Come distruggere una bambina

La vicenda che segue mi ha indignato più di ogni altra; tutti coloro che vi sono intervenuti, assistenti sociali, CTU, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, giudici minorili, ecc. ce l’hanno messa tutta per distruggere la vita di una bambina. I motivi i questo accanimento psico-giudiziario sulla bambina e sulla madre mi restano sconosciuti.

Pur essendo stato incaricato come CTP non sono mai stato convocato dai CTU, per cui ho potuto esprimere solo dei pareri tecnici, dapprima per i nonni materni della piccola, poi su richiesta dell’avvocato della madre. Né ha potuto far molto l’avvocato della madre; noto penalista, mi confidò che nemmeno nei peggiori processi alla criminalità organizzata si era trovato di fronte a un simile muro di omertà.

PREMESSA

Alla fine del Medioevo la lebbra sparisce dal mondo occidentale. Ai margini della comunità, alle porte delle città, si aprono come dei grandi territori che non sono più perseguitati dal male, ma che sono lasciati sterili e per lungo tempo abbandonati. Per secoli e secoli queste distese apparterranno all’inumano. Dal XIV al XVII secolo aspetteranno e solleciteranno, attraverso strani incantesimi, una nuova incarnazione del male, un’altra smorfia della paura, magie rinnovate di purificazione e di esclusione.

Si apre con queste parole uno dei testi più significativi del 1900, la “Storia della follia nell’età classica” di Michel Foucault; nel XVII secolo quelle “distese che apparterranno all’inumano” sono i nascenti manicomi, nel nostro XXI secolo possono rientrarvi a pieno titolo le varie comunità per minori. Il “grande internamento” del XVII secolo vi ha rinchiuso quelle esistenze che mal s’inserivano nelle dinamiche sociali dell’incipiente rivoluzione industriale; il post-tecnologico XXI secolo, attraverso gli strani incantesimi che gli sono peculiari, rinnova le magie … di purificazione e di esclusione, rinchiudendo i bambini.

IL DATO STORICO-ANAMNESTICO

Il dato fondamentale di questa vicenda, dal quale partire per ogni ulteriore considerazione è proprio questo:

una bambina di sette anni che vive circondata dall’affetto della famiglia,

ben inserita nel suo ambiente sociale,

che frequenta con ottimo profitto una scuola esclusiva della capitale,

le cui sole difficoltà sono rappresentate dal problematico rapporto col padre per comportamenti incongrui di quest’ultimo (di cui vi è ampia documentazione anamnestica negli atti processuali e che vengono ulteriormente ribaditi dall’ultima CTU);

difficoltà alle quali il difensore della sig.a …, coordinandosi con altre figure istituzionali interessate al caso, stava ponendo rimedio con paziente e intelligente opera di mediazione, tanto che nel corso del … il padre aveva ripreso la regolare frequentazione della figlia XXX, tenendola con sé per alcune notti, trascorrendo con la bambina metà delle ferie estive del …;

una bambina, quindi, che cominciava a recuperare la bigenitorialità cui ha diritto, che non versava né in condizioni di maltrattamento né in stato di abbandono, viene convocata in Tribunale per essere ascoltata dal Giudice, come da sua specifica richiesta rappresentata al tribunale dall’avvocato della madre e, senza alcun preavviso e con modalità che saranno vissute sempre dalla bambina come inganno, si vede strappata ai suoi affetti familiari, sradicata dal suo ambiente sociale e scolastico, collocata contro la sua volontà in una struttura che ospita bambini disadattati e problematici.

E tutto questo, come scrive lo stesso Tribunale a pagina 3 del decreto del .. … del …, per “il rischio … dell’insorgere di una sindrome di alienazione genitoriale paterna”.

Eccolo lo strano incantesimo del XXI secolo, la nuova incarnazione del male: la famigerata PAS, già ampiamente screditata da letteratura scientifica internazionale di provenienza giuridica e psichiatrica sin dal 1994 (1), già definita nel 2003 dall’Istituto di ricerca dei procuratori americani come “teoria non dimostrata in grado di minacciare l’integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi” (2) e che di recente è stata oggetto di interesse da parte del Ministero della Salute che su di essa così si è espresso:

L’Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell’affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L’inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso. Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici. (3)

La cosiddetta PAS è quindi il nulla e sulla base del rischio dell’insorgere di questo nulla, una bambina che non è affetta da alcun disturbo mentale viene collocata in una struttura per bambini problematici.

