Archivio della categoria: Abusi sessuali

LA QUINTA COLONNA

La Quinta Colonna” è il titolo di un dramma di Hemingway; l’espressione sta a indicare la presenza di infiltrati che fingono di lottare per una determinata causa ma in realtà fanno il gioco del nemico.

Applicato alle vicende processuali di affidamento dei figli che rifiutano un genitore, ma anche alle vicende penali che vedono sul banco degli imputati i genitori accusati dai figli violenza in famiglia o di abusi sessuali, il concetto di quinta colonna si applica perfettamente alla psicologia giuridica.

La quinta colonna di questi processi è proprio la psicologia giuridica.

La psicologia giuridica è stata fondata nel 1996 da alcuni avvocati e da alcuni psicologi che evidentemente condividevano l’obiettivo degli avvocati fondatori; sostenere cioè la difesa degli imputati.
La psicologia giuridica consiste nella sostanza nell’utilizzo nel processo di concetti psicologici, o pseudo-tali, per sostenere la difesa, per far assolvere l’imputato.

Sino a prova contraria, gli avvocati difendono le persone accusate di aver commesso un reato. In particolare, per i reati in ambito familiare (violenza in famiglia, maltrattamento, abusi sessuali incestuosi, ecc.), la strategia difensiva consiste nel sostenere che le accuse che vengono rivolte all’imputato dai suoi figli non siano genuine ma indotte dalla manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, cosiddetta alienazione genitoriale.

Ovviamente, nell’impossibilità di produrre la prova di codesta presunta manipolazione psicologica del minore, ecco tirare fuori dal cilindro magico della psicologia giuridica, invece del classico coniglietto, il concetto di malattia. Nasce così la PAS; poi dichiarata priva di validità scientifica, ed ecco che diventa semplice alienazione parentale (ma proprio un articolo pubblicato su Psicologia Contemporanea dimostra che le due cose sono identiche).
Il resto (disturbo, poi problema relazionale, è storia recente); solo un modo per manipolare i processi (cfr. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29.7.2015 –”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016).

La posizione della psicologia giuridica in ordine agli abusi sessuali, e di converso alla violenza in famiglia, è ben espressa da questo post, che cita uno dei fondatori della psicologia giuridica.

Ho ovviamente oscurato autore del post e nome del fondatore della psicologia giuridica, per evitare intimidazioni.

Come si può leggere, questo conferma quanto da me scritto in precedenza: la psicologia giuridica è stata fondata per difendere i/le pedofili/e e i/le violenti/e, è al servizio della difesa degli imputati. Se uno dei suoi fondatori, considerato addirittura un maestro dai suoi adepti, sostiene che i veri abusi sessuali sono quelli che non arrivano in Tribunale, sta nella sostanza affermando che tutte le accuse di abusi sessuali che arrivano in Tribunale sono false accuse, e di converso, che anche tutte le accuse di violenza in famiglia che arrivano in Tribunale sono false accuse. Una posizione pre-giudiziale che dovrebbe portare i giudici a non conferire incarichi a chi già si è espresso in quei termini; e gli avvocati che difendono le vittime di violenza e/o di abusi sessuali a ricusare immediatamente quei CTU che aderiscono alla psicologia giuridica.

Quando i giudici conferiscono l’incarico di CTU a uno psicologo giuridico stanno nella sostanza dando l’incarico a un professionista che non farà l’interesse della Giustizia ma l’interesse della difesa dell’imputato, perché a quello è stato formato/indottrinato/condizionato/alienato. Non stanno dando l’incarico a un CTU ma a un secondo CTP della difesa. La psicologia giuridica è la quinta colonna della difesa nel processo. Si tratta di neo-corporativismo, incompatibile con l’ordinamento di un paese democratico.

L’EMDR È UNA TECNICA PARAIPNOTICA?

