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IL REGNO DELLA PAS E LA CONFUSIONE DELLE MENTI

Gli uomini si agglomerano sulla stupidità

come la limatura di ferro sulla calamita.

(citaz. da autore innominabile)

Nella sua ultima conferenza a Francoforte, prima di suicidarsi, il Dr Richard Alan Gardner, il ciarlatano che per tutta la sua vita si spacciò per professore universitario alla Columbia University dove era solo un volontario non retribuito1, un autentico mostro americano2, concludendo il suo intervento parlò di instaurazione del “regno della PAS”3; il suo delirio era ormai al culmine, sino ad assumere connotati mistici.

La storia, il mondo scientifico giuridico e psicologico-psichiatrico hanno fatto giustizia dei deliri del Dr Gardner accantonando la teoria della PAS come uno dei tanti orrori del XX secolo responsabile di una sorta di olocausto dei bambini sacrificati sull’altare del padre; nel XXI secolo i deliri del Dr Gardner hanno ripreso fiato alimentati da una disinformazione scientificamente, e scientemente, architettata da un settore della psicologia che si avvale di tecniche di manipolazione di massa come la PNL e la comunicazione persuasiva.

Lo spunto per questo post nasce da una conversazione intercettata su Facebook nella quale l’ennesima psicologa, presuntuosetta e arrogantella, accusando chi criticava il concetto di alienazione parentale di essere persone arretrate di ameno quarant’anni, se ne è venuta fuori con il solito meme: l’alienazione parentale è un fenomeno che esiste e si osserva nelle separazioni conflittuali.

Ora, tralasciando la questione filosofica, evidentemente ignota alla presuntuosetta arrogantella, che ci mette in guardia dal confondere ciò che appare (il fenomeno) con la realtà oggettiva, quello che si osserva in alcune separazioni, impropriamente definite conflittuali4, il fatto, è il rifiuto del o dei figli di frequentare un genitore; definire questo rifiuto come alienazione parentale significa assumere una posizione acritica in favore di una possibile teoria esplicativa. Confondere il fatto con una teoria che si propone di spiegare quel fatto è indice di scarse capacità di ragionamento logico.

Se nel corso della separazione i figli rifiutano la relazione con un genitore le motivazioni possono, sì, trovarsi nella presunta manipolazione da parte dell’altro genitore (cosiddetta alienazione parentale) ma possono anche trovarsi nel comportamento del genitore rifiutato verso i figli stessi.

Sostenere che il rifiuto sia causato sempre e solo dalla manipolazione è come dire, per fare un esempio di facile comprensione, che tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica. Non ha senso. Solo alcuni incidenti sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza; analogamente, solo in alcuni casi il rifiuto è provocato dalla manipolazione psicologica.

Nei processi per l’affidamento dei figli minori il rifiuto viene assunto come prova della manipolazione, secondo lo sciocco sillogismo: se c’è rifiuto c’è manipolazione; ma così non è e mi meraviglia molto questo secondo errore di logica.

Riprendendo l’esempio dell’incidente stradale, l’eventuale ubriachezza del conducente deve essere dimostrata con prove idonee, non è sufficiente presumerla dal fatto che ci sia stato l’incidente. Analogamente, l’eventuale manipolazione deve essere dimostrata con prove idonee, non è sufficiente presumerla dal fatto che ci sia il rifiuto. In questo modo si fa una giustizia sommaria, indegna di un paese civile.

Il rifiuto non è la prova della manipolazione ma, eventualmente, la sua conseguenza; così come l’incidente non è la prova dell’ubriachezza del conducente ma, eventualmente, la sua conseguenza.

Si tratta di questioni di logica elementare e mi meraviglia molto che operatori del diritto e delle discipline psy compiano questi errori di ragionamento senza avvertirne la pericolosa illogicità.

