto non è chiaro agli scriventi se l’acquisizione nella CTU di tali dichiarazioni e documenti sia finalizzata a determinare le condizioni di affidamento e collocamento della minore o abbiano altra finalità.

B) La mancata previsione dell’ascolto della minore nella sede naturale della CTU.

Ai nostri rilievi replicavano, inopinatamente in quanto da noi non chiamate in causa, le CCTTP di parte del sig. …, ma non il CTU, con una sorta di vera e propria excusatio non petita e non rendendosi nemmeno conto che con questa difesa di ufficio dell’operato del CTU confermavano nella sostanza l’esattezza dei nostri rilievi e pertanto la non regolarità delle operazioni peritali sino ad allora svolte, finalizzate, evidentemente, non a stabilire le condizioni di affidamento e collocamento della minore e della frequentazione con il genitore non collocatario, ma ad altro obiettivo, e mostrando in concreto di agire loro stesse come CTU e, verosimilmente considerando il CTU come il terzo CTP del sig. ….

Riporto di seguito la lettera delle CCTTPP del padre e poi la nostra replica.

Gent.mo Dr. … e gent.mi colleghi,

in merito a quanto comunicato dai CCTTPP della signora … a mezzo Pec in data … con la presente riteniamo di dovere rappresentare che le argomentazioni ivi riportate, non palesate né all’inizio delle operazioni peritali né nel loro prosieguo, ovvero, nell’incontro integrativo del …, sono giuridicamente tardive, inverosimili e totalmente destituite di alcun valido fondamento oggettivo.

Nello specifico, appaiono piuttosto un grossolano e disperato tentativo di giustificare l’ulteriore diserzione della sig.ra …. Si fa presente che ad oggi, per l’ennesima volta in nove anni, si assiste al rifiuto assoluto da parte della donna di adempiere a quanto disposto dal Tribunale e comunque, in generale, alle indicazioni di tutti quei soggetti che a diverso titolo si sono occupati delle vicende della piccola XXX nel tempo.

Pertanto, con la evidente constatazione che gli attuali CCTTPP della signora …, subentrati solo di recente a quelli in precedenza nominati, non mostrano di aver preso accurata visione del fascicolo già contenente le rispose ai dubbi da loro sollevati, si ritiene doveroso ribadire quanto segue:

– il CTU ha proposto delle date d’incontro con la sig.ra …, incontri che la stessa ha puntualmente e immotivatamente disertato anche nelle passate CTU;

– già nella precedente Consulenza il dr. … ha previsto incontri con la minore, come da quesiti, regolarmente disattesi spesso senza ragionevole preavviso o motivazione dalla sig.ra …. La signora, infatti, all’evidente scopo di impedire che la figlia potesse (una volta esaminata) smentire quanto dalla medesima inverosimilmente sostenuto in ordine al coniuge, sin dalla fine del mese di luglio … ha posto in essere continui espedienti per ritardare e/o ostacolare, senza alcun valido e concreto motivo, la CTU anzidetta al pari di quanto avvenuto anche nell’ultimo incontro presso lo studio del Dr. …. Tali circostanze furono in passato più volte già rese note alle parti proprio dallo stesso Dr. …, il quale, mediante l’invio di molteplici comunicazioni (pec), ha confermato il comportamento ostativo della …. Del resto, a fronte dell’ostruzionismo materno, lo stesso ha dovuto dare atto, antecedentemente al ricovero della bambina presso l’attuale Casa Famiglia, di non poter svolgere alcun tipo di esame sulla minore, a seguito del protratto rifiuto della … ad accompagnare la figlia. Una riprova di quanto sostenuto è fornita dal fatto che la Sig.ra … si è fermamente opposta nella trascorsa CTU alla legittima richiesta avanzata dal Dr. … di accompagnare la minore presso l’abitazione del Sig. … per valutare il modo in cui la stessa si rapportava con il padre, negando il proprio consenso e non rendendo in tale modo di fatto possibile l’incontro previsto per il … tra la bambina e il padre.

Analogo rifiuto si è poi verificato in seguito, nel momento in cui il Dr. … ha fissato l’incontro con la minore al fine di sottoporla ai test previsti e di ascoltarla, secondo quanto disposto dal Tribunale, presso uno studio organizzato per le videoriprese.

Tali gravissimi comportamenti, tutti già puntualmente denunciati e comunque verificatisi anche in passato per anni, oltre che riproporre schemi comportamentali noti della donna, consentono a parere delle scriventi di compiere già di per se una valutazione sulle gravi mancanze genitoriali della sig.ra …;

– giova, inoltre, evidenziare che il CTU … ha preso parte agli incontri minore/padre in Casa Famiglia solo come osservatore terzo, incaricato di riferire con relazione periodica in merito al loro andamento, secondo quanto disposto dall’Ill.mo Giudice dr.ssa …. Nessuna violazione del contraddittorio tra le parti è stata pertanto mai posta in essere dal medesimo;

– i CCTTPP di controparte, senza alcun valido riscontro, affermano che la minore sia “fortemente traumatizzata” dall’inserimento in Casa Famiglia e che tale circostanza renda nullo l’ascolto della stessa effettuato in tale frangente. Ribadiamo che il provvedimento dell’Ill.mo Giudice dr.ssa … con il quale è stato disposto l’allontanamento immediato della minore fu reso necessario a causa delle gravissime e reiterate condotte della sig.ra …. Al pari di quanto risulta dalla mole della documentazione agli atti è stata di fatto solo quest’ultima ad avere effettivamente traumatizzato per anni la figlia, impedendole di avere dei normali rapporti con il padre sin dalla più tenera età. È stata sempre e solo la madre ad avere interrotto la regolare frequenza scolastica di XXX dal … al definitivo ritiro dall’istituto scolastico in data …, nonché ad averla isolata e segregata per mesi fino alla volontaria e persistente sottrazione della stessa, rintracciata esclusivamente con l’ausilio delle Forze dell’Ordine. Ribadiamo, inoltre, che solo durante la permanenza nella struttura protetta è stato possibile osservare ed ascoltare spontaneamente XXX, altrimenti segregata ed isolata dal mondo ad opera della sig.ra …. Una conferma in tal senso è data da quanto affermato dalla minore di recente alla presenza degli operatori che se ne stanno occupando; dichiarazioni queste in cui si ricorda che XXX, al pari di quanto già verificatosi in passato, ha confermato la pregiudizievole manipolazione mossa per anni dalla madre per screditare agli occhi della figlia la figura paterna, ragion per cui appare necessario che l’ascolto della minore da parte del CTU avvenga il prima possibile anche alla luce di tali nuove rilevanti dichiarazioni del ….

– Si fa poi presente come in merito alla presunta natura sessualizzata delle dichiarazioni rese dalla bambina nell’… in sede penale, ovvero, nel corso della perizia volta a valutarne l’attendibilità a testimoniare, sia stata proprio la signora … a chiederne l’acquisizione in sede civile; richiesta questa che pertanto è stata accolta dalla Dr.ssa … e su cui il CTU ha mosso le sue opportune considerazioni;

– Quanto alla natura di dette presunte dichiarazioni, si ricorda come in merito alle stesse tutti i precedenti CTU che hanno esaminato XXX abbiano negato che trattasi di dichiarazioni veritiere. Inoltre, attualmente non pende alcuna procedura di rinvio a giudizio verso il sig. …, posto che nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. … il Pm incaricato delle indagini ha ritenuto nel mese di dicembre … di promuovere una richiesta di archiviazione, considerando infondato e comunque non provato quanto riferito dalla minore sul padre;

– risulta poi difficilmente comprensibile il riferimento dei CCTTPP della Sig.ra … alla dr.ssa ….

– Quanto alla dr.ssa …, questa ha solo rilevato l’assenza della signora … agli incontri a cui la medesima sta di fatto continuando a non presentarsi, traendo da ciò delle doverose considerazioni in merito.

– Arbitrario e totalmente ingiustificato è, poi, il riferimento alla dr.ssa …, posto che questa non ha alcun interesse nel giudizio, né tanto più ha rapporti amicali o professionali con il sig. …, il quale, pertanto, si riserva di agire contro eventuali illazioni della moglie o dei suoi consulenti nel senso sopra prospettato.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte e della storia giudiziaria presente agli atti, desta tra l’altro stupore e si contesta la certificazione rilasciata dai Consulenti di controparte in data … in favore della sig.ra …, con la quale gli stessi si pronunciano positivamente in merito ad asserite capacità genitoriali della donna.

Si invitano, pertanto, i colleghi a prendere visione del fascicolo che ricopre nove anni di storia giudiziaria prima di esporsi in affermazioni illegittime ed arbitrarie.

Correttamente a quanto sostenuto dal Dr. … nella comunicazione via pec fatta pervenire alle parti nella giornata del … u.s. si invitano altresì i CCTTPP della Sig.ra … a inviare eventuali note critiche in maniera rituale all’esito della CTU e non a loro piacimento, ritenendosi qualunque relazione o produzione documentale posta in essere al di fuori delle ricordate modalità irrituale e come tale inutilizzabile.

Da ultimo si fa presente che non essendo terminata la CTU, si rimane in attesa dell’ulteriore calendario degli incontri atto ad ascoltare singolarmente la minore, nonché a verificare il modo in cui la stessa si relaziona con entrambe le figure genitoriali .

Cordialità

D.ssa …

D.ssa …

Questa la nostra replica.

Difficile dare un senso alla mail delle CCTTPP di parte … visto che i nostri rilievi erano diretti unicamente al CTU e inviati anche a loro per opportuna conoscenza ma non perché replicassero con un’autentica excusatio non petita. Non comprendiamo a questo punto il gioco di ruolo tra il CTU e le CCTTPP di parte …; se le CCTTPP suddette si vestono da CTU, il CTU diviene il terzo CTP del sig. …?

Se davvero le CCTTPP seguono la vicenda da nove anni non possono far finta di ignorare che la sig.a … si è sottoposta, agli inizi della stessa, alle CTU, alle valutazioni e a quant’altro. Chiaramente, vedendo che più si andava avanti, più cresceva il pregiudizio nei suoi confronti non ha più avuto fiducia nell’operato di quanti, a vario titolo, se ne sono occupati.

Pregiudizio che continua a danneggiare lei e la minore. Non vi è nessun comportamento ostativo ma solo la richiesta di terzietà del CTU e del rispetto del suo diritto di difesa.

Se davvero le CCTTPP di cui sopra seguono la vicenda da nove anni non possono non sapere che la stessa non nasce da dichiarazioni della sig.a … ma da dichiarazioni dei medici del Policlinico “…” dove la bambina venne ricoverata per problemi intestinali e dove i medici osservarono e segnalarono indicatori di presunti abusi sessuali subiti dalla piccola.

La sig.a … non ha mai sostenuto nulla in relazione all’ex-coniuge ma ha preso atto di quanto affermato dapprima dai sanitari del Policlinico … e poi delle affermazioni della figlia.

Su questo e sulle successive affermazioni della minore, sempre in relazione ai presunti abusi sessuali, nessuno è stato sinora in grado di dare delle certezze, sia in positivo sia in negativo, alla sig.a …. Ma il “fuoco di sbarramento” e le cortine fumogene messi in atto a vario titolo e da vari soggetti, hanno sempre più contribuito ad alimentare il dubbio sulla terzietà degli stessi.

Pertanto è del tutto gratuita, e diffamatoria, l’affermazione delle CCTTPP che la sig.a … abbia timore di essere smentita dalla figlia visto che lei non ha mai affermato nulla di cui possa essere smentita ma solo riportato le affermazioni della figlia.

Così come è diffamatoria l’affermazione delle CCTTPP sulla circostanza che la sig.a … avrebbe sottratto la figlia all’obbligo scolastico; tanto è vero che la ragazza ha sostenuto, a …, con profitto la prova di esame per il passaggio dalla seconda alla terza media. E ciò nonostante la sua “cattura” e la “reclusione” in comunità; è sufficiente questo dato di realtà a testimoniare la buona capacità genitoriale della sig.a …. Pensiamo che le CCTTPP abbiano sentito parlare di istruzione parentale; altrimenti si informino prima di diffamare le persone.

Non dobbiamo essere certo noi a ricordare alle CCTTPP che una archiviazione e una richiesta di archiviazione non equivalgono certo a una assoluzione.

Se le dichiarazioni della minore in ordine ai comportamenti del padre siano veritiere o meno non sono certo i CTU a poterlo affermare visto che la competenza in merito è del giudice penale e il CTU non è certo un vice-giudice; forse i CTU intervenuti in questa vicenda hanno capacità divinatorie?

Circa la consulente del PM, D.ssa …, non siamo certo noi a tirarla in ballo ma è lo stesso CTU che, improvvidamente, la cita nella sua relazione già depositata in cancelleria, laddove la richiesta della sig.a … era solo di acquisire le dichiarazioni della minore e l’autorizzazione del giudice solo a questo si riferiva non già all’acquisizione della consulenza della D.ssa …; consulenza depositata in cancelleria il giorno … e citata dal CTU nella sua relazione inviata alle parti il giorno … e depositata in cancelleria il giorno …, quando, a nostro parere, la relazione peritale era ancora coperta dal segreto istruttorio. Su quest’ultimo aspetto ci riserviamo ovviamente di approfondire.

