«NON È UNA SINDROME MA UN FENOMENO»

Ciance che fumigano nel web.

Lo stesso professionista, a meno che non si tratti di un suo sosia, in una recente (2019) vicenda giudiziaria, ha avallato la diagnosi di PAS, ovvero sindrome di alienazione genitoriale, addirittura, fatta dal CTU a una bambina di 11 anni.

In breve: la bambina rifiuta la relazione con il padre; pur essendovi agli atti testimonianze documentali (relazioni dei servizi sociali) che provano i motivi del rifiuto, il tribunale dispone ugualmente la CTU.
La madre incarica come proprio consulente di parte il professionista del fenomeno, pensando così di venire meglio tutelata, ma che soprattuto venga tutelata la figlioletta, visto che si tratta di un neuropsichiatra infantile.
La CTU si traduce in un autentico disastro, la bambina viene sottrata alla madre e collocata dal padre, sulla base, appunto della diagnosi di PAS fatta dal CTU e avallata dal CTP della madre.

La madre ricorre in Appello avverso questa sentenza e mi chiede un parere tecnico sulla CTU; lo trovate qui. In Appello la sentenza di primo grado viene riformata e la bambina è stata nuovamente collocata dalla madre. La vicenda, in sintesi, è riportata qui.

Che dire? Vizi privati e pubbliche virtù. Si ciancia di fenomeno sui social ma poi in sede di CTU ecco che ritorna la tanto amata, dagli psicologi giuridici, PAS o alienazione parentale, o madre malevola, ecc. ecc.

Ma poi fenomeno de che?
Non dico competenza professionale, ma almeno la lingua italiana. Fenomeno è ciò che si osserva, si vede, si tocca, si sente, “ciò che appare, che è conoscibile attraverso i sensi, e che può non corrispondere alla realtà oggettiva“, Treccani).

Ciò che si osserva in alcune vicende separative, il fenomeno, è il rifiuto dei figli di frequentare, di relazionarsi con un genitore. PAS o alienazione parentale, o altro, è il nome che gli psicologi giuridici danno alla presunta causa del rifiuto, e cioè la presunta manipolazione psicologica da parte di un genitore per indurre il bambino a rifiutare l’altro genitore (ovvero il plagio del bambino).
Scambiare la presunta spiegazione di un fenomeno per il fenomeno in sé denota precarie capacità logiche.

Se poi il livello è quello degli influssi malefici (nefasti li chiama), bè, allora chiamate l’esorcista invece del CTU, i risultati saranno senz’altro migliori.

Influssi nefasti che ovviamente sono emanati solo dalle madri, ma non da tutte le madri solo da quelle separate; e nemmeno da tutte le madri separate, ma solo da quelle i cui figli rifiutano di frerquentare il padre, da loro accusato di violenza, o addirittura di abusi sessuali.

Meglio una seduta spiritica, a questo punto, di una CTU surreale. Sarebbe più seria.

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FALSE MEMORIE, SUGGESTIONABILITÀ, CARTA DI NOTO

La disinformazione su questi aspetti è ancora tanta, così come pure tante sono le mistificazioni; e così come tanti sono pure i danni che si continuano a fare ai bambini, spacciandoli per tutela del minore. “Nel supremo interesse del minore” è l’ipocrita formula utilizzata per rinchiudere i bambini nelle comunità (qualcunə, non si sa se più chic o più sciocck, la dice pure all’anglosassonico, “the best interest of child“).

Mi permetto di credere che gli interessi da tutelare siano ben altri. Se poi qualcuno è in grado di dimostrare che rinchiudendo un bambino in una comunità, sradicandolo dai suoi affetti familiari, dalla sua casa, dai suoi giochi, dalla sua scuola, dai suoi amichetti, si fa il suo interesse, ebbene lo dimostri; siamo ansiosə di leggere una tale dimostrazione (non è pluralis maiestatis ma domanda collettiva).

FALSE MEMORIE
Molto, ma moooolto stranamente, il concetto di false memorie viene tirato in ballo in alcune vicende processuali, con riferimento alle accuse di violenza o di abusi sessuali fatte dai bambini a un genitore. Me ne sono già occupato.

Cosa ci dice la psichiatria, quella vera non quella degli psicologi giuridici, sulle false memorie? Riporto dal Trattato Italiano di Psichiatria, pag. 453: “Con il termine di falso ricordo ci si riferisce a una produzione compensatoria di fatti immaginari e fantastici in soggetti con gravi lacune mnemoniche. Un esempio paradigmatico è il fenomeno della confabulazione. La confabulazione consiste nella falsificazione della memoria che si verifica in rapporto con un disturbo amnestico di origine organica“.

