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PAS E GIUSTIZIA

Sottotitolo:
Quando un sostenitore della PAS/alienazione parentale
incontra un giudice con gli attributi
il sostenitore della PAS/alienazione parentale
fa una figura di merda.

Ecco, vorremmo anche in Italia più giudici con gli attribuiti.
La vicenda:
Risale al 6 dicembre 2018 una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York; ne riporto qualche stralcio, quelli più significativi, a mio parere. L’intera sentenza si trova a questo link.

«Altri tribunali di New York hanno espresso lo stesso scetticismo sulla validità scientifica dell'”alienazione genitoriale”. Processo di Montoya v Davis, 156 d.C. 132 132, 136 n. 5 (3 ° dipartimento 2017) (l’appello era preoccupato per il valutatore forense che era stato considerato un esperto di “alienazione parentale”, che non è una diagnosi inclusa nella Quinta Edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e ha inoltre osservato che, nel contesto penale, la “sindrome da alienazione genitoriale” è stata respinta in quanto non generalmente accettata nella comunità scientifica, citando People v Fortin)

La sentenza riprende il famoso lavoro della prof.ssa Carol Bruch, da me più volte citata:

«La PAS sviluppata e descritta da Richard Gardner non ha basi logiche né scientifiche. È respinta da scienziati sociali responsabili e manca di solide basi nella teoria o nella ricerca psicologica. L’Alienazione Parentale, sebbene più raffinata nella sua comprensione delle difficoltà bambino-genitore, comporta rimedi propri invadenti, coercitivi e privi di fondamento. Gli avvocati, i giudici e i professionisti della salute mentale che si occupano di questioni di affidamento dei minori dovrebbero pensare attentamente e rispondere giudiziosamente quando vengono avanzate affermazioni basate su entrambe le teorie. Sebbene l’uso della testimonianza di esperti sia spesso utile, i giudici devono fare il loro dovere piuttosto che fare affidamento acritico sulle opinioni degli esperti. Ciò è particolarmente vero in settori come la psicologia e la psichiatria, dove persino gli esperti hanno una vasta gamma di punti di vista e professionisti diversi, sia in buona fede sia in malafede, a volte offrono opinioni al di là delle loro competenze. Avvocati e giudici sono addestrati a porre le domande difficili, e questa abilità dovrebbe essere impiegata qui

La storia italiana di questo articolo va raccontata; nel 2011-2012, insieme a una madre separata, laureata in lingue, traduttrice ufficiale per il Tribunale, ottima conoscitrice della lingua inglese, abbiamo iniziato la traduzione di questo aticolo e l’abbiamo proposta ad alcune riviste giuridiche che si occupano di minori. Ci risposero che questo importante articolo non rientrava nei loro interessi editoriali. Riviste che si occupano di giustizia minorile!!

Al processo testimoniò, in favore del padre e quindi contro la madre, la d.ssa Amy Baker, grande sostenitrice dell’alienazione parentale, che individuò ben 17 comportamenti dei bambini e della madre che a suo giudizio erano una spia di alienazione parentale.
Questa la risposta del tribunale:

«Tutto quanto è stato detto e fatto, una lista di punti per queste pietre miliari della presunta “alienazione genitoriale” rivela un miscuglio di fatti contestati. Non ci sono prove schiaccianti di nessuno dei 17 presunti segni di alienazione presentati dagli esperti. Sebbene vi siano prove di comportamenti inaccettabili da parte della madre, l’unica condotta inequivocabile riguarda alcune violazioni dell’accordo e degli ordini, la sospensione di informazioni mediche e il dibattito sulla ragazza e sui procedimenti giudiziari. Sulle altre 13 accuse, non vi è alcuna prova della condotta o non vi è alcuna correlazione tra la condotta e le opinioni delle figlie sul padre

Un’altra testimone in favore del padre e contro la madre è stata la d.ssa Linda Gottlieb, altra grande sostenitrice dell’alienazione parentale. A lei il tribunale così replicò:

«Per questa corte, il commento dell’esperto, a volte, ha raggiunto quasi l’apice della follia: ha testimoniato che una madre che dice ai suoi figli che le mancano quando se ne sono andati è colpevole di condotta alienante e manipolazione. Se è così, ogni madre nel mondo ha bisogno di riprogrammazione. Questi commenti suggeriti da questo esperto – da soli – suggeriscono fortemente che questo esperto, forse ben versato nei libri di testo clinici di “genitorialità normativa”, non ha idea di cosa si verifica nel mondo della genitorialità dopo il divorzio in casi ad alto conflitto. Suggerire che qualsiasi deviazione dalle istruzioni dell’esperto – istruire i bambini mitizzati su come dovrebbero comportarsi e su cosa dovrebbero fare – costituisce un distacco dalla realtà che porta questo tribunale a concludere che questi commenti – e gran parte dell’analisi di questo esperto – mentre forse avanza un ideale a cui i genitori dovrebbero aspirare, è indegna di credito. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata perché a questo esperto (e a tutti gli altri esperti che hanno testimoniato) manca un legame con la realtà: non ha mai intervistato le figlie e la sua intera descrizione degli orrori dell’alienazione dei genitori è speculativa come risultato. Questo tribunale rifiuta di accettare questa interpretazione di terapista delle prove tale decisione spetta a questa corte e a nessun altro. Questo tribunale da solo deve rivedere le prove e determinare – non attraverso l’intuizione o il pensiero controintuitivo – se l’alienazione è avvenuta e influenza la vita delle figlie

Nella vicenda intervenne anche un terzo esperto a favore del padre e contro la madre; il tribunale così concluse:

«La presenza degli stessi tre esperti qui – a spese del padre – suggerisce alla corte che la teoria dell’alienazione genitoriale è solo un nuovo strumento nel “complesso di para-psicologia in aula”, come parte di una strategia per rovesciare gli accordi di genitorialità negoziati dal coniuge più aggressivo e con il reddito maggiore

Onestamente, non ho altro da aggiungere.

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IL RIFIUTO DEL MINORE

In alcune separazioni coniugali, il 3,8% secondo uno studio statunitense si osserva il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, di solito il padre.
Su questo rifiuto è stato costruito il concetto di PAS, sindrome di alienazione genitoriale, oggi ridenominata alienazione parentale; questo per sfuggire alla condanna del Ministro della Salute che nell’ottobre 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.
Tale concetto è divenuto addirittura oggetto del contratto di governo con l’impegno a promuovere norme di “contrasto al grave fenomeno dell’alienazione parentale“.
Proposizione del tutto illogica perché quello che si osserva in alcune separazioni, come già detto, non è la cosiddetta alienazione parentale ma è il rifiuto del minore verso la frequentazione di un genitore; l’ipotetica alienazione parentale è il nome che alcuni danno alla presunta causa di questo fenomeno, ovvero il condizionamento psicologico del minore, la sua manipolazione da parte dell’altro genitore.

Sulla questione del rifiuto ho già scritto un articolo pubblicato sul sito alienazionegenitoriale.org; successivamente ho approfondito la questione nel capitolo “Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale” del testo giuridico “L’alienazione parentale nella aule giudiziarie“, a cura di Cassano G, Grimaldi I e Cordier P, edito da Maggioli.

Riprendo quindi da questo testo le seguenti note, mettendo in evidenza la totale illogicità di questi concetti.
Il corto circuito della logica che si verifica in queste vicende separative è rappresentato dal fatto che da parte dei CTU, ma anche di avvocati e giudici, il rifiuto viene addirittura considerato come la prova della presunta manipolazione psicologica del minore.
Persino di recente, in una CTU a Foligno, mi sono trovato di fronte a CTU (una psichiatra e una psicologa) che sin dal primo incontro hanno parlato di condizionamento materno, tanto che ho replicato dicendo che era opportuno chiudere lì la CTU visto che loro avevano capito già tutto prima ancora di iniziare le operazioni peritali e senza ancora conoscere le persone oggetto di perizia.
Ma è ciò che avviene sistematicamente nelle CTU, per loro è tutto chiaro sin dall’inizio, senza bisogno di conoscere i fatti: le madri manipolano i figli contro i padri.
In una CTU nel MIlanese, che risale al 2011, al primo incontro il CTU così si è espresso verso i due ragazzi di 14 anni: «Allora, vostro padre era un mostro, vostra madre invece era una santa… Vostra madre vi ha manipolati e sono seriamente preoccupato per come andrà a finire…. Volenti o nolenti dovrete frequentare vostro padre… Se vi comportate così qui non finiamo più….».

