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«NON È UNA SINDROME MA UN FENOMENO»

Ciance che fumigano nel web.

Lo stesso professionista, a meno che non si tratti di un suo sosia, in una recente (2019) vicenda giudiziaria, ha avallato la diagnosi di PAS, ovvero sindrome di alienazione genitoriale, addirittura, fatta dal CTU a una bambina di 11 anni.

In breve: la bambina rifiuta la relazione con il padre; pur essendovi agli atti testimonianze documentali (relazioni dei servizi sociali) che provano i motivi del rifiuto, il tribunale dispone ugualmente la CTU.
La madre incarica come proprio consulente di parte il professionista del fenomeno, pensando così di venire meglio tutelata, ma che soprattuto venga tutelata la figlioletta, visto che si tratta di un neuropsichiatra infantile.
La CTU si traduce in un autentico disastro, la bambina viene sottrata alla madre e collocata dal padre, sulla base, appunto della diagnosi di PAS fatta dal CTU e avallata dal CTP della madre.

La madre ricorre in Appello avverso questa sentenza e mi chiede un parere tecnico sulla CTU; lo trovate qui. In Appello la sentenza di primo grado viene riformata e la bambina è stata nuovamente collocata dalla madre. La vicenda, in sintesi, è riportata qui.

Che dire? Vizi privati e pubbliche virtù. Si ciancia di fenomeno sui social ma poi in sede di CTU ecco che ritorna la tanto amata, dagli psicologi giuridici, PAS o alienazione parentale, o madre malevola, ecc. ecc.

Ma poi fenomeno de che?
Non dico competenza professionale, ma almeno la lingua italiana. Fenomeno è ciò che si osserva, si vede, si tocca, si sente, “ciò che appare, che è conoscibile attraverso i sensi, e che può non corrispondere alla realtà oggettiva“, Treccani).

Ciò che si osserva in alcune vicende separative, il fenomeno, è il rifiuto dei figli di frequentare, di relazionarsi con un genitore. PAS o alienazione parentale, o altro, è il nome che gli psicologi giuridici danno alla presunta causa del rifiuto, e cioè la presunta manipolazione psicologica da parte di un genitore per indurre il bambino a rifiutare l’altro genitore (ovvero il plagio del bambino).
Scambiare la presunta spiegazione di un fenomeno per il fenomeno in sé denota precarie capacità logiche.

Se poi il livello è quello degli influssi malefici (nefasti li chiama), bè, allora chiamate l’esorcista invece del CTU, i risultati saranno senz’altro migliori.

Influssi nefasti che ovviamente sono emanati solo dalle madri, ma non da tutte le madri solo da quelle separate; e nemmeno da tutte le madri separate, ma solo da quelle i cui figli rifiutano di frerquentare il padre, da loro accusato di violenza, o addirittura di abusi sessuali.

Meglio una seduta spiritica, a questo punto, di una CTU surreale. Sarebbe più seria.

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FALSE MEMORIE, SUGGESTIONABILITÀ, CARTA DI NOTO

La disinformazione su questi aspetti è ancora tanta, così come pure tante sono le mistificazioni; e così come tanti sono pure i danni che si continuano a fare ai bambini, spacciandoli per tutela del minore. “Nel supremo interesse del minore” è l’ipocrita formula utilizzata per rinchiudere i bambini nelle comunità (qualcunə, non si sa se più chic o più sciocck, la dice pure all’anglosassonico, “the best interest of child“).

Mi permetto di credere che gli interessi da tutelare siano ben altri. Se poi qualcuno è in grado di dimostrare che rinchiudendo un bambino in una comunità, sradicandolo dai suoi affetti familiari, dalla sua casa, dai suoi giochi, dalla sua scuola, dai suoi amichetti, si fa il suo interesse, ebbene lo dimostri; siamo ansiosə di leggere una tale dimostrazione (non è pluralis maiestatis ma domanda collettiva).

FALSE MEMORIE
Molto, ma moooolto stranamente, il concetto di false memorie viene tirato in ballo in alcune vicende processuali, con riferimento alle accuse di violenza o di abusi sessuali fatte dai bambini a un genitore. Me ne sono già occupato.

Cosa ci dice la psichiatria, quella vera non quella degli psicologi giuridici, sulle false memorie? Riporto dal Trattato Italiano di Psichiatria, pag. 453: “Con il termine di falso ricordo ci si riferisce a una produzione compensatoria di fatti immaginari e fantastici in soggetti con gravi lacune mnemoniche. Un esempio paradigmatico è il fenomeno della confabulazione. La confabulazione consiste nella falsificazione della memoria che si verifica in rapporto con un disturbo amnestico di origine organica“.

Disturbo amnestico di origine organica significa demenza.

In nessun testo di psichiatria, ripeto, quella seria non quella degli psicologi giuridici, si parla di falsi ricordi, o false memorie, nei bambini; il concetto di false memorie nei bambini che accusano un genitore di violenza o di abusi sessuali è quindi una falsità scientifica.

Si tratta solo di una strategia processuale utilizzata dagli avvocati che difendono questi genitori, accusati di violenza o abusi sessuali dai loro figli, e sostenuta da psicologi giuridici che, evidentemente, non conoscono la psichiatria. Ne ho già parlato qui.

SUGGESTIONABILITÀ
Concetto legato al precedente; e sì perché se il bambino ha delle false memorie evidentemente è stato suggestionato da qualcuno. Così ragionano alcuni. Ma, altrettanto evidentemente, se il concetto delle false memorie è campato in aria, altrettanto campato in aria è il concetto della suggestionabilità.

Purtroppo esistono alcuni soggetti, pure loro campati in aria (i soliti psicologi giuridici e alcuni avvocaticchi) che sostengono con veemenza questa cosa della suggestionabilità. E così si leggono CTU surreali, metafisiche, e si assiste a sentenze giudiziarie altrettanto surreali e metafisiche.
Ne ho lette tante di queste sentenze; mai che vi abbia trovato l’indicazione di fatti specifici (cioè quando e in che modo) addebitati al genitore che avrebbe suggestionato il figlio per fargli accusare l’altro genitore di violenza o abusi sessuali. È la vecchia faccenda del plagio; giustamente cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981.