Disturbo amnestico di origine organica significa demenza.

In nessun testo di psichiatria, ripeto, quella seria non quella degli psicologi giuridici, si parla di falsi ricordi, o false memorie, nei bambini; il concetto di false memorie nei bambini che accusano un genitore di violenza o di abusi sessuali è quindi una falsità scientifica.

Si tratta solo di una strategia processuale utilizzata dagli avvocati che difendono questi genitori, accusati di violenza o abusi sessuali dai loro figli, e sostenuta da psicologi giuridici che, evidentemente, non conoscono la psichiatria. Ne ho già parlato qui.

SUGGESTIONABILITÀ
Concetto legato al precedente; e sì perché se il bambino ha delle false memorie evidentemente è stato suggestionato da qualcuno. Così ragionano alcuni. Ma, altrettanto evidentemente, se il concetto delle false memorie è campato in aria, altrettanto campato in aria è il concetto della suggestionabilità.

Purtroppo esistono alcuni soggetti, pure loro campati in aria (i soliti psicologi giuridici e alcuni avvocaticchi) che sostengono con veemenza questa cosa della suggestionabilità. E così si leggono CTU surreali, metafisiche, e si assiste a sentenze giudiziarie altrettanto surreali e metafisiche.
Ne ho lette tante di queste sentenze; mai che vi abbia trovato l’indicazione di fatti specifici (cioè quando e in che modo) addebitati al genitore che avrebbe suggestionato il figlio per fargli accusare l’altro genitore di violenza o abusi sessuali. È la vecchia faccenda del plagio; giustamente cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981.

Sarà un nuovo modo di fare giustizia, giustizia creativa, metafisica, surreale, kafkiana forse. Ma una giustizia che non si basa sui fatti non è giustizia è arbitrio; è la giustizia nazista del tätertyp, quella che sanziona una persona non per il fatto che eventualmente ha commesso ma per quello che si ritiene quella persona sia.

Scrive Nietzsche che l’origine di ogni metafisica sta in un fraintendimento del sogno (Umano troppo umano); dev’essere così, non si spiegano altrimenti certe CTU metafisiche (cfr immagine a lato). Se le devono essere sognate il giorno prima certe cose e le spacciano per realtà.

CARTA DI NOTO
Queste e altre sciocchezze sono poi confluite nella cosiddetta carta di Noto; sulla quale ho scritto già tanto e non mi ripeto. La considero il perfetto salvacondotto per i pedofili. E sì, perché se sei convinto che i bambini che accusano un genitore di violenza o abusi sessuali hanno l’amnesia infantile e che sono facilmente suggestionabili, stai praticamente assolvendo il presunto violento o il presunto pedofilo già prima del processo.

E sì che sistematicamente i Tribunali si sono espressi chiaramente sulla non validità della carta di Noto: “le linee guida sull’ascolto del minore non costituiscono l’enunciato di tecniche scientifiche verificabili attraverso lo strumento della falsificabilità” (Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 1207 e 1208 del 21 dicembre 2020). Difatti ogni documento prodotto dalla psicologia giuridica si basa sul medievale principio di autorità.

Queste mistificazioni sono un autentico arsenale di guerra contro madri e bambini. Fino a quando continueremo ad assistere a queste stragi?

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LA QUINTA COLONNA

La Quinta Colonna” è il titolo di un dramma di Hemingway; l’espressione sta a indicare la presenza di infiltrati che fingono di lottare per una determinata causa ma in realtà fanno il gioco del nemico.

Applicato alle vicende processuali di affidamento dei figli che rifiutano un genitore, ma anche alle vicende penali che vedono sul banco degli imputati i genitori accusati dai figli violenza in famiglia o di abusi sessuali, il concetto di quinta colonna si applica perfettamente alla psicologia giuridica.

La quinta colonna di questi processi è proprio la psicologia giuridica.

La psicologia giuridica è stata fondata nel 1996 da alcuni avvocati e da alcuni psicologi che evidentemente condividevano l’obiettivo degli avvocati fondatori; sostenere cioè la difesa degli imputati.
La psicologia giuridica consiste nella sostanza nell’utilizzo nel processo di concetti psicologici, o pseudo-tali, per sostenere la difesa, per far assolvere l’imputato.

