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FALSE MEMORIE, SUGGESTIONABILITÀ, CARTA DI NOTO

La disinformazione su questi aspetti è ancora tanta, così come pure tante sono le mistificazioni; e così come tanti sono pure i danni che si continuano a fare ai bambini, spacciandoli per tutela del minore. “Nel supremo interesse del minore” è l’ipocrita formula utilizzata per rinchiudere i bambini nelle comunità (qualcunə, non si sa se più chic o più sciocck, la dice pure all’anglosassonico, “the best interest of child“).

Mi permetto di credere che gli interessi da tutelare siano ben altri. Se poi qualcuno è in grado di dimostrare che rinchiudendo un bambino in una comunità, sradicandolo dai suoi affetti familiari, dalla sua casa, dai suoi giochi, dalla sua scuola, dai suoi amichetti, si fa il suo interesse, ebbene lo dimostri; siamo ansiosə di leggere una tale dimostrazione (non è pluralis maiestatis ma domanda collettiva).

FALSE MEMORIE
Molto, ma moooolto stranamente, il concetto di false memorie viene tirato in ballo in alcune vicende processuali, con riferimento alle accuse di violenza o di abusi sessuali fatte dai bambini a un genitore. Me ne sono già occupato.

Cosa ci dice la psichiatria, quella vera non quella degli psicologi giuridici, sulle false memorie? Riporto dal Trattato Italiano di Psichiatria, pag. 453: “Con il termine di falso ricordo ci si riferisce a una produzione compensatoria di fatti immaginari e fantastici in soggetti con gravi lacune mnemoniche. Un esempio paradigmatico è il fenomeno della confabulazione. La confabulazione consiste nella falsificazione della memoria che si verifica in rapporto con un disturbo amnestico di origine organica“.

Disturbo amnestico di origine organica significa demenza.

In nessun testo di psichiatria, ripeto, quella seria non quella degli psicologi giuridici, si parla di falsi ricordi, o false memorie, nei bambini; il concetto di false memorie nei bambini che accusano un genitore di violenza o di abusi sessuali è quindi una falsità scientifica.

Si tratta solo di una strategia processuale utilizzata dagli avvocati che difendono questi genitori, accusati di violenza o abusi sessuali dai loro figli, e sostenuta da psicologi giuridici che, evidentemente, non conoscono la psichiatria. Ne ho già parlato qui.

SUGGESTIONABILITÀ
Concetto legato al precedente; e sì perché se il bambino ha delle false memorie evidentemente è stato suggestionato da qualcuno. Così ragionano alcuni. Ma, altrettanto evidentemente, se il concetto delle false memorie è campato in aria, altrettanto campato in aria è il concetto della suggestionabilità.

Purtroppo esistono alcuni soggetti, pure loro campati in aria (i soliti psicologi giuridici e alcuni avvocaticchi) che sostengono con veemenza questa cosa della suggestionabilità. E così si leggono CTU surreali, metafisiche, e si assiste a sentenze giudiziarie altrettanto surreali e metafisiche.
Ne ho lette tante di queste sentenze; mai che vi abbia trovato l’indicazione di fatti specifici (cioè quando e in che modo) addebitati al genitore che avrebbe suggestionato il figlio per fargli accusare l’altro genitore di violenza o abusi sessuali. È la vecchia faccenda del plagio; giustamente cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981.

Sarà un nuovo modo di fare giustizia, giustizia creativa, metafisica, surreale, kafkiana forse. Ma una giustizia che non si basa sui fatti non è giustizia è arbitrio; è la giustizia nazista del tätertyp, quella che sanziona una persona non per il fatto che eventualmente ha commesso ma per quello che si ritiene quella persona sia.

Scrive Nietzsche che l’origine di ogni metafisica sta in un fraintendimento del sogno (Umano troppo umano); dev’essere così, non si spiegano altrimenti certe CTU metafisiche (cfr immagine a lato). Se le devono essere sognate il giorno prima certe cose e le spacciano per realtà.