Sulla D.ssa … (psicologa) abbiamo già relazionato e anche su questo ci riserviamo ulteriori approfondimenti.

Sulla D.ssa … (assistente sociale) non ci si vorrà davvero far credere che gli impiegati del Comune di … nemmeno si conoscano tra loro e non si salutino quando si incontrano; anche su questo abbiamo già scritto e approfondiremo. Il sig. …, per quanto sappiamo, lavora anche all’Ufficio protocollo del Comune di … e quindi ha la possibilità di conoscere prima ancora del Giudice ogni comunicazione che l’Assistente sociale invia al Giudice, e girarla ai suoi legali che possono così predisporre la sua difesa in anticipo rispetto ai legali di parte …. Questa sarebbe la vostra terzietà? Questo sarebbe il rispetto del diritto di difesa?

Circa la capacità genitoriale della sig.a … non vi è nessun atto, nessuna dichiarazione che la metta in dubbio; chi afferma il contrario è prevenuto e sta diffamando la sig.a …. Come già riportato in sede di CTU e con precedente nota, la valutazione della capacità genitoriale deve essere fatta sulla base di riscontri concreti e oggettivi e non su illazioni da pianerottolo o con test privi di qualsiasi valore scientifico. Il protocollo utilizzato dal CTU è solo un questionario a domande aperte e risposte libere. Ci si dica chi è l’idiota di genitore che, per fare un esempio, alla domanda “Si occupa di seguire il figlio nei compiti scolastici” risponderebbe che non se ne occupa o se ne occupa raramente? È chiaro che cercherà di fare una ‘bella figura’ e risponderà in maniera da ottenere il punteggio “1” a tutte le domande e risultare così un ottimo genitore. Quel protocollo è talmente attendibile che gli stessi autori, da noi già incontrati come CTU o CTP di controparte, nemmeno hanno proposto di utilizzarlo. E su questo si ha la pretesa di valutare la capacità genitoriale di una persona?

Si ricorda infine che i consulenti di parte hanno l’obbligo di segnalare all’avvocato della parte che rappresentano ogni irregolarità da loro riscontrata nel corso della CTU; pertanto se le nostre critiche siano ricevibili o meno lo decidono gli avvocati e non certo le CCTTPP di parte ….

La mail delle CCTTPP di parte … rappresenta nella sostanza l’ulteriore conferma della impossibilità di procedere con le presenti operazioni peritali che hanno perso del tutto la necessaria terzietà rispetto alle parti, visto che ormai le CCTTP si sostituiscono in tutto e per tutto al CTU e il CTU finisce con il diventare il terzo CTP di parte ….

La nostra certificazione scaturisce dalla somministrazione di un test di valutazione delle capacità genitoriali distribuito dalle Organizzazioni scientifiche di Firenze (10), e quindi sicuramente più valido del protocollo ASP-I, non validato, inattendibile perché basato su domande aperte alle quali uno risponde come gli pare e nessuno può controllare se la risposta sia genuina o meno, privo di letteratura di supporto se non due tre articoletti degli stessi autori del protocollo. Potrete contestare la nostra certificazione solo dopo aver somministrato il medesimo test ottenendo risultati diversi dai nostri.

Il nostro intento è solo quello di non far perdere tempo a tutti quanti insistendo a proseguire operazioni peritali viziate da parzialità e pregiudizi contro la sig.a ….

Questa stessa mail, inopinatamente scritta e inviata dalle CCTTPP del padre, a difesa di ufficio del CTU dimostra al di là di ogni altra considerazione l’alleanza collusiva tra le CCTTPP del padre e il CTU, tanto che ci riesce ormai difficile capire se le CCTTP del padre siano divenute le nuove CCTTU di questa vicenda e il CTU il terzo CTP del padre.

La CTU è proseguita accogliendo i nostri rilievi il che smentisce di fatto la parte … (paterna) per la quale i nostri erano solo pretesti per ostacolare le operazioni peritali e conferma la correttezza della nostra posizione.

L’ASCOLTO DELLA MINORE

L’ascolto della minore si è svolto il giorno …; si riporta uno stralcio della relazione inerente l’ascolto della minore redatta a cura della CTP D.ssa Rucci che è stata presente al colloquio:

«Durante il colloquio la minore ha espresso la sua sofferenza e il suo profondo malessere, tanto da arrivare a scoppiare a piangere più volte. Il dr. … ha offerto alla minore un fazzoletto di carta, e poi l’intero pacchetto per farle asciugare le lacrime. Il motivo di tanta sofferenza è risultato essere, secondo lo sfogo accorato di XXX, la vita e la permanenza nella casa famiglia … di …. La minore è stata strappata alla sua vita di …, per essere portata in una realtà estranea e mortificante.

Alla domanda del CTU se volesse aggiungere qualcosa di importante, XXX asserisce con forza: “voglio uscire, è una sofferenza”. Lamenta tra le lacrime di sentirsi diversa dagli altri ragazzi della casa famiglia, di sentirsi sempre “quella strana”, non potendo uscire liberamente come gli altri e per ulteriori motivi di discriminazione che XXX racconta piangendo. Quando chiede agli operatori della casa famiglia il motivo di divieti e restrizioni, la minore riferisce di sentirsi dire “no”, “perché no”, senza avere spiegazioni o poter intrattenere un dialogo con l’interlocutore, cosa che la fa sentire frustrata e nervosa. La minore confida al CTU di non farcela più a stare lì, di non essersi abituata, di non riuscire a dormire, di voler uscire, di sentirsi sempre più irascibile mano a mano che il tempo passa, di piangere per ogni piccola cosa, di essere esagerata.

XXX non si capacita del motivo per il quale le sia stato tolto il cellulare, del perché l’abbiano isolata da tutto, perché non possa uscire con un’amica e lamenta che questo comportamento nei suoi confronti la faccia sentire “diversa”, l’unica “strana e con i problemi”.»

I Servizi sociali del Comune di …, e lo stesso CTU, hanno relazionato al Giudice nel mese di agosto segnalando una situazione psicologica della minore in comunità a dir poco idilliaca. Ma in nessuna delle due relazioni, quella del CTU e quella dell’assistente sociale, si fa cenno allo psicologo che avrebbe dovuto seguire la minore e a colloqui con detto psicologo; circostanza ben strana poiché la prima cosa che il CTU e l’Assistente Sociale avrebbero dovuto fare per sapere qualcosa sullo stato psicologico della minore sarebbe stata quella di parlare con lo psicologo che l’aveva in carico. Del resto la modifica dell’ordinanza del giudice si è resa necessaria proprio perché la prima comunità individuata non aveva psicologi in organico, mentre la comunità di … (..) è stata scelta perché avrebbe avuto uno psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico necessario.

Nel provvedimento del giorno … il giudice prescrive allo psicologo della comunità ove verrà inserita la minore, presumibilmente la già citata D.ssa …, di redigere una “valutazione all’ingresso e che monitori la minore in relazione al rapporto con entrambe le figure genitoriali”. Come già detto, le uniche due relazioni presenti in atti a firma della D.ssa … sono di … …; non risulta però una valutazione all’ingresso nella comunità.

Dall’ascolto della minore emergono chiaramente varie restrizioni che le vengono imposte e che la discriminano fortemente rispetto agli altri ragazzi ospiti della comunità; le non-risposte che riceve alle sue domande (“è no perché no … resti qua fino ai 18 anni”) fanno dubitare seriamente della competenza professionale degli operatori di questa comunità i quali mostrano una mancanza di empatia sconcertante. Il clima generale che emerge potrebbe configurarsi quale maltrattamento psicologico che certamente è all’origine del grave stato di sofferenza della minore, così come si può desumere dal suo ascolto innanzi al CTU il ….

Dall’analisi della video-audioregistrazione emerge infatti la grave sofferenza di XXX per il protrarsi della sua permanenza in comunità. Emerge anche che la minore lamenta insofferenza per le continue pressioni psicologiche cui è sottoposta dagli operatori della comunità di … (..) quali, ad es., la sottrazione del telefono, il non farla uscire discriminandola rispetto agli altri ragazzi, l’incapacità degli operatori di darle delle risposte chiare, la velata minaccia che resterà in comunità sino al compimento dei 18 anni se non fa quello che le dicono (ne dà atto anche il CTU a pag. 11 del secondo elaborato).

È chiaro che, vivendo in queste condizioni restrittive, la minore, pur di uscire dalla comunità sia disposta a dire tutto quello che le viene chiesto, come ad es. di andare a vivere dal padre, avendo capito che solo a questa condizione il Giudice la farà uscire dalla comunità. Si può parlare adesso di condizionamento della volontà della minore?

Il CTU parla di condizionamento della minore da parte della madre basandosi sulle dichiarazioni della minore stessa; non tiene però nel debito conto che tali dichiarazioni arrivano dopo ben 5 mesi circa di isolamento e pressioni di vario tipo, restrizioni, ecc. delle quali la minore ha parlato nel corso del colloquio stesso. Allora, la minore è credibile quando parla male della madre ma non è più credibile quando parla male del padre o della comunità?

Il CTU conclude, riprendendo le conclusioni della D.ssa … (psicologa che ha effettuato i test), affermando che l’organizzazione di personalità della minore sembra avviarsi a un funzionamento borderline; peccato, ancora una volta, che questo CTU non approfondisca per nulla le sue stesse osservazioni, ciò che ha sotto gli occhi.

Si riporta quanto scrivono in merito gli specialisti dell’Istituto Beck di Roma (11):

«Dati sperimentali hanno indicato che la percentuale di persone con il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e storia di abuso sessuale varia dal 40% al 76% (Crowell et al., 2009). È stato mostrato, per esempio, che le donne che avevano subìto abusi sessuali infantili con penetrazione presentavano sintomi di DBP in misura maggiore rispetto a chi aveva subìto un abuso che non prevedeva i rapporti sessuali completi (p.e., Luthra, 2009).»

Per il testo completo si rimanda al link in nota. Parlando di possibile sviluppo borderline il CTU nella sostanza deve ammettere anche la possibilità che vi è una certa probabilità che un tale sviluppo di personalità sia indotto da abusi sessuali subiti nell’infanzia.

Crediamo che nessuno se la senta di mettere in discussione l’autorevolezza scientifica dell’Istituto Beck di Roma, scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, accreditata dal MIUR e riconosciuta, unica in Italia, dall’omonimo Istituto Beck di Philadelphia.

SIG.A …, MADRE DELLA MINORE

Nella CTU ma anche in vari atti giudiziari e psico-sociali la sig.a … viene crocifissa in ogni modo quasi fosse lei la causa di tutti i mali del mondo. Ostativa, non collaborante, condizionante la figlia, ecc. Ma nel momento in cui mostra la sua disponibilità la stessa non viene accolta.

La sig.a … ha toccato con mano che veniva pregiudizialmente considerata negativa per lo sviluppo della figlia, e questo sin dai tempi remoti del primo inserimento in comunità della figlia. Ci si meraviglia che abbia sviluppato una totale sfiducia verso un sistema che la vuole crocifiggere a ogni costo?

Pregiudizio che informa anche la presente CTU, laddove si parla addirittura di “giogo materno” (pag. 15); il CTU mostra con questa espressione una totale mancanza di empatia e la volontà di umiliare la sig.a …. L’archiviazione del primo procedimento penale e la richiesta di archiviazione del secondo non significano affatto assoluzione dall’imputazione; significano solo che non sono state acquisite delle prove che possano reggere in dibattimento. La sig.a … non si sente affatto rassicurata da questa risposta giudiziaria, è così difficile da comprendere? Il CTU, che dovrebbe essere terzo rispetto alle parti, si sente rassicurato?

Nel corso del proseguimento della CTU la sig.a … ha espresso la volontà di sottoporsi ai test psicologici ma che gli stessi le fossero somministrati dalla D.ssa … e non dal Dr. …. Noi CCTTPP abbiamo girato questa richiesta della sig.a … al CTU a mezzo pec ma la sua risposta è stata negativa; il CTU non si è nemmeno peritato di volgere tale istanza al Giudice, decidendo autoritativamente e autonomamente. Del resto la D.ssa … è stata chiamata in causa dal CTU medesimo per la somministrazione dei test alla minore; la sig.a …, visto che la D.ssa … era comunque entrata nella CTU, ha ritenuto, legittimamente, di chiedere la somministrazione dei test a cura della D.ssa … sentendosi maggiormente garantita e tutelata.

