Una delusione

Nella vicenda che segue la madre della bambina aveva già incaricato uno psicologo di seguirla come CTP; mi chiese di affiancarlo poiché aveva notato un’eccessiva familiarità di questo psicologo con la CTU e temeva quindi di non essere sufficientemente tutelata.

Non conoscevo né questo psicologo (ma sapevo che si era espresso, in altra sede, a favore della PAS), né la CTU, anche lei psicologa; cercando in rete vidi che era collegata a gruppi che combattevano la teoria della PAS per cui pensai, accettando, che la CTU si sarebbe svolta correttamente. Si rivelò, invece, una completa delusione.

La presente CTU nasce dal ricorso di parte del sig. …, con il quale vengono pretestuosamente mossi alla sig.a … una serie di addebiti che sono stati smentiti proprio nel corso delle operazioni peritali.

È emerso con chiarezza che non solo la madre mai ha ostacolato il rapporto padre-figlia ma che è stato lo stesso padre a rendersi inadempiente sotto diversi profili.

Difatti:

1) Per circa un anno non ha chiesto notizie della figlia, né ha chiesto di frequentarla (dichiarazione al giudice in un precedente procedimento).

2) Non ha mai contribuito, per la parte a lui spettante, alle spese straordinarie per la figlia; a … ha perso la causa. Il Tribunale ha stabilito che tali spese spettano a lui e che è tenuto a pagarle, per quanto dovuto, per gli ultimi 7 anni.

3) Non ha corrisposto gli arretrati sull’incremento dell’assegno a suo carico disposto in sede di sentenza di separazione del ….

Nonostante queste sue inadempienze, cita la ex-moglie in giudizio accusandola di ostacolare il suo rapporto con la figlia quando è lui stesso, come emerso dalle operazioni peritali, e di cui si darà conto di seguito, a non aver saputo stabilire un sereno rapporto padre-figlia e a disinteressarsi della crescita e dello sviluppo della figlia sotto diversi profili, non ultimo quello economico. Addirittura chiede la «decadenza della responsabilità genitoriale della sig.a …», insinuando che la stessa abbia «disturbi fisici, psicologici impeditivi del rapporto madre-figlia», e mettendo in dubbio le sue capacità genitoriali a fronte del dato oggettivo di una bambina di … anni ben sviluppata sia sotto il profilo fisico sia psicologico, del rendimento scolastico, della socializzazione, ecc. Chi l’ha cresciuta sinora se non la madre senza l’apporto, anche economico, del padre?

Venendo alle operazioni peritali.

1) Per nulla condivisibile è quanto scrive la CTU nella premessa (pag. 3) laddove si esprime sulla minore XXX (e non … …) che, a suo giudizio, prima ancora dell’inizio delle operazioni peritali, sarebbe «già soggetta a sporadiche manifestazioni sintomatiche e ‘candidata’ (addirittura!!) allo sviluppo di una più seria e strutturata patologia»; non si comprende su che basi la CTU esprima quel giudizio prima ancora di iniziare le operazione peritali. Né di tali manifestazioni sintomatiche (sintomatiche rispetto a cosa? andrebbe precisato), sia pur sporadiche, si trova una descrizione nell’elaborato peritale.

A pag. 21, descrivendo gli aspetti di personalità della minore, la CTU scrive:

«La gestione emozionale, però, specie in presenza di sollecitazioni forti o di uno stress continuativo non riesce ad essere del tutto efficace, determinando un’elevazione dell’ansia in misura eccessiva rispetto alla possibilità di un’adeguata elaborazione; ciò determina somatizzazioni a carico del sistema muscolare volontario ed involontario, con la possibile manifestazione occasionale di disturbi gastrointestinali,della deambulazione, svenimenti, emicrania, difficile controllo della minzione, etc.»

