Archivio della categoria: Perizie e CTU

SULL’ABUSO PSICOLOGICO INFANTILE

Capita ancora di leggere, nell’anno di grazia 2018, ormai confinante con il 2019, che l’alienazione parentale sarebbe un abuso psicologico infantile.
Lo si legge in blog & simili afferenti alle associazioni dei padri rifiutati dai figli, lo si legge in articoli pseudoscientifici pubblicati da psicologi giuridici, lo si legge, ahimé, in alcune CTU.
E qui la cosa si fa seria, perché nei testi ufficiali non si legge nulla del genere, quindi vi sono ancora CTU che scrivono falsità scientifiche.

La mia formazione accademica, sia durante il corso di laurea in medicina sia di specializzazione in psichiatria, sia la formazione successiva, per la partecipazione ai concorsi e il superamento dell’esame di idoneità a Primario di psichiatria, si è sempre svolta su testi ufficiali, scritti o curati dai più importamti psichiatri.
Uno tra tutti è il Trattato italiano di psichiatria, un testo in tre volumi curato dai professori Paolo Pancheri, di Roma, e Giovanni Battista Cassano, di Pisa.
In questo testo l’abuso infantile è trattato nella sezione dei “Disturbi ad esordio nell’infanzia e nell’adolescenza”, capitolo 86, pagina 2.983, scritto dal Prof. Nivoli, psichiatra forense, e suoi collaboratori.
L’abuso psicologico è trattato al paragrafo “Maltrattamento psicologico”, alla pagina 2.987. Vengono riportate le diverse tipologie di abuso psicologico, ma non la PAS o alienazione parentale.
Più di recente, nel 2014, è stato pubblicato in italiano il DSM-5, cioè la classificazione statunitense dei disturbi mentali.
L’abuso psicologico è trattato alla pag. 836, e ne sono riportati vari esempi, o condotte che realizzano un abuso psicologico infantile. In nessuna riga io leggo le parole ‘alienazione parentale’.

Ora, questi psicologi giuridici che scrivono certe castronerie nelle CTU dove le leggono? Se le inventano? La psichiatria e la neuropsichiatria infantile sono quelle ufficiali, dei testi unversitari, dei manuali e dei trattati, e delle classificazioni internazionali.
Possibile che si debbano continuare a leggere falsità scientifiche?

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I TROMBONI DELLA PAS

“Succube sempre starò io ad ascoltare?”
Non si può non scrivere satire
quando chi è convinto di stare
toccando il cielo con un dito
non s’accorge che con quel dito
sta toccando ben altra materia
dalla natura escatologica.
(Giovenale, Satire, modificato)

Sappiamo chi sono.
Dal 1997, anno in cui la scienza spazzatura è stata introdotta in Italia, al 2012, anno in cui il Ministro della salute ha dichiarato che la spazzatura, cioè la PAS, è autentica spazzatura, cioè priva di basi scientifiche, hanno sostenuto che la PAS, sindrome di alienazione genitoriale, fosse una grave malattia che colpiva genitori e bambini dopo la separazione coniugale.
Non tutti i genitori e tutti i bambini, però; solo quei bambini che rifiutavano la relazione con un genitore, e il genitore non rifiutato.
Che questo concetto fosse del tutto illogico, fuori del buon senso e della scienza (rifiutare un genitore non è una malattia!!), pareva irrilevante ai tromboni di cui sopra, che sul dolore e la sofferenza di migliaia di bambini e di genitori amorevoli hanno costruito le proprie carriere professionali e arricchito il proprio conto in banca.
Con un sadismo e una disumanità degni dei gerarchi nazisti proponevano le impropabili terapie di questa “malattia”, ovvero i cosiddetti incontri protetti (un modo di torturare i bambini) o l’inserimento nei cosiddetti luoghi neutri, ovvero i manicomi per minori, luoghi di vere e proprie torture psicologiche miranti a far accettare ai bambini ivi rinchiusi il genitore rifiutato.
Suonavano tutti accordati questi tromboni, sino al 2012.

Dopo il 2012 hanno cominciato a stonare, a non suonare più accordati la stessa musica.
Chi sosteneva che la PAS, ridenominata all’uopo alienazione parentale, sarebbe stata presente nel futuro DSM-5, chi parlava di rifiuto immotivato (autentica scemenza perché qualsiasi comportamento ha sempre una motivazione), chi di bambini reclutati nella guerra contro un genitore (il reclutamento in una guerra sarebbe una nuova malattia?), chi di mente colonizzata dai voleri degli adulti (ma anche così sarebbe una nuova malattia?).

Poi, nel 2014 è stato pubblicato il DSM-5 in italiano e né la PAS né l’alienazione parentale vi erano descritte.
E qui la confusione dei tromboni si è fatta totale, e dai loro padiglioni son cominciate a venir fuori delle autentiche pernacchie.

C’è chi ha voluto leggere alienazione parentale laddove il DSM-5 parlava di problema relazionale, c’è chi ha fatto confusione tra problema relazionale e disturbo relazionale (che non esiste), c’è chi con molta onestà ha riconosciuto che l’alienazione parentale non era descritta nel DSM-5 ma che nelle sue pagine c’era comunque lo spirito dell’alienazione parentale.