Si tratta dell’affermazione fatta da un professionista, neuropsichiatra infantile nonché psichiatra, in un recente video.
Non saprei se si tratti di ignoranza o malafede; comunque è una grossa sciocchezza.
Un video che spiega bene cos’è l’EMDR è a questo link.

Nel 2009 ho partecipato a Milano al corso di formazione nella terapia EMDR, primo livello, condotto da Roger Solomon e Isabel Fernandez, poiché interessato a saperne di più di questa metodica; seguivo infatti i dibattiti sull’EMDR che si svolgevano sulle mailing list psichiatriche, Psichiatryonline e Psychomedia.
Su quest’ultima mailing list, in particolare, si svolse nel 2000 un interessantissimo dibattito con la partecipazione di professionisti di alto livello nel campo della psicoterapia (Paolo Migone, Tullio Carere, e altri), che ovviamente ho archiviato sul pc.

La psichiatria non ha molti strumenti per curare i disturbi da stress post-traumatico (PTSD); gli ansiolitici possono attenuare l’ansia ma non sempre sono efficaci e poi c’è la grossa incognita della dipendenza; gli antidepressivi sono indicati in alcuni casi ma non risolvono il problema. Mi interessava quindi conoscere meglio la tecnica EMDR, non per divenire io stesso terapeuta EMDR ma per poter meglio consigliare i miei pazienti con PTSD e indirizzarli verso una terapia efficace.

EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, tradotto in italiano come Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari (Shapiro F, EMDR, McGraw-Hill). L’ipnosi non c’entra nulla, il paziente non viene ipnotizzato né gli vengono fornite suggestioni post-ipnotiche; mi sono sottoposto a un percorso di ipnosi, per conoscerla meglio, oltre la lettura dei testi di Milton Erickson, quindi so di cosa sto parlando.

Bessel van der Kolk è il fondatore e direttore medico della Trauma Research Foundation a Brookline, nel Massachusetts ed è anche professore di psichiatria alla Boston University Medical School; qui una sua recente intervista.
Nel 2015 è stato pubblicato in Italia il suo libro, Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche, che è rapidamente divenuto un best-seller. Van der Kolk è il maggiore esperto sul trauma a livello mondiale; un professionista della salute mentale non può ignorare i suoi studi e le sue ricerche.

Nel capitolo 15 del suo libro, alla pag. 285, van der Kolk parla del trattamento del PTSD con la tecnica dell’EMDR, illustrando alcuni dei suoi casi clinici; formula alcune ipotesi sul meccansismo di azione dell’EMDR e riporta alcuni dati delle sue ricerche.

Pazienti trattati con l’EMDR mostrano alle indagini di neuroimaging (SPECT) l’attivazione del lobo pre-frontale (preposto allo svolgimento dei processi cognitivi e alla regolazione del comportamento), del giro cingolato anteriore (area cerebrale dalle funzioni molto complesse, tra cui il coordinamento sensitivo-emozionale, attenzione esecutiva, ecc) e dei gangli della base (strutture poste alla base del cervello nella parte superiore del mesencefalo, che controllano aspetti attentivi, emozionali e motivazionali dell’attività motoria, oltre che presiedere al controllo dei movimenti volontari).

Interessante è la somiglianza dei movimenti oculari rapidi alternati della tecnica EMDR con i movimenti oculari rapidi della fase di sonno REM; naturalmente la similitudine finisce qui, si possono solo formulare ipotesi, da verificare quando gli strumenti di studio lo consentiranno; come quella, ad es., di una sorta di ri-allocazione delle memorie traumatiche dalla memoria di lavoro agli archivi della memoria remota, ecc. Ma poiché, soprattutto nei bambini, l’efficacia dell’EMDR si ottiene con le stimolazioni tattili alternate destra/sinistra più che con i movimenti oculari, devono essere in gioco altri meccanismi per ora poco indagati e poco indagabili.

