Terzo caso

Per il caso seguente mi impegnai, pur svolgendosi la CTU in una località molto distante dal mio domicilio, perché i soliti servizi sociali avevano fatto diagnosi di PAS (1) e sulla scorta di questa diagnosi l’avvocata del padre chiedeva l’ablazione della responsabilità genitoriale della madre; la vicenda è descritta qui (2).

Una situazione davvero assurda poiché c’era il rischio concreto del collocamento dei bambini in comunità. Ed è davvero sconvolgente la facilità con cui l’avvocata ha chiesto l’ablazione della responsabilità genitoriale per una madre che non ha mai dato prova alcuna di incapacità genitoriale, sulla base di una presunta malattia già oggetto di critiche a livello internazionale; un semplice giro in internet, alla portata di tutti, avrebbe consentito di capire cosa fosse questa PAS.

Riservandosi di meglio esplicitare a codesto spett.le Tribunale il suo pensiero in merito alla presunta sindrome di alienazione genitoriale (più brevemente PAS) nell’appendice alla presente CTP, al fine di non appesantire la lettura della stessa, il sottoscritto non può, preliminarmente, non rilevare che in merito alla PAS, al di là della controversia scientifica, due sono i punti fermi che la caratterizzano:

1) L’assenza di questo concetto nelle principali classificazioni internazionali delle malattie (ICD e DSM), pur essendo lo stesso ormai ampiamente datato (1985) e non certo di recente “invenzione”;

2) La sua non utilizzabilità in Tribunale come prova proprio per quanto detto al punto 1; difatti mai in altri settori del diritto (es. lavoro, civile, penale) una malattia non classificata entrerebbe nel processo.

Qualsiasi accenno a tale presunta sindrome è privo quindi di qualsivoglia valore scientifico, per i motivi suesposti, e si ritiene che una sentenza che utilizzi concetti privi di valenza scientifica sia nulla per tale vizio di forma.

Tutto il lavoro svolto dagli operatori del Consultorio familiare di … (Assistente Sociale e Psicologa), e parte di quello della CTU D.ssa …, appare purtroppo viziato da questo pre-giudizio antiscientifico.

In una delle loro relazioni al Tribunale gli operatori sociali giungono a formulare autonomamente il sospetto clinico (che è atto di competenza medica) della presenza nei minori di questa presunta malattia, rilevando, addirittura, un “estremo stato di sofferenza dei minori” (ma senza precisare in cosa consistesse questo “stato di estrema sofferenza”, senza obiettivarlo con dei test psicologici ma soprattutto senza richiedere, a quel punto, la consulenza specialistica di un Neuropsichiatria infantile che, se davvero la sofferenza fosse stata estrema, avrebbero avuto il preciso dovere di richiedere con immediatezza!); giungono addirittura a esprimere una valutazione prognostica parlando di disagio psicopatologico che si sarebbe potuto manifestare nel tempo. Comportamenti che sfiorano, a parere dello scrivente, l’esercizio abusivo della professione medica!

Un modo di fare superficiale e approssimativo, da parte di operatori del Servizio pubblico che hanno l’obbligo dell’imparzialità nel loro lavoro, oltre quello di non andare al di là dei propri compiti istituzionali ipotizzando malattie (cosa che non compete certo a loro) peraltro inesistenti e quindi prendendosi, in questo modo, gioco della giustizia.

Entrando in ambiti non di propria competenza si finisce con l’esprimere concetti senza valutarne le conseguenze, mostrando la scarsa conoscenza che si ha della materia e soprattutto ignorando che già dal lontano 2005 è stato dimostrato che i minori cui viene diagnosticata la cosiddetta PAS non presentano ai test danni psicologici maggiori di quelli causati dalla stessa separazione genitoriale (Lavadera Lubrano A, Marasco M: La sindrome di alienazione genitoriale nelle consulenze tecniche d’ufficio: uno studio pilota. Maltrattamento e abuso all’infanzia, Vol 7, n. 3, pag. 75, dicembre 2005).

Non vi è invece traccia alcuna, negli atti, dello svolgimento da parte dei Servizi consultoriali di inchieste sociali, di approfondimenti della natura dei rapporti tra la famiglia del sig. … e i minori (cose che rientrano invece nelle loro competenze), e soprattutto se corrisponda al vero l’elargizione di somme di denaro eccessive da parte dei nonni paterni ai minori (importi di 50 euro per volta); credo non sfugga a nessuno l’alto disvalore educativo di comportamenti del genere! (di ciò la sig.a … non ha fatto parola nel corso delle operazioni peritali perché già ampiamente stigmatizzata – “alienante … aggressiva … proterva … narcisista … persecutoria … istrionica … poco razionale”, ecc. – per non gettare ulteriore benzina sul fuoco, come si suol dire).

