Un caso allucinante

Questa che segue è stata la CTU più allucinante alla quale abbia partecipato.

Ce n’era già stata una in precedenza, al Tribunale Ordinario, svolta da uno psicologo, che aveva escluso che la bambina fosse ‘ammalata di PAS’; il Tribunale dei Minori, su ricorso del padre della bambina, ne dispose una seconda, proprio alla “ricerca della PAS”.

Vennero incaricati due CTU, un anziano psichiatra e una psicologa, provenienti entrambi da una regione diversa da quella del tribunale che dispose la CTU.

Lo psichiatra si rivelò prepotente, arrogante e cafone, elementi che dovetti evidenziare nella mia relazione di parte; ottantenne, tracagnotto, con indosso un’improbabile camicia di flanella a quadri, jeans più ampi di almeno due taglie stretti in vita da una cintura a strisce di plastica blu e verdi intrecciate, scarpe sportive tipo ginnastica intonate alla cintura.

Il padre della bambina aveva incaricato come suo CTP un neuropsichiatra infantile, uno dei più noti sostenitori della PAS, uno di quelli i cui titoli e qualifiche professionali occupano metà pagina di un foglio A4.

La madre della bambina mi aveva inviato la relazione di questo professionista, presente nel fascicolo processuale; ebbene costui, senza conoscere né la madre né la bambina, né tanto meno avendo potuto, ovviamente, sottoporle a visita medica, aveva fatto la ‘diagnosi’ di “sindrome della madre malevola” e “sindrome di Münchausen per procura” alla madre e di “sindrome di alienazione genitoriale” (PAS) alla bambina e alla madre. Modus operandi al limite del falso ideologico.

Mentre era in corso la CTU si ebbe notizia della dichiarazione del Ministro della Salute che condannava la PAS perché priva di basi scientifiche; ovviamente inserii nella mia relazione il testo di questa dichiarazione. Di seguito la mia relazione.

Un primo rilievo di carattere formale concerne la mancata comunicazione, ai sensi di legge, al sottoscritto CTP dell’inizio delle operazioni peritali.

Nell’udienza di giuramento i CTU si sono riservati di “fissare l’inizio delle operazioni peritali comunicandolo alle parti” (Decreto TM di … del …). Poiché l’inizio delle operazioni peritali non è stato fissato in sede di udienza di accettazione dell’incarico, il CTU avrebbe dovuto darne comunicazione formale ai CTP ai sensi di legge (art. 91 Disp. Att. C.P.C.) o comunque personalmente in maniera formale visto che disponeva di tutti i recapiti.

Non ho ricevuto nessuna comunicazione sino al giorno …, quando lo studio dell’avv. … mi trasmetteva l’indirizzo di posta elettronica del CTU e in pari data provvedevo immediatamente a contattarlo a mezzo e-mail per rappresentargli la necessità di venire informato in anticipo delle date di fissazione degli incontri di CTU.

Non ricevevo alcuna risposta del CTU a questa mail e con mia grossa sorpresa il giorno …, lo studio dell’avv. … mi girava un fax del CTU con il quale lo stesso comunicava, all’avv. … ma non al sottoscritto CTP come per legge, che l’inizio delle operazioni peritali era fissato per il giorno …; poiché sarebbe stato per me impossibile liberarmi dagli impegni professionali per quella data mi attivavo immediatamente per comunicarlo al CTU.

In data …, rientrato in servizio dopo la festività domenicale, prendevo finalmente visione dei turni di servizio e rendendomi conto della materiale impossibilità di essere a … per l’inizio delle operazioni peritali, in pari data ne davo comunicazione al CTU, come al solito per e-mail e per fax, ma senza ricevere alcun cenno di risposta.

Questo lungo preambolo per rappresentare alla SV che, al di là delle lagnanze espresse dai CTU nella loro relazione, ostacoli al corretto svolgimento delle operazioni peritali sono stati frapposti proprio dal loro rifiuto di dialogare con il sottoscritto CTP e di imporre la loro volontà; a … … mi sono visto costretto a inviargli una raccomandata con ricevuta di ritorno che è poi tornata indietro perché mai ritirata, e che è in possesso dell’avv. ….

Un secondo rilievo concerne il fatto che, successivamente all’inizio delle operazioni peritali del quale lo scrivente, come già detto, non ha mai avuto formale notizia, il CTU ha omesso di concordare le date dei successivi incontri, decidendo d’imperio senza tener conto degli impegni lavorativi e personali, pur rappresentati, ma anzi ironizzando sugli stessi.

Un terzo rilievo concerne la mancata compilazione al termine di ciascuna seduta di CTU del prescritto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti; in nessuno degli incontri cui ho partecipato come CTP i CTU mi hanno sottoposto un verbale da firmare.

DATO STORICO

La CTU per la vicenda di cui è causa è stata disposta il … su impulso di parte del sig. … che chiedeva la “decadenza della madre dalla potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne XXX”; ricorso per il quale il PM adito aveva concluso per la “reiezione del ricorso del sig. …, alla luce della statuizione della Corte d’Appello di … in sede di separazione coniugale attualmente vigente”, in data ….

Sulla scorta, poi, verosimilmente, di relazioni dei Servizi Sociali di … (nel dispositivo che ha disposto la presente CTU testualmente si legge: “gli operatori parlano apertamente di possibile sindrome di alienazione parentale messa in atto da parte della madre verso il padre”) codesto spett.le Tribunale ammetteva la CTU.

Questo CTP non può non evidenziare, a questo punto, il comportamento scorretto tenuto dai servizi Sociali di …, affidatari della minore, i quali, pur in presenza di una precedente CTU che aveva già escluso la presenza di una sindrome di alienazione parentale (quella svolta nel …, dal Prof. … su incarico del Tribunale Ordinario di …) non hanno esitato a rappresentare a codesto spett.le Tribunale una situazione distorta, parlando addirittura di “gravi pregiudizi della minore” senza nemmeno peritarsi di verificare il suo rendimento scolastico e i giudizi degli insegnanti (la stessa D.ssa …, affidataria della minore, nell’ascolto video-audio-registrato afferma di non aver mai parlato con le insegnanti della bambina – dal minuto … in poi del file …), che sono gli indicatori più sicuri dello stato di salute psicologica di un bambino (o forse proprio per questo, poiché i lusinghieri risultati scolastici della minore e i giudizi degli insegnanti sono la smentita più clamorosa, se ancora ce ne fosse bisogno, alla teoria della sua presunta manipolazione psicologica).

Cosa avrebbe potuto dire di nuovo una CTU a distanza di appena due anni dalla precedente? Se alienazione parentale non c’era nel … non poteva nemmeno esserci nel …, sempre che a questo concetto si voglia dare dignità di patologia, cosa che, come si vedrà più avanti, esso non possiede.

I Servizi Sociali di … hanno clamorosamente disatteso le disposizioni della Corte d’Appello di …, che pronunciandosi su ricorso delle parti con sentenza n° … del … ha fornito ai Servizi Sociali affidatari della minore queste direttive:

1) “impostare e condurre un intervento psicoterapeutico sulla minore nella direzione indicata nella relazione del C.T.U. Prof. …;

2) assicurare, come punto di arrivo, che il padre possa tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi ogni settimana e, a settimane alternate, nel fine settimana con pernottamento, garantendo invece nell’immediato, per un periodo rimesso alla discrezionalità del Servizio sociale stesso, ed in maniera graduale, incontri protetti padre figlia in ambiente neutro (locali del Servizio, ludoteca o simili) in almeno due pomeriggi ogni settimana;

3) sorvegliare la condotta dei genitori, al fine di individuare la migliore soluzione per un eventuale diverso affidamento futuro.”

Nessuna di queste disposizioni è stata attuata dai Servizi Sociali di … (addirittura pretendevano di svolgere la psicoterapia della minore in presenza di agenti di Polizia – una cosa inaudita!! Lo scrivente avrebbe voluto chiedere alla D.ssa … – ma non gliene è stata data la possibilità avendolo escluso dall’ascolto della stessa – se nel loro servizio è una prassi consueta quella di avvalersi della presenza della forza pubblica per effettuare gli incontri protetti o questa precauzione è stata adottata solo in questo caso; e se è stata adottata solo in questo caso per quale motivo? Quali erano le situazioni di pericolo che essi paventavano tanto da richiedere la presenza della forza pubblica?) che hanno preferito ‘lavarsene la mani’, da un lato fornendo indicazioni per la psicoterapia da svolgere presso l’Istituto …, località distante circa 100 km da …, cosa impraticabile poiché non è nemmeno pensabile che una psicoterapia si possa svolgere con un terapeuta lontano 100 km, e non tenendo conto che ciò significa sottoporre la minore a uno stress non indifferente visti i suoi impegni scolastici (la minore frequenta, e frequentava all’epoca, la scuola a tempo pieno, terminando alle ore 16.30), dall’altro investendosi di competenze che non possiedono giungendo a diagnosticare una presunta patologia (atto di competenza medica), la PAS, già esclusa peraltro nel corso di una CTU conclusasi pochi mesi prima.

Non mostrano, questi Servizi Sociali, pur suoi affidatari, di tenere nel debito conto le esigenze della minore e di saper tutelare il suo benessere psicologico visto che la espongono di continuo a ulteriori traumi psichici.

LE OPERAZIONI PERITALI

A parere dello scrivente le operazioni peritali in questa vicenda non si sono distinte per trasparenza e imparzialità, tutt’altro. I CTU hanno ogni volta deciso d’imperio le date di convocazione delle parti senza concordarle, come è consuetudine, con entrambi i CTP; anzi è impressione dello scrivente che hanno proceduto in questo modo nell’intento preciso di escluderlo da alcune fasi della CTU (ascolto del padre, ascolto dell’Assistente sociale, ecc.). Tali aspetti saranno meglio rappresentati al Tribunale dall’avv. ….

Un vulnus insanabile di questa CTU è rappresentato dall’esclusione dello scrivente CTP dall’ascolto della minore, accampando motivazioni risibili; in nessuna CTU si verifica l’esclusione dei CTP dall’ascolto dei minori né si comprende, sul piano logico, la motivazione di ciò se non per il fatto che i CTU volevano evitare che alla minore fossero poste domande precise sui suoi rapporti col padre. In assenza delle risposte della minore a tali domande non è possibile addivenire a una rappresentazione della realtà oggettiva di tali rapporti ma si possono solo fare illazioni soggettive prive di qualsiasi validità e attendibilità, soprattutto sul piano delle ripercussioni giuridiche.

