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DDL 735 – III

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione – non sarebbe stato meglio dire ‘semplificazione legislativa’?) e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell’organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell’attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

Una prima perplessità concerne l’opportunità che un mediatore familiare, direttore di un centro di mediazione familiare (così il sen. Pillon si presenta sul web), proponga una legge per rendere obbligatoria la mediazione familiare e incrementare così i suoi introiti. Il senso dello Stato dei leghisti emerge con chiarezza da questo comportamento: “lo Stato è cosa nostra e ne facciamo quel che vogliamo”.

Vi è poi la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazone genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l’abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza si intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc.

Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituto che bene si attanaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano convolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell’altro coniuge e sui figli. Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull’ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l’acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all’esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti).

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come possano i padri separati proporre leggi nell’ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un’associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di padri separati sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l’equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa ai pari separati che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c’era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.
Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, è escluso dall’affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26
1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 31
1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell’alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull’inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai padri separati e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.
Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l’altro genitore.
Come scrissi nel 2011 «Nella sostanza, la PAS (oggi alienazione parentale) è una argomentazione che l’avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente».
Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino, è stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore?
Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti.

Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Per chi si vuole correttamemnte informare ho messo a disposizione a questo link un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri articoli e scritti vari.

Il mio contributo per smascherare questa autentica truffa è il seguente:

A) Capitoli di libri

1) Ragioni negatorie dell’esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili“, di Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2016.

2) La PAS dal punto di vista psichiatrico, capitolo del libro “Sguardi differenti – Il punto su sessismo, gender e alienazione genitoriale“, AAVV, Casa Editrice Mammeonline, Foggia, 2016.

3) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS,  capitolo del libro “I diritti personali della famiglia in crisi“, di Oberto G e Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2017.

4) Il probema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale (in corso di stampa).

B) Articoli, note e scritti vari

1) La manipolazione del processo attraverso le perizie. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016 (in collaborazione).

2) Collaborazione al lavoro El supuesto Síndrome del alienación parental (SAP) – Estudio
comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres, autora Sonia Vaccaro, per Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Madrid, 2012.

3) Sindrome di alienazione genitoriale o parentale (PAS), alienazione parentale, bambino alienato, disturbo relazionale, problema relazionale. Ciarlatanerie nel processo di affidamento dei minori.

4) Sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.): il grande imbroglio – Come di una presunta malattia si vuole fare un dogma.

5) FACCIAMO CHIAREZZA SULL’ALIENAZIONE PARENTALE

6) ALIENAZIONE PARENTALE: IL PLAGIO RIPROPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

7) UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA O ABUSI SESSUALI?

8) SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO. Le ardite acrobazie linguistiche di un gruppo di psicologi

9) MORTA UNA PAS SE NE FA UN’ALTRA. La questione del rifiuto immotivato del minore

10) LE NUOVE VIE DELLA PAS

11) OSSERVAZIONI CRITICHE in merito al paragrafo “La sindrome da alienazione parentale”
del Trattato di Psichiatria Forense di Ugo Fornari

12) LA PAS, IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA E LA DISNFORMAZIONE

13) SCRITTI CONTRO LA PAS. Cinque anni di lotta contro i sostenitori della PAS e dell’alienazione parentale – VOLUME PRIMO

14) P. A. S. L’ORRORE DEL TERZO MILLENNIO

C) Convegni

1) La falsa malattia in Italia. Roma, 06/05/2011.

2) La sindrome di alienazione genitoriale. Napoli, 26/09/2011.

3) LA PAS – JUNK SCIENZE: come è stata demolita e affrontata dal mondo accademico e psichiatrico all’estero. Oria (BR), 27/10/2011.

4) Sindrome di alienazione genitoriale: parliamo di malattia o di altro? Firenze, 11/02/2012.

5) Cosa è la PAS. Macerata, 23/05/2012.

6) La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) nei conflitti per l’affidamento dei minori. Firenze, 4/06/2012.

7) La PAS: strumento ad hoc per allontanare i minori dalle famiglie. Recenti mistificazioni per continuare a usarla nei Tribunali. Napoli, 23/11/2012.

8) Gestione dei conflitti in famiglia e non nella testa del bambino. Il caso del bambino di Cittadella e oltre. Roma, 28/11/2012.

9) La società adultocentrica e la PAS. Ortona (CH), 10/12/2012.