SIG. …, PADRE DELLA MINORE

Si riporta dalla prima parte della precedente CTU, quella del … , pag. 12:

«Riferisce che intorno ai 16 anni si avvicina alla cultura rasta e che tuttora rappresenta il suo modus vivendi, comunque integrato nella sua cultura di appartenenza “… sono stato sempre affascinato … avevo i dreads dall’età di 16 anni… è un mondo dove mi ritrovo, è un mondo dove sento di esprimere me stesso … sento che posso … sono io … so che sono io in quel mondo lì … forse mi aiuta tanto … mi sono dato questa spiegazione, sono molto timido … è un segno di riconoscimento e chi mi ha di fronte già si fa un’idea, poi sbagliata o giusta che sia però già sa … quindi secondo la mia idea parto avvantaggiato … poi non lo so, mi sento meglio io comunque …”.»

Il CTU non ha svolto ulteriori approfondimenti su questa cosiddetta cultura rasta cui il sig. … dichiara di aver aderito intorno ai 16 anni di età; un vero peccato perché se lo avesse fatto avrebbe scoperto che la cosiddetta cultura rasta, o meglio fede rasta, è un sincretismo religioso che adora il defunto re di Etiopia Hailé Selassié quale novello Gesù Cristo nella sua seconda venuta sulla terra, ecc. ecc. Senza molto dilungarsi, la fede rasta ha un senso nel mondo africano quale riscatto culturale e nazionale dello stesso; nel mondo occidentale ha il solo significato di giustificazione del consumo quotidiano di marijuana. Per la fede rasta la marijuana è un’erba meditativa, oltre che medicinale, che quindi va usata tutti i giorni; vi sono recenti sentenze della Cassazione che ha assolto consumatori abituali di marijuana che detenevano elevate quantità della droga, in virtù della dichiarata adesione alla fede rasta.

È mancato un accertamento psichiatrico e tossicologico sul sig. …; la dichiarazione di essere un adepto della cultura/fede/religione rasta potrebbe significare che sia anche un consumatore abituale di marijuana e ciò, verosimilmente, dall’età di 16 anni; lo stesso sig. … ha ammesso di aver fatto uso di stupefacenti in passato. Si riporta dalla prima relazione di CTU, pag. 12: “Sostiene di aver assunto cannabis in maniera saltuaria durante il periodo universitario; attualmente riferisce di non assumere sostanze psicotrope o psicofarmaci”. Il CTU avrebbe dovuto approfondire questo aspetto; il sig. … afferma che quello rasta è un mondo in cui lui si ritrova, dove sente di esprimere se stesso. Usando la parola ‘mondo’ lascia intendere che lui frequenta abitualmente quegli ambienti in cui il consumo di marijuana assume un aspetto ritualistico; a meno che non voglia far credere che quel ‘mondo’ si limiti a rivolgere preghiere all’ex-imperatore di Etiopia.

A questo punto, può il giudice affidare e collocare una ragazza di … anni dal padre che, per sua stessa ammissione, ha fatto uso di stupefacenti, senza accertarsi se corrisponda al vero quanto dichiarato dallo stesso di non farne più uso attualmente? Questa soluzione rappresenta il supremo interesse della minore o è di pregiudizio al suo sereno sviluppo psico-fisico?

Gli scriventi ritengono che finché non sia stato accertato, con i mezzi tossicologici correnti (esame ripetuto dei cataboliti urinari e analisi del capello), che il sig. … non faccia più uso di stupefacenti, non sia percorribile alcuna ipotesi di affidamento esclusivo né tanto meno di collocamento della minore dal padre. Naturalmente, per par condicio, la sig.a … è disposta sin da ora a sottoporsi agli analoghi accertamenti tossicologici, ricerca dei cataboliti urinari ed esame del capello.

Di particolare rilevanza, ai fini della valutazione della capacità genitoriale del sig. … è quanto la minore afferma circa il suo ricordo di un fatto verificatosi a … (..) quando lei era piccola (dal minuto … in poi) e riportato dal CTU a pag. 10. La minore riferisce di ricordare che stava male, sul letto col mal di pancia e non riusciva neanche a alzarsi e sentiva il padre e la madre che litigavano perché il padre si rifiutava di portarla in ospedale. Fin qui il suo ricordo. Di fatto in quella situazione il nonno materno della minore intervenne, chiamato dalla sig.a …, e resosi immediatamente conto della gravità della situazione portò la nipote d’urgenza in ospedale dove venne operata per l’invaginazione intestinale.

Se si legge la prima relazione di CTU, pagg. 31-32, alla domanda n° 9 (Esercita un controllo sulla salute e sull’igiene di sua figlia?) prevista dall’intervista (che il CTU definisce impropriamente protocollo) usata per la valutazione della capacità genitoriale (APS-I), il sig. … risponde positivamente e cioè dice che lui si preoccupa della salute della figlia. I fatti, seppure limitatamente al periodo in cui la minore è rimasta a …, dimostrano il contrario e cioè che non è stato in grado di rendersi conto della gravità delle condizioni di salute della figlia e di prendere le decisioni più opportune (chiamare un medico o portarla in ospedale). Addirittura afferma che chiedeva ai suoi genitori se era il caso di portarla dal medico. Non sembra proprio il comportamento di un padre responsabile; eppure dall’intervista è venuto fuori il contrario. Questa è la prova che quell’intervista non ha alcun valore scientifico, come da noi osservato, e nulla può dire sulla effettiva capacità e responsabilità genitoriale di una persona.

SUI TEST PSICOLOGICI

Ci limitiamo a riportare le conclusioni dell’articolo “I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo”, di Anita Lanotte e Paolo Capri (12).

«Riteniamo, infine, che fenomeni complessi come quello relativo allo sviluppo e alla progressiva organizzazione delle strutture psichiche, di fondamentale importanza nella valutazione della personalità sopratutto in ambito minorile, devono necessariamente [essere] studiati e analizzati attraverso modelli complessi d’interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica, dove, comunque, risposte probabilistiche saranno sempre in primo piano rispetto a verità assolute».

Con questa citazione intendiamo dire che, contrariamente a quanto fa il CTU che prende le risultanze dei test come oro colato, i test psicologici hanno un valore relativo e vanno sempre contestualizzati. Davvero il CTU ritiene che le condizioni di costrizione e isolamento dai suoi affetti in cui si trova la minore non abbiano influito sulla sua spontaneità falsando così le risposte ai test? Il CTU non ha informato la D.ssa … che la minore era in comunità da più di cinque mesi, tanto che la stessa si è meravigliata moltissimo quando lo ha saputo, né l’ha informata sui presunti abusi sessuali. Perché queste informazioni, essenziali nella valutazione psicologica e psicodiagnostica, sono state occultate? Si temeva forse che potesse venire fuori dai test qualcosa di sgradito? Sicuramente le interpretazioni sarebbero state differenti.

Così come criticabile, in quanto ha falsato i risultati, è il fatto di aver sottoposto la minore ai test psicologici subito dopo un ascolto che le ha causato molta sofferenza, come il CTU stesso ha notato; a questo punto che validità hanno dei test psicologici somministrati a una persona traumatizzata da lunghi mesi trascorsi in condizioni di costrizione, sottoposta a restrizioni e divieti di vario tipo, al termine di un ascolto che le ha causato ulteriore sofferenza? Sarebbe come, per fare un esempio di facile comprensione, misurare i parametri cardiovascolari (pressione arteriosa e frequenza cardiaca) a una persona che ha appena finito di correre i 100 metri. Risulterà iperteso e tachicardico e un medico frettoloso trarrà la conclusione che sia un cardiopatico. Oppure misurare la glicemia a uno che ha appena fatto una scorpacciata di dolci; risulterà che è un diabetico.

Circa una più specifica valutazione dei test psicologici si allegano alla presente relazioni della D.ssa …, ausiliaria dei CCTTPP, che è parte integrante della presente relazione di CTP.

CONCLUSIONI

L’esclusione della madre dall’affidamento della minore non è plausibile visto che non è stata fornita alcuna prova, alcun elemento concreto e oggettivo che la madre possa essere di pregiudizio alla minore. Le dichiarazioni della minore, di cui all’ascolto del …, vengono da una ragazza molto provata dai lunghi mesi di isolamento, restrizioni, costrizioni e discriminazioni varie subite nella comunità; per ciò stesso perdono la loro genuinità, quali prove del presunto condizionamento da parte della madre. Né la CTU può essere utilizzata quale mezzo di prova per i motivi già detti in apertura.

Gli scriventi propongono pertanto di mantenere provvisoriamente l’affido ai servizi sociali collocando la minore presso un college internazionale a … in regime convittuale (del tipo …) dove la minore possa completare il suo percorso formativo senza essere sottoposta a vessazioni e restrizioni della sua libertà personale.

Circa il diritto di visita e frequentazione dei genitori gli stessi vanno determinati in maniera paritaria tra gli stessi.

Il CTU replicò alle nostre osservazioni ma poiché non ci convincevano inviammo agli avvocati ulteriori nostri rilievi.

OSSERVAZIONI SULLA RISPOSTA DEL CTU

1) Nulla ha replicato sul quesito n. 3; tale quesito, e ogni risposta allo stesso, va espunto dalla CTU, salvo nullità dell’intera CTU. In ogni caso ogni valutazione in ordine all’attendibilità del testimone non è di competenza del CTU; il codice parla di idoneità fisica o mentale, che è cosa diversa dall’attendibilità, e in psichiatria forense si parla di capacità a testimoniare non di attendibilità del testimone.

2) Nulla ha replicato in ordine al fatto che non poteva acquisire documentazione non presente nel fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico; ciò comporta la nullità della CTU o per lo meno l’eliminazione dalla CTU di ogni riferimento alla relazione peritale della D.ssa …. Poco rileva, a mio parere, che si sia attenuto alle disposizioni del giudice che ha autorizzato; ha sbagliato pure il giudice, vi è giurisprudenza per la quale non è consentito acquisire nella CTU documentazione che non era presente nel fascicolo all’atto del conferimento dell’incarico.

3) Circa lo sviluppo borderline il CTU conferma la nostra osservazione laddove scrive (pag. 7): “È possibile che siano stati vittime di abusi sessuali”.

4) I protocolli e le linee guida richiamati dal CTU non hanno valore normativo e non sono condivisi dalla totalità del mondo scientifico, e come tali sono privi di valore.

5) A pag. 9 introduce un ulteriore elemento estraneo alla CTU; da quali elementi risulta al CTU che il sig. … venga sottoposto a periodici controlli tossicologici? E anche se fosse vero, non bisogna essere uno scienziato per farsi trovare negativo a un esame tossicologico, basta una banale ricerca in internet.

6) Ancora sull’intervista APS-I: non vi è letteratura alcuna che la sostenga, tranne tre-quattro articoli scritti dagli stessi autori dell’intervista. È priva di validità scientifica. Basta dire qualche bugia e viene fuori che uno è un bravo genitore. Poi, nei fatti, si vede che è il contrario, che di fronte alle gravi condizioni di salute della figlia il sig. … non ha saputo che pesci prendere, non solo, ma si è opposto a che la moglie, sig.a …, chiedesse consigli a suo padre. Se questo è un buon padre!

7) Del tutto irrilevanti sono le ulteriori obiezioni del CTU alle nostre controdeduzioni; se nel corso delle operazioni peritali ci siamo astenuti dal porre rilievi sui test, sulle modalità di somministrazione (stress psicologico della minore), ecc. è solo perché abbiamo compreso che ogni nostro tentativo di riportare la CTU sui binari della regolarità procedurale era suscettibile di venire interpretato, dal CTU e dalle CCTTPP del sig. …, come tentativi di frapporre ostacoli al prosieguo delle operazioni peritali. Non ci si meravigli adesso se lo facciamo presente.

È di tutta evidenza che, a partire dalla decisione di chiamare in causa un’assistente sociale legata al sig. … da colleganza lavorativa, di scegliere come comunità per la minore quella in cui lavora un’educatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali con il sig. …, il mancato sostegno psicologico alla minore, il vero obiettivo non era quello di stabilire le capacità genitoriali delle parti (i fatti dimostrano le buone capacità genitoriali della madre che ha allevato la figlia da sola per lunghi anni e le pessime del sig. …) ma di fiaccare psicologicamente la minore in maniera che ritrattasse le sue accuse al padre e accusasse la madre di averla manipolata.