In sperimentazioni controllate, l’EMDR si è dimostrato più efficace del placebo ma anche più efficace dei trattamenti farmacologici; nei gruppi EMDR il miglioramento riguardava un paziente su quattro mentre nei gruppi con psicofarmaci il miglioramento era di un paziente su dieci. Ma soprattutto, mentre i pazienti migliorati con i farmaci presentavano una ricaduta a distanza di tempo, i pazienti migliorati con l’EMDR non presentavano ricadute a distanza di tempo, tanto da poter parlare di guarigione.

Questi lusinghieri risultati hanno portato l’amministrazione USA dei veterani di guerra (Department of Veteran Affairs) ad autorizzare la terapia con la tecnica EMDR per il trattamento del PTSD.
Sostenere quindi che l’EMDR sarebbe una tecnica paraipnotica è una grossa sciocchezza che denota ignoranza della psichiatria, mancata conoscenza degli studi più recenti sul trauma e incapacità di affrontare terapeuticamente le conseguenze di traumi come l’abuso sessuale nell’infanzia.

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DEL COME LA PSICOLOGIA GIURIDICA HA STRAVOLTO LA PSICOLOGIA

E ha stravolto anche la mente degli psicologi giuridici.

Mi sono imbattuto di recente nelle slide di una lezione tenuta da uno psicologo giuridico, uno dei firmatari delle varie carte della psicologia giuridica; quindi uno dei più eminenti. Titolo della lezione: “Lo stato dell’arte della CTU nelle separazioni giudiziali”.
In alcune di queste slide si fa cenno al conflitto di lealtà, un concetto ampiamente usato nelle CTU, anche se non c’entra nulla con l’oggetto della CTU.
Le riporto di seguito.

L’espressione “conflitto di lealtà” è stata coniata dalla teoria sistemico-relazionale della psichiatria negli anni ’50-’60 del 1900 per descrivere le modalità di funzionamento di alcune famiglie non separate, nelle quali c’era un componente, di solito un figlio, adulto, affetto da schizofrenia.

Ripeto, famiglie non separate e con un figlio adulto affetto da schizofrenia.
Le dinamiche disfunzionali descritte in queste famiglie (doppio legame, triangolo perverso, conflitto di lealtà, comunicazione paradossale, ecc) hanno la funzione di tenere unita la famiglia, di non farla giungere alla separazione. Si tratta, infatti, di dinamiche omeostatiche, utilizzate dalla famiglia per mantenere lo status quo, la famiglia unita anche se disfunzionale.
Ho già criticato questo uso anomalo del concetto di conflitto di lealtà, ma a ogni buon conto mi ripeto.

Il conflitto di lealtà descrive la situazione in cui viene a trovarsi il figlio intrappolato nel cosiddetto ‘triangolo perverso‘; quella cioè di mantenere cioè la lealtà verso entrambi i genitori.
Le famiglie con un figlio schizofrenico sono caratterizzate, dal punto di vista sistemico-relazionale, dall’apparente assenza di qualsiasi conflitto; il conflitto invece esiste ed è massiccio ma allo stesso tempo occulto, sommerso, negato dalla facciata di apparente accordo tra i genitori.
Proprio per questo si parla di triangolo perverso: la conflittualità tra i genitori è occulta, non manifesta, ma c’é; e all’interno di questo contesto di conflittualità inespressa ciascun genitore cerca l’alleanza del figlio (triangolazione). Tale ricerca di alleanza non è mai esplicitata ma sempre inespressa; nessuno dei due, cioè, chiede esplicitamente al figlio di allearsi con lui ma a un diverso livello comunicativo (extra-verbale, comunicazione paradossale, impliciti sottintesi, ecc) ciascuno chiede l’alleanza del figlio. Questo manda in confusione il figlio, sino a farlo ammalare di schizofrenia.

Se il conflitto tra i genitori da occulto diviene palese, manifesto, il conflitto stesso esplode, la famiglia va incontro alla separazione e le dinamiche disfunzionali descritte (doppio legame, triangolo perverso, conflitto di lealtà) svaniscono e cessano di esercitare effetti psichici deleteri sui figli, proteggendoli così dalla comparsa di disturbi mentali, tra cui la schizofrenia (ma anche anoressia mentale).