CARTA DI NOTO
Queste e altre sciocchezze sono poi confluite nella cosiddetta carta di Noto; sulla quale ho scritto già tanto e non mi ripeto. La considero il perfetto salvacondotto per i pedofili. E sì, perché se sei convinto che i bambini che accusano un genitore di violenza o abusi sessuali hanno l’amnesia infantile e che sono facilmente suggestionabili, stai praticamente assolvendo il presunto violento o il presunto pedofilo già prima del processo.

E sì che sistematicamente i Tribunali si sono espressi chiaramente sulla non validità della carta di Noto: “le linee guida sull’ascolto del minore non costituiscono l’enunciato di tecniche scientifiche verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità” (Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 1207 e 1208 del 21 dicembre 2020). Difatti ogni documento prodotto dalla psicologia giuridica si basa sul medievale principio di autorità.

Queste mistificazioni sono un autentico arsenale di guerra contro madri e bambini. Fino a quando continueremo ad assistere a queste stragi?

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FALSE MEMORIE E SUGGESTIONABILITÀ DEL MINORE

La questione è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito ai fatti di Reggio Emilia; lasciando che la giustizia faccia il suo corso, vorrei soffermarmi brevemente sulla questione delle false memorie e della suggestionabilità del minore.
Si tratta, come per la PAS o alienazione parentale, di mera strategia processuale per difendere le persone accusate di abusi sessuali sui minori.
La questione delle cosiddette false memorie nasce negli USA nel 1992 con un’associazione chiamata “Fondazione della sindrome delle false memorie” (FMSF – False Memory Syndrome Foundation) creata da genitori accusati dai figli di aver commesso abusi sessuali e che cercavano di difendersi dalle accuse con questa sindrome inventata, e da sostenitori della pedofilia, tra i quali il ben noto Ralph Underwager, quello che sosteneva che la pedofilia è la volontà di Dio.
Qui un link per saperne di più.

In Italia questo concetto è fortemente sostenuto da avvocati che di solito difendono casi di pedofilia, individuali o collettivi, e da professionisti dell’area psicologico-psichiatrica afferenti alla psicologia giuridica; per inciso sono gli stessi che sostengono la PAS o alienazione parentale, e questo dà la misura della loro credibilità scientifica.
Nel 2017 hanno cristallizzato questo concetto in un documento, la Carta di Noto IV che presentano come la summa della psicologia giuridica, il punto di riferimento per i CTU chiamati a valutare bambini vittime di abusi sessuali, ma anche utizzata nelle separazioni per difendere il genitore violento.
Ne ho già criticato il contenuto, per questo e altri aspetti; riprendo, ampliandole, quelle stesse critiche.
Riporto dal testo “L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie“, curato da Cassano e Grimaldi, Maggioli Editore.

La frase sulla suggestionabilità dei bambini, contenuta nella Carta di Noto IV è la seguente: “È probabile che eventuali vuoti nel ricordo siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricordo inferiti da informazioni disponibili, per quanto non direttamente percepiti durante l’esperienza originaria“; i bambini cioè sarebbero facilmente suggestionabili, sui bambini potrebbero essere impiantate con facilità false memorie.
La trappola è rappresentata dall’espressione “è probabile“; messa così non significa assolutamente nulla. In che misura è probabile? 1%, 10%, 100%?
In alcune CTU ho letto il riferimento a uno studio che risale al 2004 svolto in una classe di scuola elementare su 53 bambini.

