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LA QUINTA COLONNA

La Quinta Colonna” è il titolo di un dramma di Hemingway; l’espressione sta a indicare la presenza di infiltrati che fingono di lottare per una determinata causa ma in realtà fanno il gioco del nemico.

Applicato alle vicende processuali di affidamento dei figli che rifiutano un genitore, ma anche alle vicende penali che vedono sul banco degli imputati i genitori accusati dai figli violenza in famiglia o di abusi sessuali, il concetto di quinta colonna si applica perfettamente alla psicologia giuridica.

La quinta colonna di questi processi è proprio la psicologia giuridica.

La psicologia giuridica è stata fondata nel 1996 da alcuni avvocati e da alcuni psicologi che evidentemente condividevano l’obiettivo degli avvocati fondatori; sostenere cioè la difesa degli imputati.
La psicologia giuridica consiste nella sostanza nell’utilizzo nel processo di concetti psicologici, o pseudo-tali, per sostenere la difesa, per far assolvere l’imputato.

Sino a prova contraria, gli avvocati difendono le persone accusate di aver commesso un reato. In particolare, per i reati in ambito familiare (violenza in famiglia, maltrattamento, abusi sessuali incestuosi, ecc.), la strategia difensiva consiste nel sostenere che le accuse che vengono rivolte all’imputato dai suoi figli non siano genuine ma indotte dalla manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, cosiddetta alienazione genitoriale.

Ovviamente, nell’impossibilità di produrre la prova di codesta presunta manipolazione psicologica del minore, ecco tirare fuori dal cilindro magico della psicologia giuridica, invece del classico coniglietto, il concetto di malattia. Nasce così la PAS; poi dichiarata priva di validità scientifica, ed ecco che diventa semplice alienazione parentale (ma proprio un articolo pubblicato su Psicologia Contemporanea dimostra che le due cose sono identiche).
Il resto (disturbo, poi problema relazionale, è storia recente); solo un modo per manipolare i processi (cfr. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29.7.2015 –”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016).

La posizione della psicologia giuridica in ordine agli abusi sessuali, e di converso alla violenza in famiglia, è ben espressa da questo post, che cita uno dei fondatori della psicologia giuridica.

Ho ovviamente oscurato autore del post e nome del fondatore della psicologia giuridica, per evitare intimidazioni.

Come si può leggere, questo conferma quanto da me scritto in precedenza: la psicologia giuridica è stata fondata per difendere i/le pedofili/e e i/le violenti/e, è al servizio della difesa degli imputati. Se uno dei suoi fondatori, considerato addirittura un maestro dai suoi adepti, sostiene che i veri abusi sessuali sono quelli che non arrivano in Tribunale, sta nella sostanza affermando che tutte le accuse di abusi sessuali che arrivano in Tribunale sono false accuse, e di converso, che anche tutte le accuse di violenza in famiglia che arrivano in Tribunale sono false accuse. Una posizione pre-giudiziale che dovrebbe portare i giudici a non conferire incarichi a chi già si è espresso in quei termini; e gli avvocati che difendono le vittime di violenza e/o di abusi sessuali a ricusare immediatamente quei CTU che aderiscono alla psicologia giuridica.

Quando i giudici conferiscono l’incarico di CTU a uno psicologo giuridico stanno nella sostanza dando l’incarico a un professionista che non farà l’interesse della Giustizia ma l’interesse della difesa dell’imputato, perché a quello è stato formato/indottrinato/condizionato/alienato. Non stanno dando l’incarico a un CTU ma a un secondo CTP della difesa. La psicologia giuridica è la quinta colonna della difesa nel processo. Si tratta di neo-corporativismo, incompatibile con l’ordinamento di un paese democratico.

NEUROSCIENZE (?) IN TRIBUNALE

Il riferimento è alle metodiche cosiddette di svelamento della menzogna, alcune delle quali conosciute come macchina della verità.
Corre l’obbligo, preliminarmente, di precisare che queste cosiddette metodiche, dette anche di lie detection, non hanno nulla di scentifico ma, riprendendo il titolo di un articolo del 2007, si tratta, puramente e semplicemente, di ciarlatanerie.

Riporto brevemente dall’abstract: «Un rivelatore di bugie che può rivelare la menzogna e l’inganno, in qualche modo automatico e perfettamente affidabile, è una vecchia idea che abbiamo spesso incontrato nei libri di fantascienza e fumetti. Tutto questo va molto bene. È quando le macchine che si affermano essere rilevatori di bugie appaiono nel contesto di indagini penali o applicazioni di sicurezza che dobbiamo essere preoccupati

E tra le conclusioni scrivono: «Ciarlataneria, frode, pregiudizio e superstizione sono sempre stati con noi. Se guardiamo indietro nella storia e lo confrontiamo con quello che vediamo oggi c’è poco che ci dà la speranza che il progresso nella scienza diminuisca la quantità di sciocchezze superstiziose che vediamo intorno a noi. L’astrologia, per esempio, sembra essere più popolare che mai e totalmente inalterata nonostante le tante volte che gli astronomi spieghino che è una completa assurdità. Siamo quindi un po’ pessimisti circa la possibilità di rimuovere efficientemente il ciarlatanismo della scienza dal linguaggio forense

Chi ne ha voglia si legga tutto l’articolo.