Al momento della sua esclusione il sottoscritto ha educatamente protestato con il CTU che però è stato irremovibile su questo punto; desta non poca meraviglia pertanto quanto si legge nella relazione di CTU “in accordo con i periti di parte” poiché il sottoscritto non è stato affatto d’accordo in questo ma ha dovuto subire questa ennesima imposizione del CTU, intesa a escluderlo da fasi cruciali della CTU.

In assenza dell’ascolto congiunto della minore e di un pacato e sereno confronto tra le parti, in contraddittorio, non si vede come e in che modo si possa dare risposta ai quesiti posti dal Tribunale e che di seguito si riportano:

Dicano i CTU, letti gli atti della procedura,

a) quali siano le attuali condizioni di vita e di salute della minore

b) valutino altresì le personalità e le capacità genitoriale delle parti, nell’ottica della presente controversia ex art. 330 cc

c) con particolare riferimento all’eventuale instaurarsi di una sindrome di alienazione parentale – specificandone l’esatta definizione se esistente – da parte della madre in danno del padre

d) valutando quindi anche gli attuali rapporti tra i singoli genitori e la figlia, alla luce delle dinamiche intrafamiliari in essere, e considerate le pronunce giudiziali in atti relative alla separazione personale tra i coniugi.”

Come si può leggere, inoltre, la sindrome di alienazione parentale era espressamente citata tra i quesiti che il Giudice ha posto al CTU e sui quali il CTU ha giurato; successivamente, nel corso delle operazioni peritali, ha invece più volte ribadito di non sapere nulla di questa sindrome. Il sottoscritto si chiede, e chiede allora, retoricamente, su che cosa ha giurato questo CTU al momento del conferimento dell’incarico. Se davvero egli ignora, come ha più volte affermato e come ha dichiarato alla SV il giorno … (“Posso comunque dire che non ne ho mai sentito parlare”), cosa sia la sindrome di alienazione parentale, avrebbe dovuto rappresentare questa circostanza al Giudice al momento del conferimento dell’incarico, visto che linee guida e codici deontologici suggeriscono di non accettare incarichi per i quali non si ha specifica competenza e formazione (Codice di deontologia medica, Art. 62 – Attività medico-legale – L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica).

Delle due l’una: o il CTU realmente non sa nulla di questa sindrome e allora non si comprende perché abbia accettato un incarico che prevedeva specificamente il suo accertamento, oppure la conosce ma per motivi che al sottoscritto sfuggono, nel corso delle operazioni peritali ha fatto finta di non saperne nulla; se così fosse, non pare allo scrivente, questo dei CTU, un comportamento deontologicamente corretto (1).

In secondo luogo, ancora una volta, contesto l’affermazione dei CTU a pag. 3 laddove scrivono di avere concordato con lo scrivente CTP di limitare “la presenza a due solo adulti estranei”, con riferimento all’ascolto della minore poiché il sottoscritto ha protestato sin dall’inizio per questa sua esclusione dall’ascolto della minore, come risulta dalle registrazioni, come già rappresentato alla S.V. e come si dirà in seguito; questa affermazione dei CTU non corrisponde al vero.

A ogni buon conto si relaziona su quanto a questo CTP è stato consentito di valutare.

In data … presso la sede del Tribunale dei minori di …, dalle ore … in poi sono proseguite le operazioni peritali per l’ascolto nell’ordine, come da convocazione del CTU datata …, della madre, del padre e della minore (testualmente si trascrive: “Il giorno .. dovranno essere presenti entrambi i coniugi e la minore, al mattino a far capo alle ore … ed il pomeriggio dalle ore …. Il giorno … le operazioni andranno avanti solo al mattino a far capo alle ore …, con la presenza di tutta la famiglia”).

Verso le ore … il sottoscritto si è presentato presso la sede del Tribunale, chiedendo al commesso che gli fosse indicata la stanza dove si sarebbero svolte le operazioni peritali per la CTU …/…; gli veniva indicata la stanza n. 5 al secondo piano del Tribunale ove il sottoscritto si recava constatando che non era ancora arrivato nessuno. Ridiscendeva quindi al piano terra e qui notava la presenza della sig.a … insieme alla minore e alla nonna materna della minore. Si attendeva quindi l’arrivo degli altri convocati. Verso le ore … arrivavano i CTU che davano inizio alle operazioni peritali. Preliminarmente ci informavano che il sig. … per un precedente impegno non poteva comparire in mattinata e che sarebbe stato ascoltato nel pomeriggio e comunicavano che era stata convocata anche la D.ssa … in quanto affidataria della minore.

Ascolto della madre della bambina

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di … si è svolto l’incontro con la madre.

Come CTP per il padre era presente la D.ssa …, in sostituzione del Prof. …; alla sommessa osservazione del sottoscritto CTP che tale sostituzione doveva essere autorizzata dal Giudice pena la nullità delle operazioni peritali, il CTU ha risposto, indicando la porta, che non occorreva alcuna autorizzazione e che se non ero d’accordo potevo uscire dalla stanza.

La madre, laureata in …, è docente di ruolo di … presso l’… di … dal ….

Coniugata nel … con il sig. …, riferisce che il matrimonio si è mostrato sin dall’inizio problematico per via delle eccessive intrusioni della madre del sig. … nel ménage familiare, dell’eccessiva dipendenza psicologica del marito dalla madre di lui e per la svalutazione e denigrazione della sua famiglia di origine, ritenuta dagli … di livello sociale e culturale inferiore al loro.

Con il tempo sono comparsi atteggiamenti e comportamenti autoritari e violenti del sig. …, anche dopo la nascita della bambina, che hanno portato la sig.a …, il giorno …, ad allontanarsi da casa con intervento dei Carabinieri di …, da lei chiamati a causa delle liti familiari. Dall’epoca della separazione vive a … insieme alla figlia minore.

In data … la sig.a …, tramite il suo legale si è rivolta al Tribunale dei minori di … segnalando sia “atteggiamenti aggressivi sul piano fisico e verbale” verso di lei (cui purtroppo aveva assistito la figlia minore) sia comportamenti “irresponsabili nei confronti della bambina” (quali quello ad es. di averla lasciata sola in ascensore all’età di un anno e mezzo circa o di entrare in competizione con la figlia quando giocavano con le costruzioni giungendo a tirare alcuni pezzi alla figlia se questa gliene sottraeva alcuni per completare la sua costruzione), richiedendo un accertamento peritale in merito (lo scrivente rileva che in questo primo ricorso al Tribunale dei minori non vi è accenno alcuno ai presunti abusi sessuali del padre verso la minore; lo stesso procedimento penale avviato nel … del … contro il sig. … è ai sensi dell’art. 609-bis del CP. Ciò ai fini di una puntuale ricostruzione cronologica della vicenda circa la presunta manipolazione psicologica della minore da parte della madre).

A richiesta del CTU di conoscere meglio i motivi del rifiuto della minore di incontrare il padre la sig.a … riferisce che nel mese di …, mentre giocava a palla con la figlia, entrambe sedute per terra con le gambe allargate che si tiravano reciprocamente la palla, la bambina a un certo momento le disse del …; la sig.a … chiese preoccupata alla figlia chi le avesse detto queste cose e la bambina rispose che era stato il padre.

A questo racconto della madre il CTU ha replicato: “Cosa gravissima se fosse vera … È stato dichiarato che il ricordo della bimba non può essere genuino”, e nel prosieguo del colloquio così si è espresso in merito al sig. …: “lo guarderò bene se ha qualche stigmata particolare che lo caratterizzi”.

Non può non rilevare il sottoscritto CTP sul comportamento estremamente scorretto tenuto dal CTU in questa circostanza, poiché si arroga il diritto di sindacare in merito alla veridicità del racconto della sig.a … (cosa di competenza del magistrato) ma soprattutto afferma falsamente che qualcuno avrebbe dichiarato che il ricordo della bambina “non può essere genuino”, fatto questo sul quale sono in corso i relativi procedimenti penali che stabiliranno se il ricordo sia genuino o meno; né può stabilirlo il CTU sia perché non gli compete, sia soprattutto affermandolo senza ancora aver conosciuto e ascoltato la minore. Già da queste prime battute emergono il pregiudizio del CTU e la sua parzialità.

All’osservazione del CTU che la bambina ha bisogno di entrambi i genitori la sig.a … così replica: “Non ho niente in contrario, glielo dico sempre a XXX ma lei non vuole parlare col padre nemmeno al telefono … Se XXX vuole andare dal papà io la porto. A me interessa il benessere di mia figlia, se vuole stare col padre la porto, le mie paure sono quello che la bambina mi racconta”.

A questo punto interviene la CTU … che chiede: “Ma lei crede a quello che le dice la bambina?”; anche questa osservazione allo scrivente pare frutto di un pregiudizio, e cioè che la bambina non sia sincera.

La sig.a … risponde: “Io credo a mia figlia … quando mi ha raccontato del … io pensavo che fosse successo all’asilo. Da quando la bambina ha iniziato a rifiutare il padre … lui veniva a trovarla ma lei non si relaziona con lui. La bambina non ha mai chiesto di restare con il padre la sera, che sarebbe stata una cosa normale.”

Circa i rapporti con l’ex-marito ne parla come di “un giorno di sole e tanti giorni di tempesta, poi siamo arrivati alla rottura finale” e alla richiesta del CTU di com’era la tempesta: “offese, apprezzamenti e insulti umilianti, – «non vali nulla … sei grassa … questo non lo sai fare … non ti sai vestire … non ti sai comportare … non sai come si tiene la casa» … continuamente sotto accusa … mi sentivo inadeguata … sino alle maniere forti per farmi capire, aggressività verbale e fisica. XXX purtroppo assisteva alla violenza”.

Riferisce che ha resistito sino a quando si è resa conto che le manifestazioni del coniuge andavano oltre il normale, come quando le ha puntato un coltello alla gola, episodio ultimo per il quale si è rivolta ai Carabinieri e successivamente si è allontanata da casa con la bambina.

