NOTA SUGLI ALLONTANAMENTI DEI MINORI DALLE PROPRIE FAMIGLIE

In tema di allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie c’è una gran confusione, da parte dei media, di molti politici e dell’opinione pubblica; si tende infatti ad assimilare vicende che sono invece nettamente differenti e distinte tra loro. Tali vicende sono le seguenti:

  1. Gli allontanamenti in seguito a CTU che diagnosticano, ai minori e a un genitore, la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale (PAS), oggi chiamata semplicemente alienazione parentale o indicata con altri sinonimi (es. bambino alienato, sindrome della madre malevola, sindrome di Münchausen per procura, conflitto di lealtà, ecc.).
  2. Gli allontanamenti che si sono verificati a Bibbiano (RE) in seguito a denunciati abusi sessuali intrafamiliari; per tali fatti il processo è in corso e farà chiarezza.
  3. Gli allontanamenti che si verificarono verso la fine degli anni ’90 del 1900 nei comuni di Mirandola e Massa Finalese, nel territorio a nord di Modena conosciuto come Bassa Modenese. Su questi fatti ci furono processi che si sono conclusi in via definitiva con una serie di condanne e alcune assoluzioni.

Cominciamo l’analisi da questi ultimi fatti.

I casi della Bassa Modenese, le cui vicende giudiziarie, come già detto, si sono concluse da parecchi anni con le condanne definitive dei responsabili di quegli abusi sessuali, sono stati impropriamente chiamati in causa di recente, in seguito ai casi di Bibbiano, quasi a voler creare un parallelo tra le vicende di Bibbiano e quelle della Bassa Modenese e quindi voler riaprire i processi relativi a questi ultimi, sull’onda dell’indignazione per via del fatto che alcune relazioni dei Servizi sociali di Reggio Emilia non sarebbero veritiere. Senza considerare che per Bibbiano sarà il processo, appena iniziato e tuttora in corso a stabilire la verità, mentre per i fatti della Bassa Modenese la verità è stata sancita dai processi che si sono svolti a suo tempo ed è stata definitivamente confermata dalla Cassazione. I tentativi, fatti da alcuni dei condannati, di voler riaprire quei processi è stato per ora stoppato da due sentenze della Corte di Appello di Ancona, ed anche un’altra richiesta di revisione avanzata da alcuni condannati qualche anno fa, fu respinta.

Per la precisione, dopo le condanne di 20 anni fa c’è stato un primo processo di revisione che è andato fallito e per altri due (quello allo Scotta e alla sua ex moglie di Ancona) le richieste a procedere sono state respinte; siamo in attesa a giorni della pronuncia della Cassazione perché hanno fatto ricorso. Comunque a oggi ben tre richieste di revisione sono state respinte.

Su Bibbiano, abbiamo già detto che il processo è in corso e quindi è superfluo parlarne; aspettiamo le sentenze.

Veniamo agli allontanamenti dei bambini in seguito alla diagnosi di PAS (usiamo questo acronimo per brevità, intendendo con esso tutti i sinonimi utilizzati).

In queste ultime vicende accade che la denuncia/testimonianza dei bambini sulle violenze o sugli abusi sessuali subiti viene screditata prima ancora dell’eventuale processo che dovrebbe stabilirne la veridicità o meno; e viene screditata sulla base di concetti antiscientifici e definiti da una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione come “inammissibili valutazioni di tätertyp”.

Concetto, quest’ultimo, proprio del codice penale della Germania nazista del 1940, per il quale si viene condannati, o sanzionati, non per aver commesso un illecito ma per quello che si è: il genitore protettivo perché ritenuto alienante (o malevolo, o simbiotico, o altro), il bambino perché ritenuto alienato, condizionato, manipolato, simbiotico, adesivo, ecc.

Nello specifico si ritiene, pre-giudizialmente come si è detto, che le affermazioni del bambino su violenze o abusi sessuali subiti da un genitore, non siano genuine ma frutto della manipolazione psicologica dal parte dell’altro genitore.

Per via di questa presunta manipolazione psicologica il bambino viene allontanato dal genitore protettivo (per proteggerlo da ulteriori presunte manipolazioni psicologiche da parte del genitore protettivo), collocato in una comunità per minori per essere de-programmato, resettato (cioè manipolato psicologicamente e scientificamente) e infine consegnato al genitore da lui accusato di violenza o di abusi sessuali (terapia della minaccia secondo il concetto antiscientifico della PAS, altrimenti detta alienazione parentale o indicata con altri sinonimi, come già detto sopra).

Il concetto di PAS o alienazione parentale è solo una strategia processuale per difendere il genitore violento o abusante; nella sua formulazione non c’è nulla di scientifico.

Nei casi di Bibbiano i bambini sono stati allontanati perché la loro testimonianza sugli abusi sessuali subiti è stata ritenuta veritiera (poi, se ci sono stati comportamenti illeciti dei servizi sociali sarà il processo a stabilirlo); nel caso della PAS o alienazione parentale i bambini vengono allontanati perché la loro testimonianza sulle violenze o sugli abusi sessuali viene ritenuta non veritiera, ma senza un processo che lo abbia stabilito.