La prova della presunta manipolazione psicologica del minore non può essere il rifiuto; questo, al massimo, è l’eventuale conseguenza del presunto condizionamento ma non può essere certo la sua prova. È un modo di ragionare profondamente illogico.
Sarebbe come presumere, per esempio, lo stato di ubriachezza di un automobilista dal fatto che abbia provocato un incidente stradale. L’incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza ma non ne è certo la prova; la prova deve essere prodotta con i mezzi idonei, etilometro e alcolemia per dimostrare l’assunzione di alcolici, il tasso alcolemico al momento dell’incidente.
Ragionare diversamente significa confondere la conseguenza dell’atto illecito (l’incidente stradale o il rifiuto) con la prova dell’atto illecito stesso (ubriachezza o condizionamento psicologico) senza ulteriormente indagare e ricercare la prova di altri atti illeciti (es. elevata velocità o violenza/abusi sessuali) che possano aver causato la medesima conseguenza (il rifiuto della relazione).
Difatti se un evento (il rifiuto) può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori (Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri (amianto e nesso di causalità ) si sbaglia, proprio sul piano logico, ad affermare che l’unica causa del rifiuto sia il presunto condizionamento del minore (PAS o alienazione parentale) supportando questa tesi con elementi scarsamente oggettivi (indagine psicologica, test psicologici, ecc.) ed escludendo a priori altre possibili motivazioni del rifiuto; tra queste rientrano a pieno titolo la violenza fisica, diretta o assistita, la violenza psicologica e quella economica, l’abuso sessuale, sostenuti da referti medici o psicologici, testimonianze, ecc., tutti elementi oggettivi di prova.
Oltretutto, le pressioni psicologiche esercitate sul bambino da un genitore denigrando l’altro genitore possono allontanare il bambino proprio dal genitore che esercita tali pressioni psicologiche. Riporto un caso abbastanza emblematico; si tratta di una CTU per il Tribunale di Bari.

Nel corso delle operazioni peritali emerse che quando il bambino, di 4 anni, era dal padre sia il padre sia altri familiari paterni gli parlavano male della madre e della famiglia materna, con frasi del tipo “la mamma è pazza”, “la nonna (nonna materna) è una strega”, “la zia (sorella della madre) è una strega”, ecc. Il bambino protestava per queste affermazioni dicendo che non era vero e che loro non conoscevano la madre, la nonna e la zia. Per via di queste continue pressioni psicologiche iniziava ad andare malvolentieri dal padre, piangendo e protestando ogni volta. Il procedimento si è concluso con l’affido esclusivo alla madre, collocamento del minore dalla madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlio.

I bambini sono in grado di capire quando qualcuno cerca di manipolarli e ovviamente maturano un risentimento verso chi cerca di manipolarli, considerano le persone che li ricattano come una minaccia, individui con cui non vogliono avere niente a che fare perché non trasmettono loro sensazioni positive.
Di altri casi analoghi ho parlato in questo convegno.

L’insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l’attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini, come sottolineato già dal 2007 da Crisma e Romito, docenti di psicologia a Trieste.

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FALSE MEMORIE E SUGGESTIONABILITÀ DEL MINORE

La questione è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito ai fatti di Reggio Emilia; lasciando che la giustizia faccia il suo corso, vorrei soffermarmi brevemente sulla questione delle false memorie e della suggestionabilità del minore.
Si tratta, come per la PAS o alienazione parentale, di mera strategia processuale per difendere le persone accusate di abusi sessuali sui minori.
La questione delle cosiddette false memorie nasce negli USA nel 1992 con un’associazione chiamata “Fondazione della sindrome delle false memorie” (FMSF – False Memory Syndrome Foundation) creata da genitori accusati dai figli di aver commesso abusi sessuali e che cercavano di difendersi dalle accuse con questa sindrome inventata, e da sostenitori della pedofilia, tra i quali il ben noto Ralph Underwager, quello che sosteneva che la pedofilia è la volontà di Dio.
Qui un link per saperne di più.

In Italia questo concetto è fortemente sostenuto da avvocati che di solito difendono casi di pedofilia, individuali o collettivi, e da professionisti dell’area psicologico-psichiatrica afferenti alla psicologia giuridica; per inciso sono gli stessi che sostengono la PAS o alienazione parentale, e questo dà la misura della loro credibilità scientifica.
Nel 2017 hanno cristallizzato questo concetto in un documento, la Carta di Noto IV che presentano come la summa della psicologia giuridica, il punto di riferimento per i CTU chiamati a valutare bambini vittime di abusi sessuali, ma anche utizzata nelle separazioni per difendere il genitore violento.
Ne ho già criticato il contenuto, per questo e altri aspetti; riprendo, ampliandole, quelle stesse critiche.
Riporto dal testo “L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie“, curato da Cassano e Grimaldi, Maggioli Editore.