I nonni materni della minore, che il sottoscritto rappresenta, si sono costituiti nell’attuale giudizio da un lato per vedere riaffermato il loro diritto naturale a mantenere i legami affettivi con la nipote, bruscamente interrotti dal … per via dell’inserimento della minore in istituto e dall’altro dando la propria disponibilità all’affidamento della minore pur di farla uscire dalla casa famiglia; dalla lettura dei quesiti posti dal giudice ai CTU apprendono invece, con grande meraviglia, di essere essi stessi oggetto di perizia psicologica intesa a valutare le loro, dei nonni, capacità genitoriali. Dei nonni!

SULLE RISULTANZE CLINICHE

PADRE

Elementi salienti della personalità paterna, come rilevati dai CTU nel corso delle loro valutazioni, allo scrivente sembrano i seguenti:

Il soggetto … risulta non propriamente affidabile per debolezza e insicurezza caratteriale… È presente una impulsività elevata che può raggiungere rilievo clinico … Nei casi di eccessivo stress il soggetto può agire, come si diceva, senza pensare alle conseguenze delle sue azioni … difficoltà di gestione degli impulsi”.

MINORE

È con non poca fatica che lo scrivente è riuscito a tenere il calcolo delle innumerevoli CTU e valutazioni psicologiche subite da questa bambina sin dal lontano …, dall’età di 6 mesi a oggi; ammontano al numero, perlomeno, di 6-7, vale a dire la media di una per ogni suo anno di età. Per riscontrare cosa, alla fine? Ciò che era chiaro sin dalla prima valutazione e cioè “le difficoltà del padre in relazione con la figlia e la maggiore facilità della bambina nel rapporto con la madre” (citazione della prima CTU, a pag. 21); maggiore facilità di rapporto madre-figlia rispetto a quello padre-figlia ribadita dalla CTU del .. (citazione a pag. 21) e così via.

Arriviamo così alle valutazioni nel corso del giorno … dove, a una bambina che, sino al momento di venire collocata in comunità contro la sua volontà, veniva descritta come portatrice soltanto di un, non ancor oggi ben definito, disturbo del linguaggio – che in una valutazione successiva diviene invece disturbo specifico di apprendimento – si riscontrano:

«vissuti di profonda sofferenza, attinenti a stati di confusione e colpa, riferibili ai recenti eventi della vita …” “… emergono aspetti di un Sé fragile, ancora bisognoso di cure primarie, molto regredito rispetto alla sua età, di cui le difficoltà linguistiche sembrano anche essere espressione”» (valutazione del …, cioè a distanza di circa 4 mesi dal collocamento coatto in comunità).

e

… disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento” (valutazione di poco successiva alla precedente).

Sino a giungere alla valutazione del giorno … dove il prof. … scrive:

Da quanto riscontrato, emergono in lei i tratti di un disturbo di personalità borderline, ma sono anche presenti rilevanti nuclei di scissione. A mio avviso la prognosi è molto negativa. XXX ha comunque delle valide potenzialità, oltre ad essere intelligente ha delle buone capacità riflessive e la voglia di essere aiutata. E’ urgente e necessario che questo avvenga prima che si cristallizzi uno stato patologico di maggiore gravità”.

Quest’ultima valutazione della minore giunge dopo circa dieci mesi dal suo allontanamento dalla madre e collocamento in comunità.

CONCLUSIONI

Le conclusioni dei CTU, dalle quali questo CTP dissente totalmente, si possono riassumere con la frase:

O va con il padre o rimane in casa famiglia

Il sottoscritto dissente totalmente dall’ulteriore permanenza della minore in comunità; si è riportata in precedenza l’escalation psicopatologica presentata dalla minore dal momento in cui è entrata in comunità, e che va dai “vissuti di sofferenza … stati di confusione e colpa” e regressione psichica (…) alla “disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento” (…) al riscontro di un incipiente “disturbo borderline di personalità” (…).

Come il prof. … scrive, è urgente e necessario che XXX venga aiutata prima che questi tratti di personalità si cristallizzino in uno stato patologico di maggiore gravità; e non sembra proprio che l’ulteriore permanenza della minore in comunità possa esserle di aiuto.

I disturbi riscontrati alla minore nel corso del … sono addebitabili solo ed esclusivamente all’ambiente nel quale la minore ha vissuto negli ultimi dieci mesi. Per questa bambina si sta sostanzialmente preparando una ‘carriera’ da paziente psichiatrica; l’eziologia della maggior parte dei disturbi mentali è sconosciuta, in questo caso le istituzioni ce la stanno mettendo tutta per farci sapere come si diventa pazienti psichiatrici. Se questa bambina da adulta avrà problemi psichiatrici saprà chi dovrà ‘ringraziare’.