3Vaccaro S, Barea C (2011), PAS – Presunta sindrome di alienazione genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza, pag. 160. EdIt, Firenze. http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-sindrome-di-alienazione-genitoriale

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DA UNA CTU DI UNO PSICHIATRA E UNA PSICOLOGA DEL CENTRO-ITALIA

«Riteniamo che per descrivere la situazione di questo sistema familiare possiamo utilizzare i termini di alienazione parentale dove non intendiamo riferirci ad una sindrome ma ad una problematica individuale del figlio legata ad una difficoltà relazionale tra i tre membri della famiglia: bambino, madre e padre, alla quale possono contribuire i membri della famiglia allargata. Anche se in misura che può essere diversa come intenzioni, motivazioni e comportamenti, ognuno dei componenti il gruppo familiare fornisce il proprio personale contributo in misura variabile da caso a caso. I segni di tale condizione sono il rifiuto ingiustificato e comunque talora solo parzialmente motivato da parte del figlio di frequentare uno dei due genitori Infatti, da quello che emerge nella famiglia sottoposta a consulenza c’è un profondo disturbo relazionale. La recente pubblicazione del DSM V e ICD 11 sono orientati a farlo rientrare e definirlo all’interno della categoria dei “Disturbi Relazionali”. Il Prof. Giovanni Battista Camerini suggerisce una serie di considerazioni da utilizzare nelle CTU nei casi in cui si riscontrasse quella che è stata precedentemente definita “PAS – Sindrome di Alienazione Genitoriale” alla luce dell’uscita del nuovo DSM 5. Tra i Problemi Relazionali, il DSM-V descrive i Problemi legati all’Educazione Genitoriale e, all’interno di questi, il Bambino affetto da Distress da Relazione Genitoriale (V61.29): “Questa categoria dovrebbe essere usata quando il focus dell’attenzione clinica è rappresentato dai negativi effetti della discordia nella relazione tra i genitori (per esempio alti livelli di conflittualità, di distress, o di denigrazione) su un bambino della famiglia, inclusi gli effetti sui disturbi mentali o su altre condizioni mediche nel bambino”.
Qualora la relazione tra i genitori sia contraddistinta soprattutto da un’azione di denigrazione dell’uno nei confronti dell’altro, questa condizione corrisponde alla nozione di Parental Alienation secondo la definizione di Bernet (2008) ripresa da Cavedon e Magro (2010) a partire dalla originaria teorizzazione di Gardner (1985). Si tratta quindi, nel presente specifico caso, di indicare i comportamenti della signora XX coerenti con l’ipotesi in questione. Quanto riportato in precedenza a proposito dell’incontro successivo alla frequentazione del minore presso l’abitazione paterna descrive bene questi aspetti. – sollecitazione di un’alleanza – legame simbiotico – suggestione nel minore del disagio psicologico legato alla frequentazione con il padre. Sul piano clinico, va rilevato quanto il DSM-V specifica a proposito dei Problemi Relazionali: “Un problema relazionale può sollecitare un’attenzione clinica in ragione del fatto che il soggetto cerca un’assistenza sanitaria o per un problema che riguarda il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o di un’altra condizione medica”. Questi problemi richiedono spesso un intervento psicosociale in una prospettiva clinica e preventiva. Si rimanda a tale proposito al documento redatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) – maggio 2013 -: “La comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso”. La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito ad affermazioni disconfermanti in alcuni procedimenti legali circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). In primo luogo, al di là dell’opportunità che l’autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo.

Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici. Colpisce, inoltre, come la Suprema Corte di Cassazione abbia espresso il proprio parere secondo il quale ha stabilito i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti. Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare.»

Vediamo adesso le bestialità contenute in questa CTU.

La prima bestialità è l’utilizzo dell’espressione “sistema familiare” riferita a una famiglia separata; il concetto di sistema familiare è stato introdotto dalle teorie sistemico-relazionali con riferimento a famiglie non separate in cui c’era un membro (di solito un figlio) affetto da schizofrenia, quindi per definizione un soggetto adulto psicotico.