Oggetto di questo post è una di queste metodiche, alla quale ha dato ampio risalto il quotidiano Avvenire del 30 luglio 2020.

Come si legge, tale metodica si chiama aIAT.
Ho incrociato per la prima volta questo test nel 2011, nel corso di una CTU per l’affidamento di una bambina che rifiutava il padre accusandolo di abusi sessuali; la vicenda penale era stata archiviata grazie anche a questo test che aveva rilevato quanto segue, riporto letteralmente dalla perizia di parte: «Ciò consente di ecludere, nel cervello del sig. xxx, la presenza di una traccia mnestica legata all’evento ABUSO
La bambina però era credibile e il padre nel corso della CTU si lasciò sfuggire una frase che nella sostanza confermava gli abusi sessuali; la bambina era stata giudicata non attendibile sulla base della bufala dell’amnesia infantile, concetto già da me smentito. Questo mi insospettì e perciò approfondii la faccenda.

Il test aIAT deriva da una metodica messa a punto negli USA che si chiama IAT (Implicit Association Test). Si tratta di un test utilizzato in psicologia sociale, per indagare pregiudizi impliciti di genere, di razza, ecc. Qui si può leggere qualcosa di più.
Il test aIAT (autobiographic Implicit Association Test) presume di poter svelare se il soggetto testato sta dicendo la verità oppure sta mentendo, in relazione a determinati fatti.

Senza portarla per le lunghe, riporto dal testo L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie, a cura di Cassano G, Corder P e Grimaldi I, Edizioni Maggioli: «La critica più pregnante a questo test viene dal contesto giudiziario, per la precisione da una memoria dei PM nel corso del processo Franzoni; il passo si trova alla pag. 37 del documento citato, nota 56. Si tratta di una vera e propria pietra tombale posta dai magistrati circa l’uso giudiziario del test aIAT, finalizzato a scagionare l’imputato dalle accuse; la falsa scienza non può trovare posto in tribunale

Scrissero infatti i giudici:
«Nella propria memoria i PM,dopo aver ricordato che lo IAT è un formato procedurale di indagine cognitiva (ossia un contenitore) utilizzabile per indagare diversi tipi di concetti psicologi e che ad Annamaria FRANZONI era stata somministrata una nuova applicazione dello IAT, ideata nel 2008 proprio da Sartori, denominata a‐IAT autobiographical IAT) o f‐IAT (forensic IAT), contestavano che la validazione scientifica dello IAT potesse automaticamente essere estesa alla versione ideata da Sartori e, comunque, la possibilità di utilizzo dello IAT in ambito forense, citando anche le obiezioni formulate da una ricercatrice, Valentina Prati, già allieva di Sartori, relative alla facilità di falsificazione dei dati da parte di un utente istruito

La D.ssa Valentina Prati è coautrice di un articolo che porta una critica radicale proprio all’affidabilità del test aIAT.

Ecco l’abstract: «Il test autobiografico Implicit Association Test (aIAT) è stato recentemente introdotto in questa rivista come un nuovo e promettente strumento di rilevamento delle bugie. La relazione iniziale ha rilevato una precisione nel determinare quale dei due eventi autobiografici fosse vera. È stato suggerito che l’aIAT, a differenza di altri test di rilevamento delle bugie, è resistente ai tentativi di ingannarlo. Abbiamo indagato se i partecipanti possono modificare strategicamente le loro prestazioni sull’aIAT. L’esperimento 1 ha dimostrato che i partecipanti colpevoli di un finto furto sono stati in grado di ottenere un risultato di prova innocente. Altri due esperimenti hanno dimostrato che i partecipanti colpevoli possono falsificare l’aIAT senza precedenti esperienza con l’aIATand quando viene fissata una scadenza di risposta. L’aIAT è soggetto alle stesse carenze di altri test di rilevamento delle bugie

Nella sostanza, e semplificando, il test, computerizzato, propone al soggetto una serie di domande, alcune assolutamente vere (es. dati anagrafici) e altre che possono essere vere ma possono essere false. La presunzione alla base del test è che la risposta alle domande assolutamente vere ha un tempo di latenza brevissimo, quasi instantaneo (es., se ci chiedono la nostra data di nascita rispondiamo senza esitazione) mentre se si cerca di mentire alle altre domande (che possono riguardare fatti oggetto di indagine penale) la risposta può avere un tempo di latenza lievemente più lungo, dell’ordine dei millisecondi.
Parafrasando, le bugie (che hanno le gambe corte) hanno però tempi di risposta più lunghi.

Il computer è in grado di calcolare questo scarto nei tempi di risposta e dirci se il soggetto ha dato una risposta falsa ad alcune domande, cioè se ha mentito.
Fin qui tutto normale; ma se il soggetto anche alle domande assolutamente vere risponde con un minimo ritardo il computer non registra alcuno scarto e quindi sentenzia che anche alle domande critiche il soggetto ha risposto sinceramente, cioè non ha mentito.
Il processo penale si può basare su queste autentiche cazzate? Non sarebbe un processo ma una metafora di processo, tanto per citare un concetto caro a un amante di metafore.