Adesso hanno scoperto l’ICD, ovvero la classificazione internazionale delle malattie.
Intendiamoci, i tromboni nostrani sino a poco tempo fa nemmeno sapevano dell’esistenza dell’ICD, né ovviamente sanno ancora cosa sia; è stato il trombone internazionale William Bernet che ne ha fatto cenno per primo.
L’ICD è il sistema di classificazione utilizzato a livello internazionale per codificare tutte le malattie e le cause di morte, in maniera da avere una uniformità classificatoria che consenta rilievi epidemiologici, e quindi maggiori conoscenze sulle malatie stesse e sullo stato di salute della popolazione.
L’ICD è usato esclusivamente dai medici ospedalieri per compilare le SDO, ovvero le schede di dimissione ospedaliera, e anche dai medici del territorio per compilare correttamente i certificati di morte. Questo consente di avere dati uniformi su morbilità e mortalità della popolazione a livello mondiale. L’ICD è infatti il sistema classificativo messo a punto dall’OMS, ovvero dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’ICD non è utilizzato dagli psicologi ma solo dai medici. Gli psicologi non hanno nessuna familiarità con l’ICD; ne parlano a vanvera ma non sanno cosa sia. I medici cominciano a utilizzare l’ICD sin da quando iniziano a lavorare, gli psicologi mai.
Come si vede l’ICD non ha nulla a che fare che le trombonate della PAS o alienazione parentale; perché non ha nulla a che fare con queste trombonate? Perché si è già assodato che PAS e alienazione parentale non sono malattie.
Ma i tromboni insistono, stanno dando l’assalto all’ICD perché vi sia ricompresa l’alienazione parentale; in che modo lo stanno assaltando? Con studi scientifici? Noooooo!!!!! Con e-mail e petizioni!!

Ma signori tromboni, lo sapete, no, che per il riconoscimento scientifico di una determinata condizione come malattia ci vogliono studi scientifici?
Non lo sapete? Il concetto di studio scientifico vi risulta indigesto? E prendetevi del bicarbonato, e soprattutto andate a trombonare altrove.
Ma vediamo cosa sostengono.
Sostengono, i tromboni, che l’alienazione parentale sarebbe sinonimo del problema relazionale adulto-bambino, descritto in una delle bozze dell’ICD con il codice QE52; allo stato attuale sotto il codice QE52 si legge questo.

Ma, comunque, proprio non sanno di cosa stanno parlando.
1) in primo luogo, quella che circola è solo una bozza della classificazione, quindi fino a quando non sarà ufficializzata ogni illazione è priva di senso (ma i tromboni ai ragionamenti senza senso ci sono abituati);
2) in secondo luogo, se nella bozza della classificazione c’è scritto problema relazionale (non alienazione né estraniazione) si tratta di un problema di relazione che esiste tra il bambino e l’adulto, e cioè, eventualmente, tra il bambino che rifiuta e l’adulto che viene rifiutato, non tra il bambino e il genitore che non viene rifiutato;
3) infine, tale problema non è classificato nei capitoli delle malattie ma nel capitolo 24 che si intitola: Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari.

La bozza della classificazione dell’ICD ci dice quindi che:
1) può esistere un problema relazionale adulto-bambino,
2) tale problema può influenzare lo stato di salute di entrambi,
3) ma non è esso stesso un problema di salute del bambino.

Poi, siamo in Italia, arriva un senatore che parla di estraniazione.
E da dove viene fuori quest’altra cosa?
Beata ignoranza.
Con estraniazione alcuni dei citati tromboni vorrebbero fare riferimento a ciò che si intendeva in passato come alienazione parentale, ma senza più utilizzare la parola alienazione; estraniazione dovrebbe essere la traduzione corretta in italiano della parola inglese estrangement, presente nel capitolo del problema relazionale genitore-bambino del DSM-5.
Bene seguiamo il loro ragionamento; il bambino che rifiuta un genitore è estraniato, non più alienato.
Ma il provare sentimenti di estraneità, verso una persona o verso una situazione, è, in psichiatria, sintomo specifico di un ben preciso disturbo mentale che si chiama disturbo da stress post-traumatico (pag. 314 del DSM-5, codice 309.81, criterio diagnostico D6; nell’ICD-10 codice diagnostico F43.1); questo significa che il bambino che manifesta l’estraniazione verso un genitore ha subito un trauma proprio da quel genitore.
Ciascuno tragga le proprie conclusioni (e i tromboni tacciano una volta per tutte).

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IL QUESITO STANDARD

Circola in rete la notifica di un prossimo convegno nel corso del quale sarà presentato il «quesito standard da utilizzare per le consulenze tecniche psicologiche nei procedimenti di separazione e divorzio con affidamento di figli nati sia all’interno che al di fuori del  matrimonio (ed eventuali, relative modifiche), con l’obiettivo di sottoporre ai CTU richieste omogenee per le valutazione da compiere, pur nella diversità delle specifiche situazioni familiari», sottoscritto da «La Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, all’esito di un lungo lavoro condiviso».

STANDARD
Una delle definizioni di standard è la seguente: «Modello, tipo, norma cui si devono uniformare, o a cui sono conformi, tutti i prodotti e i procedimenti, tutte le attività e le prestazioni, di una stessa serie».
In questa logica le famiglie separande o già separate, pur nella riconosciuta «diversità delle specifiche situazioni familiari», verranno uniformate, alla stregua di prodotti dell’industria, l’industria delle CTU nello specifico, in maniera da pervenire a una artificiosa uniformità.
In che misura tale standardizzazione sia nell’interesse della Giustizia non è, ovviamente, materia di mia competenza.
Non è comunque una novità perché proprio a Roma, in situazioni nettamente differenti, mi sono trovato di fronte a quesiti formulati con il copia-incolla.