Nulla di tutto questo si ritrova nella definizione che gli psicologi giuridici danno di conflitto di lealtà; non solo, ma descrivono, con quella definizione, un qualcosa che proprio non esiste. Tra l’altro, nelle slide citate lo psicologo giuridico dando una sua definizione solipsistica fa riferimento al mondo interno del bambino, ignorando, evidentemente, l’assunto di base della teoria sistemico-relazionale cioè il concetto di ‘scatola nera’; vale a dire, nessuna inferenza sul mondo intrapsichico (la parte non osservabile della mente) ma solo l’esame dei processi osservabili, gli output, i comportamenti.

Il bambino che rifiuta la relazione con un genitore non vive alcun conflitto di lealtà; conflitto significa, infatti, venirsi a trovare combattuto tra due bisogni, due istanze contrastanti. Il bambino che rifiuta un genitore non vive affatto un conflitto, tanto meno di lealtà, perché tra i due genitori che si sono separati ne ha scelto uno col quale convivere e non sente bisogno alcuno di mostrare lealtà verso il genitore rifiutato.

Purtroppo, nei corsi di formazione per gli psicologi giuridici insegnano esattamente il contrario di ciò che ha dimostrato la ricerca psicologica e questo spiega gli errori che vengono commessi nelle CTU e i danni che gli psicologi giuridici arrecano a madri e bambini che subiscono violenza, quando non addirittura abusi sessuali incestuosi.

Può mai un bambino provare lealtà verso il genitore violento o abusante? Chiaramente no, e se non ha il bisogno di provare lealtà verso il genitore rifiutato non vive alcun conflitto di lealtà.

Chi obbliga questi bambini a vivere un conflitto di lealtà sono proprio gli psicologi giuridici, quando impongono loro di ‘amare’ il genitore odiato. Si tratta infatti di una prescrizione paradossale: “devi voler bene“; ma il volere, o non voler bene sono fatti spontanei, non possono essere esercitati a comando. Pertanto, è possibile voler bene a una persona alla quale non se ne vuole solo non obbedendo alla prescrizione di volerle bene, quella cioè di avere un comportamento spontaneo a comando.

È il classico paradosso del ‘sii spontaneo‘: se sono spontaneo perché mi è stato ordinato di essere spontaneo, non sono più spontaneo; posso essere spontaneo solo non essendo spontaneo, disobbedendo quindi alla prescrizione. Psicologi che danno tali prescrizioni dovrebbero essere banditi dalla professione.

Riepilogando:
1) Per conflitto di lealtà s’intende la condizione in cui viene a trovarsi il bambino in una famiglia disfunzionale, conflittuale ma che nega il conflitto, che riceve dai genitori messaggi contrastanti, di non alleanza a livello esplicito ma di alleanza a livello implicito.
2) Quando il conflitto esplode, si rende manifesto, la famiglia disfunzionale giunge alla separazione, il conflitto di lealtà cessa di esistere e di produrre i suoi effetti deleteri sulla psiche del bambino.
3) Il bambino che rifiuta la relazione con un genitore, per motivi attinenti, di solito, a violenza in famiglia o abusi sessuali incestuosi, non vive alcun conflitto di lealtà perchè non viene più a trovarsi combattuto tra due bisogni contrastanti. Il suo bisogno è unicamente quello di vivere serenamente la sua infanzia e la sua adolescenza. Infanzia e adolescenza che gli vengono rovinate proprio dagli psicologi giuridici e da una giustizia ormai incapace di fare giustizia. In questi processi infatti vengono assunte decisioni giudiziarie non sulla base dei fatti, delle prove, ma sulla base della interpretazione dei fatti così come rappresentati nelle CTU; e sulla base di quelli che i CTU ritengono che siano i bisogni dei bambini (la famigerata bigenitorialità). E lo ritengono non in base ai dati di realtà e alle reali dinamiche psicologiche osservate ma sulla base di quello che è stato loro insegnato/indottrinato nei corsi di formazione in psicologia giuridica. Il pregiudizio, cioè, che le madri sono vendicative (alienanti, malevoli, assorbenti, ecc) e i bambini non sono credibili in quanto alienati, colonizzati dai voleri degli adulti, influenzati (qualcuno ha parlato addirittura di onde dalle madri ai figli), ecc.
Non posso credere che uno psicologo non sappia riconoscere un narcisista manipolatore. Eppure nelle CTU si industriano per non riconoscerlo, per dargli la patente di brava persona, vessata dall’ex-partner vendicativo che ha manipolato i figli facendo loro credere che c’è stata violenza o abusi sessuali. Come se bambini e ragazzi non sappiano riconoscere da sé la violenza e gli abusi sessuali.
Fino a quando andrà avanti questo scempio?