Richiesta di fornire altri particolari del loro matrimonio, ricorda di discussioni in merito, per es., alla sistemazione dei libri negli scaffali, che lei voleva disporre per autore o per argomento mentre il sig. … le imponeva di disporli in base alle dimensioni o al colore del libro, un tipo di ordine che doveva essere rispettato in tutta la casa tanto che giungeva a tagliare i foglietti inseriti in alcune riviste a mo’ di segnalibro e che fuoriuscivano dalla rivista stessa. A tale narrazione il CTU commenta che lo vede come un comportamento ossessivo.

Questo è quanto lo scrivente CTP ha sommariamente trascritto del colloquio con la sig.a ….

Rivedendo il video del colloquio con la sig.a … e quello dell’ascolto congiunto si rileva il contesto fortemente accusatorio che viene fatto pesare su di lei dal CTU che continuamente la accusa di non aver rispettato le disposizioni del tribunale quando invece è chiarissimo che chi non ha rispettato le disposizioni della Corte d’Appello di … sono i servizi sociali di … che invece di organizzare gli incontri protetti così come disposto dalla Corte d’Appello si sono lasciati andare a illazioni di ogni genere.

Di tale colloquio nulla è riportato dai CTU che saltano direttamente alla valutazione psicodiagnostica, introducendo però in essa elementi non congruenti.

A tale proposito non si comprende da dove i CTU hanno tratto le impressioni che la sig.a … abbia “difficoltà nella gestione della sua bambina” (pag. 7) o la sua “apparente condiscendenza” (ib) e cosa c’entra il richiamo alla teoria dell’attaccamento nell’ambito della valutazione psicodiagnostica, da quali elementi oggettivi i CTU hanno tratto l’impressione delle “difficoltà della sig.a … circa lo svincolo dalla famiglia di origine”. Tutto quanto segue anche alle pagine successive è puro frutto di fantasia dei CTU non supportato da alcun elemento oggettivo; né possono richiamarsi alle risultanze del test MMPI, per i motivi che si diranno in seguito.

Ascolto della minore

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di … si è svolto l’incontro con la minore XXX.

La piccola è stata fatta entrare nella stanza dove si svolgevano le operazioni peritali, al termine dell’ascolto della madre; appena entrata si è aggrappata alla madre. Il CTU ha fatto presente a entrambi i CTP che erano esclusi dall’ascolto della minore, e ciò per prassi da essi adottata, che l’incontro sarebbe stato video-audio-registrato e il DVD consegnato poi successivamente ai CTP.

Rappresentavo al CTU la mia meraviglia per questa procedura, dato che di solito i CTP assistono anche agli incontri con i minori e si dà loro la possibilità di porre delle domande ai minori, ma il CTU è stato irremovibile e a questo punto mi vedevo costretto a uscire dalla stanza.

Su questo aspetto devo necessariamente invocare la nullità delle operazioni peritali, perlomeno per la parte che concerne l’ascolto della minore, dato che la CTU è l’unica occasione, proceduralmente consentita, perché i CTP possano ascoltare i minori e porre loro delle domande; privando i CTP di questa loro prerogativa praticamente si rende nulla la CTU ledendo gravemente il diritto delle parti alla difesa.

Il sottoscritto quindi attendeva nel corridoio il termine dell’ascolto della minore per il prosieguo delle operazioni peritali, come da comunicazioni del CTU alle parti, con l’ascolto del sig … e dell’Assistente sociale D.ssa …. La D.ssa …, CTP per il sig. … in sostituzione del prof. …, invece si allontanava dalla sede delle operazioni peritali.

L’ascolto della minore si protraeva sino alle ore … circa dopo di che rientravo nella stanza per il prosieguo delle operazioni peritali, attendendo l’arrivo della D.ssa … (Assistente sociale); il CTU usciva anche nel corridoio chiamando ad alta voce la D.ssa …. Visto il protrarsi della sua assenza si rinviava il tutto al pomeriggio dello stesso giorno, con convocazione verso le ore …. Nessun verbale veniva compilato sullo svolgimento delle operazioni peritali nella mattinata.

Nel pomeriggio del giorno …, verso le ore … circa, il sottoscritto, congiuntamente alla sig.a … di cui attendeva l’arrivo fuori del Tribunale, si recava presso il Tribunale dei Minori di … per la ripresa delle operazioni peritali. Qui veniva informato dalla CTU …, presente la sig.a …, che le operazioni peritali sarebbero proseguite solo con la somministrazione del test alla sig.a … e che si sarebbero quindi concluse poiché la D.ssa … (Assistente sociale) aveva comunicato la sua impossibilità a comparire a causa di un improvviso disguido. Vista la situazione il sottoscritto salutava i CTU e la sig.a … e faceva ritorno in albergo; anche in questo caso nessun verbale è stato compilato al momento.

Alle ore … del … il sottoscritto riceveva sul suo cellulare un messaggio da parte della sig.a … con la quale la stessa lo informava che all’uscita dalla stanza della CTU dopo aver completato il test ha visto seduta nel corridoio del secondo piano del Tribunale dei minori la D.ssa …. (Assistente sociale).

Anche su questo aspetto il sottoscritto invoca la nullità della CTU poiché, sorvolando sulla scorrettezza deontologica di non essere stato tempestivamente informato dal CTU dell’arrivo della D.ssa … (Assistente sociale), la sua esclusione dall’ascolto dell’affidataria della minore non gli ha consentito di ascoltarla e di porre alla stessa delle domande (es. se avesse mai parlato con le insegnanti della minore e i motivi della richiesta della forza pubblica che presenziasse agli incontri protetti, perché hanno disatteso le disposizioni della Corte d’Appello di … sugli incontri protetti).

Ascolto di entrambi i genitori della bambina

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di …, si è svolto l’incontro congiunto con i genitori della minore.

Il CTU ha preliminarmente posto la domanda su come era garantito alla minore l’accesso a entrambi i genitori.

Ha iniziato a parlare la sig.a … ricordando che la minore è affidata ai Servizi sociali di … con collocamento presso la madre; l’accesso alla figura genitoriale paterna, come da statuizione della Corte d’Appello di …, deve avvenire mediante l’ascolto protetto e gli incontri protetti con il padre. Mentre la sig.a … espone quanto sopra al CTU è interrotta in continuazione dal sig. … che sbandierando, in un certo senso, il computer che ha portato con sé rivolge alla sig.a …, con toni alterati e furiosi (“smettila con i tuoi giochi … hai rovinato XXX con la tua alienazione … chi nega la PAS merita la pena di morte”, dirigendo quest’ultima minaccia anche al sottoscritto), fa una serie di accuse dicendo che lui ha registrato tutto.

La sig.a … prosegue dicendo che la bambina può sentire il padre per telefono ma che “ogni volta che lui telefona non ci vuole parlare” e che i Servizi sociali “hanno fatto solo due incontri protetti in attesa della CTU”.

A questo punto il CTU commenta: “Quindi si sono tirati indietro”; a questo commento del CTU la sig.a … replica: “be’ in un certo senso sì”. A questo punto il CTU dice alla CTU … di mettere a verbale che la sig.a … afferma che i Servizi sociali si sono tirati indietro.

Poiché è evidente il tentativo del CTU di manipolazione delle parole della sig.a … da parte del CTU, intervengo per far notare ciò e il CTU in maniera autoritaria e imperiosa mi ingiunge di non parlare, indicandomi la porta (minuto … del file …).

Riporto questo episodio per evidenziare ancora una volta il clima nel quale si è svolta questa CTU intesa a tacitare ogni voce di dissenso e di critica, non accettando il contraddittorio e ledendo quindi il diritto di difesa della sig.a ….

La sig.a … prosegue sottolineando le disposizioni della Corte d’Appello, interrotta dal sig. … che accusa: “Anche la Corte d’Appello c’è cascata” (minuto … del file …).

L’intero incontro prosegue nella sostanza su questo registro, con la sig.a … che cerca di esporre la vicenda e il sig. … che continua a snocciolare una serie di accuse a quelli che lui chiama negazionisti della PAS, dal sottoscritto all’avvocato della sig.a … che avrebbe “perso otto cause nel tentativo di difendere madri alienanti” e che, lo ribadisce, meritano “la pena di morte”.

Nel corso dell’incontro congiunto la sig.a … rimprovera al sig. … i comportamenti incongrui da lui tenuti verso la minore (episodio dell’ascensore – minuto … e minuto … del file … – delle costruzioni – minuto … del file … – e della moneta da cinque centesimi – minuto … del file …) ma il sig. … prosegue con le sue accuse dicendo che ha tutto registrato nel computer; non nega ciò che gli rimprovera la sig.a … e quindi nella sostanza lo conferma.

Ancora, la sig.a … fa notare al sig. … che anche quando erano insieme la minore non le ha mai chiesto di restare da sola col padre, al che il sig. … replica dicendo che “XXX aveva due anni, non parlava” (minuto … del file …); viene smentito in ciò dalla sig.a … che osserva invece che XXX è stata molto precoce nello sviluppo del linguaggio, e a questa affermazione il sig. … non replica, ancora un volta sostanzialmente confermandola.

Una costante di questo incontro è stato, a parere di chi scrive, il contrasto tra l’esposizione pacata dei fatti da parte della sig.a … e l’eccitazione convulsa del sig. … che in sostanza si è limitato a lanciare una serie di accuse, pretendendo di far ascoltare e visionare ciò che lui ha registrato sul computer (tanto che a un certo punto la CTU … deve dirgli di lasciar perdere il computer – minuto … del file …), ma senza minimamente dar conto dei suoi sentimenti verso la figlia. In questo suo lanciare invettive non si rende nemmeno conto di incappare in un classico lapsus freudiano (“… (la madre) mi impediva di fare i normali giochi dei … … no dei bambini” – minuto … del file …) e culmina con le seguenti frasi pronunciate a voce alterata e tono minaccioso: “Questa storia o finisce … o finisce … lo giuro sulla mia testa e sulla testa dei miei familiari” (minuto … del file …).

