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IL RIFIUTO IMMOTIVATO O INGIUSTIFICATO

Cominciamo, come all’asilo, con alcune definizioni; per alcuni ce n’è bisogno.

RIFIUTO: è l’atto, il comportamento del rifiutare, del non accettare una persona o una situazione.

IMMOTIVATO: che non è giustificato né spiegato da alcun motivo.

INGIUSTIFICATO: non giustificato, sinonimo di immotivato.

Il contesto cui mi riferisco è quello dell’affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori, laddove rifiutino la frequentazione con un genitore.
Un po’ di storia.

Sino al 2012 gli psicologi giuridici di fronte a una situazione di rifiuto della relazione con un genitore, come sopra descritta, adducevano a motivazione dello stesso l’insorgere di una malattia che colpiva questi bambini e con loro il genitore non rifiutato.
Strana malattia, quella che colpisce in prevalenza donne e bambini dopo la separazione coniugale, mai prima della separazione, durante la vita coniugale; e che colpisce solo quei bambini che rifiutano la relazione con il padre, e le madri di questi bambini, mai gli altri bambini di genitori separati, o le altre donne separate (questa è la versione originale di Gardner).

La motivazione del rifiuto era quindi identificata in questa presunta malattia che chiamavano sindrome di alienazione genitoriale, PAS.
Cosa è successo nel 2012?
Nell’ottobre del 2012 il sig. Ministro della salute, nel rispondere a un’interpellanza parlamentare proprio sulla PAS, facendo proprio il parere dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dichiarò che la stessa non ha alcuna base scientifica.
Non esiste quindi, né è mai esistita, una malattia che si chiami sindrome di alienazione genitoriale.
Come reagirono gli psicologi giuridici alla sconfessione proprio sul piano scientifico della loro gallina dalle uova d’oro, la PAS? Tirando fuori dal cilindro il concetto di alienazione parentale, giochetto piuttosto datato e facilmente criticabile.
Tra l’altro l’uso del termine ‘parentale’ per tradurre l’inglese ‘parental’, che invece si traduce con ‘genitoriale’, dà l’idea delle capacità manipolative di questi soggetti.

Dal 2012 quindi la motivazione del rifiuto non è più la PAS ma l’alienazione parentale. Ci hanno scritto su questo numerosi articoli, pensando di accreditare questo nuovo concetto.
Di fronte alla numerose critiche, non solo mie, come si può leggere qui, qui e qui, alcuni psicologi giuridici si sono inventati il concetto di rifiuto immotivato o ingiustificato.
Mai sentita cosa più sciocca.
Il rifiuto della relazione è un comportamento e un comportamento, per definizione, ha sempre una motivazione; ne ho parlato a questo convegno a Roma ma soprattutto ho ripreso tali concetti in questo post.

Il loro ragionamento, di una elementarità che fa dubitare delle loro competenze professionali, sembra essere il seguente: poiché la motivazione del rifiuto non è più né la nostra cara adorata PAS né la sua figlia bastarda, l’alienazione parentale, ergo il rifiuto è immotivato e ingiustificato.
Ci hanno fatto persino articolo che vorrebbe essere scientifico; questo concetto illogico si è meritato addirittura un articolo su “Il Messaggero” .
Perché aumentano solo a Roma? Elementare, Watson! Perché a solo a Roma ci sono psicologi convinti di questa assurdità.
La totale mancanza di logica di questo concetto emerge da queste parole di una delle intervistate: «Rifiuti immotivati dunque indotti, gli addetti ai lavori ritengono che troppo spesso un figlio si rifiuti di incontrare un genitore senza alcun motivo. … Aumentano i casi di rifiuto anche perché non esiste il riconoscimento scientifico e giuridico della Pas (sindrome alienazione parentale)».

Concludendo, non può esistere un rifiuto immotivato o ingiustificato; chi, da psicologo, lo sostiene, dovrebbe tornare a studiare sui banchi dell’università (forse anche su quelli del Liceo, per studiarsi meglio un po’ di logica).
Sul rifiuto ritengo illuminante quanto scritto dai giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino” di Roma:
«Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio.»

La paccottiglia para-psicologica proposta da questi psicologi dovrebbe essere per sempre accantonata.