Tra l’altro, in due di queste situazioni diverse non vi erano più figli da affidare ma un solo figlio; ma si sa la standardizzazione qualche sacrificio lo richiede. Quesito unico = pensiero unico, valido per tutte le situazioni.

Poi, se si perde qualcosa in termini di giustizia e umanità, pazienza.
Che poi il lungo lavoro condiviso abbia visto la partecipazione di psicologhe use a concludere i propri compitini (leggasi relazioni psicodiagnostiche) aggiungendo, per esempio, all’elaborato di undici pagine una dodicesima pagina come la seguente, lascio al lettore ogni valutazione e considerazione.

Si possono accentuare, si può insistere. In base a quali criteri? Quello del maggior offerente?

A ogni buon conto allego un mio vecchio scritto circa l’utilità o meno di disporre CTU nei casi di affidamento dei minori.

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FRAMMENTI DI CTU E MEDIAZIONI FAMILIARI

«Se tuo marito ti picchia, ti umilia, ti controlla etc. vuol dire che avete una relazione malata ovvero che ne hai colpa al 50% anche tu. A me in CTU hanno detto testualmente: “io non credo alle denunce per principio perché possono essere strumentali, ma anche se ci sono i referti medici delle coltellate bisogna vedere come si è arrivati a quelle coltellate, che relazione c’è dietro..” e poi più avanti “lei ha scelto quest’uomo, noi siamo qui in CTU perché lei l’ha scelto“.»

«Non c’è una vittima e un colpevole ma “una persona con un problema ma che va recuperata” e un’altra “che si deve rendere conto del ruolo che ha avuto e non può chiamarsi fuori” e a fronte a questo i figli “che non devono essere coinvolti nel conflitto fra i genitori” per cui chi chiede aiuto, rompe il silenzio e chiede che si ristabilisca la verità viene quindi vista come chi “oltre a non ammettere la propria responsabilità, priva anche i figli dell’unità familiare” e magari del “rapporto continuativo con l’altro genitore” e quindi doppiamente colpevole, rispetto al “semplice” autore delle violenze, di cui si può intuire che sia un pover uomo manipolato…»

«Anch’io ho avuto la stessa esperienza di mediazione familare imposta dal consultorio da un decreto del tribunale dei minorenni. La mediazione familiare necessita della firma condivisa di un patto di mediazione tra le parti che nel nostro caso non è stato possibile stabilire per la violenza verbale del mio ex. A seguito di questo si è proceduto ad una sorta di mediazione obbligatoria priva di patto di mediazione iniziale. Il passato viene visto come una inutile recriminazione e quindi se ci sono state delle violenze semplicemente non vengono considerate. Se i bambini dicono che il padre è violento significa che sono stati adultizzati cioè resi edotti delle malefatte del padre dalla madre cattivona che vuole impedire il rapporto con un padre che, poverino, non riesce a fare il padre a causa della PAS. Non se ne esce. Il risultato è che alla madri tocca scendere a mille compromessi per le continue minacce che riceve dai servizi di toglierle i figli per collocarli dal padre o metterli in comunità.»

Se questi CTU e mediatori familiari sono uomini (o donne) …

PS Continua, cercherò altre testimonianze.

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MA GARDNER PROPRIO NON VI FA SCHIFO?

Non dico molto, ma almeno un pochino; mi riferisco ai tanti, psicologi-psichatri-neuropsichiatri infantili in primo luogo, ma anche avvocati, giornalisti, ecc., che ancora lo santificano e sostengono la PAS oggi riesumata come alienazione parentale.

Sto leggendo il libro dell’Avv. Coffari; conoscevo già le opinioni di Gardner sulla pedofilia,  ma leggere quello che di Gardner riporta l’Avv. Coffari davvero dà i brividi.

E ripeto la domanda di cui sopra: egregi colleghi (mi riferisco a psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili), egregi avvocati ed egregi giornalisti/blogger/opinionisti che esaltate Gardner e la sua alienazione parentale, ma qualcosa del pensiero folle di questo personaggio l’avete mai letta? O parlate a vanvera? Tanto per dare aria al cervello ogni tanto?

Ed eccellenti magistrati che con alcune sentenze sull’affidamento dei minori mostrate di aderire acriticamente al pensiero dei sostenitori di Gardner perché non provate a leggere il libro dell’Avv. Coffari? Potreste cominciare a cacciare dai Tribunali chiunque parli ancora di alienazione parentale.
La mia prima nota su Facebook, quando ancora sapevo poco della faccenda, si intitolava “Un orco si aggira per i tribunali dei minorenni”; non posso che riconfermarla adesso con  maggiore forza. Ogni volta che in una CTU si parla di PAS o alienazione parentale, ogni volta che vengono citati Gardner o i fautori nostrani di questo folle concetto, l’orco è già entrato in Tribunale e non ve ne siete accorti.

Ma cosa ho letto di tanto sconvolgente nel libro del’Avv. Coffari?
Dalla pagina 453 in poi l’Avv. Coffari riporta i criteri che Gardner suggeriva di utlizzare per distinguere le denunce vere di abusi sessuali sui minori da quelle false. Questo è materiale che non conoscevo e che l’Avv. Coffari ha trovato acquistando e facendo tradurre i libri di Gardner.

