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LA LEGA E IL DDL 735

Lo spunto per questo post è rappresentato da una recente esternazione della senatrice della Lega, nonché avvocata, Giulia Bongiorno.
Il ddl Pillon non è andato avanti perché noi abbiamo deciso che non era una priorità. Non lasciamo ad altri meriti che non hanno“, afferma la senatrice.
Peccato che quando venne presentato, il DDL 735 era il fiore all’occhiello della Lega, firmato da tutti i membri leghisti in Commissione Giustizia del Senato; e altrettanto peccato che nessuno di loro abbia a tutt’oggi ritirato la firma.
Si tratta di iniziative personali dei senatori leghisti o di precisi ordini di partito?

Adesso la senatrice si mette a fare il gioco dello sceriffo buono e di quello cattivo, cerca di rigirare la frittata per negare la sconfitta.
La senatrice sarebbe lo sceriffo buono che dice alle donne, no tranquille il DDL 735 non è tra le priorità della Lega; Pillon sarebbe lo sceriffo cattivo, il talebano della bigenitorialità e della PAS.
No senatrice, il DDL Pillon lo ha voluto fortemente la Lega, è stato presentato in una riunione del 26 luglio 2018, convocata dal senatore leghista Pillon alla quale parteciparono numerosi esponenti leghisti oltre a esponenti delle cosiddette associazioni di padri separati e votato all’unanimità dai presenti, tranne un solo astenuto; è stato poi fortemente sostenuto dai comitati per Salvini premier.
Lo stesso Salvini in numerosi comizi ne ha parlato come di un disegno di legge al quale la Lega teneva molto nell’interesse delle famiglie italiane.
E lei senatrice vuole fortemente il reato di alienazione parentale. Quindi non prendete in giro nessuno.

Chi ci tiene molto al DDL Pillon, insieme alla Lega, sono i padri separati violenti o pedofili, che vengono rifiutati dai figli proprio a causa della violenza o delle tendenze pedofile.
Ciò che prevede il DDL Pillon (mediazione familiare obbligatoria, tra l’altro vietata dalla legge e dal buon senso, mantenimento diretto, alienazione parentale, ecc.) è proprio la medesima feccia sostenuta dai padri separati violenti o pedofili.
Nella stragrande maggioranza delle separazioni coniugali non c’è alcun bisogno di mediazione familiare perché gli ex-coniugi riescono a trovare un accordo e risolvere il conflitto. Dove non si trova accordo è solo nelle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli minori; e non si può trovare nessun accordo in questi casi perché non è in atto alcun conflitto da mediare ma c’è solo violenza, poiché il genitore violento (di solito il padre) non vuole mollare le sue vittime (di solito ex-moglie e figli).
E questo, da avvocata, dovrebbe risultarle; in quante, delle separazioni che ha seguito, ha avuto necessità di ricorrere alla mediazione familiare? Solo in quelle in cui viene denunciata violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli; ma sa, o dovrebbe sapere, che la mediazione familiare è vietata dalla legge in questo tipo di separazioni. Eppure la Lega la promuove.
In quante, delle separazioni che ha seguito, ha avuto necessità di ricorrere al concetto di alienazione parentale? Solo in quelle in cui viene denunciata violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli; ma sa, o dovrebbe sapere, che l’alienazione parentale, con tutte le sue varianti manipolatorie, è stata dichiarata priva di basi scientifiche dal Ministro della salute nel 2012.
L’alienazione parentale è solo una strategia processuale, da azzeccagarbugli, mi verrebbe da dire di bassa lega, per screditare la testimonianza delle donne e dei minori che accusano i padri di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli.

Adesso la Lega, per una strategia da bassifondi della politica, sta facendo finta di fare marcia indietro sul DDL Pillon; ma è mera strategia e, ripeto, non prendete in giro nessuno. Intanto il DDL Pillon rimane lì nel cassetto della Commissione Giustizia del Senato, con ancora le firme di tutti i membri leghisti, in attesa degli eventi e del momento opportuno in cui tirarlo fuori nuovamente.
Non è la Lega che non lo ha mandato avanti ma è la Lega che sul DDL Pillon è stata sconfitta dalla mobilitazione delle donne e di chi combatte la PAS, a tutti i livelli; e siamo sempre pronti a una nuova mobilitazione contro la Lega, l’oscurantismo del XXI secolo.