Ma, al di là delle considerazioni scientifiche e giuridiche, è particolarmente emblematico che il test aIAT sia stato smascherato da alcuni blog di psicologi, come in questo e questo.

Naturalmente, ritornando all’articolo dell’Avvenire, possiamo certo gioire che la Giustizia abbia riconosciuto l’innocenza di un presunto pedofilo, ma se a quella sentenza la giustizia è pervenuta utilizzando la falsa scienza, credo ci sia poco da gioire.
E certi giornalisti, di certi giornali, dovrebbero informarsi maggioramente prima di disinformare. Se può essere complicato giungere agli articoli scientifici o alle sentenze giudiziarie, è estremamente semplice trovare in rete gli articoli dei blog; se ce l’ho fatta io …

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PAS E GIUSTIZIA

Sottotitolo:
Quando un sostenitore della PAS/alienazione parentale
incontra un giudice con gli attributi
il sostenitore della PAS/alienazione parentale
fa una figura di merda.

Ecco, vorremmo anche in Italia più giudici con gli attribuiti.
La vicenda:
Risale al 6 dicembre 2018 una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York; ne riporto qualche stralcio, quelli più significativi, a mio parere. L’intera sentenza si trova a questo link.

«Altri tribunali di New York hanno espresso lo stesso scetticismo sulla validità scientifica dell'”alienazione genitoriale”. Processo di Montoya v Davis, 156 d.C. 132 132, 136 n. 5 (3 ° dipartimento 2017) (l’appello era preoccupato per il valutatore forense che era stato considerato un esperto di “alienazione parentale”, che non è una diagnosi inclusa nella Quinta Edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e ha inoltre osservato che, nel contesto penale, la “sindrome da alienazione genitoriale” è stata respinta in quanto non generalmente accettata nella comunità scientifica, citando People v Fortin)

La sentenza riprende il famoso lavoro della prof.ssa Carol Bruch, da me più volte citata:

«La PAS sviluppata e descritta da Richard Gardner non ha basi logiche né scientifiche. È respinta da scienziati sociali responsabili e manca di solide basi nella teoria o nella ricerca psicologica. L’Alienazione Parentale, sebbene più raffinata nella sua comprensione delle difficoltà bambino-genitore, comporta rimedi propri invadenti, coercitivi e privi di fondamento. Gli avvocati, i giudici e i professionisti della salute mentale che si occupano di questioni di affidamento dei minori dovrebbero pensare attentamente e rispondere giudiziosamente quando vengono avanzate affermazioni basate su entrambe le teorie. Sebbene l’uso della testimonianza di esperti sia spesso utile, i giudici devono fare il loro dovere piuttosto che fare affidamento acritico sulle opinioni degli esperti. Ciò è particolarmente vero in settori come la psicologia e la psichiatria, dove persino gli esperti hanno una vasta gamma di punti di vista e professionisti diversi, sia in buona fede sia in malafede, a volte offrono opinioni al di là delle loro competenze. Avvocati e giudici sono addestrati a porre le domande difficili, e questa abilità dovrebbe essere impiegata qui

La storia italiana di questo articolo va raccontata; nel 2011-2012, insieme a una madre separata, laureata in lingue, traduttrice ufficiale per il Tribunale, ottima conoscitrice della lingua inglese, abbiamo iniziato la traduzione di questo aticolo e l’abbiamo proposta ad alcune riviste giuridiche che si occupano di minori. Ci risposero che questo importante articolo non rientrava nei loro interessi editoriali. Riviste che si occupano di giustizia minorile!!

Al processo testimoniò, in favore del padre e quindi contro la madre, la d.ssa Amy Baker, grande sostenitrice dell’alienazione parentale, che individuò ben 17 comportamenti dei bambini e della madre che a suo giudizio erano una spia di alienazione parentale.
Questa la risposta del tribunale:

«Tutto quanto è stato detto e fatto, una lista di punti per queste pietre miliari della presunta “alienazione genitoriale” rivela un miscuglio di fatti contestati. Non ci sono prove schiaccianti di nessuno dei 17 presunti segni di alienazione presentati dagli esperti. Sebbene vi siano prove di comportamenti inaccettabili da parte della madre, l’unica condotta inequivocabile riguarda alcune violazioni dell’accordo e degli ordini, la sospensione di informazioni mediche e il dibattito sulla ragazza e sui procedimenti giudiziari. Sulle altre 13 accuse, non vi è alcuna prova della condotta o non vi è alcuna correlazione tra la condotta e le opinioni delle figlie sul padre

Un’altra testimone in favore del padre e contro la madre è stata la d.ssa Linda Gottlieb, altra grande sostenitrice dell’alienazione parentale. A lei il tribunale così replicò:

«Per questa corte, il commento dell’esperto, a volte, ha raggiunto quasi l’apice della follia: ha testimoniato che una madre che dice ai suoi figli che le mancano quando se ne sono andati è colpevole di condotta alienante e manipolazione. Se è così, ogni madre nel mondo ha bisogno di riprogrammazione. Questi commenti suggeriti da questo esperto – da soli – suggeriscono fortemente che questo esperto, forse ben versato nei libri di testo clinici di “genitorialità normativa”, non ha idea di cosa si verifica nel mondo della genitorialità dopo il divorzio in casi ad alto conflitto. Suggerire che qualsiasi deviazione dalle istruzioni dell’esperto – istruire i bambini mitizzati su come dovrebbero comportarsi e su cosa dovrebbero fare – costituisce un distacco dalla realtà che porta questo tribunale a concludere che questi commenti – e gran parte dell’analisi di questo esperto – mentre forse avanza un ideale a cui i genitori dovrebbero aspirare, è indegna di credito. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata perché a questo esperto (e a tutti gli altri esperti che hanno testimoniato) manca un legame con la realtà: non ha mai intervistato le figlie e la sua intera descrizione degli orrori dell’alienazione dei genitori è speculativa come risultato. Questo tribunale rifiuta di accettare questa interpretazione di terapista delle prove tale decisione spetta a questa corte e a nessun altro. Questo tribunale da solo deve rivedere le prove e determinare – non attraverso l’intuizione o il pensiero controintuitivo – se l’alienazione è avvenuta e influenza la vita delle figlie

Nella vicenda intervenne anche un terzo esperto a favore del padre e contro la madre; il tribunale così concluse:

«La presenza degli stessi tre esperti qui – a spese del padre – suggerisce alla corte che la teoria dell’alienazione genitoriale è solo un nuovo strumento nel “complesso di para-psicologia in aula”, come parte di una strategia per rovesciare gli accordi di genitorialità negoziati dal coniuge più aggressivo e con il reddito maggiore

Onestamente, non ho altro da aggiungere.

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ASCOLTO EMPATICO E SUGGESTIVO? – I

L’espressione, virgolettata, si trova nel sottotitolo di un articolo pubblicato dal quotidiano L’Avvenire il 9 agosto 2019 e che trovate qui; si tratta di un’intervista a uno psicologo.
Onestamente l’accostamento di questi due termini antitetici mi sembra un po’ stridente; non so se l’espressione sia frutto della fantasia dell’intervistatore o dell’intervistato. Se cerco, come professionista, di suggestionare la persona che ho di fronte, che mi ha consultato, non la sto ovviamente ascoltando ma sto pretendendo che lei ascolti me; per cui il concetto di ascolto suggestivo mi suona strano.
Ma vediamo con calma.

EMPATIA: una definizione che salta subito all’occhio facendo una ricerca nel web è la seguente: «In psicologia, la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione di un’altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva».
Se vogliamo andare un po’ più sul difficile ecco la pagina della Treccani: «Capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro. Con questo termine si suole rendere in italiano quello tedesco di Einfühlung». Si consiglia, ovviamente di leggere anche il resto della pagina.
Anche se un po’ datato, ritengo di fondamentale importanza, per comprendere il concetto di empatia, quanto scrive Galimberti nella sua Enciclopedia di psicologia, Ed. Garzanti.

Empatia (ingl. Empathy; ted. Einfühlung; fr. Empathie).
Capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati d’animo. … Il concetto è stato ripreso da K. Jaspers e utilizzato per distinguere la comprensione empatica dalla comprensione razionale: «Quando nella nostra comprensione i contenuti dei pensieri appaiono derivare con evidenza gli uni dagli altri, secondo le regole della logica, allora comprendiamo queste relazioni razionalmente (comprensione di ciò che è stato detto); quando invece comprendiamo i contenuti delle idee come scaturiti da stati d’animo, desideri e timori di chi pensa, allora comprendiamo veramente in modo psicologico o empatico (comprensione dell’individuo che parla)».
L’empatia richiede un assetto recettivo che consenta, come dice G.H. Mead, di «entrare nel ruolo dell’altro» per valutare il significato che la situazione che evoca l’emozione riveste per l’altra persona, nonché l’esatta interpretazione verbale e non verbale di ciò che in essa si esprime. C.R. Rogers ha studiato l’importanza dell’empatia nel rapporto terapeutico, in cui la comprensione non avviene a livello «gnosico» ma «patico», dove determinate emozioni che non appartengono ai propri vissuti possono essere valutate per estensione delle proprie esperienze. Là dove non si dà un’esperienza comune, come nel caso del delirio o di numerose patologie psichiatriche, risulta difficile stabilire un’empatia e questa difficoltà è spesso assunta a livello diagnostico come criterio per distinguere una nevrosi da una psicosi.