Sarà un nuovo modo di fare giustizia, giustizia creativa, metafisica, surreale, kafkiana forse. Ma una giustizia che non si basa sui fatti non è giustizia è arbitrio; è la giustizia nazista del tätertyp, quella che sanziona una persona non per il fatto che eventualmente ha commesso ma per quello che si ritiene quella persona sia.

Scrive Nietzsche che l’origine di ogni metafisica sta in un fraintendimento del sogno (Umano troppo umano); dev’essere così, non si spiegano altrimenti certe CTU metafisiche (cfr immagine a lato). Se le devono essere sognate il giorno prima certe cose e le spacciano per realtà.

CARTA DI NOTO
Queste e altre sciocchezze sono poi confluite nella cosiddetta carta di Noto; sulla quale ho scritto già tanto e non mi ripeto. La considero il perfetto salvacondotto per i pedofili. E sì, perché se sei convinto che i bambini che accusano un genitore di violenza o abusi sessuali hanno l’amnesia infantile e che sono facilmente suggestionabili, stai praticamente assolvendo il presunto violento o il presunto pedofilo già prima del processo.

E sì che sistematicamente i Tribunali si sono espressi chiaramente sulla non validità della carta di Noto: “le linee guida sull’ascolto del minore non costituiscono l’enunciato di tecniche scientifiche verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità” (Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 1207 e 1208 del 21 dicembre 2020). Difatti ogni documento prodotto dalla psicologia giuridica si basa sul medievale principio di autorità.

Queste mistificazioni sono un autentico arsenale di guerra contro madri e bambini. Fino a quando continueremo ad assistere a queste stragi?

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LA QUINTA COLONNA

La Quinta Colonna” è il titolo di un dramma di Hemingway; l’espressione sta a indicare la presenza di infiltrati che fingono di lottare per una determinata causa ma in realtà fanno il gioco del nemico.

Applicato alle vicende processuali di affidamento dei figli che rifiutano un genitore, ma anche alle vicende penali che vedono sul banco degli imputati i genitori accusati dai figli violenza in famiglia o di abusi sessuali, il concetto di quinta colonna si applica perfettamente alla psicologia giuridica.

La quinta colonna di questi processi è proprio la psicologia giuridica.

La psicologia giuridica è stata fondata nel 1996 da alcuni avvocati e da alcuni psicologi che evidentemente condividevano l’obiettivo degli avvocati fondatori; sostenere cioè la difesa degli imputati.
La psicologia giuridica consiste nella sostanza nell’utilizzo nel processo di concetti psicologici, o pseudo-tali, per sostenere la difesa, per far assolvere l’imputato.

Sino a prova contraria, gli avvocati difendono le persone accusate di aver commesso un reato. In particolare, per i reati in ambito familiare (violenza in famiglia, maltrattamento, abusi sessuali incestuosi, ecc.), la strategia difensiva consiste nel sostenere che le accuse che vengono rivolte all’imputato dai suoi figli non siano genuine ma indotte dalla manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, cosiddetta alienazione genitoriale.

Ovviamente, nell’impossibilità di produrre la prova di codesta presunta manipolazione psicologica del minore, ecco tirare fuori dal cilindro magico della psicologia giuridica, invece del classico coniglietto, il concetto di malattia. Nasce così la PAS; poi dichiarata priva di validità scientifica, ed ecco che diventa semplice alienazione parentale (ma proprio un articolo pubblicato su Psicologia Contemporanea dimostra che le due cose sono identiche).
Il resto (disturbo, poi problema relazionale, è storia recente); solo un modo per manipolare i processi (cfr. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29.7.2015 –”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016).

La posizione della psicologia giuridica in ordine agli abusi sessuali, e di converso alla violenza in famiglia, è ben espressa da questo post, che cita uno dei fondatori della psicologia giuridica.

Ho ovviamente oscurato autore del post e nome del fondatore della psicologia giuridica, per evitare intimidazioni.

Come si può leggere, questo conferma quanto da me scritto in precedenza: la psicologia giuridica è stata fondata per difendere i/le pedofili/e e i/le violenti/e, è al servizio della difesa degli imputati. Se uno dei suoi fondatori, considerato addirittura un maestro dai suoi adepti, sostiene che i veri abusi sessuali sono quelli che non arrivano in Tribunale, sta nella sostanza affermando che tutte le accuse di abusi sessuali che arrivano in Tribunale sono false accuse, e di converso, che anche tutte le accuse di violenza in famiglia che arrivano in Tribunale sono false accuse. Una posizione pre-giudiziale che dovrebbe portare i giudici a non conferire incarichi a chi già si è espresso in quei termini; e gli avvocati che difendono le vittime di violenza e/o di abusi sessuali a ricusare immediatamente quei CTU che aderiscono alla psicologia giuridica.

Quando i giudici conferiscono l’incarico di CTU a uno psicologo giuridico stanno nella sostanza dando l’incarico a un professionista che non farà l’interesse della Giustizia ma l’interesse della difesa dell’imputato, perché a quello è stato formato/indottrinato/condizionato/alienato. Non stanno dando l’incarico a un CTU ma a un secondo CTP della difesa. La psicologia giuridica è la quinta colonna della difesa nel processo. Si tratta di neo-corporativismo, incompatibile con l’ordinamento di un paese democratico.

DEL COME LA PSICOLOGIA GIURIDICA HA STRAVOLTO LA PSICOLOGIA

E ha stravolto anche la mente degli psicologi giuridici.

Mi sono imbattuto di recente nelle slide di una lezione tenuta da uno psicologo giuridico, uno dei firmatari delle varie carte della psicologia giuridica; quindi uno dei più eminenti. Titolo della lezione: “Lo stato dell’arte della CTU nelle separazioni giudiziali”.
In alcune di queste slide si fa cenno al conflitto di lealtà, un concetto ampiamente usato nelle CTU, anche se non c’entra nulla con l’oggetto della CTU.
Le riporto di seguito.