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DDL 735 – III

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione – non sarebbe stato meglio dire ‘semplificazione legislativa’?) e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell’organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell’attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

Una prima perplessità concerne l’opportunità che un mediatore familiare, direttore di un centro di mediazione familiare (così il sen. Pillon si presenta sul web), proponga una legge per rendere obbligatoria la mediazione familiare e incrementare così i suoi introiti. Il senso dello Stato dei leghisti emerge con chiarezza da questo comportamento: “lo Stato è cosa nostra e ne facciamo quel che vogliamo”.

Vi è poi la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazone genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l’abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza si intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc.

Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituto che bene si attanaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano convolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell’altro coniuge e sui figli. Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull’ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l’acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all’esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti).

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come possano i padri separati proporre leggi nell’ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un’associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di padri separati sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l’equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa ai pari separati che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c’era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.
Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, è escluso dall’affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26
1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 31
1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell’alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull’inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai padri separati e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.
Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l’altro genitore.
Come scrissi nel 2011 «Nella sostanza, la PAS (oggi alienazione parentale) è una argomentazione che l’avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente».
Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino, è stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore?
Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti.

Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Per chi si vuole correttamemnte informare ho messo a disposizione a questo link un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri articoli e scritti vari.

Il mio contributo per smascherare questa autentica truffa è il seguente:

A) Capitoli di libri

1) Ragioni negatorie dell’esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili“, di Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2016.

2) La PAS dal punto di vista psichiatrico, capitolo del libro “Sguardi differenti – Il punto su sessismo, gender e alienazione genitoriale“, AAVV, Casa Editrice Mammeonline, Foggia, 2016.

3) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS,  capitolo del libro “I diritti personali della famiglia in crisi“, di Oberto G e Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2017.

4) Il probema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale (in corso di stampa).

B) Articoli, note e scritti vari

1) La manipolazione del processo attraverso le perizie. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016 (in collaborazione).

2) Collaborazione al lavoro El supuesto Síndrome del alienación parental (SAP) – Estudio
comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres, autora Sonia Vaccaro, per Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Madrid, 2012.

3) Sindrome di alienazione genitoriale o parentale (PAS), alienazione parentale, bambino alienato, disturbo relazionale, problema relazionale. Ciarlatanerie nel processo di affidamento dei minori.

4) Sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.): il grande imbroglio – Come di una presunta malattia si vuole fare un dogma.

5) FACCIAMO CHIAREZZA SULL’ALIENAZIONE PARENTALE

6) ALIENAZIONE PARENTALE: IL PLAGIO RIPROPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

7) UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA O ABUSI SESSUALI?

8) SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO. Le ardite acrobazie linguistiche di un gruppo di psicologi

9) MORTA UNA PAS SE NE FA UN’ALTRA. La questione del rifiuto immotivato del minore

10) LE NUOVE VIE DELLA PAS

11) OSSERVAZIONI CRITICHE in merito al paragrafo “La sindrome da alienazione parentale”
del Trattato di Psichiatria Forense di Ugo Fornari

12) LA PAS, IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA E LA DISNFORMAZIONE

13) SCRITTI CONTRO LA PAS. Cinque anni di lotta contro i sostenitori della PAS e dell’alienazione parentale – VOLUME PRIMO

14) P. A. S. L’ORRORE DEL TERZO MILLENNIO

C) Convegni

1) La falsa malattia in Italia. Roma, 06/05/2011.

2) La sindrome di alienazione genitoriale. Napoli, 26/09/2011.

3) LA PAS – JUNK SCIENZE: come è stata demolita e affrontata dal mondo accademico e psichiatrico all’estero. Oria (BR), 27/10/2011.

4) Sindrome di alienazione genitoriale: parliamo di malattia o di altro? Firenze, 11/02/2012.

5) Cosa è la PAS. Macerata, 23/05/2012.

6) La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) nei conflitti per l’affidamento dei minori. Firenze, 4/06/2012.

7) La PAS: strumento ad hoc per allontanare i minori dalle famiglie. Recenti mistificazioni per continuare a usarla nei Tribunali. Napoli, 23/11/2012.