Non si comprende da dove la CTU tiri fuori queste considerazioni visto che nulla del genere si è verificato nel corso delle operazioni peritali; in realtà la bambina ha presentato due episodi non di incontinenza ma di urgenza minzionale mentre era col padre al quale diceva da più di mezzora che aveva bisogno di andare in bagno ma lui non se ne è preoccupato minimamente e alla fine la bambina non è più riuscita a trattenere le urine. Così per quanto riguarda la caduta accidentale (la bambina mentre camminava è inciampata, altro che somatizzazione!), verificatasi una sola volta, anche questa quando era col padre; lo specialista ortopedico le ha consigliato un periodo di riposo. Tutto qui, senza scomodare improbabili somatizzazioni né a carico del sistema muscolare volontario (?) né tanto meno di quello involontario (?), che, oltretutto, se davvero ci sono, hanno un decorso cronico e non episodico o saltuario, né sono migranti ma si focalizzano su un organo o apparato che viene caricato di significati psicologici. Il mal di testa (non emicrania) di cui si è lamentata a volte XXX è provocato proprio dalle domande martellanti del padre che la sfiniscono. Se il padre la stressasse di meno XXX sarebbe più serena.

Non si può parlare, scientificamente, di somatizzazione per via di singoli episodi spiegabili con dati oggettivi (qualsiasi persona se ha bisogno di andare in bagno e le viene impedito, finisce per urinarsi addosso; qualsiasi persona può inciampare accidentalmente camminando per strada senza somatizzare un bel niente; qualsiasi persona può presentare un episodio di vomito giustificabile con mille motivi senza pensare che stia somatizzando; né risulta che la bambina soffra di emicrania o di svenimenti ripetuti).

2) Non è nemmeno condivisibile l’affermazione (pag. 11) che i genitori si sono «reciprocamente concentrati su attacchi, minacce e rivendicazioni da rivolgersi reciprocamente molto più che dedicarsi a far crescere la figlia».

La CTU dà atto (pag. 21) che XXX ha uno «sviluppo psico-fisico adeguato» all’età cronologica, «adeguata competenza verbale», «ottimi risultati scolastici», «buoni rapporti con tutti i compagni di classe», «diverse amichette», ecc. E questa sarebbe una bambina che non è stata fatta crescere? E va dato atto che chi l’ha fatta crescere così bene è la madre.

Si leggano in merito i giudizi lusinghieri espressi dalle insegnanti nelle pagelle, che sono dati oggettivi, piuttosto che fare illazioni sul fatto che la bambina non sarebbe stata fatta crescere.

Giudizio del …: «l’alunna dal carattere pacifico e sensibile continua ad essere autonoma e serena. Ha ottimi rapporti con i coetanei ma preferisce stabilire legami con compagni tranquilli e riflessivi. Il suo rapporto con la scuola continua ad essere di grande motivazione per l’apprendimento. È sensibile alle gratificazioni e accetta giudizi e consigli. Possiede ottime capacità e ha acquisito buone conoscenze in tutte le aree disciplinari. Procede con regolarità nell’apprendimento aumentando sistematicamente le sue competenze».

Giudizio del …: «la bambina assidua nell’impegno ha mostrato un ulteriore interesse e curiosità di conoscere ed ha raggiunto maggiore prontezza ed un metodo di lavoro efficace. Accurata e creativa, ha compiuto ottimi miglioramenti in quasi tutte le discipline grazie proprio all’assiduità, alle capacità logiche e linguistiche. È diventata più sicura nelle attività logiche e matematiche con risultati apprezzabili anche nella competenza per la soluzione di situazioni problematiche. Ha gusto personale e sensibilità artistica. Riesce a mantenere viva l’attenzione anche per tempi prolungati e porta a termine tutti lavori».

3) XXX ha ottimi rapporti con i familiari di parte materna; se non ha rapporti con i familiari di parte paterna bisogna che sia il sig. … a darne conto e spiegare:

3.1) perché non ha accompagnato la figlia dai suoi familiari, dalla nonna paterna (solo 4-5 volte in questi 3-4 anni), durante gli incontri non protetti della durata di ben tre ore dal mese di … al …, data di inizio delle operazioni peritali, né la accompagna tuttora;

3.2) perché nessuno dei familiari di parte paterna ha mai telefonato alla bambina per salutarla, farle gli auguri in occasione del suo compleanno o del suo onomastico. Il padre stesso non le ha mai fatto gli auguri per il suo onomastico.

A pag. 30 e seguenti la CTU riporta l’esito dei monitoraggi degli incontri padre-figlia e raramente compare una visita alla nonna paterna (dal 2010 a oggi le visite alla nonna paterna si contano sulle dita di una sola mano!) o altri familiari di parte paterna ma solo incontri con tre-quattro lontani parenti adulti (una sua cugina, una cugina del padre, cioè del nonno di XXX, con il marito – quello che fa gli ‘scherzi’ – ved. infra), che il padre frequenta abitualmente. Oltretutto la frequentazione con questi parenti non è stata certo di giovamento per XXX perché proprio loro l’hanno informata delle vicende giudiziarie che interessano il padre (cose che in precedenza la bambina non conosceva). Se questo sia nell’interesse supremo della minore è lasciato all’apprezzamento del Giudice.