Ma forse c’è di peggio perché nella memoria dei legali del sig. … non si può non leggere il tentativo opposto, quello cioè di escludere invece la madre dalla vita dei figli proprio invocando la malattia inesistente e richiedendo addirittura l’ablazione della potestà genitoriale della sig.a … sulla base di ciò che non esiste; disegno perverso messo in atto, verosimilmente, dalla famiglia del sig. … con, non voglio dire la complicità ma certo la condiscendenza dei Servizi Consultoriali di ….

ANTECEDENTE CRONOLOGICO

Pur essendo la vicenda ampiamente nota a codesto spett.le Tribunale ritengo opportuno riassumerla per brevi linee.

La presente CTU nasce dal reclamo proposto dalla sig.a … il … avverso il decreto cron. … del … della Corte d’Appello del Tribunale di …, con il quale il Tribunale di … modificava le condizioni di separazione vigenti tra i coniugi …/…. In particolare tale decreto disponeva l’affido condiviso con collocazione dei minori presso la madre e diversamente regolamentando il tempo di permanenza dei minori presso il padre; contestualmente, il decreto impugnato dalla … riduceva il contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei due minori da € … a € … mensili.

Sul reclamo proposto dalla sig.a …, di cui sopra, veniva disposta

CTU psicologica diretta ad accertare se siano già affiorati nei minori sintomi della sindrome di alienazione genitoriale e quale sia il regime più favorevole allo sviluppo equilibrato dei minori”, al fine di “stabilire il collocamento prevalente dei figli minorenni dei coniugi e la conferma o meno dell’affido congiunto ai genitori”.

OPERAZIONI DI CTU

Il sottoscritto, per motivi legati alla distanza della sua residenza dal luogo in cui si è svolta la CTU, non ha potuto partecipare a tutti gli incontri; ha partecipato all’incontro preliminare con la sig.a … e il sig. … (…), a quello con i minori ed entrambi i genitori (…) e a quello con i minori del ….

Nel corso delle operazioni peritali è apparso chiaro che non vi è, da parte della sig.a …, alcuna sua opposizione all’esercizio del diritto alla genitorialità del sig. …, anzi tutt’altro; la sua richiesta è quella di un maggiore impegno del padre nello svolgere quotidianamente il suo dovere di genitore e non di limitare il suo preteso diritto alla genitorialità solo ai momenti ludici da trascorrere con i figli, dato questo che non lascia intravedere un genuino desiderio di svolgere il suo compito di genitore nella quotidianità dei figli ma rimanda a istanze puramente egoistiche.

Una quotidianità che significhi dare garanzie di affidabilità nei tempi e negli orari, che è fatta dall’accompagnare i figli a scuola, riprenderli dalla scuola, assisterli nelle malattie, essere presente nelle loro attività extra-scolastiche, nei momenti ludici e nei momenti tristi, difficili della loro vita.

Questa puntualizzazione della sig.a … sull’espletamento della genitorialità, responsabile e non goliardica, da parte del padre, non solo come diritto da esercitare di tanto in tanto ma come preciso dovere quotidiano non è stata affatto recepita dai Servizi, anzi spesso fraintesa, forse a causa del modo di porsi della sig.a …, ma sono gli operatori che devono saper decodificare certi comportamenti o certe prese di posizione e soprattutto evitare l’innescarsi di simmetrie tra operatori e utenti; la sfiducia della sig.a … verso l’operato dei Servizi Sociali del Consultorio di … nasce da uno stillicidio di accuse che le sono state rivolte ma soprattutto dal subire l’affronto di avere manipolato psicologicamente i figli contro il padre sino a paventare (avvocato della controparte) l’ablazione della potestà genitoriale. Davvero si è andati oltre i limiti.

E che le cose non stiano come rappresentato dai Servizi è sufficientemente testimoniato dall’ottimo sviluppo educativo dei minori, come rilevato dalla CTU, dai loro risultati scolastici, dalla molteplicità dei loro interessi extra-scolastici, dalle loro capacità di socializzazione.