Se ne deduce, quindi, che non solo l’empatia è essenziale per mantenere delle buone relazioni interpersonali, a qualsiasi livello, ma è fondamentale, e fondante, per qualsiasi psicoterapia o comunque per le cosiddette helping professions (medico, psicologo, assistente sociale, ma anche insegnante, docente, maestro, ecc).
Non saprei come definire un ascolto non empatico; forse un ascolto cinico?
Eppure, nell’articolo citato, sia l’intervistatore, che è un giornalista e i giornalisti, non tutti, si sa, a volte un po’ cinici lo sono, sia l’intervistato, che è uno psicologo e non dovrebbe essere cinico nell’approccio ai suoi pazienti/clienti, si esprimono in termini critici nei confronti dell’ascolto empatico o del cosiddetto metodo empatico.
Alla luce delle recenti ricerche delle neuroscienze l’empatia non va più vista come una particolare disposizione d’animo di persone dotate di particolare sensibilità, ma trova la sua base neurologica, e quindi genetica, nella presenza dei neuroni specchio. Suggerire, come sembra dedursi dall’articolo citato, un ascolto non empatico è una cosa contro natura.

Ma veniamo all’altro termine, la suggestione. Ecco cosa scrive Galimberti nella sua Enciclopedia di Psicologia, Ed. Garzanti.

Suggestione (ingl. Suggestion; ted. Suggestion; fr. Suggestion). Accettazione acritica di un’opinione, di un’idea, di un comportamento che nasce o dal soggetto stesso (autosuggestione) o dall’influenza di altri (eterosuggestione). La suggestione ha un meccanismo ideativomotorio simile all’imitazione tipica dei bambini nei confronti degli adulti e svolge un ruolo importante nelle relazioni interpersonali, per cui è oggetto di studio nell’ambito della psicologia sociale, nei trattamenti terapeutici come l’ipnosi che si fonda quasi esclusivamente sulla suggestione, nel trattamento psicoanalitico dove non è escluso l’elemento suggestivo, e nella terapia suggestiva che consiste nell’offrire al paziente immagini positive che modificano adeguatamente il suo stato. Il grado di influenzabilità individuale attraverso suggestione prende il nome di suggestionabilità che assume forme patologiche nelle personalità isteriche e immature, fino ai livelli di obbedienza automatica nelle schizofrenie catatoniche.

Quindi nulla di esecrabile come paventano, nell’articolo, intervistatore e intervistato; ma, in quel contesto, il termine suggestione, usato in accezione spregiativa, ha la funzione di riaffermare il concetto che i bambini non sono credibili quando fanno accuse agli adulti di abusi sessuali perché suggestionati da altri adulti.
Ma questa è la tesi, ovvia, della difesa del presunto pedofilo, non può essere la posizione pre-giudiziale di uno psicologo, tanto più quando docente universitario e quindi dotato, per il suo ruolo, di autorevolezza e credibilità.
C’è, purtroppo, un settore della psicologia impegnato a mettere a punto dei metodi per screditare la testimonanza dei minori, e tra questi fattori che, a giudizio di psicologi, ma anche psichiatri e neuropsichiatri infantili, farebbero perdere credibilità ai minori quando accusano gli adulti di abusi sessuali, ritroviamo concetti totalmente privi di valore scientifico. Suona strano, pertanto, il richiamo alla scientificità da parte di chi invece utilizza in queste vicende, concetti antiscientifici.
Esiste infatti un sito web, meglio una pagina web, che si intitola “I fattori di riduzione della credibilità”; adesso questa pagina è fruibile solo accedendovi con userid e password. Fino a qualche anno fa era liberamente fruibile, poi, dopo alcune critiche, è scomparsa dal web e adesso è ricomparsa con questa modalità riservata. È tuttavia ancora intracciabile sul webarchive.
Come si può vedere, secondo questa pagina, i fattori di riduzione della credibilità sono:
1) La suggestionabilità
2) La sindrome di alienazione parentale
3) L’alto numero di ripetizioni del ricordo
4) Il livello linguistico inadeguato alla complessità della narrazione
5) Fascia di età 3-6 anni: amnesia infantile
6) Fascia di età 11-14 anni: disturbo istrionico di personalità
7) L’incapacità di distinguere esperienze vere da esperienze false
8) La presenza di psicopatologia

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[SEGUE]

FALSE MEMORIE E SUGGESTIONABILITÀ DEL MINORE

La questione è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito ai fatti di Reggio Emilia; lasciando che la giustizia faccia il suo corso, vorrei soffermarmi brevemente sulla questione delle false memorie e della suggestionabilità del minore.
Si tratta, come per la PAS o alienazione parentale, di mera strategia processuale per difendere le persone accusate di abusi sessuali sui minori.
La questione delle cosiddette false memorie nasce negli USA nel 1992 con un’associazione chiamata “Fondazione della sindrome delle false memorie” (FMSF – False Memory Syndrome Foundation) creata da genitori accusati dai figli di aver commesso abusi sessuali e che cercavano di difendersi dalle accuse con questa sindrome inventata, e da sostenitori della pedofilia, tra i quali il ben noto Ralph Underwager, quello che sosteneva che la pedofilia è la volontà di Dio.
Qui un link per saperne di più.