L’espressione “conflitto di lealtà” è stata coniata dalla teoria sistemico-relazionale della psichiatria negli anni ’50-’60 del 1900 per descrivere le modalità di funzionamento di alcune famiglie non separate, nelle quali c’era un componente, di solito un figlio, adulto, affetto da schizofrenia.

Ripeto, famiglie non separate e con un figlio adulto affetto da schizofrenia.
Le dinamiche disfunzionali descritte in queste famiglie (doppio legame, triangolo perverso, conflitto di lealtà, comunicazione paradossale, ecc) hanno la funzione di tenere unita la famiglia, di non farla giungere alla separazione. Si tratta, infatti, di dinamiche omeostatiche, utilizzate dalla famiglia per mantenere lo status quo, la famiglia unita anche se disfunzionale.
Ho già criticato questo uso anomalo del concetto di conflitto di lealtà, ma a ogni buon conto mi ripeto.

Il conflitto di lealtà descrive la situazione in cui viene a trovarsi il figlio intrappolato nel cosiddetto ‘triangolo perverso‘; quella cioè di mantenere cioè la lealtà verso entrambi i genitori.
Le famiglie con un figlio schizofrenico sono caratterizzate, dal punto di vista sistemico-relazionale, dall’apparente assenza di qualsiasi conflitto; il conflitto invece esiste ed è massiccio ma allo stesso tempo occulto, sommerso, negato dalla facciata di apparente accordo tra i genitori.
Proprio per questo si parla di triangolo perverso: la conflittualità tra i genitori è occulta, non manifesta, ma c’é; e all’interno di questo contesto di conflittualità inespressa ciascun genitore cerca l’alleanza del figlio (triangolazione). Tale ricerca di alleanza non è mai esplicitata ma sempre inespressa; nessuno dei due, cioè, chiede esplicitamente al figlio di allearsi con lui ma a un diverso livello comunicativo (extra-verbale, comunicazione paradossale, impliciti sottintesi, ecc) ciascuno chiede l’alleanza del figlio. Questo manda in confusione il figlio, sino a farlo ammalare di schizofrenia.

Se il conflitto tra i genitori da occulto diviene palese, manifesto, il conflitto stesso esplode, la famiglia va incontro alla separazione e le dinamiche disfunzionali descritte (doppio legame, triangolo perverso, conflitto di lealtà) svaniscono e cessano di esercitare effetti psichici deleteri sui figli, proteggendoli così dalla comparsa di disturbi mentali, tra cui la schizofrenia (ma anche anoressia mentale).

Nulla di tutto questo si ritrova nella definizione che gli psicologi giuridici danno di conflitto di lealtà; non solo, ma descrivono, con quella definizione, un qualcosa che proprio non esiste. Tra l’altro, nelle slide citate lo psicologo giuridico dando una sua definizione solipsistica fa riferimento al mondo interno del bambino, ignorando, evidentemente, l’assunto di base della teoria sistemico-relazionale cioè il concetto di ‘scatola nera’; vale a dire, nessuna inferenza sul mondo intrapsichico (la parte non osservabile della mente) ma solo l’esame dei processi osservabili, gli output, i comportamenti.

Il bambino che rifiuta la relazione con un genitore non vive alcun conflitto di lealtà; conflitto significa, infatti, venirsi a trovare combattuto tra due bisogni, due istanze contrastanti. Il bambino che rifiuta un genitore non vive affatto un conflitto, tanto meno di lealtà, perché tra i due genitori che si sono separati ne ha scelto uno col quale convivere e non sente bisogno alcuno di mostrare lealtà verso il genitore rifiutato.

Purtroppo, nei corsi di formazione per gli psicologi giuridici insegnano esattamente il contrario di ciò che ha dimostrato la ricerca psicologica e questo spiega gli errori che vengono commessi nelle CTU e i danni che gli psicologi giuridici arrecano a madri e bambini che subiscono violenza, quando non addirittura abusi sessuali incestuosi.

Può mai un bambino provare lealtà verso il genitore violento o abusante? Chiaramente no, e se non ha il bisogno di provare lealtà verso il genitore rifiutato non vive alcun conflitto di lealtà.

Chi obbliga questi bambini a vivere un conflitto di lealtà sono proprio gli psicologi giuridici, quando impongono loro di ‘amare’ il genitore odiato. Si tratta infatti di una prescrizione paradossale: “devi voler bene“; ma il volere, o non voler bene sono fatti spontanei, non possono essere esercitati a comando. Pertanto, è possibile voler bene a una persona alla quale non se ne vuole solo non obbedendo alla prescrizione di volerle bene, quella cioè di avere un comportamento spontaneo a comando.

È il classico paradosso del ‘sii spontaneo‘: se sono spontaneo perché mi è stato ordinato di essere spontaneo, non sono più spontaneo; posso essere spontaneo solo non essendo spontaneo, disobbedendo quindi alla prescrizione. Psicologi che danno tali prescrizioni dovrebbero essere banditi dalla professione.