In pratica, nella classe si presentò uno sperimentatore dicendo di essere un giornalista, che rivolse alcune domande ai bambini e svolgendo con loro alcuni giochetti; dopo una settimana un’altra sperimentatrice si è presentata nella scuola dicendo che il giornalista aveva smarrito la registrazione e che quindi voleva ricostruire l’evento con l’aiuto del bambini, dapprima con un racconto libero e poi ponendo loro domande suggestive.
Al racconto libero con domande chiuse risultò che solo il 15% dei bambini aggiunse dei particolari di fantasia ma nell’85% dei casi i bambini non hanno aggiunto alla ricostruzione dell’evento alcun elemento di fantasia.
Se ne dovrebbe dedurre che quando i bambini riferiscono di violenze o abusi sessuali sono, evidentemente, credibili nell’85% dei casi.

Circa le domande suggestive gli autori scrivono “Questi risultati mostrano più specificatamente che i bambini intervistati si sono lasciati facilmente influenzare dalle informazioni fornite da un adulto e soprattutto dalle domande riguardanti la durata di un evento che hanno personalmente vissuto. In altre parole i bambini di 6 anni si sono lasciati suggestionare in percentuali maggiori rispetto a quelli di 8 anni, a tutti i tipi di domande ed in particolare a quelle sul tempo; i bambini di 8 anni sono risultati suggestionabili in numero minore rispetto ai bambini di 6 e 7 anni, soprattutto alle domande sull’azione e sul tempo.”

Ma questo studio, oltre ad avere come oggetto un’esperienza tutto sommato neutra per i bambini, non personale, un evento che non li toccava personalmente, non tiene conto della letteratura internazionale che dimostra una cosa fondamentale: è possibile indurre in alcuni casi il falso ricordo di episodi tutto sommato plausibili, ma non è possibile, se non in una esigua minoranza dei casi, indurre il falso ricordo di un evento non plausibile, come ad es. quello di un abuso sessuale subito nell’infanzia. Letteratura internazionale che non compare nella bibliografia dello studio citato, che è stata volutamente ignorata perché dimostra la tesi contraria; questo è il loro livello!!

Gli studi più significativi in tal senso sono stati condotti negli USA; in uno di questi le autrici si sono proposte di verificare la possibilità di impiantare false memorie mediante la descrizione a due gruppi di bambini di due eventi veri e di due eventi falsi, che loro avrebbero vissuto all’età di quattro anni. A tale proposito hanno istruito le madri a raccontare ai figli questi episodi.
Come falsi eventi da descrivere ai bambini sono stati scelti un evento plausibile (essersi persi da piccoli in un supermercato) e un evento non plausibile (aver subito un clistere da piccoli).
Dallo studio è risultato in primo luogo che la maggioranza dei bambini (54%) non ha ricordato nessuno dei due falsi eventi; che alcuni bambini si sono lasciati suggestionare dal racconto, ricordando di essersi persi in un supermercato da piccoli (evento plausibile) ma solo uno ha ricordato di aver subito un clistere (evento non plausibile).
Le autrici concludono che la possibilità di impiantare false memorie nei bambini è legata alla plausibilità dell’evento e ciò sarebbe in relazione alla presenza in memoria di uno script di memoria sulla precedente conoscenza di quel tipo di evento (es. per averne sentito parlare anche se occorso ad altri bambini), mentre è risultato che non è possibile impiantare nei bambini la falsa memoria di un evento non plausibile (nello studio l’aver subito un clistere da piccoli).

Si deve pertanto ritenere che la testimonianza dei bambini sulle violenze, dirette o assistite, e sugli abusi sessuali subiti sia veritiera sino a prova di falso; tale prova di falso non può essere la PAS o alienazione parentale, non può essere il problema relazionale, non può essere l’altra congettura, del tutto priva di logica, del rifiuto immotivato del minore.

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LA CARTA DI NOTO – V PARTE

È venuto ora il momento di analizzare criticamente i singoli punti del documento, dopo le critiche alla premessa.

1) al primo punto si parla degli esperti e delle altre figure coinvolte nella raccolta della testimonianza del minore che debbono possedere competenze specifiche. Qui bisogna intendersi per bene e scoprire le insidie nascoste in questo concetto.