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ABUSI SESSUALI E TRIBUNALI

Lo screenshot a lato è una summa dello psicologico-giuridico-pensiero. Ho rimosso i nomi perché si tratta di gente molto sucettibile e, da quel versante, ho già ricevuto numerose diffide e preavvisi di querele, oltre a esposti all’Ordine dei Medici.

Naturalmente, a proposito di false accuse, il tutto si è rivelato solo fumo senza arrosto; ma infastidiscono, come le zecche.
Conta il peccato, quindi, non il peccatore.

Ritornando allo screenshot, si tratta di un dialogo ripreso da un profilo Facebook, nel quale uno psicologo giuridico, uno dei più noti, esterna la sua convinzione/teorema circa gli abusi sessuali.

Sono veri abusi sessuali solo quelli che non arrivano in tribunale“; ne discende, necessario corollario, che gli abusi sessuali che arrivano in tribunale, che vengono cioè denunciati, non sono veri abusi sessuali.
Come dire, gli omicidi veri esistono, eccome, sono quelli che non arrivano in tribunale.
E, seguendo la medesima logica, le rapine, i furti, le estorsioni, lo spaccio di droga, ecc, esistono ma sono veri solo quelli che non arrivano in tribunale.
Scotomizza, il tizio dello screenshot, che tribunali, giudici e processi esistono proprio per vagliare se quanto denunciato sia vero o sia falso; e che senza la pronuncia di un tribunale non si può affermare che quanto denunciato sia falso.
Ma tant’è, secondo la logica psicologico-giuridica tutto ciò che arriva in tribunale è falso; perché gli unici, autentici giudici sono proprio loro, gli psicologi giuridici; sono più giudici dei giudici, forse ultragiudici, alla Nietzsche.

Sento già arrivare l’obiezione: ma noi non affermiamo questo, diciamo che sono falsi solo gli abusi sessuali che arrivano in tribunale; si tratta quindi di una logica a validità limitata, vale solo per gli abusi sessuali. Ma perché questa predilezione per gli abusi sessuali? L’ho detto e scritto più volte: perché la psicologia giuridica è stata fondata da avvocati esperti nella difesa di soggetti accusati di presunti abusi sessuali; compito del difensore è difendere il suo cliente e quindi se trova un concetto utile alla difesa, ovviamente lo utilizza.
Ma da dove viene questa logica singolare?

«Per distinguere … le denunce vere da quelle false è sufficiente … verificare come si è comportata la madre. Se si è subito rivolta all’autorità giudiziaria o ai servizi sociali significa che gli abusi sono falsi».
Questa citazione, riportata nel libro “Rompere il silenzio”, di G.A. Coffari, ed. Laurana), è di un medico statunitense, quel Richard Alan Gardner inventore di malattie inesistenti. Ne ho già parlato qui.