Del caso precedente non ho ulteriori notizie. Credo che la ragazza sia stata collocata dal padre.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Cfr Fornari, Trattato di Psichiatria Forense: il CTU o perito è tenuto solo a valutare «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso».
  2. Cfr Sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1981: «Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. [attuale art. 220 c.p.p.] non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona.» Cfr anche Giovanni Flora, Plagio: la problematica penalistica: «La Corte Costituzionale ha avuto buon gioco nel cancellare la norma incriminatrice dall’ordinamento per difetto di determinatezza in riferimento all’art. 25/2° Cost.; adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante
  3. Con questo provvedimento il giudice si è discostato dalla conclusioni della CTU senza darne adeguata motivazione; su questo fatto gli avvocati avrebbero dovuto ricorrere ma non lo hanno fatto.
  4. Su questa anomalia, e cioè l’intervento di un’assistente sociale dipendente della stessa amministrazione comunale per la quale lavora il padre della minore stessa, inviammo le nostre note agli avvocati, ma senza esito alcuno. Si riporta di seguito un stralcio: «… il padre della minore, sig. …, è dipendente del Comune di … (..), assegnato all’Area 1 – Segreteria e Affari Generali, quindi collega di lavoro dell’assistente sociale del medesimo Comune, D.ssa … (allegato 1) che svolge la sua attività nella medesima sede (Piazza …, ..). È indubbio che la D.ssa .., per il fatto di essere collega di lavoro del sig. …, in un piccolo Comune che conta circa 10 dipendenti, i quali evidentemente si conoscono tutti personalmente e almeno quotidianamente si incontrano per registrare la loro presenza in servizio, è venuta e viene tuttora a trovarsi, per ciò stesso, in una situazione di incompatibilità e di stridente conflitto di interessi, dovendo pronunciarsi in merito alla collocazione in casa famiglia della figlia di un suo collega di lavoro, non potendo, per questi motivi, mantenere la necessaria terzietà. La sede di servizio dell’assistente sociale è difatti ubicata nella stessa sede del Comune ove si trova l’ufficio in cui lavora il sig. … (Piazza …, ..). Per non parlare degli inevitabili rapporti che, per i dipendenti di una amministrazione pubblica, intercorrono con l’Ufficio protocollo della stessa in occasione della presentazione di istanze personali (ferie, congedi, ecc.) e di servizio (invio e ricezione di documentazione varia). Sarebbe stato molto più corretto da parte della D.ssa … rappresentare questa situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi al Giudice chiedendo di essere sollevata dall’incarico; ma non lo ha fatto, dimostrando in tal modo di avere un interesse nella vicenda che trascende l’interesse di ufficio. In data … (Prot. n. …) la D.ssa … ha inviato al Giudice una relazione di aggiornamento sulla minore (all. 2); è di tutta evidenza che tale relazione, verosimilmente coperta dal segreto di ufficio fino a quando non entra nel fascicolo processuale, a maggior ragione perché inviata all’autorità giudiziaria e contenente informazioni riservate su di una utente di minore età, all’atto stesso dal suo invio è venuta a conoscenza dell’impiegato dell’ufficio protocollo, anch’egli tenuto ovviamente al segreto di ufficio, ma che in questo caso è il padre della minore cui si riferisce la stessa relazione di aggiornamento. In detta relazione la D.ssa … riporta di aver avuto un colloquio con il sig. … (che incontra tutti i giorni di lavoro) in data …, di aver avuto un precedente colloquio telefonico con la responsabile della casa famiglia, D.ssa …, e addirittura di essersi recata, in data …, presso la casa famiglia per incontrare la minore. Poiché la D.ssa … non risulta essere assistente sociale affidataria della minore, il cui affidamento rimane ai Servizi sociali di …, comune di residenza della minore, né risulta che gli stessi siano stati esonerati da un provvedimento del Giudice, né che la D.ssa … abbia ricevuto delega in tal senso dal Giudice, o perlomeno nulla si rileva in tal senso dal fascicolo telematico, l’attività da lei svolta e della quale dà contezza nella relazione allegata, inviata all’autorità giudiziaria e che può pertanto definirsi a tutti gli effetti come attività istruttoria, è stata svolta in assenza di qualsiasi delega da parte del giudice, quindi a titolo personale se non addirittura di parte del suo collega di lavoro, sig. …. Dell’assenza di delega da parte del giudice è la stessa D.ssa … che ne dà atto, nella risposta alla lettera dell’Avv. … con la quale il legale le chiedeva a che titolo stesse operando sul caso. Nella sua nota di risposta (all. 3) la D.ssa … afferma di occuparsi della minore G.I. “… per conto del Tribunale ordinario di …”. Nella sua risposta la D.ssa … non riporta di avere una delega specifica del Giudice ma afferma genericamente di occuparsi della vicenda per conto del tribunale; lo scrivente non ritiene che i tribunali consentano a chicchessia, sia pure un’assistente sociale, di occuparsi di qualcosa in nome e per loro conto. I Tribunali conferiscono incarichi, affidano minori, ecc., ma sempre in maniera formalmente corretta dal punto di vista procedurale, non così, sulla parola, come sembra ventilare la D.ssa … nella sua risposta all’Avv. …. Il fatto stesso che non faccia menzione di alcun incarico ricevuto dal Tribunale dimostra che non ha ricevuto incarico alcuno e che sta operando a titolo personale. L’unico atto giudiziario che la chiama in causa è quello del … con il quale il giudice l’autorizza per il solo mese di giugno … a effettuare incontri tra ciascun genitore e la minore (all. 4); atto scaturito da una singolare richiesta dei servizi sociali di …, e cioè dai colleghi di lavoro del padre della minore. Lo scrivente pertanto ritiene, in carenza di ulteriori atti che conferiscano legittimità all’operato della D.ssa …, che la stessa abbia operato e stia tuttora operando in una condizione di incompatibilità e conflitto di interessi, a titolo personale, in violazione del codice deontologico delle assistenti sociali (art. 46) e abusando dei suoi poteri. Particolarmente grave è l’aver incontrato la minore senza l’assenso dei servizi affidatari e della madre che tuttora esercita la potestà genitoriale. In ultimo, anche qualora dovesse risultare un incarico del Giudice, è prassi che i Servizi sociali si astengano da ogni intervento quando è in corso una CTU; la relazione della D.ssa … è datata … e risulta inviata per fax alla D.ssa … (il giudice) il giorno …. La ripresa delle operazioni peritali è avvenuta il …, (giorno successivo alla relazione dell’assistente sociale – nota attuale) come da precedente autorizzazione del Giudice. Tutto questo iperattivismo dei Servizi sociali del Distretto … in imminenza della ripresa della CTU è perlomeno sospetto e pare essere stato messo in atto al fine di condizionare le operazioni peritali stesse, fornendo una risposta ai medesimi quesiti sui quali dovrà pronunciarsi il CTU.
  5. Anche sul cambio di scuola intervenimmo, ma senza esito. Questo a dimostrazione che tutto era stato già pianificato in anticipo e che la CTU non aveva alcun senso, se non quello di mettere il ‘timbro della scienza’ su ciò che era già stato deciso. Il nostro parere era il seguente: «Il sottoscritto Dr Andrea Mazzeo, medico-chirurgo specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Lecce con il n° 2718, è stato incaricato dall’avv. …, del Foro di …, di esprimere un parere professionale sul prospettato cambio di scuola della minore XXX. La minore ha frequentato, nell’anno scolastico …, la classe seconda media presso la scuola media statale “” (istituto comprensivo), di … venendo promossa con pieni voti (9/10) alla terza media. Il principio della continuità didattica vuole che l’alunno termini il ciclo di studio presso il medesimo istituto scolastico; in favore del rispetto per la minore di questo principio si sono addirittura espressi sia il Dirigente scolastico sia la coordinatrice didattica della classe. La minore ha già subito il distacco traumatico dai suoi affetti familiari; allontanarla dalla sua scuola, dai suoi docenti, dai suoi compagni di classe sarebbe un ulteriore trauma da sradicamento, che minerebbe definitivamente il suo equilibrio psichico, la stessa costruzione dell’identità personale. La necessità della continuità didattica è sancita dal D.M. del 16 novembre 1992, in applicazione della Legge 5 giugno 1990, n. 148, ulteriormente sottolineata dalla Circolare Ministeriale 16 novembre 1992, n. 339 («La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità»). Si richiama inoltre quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, del 20/11/1989, che all’Articolo 12 sancisce che «gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». La ragazza ha ormai … anni ed è perfettamente in grado di esprimere il suo parere sulla scuola da frequentare. L’interesse prioritario della minore, in relazione al suo diritto allo studio, è che prosegua il percorso scolastico presso la scuola media dell’Istituto comprensivo “” di …, senza subire ulteriori traumi.»
  6. Questo il nostro rapporto sulla visita pediatrica della minore. «In data … la scrivente, consulente tecnica di parte con il dott. Andrea Mazzeo nel procedimento in oggetto per la sig.a …, madre della minore XXX, si è recata presso lo studio della dott.ssa … in via …, dove la minore sarebbe stata visitata. Ad attenderla erano presenti oltre al padre e alla madre due assistenti sociali della circ. … di …, a.s. … e …, che restavano in vicinanza del padre entrando a studio con lo stesso, a seguire la scrivente con la signora …. Dopo telefonata da parte dell’operatrice della casa famiglia … di … alla a.s. …, nella quale comunicava di non trovare parcheggio, le a.s. … e … insistevano per andare a prendere la minore affinché la ragazza fosse accompagnata (scortata) da più persone. La a.s. … spiegava che la minore dovesse essere visitata alla presenza non solo della madre ma anche del padre, delle assistenti sociali e dell’operatrice della struttura. A tal fine la pediatra aveva predisposto un paravento per offrire un minimo di privacy alla minore. La scrivente faceva notare che per la ragazza poteva essere traumatica una tale modalità di visita che non la faceva sentire libera di esprimersi alla presenza delle operatrici, e a disagio per la presenza del padre, essendo un’adolescente, richiedendo con forza il diritto alla privacy della minore e suggerendo che, previa autorizzazione dei genitori, la minore potesse essere visitata dalla sua pediatra senza la presenza di genitori ed estranei. Dopo che, prima la madre e poi il padre autorizzano la visita in loro assenza, la a.s. … chiedeva di essere presente, la pediatra richiedeva la presenza della sua segretaria, arriva la minore con l’operatrice della casa famiglia. La a.s …, andandole incontro, avvisa la minore che i genitori non avrebbero assistito. XXX, visibilmente a disagio e frastornata dalla presenza intorno a lei, appena entrata nello studio medico, di cinque persone, sussurra: “Tutta questa gente per una visita…” . Solo la scrivente è rimasta seduta in disparte per tutto il tempo, al fine di non turbare ulteriormente la minore con un’altra presenza. XXX accetta di essere visitata senza la presenza dei genitori. Da notare la familiarità evidente tra l’operatrice della casa famiglia e il signor …, che, appena entrata, gli va subito incontro salutandolo con un bacetto, dandogli del tu e chiedendo preoccupata: “Ma tu non sei entrato?” Terminata la visita, il padre subito va incontro alla figlia; la ragazza risponde imbarazzata alle domande dell’operatrice e delle assistenti sociali, dando le spalle al padre che cercava l’attenzione della figlia parlandole e toccandole i capelli. XXX, visibilmente tesa e in atteggiamento di chiusura e difesa, tiene le braccia conserte e risponde laconicamente ai sorrisi e ai complimenti degli astanti, sempre affiancata dall’operatrice della casa famiglia. Secondo la scrivente l’eccessiva ed invadente presenza di persone, tra l’altro in confidenza amichevole con il padre, ha di fatto impedito a XXX di esprimersi liberamente in un clima innaturale e costrittivo, in cui la minore si trova immersa ed al quale sarebbe stato per lei scortese e controproducente sottrarsi.» Dott.ssa Bruna Rucci