4) La CTU invece di attenersi ai dati oggettivi cerca di costruire una storia romanzata che però si rivela più una fiction che un fedele resoconto della realtà; dal video dell’incontro madre-figlia XXX non mostra proprio di essere una bambina «dipendente dalla madre» con la quale avrebbe un «legame fortemente simbiotico» ma si osserva tutt’altro.

La bambina è vispa, spigliata, interloquisce con la CTU e la sua collaboratrice in maniera spontanea e genuina senza cercare con gli occhi l’assenso della madre (questo sarebbe stato segno di dipendenza e di rapporto simbiotico), nell’esecuzione del disegno agisce attivamente e autonomamente rispetto alla madre (non in maniera passiva come attendesse l’assenso della madre). Insomma l’osservazione del video, che è un dato oggettivo, stride fortemente con la descrizione che ne dà la CTU.

Né si comprende da cosa la CTU deduca (pag. 22) che la bambina sembri «timorosa del fatto che una sua “disinvoltura” nel restare sola con il padre possa eventualmente essere dalla madre disapprovata o fraintesa, o vissuta come “abbandono”, piuttosto che come effettiva preoccupazione per la lontananza». Questa è una congettura bella e buona (la stessa CTU scrive ‘sembra’; sembra, su che basi? Ma in una CTU i fatti devono sembrare o devono essere? Una sentenza può basarsi sul sembra o deve basarsi su ciò che è?).

5) Non è che XXX abbia uno «uno scarso riconoscimento del ruolo paterno» ma è proprio, come si dirà di seguito, che il padre non sa porsi, nei confronti della figlia, come padre. E ciò emerge in maniera lampante dal video dell’incontro col padre dove quest’ultimo indispettisce sistematicamente la figlia («… sei sempre stanca … sei molto impegnata – detto con enfasi negativa – … ci s’incontra alle sei di mattina – tra l’altro quest’ultima assurdità viene rinforzata dalla CTU che arriva a proporre l’incontro padre-figlia alla 11 di sera (!), alleandosi col padre nel prendere in giro la bambina), infastidendola con le continue riprese che le fa con la telecamera accompagnate da espressioni enfatiche che alla figlia sono poco gradite («immortaliamo questo momento», ecc.), entrando in competizione con la figlia durante il gioco svolto («hai paura di perdere», ripetuto più volte), indispettendola non chiamandola con il suo nome, ecc. Più che il comportamento di un padre sembra quello di un fratello maggiore dispettoso e irascibile.

6) Così come un’altra serie di falsità vengono riportate dal sig. … alla CTU la quale le riporta integralmente senza peritarsi di verificarle nella loro veridicità.

6.1) Non corrisponde al vero che il dispositivo degli incontri protetti non sia stato messo in atto per circa un anno; sono agli atti dichiarazioni del sig. … al giudice che è stato lui stesso che per circa un anno non ha chiesto di vedere la figlia.

6.2) Non corrisponde al vero che il precedente percorso di mediazione familiare sia stato abbandonato dalla sig.a …, ma è stato lo stesso mediatore familiare a dire che era inutile continuare visto che il sig. … rimaneva fermo sulle sue richieste e non accettava di mediarle con quelle della madre.

SULLE VIOLENZE

1) La CTU riporta a pag. 6, erroneamente, che circa il procedimento penale a carico del sig. … per l’aggressione alla madre della sig.a …, vi sarebbe stata archiviazione; ciò non corrisponde al vero perché vi fu richiesta di archiviazione, conseguente opposizione e inizio del processo nel … (non riapertura). Inoltre il procedimento è anche per violenza anche nei confronti della sig.a ….

Alla luce di ciò lo scrivente, nell’incontro di CTU del … rappresentò la necessità di tenere conto di quanto prescritto dalla Convenzione di Istanbul in tema di affidamento in presenza di violenza in famiglia, ma la CTU non si espresse in merito mostrando di non voler tenere conto di una legge dello Stato (Legge n. 77/2013, art. 26, comma 2).