Riepilogando:
1) Per conflitto di lealtà s’intende la condizione in cui viene a trovarsi il bambino in una famiglia disfunzionale, conflittuale ma che nega il conflitto, che riceve dai genitori messaggi contrastanti, di non alleanza a livello esplicito ma di alleanza a livello implicito.
2) Quando il conflitto esplode, si rende manifesto, la famiglia disfunzionale giunge alla separazione, il conflitto di lealtà cessa di esistere e di produrre i suoi effetti deleteri sulla psiche del bambino.
3) Il bambino che rifiuta la relazione con un genitore, per motivi attinenti, di solito, a violenza in famiglia o abusi sessuali incestuosi, non vive alcun conflitto di lealtà perchè non viene più a trovarsi combattuto tra due bisogni contrastanti. Il suo bisogno è unicamente quello di vivere serenamente la sua infanzia e la sua adolescenza. Infanzia e adolescenza che gli vengono rovinate proprio dagli psicologi giuridici e da una giustizia ormai incapace di fare giustizia. In questi processi infatti vengono assunte decisioni giudiziarie non sulla base dei fatti, delle prove, ma sulla base della interpretazione dei fatti così come rappresentati nelle CTU; e sulla base di quelli che i CTU ritengono che siano i bisogni dei bambini (la famigerata bigenitorialità). E lo ritengono non in base ai dati di realtà e alle reali dinamiche psicologiche osservate ma sulla base di quello che è stato loro insegnato/indottrinato nei corsi di formazione in psicologia giuridica. Il pregiudizio, cioè, che le madri sono vendicative (alienanti, malevoli, assorbenti, ecc) e i bambini non sono credibili in quanto alienati, colonizzati dai voleri degli adulti, influenzati (qualcuno ha parlato addirittura di onde dalle madri ai figli), ecc.
Non posso credere che uno psicologo non sappia riconoscere un narcisista manipolatore. Eppure nelle CTU si industriano per non riconoscerlo, per dargli la patente di brava persona, vessata dall’ex-partner vendicativo che ha manipolato i figli facendo loro credere che c’è stata violenza o abusi sessuali. Come se bambini e ragazzi non sappiano riconoscere da sé la violenza e gli abusi sessuali.
Fino a quando andrà avanti questo scempio?

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NEUROSCIENZE (?) IN TRIBUNALE

Il riferimento è alle metodiche cosiddette di svelamento della menzogna, alcune delle quali conosciute come macchina della verità.
Corre l’obbligo, preliminarmente, di precisare che queste cosiddette metodiche, dette anche di lie detection, non hanno nulla di scentifico ma, riprendendo il titolo di un articolo del 2007, si tratta, puramente e semplicemente, di ciarlatanerie.

Riporto brevemente dall’abstract: «Un rivelatore di bugie che può rivelare la menzogna e l’inganno, in qualche modo automatico e perfettamente affidabile, è una vecchia idea che abbiamo spesso incontrato nei libri di fantascienza e fumetti. Tutto questo va molto bene. È quando le macchine che si affermano essere rilevatori di bugie appaiono nel contesto di indagini penali o applicazioni di sicurezza che dobbiamo essere preoccupati

E tra le conclusioni scrivono: «Ciarlataneria, frode, pregiudizio e superstizione sono sempre stati con noi. Se guardiamo indietro nella storia e lo confrontiamo con quello che vediamo oggi c’è poco che ci dà la speranza che il progresso nella scienza diminuisca la quantità di sciocchezze superstiziose che vediamo intorno a noi. L’astrologia, per esempio, sembra essere più popolare che mai e totalmente inalterata nonostante le tante volte che gli astronomi spieghino che è una completa assurdità. Siamo quindi un po’ pessimisti circa la possibilità di rimuovere efficientemente il ciarlatanismo della scienza dal linguaggio forense

Chi ne ha voglia si legga tutto l’articolo.

Oggetto di questo post è una di queste metodiche, alla quale ha dato ampio risalto il quotidiano Avvenire del 30 luglio 2020.

Come si legge, tale metodica si chiama aIAT.
Ho incrociato per la prima volta questo test nel 2011, nel corso di una CTU per l’affidamento di una bambina che rifiutava il padre accusandolo di abusi sessuali; la vicenda penale era stata archiviata grazie anche a questo test che aveva rilevato quanto segue, riporto letteralmente dalla perizia di parte: «Ciò consente di ecludere, nel cervello del sig. xxx, la presenza di una traccia mnestica legata all’evento ABUSO
La bambina però era credibile e il padre nel corso della CTU si lasciò sfuggire una frase che nella sostanza confermava gli abusi sessuali; la bambina era stata giudicata non attendibile sulla base della bufala dell’amnesia infantile, concetto già da me smentito. Questo mi insospettì e perciò approfondii la faccenda.

Il test aIAT deriva da una metodica messa a punto negli USA che si chiama IAT (Implicit Association Test). Si tratta di un test utilizzato in psicologia sociale, per indagare pregiudizi impliciti di genere, di razza, ecc. Qui si può leggere qualcosa di più.
Il test aIAT (autobiographic Implicit Association Test) presume di poter svelare se il soggetto testato sta dicendo la verità oppure sta mentendo, in relazione a determinati fatti.

Senza portarla per le lunghe, riporto dal testo L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie, a cura di Cassano G, Corder P e Grimaldi I, Edizioni Maggioli: «La critica più pregnante a questo test viene dal contesto giudiziario, per la precisione da una memoria dei PM nel corso del processo Franzoni; il passo si trova alla pag. 37 del documento citato, nota 56. Si tratta di una vera e propria pietra tombale posta dai magistrati circa l’uso giudiziario del test aIAT, finalizzato a scagionare l’imputato dalle accuse; la falsa scienza non può trovare posto in tribunale

Scrissero infatti i giudici:
«Nella propria memoria i PM,dopo aver ricordato che lo IAT è un formato procedurale di indagine cognitiva (ossia un contenitore) utilizzabile per indagare diversi tipi di concetti psicologi e che ad Annamaria FRANZONI era stata somministrata una nuova applicazione dello IAT, ideata nel 2008 proprio da Sartori, denominata a‐IAT autobiographical IAT) o f‐IAT (forensic IAT), contestavano che la validazione scientifica dello IAT potesse automaticamente essere estesa alla versione ideata da Sartori e, comunque, la possibilità di utilizzo dello IAT in ambito forense, citando anche le obiezioni formulate da una ricercatrice, Valentina Prati, già allieva di Sartori, relative alla facilità di falsificazione dei dati da parte di un utente istruito

La D.ssa Valentina Prati è coautrice di un articolo che porta una critica radicale proprio all’affidabilità del test aIAT.

