DDL 735 – III

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione – non sarebbe stato meglio dire ‘semplificazione legislativa’?) e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell’organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell’attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

Una prima perplessità concerne l’opportunità che un mediatore familiare, direttore di un centro di mediazione familiare (così il sen. Pillon si presenta sul web), proponga una legge per rendere obbligatoria la mediazione familiare e incrementare così i suoi introiti. Il senso dello Stato dei leghisti emerge con chiarezza da questo comportamento: “lo Stato è cosa nostra e ne facciamo quel che vogliamo”.

Vi è poi la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazone genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l’abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza si intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc.

Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituto che bene si attanaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano convolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell’altro coniuge e sui figli. Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull’ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l’acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all’esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti).

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come possano i padri separati proporre leggi nell’ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un’associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di padri separati sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l’equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa ai pari separati che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c’era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.
Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, è escluso dall’affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26
1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 31
1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell’alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull’inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai padri separati e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.
Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l’altro genitore.
Come scrissi nel 2011 «Nella sostanza, la PAS (oggi alienazione parentale) è una argomentazione che l’avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente».
Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino, è stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore?
Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti.

Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Per chi si vuole correttamemnte informare ho messo a disposizione a questo link un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri articoli e scritti vari.

Il mio contributo per smascherare questa autentica truffa è il seguente:

A) Capitoli di libri

1) Ragioni negatorie dell’esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili“, di Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2016.

2) La PAS dal punto di vista psichiatrico, capitolo del libro “Sguardi differenti – Il punto su sessismo, gender e alienazione genitoriale“, AAVV, Casa Editrice Mammeonline, Foggia, 2016.

3) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS,  capitolo del libro “I diritti personali della famiglia in crisi“, di Oberto G e Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2017.

4) Il probema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale (in corso di stampa).

B) Articoli, note e scritti vari

1) La manipolazione del processo attraverso le perizie. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016 (in collaborazione).

2) Collaborazione al lavoro El supuesto Síndrome del alienación parental (SAP) – Estudio
comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres, autora Sonia Vaccaro, per Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Madrid, 2012.

3) Sindrome di alienazione genitoriale o parentale (PAS), alienazione parentale, bambino alienato, disturbo relazionale, problema relazionale. Ciarlatanerie nel processo di affidamento dei minori.

4) Sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.): il grande imbroglio – Come di una presunta malattia si vuole fare un dogma.

5) FACCIAMO CHIAREZZA SULL’ALIENAZIONE PARENTALE

6) ALIENAZIONE PARENTALE: IL PLAGIO RIPROPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

7) UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA O ABUSI SESSUALI?

8) SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO. Le ardite acrobazie linguistiche di un gruppo di psicologi

9) MORTA UNA PAS SE NE FA UN’ALTRA. La questione del rifiuto immotivato del minore

10) LE NUOVE VIE DELLA PAS

11) OSSERVAZIONI CRITICHE in merito al paragrafo “La sindrome da alienazione parentale”
del Trattato di Psichiatria Forense di Ugo Fornari

12) LA PAS, IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA E LA DISNFORMAZIONE

13) SCRITTI CONTRO LA PAS. Cinque anni di lotta contro i sostenitori della PAS e dell’alienazione parentale – VOLUME PRIMO

14) P. A. S. L’ORRORE DEL TERZO MILLENNIO

C) Convegni

1) La falsa malattia in Italia. Roma, 06/05/2011.

2) La sindrome di alienazione genitoriale. Napoli, 26/09/2011.

3) LA PAS – JUNK SCIENZE: come è stata demolita e affrontata dal mondo accademico e psichiatrico all’estero. Oria (BR), 27/10/2011.

4) Sindrome di alienazione genitoriale: parliamo di malattia o di altro? Firenze, 11/02/2012.

5) Cosa è la PAS. Macerata, 23/05/2012.

6) La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) nei conflitti per l’affidamento dei minori. Firenze, 4/06/2012.

7) La PAS: strumento ad hoc per allontanare i minori dalle famiglie. Recenti mistificazioni per continuare a usarla nei Tribunali. Napoli, 23/11/2012.

8) Gestione dei conflitti in famiglia e non nella testa del bambino. Il caso del bambino di Cittadella e oltre. Roma, 28/11/2012.

9) La società adultocentrica e la PAS. Ortona (CH), 10/12/2012.

10) L’ascolto del minore tra diritti negati e false malattie. Ortona (CH), 10/05/2014.

11) Alienazione parentale: miti da sfatare. Milano, 7/10/2015.

12) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale: concetti privi di validità scientifica. Sassari, 16/10/2015.

13) Riflessioni sull’alienazione parentale. Roma, 20/11/2015.

14) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale o disturbo relazionale: concetti privi di validità scientifica. Cagliari, 27/01/2016.

15) L’alienazione parentale. Ascoli Piceno, 3-4/02/2017.

16) Alienazione parentale e tutela dei minori. Milano, 24/02/2017.

17) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale). Roma, 9/03/2017.

18) La sindrome di alienazione genitoriale. Lecce, 27/03/2017. Qui e qui.

19) Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata. Brindisi, 25/05/2017.

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