  7. In sintesi ecco cosa scrivemmo al CTU: Con riferimento al prosieguo delle operazioni peritali in ordine alla CTU disposta nel procedimento in oggetto, gli scriventi CCTTPP di parte … comunicano alla SV l’impossibilità del prosieguo delle operazioni peritali poiché non intravedono la minima possibilità che le stesse si possano svolgere, come non si sono svolte sinora, nel rispetto del diritto di difesa della sig.a …. Nel calendario comunicato dalla SV a mezzo pec, che di seguito si riporta: … la SV non ha previsto alcun incontro con la minore congiuntamente ai genitori e con la minore da sola, come da quesiti del giudice che, per completezza, di seguito si riportano: «… sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore,…». Né gli scriventi comprendono come una CTU possa rispondere al quesito: «… quale sia la condizione psicofisica … della minore» senza l’ascolto della minore stessa nella sede ufficiale della CTU medesima, alla presenza dei consulenti di parte. Gli scriventi sono a conoscenza che la SV ha incontrato e ascoltato la minore nella casa famiglia di … (..) ove la stessa è stata forzatamente collocata nel … c.a.; concorderà comunque che tale ascolto è nullo sotto un duplice profilo. Nullo perché effettuato senza contraddittorio e senza rispettare il diritto di difesa delle parti; nullo anche perché effettuato mentre la minore (che comunque ha … anni) è fortemente traumatizzata dall’inserimento forzato in una situazione comunitaria già da lei subita alcuni anni fa, per le modalità con le quali il prelievo forzoso (un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia) è avvenuto e infine per le condizioni di ristrettezza cui si è venuta a trovare (quasi un regime di 41 Bis) senza poter liberamente comunicare con i suoi familiari e i suoi amici, sradicata da tutta la sua vita precedente, senza aver commesso reato alcuno. Che conclusioni si possono trarre da un ascolto tenuto in queste condizioni di tortura psicologica? Tale ascolto ha prodotto il risultato di favorire gli incontri liberi della minore con il padre (e cioè di un testimone con un indagato, potendo ciò favorire anche la reiterazione del reato). … Inoltre gli scriventi non possono non prendere atto che nell’intervallo tra l’incontro peritale del … e la Sua convocazione pervenuta il … sono intervenuti dei fatti nuovi che, a questo punto, pregiudicano ancora maggiormente una CTU non nata certamente sotto una buona stella. Difatti: A) Con i quesiti posti il giudice ha fatto entrare nella presente CTU, disposta in un giudizio civile, atti istruttori (le dichiarazioni della minore dell’… …) pertinenti ad autonomo procedimento penale, verosimilmente ancora coperti dal segreto istruttorio, o investigativo, alla data del … (data di conferimento dell’incarico di CTU e formulazione dei quesiti). B) Con il quesito n° 3 il giudice delega il CTU ad accertare «le condotte paventate dalla controparte, accertando anche l’attendibilità della minore …»; quesiti che esulano dalle competenze di un CTU a maggior ragione in un procedimento civile e non penale. Ogni accertamento di condotte illecite, come pure dell’attendibilità del testimone sono di competenza del giudice penale. Questo quesito rappresenta un eccesso di delega e di per sé invalida ulteriormente le operazioni peritali. Ciò che il consulente tecnico può valutare è solo la capacità a testimoniare, ovvero (si consulti Fornari, 2015: Trattato di psichiatria forense) «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso». C) Nel Suo elaborato, depositato in cancelleria il …, alla pag. 45 la SV compie un ulteriore errore metodologico quando riprende quasi integralmente la consulenza per il PM della D.ssa … laddove il Giudice chiedeva di acquisire solo le dichiarazioni della minore e non anche la consulenza della D.ssa …. La consulenza della D.ssa … risulta depositata in Cancelleria il …, non faceva quindi parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU (…) e pertanto non poteva, per regolarità procedurale, essere acquisito alla CTU medesima. Riservandoci di segnalare ai legali di parte … altri profili di illegittimità, se non addirittura di rilevanza penale, circa questa irregolarità procedurale, riteniamo che la stessa invalidi le operazioni peritali medesime. … D) Infine, nel Decreto del … il Giudice del procedimento, D.ssa …, richiama una relazione dei Servizi sociali del Comune di … e una relazione di una psicologa, D.ssa …; da tale ultima relazione, ripresa dal Giudice, emerge che la D.ssa … formula dei giudizi sul comportamento della madre di XXX, sig.a …. La sig.a … ci rappresenta di non essere mai stata sottoposta a visita dalla D.ssa …, anzi di non conoscerla neppure e di non averla mai sentita nominare. La circostanza è oltremodo grave configurando il falso ideologico, perché una professionista, incaricata di pubblico servizio, esprime delle valutazioni sul comportamento di una persona senza nemmeno conoscerla; valutazioni destinate all’autorità giudiziaria. Questo e altri elementi, come il fatto, tra l’altro, che la D.ssa …, assistente sociale del Comune di … (..) continua a operare sul caso della minore pur versando in una condizione di stridente incompatibilità dato che non solo lavora a stretto contatto di gomito con il padre della minore (impiegato del Comune di …, addetto agli Affari generali) nei confronti del quale pendono tuttora le accuse fatte dalla figlia minorenne di comportamenti molesti sul piano sessuale, ma opera in regime di convenzione annuale con lo stesso Comune e come tale si trova in una posizione di particolare precarietà lavorativa che possono renderla suscettibile di cedimento a pressioni di vario tipo poiché una sua posizione terza rispetto alla vicenda nella quale è coinvolto un dipendente della stessa Amministrazione potrebbe comportare il mancato rinnovo della convenzione e la perdita quindi del posto di lavoro. …
  8. Relazione peritale molto ambigua e che di fatto invalida la testimonianza della minore con considerazioni molto opinabili. Riporto la conclusione: «… si conclude che l’audizione fornita dalla minore XXX in data … presenta caratteristiche compatibili con la presenza nella minore di capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all’età cronologica e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà e a riferirla, tuttavia si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno. Tali aspetti non consentono di poter considerare l’audizione fornita come compatibile con la possibilità da parte della minore di rendere testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa». Ed è la solita questione, i minori vittime di abusi sessuali, per gli psicologi giuridici, hanno capacità di rendere testimonianza ma non sono credibili perché manipolati. Ecco un mio post sulla questione: http://andreamazzeo.altervista.org/blog/di-come-la-psicologia-giuridica-si-fa-complice-degli-abusi-sessuali-sui-minori/ Su questa perizia formulammo i nostri rilievi, ma senza esito, perché era già tutto deciso; di seguito uno stralcio: «… Non si riesce pertanto a seguire il percorso logico-razionale che ha portato la CT da queste premesse a concludere che la minore non sia in grado di rendere una testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa. Tutti gli elementi clinici riportati dalla CT concordano indicando l’idoneità psicologica della minore a rendere testimonianza, ma le conclusioni della CT non sono coerenti con gli elementi clinici da lei stessa descritti. In merito alla seconda parte del quesito, ovvero le condizioni psicologiche attuali della minore, la CT descrive un tono dell’umore eccitato, la presenza di discrete quote ansiose, una tendenza alla frammentazione delle interazioni con il magistrato e la consulente, una rapida alternanza da un tono emotivo all’altro, non sempre congrui alla situazione valutativa, eloquio logorroico con accelerazione a livello formale ideativo e dei nessi logici. Vanno sottolineati alcuni elementi. L’ascolto della ragazza si è svolto il … nello studio della D.ssa …; il setting in cui si è svolto l’ascolto della minore, a parere dello scrivente, non è stato dei più felici e, sia pure in maniera involontaria, è stato tale da non mettere a proprio agio la ragazza nel riferire ciò che era oggetto di ascolto. Di fatto la ragazza è stata fatta sedere su una poltroncina centrale, avendo alla sua destra la PM e alla sua sinistra la D.ssa …; inoltre di fronte a lei, seduto al lato opposto della scrivania, l’ispettore di PG. Il fatto di essersi trovata, in un certo senso, tra due fuochi, ovvero le sue due interlocutrici, la PM e la CT, ha sicuramente influenzato il suo stato d’animo, dovendo riferire dei fatti per lei dolorosi rivolgendosi a una interlocutrice e nel contempo non poter osservare l’altra interlocutrice che veniva a trovarsi fuori del suo campo visivo, esattamente alle sue spalle. E ciò alternativamente, sia quando rispondeva alla PM sia quando rispondeva alla CT (questo spiega quell’idea di frammentazione che la CT ha rilevato). La presenza, poi, di fronte a lei di una terza persona, di sesso maschile, è stata una ulteriore fonte di stress dovendo riferire “cose spiacevoli” sul padre avendo di fronte un uomo che di certo le ricordava la figura del padre medesimo.»
  9. La necessità di omettere le date rende ermetico questo passo. Nella sostanza, la perizia in ordine alla capacità a testimoniare delle ragazza venne depositata in una data X; si presume pertanto che fosse nel fascicolo del PM e secretata sino al deposito della richiesta di archiviazione che è stata fatta dal PM dopo 40 giorni dal deposito della perizia. Sino quella data nessuno poteva essere a conoscenza dei contenuti della perizia perché secretata dal PM. Il CTU invia alle parti la bozza della sua relazione venti giorni prima del deposito della richiesta di archiviazione da parte del PM citando ampiamente stralci della perizia, che a rigore nessuno a quella data conosceva.
  10. Si tratta del PPT, il Parent Preference Test, somministrato alla sig.a … dalla D.ssa Bruna Rucci. Personalmente, in quanto richiestomi dai suoi avvocati, così mi espressi sulla capacità genitoriale della sig.a … «Il sottoscritto Dr Andrea Mazzeo, medico-chirurgo specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Lecce con il n° 2718, è stato incaricato dall’avv. …, del Foro di …, di esprimere un parere professionale sulla capacità genitoriale della sig.a …, nata a … il … e ivi residente in Via …. Data la distanza tra la sede dello studio del sottoscritto (Lecce) e la residenza della perizianda (…), l’urgenza di tale valutazione e i tempi ristretti che non hanno consentito di organizzare una visita medica, le notizie anamnestiche sono state fornite dalla stessa allo scrivente per via posta elettronica e per via telefono. Altri elementi valutativi sono stati acquisiti dalla lettura degli atti che mi sono stati trasmessi per via telematica. STORIA PERSONALE Padre vivente, di anni 74, pensionato, …, già … presso l’…, di …; madre deceduta all’età di 65. anni per tumore, anch’ella …. Secondogenita di due figli (1m., 1 f.), il fratello in abs. Coniugata, dal matrimonio è nata una figlia che attualmente ha … anni. Separata di fatto dal …. Nata a termine da parto eutocico, normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione, normale lo sviluppo psico-fisico successivo, deambulazione e fonazione in età fisiologica. Menarca all’età di 12 anni, flussi successivi regolari per quantità e durata. Scolarizzata come di norma, ha frequentato il Liceo Classico conseguendo il diploma di maturità con il massimo del voti (100/100). Non riferisce esperienze lavorative, attualmente vive nella casa dei genitori. Ha avuto una gravidanza dalla quale è nata la figlia XXX; decorso della gravidanza e post-partum senza problemi degni di nota. Ha sofferto i comuni esantemi infantili, non riporta patologie degne di nota. Riferisce che il matrimonio è entrato in crisi a causa di attenzioni particolari della nonna paterna e del padre sulla figlia minore; tali fatti sono emersi nel corso del ricovero della figlia presso il reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale pediatrico “…”, a causa di una invaginazione intestinale, nel …. Nel corso del ricovero la bambina ha riferito ai medici tali fatti che una successiva consulenza neuropsichiatrica infantile, disposta dai medici del reparto, ha confermato. Da questi accertamenti è scaturita la denuncia dei sanitari. Da quel momento la … è andata via dalla casa coniugale portando con sé la figlia minore. Dall’epoca della separazione ha provveduto alla crescita e all’educazione della figlia che ha sostenuto nell’anno in corso gli esami di licenza media. VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE In tema di valutazione della capacità genitoriale, al di là delle valutazioni psicologiche e di quelle testistiche correnti, solitamente, queste ultime, o utilizzate impropriamente nella valutazione della capacità genitoriale in quanto vengono utilizzati test psicologici costruiti per misurare altre variabili psicologiche (es. test MMPI, test di Rorschach, ecc. – sarebbe come pretendere di misurare i liquidi con il metro lineare) o prive di solide evidenze scientifiche rivenienti da letteratura internazionale accreditata (test ASP-I, per il quale sono reperibili solo 2-3 articoli a firma degli stessi autori del test), lo scrivente ritiene che si debbano valorizzare elementi concreti e oggettivi al fine di pervenire, nel contesto giudiziario ove tale valutazione venga richiesta, a un giudizio coerente con i dati di realtà, con i fatti. Ciò conformemente a un decreto della corte di Appello di Lecce Sezione minori (App. Lecce, Sez. min., decreto 11/3/14) con il quale la Corte nel rinnovare la CTU formulò i quesiti richiedendo ai consulenti una valutazione della capacità genitoriale “sulla base, ove possibile, di riscontri concreti e oggettivi”. La sig.a … è madre di una adolescente dell’età di … anni regolarmente scolarizzata, che frequenta la scuola con profitto, come testimoniato dai lusinghieri giudizi degli insegnanti (ved. allegato), che ha un normale sviluppo psico-fisico, come può essere testimoniato dal pediatra di famiglia. Non vi è agli atti alcuna certificazione medica dalla quale si possa evincere che la sig.a … soffra di una qualche patologia che incida negativamente sulla sua capacità genitoriale o che sia di pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico della figlia. Non si rilevano pertanto elementi concreti e oggettivi, né di tipo anamnestico né di tipo clinico-documentale, che possano inficiare la capacità genitoriale della sig.a …; né dall’esame degli atti si rileva una qualche valutazione in negativo della stessa. Ampliando il discorso e andando oltre la mera valutazione della capacità genitoriale della madre di una adolescente che non presenta problema alcuno, né di salute psico-fisica né di funzionamento sociale, ovvero di rendimento scolastico (dati questi ultimi che testimoniano di per se stessi la buona capacità genitoriale della madre), non si può non osservare che le varie e diverse interpretazioni psicologiche, le interpretazioni dei test somministrati, se non correlati con i dati oggettivi, quali risultano dall’esame clinico (storia personale del soggetto e obiettività clinica), portano inevitabilmente a una deformazione del giudizio di realtà. Nel caso in esame abbiamo una minore che fa delle dichiarazioni in merito a presunti abusi sessuali subiti dal padre; al di là della veridicità o meno della narrazione della minore, sulla quale deve dare contezza l’autorità giudiziaria che sinora non è pervenuta ad alcun giudizio (la richiesta di archiviazione di un procedimento penale non è assoluzione), la priorità è quella di rispettare il diritto della minore alla sicurezza e protezione, in applicazione della Legge n° 77/2013, artt. 26 e 31, (ratifica della Convenzione di Istanbul), diritto della minore che è prioritario rispetto a ogni altro presunto diritto, ivi compreso il cosiddetto diritto di visita del padre, che, tra l’altro, per quanto noto allo scrivente, non è previsto da alcuna legge. Non si rileva negli atti, giudiziari e di natura tecnico-psicologica, adottati dal 2013 in poi il rispetto della Legge 77/2013 che invece è stata clamorosamente disattesa calpestando il diritto della minore alla sicurezza e alla protezione, anzi favorendo la frequentazione con il suo presunto abusante, compromettendo i suoi diritti e la sua sicurezza; il fatto stesso che tali atti disattendono una legge dello Stato deve portare, a parere dello scrivente, a rivedere tutti i procedimenti e le decisioni adottate sinora.
  11. https://www.istitutobeck.com/disturbo-borderline-personalita-trauma
  12. http://www.psychomedia.it/pm/modpsy/psydiag/lancapri.htm