Lo scrivente ha preso appunti nel corso dei lavori e trova inquietante uno scambio di battute tra il sig. … e il CTU, verso la metà dell’incontro, che è il seguente (minuto … del file …):

Sig. …: … la gioia con cui XXX mi accoglieva prima che …

CTU: … l’8 settembre

Sig. …: … 8 settembre, cioè …

L’impressione che lo scrivente CTP ne trae è che il CTU completa la frase che stava pronunciando il sig. …, anticipando che il video che questi intendeva mostrare era quello girato l’8 settembre …. Ora, come faceva il CTU a sapere che il video che il sig. … intendeva mostrare in quel momento era proprio quello girato l’8 settembre? Questa circostanza dev’essere chiarita dal CTU, poiché, letta così, porterebbe a pensare che vi sia stata un’intesa precedente fra il CTU e il sig. ….

Incontro della minore con entrambi i genitori

Tale incontro ha avuto luogo il giorno … alle ore … circa presso il Tribunale dei minori di ….

Il sig. … era già presente, con, tra le mani, alcuni giocattoli per bambini.

La piccola, tranquilla e serena al suo arrivo presso la sede delle operazioni peritali, appena ha visto il padre ha distolto lo sguardo da lui rifugiandosi tra le braccia della madre iniziando a singhiozzare e ripetendo “no…no”. A nulla sono valsi i tentativi esperiti sia dalla madre sia dai CTU di convincere la bambina a entrare nella stanza ove era presente il padre. Il suo rifiuto è stato spontaneo, genuino, fermo e per nulla indotto dalla madre, tanto che la stessa CTU … ha deciso di non insistere ulteriormente visto lo stato di autentico terrore della bambina.

Successivamente la sig.a …, ma non il sottoscritto CTP, è stata invitata a entrare nella stanza ove era già presente il sig. … mentre la bambina è rimasta con la nonna, piangente tra le sue braccia. Anche in questa occasione il sottoscritto CTP non è stato invitato a presenziare a questo estemporaneo colloquio tra i CTU la sig.a … e il sig. …; a quanto mi ha riferito successivamente la sig.a …, il colloquio verteva sul fatto che lei avrebbe dovuto in qualche modo convincere la minore a entrare nella stanza, colpevolizzandola per il mancato ascolto della minore.

A proposito dell’ascolto di XXX, i CTU lamentano di non aver potuto effettuare la sua valutazione psicodiagnostica il giorno … e il giorno …; ovviamente con la bambina così terrorizzata nessuna valutazione psicodiagnostica sarebbe stata attendibile. Dimenticano però, i CTU, che avevano a disposizione l’intera mattinata del giorno …, come da regolare convocazione, per sottoporre alla minore tutti i test che avessero voluto, visto che il giorno prima avevano familiarizzato con lei, la minore era serena e collaborativa, non era traumatizzata dalla presenza del padre. Credo quindi che abbiano poco da lamentarsi visto che essi per primi non hanno condotto le operazioni peritali in maniera razionale.

Ascolto della sig.a … (nonna materna della minore)

L’incontro con la sig.a … si è svolto presso il Tribunale dei minori di … il giorno … alle ore ….

Nella stanza era ancora presente il sig. … il quale appena ha visto la sig.a … ha ricominciato a inveire e minacciare: “… siete gente che merita la pena di morte … terrorizzare una bambina con le calunnie è un reato da pena di morte … tutto perché lei è rimasta vedova e voleva una bambina … pena di morte …”.

Queste frasi non risultano registrate perché la D.ssa … ha acceso la videocamera dopo l’uscita del sig. … dalla stanza; quando finalmente il sig. … si allontana inizia l’ascolto della sig.a ….

Riferisce che il sig. … è stato ben accolto in famiglia (minuto … del file …) ma che spesso, quando la figlia tornava a trovarla, vedeva che aveva dei lividi sulle spalle, a volte segni di morsi e si preoccupava (minuto … del file ..), ma la figlia la tranquillizzava dicendole che il marito le prometteva di cambiare (“io non mi sono mai intromessa perché lei era grande”).

Riferisce ancora di non poter rispondere su come erano i loro rapporti quando è nata la bambina perché il sig. … le impediva di recarsi a casa sua, “dovevo chiedere il permesso a lui, quando entravo io lui se ne andava al piano di sopra e poi dopo mezz’ora scendeva e mi faceva segno toccando l’orologio che era ora che me ne andassi” (minuto … del file …).

Nulla di questi eventi che il sottoscritto ha sommariamente riportato, e dei quali si potrà avere contezza visionando le video-audio-registrazioni degli incontri, trova traccia nella relazione finale dei CTU, come se essi non si fossero mai verificati. A questo punto risulta davvero arduo comprendere il percorso logico e scientifico seguito dai CTU per addivenire alle conclusioni cui giungono.

Non si comprende difatti il senso dell’affermazione (pag. 5) che “lo spettro della violenza e dell’abuso ha continuato ad aleggiare sulla famiglia …-…” (che per inciso non è più una famiglia e forse non lo è mai stata) visto che violenza e abusi in questo caso giudiziario non sono affatto spettri ma fatti sui quali sono in corso autonomi procedimenti giudiziari; né tanto meno si comprende il passaggio successivo quando si afferma che “durante i colloqui con la minore XXX, la mamma ‘sua sponte’, più volte evoca con particolari inopportuni i presunti episodi e le tecniche (addirittura!) della violenza”.

L’ascolto della sig.a … si è svolto il giorno … alle ore … e durante questo ascolto non era presente la minore; in questa sede la sig.a … ha riferito alcuni episodi di violenza da lei subiti messi in atto dal sig. … e francamente non comprendo quali sarebbero i ‘particolari inopportuni’.

L’ascolto della minore si è svolto lo stesso giorno alle ore … circa e allo stesso non era presente la sig.a …, quindi i CTU sono in errore quando affermano che durante i colloqui con la minore la madre avrebbe evocato gli episodi di violenza poiché ciò non è mai accaduto.

L’ascolto della nonna materna si è svolto il giorno … alle ore … ed è singolare che dell’intero colloquio l’unica frase rimasta impressa ai CTU sia quella riportata; non un commento sui comportamenti violenti del sig. … verso la sig.a …, se non altro per disconfermarli.

Così come è strano (o emblematico?) che nessuna delle minacce che il sig. … ha rivolto alla sig.a … (madre della minore), alla sig.a … (nonna materna) e al sottoscritto sia stata ritenuta meritevole di menzione da parte di questi CTU, se non altro per delineare meglio la personalità dello stesso.

Un accertamento psichiatrico, anche in sede giudiziaria, non può prescindere in primo luogo dalla storia di ciascun soggetto (anamnesi) poi dall’esame clinico nel quale rientrano a pieno titolo comportamenti ed espressioni, soprattutto se inadeguate al contesto, e poi dalla storia della famiglia. Questi CTU smentiscono le stesse premesse dalla quali dicono di partire, visto che dicono di essersi ispirati all’epistemologia sistemico-relazionale, poiché nel loro elaborato manca proprio l’analisi delle relazioni tra i soggetti esaminati. Ora, o certe epistemologie e certi autori si citano perché realmente ci si serve del loro lavoro, o altrimenti è solo una sovrastruttura barocca con la quale si pretende di abbellire un lavoro inconsistente. Né si comprende il minestrone tra autori della scuola sistemico-relazionale (Bateson, Haley), psicanalisti della famiglia (Akerman), teorici del modello strutturale della famiglia (Minuchin), ecc.

LE VIDEO-AUDIO-REGISTRAZIONI

Il materiale video-audio-registrato trasmesso comprende otto file, denominati, rispettivamente:

1. … della durata di un’ora e 28 secondi (ascolto sig.a …)

2. … della durata di 32 minuti e tre secondi (ascolto di XXX)

3. .. della durata di 13 minuti e 39 secondi e … della durata di 31 minuti e 39 secondi (ascolto D.ssa …)

4. … della durata di un’ora e 58 secondi e … della durata di 34 minuti e 19 secondi (ascolto congiunto genitori)

5. … della durata di 38 minuti e 3 secondi (ascolto nonna materna)

6. … della durata di 12 minuti e 18 secondi (ascolto di XXX con entrambi i genitori)

Mancano le video-audio-registrazioni degli ascolti del sig. … da solo, ben tre incontri avvenuti, stando a quanto riportato dai CTU, rispettivamente il … (prima dell’inizio delle operazioni peritali?), il …, l’…, e dell’ascolto dei genitori del sig. … l’….

Nulla lo scrivente può affermare circa gli incontri ai quali non era presente e dei quali non è stata trasmessa video-audio-registrazione; la mia impressione è che si sia voluta, in ogni modo, evitare una valutazione psichiatrica del sig. ….

FILE …: si tratta dell’ascolto della sig.a …, il …; sia pure sommariamente il contenuto di questo ascolto è riportato in precedenza.

FILE …: si tratta dell’ascolto della minore, il ….

La bambina appare disinvolta, risponde alle domande guardando direttamente in viso l’interlocutore e senza girarsi verso la madre prima di rispondere, sorride spesso, la gestualità è spontanea e vivace.

Al minuto … circa viene introdotto il discorso sul suo rapporto col padre e si può vedere subito il cambiamento comportamentale della bambina, che, sempre senza guardare la madre ma rispondendo direttamente all’interlocutore afferma “perché mi ha fatto del male”.

Dal minuto 20 in poi, rimasta sola con i CTU, XXX riferisce il suo ricordo: il suo tono di voce cambia subitaneamente, si fa triste, la mimica si congela, la gestualità si blocca, scoppia a piangere, riferisce anche della violenza assistita e della paura che il padre volesse uccidere la madre; evidente è l’imbarazzo dei CTU di fronte a questa rivelazione tanto che trascorrono lunghi secondi prima che facciano altre domande alla bambina.

Trovo singolare il contrasto tra quanto affermano i CTU al termine dell’ascolto (“XXX ci ha raccontato delle cose che ci hanno molto colpiti e addolorati”) con la proposta, nelle loro conclusioni, di allontanare XXX dalla madre e affidarla alla famiglia paterna.

FILE … e …: Si tratta dell’ascolto dell’Assistente sociale d.ssa …; è presente il CTP di parte padre Prof. ….