10) L’ascolto del minore tra diritti negati e false malattie. Ortona (CH), 10/05/2014.

11) Alienazione parentale: miti da sfatare. Milano, 7/10/2015.

12) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale: concetti privi di validità scientifica. Sassari, 16/10/2015.

13) Riflessioni sull’alienazione parentale. Roma, 20/11/2015.

14) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale o disturbo relazionale: concetti privi di validità scientifica. Cagliari, 27/01/2016.

15) L’alienazione parentale. Ascoli Piceno, 3-4/02/2017.

16) Alienazione parentale e tutela dei minori. Milano, 24/02/2017.

17) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale). Roma, 9/03/2017.

18) La sindrome di alienazione genitoriale. Lecce, 27/03/2017. Qui e qui.

19) Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata. Brindisi, 25/05/2017.

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DDL 735 – II

Nel post precedente ho riportato una citazione di Norbert Wiener il cui senso è che non si può comprendere appieno il presente né progettare il futuro se non si ha piena consapevolezza del passato.
I senatori che si accingono a modificare il Diritto di famiglia devono quindi fare un piccolo sforzo documentativo per conoscere da dove viene la riforma del Diritto di famiglia al fine di apportare allo stesso i miglioramenti necessari a superare le difficoltà attuali.

Sarò necessariamente sintetico, linkando i documenti relativi, per non scrivere un trattato.
La legge n. 54 sull’affido condiviso è stata approvata nel 2006; ho reperito in rete alcuni passaggi del dibattito parlamentare dell’epoca, dibattito al quale si vuole sottrarre il DDL 735. Mi colpì in particolare la dichiarazione di voto dell’On. Maria Burani Procaccini, all’epoca Presidente della Commissione bicamerale per l’Infanzia, che prannunciò il voto contrario nonostante facesse parte della maggioranza di governo che poi approvò la legge:

«La legge è adultocentrica perché c’è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C’è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C’è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti. Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all’uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione familiare. Inoltre, vi è la mancata previsione della residenza abituale del minore … Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell’altro».

Altri interventi sono a questo link; comunque, per i Senatori della Commissione Giustizia non sarà difficile accedere all’intera documentazione.

Un intervento critico sulla legge 54 è quello espresso dopo circa due mesi dalla sua approvazione a un convegno di Reggio Emilia organizzato dal Forum associazione donne giuriste; l’intervento non è più in rete ma l’ho archiviato sul mio sito.

Le associazioni di padri separati, che avevano concepito la legge, si misero immediatamente al lavoro per presentare nuovi progetti di legge intesi a riformare la legge 54 secondo i loro propositi; il primo di questi progetti, il DDL 957, venne presentato nel 2008. L’intera storia è riassunta qui.

In prima linea nel sostenere il DDL 957 e gli altri similari c’era un’associazione di padri separati, ADIANTUM; come si può vedere si presentava come un coordinamento, o meglio associazione di associazioni nazionali per la tutela del minore. Nata nel 2008 contava tra i suoi soci fondatori il padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione, alcune sigle (FENBI, GeSe, Papà separati Novara) non riconducibili ad alcuna associazione, e tra i suoi consulenti un padre separato che non aveva avuto l’affidamento dei figli per presunti abusi sessuali sugli stessi. E questi soggetti dovrebbero tutelare i minori!

La XVI legislatura comunque si chiuse senza che uno di questi progetti giungesse alla discussione in aula.

La XVII legislatura si aprì, sotto questo punto di vista, con una pletora di proposte e disegni di legge ricalcanti i precedenti ma senza nulla di concreto.

Immancabile anche in questo caso il sostegno di varie associazioni di padri separati; nel frattempo infatti l’associazione Crescere Insieme marciò per proprio conto e da una scissione di Adiantum nacque il Colibrì. Inoltre per smentire la fama di maschilismo e misoginia che aleggiava su queste associazioni di padri separati, le stesse diedero vita a una pseudo-associazione virtuale, il Movimento femminile per la parità genitoriale, molto presente su Facebook. In realtà si tratta della solita mistificazione, come spiegato in questa nota. Tra le figure di spicco di questo movimento c’è la segretaria di una sezione milanese della Lega.

Anche la XVIII legislatura si è aperta, sul piano del Diritto di famiglia, con i soliti progetti dei padri separati, già falliti nelle precedenti, e tra questi il DDL 735. Prima di procedere all’analisi del DDL 735 credo sia opportuno soffermarsi un po’ a vedere chi sono i suoi sostenitori.