Ecco l’abstract: «Il test autobiografico Implicit Association Test (aIAT) è stato recentemente introdotto in questa rivista come un nuovo e promettente strumento di rilevamento delle bugie. La relazione iniziale ha rilevato una precisione nel determinare quale dei due eventi autobiografici fosse vera. È stato suggerito che l’aIAT, a differenza di altri test di rilevamento delle bugie, è resistente ai tentativi di ingannarlo. Abbiamo indagato se i partecipanti possono modificare strategicamente le loro prestazioni sull’aIAT. L’esperimento 1 ha dimostrato che i partecipanti colpevoli di un finto furto sono stati in grado di ottenere un risultato di prova innocente. Altri due esperimenti hanno dimostrato che i partecipanti colpevoli possono falsificare l’aIAT senza precedenti esperienza con l’aIATand quando viene fissata una scadenza di risposta. L’aIAT è soggetto alle stesse carenze di altri test di rilevamento delle bugie

Nella sostanza, e semplificando, il test, computerizzato, propone al soggetto una serie di domande, alcune assolutamente vere (es. dati anagrafici) e altre che possono essere vere ma possono essere false. La presunzione alla base del test è che la risposta alle domande assolutamente vere ha un tempo di latenza brevissimo, quasi instantaneo (es., se ci chiedono la nostra data di nascita rispondiamo senza esitazione) mentre se si cerca di mentire alle altre domande (che possono riguardare fatti oggetto di indagine penale) la risposta può avere un tempo di latenza lievemente più lungo, dell’ordine dei millisecondi.
Parafrasando, le bugie (che hanno le gambe corte) hanno però tempi di risposta più lunghi.

Il computer è in grado di calcolare questo scarto nei tempi di risposta e dirci se il soggetto ha dato una risposta falsa ad alcune domande, cioè se ha mentito.
Fin qui tutto normale; ma se il soggetto anche alle domande assolutamente vere risponde con un minimo ritardo il computer non registra alcuno scarto e quindi sentenzia che anche alle domande critiche il soggetto ha risposto sinceramente, cioè non ha mentito.
Il processo penale si può basare su queste autentiche cazzate? Non sarebbe un processo ma una metafora di processo, tanto per citare un concetto caro a un amante di metafore.

Ma, al di là delle considerazioni scientifiche e giuridiche, è particolarmente emblematico che il test aIAT sia stato smascherato da alcuni blog di psicologi, come in questo e questo.

Naturalmente, ritornando all’articolo dell’Avvenire, possiamo certo gioire che la Giustizia abbia riconosciuto l’innocenza di un presunto pedofilo, ma se a quella sentenza la giustizia è pervenuta utilizzando la falsa scienza, credo ci sia poco da gioire.
E certi giornalisti, di certi giornali, dovrebbero informarsi maggioramente prima di disinformare. Se può essere complicato giungere agli articoli scientifici o alle sentenze giudiziarie, è estremamente semplice trovare in rete gli articoli dei blog; se ce l’ho fatta io …

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ANCORA SULLA SCIENZA SPAZZATURA

Mi è stata segnalata, recentemente, l’esternazione di uno dei sostenitori dell’alienazione parentale, ex-PAS, un neuropsichiatra infantile, nonché psichiatra. Questo l’incipit:
«È capitato spesso negli ultimi tempi che chi si è occupato di temi scottanti come la alienazione parentale sia stato accusato da chi la pensa diversamente di fare “scienza spazzatura”».

Francamente, sfugge il senso di tale esternazione; ha tanto l’aria di una sorta di excusatio non petita, questa rivendicazione di una scientificità dei sostenitori dell’alienazione parentale, ex-PAS.

Come dire: ci accusate di essere ‘non-scienziati’ ma noi lo siamo e lo dimostriamo attraverso Google Scholar. Sì, perché l’esternatore chiama in causa il noto motore di ricerca per sostenere l’alto livello scientifico dei sostenitori dell’alienazione parentale, ex-PAS. Difatti scrive:

«Il sistema per definire un contributo come “scientifico” esiste, ed è semplice. Si chiama Google Scholar

Facendo finta di dimenticare, ma dimenticanza non è quanto piuttosto basso tentativo di manipolazione della comunicazione, che in discussione non è tanto la pretesa, o sé-dicente, scientificità delle persone che sostengono il concetto, quanto proprio quella del concetto medesimo; ovvero il concetto di PAS, oggi alienazione parentale, che sin dalla sua origine è stata qualificata come scienza spazzatura; e questa qualifica non viene da «ambienti … che con la comunità scientifica non c’entrano nulla» ma da uno dei massimi esponenti della comunità scientifica psichiatrica mondiale, il compianto Prof. Paul Fink, già Direttore del Dipartimento di Psichiatria e Scienze del Comportamento della Temple University di Philadelphia, nonché Presidente dell’Associazione Psichiatrica Americana e nel 1986 Capo del Comitato per la revisione del DSM-III-R, la classificazione americana dei Disturbi Mentali, rapidamente adottata un tutto il mondo (tra parentesi: nel 1985 l’esternatore di cui sopra non era ancora specializzato in psichiatria).

Una veloce ricognizione storica.
Il concetto di alienazione parentale è nato negli USA negli anni ’80 del 1900, lo scorso secolo, ed è nato come strategia processuale per difendere i genitori accusati di violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli minori. L’avvocato che difende una persona accusata da testimoni cercherà di mettere in dubbio la veridicità della testimonianza, la credibilità dei testimoni; ciò fa parte della normale dialettica processuale.
Se le accuse sono fatte dai figli, l’avvocato che difende il genitore accusato insinuerà il dubbio che i ragazzi siano stati manipolati dall’altro genitore; dubbio legittimo. Così posta però questa strategia ha un punto debole e cioè la difficoltà di produrre le prove della presunta manipolazione psicologica.
Da qui l’idea della malattia: una malattia non ha bisogno di prove, è sufficiente che sia descritta nei testi di medicina, ricompresa nelle classificazioni ufficiali delle malattie. Si occupò di questo un medico di New York, il Dr Richard Alan Gardner e la chiamò “sindrome di alienazione genitoriale” o PAS.
Nel 1985 Gardner scrisse un articolo su questa malattia da lui ‘scoperta’; la rivista che lo pubblicò, l’Academy Forum dell’Associazione Americana di Psicanalisi e Psichiatria Dinamica, non è però una rivista scientifica ma una rivista di opinioni.