La D.ssa … dà atto della grossa sofferenza della bambina ogni volta che si deve confrontare col padre, dà atto che la madre stimola la minore a incontrare il padre ma poi si lascia andare a illazioni sul presunto comportamento extra-verbale della stessa che invece sarebbe di segno contrario, senza però saper rispondere alla domanda della CTU … che le chiede cosa avrebbe notato a livello extra-verbale da portarla a fare quella affermazione (dal minuto … in poi del file …).

In queste due registrazioni si ha modo di ascoltare alcune illazioni del CTP di parte del padre, Dr. … sul cosiddetto conflitto di lealtà (2) che affliggerebbe XXX (del quale si darà conto in seguito) e sul presunto ipotetico rischio psicopatologico che correrebbe la bambina non frequentando il padre.

Per pronunciarsi sul rischio psicopatologico di una persona bisognerebbe avere la classica sfera di cristallo, per potersi esprimere con quella certezza; anche sul presunto “conflitto di lealtà”, espressione che ricorre più volte in questa CTU, va fatta chiarezza (se ne parlerà più diffusamente in seguito). Il conflitto di lealtà è quella condizione in cui viene a trovarsi il figlio che, dai genitori in conflitto, riceve messaggi contraddittori, è intrappolato nella situazione che viene definita ‘triangolo perverso’; nel caso in esame la famiglia non c’è più e l’eventuale conflitto di lealtà, se mai c’è stato, è ormai risolto perché i messaggi che XXX riceve sono chiari ed espliciti, per sua fortuna.

Invece di lavorare di fantasia (il CTP di parte del padre non conosce e non ha mai conosciuto la minore e proprio le tante linee guida e carte di noto che lui ha sottoscritto dicono chiaramente che è scorretto esprimere valutazioni su di un minore senza conoscerlo – 3) credo sia più opportuno attenersi ai dati di fatto e a quanto emerso dalle operazioni peritali.

I TEST PSICOLOGICI

Alla relazione di CTU sono allegati i test psicologici somministrati al sig. … e alla sig.a …. Per questa parte della mia relazione mi sono avvalso della preziosa collaborazione di una psicologa-psicoterapeuta che ha una specifica formazione in psicodiagnosi (4).

Va premesso che è altamente opinabile la valutazione psicodiagnostica effettuata dai CTU dal momento che la finalità della diagnosi è quella di inquadrare in toto la personalità di un soggetto; nella fase di strutturazione dell’assessment psicodiagnostico non si può non tenere conto che gli strumenti che si dovrebbero utilizzare rientrano in due categorie principali: il colloquio clinico e i test psicologici. Entrambi gli strumenti sono funzionali a raccogliere e a mettere insieme le diverse informazioni, sia qualitative sia quantitative. Indipendentemente dalla formazione del clinico che li utilizza, in letteratura (Lis et all. 2003) è abbastanza condivisa l’idea che sia necessaria un’integrazione di queste due categorie di strumenti, colloquio e test psicologico, al fine di ottenere un’analisi esaustiva e approfondita del soggetto in esame. Tale indicazione è maggiormente vera, oltre che utile, quando tale valutazione psicodiagnostica avviene in un contesto peritale, che implica il perseguire criteri di obiettività e completezza, dal momento che serve a rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Inoltre, la valutazione psicologica oltre che basarsi sull’integrazione dei dati derivati dal colloquio clinico e dal test psicologico, dovrebbe adottare un assessment orientato in una prospettiva multi-method assessment, piuttosto che in una scelta di mono-method assessment. La proposta di un assessment multi-method è finalizzata a indagare quelle che sono le determinanti della personalità di un soggetto e quelle che sono le rappresentazioni interne, integrando in una visione generale gli aspetti più consapevoli con quelli più profondi. Si ritiene che la scelta di un assessment psicodiagnostico “multi-method”, che riunisce i risultati provenienti da una batteria di diversi test, sia più efficace rispetto al “mono-method assessment” (Mattlar, 2003), che si basa su quanto emerge da un solo strumento testologico. Infatti, analizzando quanto emerge dal colloquio, e avvalendosi delle numerose informazioni che ciascun strumento psicodiagnostico apporta, si giungerà ad una valutazione completa e maggiormente garante dei criteri di fedeltà e validità.

Come scrivono vari AA (5), “il singolo test non permette un buon assessment, o una diagnosi, poiché le informazioni vanno integrate (diversi test, colloquio verbale, ecc)”.

1) Test del sig. …: si tratta del test di personalità MMPI-2.

Una prima irregolarità riguarda la data di nascita riportata che non corrisponde alla data di nascita del sig. … che è nato il … mentre come data di nascita dell’esaminando è riportata quella del ….

Una seconda irregolarità riguarda le date di somministrazione ed elaborazione del test; secondo quanto riportato sul frontespizio, il test sarebbe stato somministrato al sig. … il giorno … ed elaborato il giorno … (precedente al giorno di somministrazione). A parte l’incongruenza della data di elaborazione del test che risulta essere antecedente a quella della somministrazione dello stesso (cosa evidentemente impossibile) è evidente inoltre che il test non può essere stato somministrato successivamente alla chiusura delle operazioni peritali.

2) Test della sig.a …: si tratta del test di personalità MMPI-2.

Anche in questo caso si notano delle irregolarità circa la data di nascita dell’esaminanda (nuovamente il …, la stessa dell’ex-marito) e le date di somministrazione ed elaborazione del test che in questo caso sono identiche e cioè il giorno …. Anche in questo caso è impossibile che il test risulti somministrato successivamente alla chiusura delle operazioni peritali, visto poi che è stato somministrato il giorno … alle ore … circa, come riportato in precedenza.

Questi rilievi dimostrano l’estrema superficialità con la quale hanno proceduto i CTU visto che non hanno nemmeno controllato l’esattezza dei dati anagrafici dei soggetti sottoposti a valutazione psicodiagnostica e le date di somministrazione ed elaborazione dei test (ammesso che i test siano quelli realmente somministrati in questa CTU – aggiunta attuale).

A tale proposito si osserva che la valutazione è stata condotta esclusivamente attraverso la somministrazione del test MMPI-2 (Hathaway et all., 1939), ma i risultati del test sono stati argomentati esclusivamente sulla base del report elaborato dal programma di Pancheri De Fidio, senza contestualizzare tale profilo con i dati ricavati dal colloquio psicologico, per prassi, precedente alla somministrazione del test psicologico. Inoltre, si nota una sostanziale diversità nel commentare i risultati del test della sig.ra … e del sig. ….

Per quanto riguarda il report della sig.ra …, i CTU approfondiscono in modo dettagliato il profilo clinico che ne deriva, utilizzando in modo inadeguato uno degli indici più elevati Pa (T = 65 pienamente nei valori cut-off, che si attestano tra 50-65) per interpretare una tendenza clinica alla “ideazione paranoide” non peraltro significativa in termini patologici, come una caratteristica di personalità in grado di influenzare la relazione genitoriale. Si rintraccia infatti, nella relazione psicologica, una connessione tra profilo di personalità della sig.ra … e stile di attaccamento della minore, peraltro senza una reale valutazione del pattern di attaccamento. Non esiste, come evidenziato in letteratura una stretta associazione tra personalità del caregiver e attaccamento del minore, senza che questo possa essere valutato in modo specifico, dal momento che l’attaccamento è un costrutto a sé stante. Di conseguenza, una simile considerazione sullo stile di attaccamento della minore, sarebbe dovuta scaturire dall’uso di strumenti idonei a valutare tale costrutto. Probabilmente, si potrebbe interpretare questa congettura come derivata da un uso non adeguato e poco competente dello strumento psicologico, oltre che effetto di un bias di fondo del clinico, che utilizza i dati del test per confermare proprie supposizioni, non obiettivamente validate.

Per quanto riguarda la relazione del sig. …, si denota un report prevalentemente basato solo sui dati dell’MMPI-2 somministrato attualmente, che sebbene nella norma, non riporta alcun collegamento tra le osservazioni emerse dal colloquio clinico e quelle del test, ma soprattutto con le valutazioni psicodiagnostiche precedentemente effettuate.

Nei quesiti al CTU, difatti, si legge: “dicano i CTU, letti gli atti della procedura …ecc”; degli atti della procedura è parte integrante una precedente CTU svolta nel … dal prof. …, dove sono stati somministrati dei test psicologici alle parti; non sembra che i CTU abbiano preso in considerazione alcuna il lavoro svolto dal precedente CTU.

In quella occasione alla sig.a … e al sig. … vennero somministrati il test di Rorschach e il test TAT.

Sulla valutazione psicologica del sig. …, desunta dal colloquio clinico e dal risultato del test di Rorschach si legge (pag. 29 della precedente CTU …):

Alcuni elementi emersi nel corso dell’esame del protocollo fanno ritenere che si tratti di un soggetto che presenta marcati tratti narcisistici con tendenza a considerare prioritario il proprio punto di vista e la soddisfazione dei propri bisogni. Vi sono inoltre segni di distintivi di una accentuazione dei meccanismi di difesa consistenti in condotte ed atteggiamenti regressivi di tipo infantile”.

Nelle conclusioni del secondo test somministrato dal CTU prof. … al sig. …, il test TAT si legge (pag. 30 della precedente CTU):

In sintesi il protocollo TAT … sembra confermare alcuni aspetti della personalità del soggetto come il suo spiccato narcisismo, sia la sua condizione di inibizione ansiosa e di accentuazione delle difese, le tendenza a proiettare la colpevolizzazione al di fuori di sé investendo in questo caso la famiglia della moglie”.

Ma è ancora più interessante quanto il precedente CTU scrive poco prima in merito all’interpretazione della risposta alla tavola 5 del test TAT:

… si evidenzia un atteggiamento assolutorio nei confronti di un soggetto che si appropria dei dolci … ma che comunque deve essere perdonato perché – in un certo senso – l’appropriazione era comunque un suo diritto. Questa interpretazione può essere significativa del modo in cui il soggetto vive le relazioni con le persone significative: la moglie e la figlia possono essere simbolicamente raffigurate nel dolce. Il personaggio della tavola si appropria, ossia prende per sé, del dolce/persone-affettivamente-significative ma non è colpevole in quanto non sono altro che un ‘dono per lui’, proprio come il dolce”.