La frase sulla suggestionabilità dei bambini, contenuta nella Carta di Noto IV è la seguente: “È probabile che eventuali vuoti nel ricordo siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricordo inferiti da informazioni disponibili, per quanto non direttamente percepiti durante l’esperienza originaria“; i bambini cioè sarebbero facilmente suggestionabili, sui bambini potrebbero essere impiantate con facilità false memorie.
La trappola è rappresentata dall’espressione “è probabile“; messa così non significa assolutamente nulla. In che misura è probabile? 1%, 10%, 100%?
In alcune CTU ho letto il riferimento a uno studio che risale al 2004 svolto in una classe di scuola elementare su 53 bambini.

In pratica, nella classe si presentò uno sperimentatore dicendo di essere un giornalista, che rivolse alcune domande ai bambini e svolgendo con loro alcuni giochetti; dopo una settimana un’altra sperimentatrice si è presentata nella scuola dicendo che il giornalista aveva smarrito la registrazione e che quindi voleva ricostruire l’evento con l’aiuto del bambini, dapprima con un racconto libero e poi ponendo loro domande suggestive.
Al racconto libero con domande chiuse risultò che solo il 15% dei bambini aggiunse dei particolari di fantasia ma nell’85% dei casi i bambini non hanno aggiunto alla ricostruzione dell’evento alcun elemento di fantasia.
Se ne dovrebbe dedurre che quando i bambini riferiscono di violenze o abusi sessuali sono, evidentemente, credibili nell’85% dei casi.

Circa le domande suggestive gli autori scrivono “Questi risultati mostrano più specificatamente che i bambini intervistati si sono lasciati facilmente influenzare dalle informazioni fornite da un adulto e soprattutto dalle domande riguardanti la durata di un evento che hanno personalmente vissuto. In altre parole i bambini di 6 anni si sono lasciati suggestionare in percentuali maggiori rispetto a quelli di 8 anni, a tutti i tipi di domande ed in particolare a quelle sul tempo; i bambini di 8 anni sono risultati suggestionabili in numero minore rispetto ai bambini di 6 e 7 anni, soprattutto alle domande sull’azione e sul tempo.”

Ma questo studio, oltre ad avere come oggetto un’esperienza tutto sommato neutra per i bambini, non personale, un evento che non li toccava personalmente, non tiene conto della letteratura internazionale che dimostra una cosa fondamentale: è possibile indurre in alcuni casi il falso ricordo di episodi tutto sommato plausibili, ma non è possibile, se non in una esigua minoranza dei casi, indurre il falso ricordo di un evento non plausibile, come ad es. quello di un abuso sessuale subito nell’infanzia. Letteratura internazionale che non compare nella bibliografia dello studio citato, che è stata volutamente ignorata perché dimostra la tesi contraria; questo è il loro livello!!

Gli studi più significativi in tal senso sono stati condotti negli USA; in uno di questi le autrici si sono proposte di verificare la possibilità di impiantare false memorie mediante la descrizione a due gruppi di bambini di due eventi veri e di due eventi falsi, che loro avrebbero vissuto all’età di quattro anni. A tale proposito hanno istruito le madri a raccontare ai figli questi episodi.
Come falsi eventi da descrivere ai bambini sono stati scelti un evento plausibile (essersi persi da piccoli in un supermercato) e un evento non plausibile (aver subito un clistere da piccoli).
Dallo studio è risultato in primo luogo che la maggioranza dei bambini (54%) non ha ricordato nessuno dei due falsi eventi; che alcuni bambini si sono lasciati suggestionare dal racconto, ricordando di essersi persi in un supermercato da piccoli (evento plausibile) ma solo uno ha ricordato di aver subito un clistere (evento non plausibile).
Le autrici concludono che la possibilità di impiantare false memorie nei bambini è legata alla plausibilità dell’evento e ciò sarebbe in relazione alla presenza in memoria di uno script di memoria sulla precedente conoscenza di quel tipo di evento (es. per averne sentito parlare anche se occorso ad altri bambini), mentre è risultato che non è possibile impiantare nei bambini la falsa memoria di un evento non plausibile (nello studio l’aver subito un clistere da piccoli).

Si deve pertanto ritenere che la testimonianza dei bambini sulle violenze, dirette o assistite, e sugli abusi sessuali subiti sia veritiera sino a prova di falso; tale prova di falso non può essere la PAS o alienazione parentale, non può essere il problema relazionale, non può essere l’altra congettura, del tutto priva di logica, del rifiuto immotivato del minore.

