Archivio tag: linee guida

LE CARTE TRUCCATE DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA-I

Circolano in rete innumerevoli carte, protocolli e linee guida messi a punto dagli psicologi giuridici.
Che valore normativo hanno queste carte? Pari a zero.
Che valore scientifico hanno queste carte? Meno di zero. Tranne in qualche caso, non riportano alcuna bibliografia che supporti le affermazioni ivi contenute; le stesse sono solo pareri personali di chi le ha scritte. Si basano ancora sul medievale principo di autorità; ne ho parlato qui.

Ma c’è di più.
La psicologia giuridica italiana vede tra i suoi membri alcuni avvocati e alcuni psicologi-psichiatri-neuropsichiatri infantili in qualità di consulenti.
Gli avvocati che ne fanno parte si ritrovano molto spesso a difendere presunti pedofili, in casi di presunti abusi sessuali sia singoli sia collettivi. Compito dell’avvocato è, ovviamente, quello di difendere al meglio il suo cliente; avvocati che assumono la difesa di presunti pedofili debbono, ovviamente, industriarsi al meglio delle loro capacità per tirare fuori dai guai il proprio cliente. E fin qui non ci piove.
Le cose cominciano a essere meno logiche quando questi avvocati, e i loro consulenti, spacciano per protocolli o carte o linee guida a tutela dei minori quelle che sono, necessariamente, carte, protocolli, linee guida per difendere al meglio i propri clienti; che sono, non va dimenticato, presunti pedofili e, più di recente, presunti violenti o maltrattanti in famiglia.
Si tratta di manipolazione pura e semplice.

Ma c’è ancora di più.
In molte di queste carte vengono espresse opinioni che oltre a non essere supportate da riferimenti bibliografici precisi e puntuali, contengono concetti non corrispondenti ai documenti ufficiali, cui pure fanno riferimento, o totalmente privi di validità scientifica.
Prendiamo l’esempio della cosiddetta Carta di Civitanova Marche; si tratta di un documento che risale al 2012, firmato da una quindicina tra avvocati e consulenti.
A un certo punto si legge:

Nel richiamato art. 9 della Convenzione di New York si legge invece:

Quello che per le convenzioni internazionali è un diritto del fanciullo (“non essere separato dai suoi genitori“) per gli psicologi giuridici e i loro consulenti che hanno firmato la Carta di Civitanova diviene un diritto degli adulti (“diritto di ciascun genitore di non essere separato“).
È questa l’interpretazione che loro danno della legge 54/2006 ed è questo che sostengono nelle CTU e che porta ai disastri che vediamo (bambini allontanati dalle madri protettive e affidati ai padri violenti o abusanti). Perché gli psicologi giuridici e i loro consulenti tutelano i diritti degli adulti e se ne infischiano dei diritti dei bambini; lo hanno scritto chiaramente pervertendo una convenzione internazionale.

Agli psicologi giuridici piace vincere facile; ma per vincere facile bisogna truccare le carte. Ed è quello che loro fanno con estrema disinvoltura.

DISPONIBILI SU AMAZON

SEGUE

LA SINPIA E LE LINEE GUIDA

Con le sue linee guida per l’abuso nell’infanzia la SINPIA sta giocando col fuoco e rischia davvero di farsi male.
Alla pagina 10 infatti si legge:
«Una ulteriore forma di abuso psicologico può consistere nella alienazione di una figura genitoriale da parte dell’altra sino alla co-costruzione nel bambino di una “Sindrome di Alienazione Genitoriale” (Gardner, 1984).»

In primo luogo manca alla fine del documento la bibliografia che consenta di reperire il testo dell’autore citato: Gardner. Questo è un esempio di linee guida fatte come si deve, e la bibliografia è abbondante. A quelle della SINPIA dovremmo credere per puro atto di fede.

In secondo luogo questo ‘Gardner 1984’ è proprio introvabile; il primo articolo con il quale il Dr Richard Alan Gardner ha descritto la PAS è infatti del 1985. Alla SINPIA sembrano poi ignorare che Gardner dovette ridursi a pubblicare quell’articolo in una rivista di opinoni perché nessuna rivista scientifica lo accettò.

Quindi la SINPIA parte male nel citare Gardner perché cita un articolo inesistente. Ma parte peggio perché fa entrare nelle linee guida una presunta sindrome della quale parla una rivista statunitense di opinioni e che è quindi solo l’opinione di uno sconosciuto medico americano, privo di specializzazione in neuropsichiatria infantile o in psichiatria, non condivisa dal mondo scientifico.