A pag. 115 della precedente CTU del prof. … viene riportato che il sig. … è stato sottoposto in precedenza alla somministrazione del test MMPI; si riporta testualmente:

Infatti al test MMPI-2 , effettuato sul sig. … da parte dei Servizi dell’Azienda dell’USL … di …, di cui la dott.ssa … trasmette relazione in data …, non emergono scale clinicamente significative se non un’unica scala, la PD (= 72) indicando tale valore la presenza di tratti d’impulsività, bassa tolleranza alle frustrazioni, suscettibilità.

Per quanto riguarda il sig. …, i ‘marcati tratti narcisistici’ emersi nel … non vengono rilevati dai CTU nel …; eppure dalla breve interazione con il sig. … in data …, e dalle notizie anamnestiche fornite dalla sig.a … sul suo matrimonio, in data …, lo scrivente CTP ha tratto l’impressione che il sig. … abbia una tipica personalità narcisistica interessata solo al suo punto di vista e incapace di vedere il punto di vista dell’altro, mancante di empatia, con comportamenti arroganti e presuntuosi e tendente a colpevolizzare gli altri per le sue mancanze non disgiunta da qualche idea di grandezza, visto che si è auto-attribuito il merito della scoperta del …, che sì è stato scoperto dal … con il quale lui collabora, forse anche dal gruppo di ricerca nel quale è inserito, ma da qui ad attribuirsene il merito ce ne corre (abbiamo scoperto il … afferma durante il colloquio congiunto).

Ma ciò che desta le maggiori perplessità sul test somministrato al sig. … dai CTU è l’appiattimento di quella punta di 72 alla scala clinica Pd, rilevata nel 2009.

La scala Pd è la scala clinica della deviazione psicopatica che misura le tendenze antisociali o il comportamento psicopatico, ovvero “Misura tratti d’aggressività aperta e di ostilità a livello sociale e familiare, impulsività, difficoltà di rapporto con l’autorità” (Cassano GB, Pancheri P, Trattato Italiano di Psichiatria, Vol I, pag 805, Masson, 2000); il suo innalzamento è francamente patologico e le possibili interpretazioni di un punteggio di 72 alla scala Pd possono andare da problemi con le autorità a problemi ricorrenti con il coniuge, essere ribelle e ostile, indicare una storia di fallimenti personali e di relazioni superficiali. Si tratta di solito di caratteristiche di personalità abbastanza stabili nel tempo, quindi non possono scomparire di colpo se non dopo un lungo lavoro di psicoterapia individuale, di cui però non vi è traccia.

Sulla valutazione psicologica della sig.a …, desunta analogamente dal colloquio clinico e dai test somministrati, si legge (pag. 31 della precedente CTU):

Il mondo affettivo appare molto ricco. Si tratta di una persona dotata di sensibilità verso i propri vissuti e di buona disponibilità umana. Anche le capacità introspettive e la capacità di analizzare i propri vissuti sembra decisamente buona.”

Per quanto riguarda la sig.a …, nella valutazione fatta dai CTU attualmente spunta dal nulla la parola ‘paranoia’ che non si comprende su cosa poggi. Né i test effettuati nella CTU del …, che pure sono molto più sensibili ad aspetti patologici di natura paranoidea, né del resto nello stesso MMPI somministrato alla sig.a … attualmente c’è qualche elemento che possa far pensare a una ideazione paranoide della sig.a …; il punteggio riportato alla scala Pa del MMPI (T = 65) è infatti un punteggio che non supera la soglia della normalità (il cut-off come già detto è di 50-65) e le cui possibili interpretazioni vanno dalla ‘ipersensibilità ai torti subiti’ alla ‘cautela nei rapporti con gli altri’ ma può anche indicare una ‘persona fiduciosa finché non si sente tradita’ o semplicemente un ‘gran lavoratore’. Le interpretazioni delle scale del test MMPI vanno sempre correlate alla storia clinica del soggetto non prese in sé e per sé.

Questo è un grave errore metodologico commesso dai CTU, quello cioè di attribuire un valore assoluto a un test che viene elaborato dal computer e quindi fornisce risposte standardizzate, già inserite in precedenza nella macchina e che la macchina restituisce in base ai dati che le vengono forniti; sta al clinico dare ai risultati del test elaborato dal computer il giusto valore all’interno della valutazione complessiva di personalità del soggetto. Valutazione complessiva di personalità che in questa CTU è del tutto inesistente.

LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO

La teoria dell’attaccamento è stata elaborata dallo psicanalista John Bowlby e in maniera molto sintetica può essere definita come un modello innato di comportamento caratterizzato dal bisogno di sicurezza del bambino nei confronti di figure protettive; le sue caratteristiche sono la ricerca di vicinanza a una figura adulta preferita, il cosiddetto ‘effetto di base sicura’ e la protesta per la separazione. Il sistema di attaccamento si costruisce sin dalla nascita ed evolve secondo delle sue fasi specifiche; nel corso del suo primo anno di vita il bambino costruisce il proprio legame di attaccamento con un adulto che diventa la sua figura di attaccamento. Naturalmente, il bambino stabilisce legami di attaccamento anche con altre figure di attaccamento che si prendono cura di lui e che gli infondono sicurezza.

Un’allieva di Bowlby, Mary Ainsworth, ha studiato la capacità del bambino di utilizzare la madre come base sicura, delineando 3 stili di attaccamento; un quarto tipo è stato prefigurato da studi successivi. Esistono ben precise scale per valutare gli stili di attaccamento (es., Child Development Interview e Current Relationship Interview) ma i CTU non ne hanno utilizzata alcuna; quindi di che parlano? Di loro impressioni personali?

Nella loro relazione (pag. 10) i CTU a pag. 7 scrivono che “il comportamento della bambina nei confronti del genitore (la madre) sembra indicare un legame insicuro-ambivalente o disorganizzato”, a pag. 10 scrivono invece che si tratterebbe di “un legame certamente forte ma insicuro ed eccessivamente simbiotico”.

A parte la contraddizione tra quello che scrivono a pag. 7 e quello che scrivono invece a pag. 10, e il singolare ossimoro in cui cascano i CTU parlando di un legame madre-figlia “certamente forte” ma allo stesso tempo “insicuro” (se è forte non può certo essere insicuro!) lo scrivente CTP in primo luogo osserva che nella teoria dell’attaccamento di John Bowlby non esiste lo stile di “attaccamento forte ma insicuro ed eccessivamente simbiotico”; in secondo luogo non comprende se per i CTU lo stile di attaccamento della minore è insicuro-ambivalente o insicuro-disorganizzato, perché le due cose non sono intercambiabili ma anzi sono profondamente differenti. E se i CTU non hanno le idee chiare su questi punti avrebbero fatto meglio a non parlarne.

Difatti, riprendendo un recente articolo di una psicanalista, Franca Tani, Professore Ordinario di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Firenze, spero di apportare elementi di chiarimento al proposito (Tani F: I legami di attaccamento fra normalità e patologia, Psicoanalisi neofreudiana, XXIII, 1, 2011).

I bambini con attaccamento insicuro-ambivalente cercano la madre, cercano di riunirsi a lei e di essere consolati, dopo l’allontanamento, ma possono anche mostrare rabbia e passività verso di lei.

I bambini con attaccamento insicuro-disorganizzato, durante l’assenza della madre piangono e la ricercano attivamente per poi rimanere in silenzio, evitarla ed ignorarla apertamente al momento della riunione.

Nessuna di queste caratteristiche è stata osservata nel corso delle operazioni peritali in cui la madre è stata presente con la minore, mentre quel che si è osservato è uno stile che si avvicina a quello descritto come attaccamento sicuro:

Attaccamento sicuro: un bambino il cui attaccamento è sicuro, gioca con i giocattoli, mostra segni di disagio quando la madre esce dalla stanza, interrompendo il suo comportamento di gioco o di esplorazione e sollecitando in qualche modo una riunione. Quando la madre ritorna, egli viene confortato facilmente, si tranquillizza e torna a giocare. Si tratta di bambini che hanno fatto esperienza nel primo anno di vita di una madre “sensibile e responsiva”, in grado di riconoscere e rispondere adeguatamente alle loro richieste.

Difatti, nel corso delle operazioni peritali, ne danno atto gli stessi CTU, XXX ha protestato al momento di separarsi dalla madre per il colloquio con i CTU, ma al termine del colloquio, quando è uscita dalla stanza si è buttata tra le braccia della madre, senza alcuna ambivalenza, madre che per lei è una base sicura; XXX potrà pure “utilizzare la madre come roccia o trespolo” come fantasticano i CTU a pag. 7, ma la realtà è che il suo legame con la madre è forte e sicuro.

Né si comprendono le fantasie dei CTU sul “bisogno implicito della bambina di essere solidale con la madre”, poiché queste sono pure illazioni non sostenute da alcuna evidenza oggettiva (la lettura del pensiero non fa ancora parte dello strumentario psichiatrico o psicologico).

CONCLUSIONI

In primo luogo si contesta il concetto di ‘triangolo perverso’ applicato a questa situazione poiché lo stesso nasce applicato a famiglie unite e non separate e non risultano ricerche su questi concetti applicati alle famiglie separate; i concetti scientifici non sono intercambiabili.

Nel triangolo perverso non domina affatto la “denigrazione e il rifiuto dell’altro genitore”, come i CTU scrivono a pag. 15, ma si tratta di famiglie nelle quali regna un amorevole accordo di facciata, caratterizzate però da una conflittualità occulta, non espressa, tra i due genitori e all’interno della quale ciascuno dei due cerca l’alleanza, sempre inespressa, con il figlio (triangolazione);

Nel caso della ex-famiglia …/… la minore non ha nessun rischio di essere ‘triangolata’ e quindi sottoposta a messaggi del tipo ‘doppio-legame’ (trattasi di messaggi dove ciò che viene affermato a livello di contenuto – comunicazione verbale – viene sottilmente negato e contraddetto a livello di relazione – extra-verbale – 33) per il semplice motivo che la famiglia non c’è più e quindi i rapporti tra i due genitori e la figlia sono ormai chiari e definiti, né si è osservata, nel corso delle interazioni, alcuna comunicazione patologica.