Questo concetto è solo l’opinione personale di Gardner, nulla di scientifico. Gardner aveva bisogno del riconoscimento scientifico della PAS e per questo si rivolse agli psichiatri per chiederne l’inserimento nel DSM, il manuale dei disturbi mentali, in particolare al Prof. Paul Fink.
La risposta del Prof. Fink fu lapidaria: «Pas is junk science», «la PAS è scienza spazzatura e della peggiore»; e aggiunse che «la ricerca scientifica ci dice che il motivo più probabile per il quale un bambino si estrania da un genitore è il comportamento stesso del genitore. Etichette, come la PAS, servono a distogliere l’attenzione da quel comportamento».

Oltretutto, dopo la pubblicazione di questo articolo il Dr Gardner venne espulso a vita dalla Columbia University (dove comunque era un medico volontario non retributo e non un professore universitario, come lui stesso andò spacciandosi sino alla sua morte e come viene ripetuto dai suoi sostenitori, o fedeli) con la motivazione che era «ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di ragionare secondo il metodo scientifico». Medesima ignoranza che si riverbera, necessariamente, su chiunque, ancora oggi, sostenga il concetto di PAS, o alienazione parentale, a ogni livello, psicologico, psichiatrico, neuropsichiatrico infantile, giornalistico, giudiziario, ecc.

Ma torniamo al nostro esternatore.
Ci tiene a informarci che il livello di scientificità, suo e dei suoi colleghi, si desumerebbe dal numero di pubblicazioni indicizzate in Google Scholar e dal numero di citazioni superiore a dieci che tali pubblicazioni hanno ricevuto. E ci mette a conoscenza dei nominativi di undici sostenitori dell’alienazione parentale (sono molti di più in realtà).
Ora, se il concetto di alienazione parentale, ex-PAS, è scienza spazzatura, come detto dal Pof. Fink nel 1985, e come ribadito nel 2012 in Italia dal Ministro della Salute, il numero di pubblicazioni non rende questo concetto scientifico visto che non lo è a prescindere, non ha basi scientifiche, è una perversa invenzione mirata a difendere i genitori accusati di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli minori (tra parentesi: la psicologia giuridica è stata fondata da avvocati esperti nella difesa di pedofili o violenti e dai loro consulenti, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, che supportano tale difesa con le loro consulenze tecniche).
Ma il criterio suggerito, quello del numero di citazioni superiore a dieci è semplicemente ridicolo. L’esternatore ha elencato 11 sostenitori dell’alienazione parentale, ex-PAS; ciascuno di loro pubblica un lavoro citando gli altri dieci, ed ecco in che modo si fa salire l’indice delle citazioni. È un giochetto simile a quello dei like su Facebook. Ecco, la falsa scienza della PAS, oggi alienazione parentale, si basa sui like-citazioni ricevuti; ma sempre falsa scienza rimane, scienza spazzatura buona per la discarica dell’indifferenziato.

Chiude infine la sua esternazione con il solito refrain: «Come diceva quel tale, il peso delle offese dipende dalla altezza dalla quale cadono …»
Ma perché, sostenendo un verità scientifica, e cioè che la PAS, oggi alienazione parentale, non ha basi scientifiche ed è pertanto scienza spazzatura, offendiamo qualcuno? In cosa consisterebbe l’offesa dell’affermazione che la PAS, oggi alienazione parentale, è scienza spazzatura?
C’è qualcosa che non quadra in questo modo di ragionare; vi intravedo un apparente elevato livello di autostima che però non tollera la critica rivolta non all’autostima individuale ma al sostegno a un concetto pseudo-scientifico, quello di PAS o alienazione parentale; una sorta di identificazione totale con il concetto medesimo, un ex-sistere che dipende solo da questo concetto, per cui, demolito quest’ultimo ci si sente esistenzialmente demoliti.
Descartes scrisse: Cogito, ergo sum. Questi invece dicono: «Sostengo l’alienazione parentale, ex-PAS, dunque esisto».
Una fragilità esistenziale davvero preoccupante, visto che la questione non è meramente accademica, cioè del numero di pubblicazioni e delle citazioni ricevute, ma molto pragmatica, dal momento che soggetti così fragili dal punto di vista esistenziale, ma gonfi e tronfi di autoreferenzialità, sono chiamati in qualità di CTU, a valutare le famiglie che si separano.

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LE CARTE TRUCCATE DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA-I

Circolano in rete innumerevoli carte, protocolli e linee guida messi a punto dagli psicologi giuridici.
Che valore normativo hanno queste carte? Pari a zero.
Che valore scientifico hanno queste carte? Meno di zero. Tranne in qualche caso, non riportano alcuna bibliografia che supporti le affermazioni ivi contenute; le stesse sono solo pareri personali di chi le ha scritte. Si basano ancora sul medievale principo di autorità; ne ho parlato qui.

Ma c’è di più.
La psicologia giuridica italiana vede tra i suoi membri alcuni avvocati e alcuni psicologi-psichiatri-neuropsichiatri infantili in qualità di consulenti.
Gli avvocati che ne fanno parte si ritrovano molto spesso a difendere presunti pedofili, in casi di presunti abusi sessuali sia singoli sia collettivi. Compito dell’avvocato è, ovviamente, quello di difendere al meglio il suo cliente; avvocati che assumono la difesa di presunti pedofili debbono, ovviamente, industriarsi al meglio delle loro capacità per tirare fuori dai guai il proprio cliente. E fin qui non ci piove.
Le cose cominciano a essere meno logiche quando questi avvocati, e i loro consulenti, spacciano per protocolli o carte o linee guida a tutela dei minori quelle che sono, necessariamente, carte, protocolli, linee guida per difendere al meglio i propri clienti; che sono, non va dimenticato, presunti pedofili e, più di recente, presunti violenti o maltrattanti in famiglia.
Si tratta di manipolazione pura e semplice.