In Italia questo concetto è fortemente sostenuto da avvocati che di solito difendono casi di pedofilia, individuali o collettivi, e da professionisti dell’area psicologico-psichiatrica afferenti alla psicologia giuridica; per inciso sono gli stessi che sostengono la PAS o alienazione parentale, e questo dà la misura della loro credibilità scientifica.
Nel 2017 hanno cristallizzato questo concetto in un documento, la Carta di Noto IV che presentano come la summa della psicologia giuridica, il punto di riferimento per i CTU chiamati a valutare bambini vittime di abusi sessuali, ma anche utizzata nelle separazioni per difendere il genitore violento.
Ne ho già criticato il contenuto, per questo e altri aspetti; riprendo, ampliandole, quelle stesse critiche.
Riporto dal testo “L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie“, curato da Cassano e Grimaldi, Maggioli Editore.

La frase sulla suggestionabilità dei bambini, contenuta nella Carta di Noto IV è la seguente: “È probabile che eventuali vuoti nel ricordo siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricordo inferiti da informazioni disponibili, per quanto non direttamente percepiti durante l’esperienza originaria“; i bambini cioè sarebbero facilmente suggestionabili, sui bambini potrebbero essere impiantate con facilità false memorie.
La trappola è rappresentata dall’espressione “è probabile“; messa così non significa assolutamente nulla. In che misura è probabile? 1%, 10%, 100%?
In alcune CTU ho letto il riferimento a uno studio che risale al 2004 svolto in una classe di scuola elementare su 53 bambini.

In pratica, nella classe si presentò uno sperimentatore dicendo di essere un giornalista, che rivolse alcune domande ai bambini e svolgendo con loro alcuni giochetti; dopo una settimana un’altra sperimentatrice si è presentata nella scuola dicendo che il giornalista aveva smarrito la registrazione e che quindi voleva ricostruire l’evento con l’aiuto del bambini, dapprima con un racconto libero e poi ponendo loro domande suggestive.
Al racconto libero con domande chiuse risultò che solo il 15% dei bambini aggiunse dei particolari di fantasia ma nell’85% dei casi i bambini non hanno aggiunto alla ricostruzione dell’evento alcun elemento di fantasia.
Se ne dovrebbe dedurre che quando i bambini riferiscono di violenze o abusi sessuali sono, evidentemente, credibili nell’85% dei casi.

Circa le domande suggestive gli autori scrivono “Questi risultati mostrano più specificatamente che i bambini intervistati si sono lasciati facilmente influenzare dalle informazioni fornite da un adulto e soprattutto dalle domande riguardanti la durata di un evento che hanno personalmente vissuto. In altre parole i bambini di 6 anni si sono lasciati suggestionare in percentuali maggiori rispetto a quelli di 8 anni, a tutti i tipi di domande ed in particolare a quelle sul tempo; i bambini di 8 anni sono risultati suggestionabili in numero minore rispetto ai bambini di 6 e 7 anni, soprattutto alle domande sull’azione e sul tempo.”

Ma questo studio, oltre ad avere come oggetto un’esperienza tutto sommato neutra per i bambini, non personale, un evento che non li toccava personalmente, non tiene conto della letteratura internazionale che dimostra una cosa fondamentale: è possibile indurre in alcuni casi il falso ricordo di episodi tutto sommato plausibili, ma non è possibile, se non in una esigua minoranza dei casi, indurre il falso ricordo di un evento non plausibile, come ad es. quello di un abuso sessuale subito nell’infanzia. Letteratura internazionale che non compare nella bibliografia dello studio citato, che è stata volutamente ignorata perché dimostra la tesi contraria; questo è il loro livello!!

Gli studi più significativi in tal senso sono stati condotti negli USA; in uno di questi le autrici si sono proposte di verificare la possibilità di impiantare false memorie mediante la descrizione a due gruppi di bambini di due eventi veri e di due eventi falsi, che loro avrebbero vissuto all’età di quattro anni. A tale proposito hanno istruito le madri a raccontare ai figli questi episodi.
Come falsi eventi da descrivere ai bambini sono stati scelti un evento plausibile (essersi persi da piccoli in un supermercato) e un evento non plausibile (aver subito un clistere da piccoli).
Dallo studio è risultato in primo luogo che la maggioranza dei bambini (54%) non ha ricordato nessuno dei due falsi eventi; che alcuni bambini si sono lasciati suggestionare dal racconto, ricordando di essersi persi in un supermercato da piccoli (evento plausibile) ma solo uno ha ricordato di aver subito un clistere (evento non plausibile).
Le autrici concludono che la possibilità di impiantare false memorie nei bambini è legata alla plausibilità dell’evento e ciò sarebbe in relazione alla presenza in memoria di uno script di memoria sulla precedente conoscenza di quel tipo di evento (es. per averne sentito parlare anche se occorso ad altri bambini), mentre è risultato che non è possibile impiantare nei bambini la falsa memoria di un evento non plausibile (nello studio l’aver subito un clistere da piccoli).

Si deve pertanto ritenere che la testimonianza dei bambini sulle violenze, dirette o assistite, e sugli abusi sessuali subiti sia veritiera sino a prova di falso; tale prova di falso non può essere la PAS o alienazione parentale, non può essere il problema relazionale, non può essere l’altra congettura, del tutto priva di logica, del rifiuto immotivato del minore.