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GLI SPACCIATORI DI BUFALE

Siamo alle solite, il piccolo mondo della psicologia giuridica è prossimo all’orgasmo bufalaro.
Già nel 2012 pensavano di averlo raggiunto, ma fu coitus interrumptus; eccoli allora a spammare la fake news che la PAS era entrata nel DSM-5.

Profetizzavano, nel 2012, che la PAS sarebbe stata classificata dal futuro DSM-5 come alienazione parentale o disturbo relazionale. La delusione fu cocente: nel 2013 venne pubblicato il DSM-5 e la PAS non vi era descritta; e da qui partì la massiccia manipolazione.

Non c’è ma vi è distribuita; come se i manuali classificativi fossero distributori di malattie, ci metti una certa quantità di monetine e scegli la malattia che fa per te.

Il loro capo, il grande somaro Bernet, delirò alla grande dicendo che comunque nelle pagine del DSM-5 c’era lo spirito dell’alienazione parentale.

Adesso hanno ricominciato con la bufala che l’alienazione parentale sarebbe stata riconosciuta dalla classificazione internazionale delle malattie (ICD – International Classification of Diseases) curata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Niente di più falso, ma loro sono fatti così, spacciatori di bufale.
Ma sono bufale pericolose; gli scritti degli psicologi giuridici sono come i pizzini dei padrini di mafia; sono indicazioni per i CTU, per quello che devono scrivere nelle CTU, per come devono condurre le CTU. Ne vengono fuori CTU surreali fatte col copia-incolla, senza un minimo di ragionamento e di logica. Autentiche sciocchezze che poi entrano nelle sentenze e portano a verità giudiziarie del tutto avulse dalla realtà.

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LA VIOLENZA PSICOLOGICA

Una recente sentenza della Cassazione ha scatenato i soliti esegeti … la Cassazione vuol dire questo … no vuol dire quest’altro, e così via.
La Suprema Corte di Cassazione ha detto quello che ha detto nella sentenza, e non è la prima volta che annulla sentenze basate sulla PAS, e non è la prima volta che le sentenze annullate provengano dal Tribunale di Venezia, e non è la prima volta che l’artefice di tutto è un noto CTU di quella città. Staremo a vedere sino a quando durerà questa malagiustizia basata sulla scienza spazzatura; purtroppo non tutti hanno le risorse economiche per arrivare sino alla Cassazione e in molti casi la malagiustizia trionfa.

Non poteva mancare la singolare tesi di uno psicologo giuridico secondo la quale la cosiddetta alienazione parentale sarebbe una forma di violenza psicologica.
Loro, ovviamente, per alienazione parentale intendono la manipolazione psicologica del minore fatta dal genitore collocatario per indurlo a rifiutare la relazione con il genitore non collocatario, un vero e proprio lavaggio del cervello dell’adulto nei confronti del bambino.
Naturalmente, una cosa di questo tipo è sicuramente una violenza psicologica; ma come tutte le violenze, come tutti i reati (perché la manipolazione del minore è un reato, maltrattamento del minore) va provata, va dimostrata con prove concrete e oggettive.
Ma siccome la cosiddetta alienazione parentale sta solo nella testa degli psicologi giuridici, ecco il ricorso alla malattia (PAS di Gardner) e adesso all’alienazione parentale di Bernet che sarebbe dovuta entrare nel DSM-5 ma non ci è entrata nemmeno in forma di spirito e adesso rompono le scatole all’ICD perché venga ricompresa in quella classificazione.
Ma, da emeriti somari quali sono, ignorano che ormai le due classificazioni (il DSM e la sezione disturbi mentali dell’ICD) utilizzano i medesimi criteri e se la loro alienazione parentale non è entrata nel DSM non entrerà nemmeno nell’ICD. Ma tant’è, fare propaganda alla falsa malattia e continuare a manipolare la realtà è la loro specialità, è nel loro DNA, è un elemento costitutivo del loro stesso essere psicologi giuridici.

