DI CTU E AFFINI

È divenuta ormai prassi consueta nei tribunali quella di disporre una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio) nelle separazioni coniugali.
Tale CTU viene disposta in tutte le separazioni coniugali?
No, non in tutte le separazioni coniugali, nemmeno in quelle ‘conflittuali’, ma solo in quelle in cui c’è il rifiuto del figlio, o dei figli, di relazionarsi con, o frequentare, un genitore (di solito il padre).
Viene incaricato di svolgere la CTU un professionista (psicologo, psichiatra o neuropsichiatra infantile) di solito facente parte della cosiddetta psicologia giuridica.
E qui vanno chiarite alcune cose prima di procedere.

Cosa è una CTU?
È un accertamento tecnico previsto da particolari norme di legge (non che voglia fare l’avvocato dilettante, come taluni, ma svolgendo le consulenze tecniche sono tenuto a conoscere la normativa di riferimento).
Art. 61 codice di procedura civile: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica».
Nelle note al suddetto articolo viene precisato che il compito del CTU è «quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante», e che «la CTU ha solo la finalità di fornire al giudice una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell’onere probatorio che incombe sulle parti».

In quest’ultima disposizione viene richiamato l’art. 2697 del codice civile.
Art. 2697 codice civile: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Se ne deduce che la CTU non può essere richiesta da una delle parti del processo per ottenere la prova della sua tesi; ma in queste vicende accade che la CTU venga richiesta per provare ciò che chi accusa non è in grado di provare.

Chiaramente, parlando di valutazione tecnica si dà per scontato che tale valutazione debba basarsi sulle conoscenze scientifiche accreditate dalla letteratura specialistica del settore (nello specifico la trattatistica psicologica e psichiatrica corrente, le classificazioni ufficiali delle malattie, ecc) e non utilizzando concetti che di scientifico non hanno proprio nulla, inesistenti sia nella trattatistica del settore sia nelle classificazioni delle malattie (che poi di recente il Ministro della salute sia stato mal consigliato nella sua risposta a un’interpellanza parlamentare rileva poco, visto che certe sciocchezze sostenute da qualche psicologo giuridico – pro domo sua e del proprio conto in banca – restano comunque fuori dalla scienza ufficiale).

Cosa è la psicologia giuridica?
Non è una particolare specializzazione della psicologia ma una modalità di applicare al, e utilizzare nel, processo nozioni della psicologia, e della psichiatria.
Da chi è stata fondata la psicologia giuridica?
La psicologia giuridica è stata fondata da alcuni avvocati con formazione psicologica, particolarmente esperti nella difesa di soggetti accusati di pedofilia, individuale o collettiva, e di genitori accusati di violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli minori. In questi ultimi casi la strategia difensiva consiste nel sostenere che tali accuse siano false, indotte dal desiderio di vendetta dell’altro genitore il quale giungerebbe a convincere il figlio ad allearsi con lui e sostenere la presunta falsa accusa. Una strategia difensiva di questo tipo necessita di prove altrimenti è perdente; e qui entrano in ballo i consulenti tecnici che hanno il compito di rafforzare questa strategia difensiva con concetti psicologici che dimostrino la manipolazione psicologica dei figli minori da parte del genitore che formula le accuse di violenza o abusi sessuali.

Che cosa c’entra tutto questo con il rifiuto del minore di frequentare un genitore (di solito il padre) dopo la separazione?
Il genitore rifiutato dal, o dai figli, e per lui il suo avvocato, sostiene, per far valere il suo diritto alla frequentazione del, o dei figli (cui sono poi legate questioni economiche attinenti la casa dove vivono i figli, l’assegno di mantenimento, ecc), che il rifiuto espresso al figlio non è autentico, genuino, ma è conseguenza della manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, causato dal condizionamento psicologico della volontà del minore.
Il genitore amato dal figlio (di solito la madre), e per lei il suo avvocato, sostiene invece che il rifiuto è la conseguenza della violenza, fisica o psicologica, diretta o assistita, se non addirittura da abusi sessuali compiuti dal genitore rifiutato sul figlio.