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IL RIFIUTO DEL MINORE

In alcune separazioni coniugali, il 3,8% secondo uno studio statunitense si osserva il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, di solito il padre.
Su questo rifiuto è stato costruito il concetto di PAS, sindrome di alienazione genitoriale, oggi ridenominata alienazione parentale; questo per sfuggire alla condanna del Ministro della Salute che nell’ottobre 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.
Tale concetto è divenuto addirittura oggetto del contratto di governo con l’impegno a promuovere norme di “contrasto al grave fenomeno dell’alienazione parentale“.
Proposizione del tutto illogica perché quello che si osserva in alcune separazioni, come già detto, non è la cosiddetta alienazione parentale ma è il rifiuto del minore verso la frequentazione di un genitore; l’ipotetica alienazione parentale è il nome che alcuni danno alla presunta causa di questo fenomeno, ovvero il condizionamento psicologico del minore, la sua manipolazione da parte dell’altro genitore.

Sulla questione del rifiuto ho già scritto un articolo pubblicato sul sito alienazionegenitoriale.org; successivamente ho approfondito la questione nel capitolo “Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale” del testo giuridico “L’alienazione parentale nella aule giudiziarie“, a cura di Cassano G, Grimaldi I e Cordier P, edito da Maggioli.

Riprendo quindi da questo testo le seguenti note, mettendo in evidenza la totale illogicità di questi concetti.
Il corto circuito della logica che si verifica in queste vicende separative è rappresentato dal fatto che da parte dei CTU, ma anche di avvocati e giudici, il rifiuto viene addirittura considerato come la prova della presunta manipolazione psicologica del minore.
Persino di recente, in una CTU a Foligno, mi sono trovato di fronte a CTU (una psichiatra e una psicologa) che sin dal primo incontro hanno parlato di condizionamento materno, tanto che ho replicato dicendo che era opportuno chiudere lì la CTU visto che loro avevano capito già tutto prima ancora di iniziare le operazioni peritali e senza ancora conoscere le persone oggetto di perizia.
Ma è ciò che avviene sistematicamente nelle CTU, per loro è tutto chiaro sin dall’inizio, senza bisogno di conoscere i fatti: le madri manipolano i figli contro i padri.
In una CTU nel MIlanese, che risale al 2011, al primo incontro il CTU così si è espresso verso i due ragazzi di 14 anni: «Allora, vostro padre era un mostro, vostra madre invece era una santa… Vostra madre vi ha manipolati e sono seriamente preoccupato per come andrà a finire…. Volenti o nolenti dovrete frequentare vostro padre… Se vi comportate così qui non finiamo più….».

La prova della presunta manipolazione psicologica del minore non può essere il rifiuto; questo, al massimo, è l’eventuale conseguenza del presunto condizionamento ma non può essere certo la sua prova. È un modo di ragionare profondamente illogico.
Sarebbe come presumere, per esempio, lo stato di ubriachezza di un automobilista dal fatto che abbia provocato un incidente stradale. L’incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza ma non ne è certo la prova; la prova deve essere prodotta con i mezzi idonei, etilometro e alcolemia per dimostrare l’assunzione di alcolici, il tasso alcolemico al momento dell’incidente.
Ragionare diversamente significa confondere la conseguenza dell’atto illecito (l’incidente stradale o il rifiuto) con la prova dell’atto illecito stesso (ubriachezza o condizionamento psicologico) senza ulteriormente indagare e ricercare la prova di altri atti illeciti (es. elevata velocità o violenza/abusi sessuali) che possano aver causato la medesima conseguenza (il rifiuto della relazione).
Difatti se un evento (il rifiuto) può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori (Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri (amianto e nesso di causalità ) si sbaglia, proprio sul piano logico, ad affermare che l’unica causa del rifiuto sia il presunto condizionamento del minore (PAS o alienazione parentale) supportando questa tesi con elementi scarsamente oggettivi (indagine psicologica, test psicologici, ecc.) ed escludendo a priori altre possibili motivazioni del rifiuto; tra queste rientrano a pieno titolo la violenza fisica, diretta o assistita, la violenza psicologica e quella economica, l’abuso sessuale, sostenuti da referti medici o psicologici, testimonianze, ecc., tutti elementi oggettivi di prova.
Oltretutto, le pressioni psicologiche esercitate sul bambino da un genitore denigrando l’altro genitore possono allontanare il bambino proprio dal genitore che esercita tali pressioni psicologiche. Riporto un caso abbastanza emblematico; si tratta di una CTU per il Tribunale di Bari.

