LA CASSAZIONE HA DETTO QUESTO, LA CASSAZIONE HA DETTO QUEST’ALTRO – II PARTE

Veniamo adesso a esaminare cosa la Suprema Corte di Cassazione scrive in merito all’allontanamento dei minori con prelievo coattivo, cosa che manda in brodo di giuggiole psicologi giuridici e servizi sociali.
Le parole che rendono possibile questo orrore sono due, “rischio evolutivo”.

Riporto dal mio libricino, L’alienazione parentale:

«Il rischio evolutivo.- Qui devo invocare le capacità divinatorie degli psicologi giuridici; e sì, perché per affermare con assoluta certezza che un bambino che rifiuta un genitore (per violenza in famiglia o abusi sessuali, intendiamoci) da adulto avrà disturbi psichici bisogna proprio essere in possesso di capacità divinatorie. Del tutto errate comunque, perché la ricerca scientifica ha già ampiamente dimostrato che il principale fattore di rischio per i vari disturbi mentali non è il rifiuto di un genitore ma è proprio l’esposizione alla violenza e agli abusi sessuali durante l’infanzia. Basta sfogliare un qualsiasi trattato di psichiatria per rendersene conto; ma forse è chiedere troppo agli psicologi giuridici. Addirittura un trattato di psichiatria, ma scherziamo? Ci perderebbero la testa.
E comunque senza scomodare i trattati di psichiatria, un giretto in rete consente facilmente di trovare scritti di Alice Miller ed estratti dei suoi libri nei quali dimostra proprio questo: criminalità e disturbi mentali sono l’espressione cifrata delle violenze e degli abusi sessuali subiti nell’infanzia

Ma non devo autocitarmi, devo riportare quanto scrive la Cassazione.

Ora, un bambino strappato con la forza dalle braccia di sua madre, catturato, sì proprio catturato, che piange, urla, si dispera, rinchiuso in una comunità per essere ‘resettato’, strappato ai suoi affetti, ai suoi giochi, ai suoi amichetti, ai suoi compagni di scuola, che traumi riporta?

Qualcuno ha mai valutato se l’allontanamento del minore dal genitore protettivo abbia dato luogo nel lungo periodo a quell’esito positivo che vuole la Cassazione? Credo proprio di no. Personalmente ho conoscenza di tanti bambini strappati al genitore protettivo, che guarda caso è quasi sempre la madre, i quali una volta giunti alla maggiore età se ne sono ritornati proprio dalla madre. Alcuni hanno persino cambiato il proprio cognome, cancellando quello dal padre e assumendo quello della madre. Quindi a che pro tutte le sofferenze che sono state loro inferte?

L’allontanamento coattivo è una misura non conforme ai principi dello Stato di diritto, scrive la Suprema Corte. Serve altro, ai cattura-bambini?

La condizione psicologica di questi bambini è analoga a quella dei prigionieri di guerra, e si chiama disturbo da stress post-traumatico.

Sull’ascolto del minore.

Il giudice ha quindi il preciso obbligo di ascoltare il minore, anche infradodicenne, pena nullità del procedimento. Né l’ascolto diretto del minore da parte del giudice può essere sostituito dalla CTU (e qui ne avrei di cose da dire, ma lascio parlare la Cassazione, che è molto più autorevole).
Naturalmente ascolto del minore vuol dire dargli voce, rispettare la sua volontà. Perché se lo si ascolta e poi si fa il contrario di quello che dice, come accade spesso, si vanifica proprio questo principio, ribadito dalla Cassazione.

E infine, una conclusione dalla logica stringente: se i minori non vengono ascoltati come si fa a dire se siano capaci o meno di discernimento?

Quindi su che basi vengono fatte le sentenze? Sulle fantasie insane dei CTU?

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