In primo piano l’associazione Colibrì, che si è distaccata da tutte le altre; sul suo sito riporta di rappresentare 19 associazioni italiane che si riconoscono in questo  coordinamento. Cliccando sui link si può sapere qualcosa di più.
Per sette di queste, a questo punto, presunte associazioni è riportato solo un indirizzo di posta elettronica. La prima ha l’aria più di un sito di commercio online che di una associazione di volontariato; la terza rimanda a una pagina pornografica (https://donnecontro.info/). Di alcune non esiste più il sito, altre fanno capo al sito del Dr Vezzetti (Figli per sempre) attraverso il quale pubblicizza le sue attività. L’ultima in ordine di tempo.

Verso la fine di luglio è stata data notizia su Facebook di una riunione a Roma con il sen. Pillon nel corso della quale i presenti avrebbero dato l’OK alla presentazione del DDL; i partecipanti, a quanto riportato sulla pagina Facebook dell’organizzatore sono stati circa 80; visualizzando alcuni profili Facebook si vede che vi sono attivisti romani della Lega e alcuni avvocati. Tra le associazioni presenti vengono riportate quelle del sito del Colibrì, già citate. Insomma un panorama abbastanza squallido sul piano associativo.

Non ho avuto il tempo di visitare uno per uno i profili Facebook degli 80 partecipanti, ma sono certo che chi lo facesse troverebbe delle sgradite sorprese, soprattutto andando a vedere le foto; cito solo un esempio di uno che sembra viaggiare molto, in diversi Paesi del mondo e di ciascuno serba un ricordo fotografico di donne, qualcuna forse dell’età della sua figlia maggiore. Insomma un bel quadretto, emblematico dello spessore morale di questi padri separati che vogliono l’affido realmente condiviso e il mantenimento diretto.

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DAL BRASILE UNA GRANDE LEZIONE DI CIVILTÀ

Nel 2010 un’associazione di padri separati esultò alla grande per l’approvazione in Brasile di una legge che riconosceva l’alienazione parentale.

Adesso, dopo otto anni, il Brasile ha voltato pagina e ha approvato una legge per la protezione di donne e bambini dalla violenza e dagli abusi sessuali.

La legge modifica il Codice civile brasiliano prevedendo la perdita dell’affidamento e della custodia dei figli (potestà genitoriale) per il genitore violento o abusante.

«Lo scorso mercoledì il Senato ha approvato la PCL 13/18. La proposta, presentata dalla deputata Federale Laura Carneiro, determina che le persone che hanno commesso crimini contro il padre o la madre dei propri figli perderanno automaticamente il potere familiare – relativo alla custodia dei minori».

Il Sud-America non ha la Convenzione di Istanbul ma ha una Convenzione Interamericana per la prevenzione della violenza contro le donne, Convenzione di Belém che risale al 1994.
Ventiquattro anni per la sua applicazione.
Noi in Italia dobbiamo aspettare altrettanto per vedere applicata la Convezione di Istanbul?

In Brasile hanno voltato pagina sull’alienazione parentale perché in questi otto anni si sono resi conto del disastro sociale provocato dall’utilizzo di questo concetto nei processi di separazione e affidamento dei minori.
Si sono resi conto che stavano tutelando il genitore violento o abusante invece di tutelare realmente donne e bambini.
Si sono resi conto della mistificazione di Gardner e dei suoi seguaci, o ‘fedeli’, secondo la sua stessa dichiarazione alla Conferenza di Francoforte del 2002.

L’attuale Governo italiano invece, condizionato dalla presenza nella maggioranza di una forza politica razzista, omofoba e misogina, quindi sostanzialmente fascista, ha previsto nel contratto di governo norme per tutelare i padri violenti o abusanti, mistificandole come lotta all’alienazione parentale.
L’approvazione di queste norme, come dai primi Disegni di legge presentati (n° 45 e n° 735), ispirati dalle associazioni di padri separati, ci porterà al medesimo disastro sociale.

L’Italia non ha bisogno di una legge sull’alienazione parentale perché questa congettura, priva di basi logiche e scientifiche, mira solo a proteggere i genitori violenti o abusanti e a occultare le violenze su donne e bambini.
L’Italia ha bisogno di norme per l’applicazione della Convenzione di Istanbul.