Poiché la piega presa da questa vicenda post-separativa pare voler addossare la “croce” della lesione del diritto di visita del padre totalmente alla madre, pare opportuno allo scrivente riportare un resoconto delle visite effettuate dal padre ai figli minori, sia pure limitato all’ultimo anno; il Tribunale con il suo decreto disponeva:

il padre, … potrà vedere e tenere con sé i figli il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 circa fino alla domenica sera alle 21.00; il sig. … preleverà i bambini presso l’abitazione materna e là li riconsegnerà alla madre”;

durante la settimana il sig. … potrà stare con i figli nel pomeriggio e a cena nel giorno che si indica in quello di mercoledì”;

… … potrà tenere con sé i due figli per dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive, per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali”.

Corre l’obbligo di verificare se quanto disposto dal Tribunale sia stato rispettato e se non lo è stato a chi addebitarne la responsabilità; il decreto della Corte d’Appello del Tribunale di … col quale si modificavano le condizioni separative e il diritto di visita del padre è datato …. A tale proposito si è preparato un calendario al fine di verificare tale circostanza.

Come si vede dalle tabelle allegate, per i rimanenti giorni del mese di … e per l’intero mese di …, nonostante il decreto del Tribunale, il sig. … non ha preso i figli nei periodi disposti: è solo dal mese di … in poi, dopo aver concordato un calendario con i Servizi Sociali, e dopo le rimostranze della madre (sempre fraintese dagli stessi Servizi) che ha iniziato le visite ai figli.

Ma anche dopo avere concordato il calendario delle visite con i Servizi Sociali, il sig. … continua a mostrarsi inadempiente; come si vede dalle tabelle quasi mai ha preso i figli con sé nella giornata del mercoledì, a volte avvisando telefonicamente la madre altre volte senza nemmeno avvisare. Credo non sfugga l’assoluta mancanza di rispetto di tali comportamenti verso i figli e verso la ex-moglie.

Circa i fine settimana, che avrebbero dovuti essere alterni, risulta invece che nel mese di … li ha tenuti con sé tutti i sabati e ciò a smentire (ove ancora ce ne fosse bisogno) i Servizi Sociali del Consultorio di … per i quali la madre vorrebbe escludere il padre dalla vita dei figli e a confermare il loro pre-giudizio nei confronti della sig.a ….

L’ultimo sabato in cui il padre tiene i figli con sé è l’…, poi non solo non dà più notizie di sé ma, pur essendo in malattia, e quindi con maggiore disponibilità di tempo, non li visita né a Natale né a Capodanno (il tribunale aveva invece disposta una intera settimana durante le vacanze natalizie) recuperando poi con tre giorni consecutivi dal … all’… … …. E questo pur essendo in congedo dal lavoro per malattia, e quindi non potendo invocare la mancanza di tempo per motivi lavorativi.

Nessuna visita per il rimanente mese di … e nemmeno a … quando la bambina ha il gesso alla gamba per una caduta accidentale e il maschietto è a letto con la febbre, trova il tempo per visitarli. Non dimostra quindi neppure compassione per la figlia e non regge la motivazione dell’impegno lavorativo, in quanto si auto-dichiara (?) in cassa integrazione in quel periodo. Pretende poi il suo diritto di visita con violenza verbale il …. Nonostante non si sia mai occupato della bimba con la frattura e non dia quindi motivo di pensare che se ne voglia occupare adeguatamente (la bambina ha ancora il piede dolorante) e nonostante anche il bambino non stia bene, vorrebbe portarli via a forza.

Anche questo aspetto solleva qualche dubbio sulla tempestività di una “cassa integrazione” che sembra essere “provvidenzialmente” intervenuta proprio nel momento in cui bisognava esibire in Tribunale le buste paga (che per i mesi di … e … sono per forza di cose di importo inferiore a quello dei restanti periodi lavorativi) e ottenere in questo modo la riduzione dell’assegno divorzile.

Trascorre in questo modo, nella totale assenza del padre, anche il mese di … e le visite riprendono verso la fine del mese, e cioè, singolarmente, in coincidenza con il decreto del tribunale che dispone la CTU. Nei mesi in cui si svolge la CTU è più presente, ma già dal mese di … riprende il suo solito comportamento, se si esclude il periodo delle vacanze estive.