Seconda bestialità: il concetto di alienazione parentale. Precisano che non intendono più riferirsi alla vecchia PAS ma nelle considerazioni successive nominano la PAS almeno una decina di volte. La coerenza non è il loro forte, evidentemente. Su queste acrobazie linguistiche si è già scritto.

Terza bestialità: supportano la bestialità precedente con la citazione di scritti di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili che sostengono tenacemente la PAS e l’alienazione parentale, ma nemmeno un cenno alla letteratura di segno contrario. Onestà scientifica vuole che parlando di concetti controversi si citino i pareri favorevoli e contrari e poi si spieghi, in maniera logica e razionale, la propria scelta per l’una o l’altra visione. Ma per la PAS o alienazione parentale non vi è alcuna controversia visto che è stata dichiarata priva di basi scientifiche dal Ministro della Salute nel 2012 (la CTU è del 2014).

Quarta bestialità: in un paragrafo questa alienazione parentale viene assegnata alla categoria dei Disturbi relazionali del DSM-5 (categoria che non esiste nel DSM-5), in un paragrafo successivo scompare il disturbo relazionale e compare il problema relazionale. Di una competenza professionale unica. Secondo me questi non sanno nemmeno cos’è il DSM-5.

Quinta bestialità: il pietoso copia-incolla fatto senza vergogna, per esempio dall’anonimo comunicato SINPIA, accatastando assieme concetti che non hanno nulla in comune (mobbing, stalking, ecc).

Arriviamo adesso al vero e propro falso in perizia e quindi alla frode processuale: vi si afferma che “negli USA il costrutto della Parental alienation ha superato i criteri delle Frye e Daubert rules”. Questo è del tutto falso, come ha dimostrato la D.ssa Jennifer Houlth nella sua tesi di dottorato in Diritto. Questa circostanza è stata ben evidenziata al Giudice, ma evidentemente le cose dovevano andare in un certo modo e a nulla valeva rimarcare le bestialità e le falsità.

Com’è finita, o meglio non è ancora finita, questa vicenda? Lo leggete qua.

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NON È UNA PATOLOGIA

  Il riferimento è alla cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale (PAS) ribattezzata alienazione parentale in seguito alla dichiarazione del Ministro della Salute e alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione; sulla stessa linea si pronunciò il Tribunale di Milano non ammettendo una CTU basata sulla PAS. Di recente, sempre il Tribunale di Milano si è pronunciando in un’altra vicenda affermando che il comportamento, cosiddetto, alienante della madre non è una patologia ma è un comportamento illecito.

Dopo tutte queste autorevoli pronunce, sia di parte medica sia di parte giuridica, dovrebbe essere chiaro a tutti, psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili, che la cosiddetta alienazione parentale non è una patologia.

Chiarito questo concetto fondamentale vediamo di chiarire alcune altre cose.

Una prima cosa che non si comprende è perché si continuino a disporre CTU nei casi di rifiuto del minore visto che quello che si tratta di accertare non è una eventuale patologia ma solo un comportamento illecito; una CTU psicologica o psichiatrica è comprensibile qualora ci sia la necessità, ai fini della decisione giudiziaria, di accertare eventuali patologie di cui siano portatrici le parti. È il caso, per esempio, della valutazione della capacità civile che può essere inficiata da una infermità psichica, o della valutazione di una invalidità lavorativa, del danno biologico risarcibile, o, nel penale, di accertare una infermità che riduca l’imputabilità.

In tutti questi casi la CTU, o perizia, ha un senso per fornire al Giudice l’ausilio di cognizioni tecniche che non possiede; è così nei casi di patologie da accertare. Ma se si tratta solo di accertare dei comportamenti illeciti? Qual è l’utilità del CTU? Cosa può dire un CTU in merito a comportamenti illeciti? A meno che non sia specializzato in “illecitologia”, mi si consenta il neologismo. Ma questa specializzazione non fa parte degli ordinamenti accademici attuali né è oggetto di insegnamento nelle facoltà mediche e psicologiche.