8) Gestione dei conflitti in famiglia e non nella testa del bambino. Il caso del bambino di Cittadella e oltre. Roma, 28/11/2012.

9) La società adultocentrica e la PAS. Ortona (CH), 10/12/2012.

10) L’ascolto del minore tra diritti negati e false malattie. Ortona (CH), 10/05/2014.

11) Alienazione parentale: miti da sfatare. Milano, 7/10/2015.

12) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale: concetti privi di validità scientifica. Sassari, 16/10/2015.

13) Riflessioni sull’alienazione parentale. Roma, 20/11/2015.

14) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale o disturbo relazionale: concetti privi di validità scientifica. Cagliari, 27/01/2016.

15) L’alienazione parentale. Ascoli Piceno, 3-4/02/2017.

16) Alienazione parentale e tutela dei minori. Milano, 24/02/2017.

17) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale). Roma, 9/03/2017.

18) La sindrome di alienazione genitoriale. Lecce, 27/03/2017. Qui e qui.

19) Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata. Brindisi, 25/05/2017.

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DDL 735 – I

Ovvero “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di
bigenitorialità”; potete leggerlo qui.

Sottotitolo: un pastrocchio incredibile.

Le norme in materia di Diritto di famiglia vanno sicuramente aggiornate alla luce sia della violenza sempre crescente che emerge nelle relazioni familiari e affettive in genere sia della normativa comunitaria relativa alla violenza di genere e intrafamiliare. Invece i padri separati, che hanno ispirato il DDL, ci propongono il ritorno al codice del 1942, il ritorno al pater familias. Il nuovo che arretra.

La grande assente di questo DDL è proprio la violenza, come se questa parola sia interdetta e il suo solo pronunciarla, o scriverla, possa provocare disastri, maremoti, terremoti, il ritorno di Satana. Nel profluvio di parole di questo DDL, ben 10.537, di articoli, commi e sottocommi, la parola violenza compare solo tre volte, una volta da sola, una nell’espressione ‘violenza domestica’ e una in quella di ‘violenza endofamiliare’. Tutto qui, egregi Senatori che avete sottoscritto questo DDL? Il DDL dei padri separati?

Nel 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta per brevità Convenzione di Istanbul (CdI) per il semplice motivo che è stata approvata nella città di Istanbul.

Forse alcuni padri separati leggendo la parola Istanbul si saranno allarmati temendo un’invasione islamica, ma coraggio, leggetela, non è una cosa turca, nonostante il nome. Non può nuocere alla vostra salute.

La CdI è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 77 del 2013 e quindi è a tutti gli effetti una legge dello Stato italiano che chiunque ha l’obbligo di osservare e di farla osservare; a maggior ragione i Senatori dello Stato italiano che si apprestano ad apportare modifiche al Diritto di famiglia, dato che la CdI si occupa precipuamente di violenza intra-familiare.
Invece di applicare la CdI e quindi apportare al Codice Civile le modifiche richieste dalla CdI alcuni Senatori presentano un DDL fuorilegge, nel senso che non tiene nel minimo conto quanto previsto dalla CdI in termini di affidamento dei minori, mediazione familiare, ecc. Non solo, per alcuni aspetti, come si vedrà di seguito, è in aperto contrasto con le norme introdotte dalla Legge 77/13.

Qualora il DDL 735 venisse approvato senza le necessarie modifiche richieste dalla normativa comunitaria andrebbe sicuramente incontro a censure da parte della Comunità europea.

Per taluni aspetti presenterebbe profili di incostituzionalità:
– Art 10, comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
– Art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre verrebbe disapplicato in sede giudiziaria come da Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali: «L’obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell’Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l’obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna» (Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Come dicevo in apertura, un incredibile pastrocchio.
Ma, onestamente, si può mai ritenere che chi ha sfasciato la propria famiglia in malo modo (violenza o abusi sessuali incestuosi) possa costruire qualcosa di buono per la società?

Mi permetto di consigliare ai sigg.i Senatori della Commissione Giustizia di documentarsi meglio su tali questioni, non su Wikipedia o sui blog dei padri separati ma su testi seri:

A) Sulla violenza in famiglia: “Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale“, di Marco Cavina, Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all’Universtià di Bologna.