2) La CTU riporta (pag. 6) che la sig.a … avrebbe denunciato il sig. … per presunte molestie sessuali sulla figlia; poiché non esiste nessuna denuncia del genere la CTU deve riportare la fonte di questa notizia, che è totalmente falsa.

3) Nel corso del week-end del mese di … c.a., nella città di …, in seguito a motivi banali, la bambina è stata quasi aggredita dal padre, che le ha urlato gesticolandole sul viso e avvicinandosi minaccioso a lei, in pubblico, tanto da attirare un capannello di gente. Questo dato oggettivo dà conto dell’incapacità del sig. … di contenere i suoi impulsi aggressivi; questo elemento avrebbe dovuto portare la CTU ad approfondire clinicamente l’ipotesi che il sig. … possa presentare una qualche forma di un disturbo del controllo degli impulsi, ma nulla di tutto ciò si riscontra nel suo elaborato. La CTU prosegue il suo romanzo senza tenere conto dei dati oggettivi di realtà.

È di tutta evidenza che la bambina, già vittima di violenza assistita, resti ulteriormente traumatizzata da questi comportamenti del padre e preferisca frequentarlo per brevi periodi di tempo poiché alla lunga il padre non riesce a controllare i suoi impulsi aggressivi verbali.

4) Anche il resoconto che la bambina fa il giorno …, nella sede della CTU, lascia alquanto perplessi.

«La prima volta che siamo andati a … siamo andati dai dei cugini dei parenti del nonno… che allora si chiama … ha un marito di nome …, quando siamo andati a mangiare ha detto “ti devo tagliare i capelli”, un’altra volta ha detto “datemi una corda che ti impicco”, poi un altra volta “ti metto con le capre che c’hanno le corna”, poi un’altra volta mi ha preso, mentre parlavo con papà, da dietro mi prende in braccio e mi ha buttata nel camino, sono sbattuta con la testa vicino al camino, non mi sono fatta il livido però mi faceva un dolore tremendo, cioè ma veramente immagina tu stai parlando normalmente con tuo padre all’improvviso uno da dietro ti prende e ti lancia. E papà lo sai che ha fatto? Anziché dire “uh mamma mia che hai fatto che ti sei fatta?” Si è messo a ridere. Papà dice sempre – se c’è qualcosa che non va dimmelo – io glie l’ho detto: “papi ma quello m’ha buttato con la testa nel camino” e lui ha detto ehm “ma qui si scherza così”. Ma si scherzerà in quel paese in quel modo ma io non scherzo così, cioè veramente mentre una persona sta parlando con un’altra persona, all’improvviso una persona da dietro la prende e la butta nel camino non è uno scherzo, poi dire ti impicco, dire ti metto con le capre che c’hanno le corna, dire ti taglio i capelli…».

È chiaro che la bambina sia traumatizzata da questi ‘scherzi’ e che preferisca evitare lunghi periodi di permanenza dal padre e dai suoi parenti che ‘scherzano’ con lei in maniera così pesante.

SULLA SIG.A …

A pag. 12 la sig.a … viene descritta come nevrotico-ossessiva. Su quali basi la CTU si esprime in questi termini?

Risultano per caso alla CTU comportamenti ossessivi della …? Nel corso della CTU non sono emersi; la CTU ha utilizzato fonti esterne? E se sì quali? L’esame clinico, che, non si dimentichi, è sempre quello che deve guidare le operazioni peritali, ha fatto emergere comportamenti ossessivi della …?

Per citare il Prof. Ugo Fornari, grande maestro di psichiatria forense per tutti noi: «In ambito psico-forense occorre non confondere le evidenze scientifiche che emergono dagli strumenti diagnostici di volta in volta utilizzati con il metodo seguito, perché solo questo e non certo l’uso di uno strumento piuttosto di un altro offre garanzia di “scientificità” all’elaborato peritale. Ancora una volta la clinica è sovrana con un’attrezzatura mentale sua propria» (Fornari U, Trattato di Psichiatria Forense, pag. 636. UTET Giuridica, 2015).

Nessun comportamento ossessivo è emerso dall’esame clinico della madre e pertanto quella frase è pura invenzione della CTU e come tale deve essere eliminata e non se ne deve tenere conto.