Lo stesso Jay Haley, citato dai CTU, scrive che una caratteristica del triangolo perverso è che “la coalizione tra due persone non viene mai resa esplicita ma è negata e dissimulata” (6); come afferma un altro autore (7) citando ancora Haley, “la perversità del triangolo non sta tanto nella relazione quanto nell’impossibilità di parlarne apertamente”. Allo scrivente non sembra affatto che il conflitto …/… sia occulto e dissimulato, tutt’altro, è invece molto esplicito e questo protegge XXX dalla triangolazione; se questa famiglia fosse rimasta unita avremmo potuto avere questi meccanismi al suo interno.

Il famoso “conflitto di lealtà”, cui si è fatto cenno spesso in questa CTU, è la situazione in cui viene a trovarsi il figlio intrappolato nel triangolo perverso; si è già dimostrato che nella situazione in esame non siamo affatto in presenza di un triangolo perverso visto che del conflitto se ne parla esplicitamente e lo stesso non è affatto negato, tanto che la famiglia proprio a causa di questo conflitto si è separata.

XXX non corre affatto alcun rischio di evoluzione psicotica.

Da oltre un secolo la psichiatria s’interroga sulle cause delle psicosi e adesso scopriamo che sono state individuate nella PAS; ma questo lo sanno solo i sostenitori della PAS, non il resto della psichiatria mondiale.

In secondo luogo si contesta fortemente l’associazione tra la teoria dei sistemi, che è alla base del concetto di triangolo perverso, e la teoria della PAS di Gardner che con quella non ha proprio nulla a che vedere. Mai Gardner, che non era psichiatra e non conosceva la psichiatria, si è rifatto ai concetti della psichiatria sistemica, mai ha citato nei suoi lavori un qualsiasi articolo di autori sistemico-relazionali ma ha citato continuamente se stesso; credo proprio che questi CTU non sappiano per davvero cosa sia la PAS né abbiano mai letto una riga degli scritti di Gardner. Penosa è poi la citazione della d.ssa Linda J. Gottlieb, che non è né psichiatra né psicologa (in un suo breve curriculum si legge: “Linda is a licensed Marriage and Family Therapist – LMFT – and licensed Social Worker – LCSW – who works out of Long Island, NY), esercita come libera professionista, non è legata ad alcun centro di ricerca né tanto meno universitario. Nel 2012 ha pubblicato un libro dove ripropone la teoria della PAS, ormai ampiamente sconfessata, a cominciare proprio dagli USA.

Al primo quesito posto dal Giudice (quali siano le attuali condizioni di vita e di salute della minore) lo scrivente, essendo stato escluso dall’ascolto della stessa in sede di CTU, può rispondere solo con valutazioni indirette desunte dall’analisi delle pagelle scolastiche e dei giudizi degli insegnanti, oltre che dall’analisi della video-audio-registrazione dell’ascolto della minore (file …).

Gli ottimi risultati scolastici e i lusinghieri giudizi espressi dalle insegnanti testimoniano che le attuali condizioni di vita e di salute della minore sono ottime; a nulla vale in proposito l’osservazione ironica dei CTU (pag. 11: “non ci consolino i suoi buoni voti”) poiché un bambino col vissuto emotivo disorganizzato presenta difficoltà proprio nel rendimento scolastico; viceversa il buon rendimento scolastico è un indicatore del buono stato di salute mentale di quel bambino. Questo è un dato di fatto che qualsiasi pediatra o neuropsichiatra infantile o psicologo dello sviluppo può confermare.

Dalla video-audio-registrazione dell’incontro (file …) si può vedere che la bambina è sana, spontanea, vivace, dalla mimica mobile, dalla gestualità anche spontanea e vivace, molto attenta al contesto; l’eloquio è fluido, risponde adeguatamente e prontamente alle domande guardando in viso l’interlocutore senza cercare prima l’approvazione della madre, di buon umore, ironica, curiosa. Gli unici momenti in cui si intristisce è quando rievoca la vicenda col padre.

Al primo quesito posto dal Giudice si può pertanto così rispondere: la bambina è sana e non ha alcun disturbo psicopatologico.

Al secondo quesito posto dal Giudice (valutino altresì le personalità e le capacità genitoriale delle parti, nell’ottica della presente controversia ex art. 330 cc) lo scrivente CTP, sulla scorta di quanto osservato durante l’ascolto delle parti, esprime le seguenti valutazioni.

PADRE: nel corso dell’ascolto congiunto è parso un soggetto molto problematico, dalla personalità fragile e immatura, interessato a demonizzare l’ex-moglie e i professionisti cui lei si è affidata più che a cercare un riavvicinamento con la figlia minore. Scarsamente aderente alla realtà, nel corso dell’ascolto congiunto, che si è protratto per oltre un’ora, si è limitato a lanciare ai presenti una serie si improperi e minacce di morte, non rendendosi conto che motivo delle operazioni peritali era proprio la valutazione della sua personalità che ha mostrato invece nei suoi aspetti più deteriori. Tutto questo non è stato colto dai CTU, i quali si rifugiano nella ‘normalità’ del test MMPI (9), scotomizzando il lavoro psicodiagnostico precedentemente svolto da altri professionisti e che hanno rilevato nel sig. … marcati tratti narcisistici di personalità, tendenza a proiettare la colpevolizzazione al di fuori di sé investendo la famiglia della ex-moglie (e proprio in questa sede ha dato prova di ciò con le sue esternazioni) e soprattutto quella elevazione della scala Pd (T = 72) indice di deviazione psicopatica di livello patologico, ma soprattutto ignorando del tutto le risultanze dell’esame clinico durante l’ascolto.

MADRE: è apparsa un soggetto tranquillo, adeguato, capace di discernere i suoi motivi di rancore verso l’ex-marito dalla funzione genitoriale che questi dovrebbe svolgere verso XXX; più volte ha ripetuto nel corso del suo ascolto che se XXX le dovesse chiedere di andare dal padre lei è pronta ad accompagnarla. La colpa di questa madre, se colpa si può chiamare, forse è solo quella di credere al racconto della figlia; non è questa la sede per entrare nel merito di questo racconto ma è dopo questo ricordo di XXX che i suoi rapporti col padre sono precipitati. Cosa si chiede a questa madre? Di far finta di nulla? Può una madre far finta di nulla rispetto al racconto di una figlia su fatti così delicati e intimi? La madre è, per XXX, l’unico elemento di stabilità in questa vicenda, insieme alla nonna materna, e i risultati si vedono nell’ottimo sviluppo psico-fisico della bambina.

Alla luce delle inadeguatezze genitoriali mostrate dal padre di XXX in passato (lasciarla sola nell’ascensore di un centro commerciale all’età di un anno e mezzo, tirarle addosso indispettito i pezzi delle costruzioni, ecc.) questa madre chiede solo di venire rassicurata su quello che sarà il comportamento del padre verso la figlia; rassicurazione che nessuno è stato in grado di darle sinora, nemmeno lo stesso padre della minore che non ha saputo approfittare dell’occasione offertagli dalla CTU, visto che l’unica cosa che ha saputo fare è stata quella di lanciare minacce di morte a tutti quelli che non condividevano il suo pensiero. (Minacce che proseguono in telefonate e mail con le quali subissa la ex-moglie, dicendo di voler acquistare una pistola per sparare agli orsi o minacce velate del tipo “stanno finendo i tuoi giorni” accenni a un cosiddetto “piano B”, ecc. – dal minuto … in poi del file … -, accompagnate da fantasie sulla ‘assegnazione del prossimo premio Nobel per la … visto che quello di quest’anno gli è sfuggito’ – tali circostanze sono fuori dagli accertamenti peritali, ne sono consapevole e quindi non se ne deve tenere conto in sede di giudizio, ma le ho riportate perché la sig.a … è seriamente preoccupata e angosciata da questi comportamenti del padre di XXX).

Rassicurazione che non hanno saputo darle neppure i Servizi sociali di …, che addirittura hanno fatto ricorso alla forza pubblica in occasione degli incontri protetti (trasmettendo, questa sì che è comunicazione extra-verbale, un messaggio di pericolo, il messaggio di avere loro per primi paura di qualcosa), e che, nella persona della D.ssa …, hanno gratuitamente attaccato e denigrato la sig.a …. Questa madre che fiducia può continuare ad avere in pubblici ufficiali che si sono comportati in quel modo con lei? Che l’hanno accusata di voler fare della figlia una “handicappata come la madre”?

Al secondo quesito posto dal Giudice si può così rispondere:

Il sig. … è parso un soggetto dalla personalità disturbata, irascibile, con scarso controllo dei suoi impulsi aggressivi (per ora solo sul piano verbale), con tratti ossessivi e narcisisti, scarsamente empatico; le sue capacità genitoriali risentono negativamente di questo peculiare assetto di personalità.

La sig.a … è parsa un soggetto dalla personalità ben equilibrata, amorevole e protettiva verso la figlia che ha con lei un ottimo rapporto; gli aspetti di diffidenza e a tratti di sospettosità rilevati dai CTU (peraltro giustificati dal contesto psico-socio-giudiziario che la colpevolizza di continuo) non incidono sulla sua capacità genitoriale che rimane integra.

Circa il terzo quesito posto dal Giudice (con particolare riferimento all’eventuale instaurarsi di una sindrome di alienazione parentale – specificandone l’esatta definizione se esistente – da parte della sig.a … in danno del sig. …) lo scrivente CTP rappresenta alla S.V. che a tutt’oggi la cosiddetta sindrome di alienazione parentale, o genitoriale, non è riconosciuta dalle classificazioni ufficiali delle malattie e che non esiste una sua definizione in quanto patologia. Alla luce di ciò lo scrivente CTP ritiene che questo concetto deve restare fuori dal processo in essere poiché su un concetto non riconosciuto dal mondo scientifico ufficiale non si può basare una sentenza giudiziaria.

Su questa controversa sindrome il 18 ottobre del 2012 si è pronunciato in maniera ufficiale il Sottosegretario di Stato alla Sanità, Prof. Adelfio Elio Cardinale, con la seguente dichiarazione alla Camera dei Deputati:

Signor Presidente,

onorevoli deputati, ringrazio gli onorevoli interpellanti per aver sollevato la delicata questione relativa alla sindrome parental alienation syndrome (PAS o sindrome di alienazione genitoriale), in quanto mi si consente di puntualizzare che detta sindrome è stata di recente ipotizzata da uno studioso statunitense, Gardner, e che anche negli Stati Uniti essa è tuttora soggetta ad amplissime discussioni e non ha ricevuto alcun riconoscimento ufficiale secondo i canoni della medicina delle evidenze scientifiche.