Ma c’è ancora di più.
In molte di queste carte vengono espresse opinioni che oltre a non essere supportate da riferimenti bibliografici precisi e puntuali, contengono concetti non corrispondenti ai documenti ufficiali, cui pure fanno riferimento, o totalmente privi di validità scientifica.
Prendiamo l’esempio della cosiddetta Carta di Civitanova Marche; si tratta di un documento che risale al 2012, firmato da una quindicina tra avvocati e consulenti.
A un certo punto si legge:

Nel richiamato art. 9 della Convenzione di New York si legge invece:

Quello che per le convenzioni internazionali è un diritto del fanciullo (“non essere separato dai suoi genitori“) per gli psicologi giuridici e i loro consulenti che hanno firmato la Carta di Civitanova diviene un diritto degli adulti (“diritto di ciascun genitore di non essere separato“).
È questa l’interpretazione che loro danno della legge 54/2006 ed è questo che sostengono nelle CTU e che porta ai disastri che vediamo (bambini allontanati dalle madri protettive e affidati ai padri violenti o abusanti). Perché gli psicologi giuridici e i loro consulenti tutelano i diritti degli adulti e se ne infischiano dei diritti dei bambini; lo hanno scritto chiaramente pervertendo una convenzione internazionale.

Agli psicologi giuridici piace vincere facile; ma per vincere facile bisogna truccare le carte. Ed è quello che loro fanno con estrema disinvoltura.

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SEGUE

I TELOMERI E IL RIFIUTO DI UN GENITORE

Cosa sono i telomeri?
È spiegato abbastanza bene qui; una spiegazione più scientifica si trova qui.

Detto questo, cosa c’entrano i telomeri con le separazioni coniugali in cui un figlio rifiuta un genitore?
Praticamente nulla, sono questioni di livello logico differente che non dovrebbero essere confuse tra loro. Ma c’è chi di questa confusione dei linguaggi ne ha fatto un brand; si tratta del pediatra di Varese ossessionato da bigenitorialità, residenza alternata, ecc.
Spinto da questa sua ossessione rastrella il web alla ricerca di studi che possano essere utilizzati per sostenere le sue tesi. Tra questi studi ne ha trovato uno sui telomeri e lo ha citato in un suo articolo pubblicato su una rivista a pagamento; cioè tu gli paghi 1.500 dollari e loro ti pubblicano l’articolo.

L’articolo da lui citato è questo; il titolo in italiano suona più o meno così: “Gli eventi avversi infantili aumentano l’impatto dello stress assistenziale in età avanzata sulla lunghezza e sull’infiammazione dei telomeri“.
Sul momento non ho dato eccessiva importanza a questa citazione, conoscendo la scarsa capacità del soggetto di saper leggere e interpretare la letteratura scentifica.

La citazione, in un testo che sto leggendo, di un lavoro analogo mi ha spinto a rileggere il lavoro citato dal soggetto di cui sopra.
L’obiettivo del lavoro era quello di studiare se l’abuso infantile e altri eventi avversi infantili potessero avere conseguenze durature anche nella tarda età, circa l’infiammazione e l’invecchiamento cellulare, e potessero essere distinti dallo stress cronico per il carico assistenziale riveniente dal dover assistere un familiare affetto da demenza.

Come si vede, nulla a che fare con le separazioni coniugali, la bigenitorialità e la residenza alternata, sue fissazioni monotematiche.
Naturalmente, credo che il soggetto non abbia letto, non dico l’articolo, ma almeno il riassunto; avrebbe così scoperto che l’obiettivo del lavoro non era quello che lui cercava, ma, soprattutto, leggendo l’intero articolo, che per indagare gli eventi avversi infantili gli autori dell’articolo hanno utlizzato la scala CTQ (Questionario sul Trauma Infantile – Childood Trauma Questionnaire).
La scala CTQ è un questionario autosomministrato che consta di 28 item che indagano gli eventi avversi infantili e cioè l’abuso fisico, l’abuso sessuale, l’abuso emotivo, la trascuratezza fisica e la trascuratezza emotiva. Nessun item riguarda il rifiuto di un genitore o la bigenitorialità o la residenza alternata.
Naturalmente, in una Italia caratterizzata da un elevato livello di analfabetismo funzionale ma anche di ignoranza vera e propria, le tesi del suddetto soggetto riscuotono grande consenso nella piccionaia delle associazioni di padri separati e fascio-leghisti.

Ho parlato più sopra di un secondo articolo che ho trovato citato in un libro che sto leggendo. Si tratta di questo; titolo in italiano: “L’associazione della lunghezza dei telomeri con la violenza e le perturbazioni familiari“.
Questo studio dimostra che i telomeri sono di lunghezza ridotta nei bambini esposti a violenza familiare e che hanno anche subito l’allontanamento o una minore frequentazione con il genitore tutelante. Il genitore tutelante ha una funzione di buffering protettivo che contrasta lo stress che porta alla riduzione di lunghezza dei telomeri.

Allontanando quindi il bambino dal genitore tutelante, cosa che i geni psicologici nostrani propugnano nelle CTU, si fa al bambino un danno incommensurabile che lo danneggerà per sempre. Non riescono proprio a capire, questi CTU, che il bambino con il rifiuto di un genitore si sta semplicemente difendendo dalla violenza o dagli abusi sessuali. Non è affatto un bambino alienato, o adesivo, secondo le idiozie più recenti ma solo un bambino che si difende dalla violenza e dagli abusi sessuali.

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VA’ DOVE TI PORTA IL VENTO

Per ‘vento’ intendesi una qualche forma di interesse, la fama, la visibilità, o molto più prosaicamente la pagnotta.
Lo spunto per questo post viene dalla relazione tenuta a un recente convegno da una psicologa e criminologa.

