La Sentenza della Cassazione

Nella vicenda di cui parlo adesso non sono stato incaricato come CTP né mi è stato richiesto di redigere un parere tecnico.

Una sentenza della Corte di Appello aveva confermato quella di primo grado, e cioè il collocamento del minore in una comunità perché ammalato di PAS.

L’avv. Andrea Coffari subentrò ai precedenti difensori della madre per l’eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Non è il mio campo, ma sapevo che la questione era quasi impossibile poiché la Cassazione rigettava sistematicamente questi ricorsi.

Il primo ostacolo da superare era proprio questo, far accogliere il ricorso; l’avv. Coffari riuscì a compiere il primo miracolo. Si trattava quindi di affrontare l’altro ostacolo, la riforma della sentenza della Corte di Appello, basata sula PAS.

Insieme all’avv. Coffari, Presidente del Movimento per l’Infanzia, avevo relazionato ad alcuni convegni (1); l’avv. Coffari quindi mi chiese di fornirgli tutta la bibliografia contro la PAS che avevo raccolto sino a quel momento.

Con questi elementi l’avv. Coffari riuscì a compiere il secondo miracolo, quello di far annullare dalla Cassazione la sentenza della Corte di Appello (2).

Questa sentenza, che arrivava dopo alcuni mesi dalla dichiarazione del Ministro della salute sulla non scientificità della PAS, ebbe grande rilievo nei media (3) ed è stata molto importante perché il mondo giuridico cominciasse a prendere consapevolezza delle storture causate dall’uso di questo concetto in Tribunale.

La Suprema Corte riprese le critiche mosse dall’avv. Coffari nel suo ricorso, scrivendo:

Basterà qui ricordare che sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un “costrutto pseudo scientifico”. Nell’anno 2010, inoltre, la Associación Española de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva 1’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi”. Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l’essersi presentato quale Professore dì psichiatria infantile presso, la Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.

L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n.11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005,n. 17324).

Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.”

Di recente l’avv. Coffari ha pubblicato un libro basato sulla traduzione di alcuni scritti di Gardner dai quali emerge tutta la perversa concezione di questo medico e i suoi legami con noti sostenitori della pedofilia (4).

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20110506.pdf http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20111027.pdf http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20120211.pdf https://www.youtube.com/watch?v=O6IVTXV5UO4
  2. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9073.pdf
  3. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/scacco_matto.pdf
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