QUELLA SCHEGGIA NAZISTA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Con una recente Ordinanza (n. 13217/21) la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito al concetto di alienazione parentale (nella sentenza della Corte di Appello, annullata con rinvio, era citata la cosiddetta sindrome della madre malevola, che è un corollario della vecchia PAS, non più utilizzabile nelle CTU perché dichiarata priva di basi scientifiche dal Ministro della Salute nel 2012 e il cui uso nei processi è già stato condannato dalla Cassazione nel 2013) parlando (pag. 10) di una “inammissibile valutazione di tätertyp“. Ne ha dato notizia per prima l’agenzia di stampa DiRE.

Naturalmente, anche su questa ordinanza sono partiti, col solito fastidioso stridio, i grilli parlanti della psicologia giuridica (la Cassazione voleva dire questo, no voleva dire quest’altro, ecc), sino addirittura ad affermare in un post di non conoscere la sindrome della madre malevola; post poi rilanciato da uno dei parrucconi della psicologia giuridica. Uno che nel 2010 ha usato proprio questa espressione in una relazione specialistica giurata, redatta in favore del padre di una bambina, da lei accusato di abusi sessuali. Espressione usata per stigmatizzare la madre della bambina, che lui non conosceva, non aveva sottoposto a visita specialistica, non aveva mai visto in faccia; ai limiti del falso ideologico. Loro possono.

Ma non è delle loro facoltà mnemoniche precarie che voglio occuparmi; mi ha incuriosito questo concetto evidenziato dalla Cassazione, e cioè la valutazione di tätertyp. Concetto squisitamente giuridico, quindi fuori delle mie competenze; ma la curiosità mi ha spinto a cercare di capirci qualcosa di più.

La prima cosa che è emersa è che si tratta di un concetto del codice penale della Germania nazista del 1940; la Suprema Corte di Cassazione ha quindi rilevato, in una sentenza di una Corte di Appello di un paese democratico come l’Italia, la presenza di una valutazione di tätertyp, valutazione di stampo nazista, ritenuta, giustamente, non ammissibile in un procedimento giudiziario.

Ma in cosa consiste questa inammissibile valutazione di tätertyp, ovvero del diritto penale d’autore? A quel che ho letto, nel sanzionare una persona per quello che è non per quello che fa; come scrive la D.ssa Eva Stanig: «si parla di diritto penale del nemico o di diritto penale d’autore, formule equivalenti che evocano il fatto che ciò che è punibile non è più il reato ma il reo e, nello specifico, per “quello che è” non per “quello che fa”».

L’Ordinanza della Cassazione è stata ampiamente ripresa dai media, Sole 24 Ore caso, Corriere della Sera qui e qui, Il Fatto Quotidiano, Huffington Post ; qui una mia breve nota.

Oltretutto, chiedo conferma agli avvocati, una tale concezione è contraria all’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.“); uguaglianza di fronte alla legge che evidentemente non vale per le madri, ritenute pre-giudizialmente alienanti, simbiotiche, malevoli, ecc., come da immagine seguente.

A questo punto che accade? Non lo so, non sono un giudice, quindi non posso sapere se i giudici terrano conto di questa Ordinanza della Cassazione o se continueranno a stigmatizzare le madri e sanzionarle per quello che sono e non per quello che fanno, secondo il non ammissibile modello nazista del tätertyp; anche perché di quello di cui sono accusate, e cioè di aver manipolato i figli contro l’altro genitore non vi è mai prova alcuna, come riporto in questo e-book; e allora è molto più semplice sanzionarle in quanto madri. Lo strumento per giungere a questo è la CTU, disposta, in violazione della legge, proprio per sopperire alla mancanza di prove della presunta manipolazione psicologica del minore che causerebbe il rifiuto dello stesso di frequentare l’altro genitore.

Di quel che faranno i CTU e gli psicologi giuridici francamente non me ne importa più di tanto; stanno dando uno spettacolo penoso di se stessi nei social, rinnegando tutto quello che hanno sostenuto sino a ieri. Vanno denunciati in massa per i danni che hanno arrecato a madri e bambini e alla società tutta che a causa loro si ritroverà con adulti con problemi psichiatrici di varia natura, per essere stati allontanati dal genitore protettivo ed esposti alla violenza e agli abusi sessuali dell’altro genitore.

Una cosa è certa: la scheggia nazista che ha inceppato il diritto di famiglia è proprio la psicologia giuridica.

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One thought on “QUELLA SCHEGGIA NAZISTA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

  1. FRANCESCO

    Credo che tutto continuerà a funzionare come prima poiché quello che scrivono le CTU è quello che viene, quasi sempre, ordinato dai giudici.
    Fin quando non scende in campo qualcuno che, non a chiacchiere, sanzionerà questo modo di fare, lo scempio non finisce…ci sono in ballo potere, interessi, ricatti ….

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