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Qui c’è violenza, altro che PAS!

Nella vicenda successiva sono stato CTP per la madre; la violenza dell’ex-marito era acclarata, c’era un provvedimento del GIP di divieto di avvicinamento alla ex-moglie, non si doveva nemmeno discutere di affidamento e collocamento. Ma l’avvocata del padre sosteneva che i bambini erano ammalati di PAS. L’avvocata!

La presente CTU nasce su impulso dell’Avv.a …, legale di parte dell’ex-coniuge della sig.a .., sig. …, che con il suo ricorso del … introduce nello stesso, alquanto irritualmente a parere dello scrivente, cognizioni tecniche che non possiede (“Stiamo parlando della cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale conosciuta anche come PAS” – pag. 10 – e affermando addirittura che “Nel caso di specie, vi è il fondato timore che i sintomi di tale sindrome, si stiano presentando sui bimbi” – pag. 11). Non risulta allo scrivente che l’Avv.a … sia laureata anche in medicina o psicologia per potersi esprimere in merito a presunte patologie senza il parere informato, ovvero richiamando nel ricorso certificazioni o relazioni sanitarie, di un medico o psicologo che abbia preliminarmente visitato i ragazzi; e anche se lo fosse stata, diagnosticare presunte patologie senza la visita diretta della persona interessata potrebbe configurarsi come falso ideologico.

Come ben noto, in altre vicende giudiziarie (es. processi di lavoro, accertamento di invalidità, processi di interdizione o inabilitazione) i legali richiamano nei ricorsi concetti tecnici di natura medica facendo riferimento a certificazioni o relazioni sanitarie allegate. Il legale di controparte, pertanto, inopinatamente utilizza cognizioni tecniche al fine di condizionare i successivi lavori peritali; le sue affermazioni non sono supportate da alcuna certificazione sanitaria e come tali prive di valore processuale. È invece agli atti copiosa documentazione sanitaria che documenta il contrario, e cioè il comportamento tuttora violento e prevaricatore del suo cliente verso la ex-coniuge e i suoi figli.

Altamente significativa è la circostanza che il ricorso dell’Avv.a …, notificato al legale della sig.a … in data … faccia seguito all’ordinanza del GIP del Tribunale di …, del …, dell’adozione della misura cautelare nei confronti del sig. …. Si tratta pertanto di mera strategia processuale, da parte dell’Avv.a …, mirante a precostituire una posizione di vantaggio del suo cliente utilizzando concetti medico-psicologici, peraltro mai validati dalla ricerca scientifica, cercando con questi di occultare i fatti (il comportamento violento del padre verso la madre, ma anche verso i suoi figli, vittime di violenza sia assistita sia diretta come da denuncia del …, sanzionato dal provvedimento cautelare di cui si è detto), ritenendo non altrimenti difendibile la posizione del suo cliente.

Come evidenziato da numerosi autori (1) il ricorso alla teoria della PAS ha la funzione di spostare l’attenzione del Tribunale dai comportamenti del genitore maltrattante a quelli del genitore protettivo verso i minori (2). È di tutta evidenza quanto reiteratamente affermato dal sottoscritto e cioè che il ricorso alla teoria della PAS è indizio consistente della presenza di violenza in famiglia (3); proprio i fatti di questa vicenda lo dimostrano.

Sorprende, infine, che nel ricorso al Tribunale, dopo aver fatto, in un certo senso, l’elogio della bigenitorialità, il legale di parte del padre tradisca le vere intenzioni del suo cliente e cioè la volontà di escludere dalla vita dei figli la madre, laddove chiede l’affido esclusivo e il collocamento dei minori presso il padre; bigenitorialità a senso unico?

Singolare, ma anche temeraria, è la circostanza che tale ricorso sopravviene a nemmeno tre mesi di distanza dal Decreto Presidenziale che stabilisce le condizioni della separazione e di affidamento dei figli minori (…) regolamentando puntualmente le giornate di visita del padre. Diviene davvero difficile comprendere quali fatti nuovi relativi all’affidamento dei minori siano intervenuti nel breve lasso di tempo trascorso dal Decreto Presidenziale (…) al ricorso per rivedere le condizioni di affidamento dei figli (…).

In questi mesi il padre ha esercitato il suo diritto di visita ai figli così come disposto dal Giudice, tranne nelle giornate di:

a) … …: i bambini hanno rifiutato di andare dal padre perché traumatizzati dalle scenate da lui fatte durante il week-end (bimbi che imploravano piangendo di vedere la madre, padre che impediva fisicamente la comunicazione con la madre, sottrazione del telefonino di … etc. come da denuncia del … allegata agli atti); se il padre terrorizza i figli col suo comportamento e con le sue urla non deve poi meravigliarsi se i bambini hanno paura di stare con lui.

b) … …: non si è recato a prendere i bimbi, (pretestuosamente, come da denuncia del …, agli atti).

c) … …: nuovamente traumatizzati dopo il week-end trascorso col padre che ha trascinato con la forza la figlia piangente all’uscita dal catechismo il … .., e con la forza e urlando le ha sottratto e danneggiato il telefonino portando poi i bimbi a … nel villaggio turistico praticamente deserto, facendo loro saltare la scuola nella giornata di … .. (stessa denuncia del …).

d) … ..: non si è recato a prendere i bambini (stessa denuncia del …).

e) Da … … a … …: in seguito alla notifica del provvedimento cautelare il sig. … non poteva recarsi a casa delle ex-moglie per prendere i bambini, e non ha provveduto a prendere accordi per indicare un’altra persona che potesse prenderli al suo posto (il giorno … il sig. … indicava i nonni paterni per prelevare i bambini, ma per gli avvenimenti pregressi gli stessi rifiutavano di andare coi nonni; la sig.a …, visto che erano diversi giorni che non c’erano incontri padre-figli, ha consentito successivamente che i bambini stessero col padre il week-end a seguire del …, di sua spettanza), facilitando quindi la relazione padre-figli.

f) … …, … … e … …: i bambini hanno rifiutato di essere presi dai nonni perché traumatizzati anche dal loro comportamento (a tal proposito il legale della sig.a … chiedeva già dal giorno …, invano, che non fossero i nonni paterni a prelevare i bimbi).

g) … …: il fratello della sig.a …, dopo opportuna comunicazione tra i legali, ha portato XXX e YYY dal padre, ma il sig. … era pretestuosamente assente al suo domicilio, in …. I bambini sono rimasti un’ora e mezza circa per strada al freddo ad aspettare il padre, con cui pure XXX aveva parlato al telefono, mentre contemporaneamente il sig. …, pur sapendo che i suoi figli lo aspettavano fuori della sua casa mandava i suoi genitori coi carabinieri alla casa dei bimbi per certificarne l’assenza, come descritto nella stessa denuncia ….

Come si evince dal calendario su riportato, solo in 5 giorni (sui 48 previsti dal provvedimento, dal momento della separazione fino alla data del ricorso) i bambini hanno espresso il rifiuto di andare col padre perché traumatizzati dal suo comportamento o da quello dei nonni paterni; in tutti gli altri giorni il padre ha esercitato il diritto di visita come da provvedimento, senza ostacoli di alcun genere da parte della ex-moglie. Di fatto, quindi, la madre non ha interposto ostacolo alcuno alla frequentazione dei figli col padre; ciononostante si trova a dover subire l’accusa infamante di avere alienato i figli dal padre, accusa del tutto destituita di fondamento e puramente strumentale alla strategia difensiva del padre nel procedimento penale, del tutto incurante del benessere dei figli e delle ricadute psicologiche della CTU sulla loro psiche.

Questo nel mese di …; va aggiunto che il giorno …, con la stessa finalità e a poco più di un mese dal primo, è stato presentato un secondo ricorso, in occasione della malattia dei bambini (YYY dal giorno … al giorno … e XXX dal giorno … al giorno …, come da documentazione agli atti; malattia conseguente alla nevicata del … e del …, giorni in cui il padre ha portato in giro i figli con indumenti leggeri, come da denuncia del sig. … agli atti). Al padre non sono stati negati i bambini il giorno …, il giorno … e il giorno …, ma gli stessi erano nuovamente ammalati, come da certificato; a parte le solite bugie clamorose del padre (tipo “il nonno paterno ha portato i bimbi al pediatra”, riportata anche in sede di CTU; cosa non vera perché la pediatra ha visitato i bambini a domicilio), giova notare che appena YYY è sfebbrato, è stato mandato dal padre, con la raccomandazione di “non fargli assolutamente prendere freddo”. Raccomandazione medica puntualmente disattesa (non è l’unica volta), e la sera del giorno … il bimbo ha ricominciato con febbre e tosse; anche qualche altra assenza dei bambini col padre è sempre collegata a malattie di stagione, certificate, dei bambini.

Il giorno … veniva depositato in cancelleria il ricorso del sig. … con la richiesta della CTU; il Tribunale disponeva quindi la CTU formulando il seguente quesito:

«… valutare, previo esame di entrambi i genitori e puntuale verifica della attuale condizione di fatto, quale sia il regime di affidamento e di collocamento più idoneo nell’interesse dei minori, provvedendo altresì a indicare una puntuale regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, data l’elevata conflittualità delle parti in causa».

Le operazioni peritali, a parere dello scrivente, non si sono aperte sotto una buona stella, dato che si è assistito a un tentativo, sebbene non riferito alla specifica situazione oggetto di CTU, di minimizzare la violenza di genere che non sarebbe quella, ormai, grave emergenza sociale come va sempre più configurandosi in base ai fatti di cronaca, ma un problema marginale che interesserebbe in pari misura entrambi i sessi. Di fatto, nell’intervallo di tempo in cui si sono svolte le operazioni peritali si sono verificati ben sei femminicidi (4), cioè uccisioni di donne a opera degli ex-partner che non accettavano l’intervenuta separazione, e nessuna uccisione di uomini per lo stesso motivo.

Si è fatta questa lunga premessa perché una costante osservata nel corso delle operazioni peritali è stato il reiterato tentativo del sig. … di screditare le accuse di violenza contro la ex-moglie, che hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare (5), minimizzandone la portata, o forse non comprendendola, più che mostrare un attaccamento genuino ai propri figli e una volontà di collaborare con la ex-moglie nell’interesse dei bambini che, non va dimenticato, sono stati vittime di violenza assistita (ma anche diretta, come si evince dai primi punti del calendario su riportato, nonostante esso riguardi un breve lasso di tempo). Le emozioni provocate da certi traumi, in primo luogo la paura (6), permangono a lungo, come ben si osserva nel disturbo da stress post-traumatico.

LE OPERAZIONI PERITALI

Sullo svolgimento delle operazioni peritali ne dà ampiamente atto il CTU Dr …, per cui non ci si sofferma.

A integrazione della stessa lo scrivente CTP nota che si è osservata la tendenza a sorvolare sugli episodi di violenza e di prevaricazione del sig. … verso la sig.a … (pregressi perché la coppia non coabita più), mettendo sullo stesso piano i comportamenti violenti e prevaricatori del sig … e la più che legittima difesa della sig.a … attraverso le vie legali; è chiaro che se la sig.a … accettasse di subire violenze e prevaricazioni la conflittualità cesserebbe.

Forse è il caso di riprendere quanto scrive il GIP nel provvedimento di allontanamento, divieto di avvicinamento alla sig.a … e divieto di comunicare direttamente con lei: «le dichiarazioni della persona offesa appaiono credibili e attendibili nel loro racconto e inoltre riscontrate pienamente dagli ulteriori elementi di prova» e più avanti riferendosi al sig. …, «la cui pericolosità sociale, a questo punto, è indubbia». Tutto questo è stato minimizzato dal sig. … che è giunto ad affermare che la sig.a … “ha fatto scrivere quelle cose al Giudice”.

Anche nei confronti dei figli il padre mantiene tuttora atteggiamenti prevaricatori giungendo a impedire ogni comunicazione madre-figli quando i ragazzi sono con lui; è proprio questo suo atteggiamento che mette paura ai figli.