Un primo criterio è questo: se la madre si è rivolta all’autorità giudiziaria o ai Servizi sociali per segnalare/denunciare gli abusi, significa che gli abusi non ci sono mai stati, che la denuncia è falsa. Se invece la madre tace, parla con il marito, cerca un chiarimento, allora vuol dire che gli abusi sono veri.

Gardner ha ancora il coraggio di scrivere: “le madri dei bambini che sono stati realmente abusati sono più propense di apprezzare la relazione padre-bambino, al contrario, le madri che diffondono false accuse sono spesso arrabbiate e non apprezzano l’importanza della relazione padre-figlio”.

Altro criterio indicato da questo autentico maiale è la religiosità della madre; per Gardner se la madre è religiosa, frequenta la chiesa, vuol dire che è una moralista che lancia facilmente false accuse.

Se la madre aderisce o condivide campagne per la prevenzione degli abusi sessuali nell’infanzia, promosse dalle scuole, è una calunniatrice che lancia false accuse.

Se la madre registra ciò che le rivela il figlio significa che l’accusa è falsa.

Se i bambini parlando degli abusi subiti affermano di dire la verità vuol dire che l’accusa è falsa.

Nella sostanza, se gli abusi sono veri la madre non deve denunciarli; se vengono denunciati vuol dire che sono falsi.

Quanto tempo deve ancora trascorrere prima che questa spazzatura lurida e fetente venga gettata in qualche discarica?

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NON È UNA PATOLOGIA

Il riferimento è alla cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale (PAS) ribattezzata alienazione parentale in seguito alla dichiarazione del Ministro della Salute e alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione; sulla stessa linea si pronunciò il Tribunale di Milano non ammettendo una CTU basata sulla PAS. Di recente, sempre il Tribunale di Milano si è pronunciato in un’altra vicenda affermando che il comportamento, cosiddetto, alienante della madre non è una patologia ma è un comportamento illecito.
Dopo tutte queste autorevoli pronunce, sia di parte medica sia di parte giuridica, dovrebbe essere chiaro a tutti, psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili, che la cosiddetta alienazione parentale non è una patologia.

Chiarito questo concetto fondamentale vediamo di chiarire alcune altre cose.
Una prima cosa che non si comprende è perché si continuino a disporre CTU nei casi di rifiuto del minore visto che quello che si tratta di accertare non è una eventuale patologia ma solo un comportamento illecito; una CTU psicologica o psichiatrica è comprensibile qualora ci sia la necessità, ai fini della decisione giudiziaria, di accertare eventuali patologie di cui siano portatrici le parti. È il caso, per esempio, della valutazione della capacità civile che può essere inficiata da una infermità psichica, o della valutazione di una invalidità lavorativa, del danno biologico risarcibile, o, nel penale, di accertare una infermità che escluda l’imputabilità.

In tutti questi casi la CTU, o perizia, ha un senso per fornire al Giudice l’ausilio di cognizioni tecniche che egli non possiede; è così nei casi di patologie da accertare. Ma se si tratta solo di accertare dei comportamenti illeciti? Qual è l’utilità del CTU? Cosa può dire un CTU in merito a comportamenti illeciti? A meno che non sia specializzato in “illecitologia”, mi si consenta il neologismo. Ma questa specializzazione non fa parte degli ordinamenti accademici attuali né è oggetto di insegnamento nelle facoltà mediche e psicologiche.

Parlando di comportamento illecito siamo quindi in un ambito squisitamente giuridico.

Ma a questo punto s’impongono una serie di punti fermi dai quali non si può debordare, pena la commissione di altri e più gravi illeciti.

Il primo di questi punti è il seguente: il fatto che si osserva in alcune separazioni, impropriamente definite conflittuali, è il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore (di solito il padre); dico impropriamente definite conflittuali perché queste sono separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali sul minore.
Entrambe queste due ultime situazioni ricadono nell’ambito di applicabilità della Convenzione di Istanbul, art. 26 e soprattutto art. 31 per il quale al momento di stabilire l’affidamento dei minori si devono tenere nel debito conto gli episodi di violenza che si sono verificati in costanza di matrimonio e dopo la separazione coniugale. Tenere nel debito conto significa che il genitore violento, sia come coniuge o ex-coniuge sia come genitore, non è un buon genitore.

In alcune di queste separazioni si osserva quindi il rifiuto del minore verso un genitore; questo è il fatto. Questo fatto trova la sua spiegazione nel comportamento illecito dell’altro genitore (alienazione parentale, condizionamento del minore, o altro) o può essere altrimenti spiegato?

In una nota sentenza, che rappresenta un vero trattato di logica, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che un evento (il fatto) «può trovare la sua causa alternativamente in diversi fattori» (Cass. Pen., n. 43786/2010).
È quindi sbagliato, sul piano logico, affermare che il rifiuto del minore trova la sua causa solo ed esclusivamente nel comportamento illecito dell’altro genitore; non prendo nemmeno in esame l’ipotesi di alcuni che parlano di rifiuto immotivato perché ipotesi del tutto insensata.

Di fronte al fatto-rifiuto deve quindi darsi luogo a un’indagine causale che, per citare ancora la Cassazione, deve necessariamente essere «quella della pluralità delle cause».