Ma torniamo alla questione della violenza psicologica; se davvero il bambino subisce da un genitore la violenza psicologica rappresentata dalla manipolazione psicologica contro l’altro genitore si allontana e rifiuta la relazione proprio con il genitore che mette in atto la violenza psicologica.
Riporto sinteticamente da alcune CTU.
Caso di Milano: quattro figli minori collocati dalla madre; tre di loro, stanchi delle pressioni psicologiche della madre, della denigrazione che la madre faceva contro il padre, gradualmente se ne sono andati a vivere con il padre, genitore non collocatario. Per il CTU e il CTP della madre, il Dr Camerini, i ragazzi avevano la PAS indotta dal padre; contraddicendosi in questo perché di solito sostengono che la PAS è causata dal genitore collocatario.
Caso di Venezia: anche qui era accusato di PAS il padre, genitore non collocatario; la madre, collocataria, ha risolto da sola la cosa, tornandosene in Giappone.
Primo caso di Bari: chi denigrava, ecc. era il padre, genitore non collocatario, che è giunto persino a fabbricare una falsa accusa di abuso sessuale sul bambino. La CTU, fuori del giro della psicologia giuridica, ha compreso benissimo la situazione e alla fine la madre ha ottenuto l’affido esclusivo.
Secondo caso di Bari: il CTU ha parlato di alienazione parentale indotta dal padre, genitore non collocatario, indicando la comunità per il bambino. In realtà il bambino, collocato dalla madre, si era stancato delle continue denigrazioni contro il padre fatte dalla madre, delle minacce e addirittura percosse, e se ne è andato a vivere dal padre rifiutando di tornare dalla madre.
Come si vede, gli psicologi giuridici, invasati dalla PAS, oggi alienazione parentale, non riescono proprio a leggere la realtà per quella che è ma cercano di adattare la realtà alle loro convinzioni fideistiche.

Per saperne di più: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190513.pdf

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TRACCIAMENTO DEGLI UTENTI E ALIENAZIONE PARENTALE

I sostenitori della PAS o alienazione parentale utilizzano un sistema di tracciamento degli utenti che navigando alla ricerca di informazioni visitano i loro siti web.
Questo sistema di tracciamento si chiama “HTML5 canvas”; qui si può leggere qualcosa su di esso.
Non ne so molto, non essendo un esperto informatico, ma penso che questo sistema di tracciamento che consente di identificare un computer in modo univoco venga utilizzato da aziende che sono interessate a inviare inserzioni pubblicitarie a chi visita i proprio siti web; credo sia esperienza abbastanza comune che è sufficiente visitare, per esempio, alcuni siti di abbigliamento per poi veder comparire sul proprio profilo Facebook pubblicità di abbiglimento, ecc.
Non un metodo proprio cristallino, perché comunque si tratta di violazione della privacy, ma comunque accettabile nell’ambito commerciale.
Ma siti che si propongono di fare informazione (in realtà fanno disinformazione) sull’alienazione parentale con quali fini utilizzano un sistema di tracciamento degli utenti web?
Come ho scoperto questa cosa? Grazie alla segnalazione di un contato Facebook, che mi ha consigliato di utilizzare un browser più sicuro degli altri per navigare su questi siti, e cioè Tor Browser; ed ecco che navigando con Tor Browser all’apertuta della pagina compare in alto l’avvertimento che il sito utilizza HTML5 canvas per identificare in modo univoco il computer del visitore. Gli altri browser non danno questo avvertimento.
Di seguito un campionario di questi siti; il mio consiglio è di fare molta attenzione a visitarli, anzi se possibile evitateli come la peste, perché la peste vi porteranno in casa.
Se proprio ci si vuole informare sulla PAS o alienazione parentale consiglio il mio sito; è costruito in maniera artigianale, scrivo le pagine in formato testo con notepad e le metto online. Non inserisco (anche perché non saprei come fare non essendo un esperto informatico) programmi spia o altre schifezze del genere. Solo informazione corretta per contrastare la massiccia disinformazione fatta dai sostenitori dell’alienazione parentale.

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IL CODICE QE52.0

Pretendere di insegnare qualcosa
ai sostenitori dell’alienazione parentale
è come concimare con lo zucchero un castagno
per fargli produrre i marron glacées. (cit. P. mod.)

Di che si tratta?
Si tratta del codice che la classificazione internazionale delle malattie, l’ICD (International Classification of Diseases) ha assegnato alla condizione “Caregiver-child relationship problem” (Problema relazionale caregiver-bambino); per caregiver va inteso qualsiasi adulto che ha la responsabilità verso il bambino, non necessariamnte un genitore.
Questo codice però rischia di divenire la nuova arma di distruzione di massa contro le madri (e qualche padre); per alcuni infatti sarebbe sinonimo di alienazione parentale.
Quando si vede in un oggetto reale ciò che quell’oggetto non è, si parla di illusione, cioè, psichiatricamente parlando, di un disturbo qualitativo della percezione, di una dispercezione visiva.
Questo lo screenshot della pagina dell’ICD:

Ingrandisco l’immagine per renderla più leggibile.