Parlando di comportamento illecito siamo quindi in un ambito squisitamente giuridico.

Ma a questo punto s’impongono una serie di punti fermi dai quali non si può debordare, pena la commissione di altri e più gravi illeciti.

Il primo di questi punti è il seguente: il fatto che si osserva in alcune separazioni, impropriamente definite conflittuali, è il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore (di solito il padre); dico impropriamente definite conflittuali perché queste sono separazioni che fanno seguito a presunta violenza in famiglia o a presunti abusi sessuali sul minore.

Entrambe queste due ultime situazioni ricadono nell’ambito di applicabilità della Convenzione di Istanbul, art. 26 e soprattutto art. 31 per il quale al momento di stabilire l’affidamento dei minori si devono tenere nel debito conto gli episodi di violenza che si sono verificati in costanza di matrimonio e dopo la separazione coniugale. Tenere nel debito conto significa che il genitore violento, sia come coniuge o ex-coniuge sia come genitore, non è un buon genitore.

In alcune di queste separazioni si osserva quindi il rifiuto del minore verso un genitore; questo è il fatto. Questo fatto trova la sua spiegazione nel comportamento illecito dell’altro genitore (alienazione parentale, condizionamento del minore, o altro) o può essere altrimenti spiegato?

In una nota sentenza, che rappresenta un vero trattato di logica, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che un evento (il fatto) “può trovare la sua causa alternativamente in diversi fattori” (Cass. Pen., n. 43786/2010).

È quindi sbagliato, sul piano logico, affermare che il rifiuto del minore verso trova la sua causa solo ed esclusivamente nel comportamento illecito dell’altro genitore. Non prendo nemmeno in esame l’ipotesi di alcuni che parlano di rifiuto immotivato perché ipotesi del tutto insensata.

Di fronte al fatto-rifiuto deve quindi darsi luogo a un’indagine causale che, per citare ancora la Cassazione deve necessariamente essere “quella della pluralità delle cause”.

Il secondo punto attiene alla teoria dell’attaccamento, di Bowlby.

Secondo la teoria dell’attaccamento, sinora non confutata, il bambino possiede una predisposizione biologica a sviluppare un legame di attaccamento nei confronti di chi si prende cura di lui. L’organizzazione del sistema dell’attaccamento comincia nelle fasi precoci della vita e raggiunge la sua piena maturazione al termine del primo anno di vita. La figura principale di attaccamento è la madre seguita poi dal padre e da altre persone che ruotano intorno alla vita del bambino.

Il bambino ha la predisposizione biologica a stabilire legami di attaccamento con gli adulti che gli danno sicurezza; ma se il comportamento dell’adulto verso il bambino è ambivalente, il legame di attaccamento ne risentirà.

La maggior parte degli studi sull’attaccamento riguardano il legame madre-bambino ma è indubbio che un comportamento poco consono del padre avrà delle ripercussioni negative sul legame di attaccamento dei figli, che può giungere anche al rifiuto della relazione.

Ecco, su questo dovrebbero impegnarsi gli psicologi invece di andare alla ricerca di malattie inesistenti.

Il terzo punto è quello che riguarda la sostanza del presunto condizionamento del minore, altrimenti detto alienazione parentale; dovrebbe essere ormai acclarato che non si tratta di una malattia, di una patologia. Assodato questo, vediamo di capirci qualcosa di più.

La Corte Costituzionale nella storica sentenza che portò all’abrogazione del reato di plagio così si espresse: “La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. (oggi art. 220 cpp) non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona” (Corte Cost., sentenza n. 96/1981).

Per chi sa leggere, i concetti sono abbastanza chiari.

