La disinformazione su questi aspetti è ancora tanta, così come pure tante sono le mistificazioni; e così come tanti sono pure i danni che si continuano a fare ai bambini, spacciandoli per tutela del minore. “Nel supremo interesse del minore” è l’ipocrita formula utilizzata per rinchiudere i bambini nelle comunità (qualcunə, non si sa se più chic o più sciocck, la dice pure all’anglosassonico, “the best interest of child“).

Mi permetto di credere che gli interessi da tutelare siano ben altri. Se poi qualcuno è in grado di dimostrare che rinchiudendo un bambino in una comunità, sradicandolo dai suoi affetti familiari, dalla sua casa, dai suoi giochi, dalla sua scuola, dai suoi amichetti, si fa il suo interesse, ebbene lo dimostri; siamo ansiosə di leggere una tale dimostrazione (non è pluralis maiestatis ma domanda collettiva).

FALSE MEMORIE
Molto, ma moooolto stranamente, il concetto di false memorie viene tirato in ballo in alcune vicende processuali, con riferimento alle accuse di violenza o di abusi sessuali fatte dai bambini a un genitore. Me ne sono già occupato.

Cosa ci dice la psichiatria, quella vera non quella degli psicologi giuridici, sulle false memorie? Riporto dal Trattato Italiano di Psichiatria, pag. 453: “Con il termine di falso ricordo ci si riferisce a una produzione compensatoria di fatti immaginari e fantastici in soggetti con gravi lacune mnemoniche. Un esempio paradigmatico è il fenomeno della confabulazione. La confabulazione consiste nella falsificazione della memoria che si verifica in rapporto con un disturbo amnestico di origine organica“.

Disturbo amnestico di origine organica significa demenza.

In nessun testo di psichiatria, ripeto, quella seria non quella degli psicologi giuridici, si parla di falsi ricordi, o false memorie, nei bambini; il concetto di false memorie nei bambini che accusano un genitore di violenza o di abusi sessuali è quindi una falsità scientifica.

Si tratta solo di una strategia processuale utilizzata dagli avvocati che difendono questi genitori, accusati di violenza o abusi sessuali dai loro figli, e sostenuta da psicologi giuridici che, evidentemente, non conoscono la psichiatria. Ne ho già parlato qui.

SUGGESTIONABILITÀ
Concetto legato al precedente; e sì perché se il bambino ha delle false memorie evidentemente è stato suggestionato da qualcuno. Così ragionano alcuni. Ma, altrettanto evidentemente, se il concetto delle false memorie è campato in aria, altrettanto campato in aria è il concetto della suggestionabilità.

Purtroppo esistono alcuni soggetti, pure loro campati in aria (i soliti psicologi giuridici e alcuni avvocaticchi) che sostengono con veemenza questa cosa della suggestionabilità. E così si leggono CTU surreali, metafisiche, e si assiste a sentenze giudiziarie altrettanto surreali e metafisiche.
Ne ho lette tante di queste sentenze; mai che vi abbia trovato l’indicazione di fatti specifici (cioè quando e in che modo) addebitati al genitore che avrebbe suggestionato il figlio per fargli accusare l’altro genitore di violenza o abusi sessuali. È la vecchia faccenda del plagio; giustamente cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981.

Sarà un nuovo modo di fare giustizia, giustizia creativa, metafisica, surreale, kafkiana forse. Ma una giustizia che non si basa sui fatti non è giustizia è arbitrio; è la giustizia nazista del tätertyp, quella che sanziona una persona non per il fatto che eventualmente ha commesso ma per quello che si ritiene quella persona sia.

Scrive Nietzsche che l’origine di ogni metafisica sta in un fraintendimento del sogno (Umano troppo umano); dev’essere così, non si spiegano altrimenti certe CTU metafisiche (cfr immagine a lato). Se le devono essere sognate il giorno prima certe cose e le spacciano per realtà.

CARTA DI NOTO
Queste e altre sciocchezze sono poi confluite nella cosiddetta carta di Noto; sulla quale ho scritto già tanto e non mi ripeto. La considero il perfetto salvacondotto per i pedofili. E sì, perché se sei convinto che i bambini che accusano un genitore di violenza o abusi sessuali hanno l’amnesia infantile e che sono facilmente suggestionabili, stai praticamente assolvendo il presunto violento o il presunto pedofilo già prima del processo.

E sì che sistematicamente i Tribunali si sono espressi chiaramente sulla non validità della carta di Noto: “le linee guida sull’ascolto del minore non costituiscono l’enunciato di tecniche scientifiche verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità” (Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 1207 e 1208 del 21 dicembre 2020). Difatti ogni documento prodotto dalla psicologia giuridica si basa sul medievale principio di autorità.

Queste mistificazioni sono un autentico arsenale di guerra contro madri e bambini. Fino a quando continueremo ad assistere a queste stragi?

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