Qualcuno riesce a leggere in questa immagine che questo problema sarebbe sinonimo di alienazione parentale? Io no. Chi dice di leggerlo ha sicuramente un problema dispercettivo visivo che meriterebbe un approfondimento psichiatrico.
Di recente il sito giuridico Altalex ha pubblicato un articolo che interviene nel dibattito sul DDL n. 735 (cosiddetto DDL Pillon) nel quale si legge questa falsità scientifica; eh, sì, perché quando si travisa in questo modo il senso di una classificazione scientifica si deve parlare di falsità scientifica.

La falsità è contenuta nella nota 15; eccola qua.
In particolare viene riportata tra le parentesi quadre una frase scritta in inglese che non è presente nel testo dell’ICD; si tratta di uno squallido tentativo di manipolare la classificazione internazionale delle malattie lasciando intendere a chi legge che effettivamente nell’ICD siano contenute quelle parole. Come si vede dallo screenshot la descrizione che viene data del probema codificato con il codice QE52.0 è la seguente: “Sostanziale e duratura insoddisfazione all’interno di una relazione caregiver-bambino associata a significative perturbazioni nel funzionamento”; non c’è scritto che sarebbe sinonimo di qualcosa.
Questo significa che si può parlare, scientificamente, di un problema relazionale caregiver-bambino solo in presenza di una sostanziale e duratura insoddisfazione nella relazione adulto-bambino associata a una significativa perturbazione nel funzionamento psico-sociale del bambino, quali regressione (es. incontinenza urinaria in un bambino che ha raggiunto la continenza degli sfinteri), calo del rendimento scolastico, degli interessi extra-scolastici, della socializzazione, ecc.

Tale condizione è prevista dall’ICD nel capitolo 24, quello dei “Fattori che possono influenzare lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari”; questo perché, ai fini della prevenzione e del miglioramento dei servizi sanitari, è interesse dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, che è responsabile della classificazione ICD) conoscere i fattori non patologici che influenzano lo stato di salute della popolazione o il contatto con i servizi sanitari.
I sostenitori della PAS, oggi alienazione parentale, ci hanno abituati da anni alla manipolazione dell’informazione, alla disinformazione sistematica sulle tematiche relative alle separazioni e all’affidamento dei minori, finalizzata a occultare le violenze in famiglia e gli abusi sessuali sui minori e a screditare la testimonianza dei minori.

Inutile sottolineare che chi ha interesse a screditare la testimonianza dei minori è chi dai minori viene accusato di violenza o abusi sessuali; quindi chi scrive di certe cose è come se si autoacusasse. Ma lasciamo perdere.
Certi soggetti, persa la partita con il DSM-5 adesso ci stanno provando con l’ICD-11, per far riconoscere l’alienazione parentale. Adesso non parlano più di ‘spirito dell’alienazione parentale che sarebbe presente nelle pagine del DSM’ ma parlano di un sinonimo che sarebbe presente nelle pagine dell’ICD. Come se una classificazione scientifica fosse un dizionario dei sinonimi e dei contrari.

In una classificazione scientifica non si scrivono sinonimi ma si scrivono le cose così come stanno in base alle più recenti ricerche nel campo specifico. Tra l’altro il tentativo di introdurre l’alienazione parentale come sinonimo del problema relazionale adulto-bambino è stato fatto ma è stato rigettato dagli autori dell’ICD; ed è stato rigettato per lo stesso motivo per il quale tale proposta venne rigettata dagli autori del DSM: la mancanza di studi scientifici.
Certi soggetti proprio non riescono a capire che la ricerca scientifica si fa con gli studi e non con le pressioni esercitate mediante e-mail, petizioni, lobbyng, ecc. Dimostrano in questo modo, questi psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili che ricorrono a questi mezzucci, di non avere la più pallida idea di cosa sia la ricerca scientifica, di cosa sia una classificazione scientifica. Dimostrano solo di essere delle braccia sottratte all’agricoltura, attività, quella di zappare la terra, che sarebbe molto più confacente alle loro attitudini.

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L’IGNORANZA È DURA A MORIRE

Leggo sul web di un master in psicologia giuridica organizzato da un provider accreditato presso il Ministero della salute.

Fin qui nulla di strano; trovo invece non strano ma proprio da autentico orrore il fatto che nel secondo modulo di questo master sia prevista una lezione sui “Criteri psicologici per l’individuazione della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS)”.

Ancora, nell’anno di grazia 2019, c’è chi ripropone la falsa malattia, la scienza spazzatura (junk-science, secondo la definizione di Paul Fink).