Il secondo punto attiene alla teoria dell’attaccamento, di Bowlby.
Secondo la teoria dell’attaccamento, sinora non confutata, il bambino possiede una predisposizione biologica a sviluppare un legame di attaccamento nei confronti di chi si prende cura di lui. L’organizzazione del sistema dell’attaccamento comincia nelle fasi precoci della vita e raggiunge la sua piena maturazione al termine del primo anno di vita. La figura principale di attaccamento è la madre seguita poi dal padre e da altre persone che ruotano intorno alla vita del bambino.
Il bambino ha la predisposizione biologica a stabilire legami di attaccamento con gli adulti che gli danno sicurezza; ma se il comportamento dell’adulto verso il bambino è ambivalente, il legame di attaccamento ne risentirà.
La maggior parte degli studi sull’attaccamento riguardano il legame madre-bambino ma è indubbio che esiste anche un legame di attaccamento padre-bambino e che un comportamento poco consono del padre avrà delle ripercussioni negative sul legame di attaccamento dei figli, che può giungere anche al rifiuto della relazione con il padre.
Ecco, su questo dovrebbero impegnarsi gli psicologi invece di andare alla ricerca di malattie inesistenti.

Il terzo punto è quello che riguarda la sostanza del presunto condizionamento del minore, altrimenti detto alienazione parentale; dovrebbe essere ormai acclarato che non si tratta di una malattia, di una patologia. Assodato questo, vediamo di capirci qualcosa di più.

La Corte Costituzionale nella storica sentenza che portò all’abrogazione del reato di plagio così si espresse: «La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non
verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili
né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una
persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile
questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. (oggi art. 220 cpp) non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona» (Corte Cost., sentenza n. 96/1981).

Per chi sa leggere, i concetti sono abbastanza chiari.
Nel commentare questa sentenza il Prof. Giovanni Flora, Docente di Diritto penale, esaminando la cosiddetta azione plagiante ha scritto: «Specificando ulteriormente, questa non potrà che assumere veste di continuità ed essere dolosamente indirizzata a determinare un vero e proprio stato di isolamento dagli altri del soggetto passivo con impedimento ad attingere a fonti diverse da quelle imposte dallo stesso soggetto attivo e con deterioramento della capacità di autodeterminazione».

I bambini che sarebbero alienati dalle madri sino al punto di rifiutare la relazione con il padre sono bambini isolati dai coetanei, dal contesto di vita scolastico, ludico, ecc? O sono bambini socievoli, con ottimo inserimento scolastico ed extra-scolastico, e come tali non condizionabili, non manipolabili, non alienabili?

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COS’È L’ALIENAZIONE PARENTALE? – I

È una bufala, una fake news, e chi la diffonde è un bufalaro, un illusionista della psicologia. Di recente è comparso su un blog l’ennesimo post che propaganda la fake news; vedo di esaminarlo.

§ 1. Il Codice Civile
L’art. 337-ter comma 1 sancisce che «il minore ha il diritto» – MA NON IL DOVERE – «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori», ecc, ecc. La legge è scritta chiaramente: il minore ha un diritto cui fa da contraltare il dovere di entrambi i genitori. Nella prassi psicogiudiziaria questo concetto è stato del tutto ribaltato, per cui il diritto è diventato degli adulti, in particolare dei padri, mentre per il minore quello che era un suo diritto è diventato un dovere, quello di mantenere rapporti anche con il genitore violento o che ha compiuto abusi sessuali sul figlio.

Perché la questione vera è tutta qui, la negazione delle violenze e degli abusi sessuali sui minori, che disperatamente la psicologia giuridica cerca di occultare con concetti ai limiti dell’oscenità (‘oscenità’ qui è intesa nel senso che a questa parola conferisce Jean Baudrillard), ribaltando il principio di realtà.

Il ricorso al concetto di alienazione parentale (in passato sindrome di alienazione genitoriale) si osserva ogniqualvolta una donna vittima/testimone di violenza in famiglia e violenza assistita sui figli minori, o a conoscenza di abusi sessuali del padre sui figli, fa istanza di separazione coniugale denunciando questi fatti, documentandoli con referti medici e/o psicologici, testimonianze, audio-videoregistrazioni, ecc.

Alla richiesta di separazione, e alle eventuali denunce in sede penale, l’ex-coniuge, quando non la ammazza, denuncia che la ex-moglie ostacola il suo rapporto con i figli, senza però produrre alcuna prova di questo ostacolo al rapporto con i figli; ovviamente i figli, a loro volta vittime/testimoni di violenza o di abusi sessuali, non hanno il minimo desiderio di continuare a relazionarsi con il loro carnefice, anche se si tratta del loro padre.

Con il concetto di alienazione parentale gli psicologi giuridici, e ovviamente gli avvocati che difendono i padri accusati di violenze e/o abusi, cercano in primo luogo di screditare la testimonianza dei minori ma anche la testimonianza delle madri che cercano di proteggere i figli dalle violenze e dagli abusi sessuali; in secondo luogo cercano di ribaltare, di falsificare la realtà, presentando il carnefice come vittima della cosiddetta alienazione e le vittime come carnefici che cercano di ostacolare il rapporto dei figli con i padri.