La prima insidia sta proprio nel termine esperto: chi ha conferito al cosiddetto esperto la qualifica di esperto? Sulla base di quali criteri?

In tema di accertamenti peritali (CTU o perizia) il tipo di esperienza che viene richiesta al perito è soprattutto l’esperienza clinica, quella cioè che si acquisisce dopo anni di lavoro con i pazienti, sia ospedaliera (l’aggettivo clinico rimanda a kliné, il letto del malato) sia ambulatoriale; è solo l’esperienza clinica quella che fa di un medico, o uno psicologo, un esperto nel suo campo di competenza.

Come scrive il prof. Fornari «in ambito psico-forense occorre non confondere le evidenze scientifiche che emergono dagli strumenti diagnostici di volta in volta utilizzati con il metodo seguito, perché solo questo e non certo l’uso di uno strumento piuttosto di un altro offre garanzia di “scientificità” all’elaborato peritale. Ancora una volta la clinica è sovrana con un’attrezzatura mentale sua propria» (Fornari U, Trattato di psichiatria forense, pag. 636. UTET Giuridica, 2015).

E veniamo al secondo requisito: l’esperto e le altre figure professionali coinvolte nella raccolta della testimonianza del minore debbono possedere competenze specifiche; lapalissiano.

Come si acquisiscono queste competenze specifiche? Con l’aggiornamento continuo, gli eventi formativi, i master, ecc.

Ma se i docenti di questi eventi formativi che dovrebbero fornire competenze specifiche sono quegli stessi professionisti che diffondono falsità scientifiche (PAS o alienazione parentale, amnesia infantile, false memorie, ecc.) quali competenze possono mai acquisire i discenti? Acquisiranno competenze su falsità scientifiche che poi vengono riversate nelle CTU e nelle perizie e che diventano verità giudiziaria. Di seguito alcuni esempi tratti da relazioni peritali.

Si tratta di due diversi professionisti, che compaiono tra i firmatari della Carta di Noto IV, che si sono espressi sul medesimo caso, ovvero un caso di presunto abuso sessuale; ovviamente, archiviazione, bambina costretta a incontrare il padre, madre alienante, ecc. Per fortuna nessun giudice ha disposto l’invio in comunità, nonostante le ripetute istanze del padre, ma è stato mantenuto il collocamento dalla madre; prosegue, però, la tortura degli incontri protetti, la psicoterapia obbligatoria, ecc. Il tutto partendo da una falsità scientifica e cioè che la bambina fosse una smemorata e quello che diceva le fosse stato detto dalla madre.

Di fronte a queste falsità scientifiche gli Ordini professionali nicchiano; ma possibile che i giudici non abbiano nulla da rilevare? Che i Presidenti dei Tribunali non ritengano di richiamare gli iscritti agli Albi dei periti e dei consulenti tecnici a un maggiore rigore scientifico pena la cancellazione dagli Albi medesimi? Che i Rettori delle Università dove questi professionisti hanno incarichi di insegnamento non ritengano di revocarli a fronte delle falsità scientifiche diffuse e insegnate agli studenti?
E i signori Ministri, rispettivamente della Giustizia, dell’Istruzione e della Salute, non hanno proprio nulla da dire?

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LA CARTA DI NOTO – IV PARTE

Nella terza parte ho dimostrato che uno dei teoremi della psicologia giuridica, e cioè che i bambini non avrebbero memoria (quella che loro chiamano amnesia infantile) è totalmente privo di qualsiasi fondamento scientifico; tutti gli studi dimostrano il contrario.

Adesso vediamo di parlare dell’altro loro teorema, i cosiddetti falsi ricordi o false memorie.

La frase incriminata del loro più recente documento è la seguente: “È probabile che eventuali vuoti nel ricordo siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricordo inferiti da informazioni disponibili, per quanto non direttamente percepiti durante l’esperienza originaria.