È parso chiaro che il sig. …, pur non intendendo sottrarsi ai suoi doveri verso i figli, si trova in una condizione di oggettiva difficoltà ad aderire alle esigenze che una genitorialità consapevole richiede; in queste condizioni l’affidamento condiviso viene ad essere fortemente sbilanciato prevedendo a carico della sig.a … un surplus di doveri in presenza di scarsi diritti e per il sig. … una scarsità di doveri pur con la pretesa del diritto alla bigenitorialità (e alla ottenuta riduzione dell’assegno divorzile che, a parere dello scrivente, sembra essere l’unica molla vettore della vicenda).

Le condizioni oggettive che ostano alla funzione genitoriale del padre non sono rappresentate dalla ipotizzata manipolazione dei minori da parte della madre (come sostenuto dai Servizi sociali) ma dalla relazione del padre con un’altra donna e dalla nascita di una figlia da questa relazione.

L’attuale compagna del sig. …, pur convocata dalla CTU, non si è presentata. Ritengo questa una grave carenza di questa CTU poiché non si è avuto modo di comprendere la natura dei rapporti fra i tre minori e soprattutto valutare sotto il profilo psicologico proprio l’attuale partner del padre dei minori che, da alcune allusioni, sembra di capire che sia molto gelosa del sig. … e che, verosimilmente, è l’ostacolo principale alla continuità dei rapporti tra il sig. … e i figli avuti dal matrimonio con la sig.a …. Addirittura in alcune conversazioni con la ex-moglie (delle quali ovviamente non c’è prova ma ciò non significa che non si siano svolte – non siamo in ambito penale) il sig. … avrebbe persino ventilato l’idea di togliere il proprio cognome a … e ….

Come affermato proprio dalla sig.a …, non si può obbligare un padre a fare il padre per forza.

Da tenere poi conto dei riferiti comportamenti della compagna del sig. … verso la figlia …; è risultato infatti nello svolgimento della CTU che XXX e YYY hanno assistito a manifestazioni di violenza verso la piccola … da parte della madre (“picchiata dalla mamma senza un serio motivo” come dà atto la CTU a pag. 24). Manifestazioni di violenza assistita che non fanno certo bene al processo educativo dei minori.

CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI DEL MAGISTRATO

Ai quesiti posti dal magistrato si può pertanto così rispondere:

Non esiste, come non può esistere, alcuna sindrome di alienazione genitoriale; in ciò il Tribunale è stato tratto in errore dalle relazioni dei Servizi Sociali.

Il regime più favorevole all’equilibrato sviluppo dei minori, al momento, è l’affidamento condiviso ma condizionato al vincolo del padre a un regime di visita più rigoroso e a un suo maggiore coinvolgimento nella quotidianità dei figli e nelle loro attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo le indicazioni che codesto spett.le Tribunale vorrà dare.

Il monitoraggio va effettuato da Servizi Sociali che, raccogliendo il suggerimento della CTU, debbono essere diversi da quelli che se ne sono occupati sinora.

Inoltre si ritiene di suggerire che, qualora da tale monitoraggio continuino a risultare comportamenti elusivi del sig. … delle disposizioni del Tribunale in merito al suo diritto di visita ai figli e alla condivisione della responsabilità genitoriale anche nella quotidianità, oppure comportamenti diseducativi dei nonni paterni verso i minori, o addirittura nuova esposizione dei minori a violenza assistita da parte dell’attuale compagna del sig. …, tali condizioni devono essere riviste orientandosi per un affido esclusivo dei minori alla madre e rideterminazione dell’assegno divorzile.

APPENDICE

LA PRESUNTA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE

Proposta alla comunità scientifica dal Dr Gardner nel 1985 non è stata mai considerata come patologia proprio per la mancanza nel suo costrutto di serie basi logiche e scientifiche (Bruch, 2002 – 3).

Sul Dr Gardner vanno smentite alcune mistificazioni: non era né psicologo né psichiatra (4), non era professore universitario ma solo un volontario non retribuito alla Columbia University di New York (5); la Columbia University, dopo che Gardner propose il concetto di PAS, prese le distanze dalle sue teorie ed egli andò gradualmente trasformandosi in un “autentic american monster” (6).

La teoria della PAS è stata oggetto di analisi nel lontano 2003 da parte dell’Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (American Prosecutors Research Institute) che l’hanno definita come “una teoria non verificata che, se non contestata, può provocare conseguenze a lungo termine per il bambino che cerca protezione e rivendicazione legale nei tribunali” (7) e “una teoria non dimostrata in grado di minacciare l’integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi” (8).