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COS’È L’ALIENAZIONE PARENTALE? – I

È una bufala, una fake news, e chi la diffonde è un bufalaro, un illusionista della psicologia. Di recente è comparso su un blog l’ennesimo post che propaganda la fake news; vedo di esaminarlo.

§ 1. Il Codice Civile
L’art. 337-ter comma 1 sancisce che «il minore ha il diritto» – MA NON IL DOVERE – «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori», ecc, ecc. La legge è scritta chiaramente: il minore ha un diritto cui fa da contraltare il dovere di entrambi i genitori. Nella prassi psicogiudiziaria questo concetto è stato del tutto ribaltato, per cui il diritto è diventato degli adulti, in particolare dei padri, mentre per il minore quello che era un suo diritto è diventato un dovere, quello di mantenere rapporti anche con il genitore violento o che ha compiuto abusi sessuali sul figlio.

Perché la questione vera è tutta qui, la negazione delle violenze e degli abusi sessuali sui minori, che disperatamente la psicologia giuridica cerca di occultare con concetti ai limiti dell’oscenità (‘oscenità’ qui è intesa nel senso che a questa parola conferisce Jean Baudrillard), ribaltando il principio di realtà.

Il ricorso al concetto di alienazione parentale (in passato sindrome di alienazione genitoriale) si osserva ogniqualvolta una donna vittima/testimone di violenza in famiglia e violenza assistita sui figli minori, o a conoscenza di abusi sessuali del padre sui figli, fa istanza di separazione coniugale denunciando questi fatti, documentandoli con referti medici e/o psicologici, testimonianze, audio-videoregistrazioni, ecc.

Alla richiesta di separazione, e alle eventuali denunce in sede penale, l’ex-coniuge, quando non la ammazza, denuncia che la ex-moglie ostacola il suo rapporto con i figli, senza però produrre alcuna prova di questo ostacolo al rapporto con i figli; ovviamente i figli, a loro volta vittime/testimoni di violenza o di abusi sessuali, non hanno il minimo desiderio di continuare a relazionarsi con il loro carnefice, anche se si tratta del loro padre.

Con il concetto di alienazione parentale gli psicologi giuridici, e ovviamente gli avvocati che difendono i padri accusati di violenze e/o abusi, cercano in primo luogo di screditare la testimonianza dei minori ma anche la testimonianza delle madri che cercano di proteggere i figli dalle violenze e dagli abusi sessuali; in secondo luogo cercano di ribaltare, di falsificare la realtà, presentando il carnefice come vittima della cosiddetta alienazione e le vittime come carnefici che cercano di ostacolare il rapporto dei figli con i padri.

Naturalmente, non potendo provare questa ipotesi processuale, gli avvocati fanno richiesta di una CTU psicologica che possa dimostrare, trovare le prove di quanto da loro sostenuto. Ma una CTU, sia pure psicologica, non è un mezzo di prova, non può essere utilizzata da una parte processuale per sopperire alla mancanza di prove. L’invenzione della PAS da parte di Gardner aveva proprio questo scopo: sopperire alla mancanza di prove del presunto lavaggio del cervello dei minori tirando in ballo una malattia inesistente

«In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze», come riporta consolidata giurisprudenza.

È pur vero che esiste un orientamento giurisprudenziale di diversa natura: «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche» (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3990).

Ma qui casca l’asino, come si suol dire.

La famigerata alienazione parentale altro non è che la riesumazione della defunta sindrone di alienazione genitoriale, per usare una felice espressione di Nadia Somma; non condivido questa visione tanato-psicologica della psicologia giuridica.

Il Ministro della Salute nel 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico; di conseguenza privi di validità scientifica sono, analogamente, tutti quei concetti che fanno riferimento al medesimo costrutto, e cioè al concetto che i bambini che rifiutano un genitore siano condizionati dall’altro genitore. Si sta quindi parlando della stessa cosa.

Ma è possibile dimostrare questo presunto condizionamento? Come si fa a dimostrarlo sotto il profilo giuridico? E come si fa a dimostrarlo sotto il profilo psicologico?

Circa l’aspetto giuridico della questione ci viene in soccorso la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1981, sul reato di plagio (è indubbio che questa cosiddetta alienazione parentale ricalca il concetto di plagio che, se è giornalisticamente plausibile lo è molto meno sul piano giudiziario). Senza ripetere cose già scritte rimando alle stesse. Riporto solo un breve stralcio di questa sentenza: «Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità … Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona».

Per gli aspetti psicologici è evidente che non esiste, a meno di essere in possesso di capacità divinatorie, cosa in cui gli psicologi giuridici sembrano essere particolarmente versati, la possibilità di dimostrare questo condizionamento psicologico; sono possibili illazioni, prive però di validità logica oltre che scientifica, ma non la certezza. E in tribunale si devono portare certezze non illazioni, non opinioni personali. Anche le risultanze dei test psicologici, che hanno un valore obiettivo ma non certo oggettivo, non sono in grado di dare certezze in merito al presunto condizionamento.