Ferme restando le previsioni di legge (preferenza per l’affido condiviso, salvo che ciò sia contrario all’interesse del minore – art. 337-quater codice civile – e una equa frequentazione bi-genitoriale) a fronte del rifiuto del minore il giudice può ritenere di farsi assistere da un consulente tecnico – art. 191 codice procedura civile – che dia una risposta ad alcuni quesiti, formulati dal giudice medesimo, che gli possano essere di ausilio nella decisione.

Questa la norma; la prassi corrente vede invece la CTU come uno strumento inteso a certificare che il rifiuto del minore è causato dalla manipolazione psicologica, senza tener conto di atti, quali referti medici o psicologici, attestanti la situazione di violenza, senza tener conto della volontà del minore, senza ascoltarlo, pur se infradodicenne, o ascoltandolo e non tenendo conto delle sue dichiarazioni se ultradodicenne, delegando al CTU questioni di pura natura giuridica (quali modalità di affidamento, collocamento del minore, frequentazione del genitore non collocatario, ecc; ciò pur in presenza di plurime e univoche pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ricordano ai giudici che non possono delegare ai consulenti tecnici la soluzione di questioni giuridiche).
Il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene che il minore sia stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore non è in grado di produrre la prova di questa manipolazione psicologica e si affida alla CTU perché tale manipolazione psicologica venga provata, dimostrata.
Il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene che il rifiuto è la conseguenza di comportamenti violenti, fisici o psicologici, violenza diretta o assistita sul minore o di abusi sessuali incestuosi, produce elementi di prova, referti medici, referti psicologici, testimonianze, ecc, ai quali viene data scarsa importanza nella presunzione della manipolazione psicologica alla cui dimostrazione la CTU è finalizzata. La stessa testimonianza del minore viene screditata ritenendola non veritiera (bambino alienato da un genitore, bambino adesivo a un genitore, bambino allineato con un genitore, ecc).

La CTU diviene quindi un modo per provare al giudice ciò che il genitore, e per lui il suo avvocato, che sostiene la manipolazione psicologica del minore non è in grado di provare; in violazione della legge.

Non solo. Viene messa in atto una vera e propria aberrazione giuridica, una perversione del Diritto che ricorda i processi alle streghe dell’epoca dell’Inquisizione: l’inversione dell’onere della prova. Viene cioè richiesto al genitore amato dal bambino, e per lui al suo avvocato, di provare che non c’è stata la manipolazione psicologica del bambino; invece di fornire la prova di quello che sostengono chiedono alla controparte di dimostrare che non è avvenuto il fatto di cui la accusano. E purtroppo accade che molti giudici, se non quasi tutti, sposano in pieno questa aberrazione giuridica.

Nel corso degli anni a tale presunta manipolazione psicologica sono stati dati vari nomi (PAS o sindrome di alienazione genitoriale, alienazione parentale, rifiuto immotivato, bambino alienato, bambino adesivo, madre assorbente, madre malevola, madre simbiotica, condotte alienanti – qui e qui, più di recente sindrome da anaffettività genitoriale, problema relazionale, disturbo relazionale, disturbo del comportamento relazionale, ecc.); insomma la fantasia psicologica più sfrenata, al di fuori di un minimo di scientificità.

Naturalmente il giudice, che tecnico non è, non è in grado di cogliere la mancanza di scientificità di tali concetti; ma anche quando i consulenti tecnici di una delle parti del processo ne mettono in evidenza l’assoluta mancanza di scientificità, tali controdeduzioni non vengono minimamente prese in considerazione dal giudice, se non in rarissimi casi. Ai CTU viene attribuita dai giudici una sorta di infallibilità in virtù della quale essi hanno sempre ragione, anche quando scrivono corbellerie, mentre i CTP hanno sempre torto anche quando argomentano in maniera logica e scientifica le proprie controdeduzioni alla CTU.

