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IL RIFIUTO DEL MINORE

In alcune separazioni coniugali, il 3,8% secondo uno studio statunitense si osserva il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, di solito il padre.
Su questo rifiuto è stato costruito il concetto di PAS, sindrome di alienazione genitoriale, oggi ridenominata alienazione parentale; questo per sfuggire alla condanna del Ministro della Salute che nell’ottobre 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.
Tale concetto è divenuto addirittura oggetto del contratto di governo con l’impegno a promuovere norme di “contrasto al grave fenomeno dell’alienazione parentale“.
Proposizione del tutto illogica perché quello che si osserva in alcune separazioni, come già detto, non è la cosiddetta alienazione parentale ma è il rifiuto del minore verso la frequentazione di un genitore; l’ipotetica alienazione parentale è il nome che alcuni danno alla presunta causa di questo fenomeno, ovvero il condizionamento psicologico del minore, la sua manipolazione da parte dell’altro genitore.

Sulla questione del rifiuto ho già scritto un articolo pubblicato sul sito alienazionegenitoriale.org; successivamente ho approfondito la questione nel capitolo “Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale” del testo giuridico “L’alienazione parentale nella aule giudiziarie“, a cura di Cassano G, Grimaldi I e Cordier P, edito da Maggioli.

Riprendo quindi da questo testo le seguenti note, mettendo in evidenza la totale illogicità di questi concetti.
Il corto circuito della logica che si verifica in queste vicende separative è rappresentato dal fatto che da parte dei CTU, ma anche di avvocati e giudici, il rifiuto viene addirittura considerato come la prova della presunta manipolazione psicologica del minore.
Persino di recente, in una CTU a Foligno, mi sono trovato di fronte a CTU (una psichiatra e una psicologa) che sin dal primo incontro hanno parlato di condizionamento materno, tanto che ho replicato dicendo che era opportuno chiudere lì la CTU visto che loro avevano capito già tutto prima ancora di iniziare le operazioni peritali e senza ancora conoscere le persone oggetto di perizia.
Ma è ciò che avviene sistematicamente nelle CTU, per loro è tutto chiaro sin dall’inizio, senza bisogno di conoscere i fatti: le madri manipolano i figli contro i padri.
In una CTU nel MIlanese, che risale al 2011, al primo incontro il CTU così si è espresso verso i due ragazzi di 14 anni: «Allora, vostro padre era un mostro, vostra madre invece era una santa… Vostra madre vi ha manipolati e sono seriamente preoccupato per come andrà a finire…. Volenti o nolenti dovrete frequentare vostro padre… Se vi comportate così qui non finiamo più….».

La prova della presunta manipolazione psicologica del minore non può essere il rifiuto; questo, al massimo, è l’eventuale conseguenza del presunto condizionamento ma non può essere certo la sua prova. È un modo di ragionare profondamente illogico.
Sarebbe come presumere, per esempio, lo stato di ubriachezza di un automobilista dal fatto che abbia provocato un incidente stradale. L’incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza ma non ne è certo la prova; la prova deve essere prodotta con i mezzi idonei, etilometro e alcolemia per dimostrare l’assunzione di alcolici, il tasso alcolemico al momento dell’incidente.
Ragionare diversamente significa confondere la conseguenza dell’atto illecito (l’incidente stradale o il rifiuto) con la prova dell’atto illecito stesso (ubriachezza o condizionamento psicologico) senza ulteriormente indagare e ricercare la prova di altri atti illeciti (es. elevata velocità o violenza/abusi sessuali) che possano aver causato la medesima conseguenza (il rifiuto della relazione).
Difatti se un evento (il rifiuto) può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori (Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri (amianto e nesso di causalità ) si sbaglia, proprio sul piano logico, ad affermare che l’unica causa del rifiuto sia il presunto condizionamento del minore (PAS o alienazione parentale) supportando questa tesi con elementi scarsamente oggettivi (indagine psicologica, test psicologici, ecc.) ed escludendo a priori altre possibili motivazioni del rifiuto; tra queste rientrano a pieno titolo la violenza fisica, diretta o assistita, la violenza psicologica e quella economica, l’abuso sessuale, sostenuti da referti medici o psicologici, testimonianze, ecc., tutti elementi oggettivi di prova.
Oltretutto, le pressioni psicologiche esercitate sul bambino da un genitore denigrando l’altro genitore possono allontanare il bambino proprio dal genitore che esercita tali pressioni psicologiche. Riporto un caso abbastanza emblematico; si tratta di una CTU per il Tribunale di Bari.

Nel corso delle operazioni peritali emerse che quando il bambino, di 4 anni, era dal padre sia il padre sia altri familiari paterni gli parlavano male della madre e della famiglia materna, con frasi del tipo “la mamma è pazza”, “la nonna (nonna materna) è una strega”, “la zia (sorella della madre) è una strega”, ecc. Il bambino protestava per queste affermazioni dicendo che non era vero e che loro non conoscevano la madre, la nonna e la zia. Per via di queste continue pressioni psicologiche iniziava ad andare malvolentieri dal padre, piangendo e protestando ogni volta. Il procedimento si è concluso con l’affido esclusivo alla madre, collocamento del minore dalla madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlio.

I bambini sono in grado di capire quando qualcuno cerca di manipolarli e ovviamente maturano un risentimento verso chi cerca di manipolarli, considerano le persone che li ricattano come una minaccia, individui con cui non vogliono avere niente a che fare perché non trasmettono loro sensazioni positive.
Di altri casi analoghi ho parlato in questo convegno.

L’insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l’attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini, come sottolineato già dal 2007 da Crisma e Romito, docenti di psicologia a Trieste.

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