Mentre le violenze e, meno spesso, gli abusi sessuali sono fatti oggettivi e documentati, provati, il presunto condizionamento psicologico, altrimenti chiamato alienazione parentale, resta nell’ambito delle illazioni e delle opinioni soggettive.

Quindi, secondo il modo di ragionare degli psicologi giuridici, il giudice in presenza di prove di violenza e in assenza di prove del presunto condizionamento dovtebbe accantonare le prove delle violenze, o degli abusi, e presumere il condizionamento dal rifiuto; ma, come ancora già scritto più volte, il rifiuto non è la prova del presunto condizionamento ma ne è, eventualmente la conseguenza, così come può essere la conseguenza delle violenze e degli abusi sessuali. Dalla presenza del rifiuto si può, quindi, legittimamente presumere sia il condizionamento sia le violenze; del primo esistono illazioni, delle seconde esistono prove.

Logica vorrebbe  che le prove siano prevalenti sulle illazioni; nel mondo alla rovescia della psicologia giuridica le illazioni valgono più delle prove.

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AL CUORE NON SI COMANDA

Collegata alle questioni falsamente scientifiche dell’alienazione parentale, amnesia infantile, false memorie è quella dei cosiddetti incontri protetti o incontri in ambiente protetto o come altro diavolo li chiamano; si tratta nella sostanza della coercizione per il bambino a incontrare il padre con il quale rifiuta la relazione. La terapia della minaccia, nella sostanza.

Al di là della questione, di psicologia spicciola, evidentemente sconosciuta a certi soloni della psicologia giuridica, che la maniera migliore per far odiare una cosa a un bambino o a un adolescente è quella di imporgliela contro la sua volontà, c’è una questione ancora più grave.

L’imposizione al bambino di incontri in un ambiente protetto con il genitore rifiutato, comunque la si voglia denominare, oltre a non produrre il risultato atteso, e cioè quello di riavvicinare il bambino al genitore, spesso si rivela controproducente; difatti allontana ancora di più i due poiché questa imposizione viene vissuta dal bambino come ulteriore costrizione da parte del padre e dei suoi ‘alleati’ e quindi acuisce il suo rifiuto.

Agente del cambiamento, e cioè del miglioramento dei rapporti padre-figlio può essere solo il padre modificando il suo comportamento verso il figlio; imporre gli affetti per sentenza giudiziaria è uno di quei classici paradossi che la psicologia conosce bene e che sono altamente patogeni per la psiche. Per usare un luogo comune, “al cuore non si comanda”.

In maniera più tecnica, la prescrizione “sii affettuoso con tuo padre” è una prescrizione paradossale, analoga al famoso “sii spontaneo”. Se il bambino obbedisce a questa prescrizione deve necessariamente violarla, cioè non essere spontaneo; ma se il bambino si impone di essere spontaneo disobbedisce alla prescrizione, cioè non è più spontaneo. Intrappolato in questo paradosso il bambino si avvia gradualmente verso la strada della psicosi, come amplissima letteratura specialistica psicologica e psichiatrica ha dimostrato.

Mi riferisco agli studi e alle ricerche della psichiatria sistemica familiare la cui bibliografia è immensa. Mi limito a riportare:

– Watzlavick P, Beavin JH, Jackson DD, Pragmatica della comunicazione umana. Casa Editrice Astrolabio, 1971.
– Watzlavick P, Weakland JH, Fisch R, La realtà della realtà. Casa Editrice Astrolabio, 1974.
– Selvini Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin G, Prata G, Paradosso e controparadosso. Raffaello Cortina Editore, 1975.
– Bateson G, Verso un’ecologia della mente. Adelphi edizioni, 1976.
– Watzlavick P, La realtà della realtà. Casa Editrice Astrolabio, 1976.
– Watzlavick P, Istruzioni per rendersi infelici. Saggi Universale Economica Feltrinelli, 2010.

Se si vuole far diventare psicotico un bambino la strada è proprio quella di intrappolarlo in paradossi del genere.

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PERIZIE E CTU

Inauguro questa sezione del blog per parlare di perizie e CTU, in particolare quelle svolte in un particolare settore che riguarda nel penale i processi di abusi sessuali sui minori e nel civile le vicende di separazione e affidamento dei minori.

Nel corso della mia carriera professionale ne ho svolte tantissime di consulenze, preferibilmente di parte (per motivi che non sto qui a specificare non ho mai richiesto l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici dei tribunali), in vari campi, dall’invalidità lavorativa al risarcimento danni per incidenti stradali, nel campo del mobbing, stalking, ecc.

Il particolare settore delle perizie e consulenze per abusi sessuali sui minori, separazioni e affidamento minori mi vede impegnato da alcuni anni e in questi pochi anni ho visto di tutto; superficialità, approssimazione, incoerenza, incompetenza, ignoranza, a volte vere e proprie falsità spacciate per scienza.

A questo punto credo sia il caso di cominciare a rendere pubbliche alcune di queste bestialità e soprattutto di organizzarsi per contrastare efficacemente questo tipo di CTU.

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