LA QUINTA COLONNA

La Quinta Colonna” è il titolo di un dramma di Hemingway; l’espressione sta a indicare la presenza di infiltrati che fingono di lottare per una determinata causa ma in realtà fanno il gioco del nemico.

Applicato alle vicende processuali di affidamento dei figli che rifiutano un genitore, ma anche alle vicende penali che vedono sul banco degli imputati i genitori accusati dai figli violenza in famiglia o di abusi sessuali, il concetto di quinta colonna si applica perfettamente alla psicologia giuridica.

La quinta colonna di questi processi è proprio la psicologia giuridica.

La psicologia giuridica è stata fondata nel 1996 da alcuni avvocati e da alcuni psicologi che evidentemente condividevano l’obiettivo degli avvocati fondatori; sostenere cioè la difesa degli imputati.
La psicologia giuridica consiste nella sostanza nell’utilizzo nel processo di concetti psicologici, o pseudo-tali, per sostenere la difesa, per far assolvere l’imputato.

Sino a prova contraria, gli avvocati difendono le persone accusate di aver commesso un reato. In particolare, per i reati in ambito familiare (violenza in famiglia, maltrattamento, abusi sessuali incestuosi, ecc.), la strategia difensiva consiste nel sostenere che le accuse che vengono rivolte all’imputato dai suoi figli non siano genuine ma indotte dalla manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, cosiddetta alienazione genitoriale.

Ovviamente, nell’impossibilità di produrre la prova di codesta presunta manipolazione psicologica del minore, ecco tirare fuori dal cilindro magico della psicologia giuridica, invece del classico coniglietto, il concetto di malattia. Nasce così la PAS; poi dichiarata priva di validità scientifica, ed ecco che diventa semplice alienazione parentale (ma proprio un articolo pubblicato su Psicologia Contemporanea dimostra che le due cose sono identiche).
Il resto (disturbo, poi problema relazionale, è storia recente); solo un modo per manipolare i processi (cfr. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29.7.2015 –”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016).

La posizione della psicologia giuridica in ordine agli abusi sessuali, e di converso alla violenza in famiglia, è ben espressa da questo post, che cita uno dei fondatori della psicologia giuridica.

Ho ovviamente oscurato autore del post e nome del fondatore della psicologia giuridica, per evitare intimidazioni.

Come si può leggere, questo conferma quanto da me scritto in precedenza: la psicologia giuridica è stata fondata per difendere i/le pedofili/e e i/le violenti/e, è al servizio della difesa degli imputati. Se uno dei suoi fondatori, considerato addirittura un maestro dai suoi adepti, sostiene che i veri abusi sessuali sono quelli che non arrivano in Tribunale, sta nella sostanza affermando che tutte le accuse di abusi sessuali che arrivano in Tribunale sono false accuse, e di converso, che anche tutte le accuse di violenza in famiglia che arrivano in Tribunale sono false accuse. Una posizione pre-giudiziale che dovrebbe portare i giudici a non conferire incarichi a chi già si è espresso in quei termini; e gli avvocati che difendono le vittime di violenza e/o di abusi sessuali a ricusare immediatamente quei CTU che aderiscono alla psicologia giuridica.

Quando i giudici conferiscono l’incarico di CTU a uno psicologo giuridico stanno nella sostanza dando l’incarico a un professionista che non farà l’interesse della Giustizia ma l’interesse della difesa dell’imputato, perché a quello è stato formato/indottrinato/condizionato/alienato. Non stanno dando l’incarico a un CTU ma a un secondo CTP della difesa. La psicologia giuridica è la quinta colonna della difesa nel processo. Si tratta di neo-corporativismo, incompatibile con l’ordinamento di un paese democratico.