SULLA GENITORIALITÀ

A pag. 18 parlando della genitorialità del padre la CTU così si esprime:

«presenta un ruolo paterno non immaturo, che tuttavia potrà sicuramente acquisire una maggiore competenza con una frequentazione più assidua ed un sostegno genitoriale mirato a correggere le fragilità e residue carenze che si evidenziano».

Il periodo è oltremodo contraddittorio poiché se vi sono, lo scrive la CTU, ancora fragilità e carenze evidentemente il ruolo paterno è immaturo, ma soprattutto non è per nulla condivisibile il concetto che la frequentazione più assidua con la figlia dovrebbe servire al padre per acquisire una maggiore competenza genitoriale. NO! La frequentazione più assidua padre-figlia deve rispondere ai bisogni della minore non a quelli del padre.

Né è condivisibile quanto la CTU scrive alla pagina successiva sullo svolgimento dei compiti scolastici. XXX ha più volte riferito in sede di CTU che il padre le impedisce di completare i compiti, le sottrae penne e matite, le tira i libri, le straccia i quaderni. Né il sig. … ha smentito queste affermazioni della figlia, sostanzialmente confermandole. Dai video di monitoraggio degli incontri padre-figlia si vede chiaramente che il padre entra in competizione con la figlia, comportandosi, come già detto, più come un fratello maggiore dispettoso e irascibile che come un genitore.

CONCLUSIONE

Si richiama preliminarmente la Convenzione di Istanbul (Legge n. 77/ 2013) che prescrive di tenere conto degli episodi di violenza al momento di definire le condizioni di affidamento e frequentazione con il genitore non collocatario.

A) Sul collocamento della minore

La CTU non lo esplicita, dandolo forse per scontato, ma a parere dello scrivente va precisato che il collocamento della minore resta presso la madre per un duplice ordine di motivi.

a) Nel corso delle operazioni peritali si è dato atto dell’ottimo livello di crescita e sviluppo raggiunto dalla minore attualmente, collocata dalla madre, e pertanto è nel supremo interesse della minore mantenere questo collocamento.

b) Nella casa del padre a … (…) non c’è una stanzetta arredata idonea ad accogliere la minore. Questa circostanza non è stata rilevata dalla CTU ma va segnalata al giudice. Lo dimostra il fatto che nel corso del week-end trascorso con il padre entrambi hanno dormito a casa della cugina del padre

B) Sull’affidamento

a) Si concorda con la proposta della CTU della conferma dell’affido condiviso; pur se le tante inadempienze del sig. … dovrebbero orientare verso la richiesta di un affidamento esclusivo alla madre, l’adesione alla proposta della CTU di conferma dell’affido condiviso testimonia la buona disposizione della sig.a … verso il padre di sua figlia, nonostante tutto, e deve essere di auspicio per il futuro, per una maggiore responsabilizzazione del padre verso la figlia.

b) La sig.a … sta già effettuando un suo percorso psicologico.

c) Se il sig. … voglia effettuare un suo percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità è decisione che spetta a lui medesimo, nella consapevolezza di correggere quelle carenze alla funzione genitoriale sopra segnalate.

d) Si esprime contrarietà per il cosiddetto percorso di coppia sia perché sarebbe una forma mascherata di mediazione familiare, vietata dalla convenzione di Istanbul in presenza di violenza (art. 48, comma 1), sia perché la coppia …-… non è più una coppia, nel senso di quello che si intende per coppia, in quanto separati da circa otto anni.

C) Sulla frequentazione padre-figlia

Come già riportato, nella casa del sig. … manca una stanzetta arredata dove la minore possa dormire la notte, avere uno spazio suo, un suo armadietto per gli abiti, un tavolinetto per svolgere i compiti scolastici, ecc.; questo di per sé esclude, allo stato attuale, la possibilità di pernottamenti della minore dal padre. Certo, dormirebbe, come già accaduto, a casa della cugina del padre con la di lei figlia, ma non sembra questa una soluzione che risponda alla lettera della Legge 54/2006 sull’affido condiviso. Dormendo in casa d’altri, sia pure parenti del padre, la minore porterà con sé il vissuto che quando trascorre la notte col padre non la trascorre nella sua casa, nella sua stanzetta, nel suo lettino, ma come ospite in casa d’altri, nel letto d’altri; un vissuto di precarietà, alla stregua di una profuga senza casa.

Esprimendo pertanto contrarietà ai pernottamenti, per i motivi suddetti, si propone il calendario alla tabella seguente(omessa).