Nel commentare questa sentenza il Prof. Giovanni Flora, Docente di Diritto penale, esaminando la cosiddetta azione plagiante ha scritto: “Specificando ulteriormente, questa non potrà che assumere veste di continuità ed essere dolosamente indirizzata a determinare un vero e proprio stato di isolamento dagli altri del soggetto passivo con impedimento ad attingere a fonti diverse da quelle imposte dallo stesso soggetto attivo e con deterioramento della capacità di autodeterminazione”.

I bambini che sarebbero alienati dalle madri sino al punto di rifiutare la relazione con il padre sono bambini isolati dai coetanei, dal contesto di vita scolastico, ludico, ecc? O sono bambini socievoli, con ottimo inserimento scolastico ed extra-scolastico, e come tali non condizionabili, non manipolabili, non alienabili?

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OSSERVAZIONI CRITICHE in merito al paragrafo “La sindrome da alienazione parentale” del Trattato di Psichiatria Forense di Ugo Fornari

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Il paragrafo citato è ricompreso nel capitolo “Accertamenti psicologici e psichiatrici nella minore età”; purtroppo ogni volta che ci si approccia alla teoria della PAS non è difficile cadere nella disinformazione data la grande mole di notizie esistenti non sempre di certa obiettività scientifica. Informazione non veritiera cui non fa eccezione lo scritto in oggetto.

La prima informazione non veritiera è la seguente: «La PAS … proposta dallo psichiatra statunitense Richard A. Gardner».

Ebbene, Gardner non era psichiatra, lui stesso nelle sue note biografiche non ne fa cenno1; non si è specializzato né in pschiatria, né in psichiatria infantile né in medicina legale.

Di Gardner viene citato l’articolo del 1985 ma si omette di precisare che tale articolo comparve su una rivista di opinioni, l’Academy Forum della AAPDP2, e non su una rivista scientifica.

Già da questi elementi preliminari si comprende che tale teoria è solo l’opinione personale di un medico senz’arte né parte, che non meriterebbe nemmeno la citazione in un trattato di psichiatria forense.

Seconda informazione che si presta a fraintendimenti: «Si tratta di una patologia relazionale …»; il concetto di patologia relazionale è fuorviante. Patologia rimanda a malattia, sofferenza; possono ammalarsi le persone ma non le relazioni. Le relazioni possono essere disfunzionali ma non patologiche. L’espressione è giornalistica più che medica, ed è comunque imprecisa.

L’autore riporta che Gardner affermava che in presenza di reali abusi la nozione di PAS non è applicabile, ma omette di segnalare l’illogicità del pensiero di Gardner laddove egli considera come primo ‘sintomo’ della PAS proprio le denunce di abusi sessuali (campagna di denigrazione); a questo punto, per Gardner, le denunce di abusi sessuali sono, allo stesso tempo, criterio di esclusione della PAS ma anche primo sintomo della PAS. L’illogicità è evidente.

Ma ancora più illogica è un’altra affermazione di Gardner, e cioè che, secondo lui, la maggior parte delle denunce di abusi sessuali sono vere ma se fatte nel corso della separazione sono false3.

L’autore riporta, e non poteva essere diversamente, i famigerati otto sintomi della PAS; omette però di precisare che quelle otto descrizioni non sono affatto sintomi; sintomo in medicina, e per analogia in psichiatria, è ciò che il paziente riferisce al medico, sintomo è ciò che fa star male una persona e la porta a recarsi da un medico per dirgli cosa lo fa star male. Non è che il medico incontrando una persona per strada gli possa dire che ha dei sintomi; il medico non può sapere quali sintomi ha la persona che ha di fronte fino a quando non è la stessa persona a parlargliene. Il medico può cogliere alcuni segni di una malattia o di una sindrome, ma non i sintomi. E facciamo le solite precisazioni, che però l’autore conosce bene.

Sintomo è, in medicina come in psichiatria, un qualcosa che provoca sofferenza soggettiva, che fa star male (es. non dormire la notte, sentirsi spossato, sempre stanco, sentire delle voci inesistenti, ecc).