Naturalmente, non potendo provare questa ipotesi processuale, gli avvocati fanno richiesta di una CTU psicologica che possa dimostrare, trovare le prove di quanto da loro sostenuto. Ma una CTU, sia pure psicologica, non è un mezzo di prova, non può essere utilizzata da una parte processuale per sopperire alla mancanza di prove. L’invenzione della PAS da parte di Gardner aveva proprio questo scopo: sopperire alla mancanza di prove del presunto lavaggio del cervello dei minori tirando in ballo una malattia inesistente

«In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze», come riporta consolidata giurisprudenza.

È pur vero che esiste un orientamento giurisprudenziale di diversa natura: «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche» (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3990).

Ma qui casca l’asino, come si suol dire.

La famigerata alienazione parentale altro non è che la riesumazione della defunta sindrone di alienazione genitoriale, per usare una felice espressione di Nadia Somma; non condivido questa visione tanato-psicologica della psicologia giuridica.

Il Ministro della Salute nel 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico; di conseguenza privi di validità scientifica sono, analogamente, tutti quei concetti che fanno riferimento al medesimo costrutto, e cioè al concetto che i bambini che rifiutano un genitore siano condizionati dall’altro genitore. Si sta quindi parlando della stessa cosa.

Ma è possibile dimostrare questo presunto condizionamento? Come si fa a dimostrarlo sotto il profilo giuridico? E come si fa a dimostrarlo sotto il profilo psicologico?

Circa l’aspetto giuridico della questione ci viene in soccorso la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1981, sul reato di plagio (è indubbio che questa cosiddetta alienazione parentale ricalca il concetto di plagio che, se è giornalisticamente plausibile lo è molto meno sul piano giudiziario). Senza ripetere cose già scritte rimando alle stesse. Riporto solo un breve stralcio di questa sentenza: «Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità … Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona».

Per gli aspetti psicologici è evidente che non esiste, a meno di essere in possesso di capacità divinatorie, cosa in cui gli psicologi giuridici sembrano essere particolarmente versati, la possibilità di dimostrare questo condizionamento psicologico; sono possibili illazioni, prive però di validità logica oltre che scientifica, ma non la certezza. E in tribunale si devono portare certezze non illazioni, non opinioni personali. Anche le risultanze dei test psicologici, che hanno un valore obiettivo ma non certo oggettivo, non sono in grado di dare certezze in merito al presunto condizionamento.

Mentre le violenze e, meno spesso, gli abusi sessuali sono fatti oggettivi e documentati, provati, il presunto condizionamento psicologico, altrimenti chiamato alienazione parentale, resta nell’ambito delle illazioni e delle opinioni soggettive.

Quindi, secondo il modo di ragionare degli psicologi giuridici, il giudice in presenza di prove di violenza e in assenza di prove del presunto condizionamento dovtebbe accantonare le prove delle violenze, o degli abusi, e presumere il condizionamento dal rifiuto; ma, come ancora già scritto più volte, il rifiuto non è la prova del presunto condizionamento ma ne è, eventualmente la conseguenza, così come può essere la conseguenza delle violenze e degli abusi sessuali. Dalla presenza del rifiuto si può, quindi, legittimamente presumere sia il condizionamento sia le violenze; del primo esistono illazioni, delle seconde esistono prove.

Logica vorrebbe  che le prove siano prevalenti sulle illazioni; nel mondo alla rovescia della psicologia giuridica le illazioni valgono più delle prove.

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LA SINPIA E LA PAS

La SINPIA è una società scientifica che raggruppa i medici specialisti in neuropsichiatria infantile; forse è la più importate società scientifica neuropsichiatrica infantile.

La PAS, oggi chiamata alienazione parentale, è la ormai ben nota, e famigerata, falsa malattia, la bufala di Gardner, la fake news diffusa da vari soggetti il cui unico scopo è quello di difendere e scagionare i padri dalle accuse di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli minori.

Nel 2007 la SINPIA ha pubblicato le Linee guida sugli abusi nei confronti dei minori.
A pagina 10 è riportato quanto segue:
«Una ulteriore forma di abuso psicologico può consistere nella alienazione di una figura genitoriale da parte dell’altra sino alla co-costruzione nel bambino di una “Sindrome di Alienazione Genitoriale” (Gardner, 1984).»

Lasciando perdere per il momento tutte le polemiche sul concetto antiscientifico di PAS e sulla equivoca figura di Gardner, voglio ricordare ai colleghi della SINPIA che nell’ottobre 2012 il Ministro della Salute ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.

Sono passati quasi sei anni dalla dichiarazione del Ministro della Salute sulla non scientificità della PAS ma la SINPIA non ha ancora rimosso quella frase dalle sue Linee guida; la SINPIA non rende un buon servizio alla scienza continando a diffondere quella fake news.

Una ulteriore criticità sul rapporto tra la SINPIA e la PAS è rappresentata dalla presenza sul suo sito istituzionale di un documento anonimo che viene spacciato per un comunicato stampa della SINPIA e come tale ripreso in alcune CTU che hanno visto fortemente penalizzati i bambini che rifiutavano di incontrare il padre e condannate le madri perché ritenute causa di questo rifiuto.

Un esempio è il seguente dove la CTU ha fatto il copia-incolla del documento anonimo; il Tribunale è quello di Civitavecchia.


Queste autentiche scempiaggini, copia-incollate, sono entrate nel processo e hanno portato a questa sentenza.