Non parlano più esplicitamente di false memorie, si sono fatti più attenti, usano delle circonlocuzioni, si servono della comunicazione persuasiva, ma il senso è sempre lo stesso: i bambini sono suggestionabili, sui bambini possono essere impiantate con facilità false memorie.

Su che cosa basano questo secondo teorema? Sul nulla. Esiste in giro un loro studio che risale al 2004, svolto in una classe di scuola elementare su 53 bambini; ma è privo di validità scientifica tanto che nemmeno loro lo citano più.

In pratica, nella classe si presentò uno sperimentatore dicendo di essere un giornalista che rivolse alcune domande ai bambini e svolgendo con loro alcuni giochetti; dopo una settimana un’altra sperimentatrice si è presentata nella scuola dicendo che il giornalista aveva smarrito la registrazione e che quindi voleva ricostruire l’evento con l’aiuto del bambini, ponendo loro domande suggestive. Risultò che solo il 15% dei bambini aggiunse dei particolari di fantasia; risultato che viene da loro fortemente enfatizzato per dimostrare che i bambini nella ricostruzione di un evento possono introdurvi degli elementi di fantasia. Omettono però di dire che nell’85% dei casi i bambini non hanno aggiunto alla ricostruzione dell’evento alcun elemento di fantasia.

Se ne dovrebbe dedurre che quando i bambini riferiscono di violenze o abusi sessuali sono, evidentemente, credibili, nell’85% dei casi.

Ma dimenticano di riferirsi alla letteratura internazionale che dimostra una cosa fondamentale: è possibile indurre in alcuni casi il falso ricordo di episodi tutto sommato plausibili, ma non è possibile, in nessun caso, indurre il falso ricordo di un evento non plausibile, come ad es. quello di un abuso sessuale subito nell’infanzia.

Uno degli studi più significativi in tal senso è quello di Pedzek e Hodge.

Le autrici si sono proposte di studiare la possibilità di impiantare false memorie mediante la descrizione a due gruppi di bambini di due eventi veri e di due eventi falsi che loro avrebbero vissuto all’età di quattro anni.

Come falsi eventi da descrivere ai bambini sono stati scelti un evento plausibile (essersi persi in un supermercato) e un evento non plausibile (aver subito un clistere).

Dallo studio è risultato in primo luogo che la maggioranza dei bambini (54%) non ha ricordato nessuno dei due falsi eventi; che alcuni bambini si sono lasciati suggestionare dal racconto, ricordando di essersi persi in un supermercato da piccoli (evento plausibile) ma nessuno ha ricordato di aver subito un clistere (evento non plausibile).

Le autrici concludono che la possibilità di impiantare false memorie nei bambini è legata alla plausibilità dell’evento e ciò sarebbe in relazione alla presenza in memoria di uno script sulla precedente conoscenza di quel tipo di evento (es. per averne sentito parlare anche se occorso ad altri bambini), mentre è risultato che non è possibile impiantare nei bambini la falsa memoria di un evento non plausibile (nello studio l’aver subito un clistere da piccoli).

Credo che questo studio faccia piazza pulita del teorema della psicologia giuridica sulle false memorie per il quale la testimonianza del bambino vittima di abusi sessuali viene screditata sulla base della presunta facile suggestionabilità dei bambini.

Si deve pertanto ritenere che la testimonianza dei bambini sulle violenze, dirette o assistite, e sugli abusi sessuali subiti siano veritiere sino a prova di falso; tale prova di falso non può essere la PAS o alienazione parentale, non può essere il problema relazionale, non può essere la teoria del rifiuto immotivato del minore. Né possono esserlo altre loro invenzioni, come l’adattamento alla situazione della CTU di test (LTPc, aIAT, ecc) nati originariamente per misurare altre variabili; solo spazzatura pseudoscientifica.

Nei post successivi analizzerò i singoli punti del documento Carta di Noto IV.

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