Per i periodi festivi (Natale e Pasqua) e quello delle vacanze estive, è da ricercare una modalità che garantendo la frequentazione padre-figlia, particolarmente significativa per rinforzare i legami familiari in quei periodi, tuteli la minore dal senso di precarietà abitativa sopra segnalato.

Il sig. … deve dare garanzie concrete che non deve delegare ad altri il suo diritto di visita, quindi deve dire se i giorni e gli orari indicati sono compatibili con i suoi impegni, lavorativi ed extra-lavorativi, se è in grado di assicurare che sarà lui personalmente a prendere e riaccompagnare la figlia, che sarà lui presente fisicamente in casa in quei giorni e in quegli orari, che garantisce di seguire la figlia nello svolgimento dei compiti scolastici e nella pratica di attività extra-scolastiche (es. danza, catechismo, ecc.), accompagnandola e riprendendola al termine delle stesse se cadono nei giorni di sua spettanza, rispettando le esigenze e i bisogni della figlia (tempi di sonno o altre esigenze fisiologiche). La responsabilità genitoriale si sostanzia proprio in questo e non solo nell’aspetto ludico-ricreativo. Se non è in grado di dare queste garanzie il diritto di visita va rimodulato in base alla sua disponibilità.

Il cosiddetto diritto di visita del genitore non collocatario si sostanzia anche del dovere che detto genitore ha di dedicare parte del suo tempo alla crescita ed educazione del figlio, non solo agli aspetti ludici e ricreativi ma anche pedagogici ed educativi: «non devi essere solo “l’amico dei giochi” ma anche un papà», come ebbe a scrivere XXX nella letterina che di solito le insegnanti fanno scrivere in classe agli scolari in occasione di ricorrenze come la festa del papà o la festa della mamma.

Nel ricorso l’avvocato di controparte ironizza su questa letterina dicendo che per lui è evidente che una bambina di sette anni non è in grado di esprimerla. Bontà sua. Ha delle prove che supportano questa sua affermazione? È evidente che la sua opinione personale, sia pur rispettabile, non fa testo.

Il venir meno di questa circostanza fa perdere significato pedagogico al cosiddetto diritto di visita. È fondamentale, per la serena crescita affettiva del bambino, che egli abbia certezza che il tempo che non trascorre con la madre dovrà trascorrerlo con il padre e non con altre persone. Su questo punto il padre deve essere coerente: se gli orari previsti lui intende trascorrerli con sua figlia da genitore responsabile, bene, altrimenti si dovrà rivedere anche il diritto di visita del padre alla figlia.

Infatti, l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario non è solo una facoltà ma un dovere, da inquadrare nella “solidarietà degli oneri verso i figli” da parte degli ex-coniugi. Il mancato esercizio, da intendersi anche nel caso in cui il figlio sia affidato solo a terzi, può comportare la decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. e integrare gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p.

Per giurisprudenza consolidata e costante la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita (da intendersi anche nel caso in cui il genitore non collocatario affidi, durante l’esercizio del diritto di visita, il figlio minore a terzi) in quanto sintomatica della inidoneità del genitore inadempiente ad affrontare le maggiori responsabilità che discendono dall’affidamento condiviso può risultare determinante al fine di una richiesta di affidamento esclusivo e può comportare l’impossibilità ad ampliare ulteriormente il diritto di vista spettante al genitore non collocatario.

Infine vista la tendenza del sig. … a non rispettare gli orari, occorre definire meglio questo punto perché riaccompagnare la figlia in ritardo (molto spesso) o in anticipo (qualche volta) perché ha altri impegni non corrisponde esattamente al concetto di responsabilità genitoriale; oltre a interferire indebitamente nella vita e nell’organizzazione di vita della ex-moglie.

Per fare un esempio concreto: se nei giorni di spettanza del padre la madre sa che la figlia viene riaccompagnata alle ore 19.00, può organizzare i suoi impegni in maniera da essere libera dalle 19.00 in poi; ma se il padre, per suoi impegni, riaccompagna la figlia in anticipo crea una situazione di disagio nella madre che potrebbe essere impossibilitata a liberarsi dai suoi impegni. E così via.

Se nelle giornate di sua spettanza ha altri impegni rinunci a esercitare il suo diritto di visita.

Non ho ulteriori notizie della vicenda precedente.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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