Sino a prova contraria, gli avvocati difendono le persone accusate di aver commesso un reato. In particolare, per i reati in ambito familiare (violenza in famiglia, maltrattamento, abusi sessuali incestuosi, ecc.), la strategia difensiva consiste nel sostenere che le accuse che vengono rivolte all’imputato dai suoi figli non siano genuine ma indotte dalla manipolazione psicologica da parte dell’altro genitore, cosiddetta alienazione genitoriale.

Ovviamente, nell’impossibilità di produrre la prova di codesta presunta manipolazione psicologica del minore, ecco tirare fuori dal cilindro magico della psicologia giuridica, invece del classico coniglietto, il concetto di malattia. Nasce così la PAS; poi dichiarata priva di validità scientifica, ed ecco che diventa semplice alienazione parentale (ma proprio un articolo pubblicato su Psicologia Contemporanea dimostra che le due cose sono identiche).
Il resto (disturbo, poi problema relazionale, è storia recente); solo un modo per manipolare i processi (cfr. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29.7.2015 –”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016).

La posizione della psicologia giuridica in ordine agli abusi sessuali, e di converso alla violenza in famiglia, è ben espressa da questo post, che cita uno dei fondatori della psicologia giuridica.

Ho ovviamente oscurato autore del post e nome del fondatore della psicologia giuridica, per evitare intimidazioni.

Come si può leggere, questo conferma quanto da me scritto in precedenza: la psicologia giuridica è stata fondata per difendere i/le pedofili/e e i/le violenti/e, è al servizio della difesa degli imputati. Se uno dei suoi fondatori, considerato addirittura un maestro dai suoi adepti, sostiene che i veri abusi sessuali sono quelli che non arrivano in Tribunale, sta nella sostanza affermando che tutte le accuse di abusi sessuali che arrivano in Tribunale sono false accuse, e di converso, che anche tutte le accuse di violenza in famiglia che arrivano in Tribunale sono false accuse. Una posizione pre-giudiziale che dovrebbe portare i giudici a non conferire incarichi a chi già si è espresso in quei termini; e gli avvocati che difendono le vittime di violenza e/o di abusi sessuali a ricusare immediatamente quei CTU che aderiscono alla psicologia giuridica.

Quando i giudici conferiscono l’incarico di CTU a uno psicologo giuridico stanno nella sostanza dando l’incarico a un professionista che non farà l’interesse della Giustizia ma l’interesse della difesa dell’imputato, perché a quello è stato formato/indottrinato/condizionato/alienato. Non stanno dando l’incarico a un CTU ma a un secondo CTP della difesa. La psicologia giuridica è la quinta colonna della difesa nel processo. Si tratta di neo-corporativismo, incompatibile con l’ordinamento di un paese democratico.

L’EMDR È UNA TECNICA PARAIPNOTICA?

Si tratta dell’affermazione fatta da un professionista, neuropsichiatra infantile nonché psichiatra, in un recente video.
Non saprei se si tratti di ignoranza o malafede; comunque è una grossa sciocchezza.
Un video che spiega bene cos’è l’EMDR è a questo link.

Nel 2009 ho partecipato a Milano al corso di formazione nella terapia EMDR, primo livello, condotto da Roger Solomon e Isabel Fernandez, poiché interessato a saperne di più di questa metodica; seguivo infatti i dibattiti sull’EMDR che si svolgevano sulle mailing list psichiatriche, Psichiatryonline e Psychomedia.
Su quest’ultima mailing list, in particolare, si svolse nel 2000 un interessantissimo dibattito con la partecipazione di professionisti di alto livello nel campo della psicoterapia (Paolo Migone, Tullio Carere, e altri), che ovviamente ho archiviato sul pc.

La psichiatria non ha molti strumenti per curare i disturbi da stress post-traumatico (PTSD); gli ansiolitici possono attenuare l’ansia ma non sempre sono efficaci e poi c’è la grossa incognita della dipendenza; gli antidepressivi sono indicati in alcuni casi ma non risolvono il problema. Mi interessava quindi conoscere meglio la tecnica EMDR, non per divenire io stesso terapeuta EMDR ma per poter meglio consigliare i miei pazienti con PTSD e indirizzarli verso una terapia efficace.

EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, tradotto in italiano come Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari (Shapiro F, EMDR, McGraw-Hill). L’ipnosi non c’entra nulla, il paziente non viene ipnotizzato né gli vengono fornite suggestioni post-ipnotiche; mi sono sottoposto a un percorso di ipnosi, per conoscerla meglio, oltre la lettura dei testi di Milton Erickson, quindi so di cosa sto parlando.