Ma ciò che è più grave è che la SINPIA considera abuso psicologico una presunta sindrome mai considerata dalla letteratura specilistica del settore, mai classificata tra i disturbi mentali dalle maggiori classificazioni internazionali (DSM e ICD) ma soprattutto dichiarata priva di validità scientifica dal Ministro della Salute nel 2012.

Si dirà, ma le linee guida sono del 2007 mentre il Ministro della Salute si è pronunciato nel 2012. Ma perché senza la dichiarazione del Ministro della Salute qualcuno alla SINPIA la riteneva forse scientifica? Andiamo bene se degli specialisti neuropsichiatri infantili hanno bisogno del Ministro della Salute per distinguere la scienza dalla spazzatura. Ma che razza di società scientifica è quella che non sa riconoscere la pseudo-scienza?

Ma adesso c’è di più.
La SINPIA è inserita nell’elenco della Società scientifiche che possono reddigere delle Linee guida nel proprio specifico settore. Le Linee guida devono ovviamente rispondere a precisi criteri metodologici e non credo che la citazione di una presunta sindrome priva di validità scientifica sia metodologicamente corretta.

Naturalmente ci attiveremo per portare la cosa all’attenzione della autorità sanitarie preposte le quali decideranno se la SINPIA meriti ancora di essere ricompresa in quell’elenco.

DISPONIBILI SU AMAZON

L’EDITTO MESSAPICO

Si tratta di un articolo pubblicato di recente sulla prestigiosa rivista giuridica “Il Foro Italiano”; il titolo completo è il seguente: “L’editto messapico: il «vero» affidamento condiviso dei minori nella crisi della famiglia secondo il Tribunale di Brindisi” (Il Foro Italiano, n. 5, maggio 2017).

L’autore, il Giudice Dr Geremia Casaburi, Consigliere della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Famiglia, svolge un’attenta e puntuale analisi critica del documento “Linee guida per la sezione famiglia del Tribunale di Brindisi” a firma di alcuni magistrati di quel Tribunale con il quale si vorrebbero fornire indicazioni-prescrizioni in merito ai procedimenti per le separazioni e affidamento dei minori.

Nel sommario l’A. Scrive: «L’a. esamina criticamente le linee guida adottate recentemente dal Tribunale di Brindisi, che impongono un collocamento paritetico dei minori in sede di separazione e di divorzio, escludendo tendenzialmente istituti (assegno di mantenimento, assegnazione della casa familiare) pur previsti dalla legge».

L’A non manca di rimarcare che tali linee guida aderiscono acriticamente a posizioni delle associazioni dei padri separati che si improvvisano giuristi ma senza alcuna competenza in merito.

Scrive infatti: «Il contenuto delle l.g., nelle premesse programmatiche e nelle concrete indicazioni paranormative, riflette puntualmente – purtroppo senza un sufficiente filtraggio critico, e soprattutto giuridico – le posizioni di quell’associazionismo (e dei soggetti che, ad es. in ambito psicologico, lo supportano); tanto con buona pace dello stesso principio costituzionale di imparzialità del giudice. È sufficiente un raffronto tra il testo adottato dai giudici brindisini e i principali documenti programmatici contenuti nei siti Internet di riferimento, ovviamente in particolare dell’associazione “prescelta”».

Particolarmente significativo mi sembra questo passo: «Deve ancora rilevarsi che le l.g. – oltre che disattendere i consolidati principî giurisprudenziali in materia – per alcuni profili si risolvono in una consapevole, dichiarata violazione delle leggi vigenti».

Questa, dello stravolgimento dei principi giurisprudenziali e delle leggi vigenti, è un’autentica fissazione che affligge tutte le associazioni di padri separati; sembrerebbe quasi di poter interpretare questa circostanza in questo senso: non essendo riusciti a ‘dettare legge’ nelle proprie famiglie, ed estromessi dalle stesse proprio per l’attitudine a voler imporre la propria legge, una volta separati si improvvisano apprendisti legislatori pretendendo di imporre la loro volontà all’Italia intera.

Ora, se uno ha pretese di tal genere, in un paese democratico cerca di raccogliere consensi in democratiche elezioni, per poi far approvare le sue leggi. Ma pretendere di imporre la propria volontà, stravolgendo le leggi vigenti e pretendendo di interpretarle a modo suo, considerando la sua propria personale interpretazione della legge come l’unica autentica, senza peraltro possedere competenze giuridiche, è cosa che va al di là della normale convivenza civile in un paese democratico; tali concezioni lasciano intravedere profili autoritari nelle relazioni umane ai quali non va dato spazio alcuno.

DISPONIBILI SU AMAZON