Nel corso delle operazioni peritali emerse che quando il bambino, di 4 anni, era dal padre sia il padre sia altri familiari paterni gli parlavano male della madre e della famiglia materna, con frasi del tipo “la mamma è pazza”, “la nonna (nonna materna) è una strega”, “la zia (sorella della madre) è una strega”, ecc. Il bambino protestava per queste affermazioni dicendo che non era vero e che loro non conoscevano la madre, la nonna e la zia. Per via di queste continue pressioni psicologiche iniziava ad andare malvolentieri dal padre, piangendo e protestando ogni volta. Il procedimento si è concluso con l’affido esclusivo alla madre, collocamento del minore dalla madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlio.

I bambini sono in grado di capire quando qualcuno cerca di manipolarli e ovviamente maturano un risentimento verso chi cerca di manipolarli, considerano le persone che li ricattano come una minaccia, individui con cui non vogliono avere niente a che fare perché non trasmettono loro sensazioni positive.
Di altri casi analoghi ho parlato in questo convegno.

L’insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l’attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini, come sottolineato già dal 2007 da Crisma e Romito, docenti di psicologia a Trieste.

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LA VIOLENZA PSICOLOGICA

Una recente sentenza della Cassazione ha scatenato i soliti esegeti … la Cassazione vuol dire questo … no vuol dire quest’altro, e così via.
La Suprema Corte di Cassazione ha detto quello che ha detto nella sentenza, e non è la prima volta che annulla sentenze basate sulla PAS, e non è la prima volta che le sentenze annullate provengano dal Tribunale di Venezia, e non è la prima volta che l’artefice di tutto è un noto CTU di quella città. Staremo a vedere sino a quando durerà questa malagiustizia basata sulla scienza spazzatura; purtroppo non tutti hanno le risorse economiche per arrivare sino alla Cassazione e in molti casi la malagiustizia trionfa.

Non poteva mancare la singolare tesi di uno psicologo giuridico secondo la quale la cosiddetta alienazione parentale sarebbe una forma di violenza psicologica.
Loro, ovviamente, per alienazione parentale intendono la manipolazione psicologica del minore fatta dal genitore collocatario per indurlo a rifiutare la relazione con il genitore non collocatario, un vero e proprio lavaggio del cervello dell’adulto nei confronti del bambino.
Naturalmente, una cosa di questo tipo è sicuramente una violenza psicologica; ma come tutte le violenze, come tutti i reati (perché la manipolazione del minore è un reato, maltrattamento del minore) va provata, va dimostrata con prove concrete e oggettive.
Ma siccome la cosiddetta alienazione parentale sta solo nella testa degli psicologi giuridici, ecco il ricorso alla malattia (PAS di Gardner) e adesso all’alienazione parentale di Bernet che sarebbe dovuta entrare nel DSM-5 ma non ci è entrata nemmeno in forma di spirito e adesso rompono le scatole all’ICD perché venga ricompresa in quella classificazione.
Ma, da emeriti somari quali sono, ignorano che ormai le due classificazioni (il DSM e la sezione disturbi mentali dell’ICD) utilizzano i medesimi criteri e se la loro alienazione parentale non è entrata nel DSM non entrerà nemmeno nell’ICD. Ma tant’è, fare propaganda alla falsa malattia e continuare a manipolare la realtà è la loro specialità, è nel loro DNA, è un elemento costitutivo del loro stesso essere psicologi giuridici.

Ma torniamo alla questione della violenza psicologica; se davvero il bambino subisce da un genitore la violenza psicologica rappresentata dalla manipolazione psicologica contro l’altro genitore si allontana e rifiuta la relazione proprio con il genitore che mette in atto la violenza psicologica.
Riporto sinteticamente da alcune CTU.
Caso di Milano: quattro figli minori collocati dalla madre; tre di loro, stanchi delle pressioni psicologiche della madre, della denigrazione che la madre faceva contro il padre, gradualmente se ne sono andati a vivere con il padre, genitore non collocatario. Per il CTU e il CTP della madre, il Dr Camerini, i ragazzi avevano la PAS indotta dal padre; contraddicendosi in questo perché di solito sostengono che la PAS è causata dal genitore collocatario.
Caso di Venezia: anche qui era accusato di PAS il padre, genitore non collocatario; la madre, collocataria, ha risolto da sola la cosa, tornandosene in Giappone.
Primo caso di Bari: chi denigrava, ecc. era il padre, genitore non collocatario, che è giunto persino a fabbricare una falsa accusa di abuso sessuale sul bambino. La CTU, fuori del giro della psicologia giuridica, ha compreso benissimo la situazione e alla fine la madre ha ottenuto l’affido esclusivo.
Secondo caso di Bari: il CTU ha parlato di alienazione parentale indotta dal padre, genitore non collocatario, indicando la comunità per il bambino. In realtà il bambino, collocato dalla madre, si era stancato delle continue denigrazioni contro il padre fatte dalla madre, delle minacce e addirittura percosse, e se ne è andato a vivere dal padre rifiutando di tornare dalla madre.
Come si vede, gli psicologi giuridici, invasati dalla PAS, oggi alienazione parentale, non riescono proprio a leggere la realtà per quella che è ma cercano di adattare la realtà alle loro convinzioni fideistiche.