Al di là delle autentiche sciocchezze scritte in questo documento anonimo, come già rilevato dal blog Infobigenitorialità, resta il fatto sconcertante della presenza sul sito istituzionale di una Società scientifica di un documento anonimo spacciato per un comunicato stampa della medesima Società scientifica; l’unica persona autorizzata a emettere comunicati stampa di una Società scientifica è il rappresentante legale della stessa, e cioè il suo Presidente, come si può vedere in questo comunicato stampa autentico che viene emesso su carta intestata della SINPIA e firmato dal Presidente o dall’Ufficio stampa.

Cosa ci fa un documento anonimo, spacciato per comunicato stampa, sul sito della SINPIA?
L’Ufficio stampa della SINPIA è stato occupato da qualche massone sostenitore della falsa malattia?

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AL CUORE NON SI COMANDA

Collegata alle questioni falsamente scientifiche dell’alienazione parentale, amnesia infantile, false memorie è quella dei cosiddetti incontri protetti o incontri in ambiente protetto o come altro diavolo li chiamano; si tratta nella sostanza della coercizione per il bambino a incontrare il padre con il quale rifiuta la relazione. La terapia della minaccia, nella sostanza.

Al di là della questione, di psicologia spicciola, evidentemente sconosciuta a certi soloni della psicologia giuridica, che la maniera migliore per far odiare una cosa a un bambino o a un adolescente è quella di imporgliela contro la sua volontà, c’è una questione ancora più grave.

L’imposizione al bambino di incontri in un ambiente protetto con il genitore rifiutato, comunque la si voglia denominare, oltre a non produrre il risultato atteso, e cioè quello di riavvicinare il bambino al genitore, spesso si rivela controproducente; difatti allontana ancora di più i due poiché questa imposizione viene vissuta dal bambino come ulteriore costrizione da parte del padre e dei suoi ‘alleati’ e quindi acuisce il suo rifiuto.

Agente del cambiamento, e cioè del miglioramento dei rapporti padre-figlio può essere solo il padre modificando il suo comportamento verso il figlio; imporre gli affetti per sentenza giudiziaria è uno di quei classici paradossi che la psicologia conosce bene e che sono altamente patogeni per la psiche. Per usare un luogo comune, “al cuore non si comanda”.

In maniera più tecnica, la prescrizione “sii affettuoso con tuo padre” è una prescrizione paradossale, analoga al famoso “sii spontaneo”. Se il bambino obbedisce a questa prescrizione deve necessariamente violarla, cioè non essere spontaneo; ma se il bambino si impone di essere spontaneo disobbedisce alla prescrizione, cioè non è più spontaneo. Intrappolato in questo paradosso il bambino si avvia gradualmente verso la strada della psicosi, come amplissima letteratura specialistica psicologica e psichiatrica ha dimostrato.

Mi riferisco agli studi e alle ricerche della psichiatria sistemica familiare la cui bibliografia è immensa. Mi limito a riportare:

– Watzlavick P, Beavin JH, Jackson DD, Pragmatica della comunicazione umana. Casa Editrice Astrolabio, 1971.
– Watzlavick P, Weakland JH, Fisch R, La realtà della realtà. Casa Editrice Astrolabio, 1974.
– Selvini Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin G, Prata G, Paradosso e controparadosso. Raffaello Cortina Editore, 1975.
– Bateson G, Verso un’ecologia della mente. Adelphi edizioni, 1976.
– Watzlavick P, La realtà della realtà. Casa Editrice Astrolabio, 1976.
– Watzlavick P, Istruzioni per rendersi infelici. Saggi Universale Economica Feltrinelli, 2010.

Se si vuole far diventare psicotico un bambino la strada è proprio quella di intrappolarlo in paradossi del genere.

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MA LA PSICOLOGIA GIURIDICA ESISTE?

La domanda mi è venuta spontanea, come si suol dire, leggendo e ascoltando alcune esternazioni di coloro che si auto-definiscono psicologi giuridici. Hanno creato siti internet, blog, fondazioni, corsi di alta formazione, ecc, tutti ossessivamente declamanti la medesima giaculatoria: “L’alienazione parentale esiste”.

Ora, è questione di psicologia spicciola, questo reiterato reclamizzare, quasi una monomania delirante, la giaculatoria di cui sopra ha più l’aria di convincere se stessi prima di convincere gli altri su quello che vanno sostenendo.

Non solo; ci lasciano capire, in questo modo, che la psicologia giuridica trova la sua ragione di essere soltanto nell’esistenza della cosiddetta alienazione parentale, ex-PAS, e che senza di essa anche la psicologia giuridica cesserebbe di esistere.

La psicologia giuridica è quindi stata fondata alcuni anni fa solo per propagandare la PAS, (sindrome di alienazione genitoriale), ora alienazione parentale, e non per altri nobili scopi; dopo che la PAS è stata dichiarata priva di validità scientifica dal Ministro della Salute, per non correre il rischio di estinguersi la psicologia giuridica si è abbarbicata su questa nuova invenzione, l’alienazione parentale.

L’operazione PAS/alienazione parentale somiglia molto a quelle operazioni commerciali in cui un’autorità sanitaria dispone il divieto di vendita di un prodotto perché adulterato; il produttore lo ritira dal commercio e poi lo rimette in vendita cambiando solo l’etichetta. In casi del genere si parla di truffa, di frode commerciale. Nel caso che c’interessa potremmo parlare di truffa, di frode scientifica?