Il padre è apparso anche soggetto incline alla menzogna, quando ha affermato, ad es., che la lettera del giorno … scritta per chiedere scusa alla moglie delle violenze e promettendo di non ripeterle, lui non l’ha mai scritta e che se la sarebbe inventata la sig.a … (a ogni buon conto la si allega alla presente relazione); o quando più volte ha accusato la sig.a … di essersi fatta fotografare e di avere commercializzato i calendari con tali foto quando è lui stesso che ha fatto i calendari con le foto scattate alla moglie in spiaggia, ecc. O anche quando reiteratamente ha affermato, circa i compiti scolastici, che la sig.a … non dà ai figli i libri e i quaderni per svolgere i compiti quando stanno col padre, smentendosi però qualche giorno dopo, quando, in sede di incontro congiunto genitori-figli, si è lamentato del fatto che lui trascorre i pomeriggi a far fare i compiti ai figli (come se questo non faccia parte dei doveri di un buon genitore verso i figli).

Sotto il profilo della genitorialità il padre ha verso i suoi figli un atteggiamento che cura scarsamente l’aspetto educativo-pedagogico e quello della tutela della loro salute.

In merito al primo punto, difatti, con una certa frequenza non ha fatto svolgere i compiti scolastici ai suoi figli, che il giorno successivo sono andati impreparati a scuola e senza i compiti svolti tanto da aver ricevuto delle note disciplinari dalle maestre. Nel corso della CTU ha affermato che quando i figli sono con lui li porta ai luna-park o altri luoghi di svago e divertimento; si è anche lamentato, come già detto, del fatto che i pomeriggi lui dovrebbe trascorrerli a far fare i compiti ai figli.

I ragazzi frequentano la scuola dell’obbligo e divertimenti e svaghi vanno bene ma solo dopo che hanno terminato di fare i compiti scolastici; non farglieli svolgere, o non mandarli a scuola per andare a divertirsi con loro non pare un atteggiamento educativo, rispondente a una responsabilità genitoriale effettiva e non solo nominalistica. È altamente diseducativo da parte del padre abituare i figli a non svolgere i compiti scolastici (es., W-E dal … al …, … …, W-E dal … al …, … …, … …, … …, e così via) o a saltare giorni di scuola per il divertimento (es., … …, … …, … …, ecc.), o a saltare i giorni di catechismo (es., … …, ecc.). Se il padre non ha voglia di trascorrere i pomeriggi a far svolgere i compiti ai figli vorrà dire che quei pomeriggi i ragazzi resteranno con la madre, che è più scrupolosa in questo senso, e lui li prenderà quando avranno terminato di svolgere i compiti scolastici. Non risponde all’interesse del minore, difatti, la presenza infrasettimanale nella casa del genitore non collocatario soprattutto durante il periodo scolastico, come si legge in un recente provvedimento giudiziario (7).

In merito al secondo punto, nonostante le raccomandazioni della pediatra, ma anche in dispregio al comune buon senso del buon padre di famiglia, questo inverno, nonostante le giornate molto fredde e nonostante il fatto che i ragazzi fossero convalescenti da episodi febbrili, li ha portati in giro facendoli riammalare; anche su questo piano il padre deve dimostrare maggiore responsabilità genitoriale. Così come deve dimostrarla quando accompagna i suoi figli al parco giochi …, di …, dove una delle attrazioni è un gioco acquatico nel quale i bambini si bagnano totalmente e non provvede a cambiarli con indumenti asciutti lasciandoli bagnati fradici per tutta la serata. È chiaro che i bambini si ammalano in continuazione e da mesi sono sotto antibiotici e antinfiammatori.

Alcune volte infine, si arroga il diritto di decidere autonomamente, senza avvisare la madre, e in dispregio del provvedimento presidenziale di affidamento, di far rincasare i figli in ritardo o addirittura di tenerli con sé anche nei giorni di spettanza della madre. Come recentemente, quando non ha fatto rincasare i bambini la sera di … risultando completamente irrintracciabile per tutta la notte, lui e i genitori che avevano prelevato i bambini, sia alle telefonate preoccupate della madre, sia alle ricerche dei Carabinieri, fino al giorno dopo, quando rispondendo finalmente all’ennesima telefonata dei CC, ha comunicato di essere fuori in vacanza. E ha continuato a tenere i bambini nella giornata di …, in cui i bambini dovevano stare con la madre, senza alcun accordo con la stessa o il suo avvocato, proseguendo poi direttamente le vacanze estive (…) senza che la madre abbia potuto dare un telefonino o consegnare un bagaglio ai bimbi o rassicurarli o salutarli (madre che poi per la notte insonne e l’ansia ha avuto un malore e si è recata in pronto soccorso). Si aggiunga che a mezzogiorno del … (visto che i CC si erano fatti promettere dal sig. … che avrebbe messo in comunicazione i bimbi con la madre), è giunta alla sig.a … una telefonata da un numero sconosciuto (per impedirle di richiamare) della durata di soli 43 secondi poi subito interrotta; la sig.a … ha parlato qualche secondo con la figlia e il sig. … è subito intervenuto passando il telefono a YYY dopo di che è caduta la linea. A parte questo unico episodio, venuto fuori come già detto dalla raccomandazione dei carabinieri al padre, di fatto per tutto il periodo la sig.a … non è riuscita a comunicare serenamente con i bambini senza l’ingerenza del sig. … Non sembra proprio, questo del sig. …, il comportamento di un genitore responsabile.

Giustamente il CTU richiama i genitori a una certa elasticità nella gestione degli orari, ma, osserva il sottoscritto, tale elasticità deve necessariamente essere posta in atto da entrambi i genitori, non può essere a senso unico altrimenti è solo prevaricazione del sig. … verso la sig.a …; e non è certo educativa per i figli, che cresceranno con l’idea di potersi permettere anche loro di prevaricare la madre, visto che il comportamento del padre fa da esempio a tutto ciò. Rientra a pieno titolo nella responsabilità genitoriale anche il fatto di non screditare l’altro genitore in presenza dei figli, cosa che il sig. … fa nei confronti della ex-moglie; ne dà atto lo stesso CTU (pag 22 e 23).

Nel merito della CTU lo scrivente esprime i seguenti

RILIEVI E OSSERVAZIONI

1) Nel corso dell’incontro con la sig.a … (pag. 4) il CTU l’ha invitata a “non elencare i contenuti che li hanno divisi” (lei e l’ex-coniuge). Purtroppo non si tratta di divergenze di opinioni, sempre possibili un rapporto coniugale ma di agiti aggressivi del sig. … nei confronti della sig.a …, una vera e propria escalation di violenza diretta verso la sig.a …, violenza assistita e diretta verso i figli, che non può essere sottaciuta visto che la stessa ha causato la separazione coniugale.

2) Nel corso del medesimo incontro la sig.a …, per rimarcare il carattere controllante del sig. …, riporta il dato dei pedinamenti e delle intrusioni nella sua vita privata, attuati dal sig. … sia in costanza di matrimonio sia successivamente, mediante registrazioni di conversazioni in cui l’ex-marito non era presente. Il CTU riporta tale dato in quanto riferito dalla sig.a … (“a suo dire” – pag. 6) ma va sottolineato che è lo stesso sig. … a darne prova avendo depositato in tribunale tali registrazioni, effettuate verosimilmente in maniera illegale tramite microspie (una di queste microspie è stata trovata in casa dalla sig.a … e consegnata al magistrato nel processo in corso per la revoca della donazione della casa coniugale).

3) La sig.a … non ha detto di “non dover fare nessun appunto sul piano educativo per quanto riguarda l’ex-marito” (pag. 7) ma ne ha fatti diversi, a partire dal mancato svolgimento dei compiti scolastici (e non è questione di poco tempo a disposizione ma proprio di cattiva volontà del sig. … nel seguire i figli dal punto di vista scolastico, come lui stesso ha avuto a lamentarsi nell’incontro congiunto, preferendo portarli in giro ai luna park) sino alle reazioni comportamentali violente che spaventano i figli. I buoni risultati scolastici dei ragazzi sono il frutto dell’impegno della sola madre a seguirli nei compiti.

4) Sul tema dei pernottamenti (pag. 7) la gradualità di cui ha parlato la sig.a … si riferiva alla richiesta fatta in sede di provvedimento, quando ha chiesto al Giudice l’introduzione graduale dei pernottamenti, e non alla situazione attuale che vede i ragazzi spaventati dal fatto di dovere trascorrere la notte con il padre perché da lui traumatizzati, e per i fatti successi in costanza di matrimonio, quando hanno assistito alle violenze sulla madre e hanno subito violenze psicologiche, e per i fatti attuali laddove il padre continua ad avere comportamenti prevaricatori anche nei confronti dei suoi figli (sottrazione con la forza del telefonino, allontanamento arbitrario con i bambini, ecc). Per questi motivi la sig.a … non chiede l’ampliamento dei pernottamenti, non lo ha mai chiesto, contrariamente a quel che scrive il CTU, ma chiede che gli stessi siano monitorati da operatori specializzati che relazionino in merito ed eventualmente di rivedere l’attuale organizzazione del diritto di visita del padre.

5) Nel corso dell’incontro di coppia (8) si è parlato anche del supporto alla genitorialità tramite il Consultorio familiare di … (pag. 15); l’unica traccia passata nella CTU di questo discorso è stato l’incontro del … mentre non viene riportato di tutti gli altri tentativi fatti dalla sig.a …, e dei quali lei ha parlato, di avvalersi dell’aiuto del Consultorio ma sabotati dal sig. … che nonostante le reiterate richieste delle operatrici non si è mai recato al Consultorio con i figli per la valutazione della genitorialità paterna. Tra parentesi, l’incontro del giorno … è stato fatto dal sig. … con la finalità strumentale di poter andare in vacanza con i figli da solo; richiesto dal CTU del perché non abbia fatto gli incontri successivi si è difeso dicendo che, a suo parere, poiché era stata disposta la CTU ha ritenuto che gli incontri al Consultorio fossero superflui. Anche questo fatto testimonia la tendenza del sig. … a prendere decisioni incurante dei pareri altrui e, nello specifico, degli specialisti del Consultorio.

6) Il CTU riporta quanto detto dal sig. … circa presunti “messaggi di squalifica verso il padre” che la madre invierebbe ai propri figli (pag. 12); i bambini non ne hanno parlato, anzi hanno riferito esattamente il contrario, e cioè che è il padre a denigrare la madre con frasi offensive (pag. 23). Non vi è riscontro alcuno a questa affermazione del sig. … e sarebbe stato più corretto evidenziarlo poiché così come la frase è scritta, senza virgolettatura, lascia intendere che il CTU aderisca a questa affermazione del sig. …. Né corrisponde al vero che i genitori della sig.a … si sostituiscano alla figlia nell’accudimento dei bambini (pag. 11), tanto che la stessa ha scelto l’orario lavorativo part-time proprio per essere più vicina ai figli.

7) Il CTU sorvola sulle sistematiche bugie del sig. …, come quando nel corso dell’incontro congiunto di coppia lui nega di aver scritto una lettera con la quale ammetteva le violenze e prometteva di modificare il suo comportamento; tale lettera è agli atti e firmata di suo pugno proprio dal sig. …! Così come, a parere dello scrivente, sarebbe stato il caso di far presente al sig. … che lui non può arrogarsi il diritto di vietare alla madre di comunicare con i figli o ai figli di comunicare con la madre, quando i bambini sono con lui. Non per aggiungere altra rigidità ma questo aspetto va disciplinato puntualmente stabilendo ora e durata delle telefonate, della madre ai figli e del padre ai figli, quando gli stessi sono con l’altro genitore.

8) Sulle decisioni terapeutiche verso i figli va fatta chiarezza in questa sede poiché non è stato possibile farla in sede di CTU; i vaccini non sono stati praticati su consiglio del pediatra e nel contenzioso giudiziario che si è aperto successivamente su insistenza del padre, il Giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Circa il medico che ha curato i bambini, non è un omeopata ma un medico regolarmente laureato in Medicina e Chirurgia, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi e Dirigente medico presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di ….

9) Sulla questione pernottamenti, che sembra essere un’autentica fissazione per il sig. …, la sig.a …, per non incorrere in sanzioni, è giunta a dover costringere i figli ad andare a pernottare dal padre, cosa che le è stata persino rinfacciata dalla figlia (“Se papà mi vuole bene perché mi costringe? Anche tu mi hai costretta ma io non sono felice”). Su questo i bambini sono stati chiari (pag. 22) senza però ricevere risposta.

Non si condivide pertanto il concetto espresso dal CTU a tale proposito (pag. 23) poiché pur affermando che le affermazioni dei bambini “si prestano a letture articolate”, viene proposta come unica lettura quella della triangolazione (9) in cui, addirittura, “la prevalenza dei momenti con la madre” e “le figure dei nonni materni più protagonisti” starebbero addirittura “destabilizzando gli equilibri di accesso sereno ad entrambi i genitori”.

Come scrivono Francine Shapiro e coll. (10), “La triangolazione è una tecnica utilizzata dalle coppie per contenere la tensione del loro rapporto dovuta ad elevati livelli di ansia, stress, fusione. Quando la continuità della diade è minacciata, un elemento vulnerabile è coinvolto nel loro rapporto in modo da formare un triangolo e allontanare la crisi”. Con la triangolazione di un figlio nel conflitto coniugale la coppia, la diade genitoriale, occulta la crisi anche se il costo di questo è la malattia mentale del figlio triangolato; quando la famiglia si separa non c’è più ormai nessuna crisi da occultare perché la crisi è deflagrata portando alla separazione e al divorzio. I figli non corrono alcun rischio di essere triangolati e quindi di ammalarsi di un disturbo mentale, come purtroppo accade in alcune famiglie non separate.