Si tratta di quel Gardner, inventore della sindrome di alienazione genitoriale (PAS), dal quale gli psicologi giuridici dicono di aver preso le distanze, di non considerare più loro maestro, tanto che adesso parlano di alienazione parentale non più di PAS (anche Gardner di fronte alle critiche alla PAS iniziò a parlare di parental alienation); ma, come ho già scritto, se non è zuppa è panbagnato.
Purtroppo di PAS ne sono talmente impregnati da non rendersi nemmeno conto della illogicità di quello che sostengono.

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NEUROSCIENZE (?) IN TRIBUNALE

Il riferimento è alle metodiche cosiddette di svelamento della menzogna, alcune delle quali conosciute come macchina della verità.
Corre l’obbligo, preliminarmente, di precisare che queste cosiddette metodiche, dette anche di lie detection, non hanno nulla di scentifico ma, riprendendo il titolo di un articolo del 2007, si tratta, puramente e semplicemente, di ciarlatanerie.

Riporto brevemente dall’abstract: «Un rivelatore di bugie che può rivelare la menzogna e l’inganno, in qualche modo automatico e perfettamente affidabile, è una vecchia idea che abbiamo spesso incontrato nei libri di fantascienza e fumetti. Tutto questo va molto bene. È quando le macchine che si affermano essere rilevatori di bugie appaiono nel contesto di indagini penali o applicazioni di sicurezza che dobbiamo essere preoccupati

E tra le conclusioni scrivono: «Ciarlataneria, frode, pregiudizio e superstizione sono sempre stati con noi. Se guardiamo indietro nella storia e lo confrontiamo con quello che vediamo oggi c’è poco che ci dà la speranza che il progresso nella scienza diminuisca la quantità di sciocchezze superstiziose che vediamo intorno a noi. L’astrologia, per esempio, sembra essere più popolare che mai e totalmente inalterata nonostante le tante volte che gli astronomi spieghino che è una completa assurdità. Siamo quindi un po’ pessimisti circa la possibilità di rimuovere efficientemente il ciarlatanismo della scienza dal linguaggio forense

Chi ne ha voglia si legga tutto l’articolo.

Oggetto di questo post è una di queste metodiche, alla quale ha dato ampio risalto il quotidiano Avvenire del 30 luglio 2020.

Come si legge, tale metodica si chiama aIAT.
Ho incrociato per la prima volta questo test nel 2011, nel corso di una CTU per l’affidamento di una bambina che rifiutava il padre accusandolo di abusi sessuali; la vicenda penale era stata archiviata grazie anche a questo test che aveva rilevato quanto segue, riporto letteralmente dalla perizia di parte: «Ciò consente di ecludere, nel cervello del sig. xxx, la presenza di una traccia mnestica legata all’evento ABUSO
La bambina però era credibile e il padre nel corso della CTU si lasciò sfuggire una frase che nella sostanza confermava gli abusi sessuali; la bambina era stata giudicata non attendibile sulla base della bufala dell’amnesia infantile, concetto già da me smentito. Questo mi insospettì e perciò approfondii la faccenda.

Il test aIAT deriva da una metodica messa a punto negli USA che si chiama IAT (Implicit Association Test). Si tratta di un test utilizzato in psicologia sociale, per indagare pregiudizi impliciti di genere, di razza, ecc. Qui si può leggere qualcosa di più.
Il test aIAT (autobiographic Implicit Association Test) presume di poter svelare se il soggetto testato sta dicendo la verità oppure sta mentendo, in relazione a determinati fatti.