B) Sulla violenza di genere: “Crimini contro le donne“, del giudice Fabio Roia.

C) Sui conflitti tra padri e figli: “Non sei più mio padre” e “Come uccidere il padre“, di Eva Cantarella, storica dell’antichità e del Diritto antico.

D) Sugli abusi sessuali incestuosi sui minori: “Rompiamo il silenzio“, dell’avv. Girolamo Andrea Coffari, Presidente del Movimento per l’Infanzia; “Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze“, di Giuliana Olzai.

Come ha scritto Norbert Wiener, il padre della Cibernetica, «Per rispettare il futuro bisogna essere consapevoli del passato; e se le ragioni dove questa consapevolezza del passato è reale si sono ridotte a una punta di spillo, tanto peggio per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli» (Norbert Wiener, Introduzione alla cibernetica, Universale Scientifica Boringhieri, 1970).
Chi ha scritto quel DDL mostra di non avere nessuna consapevolezza della storia della famiglia e del Diritto di famiglia e ci porterà al disastro sociale.

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LA SVOLTA EPOCALE

Sta circolando in rete la bozza dell’ennesima, e inutile, proposta per modificare la Legge n. 54/2006 sull’affido condiviso. A ogni legislatura le associazioni di padri separati (ovvero associazioni di stalker, alcuni con condanne definitive, e di presunti pedofili sfuggiti al carcere grazie alla PAS) ripropongono sempre la medesima solfa (monotoni, eh? ma i narcisisti patologici sono fatti così), in passato la PAS adesso l’alienazione parentale (che sono la stessa cosa), in passato la residenza alternata adesso il collocamento paritario sul quale si stanno sbizzarrendo sparando numeri percentuali che farebbero invidia alla Ragioneria dello Stato (come se l’affetto verso i figli si misuri a percentuali e non in qualità della relazione), e poi l’onnipresente mediazione familiare che stando ad alcuni dovrebbe diventare obbligatoria.

Ma questa allucinazione della mediazione familiare obbligatoria da dove viene fuori?
Un primo grande fautore della mediazione familiare è il Dr Marino Maglietta, padre separato, laureato in Fisica, che per allietare la sua vecchiaia si è inventato il mestiere di mediatore familiare; eh, sì perché lui fa il mediatore familiare, anzi, addirittura è arrivato a insegnare Diritto di famiglia nei corsi di formazione per mediatori familiari. La associazioni forensi non hanno proprio nulla da dire su questo obbrobrio tipicamente italiano? Un fisico che insegna Diritto!!

Un altro fautore della mediazione familiare obbligatoria è il Dr Vittorio Vezzetti, pediatra a Varese, anch’egli padre separato; naturalmente ha pensato pro domo sua, prevedendo nella bozza della proposta di legge che possano diventare mediatori familiari anche i laureati in Medicina. Anche questo è un altro obbrobrio tipicamente italiano poiché il corso di laurea in medicina non ha nessun insegnamento sulla famiglia e le dinamiche familiari, prima e dopo la separazione.

Forse entrambi mettono in atto, in questo modo, una sorta di abreazione del trauma della propria personale separazione che evidentemente non hanno ancora metabolizzato; cercando cioè di riparare le famiglie altrui allucinano la riparazione della propria famiglia che hanno sfasciato in malo modo.

La bozza della proposta di legge viene caldamente sponsorizzata dal senatore leghista Avv. Simone Pillon, padre non separato.
Il Sen. Pillon è Direttore di un Consultorio familiare che svolge mediazione familiare ed egli stesso nei suoi studi di Perugia e Brescia svolge mediazione familiare. Tutto regolare, per carità, la mediazione familiare è competenza di avvocati con specifica formazione.

Ma non si ravvisa uno stridente conflitto di interessi nel fatto che un mediatore familiare, Direttore di un centro di mediazione familiare, proponga, abusando dei suoi poteri di Senatore della Republbica, di rendere obbigatoria la mediazione familiare mediante una legge dello Stato da lui stesso formulata?
Come si chiamava la cosa ai tempi del sig. B.? Leggi ad personam?

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