Il sottoscritto dissente anche totalmente dalla collocazione della minore presso il padre.

In primo luogo l’indagine svolta dai CTU ha evidenziato il permanere di tratti di personalità tuttora problematici a carico del padre, “insicurezza caratteriale”, “impulsività elevata che può raggiungere rilievo clinico”, la possibilità di “agiti di cui non è in grado di prevedere le conseguenze”, “difficoltà di gestione degli impulsi”. Insomma un quadro di personalità per nulla rassicurante ormai stabilmente impiantato e scarsamente suscettibile di modifica, visto che si parla di un adulto e non di un adolescente.

In secondo luogo, nella previsione di una soluzione del genere, cioè di collocamento della minore presso il padre, la CTU è carente di una indagine sull’ambiente di vita che la minore si troverebbe ad affrontare. Dall’indagine anamnestica svolta si apprende che il padre lavora come … con contratto a tempo indeterminato (più attività extra-moenia) per una Asl di … e per altre Asl extra-regionali; si presume che sia spesso lontano da … per quest’ultimo motivo. Il lavoro di .., impegnativo in termini di tempo da dedicare alla professione, presuppone una disponibilità per eventuali turni di reperibilità notturna e festiva nei casi di urgenze, di turni di guardia attiva, e quindi di scarsissimo tempo da dedicare alla crescita di una figlia di … anni e di non poter organizzare il proprio tempo in funzione degli impegni scolastici ed extra-scolastici della bambina, oltre alla concreta eventualità che la bambina si venga a trovare sola in casa di notte se il padre viene chiamato in ospedale per un’urgenza o è di turno. La minore quindi si troverebbe ancora una volta spaesata, affidata forse a una baby-sitter, quando ha invece una madre che ha la disponibilità di tempo per occuparsi di tutte le esigenze di una bambina di … anni. Né il sottoscritto CTP crede possa contarsi sul contesto familiare del padre, nonna e zia paterna, dato che più volte le stesse si sono pronunciate perché la bambina venisse data in adozione a estranei.

In terzo luogo l’indagine svolta ha accertato che “La sua (del padre) capacità genitoriale, per quanto osservabile, sembra attualmente più adeguata rispetto a quanto riportato in precedenti osservazioni”. Lo scrivente legge questa frase sia in termini di non adeguata capacità genitoriale precedente sia in quelli di non ancora adeguata capacità genitoriale attuale.

DARE ASCOLTO ALLA MINORE

Più volte e reiteratamente la minore ha gridato che vuole uscire dalla casa famiglia e tornare dalla madre, ne dà atto anche la presente CTU; mai viene riportato in qualche atto che la bambina abbia detto di voler tornare dal padre, o restare in casa famiglia.

A nulla rileva la presunta “colonizzazione” della minore “dai contenuti e dai voleri degli adulti di riferimento”, in primo luogo perché questo ‘volo pindarico’ non è sostenuto da alcuna evidenza sia perché con questo concetto si cerca abilmente di aggirare quello di PAS, la misteriosa alchimia che toglie ai bambini ogni parola, ogni volontà, ogni sentimento.

Se davvero si sta operando nel supremo interesse della minore, se davvero si vuole perseguire il suo interesse occorre dare ascolto alla sua voce; una bambina di quasi otto anni saprà pur bene quel che vuole, qual è il suo bene, con quale genitore si sente protetta e rassicurata. Ciò non significa che non deve mantenere i rapporti col padre, tutt’altro. Ma un minore per la sua armoniosa crescita ha bisogno di un riferimento certo e sicuro, che questa bambina ha nella madre, e non di un istituto per bambini provenienti da contesti problematici né di un padre che a causa dei suoi molteplici impegni lavorativi si vedrà costretto ad affiancarle una estranea baby-sitter.

Se non si vuole fare di questa bambina una sicura candidata a disturbi mentali gravi deve fare ritorno a casa dalla madre e mantenere la frequentazione del padre secondo le modalità precedenti al suo inserimento in comunità.

Gli stessi CTU non rilevano motivi concreti per mantenere il collocamento in comunità della minore se non la conflittualità genitoriale (pag. 37: “Nell’ipotesi che il Tribunale disponga di prolungare la permanenza in Casa Famiglia di XXX, a causa della conflittualità tra i suoi genitori”. Danno atto quindi che non vi sono motivazioni reali (maltrattamento, abbandono) per il prosieguo del collocamento in comunità.

Se un Servizio sociale, infine, deve monitorare la situazione non può essere l’attuale Servizio che con i suo interventi ha sinora provocato solo disastri propugnando lo “scollegamento” della minore dai suoi affetti familiari.