Senza portarla per le lunghe, riporto dal testo L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie, a cura di Cassano G, Corder P e Grimaldi I, Edizioni Maggioli: «La critica più pregnante a questo test viene dal contesto giudiziario, per la precisione da una memoria dei PM nel corso del processo Franzoni; il passo si trova alla pag. 37 del documento citato, nota 56. Si tratta di una vera e propria pietra tombale posta dai magistrati circa l’uso giudiziario del test aIAT, finalizzato a scagionare l’imputato dalle accuse; la falsa scienza non può trovare posto in tribunale

Scrissero infatti i giudici:
«Nella propria memoria i PM,dopo aver ricordato che lo IAT è un formato procedurale di indagine cognitiva (ossia un contenitore) utilizzabile per indagare diversi tipi di concetti psicologi e che ad Annamaria FRANZONI era stata somministrata una nuova applicazione dello IAT, ideata nel 2008 proprio da Sartori, denominata a‐IAT autobiographical IAT) o f‐IAT (forensic IAT), contestavano che la validazione scientifica dello IAT potesse automaticamente essere estesa alla versione ideata da Sartori e, comunque, la possibilità di utilizzo dello IAT in ambito forense, citando anche le obiezioni formulate da una ricercatrice, Valentina Prati, già allieva di Sartori, relative alla facilità di falsificazione dei dati da parte di un utente istruito

La D.ssa Valentina Prati è coautrice di un articolo che porta una critica radicale proprio all’affidabilità del test aIAT.

Ecco l’abstract: «Il test autobiografico Implicit Association Test (aIAT) è stato recentemente introdotto in questa rivista come un nuovo e promettente strumento di rilevamento delle bugie. La relazione iniziale ha rilevato una precisione nel determinare quale dei due eventi autobiografici fosse vera. È stato suggerito che l’aIAT, a differenza di altri test di rilevamento delle bugie, è resistente ai tentativi di ingannarlo. Abbiamo indagato se i partecipanti possono modificare strategicamente le loro prestazioni sull’aIAT. L’esperimento 1 ha dimostrato che i partecipanti colpevoli di un finto furto sono stati in grado di ottenere un risultato di prova innocente. Altri due esperimenti hanno dimostrato che i partecipanti colpevoli possono falsificare l’aIAT senza precedenti esperienza con l’aIATand quando viene fissata una scadenza di risposta. L’aIAT è soggetto alle stesse carenze di altri test di rilevamento delle bugie

Nella sostanza, e semplificando, il test, computerizzato, propone al soggetto una serie di domande, alcune assolutamente vere (es. dati anagrafici) e altre che possono essere vere ma possono essere false. La presunzione alla base del test è che la risposta alle domande assolutamente vere ha un tempo di latenza brevissimo, quasi instantaneo (es., se ci chiedono la nostra data di nascita rispondiamo senza esitazione) mentre se si cerca di mentire alle altre domande (che possono riguardare fatti oggetto di indagine penale) la risposta può avere un tempo di latenza lievemente più lungo, dell’ordine dei millisecondi.
Parafrasando, le bugie (che hanno le gambe corte) hanno però tempi di risposta più lunghi.

Il computer è in grado di calcolare questo scarto nei tempi di risposta e dirci se il soggetto ha dato una risposta falsa ad alcune domande, cioè se ha mentito.
Fin qui tutto normale; ma se il soggetto anche alle domande assolutamente vere risponde con un minimo ritardo il computer non registra alcuno scarto e quindi sentenzia che anche alle domande critiche il soggetto ha risposto sinceramente, cioè non ha mentito.
Il processo penale si può basare su queste autentiche cazzate? Non sarebbe un processo ma una metafora di processo, tanto per citare un concetto caro a un amante di metafore.

Ma, al di là delle considerazioni scientifiche e giuridiche, è particolarmente emblematico che il test aIAT sia stato smascherato da alcuni blog di psicologi, come in questo e questo.

Naturalmente, ritornando all’articolo dell’Avvenire, possiamo certo gioire che la Giustizia abbia riconosciuto l’innocenza di un presunto pedofilo, ma se a quella sentenza la giustizia è pervenuta utilizzando la falsa scienza, credo ci sia poco da gioire.
E certi giornalisti, di certi giornali, dovrebbero informarsi maggioramente prima di disinformare. Se può essere complicato giungere agli articoli scientifici o alle sentenze giudiziarie, è estremamente semplice trovare in rete gli articoli dei blog; se ce l’ho fatta io …

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