Chi può stabilire la veridicità o meno di una testimonianza è ovviamente il giudice in un regolare processo, con il diritto di chi viene accusato a difendersi; accade invece che chi stabilisce sistematicamente che la testimonianza del bambino non corrisponde al vero sia il consulente del giudice (CTU). Quest’ultimo lo stabilisce, abusando comunque dei suoi poteri, sulla base di concetti antiscientifici, come sopra riportato, e della convinzione che il ricordo delle violenze o degli abusi sessuali non possa essere genuino perché i bambini di 3-4 anni si troverebbero nella fase della cosiddetta amnesia infantile e che pertanto sia un falso ricordo indotto dalla manipolazione psicologica, una sorta di plagio del minore.

Sul plagio si è già pronunciata nel 1981 la Corte Costituzionale abrogando l’art. 603 del codice penale che prevedeva il reato di plagio (1); di particolare interesse è ciò che scrive la Corte Costituzionale al paragrafo n. 14:

«La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. [attuale art. 202] non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona

Così come è dirimente il commento del Prof. Giovanni Flora, per il quale la Corte Costituzionale ha abrogato il reato di plagio per «l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante» (2).

Il concetto di amnesia infantile è stato introdotto nella psicologia da Freud nel 1905; ne parla nel secondo dei Tre saggi sulla teoria sessuale e scrive che si tratta della «caratteristica amnesia che alla maggior parte degli uomini (non a tutti!) nasconde gli anni della loro infanzia, fino al sesto od ottavo anno di vita». Nulla a che vedere, quindi, con la memoria infantile e con il ricordo di violenze o abusi sessuali subiti nell’infanzia di cui parlano i bambini. Un approfondimento si può trovare nel testo citato (3). La ricerca scientifica, viceversa, dimostra che i bambini, anche se molto piccoli, conservano il ricordo preciso delle violenze e degli abusi sessuali subiti nell’infanzia e sono in grado di riferirli quando sono più grandi (4).

Per sostenere la tesi dei falsi ricordi si chiama in causa una presunta associazione statunitense che avrebbe studiato il fenomeno, la False Memory Syndrome Foundation (FMSF), e si fa riferimento ad alcuni studi che lo dimostrerebbero.

La FMSF è un’organizzazione creata nel 1992 da genitori accusati dai loro figli di averli abusati durante l’infanzia; nel 2019 tale organizzazione si è sciolta. Nessuna delle loro tesi è stata mai validata dalla ricerca scientifica.

Per quanto riguarda gli studi, descritti nel testo citato (cfr nota 3), è risultato che in una piccola percentuale di casi, di solito il 15%, è possibile indurre nei bambini un falso ricordo. Questi studi però hanno utilizzato come come falso ricordo eventi tutto sommato neutri per i bambini (es. un racconto che poi viene ripetuto introducendo particolari non presenti nel racconto originale, oppure la visita di un giornalista in un’aula scolastica che viene poi raccontata dopo alcuni giorni aggiungendo particolari nuovi – es. diverso colore della cravatta, occhiali, ecc).

Nei casi degli abusi sessuali l’esperienza riferita dai bambini non è affatto neutra, come nei casi precedenti, ma molto personale e intima, oltre che altamente traumatizzante.

Uno studio (5) che ha esaminato la possibilità di indurre il falso ricordo di un’esperienza analoga a quella dell’abuso sessuale è stato svolto negli USA da due ricercatrici, Kathy Pezdek (6) e Danelle Hodge (7); questo studio ha dimostrato che se è possibile indurre in una piccola percentuale di bambini (15%) il falso ricordo di un evento plausibile (nello studio, essersi smarriti da piccoli in un supermercato) è praticamente impossibile indurre nei bambini il falso ricordo di un evento non plausibile (nello studio aver subito un clistere da piccoli). Ne ho parlato sinteticamente in questo post (8).

Avv. Annalisa Lucarelli, Rappresentante del Comitato “Voci Vere”

Dr Andrea Mazzeo, Specialista in Psichiatra

(1) https://www.cesnur.org/2004/plagio.htm

(2) https://studentigiurisprudenza.forumfree.it/?t=21068459

(3) Mazzeo A, Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale), in Cassano G – Oberto G, I diritti personali della famiglia in crisi. Giuffrè Editore, 2017. L’argomento è trattato in maniera più sintetica in questo post: La questione dell’amnesia infantile. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/amnesia.pdf

(4) Gaensbauer TJ, Le rappresentazioni del trauma nell’infanzia:implicazioni cliniche e teoriche per la comprensione della memoria precoce. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/gaensbauer.pdf Articolo originale: Representations of trauma in infancy: Clinical and theoretical implications for the understanding of early memory. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/imhj.10020

(5) Pezdek K and Hodge D, Planting False Childhood Memories in Children: The Role of Event Plausibility. Child Development, Vol. 70, No. 4 (Jul. – Aug., 1999), pp. 887-895. https://www.jstor.org/stable/1132249?seq=1#page_scan_tab_contents

(6) https://www.cgu.edu/people/kathy-pezdek/

(7) https://www.csusb.edu/profile/dhodge

(8)http://andreamazzeo.altervista.org/blog/false-memorie-e-suggestionabilita-del-minore/

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