Un quinto parere

Quello che segue è un parere che mi è stato richiesto da una madre sulla CTU svolta da uno psicologo, docente universitario, che la vedeva penalizzata. Le risposi che dovevo prima dare un’occhiata a questa CTU per valutare se fosse necessario esprimere un mio parere critico.

Già alla prima occhiata mi caddero le braccia, perché la CTU era zeppa di errori grammaticali; eppure era stata scritta da uno psicologo, docente universitario. Il contenuto poi era da vero orrore, per cui redassi volentieri il mio parere critico.

In data … la sig.a …, unitamente alla figlia maggiore …, si è presentata nel mio studio, sito a Lecce in Viale Aldo Moro n° 34, chiedendomi di esprimere un parere in merito alla relazione della CTU del Dr …, consegnandomene una copia, oltre a ulteriore documentazione inerente la vicenda separativa e di affidamento dei figli minori, pendente innanzi al Tribunale Civile di … (Procedimento N. … R.G., G.I D.ssa …).

Il sottoscritto, presa visione dell’elaborato peritale e dell’ulteriore documentazione consegnatagli esprime, in piena scienza e coscienza le seguenti

OSSERVAZIONI SULLA CTU DEL DR …

1) Un primo rilievo concerne il mancato esame di tutti gli atti di causa da parte del CTU, in particolare della querela sporta dalla sig.a … nei confronti del sig. … il giorno …, ampiamente corredata dei referti del Pronto soccorso sulle lesioni da lei riportate in seguito alla violenza del coniuge, oltre che delle querele successive. Questo avrebbe consentito al CTU di inquadrare correttamente la presente vicenda separativa non come una ‘separazione conflittuale’ ma come una separazione che ha fatto seguito a un lungo periodo di violenza intrafamiliare e di conseguenza dare alle operazioni peritali un taglio più adeguato alla realtà dei fatti.

Ciò avrebbe evitato al CTU di porsi la domanda, alquanto retorica (pag. 65), circa il perché della lunga durata del matrimonio pur in presenza di una relazione disturbata, poiché vi avrebbe trovato la risposta; la sig. … ha deciso in quel momento di porre fine al matrimonio perché in quel momento ha avuto la prova provata che al marito ormai non interessava più nulla di lei, come donna, come moglie e come madre dei suoi figli, dal momento che in pubblico, con la moglie presente, il sig. … si lasciava andare a intime effusioni con un’altra donna.

2) In secondo luogo l’attento esame degli atti avrebbe inoltre evitato al CTU di compiere l’errore di proporre (pag. 62) per i sigg.i …/… un percorso di mediazione familiare. La mediazione familiare nei casi di violenza intrafamiliare è espressamente vietata dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), art. 48, comma 1 (“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”).

3) Dalla lettura degli atti di causa si evince inoltre che dopo la separazione e la fissazione da parte del Tribunale delle modalità di affidamento dei minori e del diritto di visita del padre (Decreto Presidenziale del giorno …), il sig. … è sistematicamente inottemperante circa tali disposizioni. Difatti nei giorni di sua spettanza omette spesso di prendere i figli con sé pretendendo poi di tenerli con sé nei giorni di spettanza della madre. Continua cioè a voler gestire il tempo della ex-moglie e dei figli, come faceva in costanza di matrimonio, dimostrando in tal modo di non volersi attenere ad alcuna regolamentazione, sconvolgendo i ritmi di vita della ex-moglie, e dei figli, secondo una tipica modalità di stalking. Di ciò il CTU non dà atto alcuno dimostrando una certa superficialità di analisi.

4) Anche la stessa proposta che il sig. … fa nel suo ricorso, di collocamento dei figli per sei mesi da lui e per sei mesi dalla madre, o di 15 giorni alterni con ciascun genitore, avrebbe dovuto far comprendere al CTU che questo padre non ha per nulla a cuore la stabilità emotivo-affettiva, oltre che abitativa, dei figli ma il suo intento è solo quello di continuare a molestare la ex-moglie; la presa d’atto di questa circostanza da parte del CTU avrebbe consentito di orientare le operazioni peritali in una direzione differente.