La gran parte dei procedimenti di affidamento dei minori che rifiutano un genitore sono quindi falsati da questa presunzione della manipolazione psicologica del minore e si traducono in autentici drammi per gli incolpevoli bambini coinvolti in essi, dall’inserimento in comunità per minori (moderni riformatori) per essere de-programmati, resettati sino ad accettare la relazione con il genitore rifiutato (terapia della minaccia), all’esposizione a ulteriori violenze o abusi sessuali da parte del genitore scagionato dalle CTU, sino in alcuni casi, alla uccisione dei minori da parte di questo genitore.

Come ha scritto la d.ssa Jennifer Hoult, Law Guardian in New York, «PAS’s twenty-year run in American courts is an embarrassing chapter in the history of evidentiary law. It reflects the wholesale failure of legal professionals entrusted with evidentiary gatekeeping intended to guard legal processes from the taint of pseudo-science. Courts entrusted with divorce, custody, and child abuse cases may have found PAS attractive because it claimed to reduce these complex, time-consuming, and wrenching evidentiary investigations to medical diagnoses.» (Il percorso ventennale della PAS nei tribunali americani è un capitolo imbarazzante nella storia del diritto probatorio. Essa riflette il grossolano fallimento dei professionisti legali incaricati di una tenuta probatoria volta a proteggere i processi legali dalla macchia della pseudoscienza. I tribunali a cui sono stati affidati casi di divorzio, custodia e abuso di minori possono aver trovato la PAS attraente perché sostenevano di ridurre le indagini probatorie complesse, dispendiose in termini di tempo e strazianti a diagnosi mediche.)

Citando un’altra giurista, la portoghese Maria Clara Sottomayor, già Giudice non togato del Tribunale Supremo e già Giudice Costituzionale eletta dal Parlamento del suo Paese, «os Tribunais têm que aceitar que a criança, como qualquer adulto, tem direito a escolher as pessoas com quem quer ou não conviver. Meios coercitivos, como a intervenção das forças policiais, negam à criança o estatuto de pessoa e a liberdade mais profunda do ser humano: a liberdade de amar ou de não amar. Não cabe ao poder judicial impor sentimentos e afectos, e exigir a perfeição moral aos cidadãos. Isto não significa negar que há pais e mães que instrumentalizam a criança e que se comportam com falta de ética na altura do divórcio, mas não se pode tomar a parte pelo todo, nem usar a força policial e judicial para resolver problemas morais e relacionais. Isto significa punir a criança pelos erros dos pais. É preferível que estes casos sejam decididos à luz de regras pragmáticas e de bom senso, tendo em conta os limites da intervenção do Estado na família e respeitando a relação da criança com a sua pessoa de referência, assim como a sua integração no seu ambiente natural de vida.» (I Tribunali devono accettare che il bambino, come qualsiasi adulto, ha diritto di scegliere le persone con le quali vuole o non vuole convivere. Mezzi coercitivi, come l’intervento delle forze di polizia, negano al bambino lo statuto di persona e la libertà più profonda dell’essere umano: la libertà di amare o di non amare. Non è compito del potere giudiziario imporre sentimenti e affetti, ed esigere la perfezione morale ai cittadini. Questo non significa negare che ci siano padri e madri che strumentalizzano il bambino e che si comportano con assenza di etica durante il divorzio, ma non si può ‘prendere una parte per il tutto’ (o fare di tutta l’erba in fascio), né usare le forze di polizia e giudiziarie per risolvere problemi morali e relazionali. Questo significa punire il bambino per gli errori dei genitori. È preferibile che questi casi siano decisi alla luce di regole pragmatiche e di buon senso, tenendo presenti i limiti dell’intervento dello Stato nella famiglia e rispettando la relazione del bambino con la sua persona di riferimento, così come la sua integrazione nel suo ambiente naturale di vita.)

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