La letteratura psichiatrica e psicologia è concorde nell’utilizzare il concetto di triangolazione per spiegare certe dinamiche che possono manifestarsi in famiglie non separate per occultare fasi di crisi del rapporto di coppia.

A parere dello scrivente non esiste quindi alcuna triangolazione dei bambini ma essi hanno semplicemente espresso dei loro timori; ed è questa la lettura più aderente alla realtà, quella che vede le parole dei bambini mosse dalla paura che il padre incute loro con le sue imposizioni (non mandarli a scuola o al catechismo, non fargli fare i compiti scolastici), prevaricazioni (sottrazione con la forza del cellulare) e denigrazione della madre.

La cosiddetta prevalenza dei momenti con la madre, genitore collocatario, è più apparente che reale, visto che la mattinata i bambini la trascorrono a scuola, i pomeriggi e i W-E sono equamente suddivisi, quando rientrano a casa vanno a dormire; non si vede proprio dove sia questa prevalenza (11). E i bambini hanno pur bisogno di una stabilità abitativa senza dover fare i pendolari tra una casa e l’altra, con tutti i problemi logistici connessi. Piuttosto vi è da osservare che il tempo che trascorrono con la madre è divenuto un tempo normativo (è la madre che fa fare loro i compiti) mentre quello con il padre può essere definito come un tempo ludico-ricreativo; quanto ciò sia educativo per i bambini, non saprei. Il messaggio implicito che i bambini ricevono dal padre è che si possono non fare i compiti scolastici, si possono saltare giorni di scuola, si può saltare il catechismo, per il puro divertimento.

10) Circa le comunicazioni tra i due ex-coniugi, al CTU sfugge che il divieto di comunicazione diretta del sig. … alla sig.a … discende da un provvedimento del GIP del Tribunale di … (“di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa … e con i suoi genitori, se non tramite i rispettivi difensori”; per ritorsione avverso questo provvedimento, che non si può certo definire paradossale ma è cautelare a tutela dell’incolumità fisica della madre (art. 282-bis CPP), il sig. … impedisce alla sig.a … di comunicare con i figli quando questi ultimi sono con lui. Pertanto lo scrivente non crede che per ora possa essere ripristinata la comunicazione diretta tra i due ex-coniugi (può farlo solo il GIP), come auspicato dal CTU, ma allo stesso tempo ritiene che si debba prescrivere al sig. … di facilitare la comunicazione tra i figli e la madre, quando i bambini sono con lui.

Venendo alle conclusioni e alla risposta ai quesiti:

Allo scrivente la conflittualità è parsa unilaterale, con il sig. … che non ha ancora elaborato il lutto della separazione mettendo in atto tutta una serie di ritorsioni verso la ex-moglie, che comprendono persino intercettazioni telefoniche e ambientali abusive, attuate con modalità che dovrebbero essere chiarite (da quanto da lui stesso depositato si deduce che lui non era presente quando intercettava le conversazioni della sig.a con i suoi familiari, fatto che configura una grave violazione della privacy). In questi suoi agiti per vendicarsi della separazione e punire la sig.a … rientra anche l’utilizzo dei figli ai quali impone i suoi ritmi, i suoi orari, i suoi voleri, del tutto inconsapevole che come padre deve rispettare i tempi e la volontà dei figli; proseguendo di questo passo il sig. … verrà a trovarsi, tra non molto, di fronte al rifiuto deciso dei figli di frequentarlo. E varrà poco appellarsi nuovamente alla cosiddetta alienazione parentale visto che chi sta allontanando i figli dal padre è proprio il padre con il suo comportamento violento e prevaricatore.

In merito alla capacità genitoriale lo scrivente rileva delle criticità circa la responsabilità genitoriale del padre, come sopra dettagliato; i bambini hanno sicuramente bisogno di giocare e divertirsi ma hanno anche bisogno di essere seguiti nei loro percorsi di studi, hanno bisogno di stimoli culturali, cose che allo stato attuale vengono loro garantite solo dalla madre.

Si dissente dalla visione del CTU che vorrebbe ampliare i momenti di presenza del padre, da lui ritenuti sperequati, sia perché così non è, sia perché la genitorialità non è questione di quantità ma di qualità del tempo che i figli trascorrono con i genitori, e, francamente, sottrarre altro tempo allo studio e all’educazione in favore del puro divertimento non sembra utile alla crescita dei bambini, non è nel loro interesse.

Così come lo scrivente ritiene che i momenti di presenza del padre potrebbero, sì, essere ampliati ma non in funzione della maggiore disponibilità di tempo dello stesso (l’interesse da tutelare non è quello degli adulti ma dei minori) ma solo se ciò fosse utile alla migliore crescita dei bambini; allo stato attuale, come già detto più volte, ciò non è utile ai bambini, non è nel loro interesse perdere giorni di scuola per il parco giochi dove, tra l’altro, il padre non ha nemmeno l’accortezza di non farli raffreddare ogni volta che fanno giochi acquatici e restano con i vestiti bagnati addosso per l’intera serata.

Si dissente dalla proposta del CTU che nel W-E di sua spettanza il padre prenda i figli il venerdì all’uscita dalla scuola per riaccompagnarli il lunedì mattina successivo; già con l’attuale modalità di visita ogni lunedì mattina successivo al W-E col padre i ragazzi vanno a scuola senza aver svolto i compiti, spesso il padre non ha mandato i figli a scuola il sabato mattina, spesso non li ha mandati al catechismo.

In conclusione, e in risposta ai quesiti, si ritiene che le attuali modalità di affidamento e regolamentazione del diritto di visita del padre, come disposte dall’ordinanza presidenziale del … …, restino immutate poiché è troppo breve il tempo trascorso per poter apportare modifiche; i minori hanno assimilato questi tempi e sarebbe per loro destabilizzante una modifica a così breve distanza di tempo.

Il permanere delle attuali condizioni va però vincolato a un percorso di tutela dei minori da parte dei Servizi consultoriali competenti, per la verifica del loro stato di salute psico-fisica e di crescita educativa e culturale, con relazione periodica a codesto spett.le Tribunale ai fini del mantenimento o della modifica delle attuali condizioni di affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario. Ciò nell’esclusivo interesse dei minori.

Occorre poi stabilire gli orari in cui un genitore può telefonare ai figli quando gli stessi sono con l’altro genitore, e la durata della telefonata.

Non ho ulteriori notizie di questa vicenda. È davvero singolare la tendenza, alquanto generalizzata di tutti i CTU che ho incontrato, di occultare la realtà quando sfavorevole ai padri, e di inventarsi addebiti alle madri.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. a) Bruch CS (2001), Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases. Family Law Quarterly, V. 35, N. 3. https://bit.ly/3estnHB b) Hoult J (2006), The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy. Children’s Legal Rights Journal, 26, N° 1, Spring 2006. http://www.leadershipcouncil.org/docs/Hoult.pdf c) Crisma M, Romito P (2007), L’occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale. Rivista di Sessuologia, 31(4):263-270. https://bit.ly/3nc2bAC d) Escudero A, Aguilar L, de la Cruz J (2008b), La lógica del Síndrome de AlienaciónParental de Gardner (SAP): Del síndrome «puro» a la «terapia de la amenaza». https://bit.ly/32H0QbE e) Vaccaro S e Barea Payueta C (2011), La presunta sindrome di alienazione genitoriale – Uno strumento che perpetua il maltrattamento e l’abuso. EdIt. https://bit.ly/3tJftHs
  2. Si aggiunga a ciò che questa teoria è stata sconfessata dalla dichiarazione del Ministro della salute che nell’ottobre 2012 in un suo intervento alla Camera ha evidenziato che la stessa non ha alcuna base scientifica, (“l’Istituto Superiore di Sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia”), e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del marzo 2013 che ha annullato una sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Venezia che si richiamava alla PAS, stabilendo che non si possono usare in Tribunale concetti privi di validità scientifica, (“non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”) (Cass. Civ., 20/3/13, n. 7041).
  3. Mazzeo A (2015) Riflessioni sull’alienazione parentale. Relazione al Convegno Nazionale: “Separazioni conflittuali e ‘abusi’ socio-giudiziari. Quali tutele per i minori?” Roma 20 novembre 2015. Camera dei Deputati, Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151120.pdf
  4. Il termine femminicidio sta a indicare non tanto il sesso della persona uccisa ma chi ha commesso il reato (di solito l’ex-partner ma anche un altro congiunto) e il motivo per cui la donna è stata uccisa (rifiuto di sottomettersi alla volontà del maschio); l’uccisione di una donna, es., durante una rapina non è un femminicidio. L’uccisione di una donna da parte dell’ex-partner per punizione, mancata accettazione della separazione o altro, o dai familiari perché non si sottomette al maschio padre-padrone è un femminicidio.
  5. L’Ordinanza del GIP del Tribunale di … dà ampia contezza dei numerosi episodi di violenza fisica e verbale del … contro la …, protrattisi dall’… a tutto il …, incurante persino delle numerose querele presentate dalla ….
  6. Come dimostrato dai recenti studi delle neuroscienze affettive, la paura è un’emozione spontanea, primaria, e rappresenta la risposta dell’organismo alle esperienze dolorose e alle situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Jaak Panksekk, psicobiologo, e Lucy Biven, psicoterapeuta infantile, hanno riassunto in un recente libro (Archeologia della mente – Origini neuroevolutive delle emozioni umane, Raffaello Cortina Editore, 2011) le più recenti conoscenze in materia che hanno consentito di individuare un sistema neuronale della paura, presente in tutti gli esseri viventi, che “genera stati affettivi negativi da cui tutti gli animali e le persone desiderano fuggire”. Tale sistema viene stimolato dal dolore e dalle situazioni di pericolo per l’incolumità personale e la sopravvivenza individuale; è difatti al servizio dell’istinto di sopravvivenza. Nella specie umana è situato in una zona del cervello arcaica dal punto di vista evolutivo, l’area grigia periacqueduttale, che si trova nel mesencefalo, e non è attivabile da stimoli cognitivi prodotti dalla corteccia cerebrale, più evoluta dal punto di vista filogenetico. Addirittura, animali privi della corteccia cerebrale continuano a presentare l’attivazione di questo sistema in seguito a stimoli dolorosi; questo significa che la sua attivazione prescinde da stimoli cognitivi (il famoso parlar male dell’altro genitore, tanto per tornare allo specifico di questa CTP, che condizionerebbe i bambini a rifiutare un genitore); ciò che attiva il sistema, e genera stati di paura, è il dolore o le situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Gli stimoli che hanno generato la paura vengono rapidamente memorizzati, proprio perché l’immediata riposta a tali stimoli è essenziale per la sopravvivenza, e attivano le aree cerebrali superiori cognitive che elaborano la la risposta comportamentale più adeguata (di solito la fuga dalla situazione di pericolo o dalla persona che incute paura).
  7. «In caso di genitori separati e di affido condiviso dei figli, nonostante vadano sempre garantite adeguate occasioni di frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, l’eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, soprattutto durante il periodo scolastico, non è pienamente rispondente all’interesse del minore, perché lo costringe a continui spostamenti e gli impone un’organizzazione delle incombenze quotidiane (libri da portare a scuola il giorno dopo, abbigliamento per la scuola) che può essergli gravosa». (Tribunale di Perugia, ordinanza del 6 luglio 2015).
  8. Incontro che non si sarebbe dovuto svolgere, visto il provvedimento cautelare del GIP, e comunque in violazione della Convenzione di Istanbul, completamente ignorata in questa CTU.
  9. Il concetto di triangolazione è stato introdotto in letteratura dallo psichiatra Murray Bowen il quale, studiando le famiglie di pazienti schizofrenici – quindi adulti – ricoverati in ospedale psichiatrico, constatò la presenza nelle famiglie di questi soggetti di alcune dinamiche disfunzionali. Diede il nome di triangolazione a quella particolare dinamica che vedeva un terzo soggetto, di solito un figlio, coinvolto nella relazione tra i genitori nel momento in cui la tensione emotiva conflittuale tra di loro giungeva a livelli paradossi. Il concetto nasce quindi per studiare le dinamiche di famiglie non separate con un figlio schizofrenico. Non so quanto sia corretto sul piano metodologico traslare questo concetto applicandolo alle famiglie separate.
  10. Shapiro F, Kaslow FW, Maxfield L (2011), Manuale di EMDR e terapia familiare. Edizioni Ferrari Sinibaldi, Milano.
  11. Il CTP del padre, ovviamente grande sostenitore della PAS, scrisse nella sua relazione che poiché i bambini dormivano dalla madre, i tempi di permanenza erano fortemente sbilanciati a favore delle madre, calcolandovi anche le ore notturne.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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