5) Metodologicamente errato è il richiamo alla cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale o parentale (pag. 46) cui viene dal CTU fatta risalire la difficoltà dei minori a relazionarsi col padre. Viene del tutto omesso che i bambini sono vittime di violenza assistita e come tali traumatizzati dal comportamento passato del padre, del quale, evidentemente, temono ancora le reazioni. Di nessun rilievo è l’osservazione del CTU (pag. 38) che i ricordi inizierebbero a stabilizzarsi a partire dai 5-7 anni; dovrebbe desumersi che prima di quell’età i bambini siano completamente smemorati, ma sappiamo tutti, in base al buon senso comune, che così non è. Ma oltre al buon senso comune ci sono studi che dimostrano la capacità dei bambini di memorizzare, ritenere e rievocare eventi traumatici anche precocissimi; si cita, per tutti, il seguente lavoro: Gaensbauer TJ (2002), Representations of Trauma in Infancy: Clinical and Theoretical Implications for the Understanding of Early Memory. Infant Mental Health Journal, Vol. 23(3), 259–277.

6) Il richiamo alla teoria dell’alienazione parentale, ripresa più volte dal CTU nel suo elaborato, è metodologicamente errato anche e soprattutto perché questa teoria è stata dichiarata priva di basi scientifiche nell’ottobre del 2012 dal Ministro della salute. In tema di utilizzo nel processo delle teorie ed ipotesi scientifiche, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che non possono essere adottate “soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare” (Cass. Civ. Sent. 7041/2013). E difatti la soluzione proposta dal CTU di far frequentare ai minori un centro psico-socio-educativo, per far loro “respirare un’altra aria” è del tutto avulsa dalla realtà visto che la stabilità abitativa è essenziale per il benessere psico-fisico dei minori. Se, come ribadito in alcune sentenze, è impensabile che i minori facciano i pendolari tra le case dei due genitori, è ancora più impensabile che facciano i pendolari tra le due case dei genitori e il centro psico-socio-educativo; la loro vita ne verrebbe completamente stravolta e confusa.

7) Un ulteriore errore metodologico riguarda la modalità con cui sono stati ascoltati i minori, senza l’effettuazione della registrazione del colloquio medesimo. Pur non essendovi un obbligo cogente nei processi di affidamento, è buona norma della psicologia forense procedere alla videoregistrazione o anche alla sola audioregistrazione del colloquio (art. 11 delle Linee guida deontologiche per la psicologia forense). È vero che il colloquio si è svolto al domicilio dei rispettivi genitori e non nello studio del CTU, ma una audioregistrazione sarebbe stata comunque possibile, a garanzia del diritto di difesa delle parti che in questo modo è stato leso.

8) Il CTU propone quale unica ipotesi per spiegare le difficoltà relazionali tra il padre e i suoi figli minori quella della presunta alienazione materna, lo si legge in più pagine del suo elaborato. Non ne dà però una dimostrazione basata su fatti concreti ma solo su illazioni. Il perito, o CTU, è tenuto a esaminare, e proporre al Giudice, anche le altre possibili cause di un fatto, in questo caso la difficoltà dei minori di relazionarsi serenamente con il padre; “un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori” (Cass. Pen, sent. 43786/2010). Questo tipo di analisi causale manca del tutto nella CTU del Dr … e la rende perciò inutilizzabile dal momento che propone un’unica ipotesi esplicativa senza minimamente considerare, a fronte delle numerose denunce di violenza diretta verso la madre e assistita verso i figli, altre ipotesi. Ipotesi esplicativa, quella dell’alienazione, oltretutto, non dimostrabile e quindi inutilizzabile nel processo; il concetto di alienazione parentale ha, difatti, molti punti in comune con il plagio e tra i motivi che portarono la Corte Costituzionale nel 1981 ad abrogare il reato di plagio c’era proprio “l’impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali” (Flora).

Che un certo Dr Gardner, citato dal CTU tra i riferimenti bibliografici, abbia proposto questa teoria non rileva affatto, visto che sin dalla sua formulazione questa teoria è stata giudicata dalla psichiatria ufficiale, come pseudo-scienza o addirittura scienza spazzatura (junk-science – Paul Fink, Presidente dell’Associazione Americana di Psichiatria in quegli anni), né è mai entrata nelle classificazioni ufficiali o nei trattati di psichiatria. Citazione, sia detto en passant, che non brilla di certo per rigore scientifico, visto che la rivista citata, l’Academy Forum, che pubblicò l’articolo di Gardner, non è una rivista scientifica ma una semplice e banale rivista di opinioni. Basta un giro su internet per verificarlo.