Per saperne di più: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190513.pdf

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IL REGNO DELLA PAS E LA CONFUSIONE DELLE MENTI

Gli uomini si agglomerano sulla stupidità

come la limatura di ferro sulla calamita.

(citaz. da autore innominabile)

Nella sua ultima conferenza a Francoforte, prima di suicidarsi, il Dr Richard Alan Gardner, il ciarlatano che per tutta la sua vita si spacciò per professore universitario alla Columbia University dove era solo un volontario non retribuito1, un autentico mostro americano2, concludendo il suo intervento parlò di instaurazione del “regno della PAS”3; il suo delirio era ormai al culmine, sino ad assumere connotati mistici.

La storia, il mondo scientifico giuridico e psicologico-psichiatrico hanno fatto giustizia dei deliri del Dr Gardner accantonando la teoria della PAS come uno dei tanti orrori del XX secolo responsabile di una sorta di olocausto dei bambini sacrificati sull’altare del padre; nel XXI secolo i deliri del Dr Gardner hanno ripreso fiato alimentati da una disinformazione scientificamente, e scientemente, architettata da un settore della psicologia che si avvale di tecniche di manipolazione di massa come la PNL e la comunicazione persuasiva.

Lo spunto per questo post nasce da una conversazione intercettata su Facebook nella quale l’ennesima psicologa, presuntuosetta e arrogantella, accusando chi criticava il concetto di alienazione parentale di essere persone arretrate di ameno quarant’anni, se ne è venuta fuori con il solito meme: l’alienazione parentale è un fenomeno che esiste e si osserva nelle separazioni conflittuali.

Ora, tralasciando la questione filosofica, evidentemente ignota alla presuntuosetta arrogantella, che ci mette in guardia dal confondere ciò che appare (il fenomeno) con la realtà oggettiva, quello che si osserva in alcune separazioni, impropriamente definite conflittuali4, il fatto, è il rifiuto del o dei figli di frequentare un genitore; definire questo rifiuto come alienazione parentale significa assumere una posizione acritica in favore di una possibile teoria esplicativa. Confondere il fatto con una teoria che si propone di spiegare quel fatto è indice di scarse capacità di ragionamento logico.

Se nel corso della separazione i figli rifiutano la relazione con un genitore le motivazioni possono, sì, trovarsi nella presunta manipolazione da parte dell’altro genitore (cosiddetta alienazione parentale) ma possono anche trovarsi nel comportamento del genitore rifiutato verso i figli stessi.

Sostenere che il rifiuto sia causato sempre e solo dalla manipolazione è come dire, per fare un esempio di facile comprensione, che tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica. Non ha senso. Solo alcuni incidenti sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza; analogamente, solo in alcuni casi il rifiuto è provocato dalla manipolazione psicologica.

Nei processi per l’affidamento dei figli minori il rifiuto viene assunto come prova della manipolazione, secondo lo sciocco sillogismo: se c’è rifiuto c’è manipolazione; ma così non è e mi meraviglia molto questo secondo errore di logica.

Riprendendo l’esempio dell’incidente stradale, l’eventuale ubriachezza del conducente deve essere dimostrata con prove idonee, non è sufficiente presumerla dal fatto che ci sia stato l’incidente. Analogamente, l’eventuale manipolazione deve essere dimostrata con prove idonee, non è sufficiente presumerla dal fatto che ci sia il rifiuto. In questo modo si fa una giustizia sommaria, indegna di un paese civile.

Il rifiuto non è la prova della manipolazione ma, eventualmente, la sua conseguenza; così come l’incidente non è la prova dell’ubriachezza del conducente ma, eventualmente, la sua conseguenza.

Si tratta di questioni di logica elementare e mi meraviglia molto che operatori del diritto e delle discipline psy compiano questi errori di ragionamento senza avvertirne la pericolosa illogicità.

3Vaccaro S, Barea C (2011), PAS – Presunta sindrome di alienazione genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza, pag. 160. EdIt, Firenze. http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-sindrome-di-alienazione-genitoriale

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