AGGIORNAMENTO

Il suddetto progetto di legge è stato ratificato dal Presidente della Repubblica e pubblicato come Legge federale n. 13715 del 24/09/2018.

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DDL 735 – I

Ovvero “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di
bigenitorialità”; potete leggerlo qui.

Sottotitolo: un pastrocchio incredibile.

Le norme in materia di Diritto di famiglia vanno sicuramente aggiornate alla luce sia della violenza sempre crescente che emerge nelle relazioni familiari e affettive in genere sia della normativa comunitaria relativa alla violenza di genere e intrafamiliare. Invece i padri separati, che hanno ispirato il DDL, ci propongono il ritorno al codice del 1942, il ritorno al pater familias. Il nuovo che arretra.

La grande assente di questo DDL è proprio la violenza, come se questa parola sia interdetta e il suo solo pronunciarla, o scriverla, possa provocare disastri, maremoti, terremoti, il ritorno di Satana. Nel profluvio di parole di questo DDL, ben 10.537, di articoli, commi e sottocommi, la parola violenza compare solo tre volte, una volta da sola, una nell’espressione ‘violenza domestica’ e una in quella di ‘violenza endofamiliare’. Tutto qui, egregi Senatori che avete sottoscritto questo DDL? Il DDL dei padri separati?

Nel 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta per brevità Convenzione di Istanbul (CdI) per il semplice motivo che è stata approvata nella città di Istanbul.

Forse alcuni padri separati leggendo la parola Istanbul si saranno allarmati temendo un’invasione islamica, ma coraggio, leggetela, non è una cosa turca, nonostante il nome. Non può nuocere alla vostra salute.

La CdI è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 77 del 2013 e quindi è a tutti gli effetti una legge dello Stato italiano che chiunque ha l’obbligo di osservare e di farla osservare; a maggior ragione i Senatori dello Stato italiano che si apprestano ad apportare modifiche al Diritto di famiglia, dato che la CdI si occupa precipuamente di violenza intra-familiare.
Invece di applicare la CdI e quindi apportare al Codice Civile le modifiche richieste dalla CdI alcuni Senatori presentano un DDL fuorilegge, nel senso che non tiene nel minimo conto quanto previsto dalla CdI in termini di affidamento dei minori, mediazione familiare, ecc. Non solo, per alcuni aspetti, come si vedrà di seguito, è in aperto contrasto con le norme introdotte dalla Legge 77/13.

Qualora il DDL 735 venisse approvato senza le necessarie modifiche richieste dalla normativa comunitaria andrebbe sicuramente incontro a censure da parte della Comunità europea.

Per taluni aspetti presenterebbe profili di incostituzionalità:
– Art 10, comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
– Art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre verrebbe disapplicato in sede giudiziaria come da Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali: «L’obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell’Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l’obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna» (Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Come dicevo in apertura, un incredibile pastrocchio.
Ma, onestamente, si può mai ritenere che chi ha sfasciato la propria famiglia in malo modo (violenza o abusi sessuali incestuosi) possa costruire qualcosa di buono per la società?

Mi permetto di consigliare ai sigg.i Senatori della Commissione Giustizia di documentarsi meglio su tali questioni, non su Wikipedia o sui blog dei padri separati ma su testi seri:

A) Sulla violenza in famiglia: “Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale“, di Marco Cavina, Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all’Universtià di Bologna.

B) Sulla violenza di genere: “Crimini contro le donne“, del giudice Fabio Roia.

C) Sui conflitti tra padri e figli: “Non sei più mio padre” e “Come uccidere il padre“, di Eva Cantarella, storica dell’antichità e del Diritto antico.

D) Sugli abusi sessuali incestuosi sui minori: “Rompiamo il silenzio“, dell’avv. Girolamo Andrea Coffari, Presidente del Movimento per l’Infanzia; “Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze“, di Giuliana Olzai.

Come ha scritto Norbert Wiener, il padre della Cibernetica, «Per rispettare il futuro bisogna essere consapevoli del passato; e se le ragioni dove questa consapevolezza del passato è reale si sono ridotte a una punta di spillo, tanto peggio per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli» (Norbert Wiener, Introduzione alla cibernetica, Universale Scientifica Boringhieri, 1970).
Chi ha scritto quel DDL mostra di non avere nessuna consapevolezza della storia della famiglia e del Diritto di famiglia e ci porterà al disastro sociale.

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