_______________________________________

(PARERE SU RICHIESTA DELL’AVVOCATO DELLA MADRE)

In data … lo scrivente ha ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica, proveniente dall’indirizzo ‘…’ l’elaborato ‘…’.

Tale elaborato è privo sia dei protocolli dei test effettuati sia delle video-audio-registrazioni dei colloqui e questo è il primo vizio formale che non consente di svolgere note critiche di parte.

Ma va aggiunto in questa sede che l’intero lavoro svolto dai CTU presenta un vulnus insanabile rappresentato dalla mancata convocazione formale dello scrivente CTP per l’inizio delle operazioni peritali e il prosieguo delle stesse, ledendo in tal modo il diritto di difesa della parte rappresentata (art. 91 Disp. Attuaz. cpc).

In merito all’elaborato trasmesso, fermo restando i rilievi formali su espressi, lo scrivente CTP non può esimersi dal rimarcare la completa mancanza di scientificità di quel concetto espresso nella risposta al quesito n° 3, a pag. 35, della presunta ‘colonizzazione’ della bambina da parte degli adulti di riferimento, privo di qualsiasi evidenza scientifica e che, verosimilmente, ha informato le operazioni peritali sin dal loro principio; un puro volo di fantasia dei CTU che non è certo di ausilio alla Giustizia.

Non si spiega diversamente la cecità selettiva dimostrata dai CTU in questa vicenda poiché non riescono anamnesticamente a raccordare le condizioni psichiche della minore rilevate all’atto della CTU con la permanenza in casa famiglia.

La bambina che è entrata in casa famiglia il … soffrendo solo di un non meglio precisato disturbo del linguaggio;

– il …, a distanza cioè di quattro mesi dall’inserimento in comunità presenta : «vissuti di profonda sofferenza , attinenti a stati di confusione e colpa, riferibili ai recenti eventi della vita …” “… emergono aspetti di un Sé fragile, ancora bisognoso di cure primarie, molto regredito rispetto alla sua età, di cui le difficoltà linguistiche sembrano anche essere espressione”»;

– nella valutazione di poco successiva presenta: “… disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento”;

– e nella valutazione del prof. … del …: “emergono in lei i tratti di un disturbo di personalità borderline, ma sono anche presenti rilevanti nuclei di scissione. A mio avviso la prognosi è molto negativa. XXX ha comunque delle valide potenzialità, oltre ad essere intelligente ha delle buone capacità riflessive e la voglia di essere aiutata. E’ urgente e necessario che questo avvenga prima che si cristallizzi uno stato patologico di maggiore gravità”.

Anamnesticamente, appunto, si assiste a un peggioramento progressivo delle condizioni di salute della minore che non è stato colto dai CTU e che eziologicamente è riportabile alla sua permanenza in comunità.

I disturbi riscontrati alla minore nel corso del … sono addebitabili solo ed esclusivamente all’ambiente nel quale la minore ha vissuto negli ultimi dieci mesi. Per questa bambina si sta sostanzialmente preparando una ‘carriera’ da paziente psichiatrica; l’eziologia della maggior parte dei disturbi mentali è sconosciuta, in questo caso le istituzioni ce la stanno mettendo tutta per farci sapere come si diventa pazienti psichiatrici. Se questa bambina da adulta avrà problemi psichiatrici saprà chi dovrà ‘ringraziare’.

È di tutta evidenza il forte sbilanciamento in favore del padre di tutti gli atti compiuti dai Servizi sociali, dai CTU e dai giudici minorili.

Ho saputo successivamente che la nonna materna, molto addolorata per la vicenda, è morta dopo l’inserimento della nipotina in comunità. Non posso affermare che tra i due eventi ci sia stato un rapporto di causa-effetto, ma certo il fatto fa pensare.

So che la bambina alla fine della vicenda è stata collocata dal padre e ha gravi problemi psicologici.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Wood CL (1994), The Parental Alienation Syndrome: a dangerous aura of reliability, 27 Loy. L.A. L. Rev. 1367. (https://bit.ly/3gt6JkZ)
  2. Fields H & Rivera Ragland E (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know Part 2 of 2, Update, Volume 16, Number 7. (http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html)
  3. Risposta del Sottosegretario di Stato alla Sanità, prof. Adelfio Elio Cardinale, all’interpellanza parlamentare fatta dall’On. Borghesi in data 18122012 e consultabile sul sito della camera dei Deputati all’indirizzo internet: https://bit.ly/32BRVbF

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

DISPONIBILI SU AMAZON