9) Del tutto non pertinenti alla presente vicenda separativa sono le considerazioni del CTU (pag. 45) circa dinamiche, come quella della triangolazione, doppio legame, ecc., che rinvengono dagli studi, che risalgono agli anni ’50-60 del secolo scorso, sulle famiglie non separate in cui c’era un figlio schizofrenico; qui siamo in presenza di una famiglia separata e i figli, ne dà atto lo stesso CTU, non presentano alcun disturbo mentale. Quei concetti hanno un senso solo se utilizzati all’interno del paradigma concettuale della psicologia e psichiatria sistemico-relazionale; al di fuori di esso sono del tutto decontestualizzati. Né esiste letteratura scientificamente accreditata che abbia dimostrato la validità di quei concetti anche nelle famiglie separate. Paradossalmente, si potrebbe ipotizzare che se questa famiglia fosse rimasta unita avremmo potuto osservare nei figli una qualche forma di disturbo mentale.

10) Il CTU non tiene nel minimo conto, nemmeno ne fa cenno nel suo elaborato, che sia il procedimento avviato dal … innanzi al Tribunale dei minori di … nel … per la limitazione della potestà genitoriale della sig.a …, sia la denuncia di violenza fatta dal sig. … contro la sig.a … nel …, si sono entrambi conclusi con giudizio favorevole alla sig.a …; il primo per non luogo a provvedere in quanto non sussistevano i “presupposti per l’ablazione della potestà genitoriale”, il secondo di “assoluzione per l’insussistenza del fatto”. Entrambe queste vicende testimoniano nei fatti, più di ogni considerazione teorica, la spiccata tendenza del sig. … a utilizzare il sistema giudiziario per continuare a molestare la ex-moglie. Anche il presente giudizio, avviato dal padre con il suo ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con Decreto Presidenziale il giorno …, appare del tutto pretestuoso se non temerario. L’unico dato oggettivo emerso in questi due anni è che il sig. … non si attiene a quanto stabilito in detto Decreto circa il suo diritto di visita ai figli minori. Questo è motivo sufficiente a valutare un affidamento esclusivo in favore del genitore che si mostri più attento alle necessità dei figli, in questo caso la madre.

11) Ancor più grave è la circostanza che il sig. … abbia mostrato di preferire il figlio maschio alla femminuccia, nell’esercizio del suo diritto di visita (es., prende solo il maschietto a scuola, quando si reca alla casa della ex-moglie prende solo il figlio maschio, ecc.); l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario non è solo una facoltà ma anche un dovere, da inquadrare nella “solidarietà degli oneri verso i figli” degli ex coniugi; tale facoltà-dovere deve essere svolta nell’interesse dei figli, al fine di garantire la sussistenza del rapporto tra i figli e il genitore non collocatario. Il mancato, o l’irregolare, esercizio del diritto-dovere di visita può comportare la decadenza dalla potestà genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c., e integrare gli estremi del reato di cui all’art. 570 c.p.; l’esercizio del cosiddetto diritto di visita del genitore non collocatario non è solo facoltà ma anche dovere, da inquadrare tra le posizioni dei componenti la famiglia e nella solidarietà che deve legarli nel gruppo, anche se i genitori siano separati o divorziati, oltre a costituire un obbligo verso l’altro genitore, espressione della solidarietà negli oneri per i figli.

A questo grave comportamento genitoriale del sig. …, pur emerso nel corso della CTU, il CTU medesimo sembra non dare peso alcuno. Eppure è questo il motivo che porta la bambina a esprimere delle difficoltà nel relazionarsi col padre, sentendosi da lui esclusa, non considerata come figlia. Si tratta di un elemento concreto e oggettivo che il CTU avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente poiché (Corte di Appello di Lecce, Sezione Minori, Decreto 11/03/2014) la valutazione della capacità genitoriale va fatta, per quanto possibile, sulla base di “riscontri concreti e oggettivi”.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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