Per non correre il rischio di essere nuovamente smentiti a livello scientifico ne affermano ora l’esistenza a prescindere; un po’ come la scie chimiche, esistono, basta crederci e chi non ci crede è un complottista, o, come si esprimono loro, un negazionista dell’alienazione parentale.

Il termine ‘negazionismo’ ha un chiaro riferimento alla shoah e cioè a un fatto storico drammatico, l’olocausto degli ebrei a opera del nazismo; il suo uso perverso da parte dei sostenitori dell’alienazione parentale, dimostra l’assoluta mancanza di sensibilità umana, e di capacità di ragionamento logico, di questi soggetti poiché anche nell’ipotesi di reale e concreto condizionamento di un bambino a opera di un genitore, ci troveremmo, nel singolo caso giudiziario, di fronte a un reato, il maltrattamento psicologico del minore (art. 572 CP) e non a un fatto storico verso il quale vi possano essere posizioni negazioniste.

Reato che, come tutti i reati previsti dal codice penale, necessita, perché se ne affermi l’esistenza in quello specifico caso giudiziario, di prove concrete e incontrovertibili, al di là di ogni ragionevole dubbio, e non di petizioni di principio.

Difatti, un conto è affermare che i reati (es. furto, rapina, omicidio) esistono, altro conto è dimostrarlo nello specifico caso giudiziario. Così, un conto è affermare che un condizionamento psicologico di un figlio è possibile, altro è dimostrarlo nel processo. Credo che nessun giudice condannerebbe una persona senza la prova che quella persona sia responsabile del fatto-reato che le viene imputato.

Naturalmente, loro assumono quale prova dell’avvenuto condizionamento il rifiuto che talvolta alcuni figli mostrano verso la relazione con un genitore; e qui dimostrano ancora una volta, la loro scarsa capacità di ragionare logicamente, oppure la loro clamorosa malafede.

Il rifiuto può essere la conseguenza di un condizionamento psicologico ma non è la sua prova, la sua dimostrazione; questo tipo di ragionamento, quello cioè di invertire i termini logici del discorso, di ritenere la conseguenza di un fatto come prova di quel fatto, somiglia molto al tipico ragionamento dei deliranti che assumono l’identità di due proposizioni sulla base dell’identità dei predicati e non dei soggetti.

Un tipico esempio è il seguente:

Io sono un uomo;
Napoleone è un uomo;
io sono Napoleone.

È chiaro a tutti noi che le due proposizioni (‘io sono un uomo’ e ‘Napoleone è un uomo’) sono differenti perché differente ne è il soggetto; il predicato però è il medesimo (‘un uomo’). Nel delirio, ma anche nel sogno, nel pensiero pre-logico dei bambini, nell’inconscio, le due proposizioni vengono assunte come identiche sulla base dell’identità del predicato, e così uno si convince di essere Napoleone.

Nel caso della cosiddetta alienazione parentale il ragionamento che gli psicologi giuridici (non so quanto consapevolmente e quanto in malafede), e i padri separati (questi ultimi in sicura malafede) fanno è il seguente:

Il figlio rifiuta il padre;
il rifiuto è la prova del condizionamento;
chi ha condizionato il figlio è la madre.

Un’azione (l’atto del rifiutare) che può essere la conseguenza di un fatto (il presunto condizionamento) viene assunta come prova del fatto stesso; l’errore logico, il corto circuito logico, è quello di scambiare la conseguenza per la prova.

Un ragionamento corretto, sotto il profilo logico è invece il seguente:

Il bambino rifiuta il padre;
il rifiuto può essere la conseguenza di un condizionamento psicologico
ma può essere anche la conseguenza dei comportamenti del padre.
Abbiamo elementi concreti che dimostrino il condizionamento?
Abbiamo elementi concreti che dimostrino che il padre
ha dei comportamenti incongrui verso il figlio
che portano quest’ultimo a rifiutarlo?

L’analisi da svolgere nella eventuale CTU è proprio di questo tipo, un’analisi causale, per riprendere una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, spesso citata a sproposito dai professionisti che sostengono l’alienazione parentale (cosiddetta sentenza Cozzini); in quella sentenza i Giudici della Cassazione hanno ribadito il principio giuridico, oltre che logico, per il quale un evento trova la sua motivazione in una molteplicità di cause.

Dico eventuale CTU perché se i giudici si attenessero a quelli che sono principi giuridici consolidati, nei casi di rifiuto non ci sarebbe bisogno di disporre alcuna CTU; si tratta di questioni giuridiche da risolvere, magari complesse, ma sempre di natura giuridica e non psicologica. Accertare i fatti è compito della Giustizia, non della Psicologia sia pure giuridica.

In questi anni la psicologia giuridica non ha fatto altro che falsificare la realtà, dapprima enfatizzando come scientifica una presunta malattia (la PAS) che scientifica non era (e non lo dico io ma, autorevolmente, lo ha dichiarato il Ministro della Salute nel 2012); poi manipolando l’informazione con l’affermare che non più di PAS si doveva parlare ma di alienazione parentale, lasciando però inalterata la sostanza della questione; poi dicendo che anche se l’alienazione parentale non è descritta nel DSM-5 vi è presente sotto forma di spirito; poi affermando che è distribuita nel DSM-5 tra varie categorie diagnostiche; poi “ma chi se ne frega del DSM-5”.

Ma la Giustizia ha bisogno di questa Psicologia?

Una psicologia alla quale difetta proprio il logos, e cioè il pensiero razionale, la capacità di ragionare in base alla logica.

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