La PAS non è stata mai presa in considerazione come malattia dalla psichiatria ufficiale internazionale, non è stata mai ricompresa nella classificazioni ufficiali, non è descritta in nessun trattato di psichiatria.

In Italia nel 2012 il Ministro della salute ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico. E ancora oggi dobbiamo assistere a questa cosa allucinante, delirante, di un insegnamento sulla PAS svolto nel corso di un master che dovrebbe riconoscere ai patecipanti addirittura del crediti ECM; purtroppo da questo master basato sulla PAS i partecipanti potranno ricevere solo debiti ECM, solo disinformazione della peggiore specie.

Ho segnalato la cosa al Ministero della salute; voglio sperare che intervengano bloccando questo festival dell’ignoranza.

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RE.FA.RE.

Ovvero, Reconnecting Family Relationships Program.
Che cavolo sarà? Un’idiozia, anche se scritta in inglese, sempre idiozia resta.
Trattamento sanitario di una invenzione, l’alienazione parentale, che non ha nulla di sanitario, lo dicono loro stessi.
I proponenti di questa assurdità sono degli psicologi; non so cosa dica il loro codice deontologico in merito a presunte terapie, o trattamenti sanitari, privi di validazione scientifica.
Il codice deontologico dei medici, art. 13, così si esprime.

Forse l’art. 5 del codice deontologico degli psicologi gli si avvicina.

Articolo 5
«Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.»

Di questo programma, RE.FA.RE., che non si sa se sia una nuova psicoterapia o altro, non vi è traccia alcuna nella letteratura scientifica di riferimento.
Quindi?
Gli ordini professionali non hanno proprio nulla da dire in merito alla pubblicizzazione di presunte terapie prive di validità scientifica? Siamo di fronte a un nuovo caso stamina? Anche lì c’era uno psicologo che si era inventato dal nulla una presunta terapia, illudendo migliaia di persone.
In questo caso gli allocchi sono i padri rifiutati dai figli; che, onestamente, un po’ di presa in giro se la meritano. Non per sadismo, ma semplicemente perché gente che non riesce a prendere coscienza della propria indole violenta o pedofila, merita questo e altro.
Ma comunque l’utilizzo di presunte terapie letteralmente inventate dal nulla, nulla ha di etico. Quindi la questione non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a una nuova truffa pseudo-scientifica?

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SULL’ABUSO PSICOLOGICO INFANTILE

Capita ancora di leggere, nell’anno di grazia 2018, ormai confinante con il 2019, che l’alienazione parentale sarebbe un abuso psicologico infantile.
Lo si legge in blog & simili afferenti alle associazioni dei padri rifiutati dai figli, lo si legge in articoli pseudoscientifici pubblicati da psicologi giuridici, lo si legge, ahimé, in alcune CTU.
E qui la cosa si fa seria, perché nei testi ufficiali non si legge nulla del genere, quindi vi sono ancora CTU che scrivono falsità scientifiche.

La mia formazione accademica, sia durante il corso di laurea in medicina sia di specializzazione in psichiatria, sia la formazione successiva, per la partecipazione ai concorsi e il superamento dell’esame di idoneità a Primario di psichiatria, si è sempre svolta su testi ufficiali, scritti o curati dai più importamti psichiatri.
Uno tra tutti è il Trattato italiano di psichiatria, un testo in tre volumi curato dai professori Paolo Pancheri, di Roma, e Giovanni Battista Cassano, di Pisa.
In questo testo l’abuso infantile è trattato nella sezione dei “Disturbi ad esordio nell’infanzia e nell’adolescenza”, capitolo 86, pagina 2.983, scritto dal Prof. Nivoli, psichiatra forense, e suoi collaboratori.
L’abuso psicologico è trattato al paragrafo “Maltrattamento psicologico”, alla pagina 2.987. Vengono riportate le diverse tipologie di abuso psicologico, ma non la PAS o alienazione parentale.
Più di recente, nel 2014, è stato pubblicato in italiano il DSM-5, cioè la classificazione statunitense dei disturbi mentali.
L’abuso psicologico è trattato alla pag. 836, e ne sono riportati vari esempi, o condotte che realizzano un abuso psicologico infantile. In nessuna riga io leggo le parole ‘alienazione parentale’.

Ora, questi psicologi giuridici che scrivono certe castronerie nelle CTU dove le leggono? Se le inventano? La psichiatria e la neuropsichiatria infantile sono quelle ufficiali, dei testi unversitari, dei manuali e dei trattati, e delle classificazioni internazionali.
Possibile che si debbano continuare a leggere falsità scientifiche?

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