La sua relazione, molto apprezzata, si spende contro la violenza sulle donne, con abbondanza di citazioni; peccato però che sia frutto di plagio.
Eh, sì, quello che questa psicologa ha detto nella sua relazione è stato preso di sana pianta da una relazione di CTP di un’altra psicologa romana.

In breve i fatti.
C’è una CTU, la psicologa del convegno è CTP del padre, l’altra psicologa è CTP della madre.
La psicologa del convegno attacca duramente la madre e la sua CTP parlando di un astratto diritto alla bigenitorialità, in presenza di un rinvio a giudizio del padre per violenza in famiglia, contestando il richiamo alla convenzione di Istanbul; ma viene fermata dalla CTP della madre che mette in chiaro, con abbondanza di citazioni bibliografiche, la posizione errata della CTP del padre e della CTU.

Al convegno la psicologa e criminologa si è probabilmente dimenticata di essere stata CTP del padre delle due minori e di aver attaccato la collega, e addirittura l’avvocata della madre dicendo che non lavorava bene, e ha fatto propria la sua relazione, plaudendo alla convenzione di Istanbul; senza nemmeno citare la psicologa CTP della madre.
Addirittura ha fatto propria l’affermazione della sua collega sull’importanza del caregiver primario nello sviluppo dei bambini, cosa che nella CTU aveva invece contestato.

Che dire?
Parlare di plagio è il minimo; nella CTU chi la pagava era il padre e allora bisognava difenderlo, anche occultando la verità.
Al convegno invece bisognava fare una bella figura ma non avendo idee ecco che torna utile la relazione di un’altra psicologa. Poco importa che nella sede della CTU quest’ultima sia stata attaccata in malo modo; tanto chi può saperlo?
Ma il diavolo, si sa, fa solo le pentole.
Una maggiore attenzione alla deontologia professionale non credo possa nuocere.

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IL RIFIUTO IMMOTIVATO O INGIUSTIFICATO

Cominciamo, come all’asilo, con alcune definizioni; per alcuni ce n’è bisogno.

RIFIUTO: è l’atto, il comportamento del rifiutare, del non accettare una persona o una situazione.

IMMOTIVATO: che non è giustificato né spiegato da alcun motivo.

INGIUSTIFICATO: non giustificato, sinonimo di immotivato.

Il contesto cui mi riferisco è quello dell’affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori, laddove rifiutino la frequentazione con un genitore.
Un po’ di storia.

Sino al 2012 gli psicologi giuridici di fronte a una situazione di rifiuto della relazione con un genitore, come sopra descritta, adducevano a motivazione dello stesso l’insorgere di una malattia che colpiva questi bambini e con loro il genitore non rifiutato.
Strana malattia, quella che colpisce in prevalenza donne e bambini dopo la separazione coniugale, mai prima della separazione, durante la vita coniugale; e che colpisce solo quei bambini che rifiutano la relazione con il padre, e le madri di questi bambini, mai gli altri bambini di genitori separati, o le altre donne separate (questa è la versione originale di Gardner).

La motivazione del rifiuto era quindi identificata in questa presunta malattia che chiamavano sindrome di alienazione genitoriale, PAS.
Cosa è successo nel 2012?
Nell’ottobre del 2012 il sig. Ministro della salute, nel rispondere a un’interpellanza parlamentare proprio sulla PAS, facendo proprio il parere dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dichiarò che la stessa non ha alcuna base scientifica.
Non esiste quindi, né è mai esistita, una malattia che si chiami sindrome di alienazione genitoriale.
Come reagirono gli psicologi giuridici alla sconfessione proprio sul piano scientifico della loro gallina dalle uova d’oro, la PAS? Tirando fuori dal cilindro il concetto di alienazione parentale, giochetto piuttosto datato e facilmente criticabile.
Tra l’altro l’uso del termine ‘parentale’ per tradurre l’inglese ‘parental’, che invece si traduce con ‘genitoriale’, dà l’idea delle capacità manipolative di questi soggetti.

Dal 2012 quindi la motivazione del rifiuto non è più la PAS ma l’alienazione parentale. Ci hanno scritto su questo numerosi articoli, pensando di accreditare questo nuovo concetto.
Di fronte alla numerose critiche, non solo mie, come si può leggere qui, qui e qui, alcuni psicologi giuridici si sono inventati il concetto di rifiuto immotivato o ingiustificato.
Mai sentita cosa più sciocca.
Il rifiuto della relazione è un comportamento e un comportamento, per definizione, ha sempre una motivazione; ne ho parlato a questo convegno a Roma ma soprattutto ho ripreso tali concetti in questo post.

Il loro ragionamento, di una elementarità che fa dubitare delle loro competenze professionali, sembra essere il seguente: poiché la motivazione del rifiuto non è più né la nostra cara adorata PAS né la sua figlia bastarda, l’alienazione parentale, ergo il rifiuto è immotivato e ingiustificato.
Ci hanno fatto persino articolo che vorrebbe essere scientifico; questo concetto illogico si è meritato addirittura un articolo su “Il Messaggero” .
Perché aumentano solo a Roma? Elementare, Watson! Perché a solo a Roma ci sono psicologi convinti di questa assurdità.
La totale mancanza di logica di questo concetto emerge da queste parole di una delle intervistate: «Rifiuti immotivati dunque indotti, gli addetti ai lavori ritengono che troppo spesso un figlio si rifiuti di incontrare un genitore senza alcun motivo. … Aumentano i casi di rifiuto anche perché non esiste il riconoscimento scientifico e giuridico della Pas (sindrome alienazione parentale)».

Concludendo, non può esistere un rifiuto immotivato o ingiustificato; chi, da psicologo, lo sostiene, dovrebbe tornare a studiare sui banchi dell’università (forse anche su quelli del Liceo, per studiarsi meglio un po’ di logica).
Sul rifiuto ritengo illuminante quanto scritto dai giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino” di Roma:
«Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio.»

La paccottiglia para-psicologica proposta da questi psicologi dovrebbe essere per sempre accantonata.

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