Più di recente, nel marzo 2010, si sono pronunciati sulla PAS gli psichiatri dell’Associazione Spagnola di Neuropsichiatria definendola senza mezzi termini “un castello in aria” (9) e consigliando a tutti i loro associati di non farne uso né in ambito clinico né in ambito giudiziario.

Ho riassunto infine in questo articolo (10) le vedute più recenti sulla PAS.

La vicenda su riportata è un esempio delle storture del sistema giudiziario delle separazioni e affidamento dei minori.

Questa madre aveva fatto ricorso al tribunale unicamente per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento; per ritorsione il padre dei bambini è andato a lamentarsi con i Servizi sociali del fatto che la ex-moglie non gli faceva vedere i figli e i Servizi sociali, senza verificare, hanno relazionato al Tribunale circa la presunta PAS. Da qui si è aperto un contenzioso che rischiava di far finire in comunità i bambini.

Per smontare le accuse fatte dal padre alla madre di non fargli vedere i figli, avallate dai Servizi sociali che non hanno svolto alcuna inchiesta sociale, abbiamo dovuto ricostruire tutte le visite paterne ai figli, costruendo un vero e proprio calendario (un file di excel); di fronte all’evidenza della latitanza del padre le accuse sono cadute.

So che al termine della CTU le parti hanno comunque raggiunto un accordo; i bambini sono rimasti con la madre.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Questa, dei Servizi sociali che si sbilanciano facendo diagnosi di improbabili malattie, è una costante nelle vicende di affidamento dei minori. Purtroppo i corsi di formazione e di aggiornamento per anni sono stati, e lo sono tuttora, monopolizzati dagli psicologi giuridici che hanno sapientemente indottrinato assistenti sociali e psicologi con questi concetti antiscientifici. Un minimo di senso critico però dovrebbe portare questi professionisti a meglio documentarsi in merito. Non parliamo poi di alcuni avvocati che imperversano nelle questioni del Diritto di famiglia senza averne competenza alcuna; in questo caso l’avvocata del padre si occupava prevalentemente di recupero crediti. Investita di questo caso si è limitata a fare il copia-incolla da alcuni blog di associazioni di padri separati, senza minimamente porsi il problema del benessere dei figli minori di questa coppia. Sotto questo aspetto, della corretta informazione e dell’aggiornamento professionale serio e competente, le associazioni forensi, gli Ordini degli avvocati come pure gli Ordini professionali degli assistenti sociali sono clamorosamente latitanti. Come pure lo sono gli Ordini professionali dei medici e degli psicologi; più volte, in queste fasi iniziali, ho fatto segnalazioni sull’uso dei loro iscritti di concetti privi di validità scientifica, ma senza esito alcuno. L’unica conclusione che posso trarre è quella di una pericolosa collusione di queste istituzioni con il sistema perverso della PAS.
  2. http://www.andreamazzeo.it/docu/Anna.pdf
  3. Bruch CS, (2002) Parental Alienation Syndrome and Alienated Children – getting it wrong in child custody cases. Child and Family Law Quarterly, Vol 14, No 4. (https://bit.ly/3sOzaMU e in francese https://bit.ly/3dFDBVG)
  4. Vaccaro S, Barea Payueta C (2009), El pretendido Síndrome de Alienación Parental – un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Desclée de Brower, Bilbao, Spagna. (http://www.edesclee.com/products.php/ISBN978843302331) Attualmente su Amazon: https://amzn.to/3do2xRp; Qui un estratto: https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433023315.pdf
  5. https://nyti.ms/3agv7SS
  6. https://bit.ly/2OUkFcg
  7. Rivera Ragland E, Fields H (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know – Part 1 of 2. National District Attorneys Association, National Center for Prosecution of Child Abuse, 16, 6. http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no6.html Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/update-16-6.pdf
  8. Rivera Ragland E, Fields H (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know – Part 2 of 2. National District Attorneys Association, National Center for Prosecution of Child Abuse, 16, 7. http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/update-16-7.pdf
  9. AEN (2010), Declaración en contra del uso clínico y legal del llamado Síndrome de Alienación Parental. http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/aen_sap.pdf
  10. Mazzeo A, (2011) La sindrome di alienazione parentale (PAS) – Realtà clinica o argomento retorico? Osservatorio per la Psicologia nei Media, Gennaio. https://bit.ly/3vdab7i, oppure http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/articolo_opm.pdf

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

DISPONIBILI SU AMAZON