Secondo Gardner, la PAS è un vero e proprio disturbo che si sviluppa prevalentemente nel contesto di controversie per la custodia dei figli e sarebbe il frutto di un condizionamento dei figli da parte di un genitore, così detto «alienante», che porterebbe i figli ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore, così detto «alienato».

Peraltro, Gardner ha ulteriormente descritto il costrutto di alienazione genitoriale in numerosi lavori autopubblicati, cioè non sottoposti alla verifica della letteratura specifica propriamente detta, ad alcun filtro di pubblicazione mediante revisione di esperti, la cosiddetta peer review, che oggi è il canone principale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche anche nei concorsi universitari.

La sindrome in esame non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso (ICD-10, ovvero International classification of diseases; DSM-IV, ovvero Diagnostic and statistical manual of mental disorders), né si è a conoscenza di un suo possibile inserimento nell’edizione del DSM-V, attualmente nella fase di definizione.

In effetti, la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica. In merito alle iniziative per verificare il ricorso diagnostico alla sindrome PAS da parte di alcuni medici nel nostro Paese, è opportuno rilevare che tale aspetto rientra nell’ambito delle competenze professionali e della coscienza del medico curante.

L’Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell’affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L’inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso.

Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.

Se posso, poi, alla fine della risposta ufficiale esprimere una mia valutazione, come medico e cittadino, credo che provvedimenti si dovrebbero prendere contro alcuni genitori che si vedono strappati i figli e non intervengono in maniera brutale.

Il terzo quesito così prosegue:

d) valutando quindi anche gli attuali rapporti tra i singoli genitori e la figlia, alla luce delle dinamiche intrafamiliari in essere, e considerate le pronunce giudiziali in atti relative alla separazione personale tra i coniugi.”

I rapporti sono ben delineati e sono chiari; la bambina rifiuta in modo deciso il padre, dal quale è letteralmente terrorizzata, tanto che la stessa CTU ha interrotto l’ascolto della minore con il padre per non traumatizzarla ulteriormente.

Contesto quindi fortemente l’affermazione dei CTU, verso la fine della pag. 14, sulla non disponibilità della madre a far incontrare XXX col padre, visto che nel corso delle operazioni peritali la madre ha più volte dichiarato che se XXX le chiede di andare dal padre lei è disposta ad accompagnarla.

Ma questo padre non deve proprio far nulla per riavvicinarsi alla figlia? La figlia è per lui davvero solo quel “dolce”, di cui alla CTU del prof. …, pag. 30, del quale si appropria senza minimamente sentirsi in colpa, senza minimamente comprendere che la figlia non è un “dono” per lui ma un essere umano dotato di volontà e sentimenti?

Pertanto, sulla questione della ripresa dei rapporti di XXX con il padre lo scrivente ritiene ineludibile proporre una seria psicoterapia per questo padre che è notevolmente disturbato sul piano di personalità; quando lo psicoterapeuta del padre fornirà garanzie sul recupero della capacità genitoriale del sig. … potranno essere cautamente avviati incontri protetti con la figlia.

Nessun senso ha la proposta dei CTU di una psicoterapia della bambina perché la bambina non ha alcun disturbo mentale; le terapie, anche la psicoterapia, si fanno per superare un qualche problema psicologico; XXX che problema deve superare? La difficoltà di incontrare il padre? Ma questa difficoltà non è riconducibile a un qualche fattore intrapsichico della bambina che possa essere affrontato in psicoterapia ma a un dato di realtà, il suo ricordo. Cosa dovrebbe fare lo psicoterapeuta con XXX? Convincerla che il suo ricordo è sbagliato? Farle il lavaggio del cervello?

Nessun senso ha la proposta dei CTU di una psicoterapia della madre poiché la sig.a … non presenta disturbi mentali o di personalità tali da richiedere un percorso psicoterapeutico. Cosa dovrebbe fare lo psicoterapeuta con la sig.a …? Convincerla che il ricordo di XXX è sbagliato? Convincerla che le violenze che lei ha subito dall’ex-marito non ci sono mai state? Quindi, nuovamente, farle il lavaggio del cervello?

Dico una cosa ingiusta, lo so, ma la mia impressione è che questi CTU, in questa sede, mostrano di non avere la più pallida idea di cosa sia una psicoterapia e di quali siano le indicazioni cliniche per una psicoterapia.

Tracimano poi i CTU dal compito assegnato loro dal Giudice, perché esula dai quesiti, con la proposta allucinante e decontestualizzata di allontanamento di XXX dalla madre, della quale essi stessi riconoscono la paradossalità: la madre è l’unica persona che in questo contesto conflittuale ha permesso alla bambina di crescere in maniera sana ed equilibrata e questi illustri colleghi, andando al di là del loro mandato, propongono di distruggere la serenità della bambina allontanandola dall’unica persona che la sta tutelando. Non si gioca in questo modo con le persone e con i sentimenti.

La bigenitorialità è sacrosanta, e chi la nega, ma i genitori debbono sapersela meritare la genitorialità, non possono pretendere di essere considerati genitori a prescindere. XXX merita un padre, questo è indubbio, ma non ha affatto bisogno di un fratello maggiore irascibile e dispettoso, poiché tale pare allo scrivente il comportamento del sig. … verso sua figlia, dalle poche battute colte.

I CTU hanno, scientemente o meno, adottato tutte le cautele per evitare una seria valutazione psichiatrica del sig. …, dalla mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali allo scrivente, al non aver tenuto conto delle mie esigenze lavorative e pertanto di una tempestiva informazione sulle date degli incontri di CTU, al non aver video-registrato gli incontri col sig. … e i nonni paterni.

Di cosa hanno avuto paura questi CTU? Che da operazioni peritali rettamente condotte emergesse l’incapacità genitoriale del padre?

La bambina è comunque rimasta collocata dalla madre. Ha però dovuto subire le torture degli incontri protetti con il padre. Diciamo un disonorevole compromesso; infatti il Tribunale non se l’è sentita di togliere questa bambina alla madre ma nemmeno ha ‘liberato’ la bambina dal controllo di questo padre.

Raramente i giudici danno un’occhiata alle consulenze di parte, anche quando ben argomentate; quindi, al di là della mia consulenza, l’aver evitato a questa bambina la comunità (terapia della minaccia per resettarla) e poi il collocamento dal padre è merito dell’avvocato, l’unico che può interloquire con il giudice.

Avvocato della madre era l’avv. Andrea Coffari ed è lui che ha ottenuto questo bel risultato.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Dell’assoluta malafede e mancanza di deontologia professionale di questi CTU se ne ha ulteriore prova dal fatto che lo psichiatra è uno dei firmatari del “documento psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento”, diffuso dai sostenitori della PAS dopo la dichiarazione del Ministro della salute sulla non scientificità della PAS, la psicologa, in una tesina per un corso di, cosiddetta, alta formazione in psicologia forense, criminale e investigativa, si è riferita a questo caso come “un classico caso di PAS”. E se l’alta formazione la fanno sulla PAS non oso immaginare su cosa facciano la formazione non alta.
  2. Questa del conflitto di lealtà mi sembra l’ennesima sciocchezza inventata dagli psicologi giuridici; non potendo più parlare di PAS se ne vengono fuori con questa faccenda, pensando così di impressionare i giudici. Conflitto significa essere combattuti tra due bisogni contrapposti. Il concetto è nato dagli studi della psichiatria sistemica applicati alle famiglie disfunzionali, conflittuali, con un figlio adulto affetto da gravi disturbi mentali (schizofrenia, anoressia mentale, essenzialmente). In queste famiglie, non ancora separate, il conflitto tra i due genitori esiste ma è sommerso, non viene portato alla luce; questi genitori mandano al figlio dei messaggi contraddittori per avere la sua alleanza nel conflitto contro l’altro genitore. Questi messaggi però non sono mai chiari, espliciti, e pur esistendo a livello implicito (extra-verbale) vengono negati a livello esplicito (verbale). In questa situazione il figlio vive un grave conflitto psicologico perché ha bisogno di mantenere la lealtà a entrambi i genitori ma se lo fa li tradisce entrambi; se non lo fa, alleandosi esplicitamente con uno dei due, li tradisce ugualmente perché nessuno dei genitori gli ha chiesto, a livello esplicito, l’alleanza. Quando una famiglia di questo tipo si separa il conflitto genitoriale viene finalmente alla luce e il figlio sceglie esplicitamente di coabitare con uno dei genitori, rifiutando la relazione con l’altro genitore; il conflitto di lealtà che il figlio viveva in precedenza automaticamente si estingue, il figlio non ha più il bisogno di mantenere la lealtà a entrambi i genitori. Quindi non ha senso logico parlare di conflitto di lealtà quando i figli rifiutano la relazione con un genitore; proprio il rifiuto è la prova che il conflitto di lealtà non c’è più.
  3. Carta di Noto, 2011, punto 8. Linee guida per lo psicologo forense, art. 8.
  4. D.ssa Valeria Pace, psicologa, psicoterapeuta. Lecce.
  5. Giusti E, Montanari C, Iannazzo A (2006) Psicodiagnosi integrata, pag 464. Sovera Multimedia, Roma.
  6. Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD (1971), Pragmatica della comunicazione umana, pag 64 e segg. Astrolabio, Roma.
  7. Haley J, cit in Gambini P (2007) Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale, pag 145. Franco Angeli, Milano.
  8. Bertrando P (1997) Nodi familiari, pag 175. Feltrinelli Editore, Milano.
  9. Per inciso: il test consiste in 567 domande alle quali il soggetto deve rispondere VERO o FALSO; la sua validità è legata alla sincerità del soggetto nel rispondere alle domande. Non ci vuole uno scienziato per capire che basta individuare le domande cruciali per poterlo manipolare. Se ne dà contezza in questo testo già citato: Giusti E, Montanari C, Iannazzo A: Psicodiagnosi integrata, pag 464. Sovera Multimedia, Roma, 2006.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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