Segno è ciò che il medico rileva oggettivamente durante la visita medica o, in psichiatria, il colloquio clinico.

Sindrome è, in medicina, «un gruppo di sintomi segni e dati di alterata morfologia e/o funzione, correlati da peculiarità anatomiche, fisiologiche, biochimiche4»; in psichiatria parliamo di sindromi, anche se il termine non è proprio corretto, per indicare condizioni di ansia o di depressione (sindrome ansiosa, sindrome depressiva, sindrome ansioso-depressiva) che andrebbero meglio qualificate, magari come disturbi dell’adattamento, ecc. Ma c’è sempre una persona che riporta al medico dei sintomi che gli causano disagio psichico.

I sintomi dei disturbi mentali sono stati codificati magistralmente da Karl Jaspers nel suo testo, Psicopatologia generale; nessuno dei cosiddetti sintomi indicati da Gardner si ritrova nel testo di Jaspers. Anzi, è il contrario: per Gardner è sintomo di disturbo mentale la mancanza di ambivalenza mentre per Jaspers è sintomo la presenza di ambivalenza (es. schizofrenia); e, ancora, per Gardner è sintomo l’assenza di senso di colpa mentre per Jaspers è sintomo di psicopatologia la presenza di senso di colpa (es. grave depressione).

Ma ciò che non viene evidenziato nel paragrafo citato è che le otto descrizioni di Gardner non sono affatto sintomi, né segni di una sindrome, non fanno parte della semeiologia medica o psichiatrica. Si tratta di pure invenzioni di Gardner che non trovano riscontro nella letteratura medica o psichiatrica.

A pag. 676 si legge: «È superfluo segnalare il danno psicologico … che questa sindrome può causare nel bambino». Quale danno di grazia?

Conosco personalmente alcuni bambini ai quali fu diagnosticata la PAS; tutelati e protetti dalle loro madri, sono adesso ragazzi in perfetta buona salute, con ottimo inserimento sociale; c’è il piccolo campione di calcio, il promettente musicista, ragazze che si avviano verso splendide carriere universitarie. Se la PAS causa tutto ciò mi dispiace non aver avuto da piccolo un po’ di PAS.

Celie a parte, egregio prof. Fornari, la PAS, o il suo derivato tossico alienazione parentale, sono pura invenzione che hanno la finalità di occultare le violenze in famiglia e gli abusi sessuali sui minori5.

Le dirò di più: «La regolare ricorrenza tra diagnosi di PAS e violenze o abusi in famiglia porterebbe quasi a ritenere il ricorso alla teoria della PAS (o alienazione parentale o disturbo relazionale) indizio consistente della presenza, nella famiglia separata o che si sta separando, di violenze o abusi sessuali. La PAS (o alienazione parentale o disturbo relazionale) consente al presunto maltrattante o presunto abusante di difendersi dal processo e non nel processo6».

* Fornari U (2015), Trattato di Psichiatria Forense, pagg 674-676. UTET Giuridica, Milano.

1 Gardner fornisce alcune note autobiografiche nel suo libro autopubblicato The Psychoterapeutic Tecnics of Richard A. Gardner, riportato da Vaccaro S e Barea Payueta C, La presunta sindrome di alienazione genitoriale – Uno strumento che perpetua il maltrattamento e l’abuso, EdIt, Firenze, 2011. http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-sindrome-di-alienazione-genitoriale

4 Coppo M, Un metodo per la diagnosi. http://www.andreamazzeo.it/docu/coppo.pdf

5 CRISMA M, ROMITO P (2007), L’occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale. RivistadiSessuologia,31(4):260. http://www.eurogiovani.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1037/materiale_dott.ssa_Romito_3.pdf

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6 Mazzeo A (2016), Ragioni negatorie dell’esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili”, di Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore.

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