Bessel van der Kolk è il fondatore e direttore medico della Trauma Research Foundation a Brookline, nel Massachusetts ed è anche professore di psichiatria alla Boston University Medical School; qui una sua recente intervista.
Nel 2015 è stato pubblicato in Italia il suo libro, Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche, che è rapidamente divenuto un best-seller. Van der Kolk è il maggiore esperto sul trauma a livello mondiale; un professionista della salute mentale non può ignorare i suoi studi e le sue ricerche.

Nel capitolo 15 del suo libro, alla pag. 285, van der Kolk parla del trattamento del PTSD con la tecnica dell’EMDR, illustrando alcuni dei suoi casi clinici; formula alcune ipotesi sul meccansismo di azione dell’EMDR e riporta alcuni dati delle sue ricerche.

Pazienti trattati con l’EMDR mostrano alle indagini di neuroimaging (SPECT) l’attivazione del lobo pre-frontale (preposto allo svolgimento dei processi cognitivi e alla regolazione del comportamento), del giro cingolato anteriore (area cerebrale dalle funzioni molto complesse, tra cui il coordinamento sensitivo-emozionale, attenzione esecutiva, ecc) e dei gangli della base (strutture poste alla base del cervello nella parte superiore del mesencefalo, che controllano aspetti attentivi, emozionali e motivazionali dell’attività motoria, oltre che presiedere al controllo dei movimenti volontari).

Interessante è la somiglianza dei movimenti oculari rapidi alternati della tecnica EMDR con i movimenti oculari rapidi della fase di sonno REM; naturalmente la similitudine finisce qui, si possono solo formulare ipotesi, da verificare quando gli strumenti di studio lo consentiranno; come quella, ad es., di una sorta di ri-allocazione delle memorie traumatiche dalla memoria di lavoro agli archivi della memoria remota, ecc. Ma poiché, soprattutto nei bambini, l’efficacia dell’EMDR si ottiene con le stimolazioni tattili alternate destra/sinistra più che con i movimenti oculari, devono essere in gioco altri meccanismi per ora poco indagati e poco indagabili.

In sperimentazioni controllate, l’EMDR si è dimostrato più efficace del placebo ma anche più efficace dei trattamenti farmacologici; nei gruppi EMDR il miglioramento riguardava un paziente su quattro mentre nei gruppi con psicofarmaci il miglioramento era di un paziente su dieci. Ma soprattutto, mentre i pazienti migliorati con i farmaci presentavano una ricaduta a distanza di tempo, i pazienti migliorati con l’EMDR non presentavano ricadute a distanza di tempo, tanto da poter parlare di guarigione.

Questi lusinghieri risultati hanno portato l’amministrazione USA dei veterani di guerra (Department of Veteran Affairs) ad autorizzare la terapia con la tecnica EMDR per il trattamento del PTSD.
Sostenere quindi che l’EMDR sarebbe una tecnica paraipnotica è una grossa sciocchezza che denota ignoranza della psichiatria, mancata conoscenza degli studi più recenti sul trauma e incapacità di affrontare terapeuticamente le conseguenze di traumi come l’abuso sessuale nell’infanzia.

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I DISTURBI DI PERSONALITÀ

Sembra sia il nuovo mantra degli psicologi giuridici. Sono già due i post intercettati su questa nuova faccenda. Post che, dal mio modesto punto di vista, hanno la medesima valenza dei pizzini dei boss mafiosi ai loro picciotti; istruzioni, cioè, su quello che si deve scrivere nelle CTU.
Non più PAS, ormai è passata di moda, anche se c’è ancora qualcuno che indulge nella spazzatura; nemmeno alienazione parentale, troppo scoperto il gioco delle tre carte. Madre malevola non ne parliamo proprio dopo la condanna della Cassazione come teoria nazista. E allora che s’inventano per continuare a danneggiare madri e bambini? I disturbi di personalità. Non ce li potranno contestare come hanno fatto con la PAS, questi ci sono nel DSM-5, avranno pensato.

Al primo post ho replicato con questo articolo.
È evidente, infatti, che una diagnosi psichiatrica deve essere formulata secondo i criteri diagnostici ufficiali, quelli del DSM, per intenderci, o dei trattati di psichiatria.

Vediamo che dicono.
DSM-5 (tra parentesi, non leggo tra gli autori del DSM-5 nessun nominativo degli psicologi giuridici, né nell’edizione inglese – es. Bernet, Baker, Gottlieb, ecc. – né nell’edizione italiana; ben strano no?)

Un disturbo di personalità è:
A) Un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo.
B) Il pattern abituale, ovvero il disturbo della personalità, risulta inflessibile e pervasivo in un’ampia varietà di situazioni personali e sociali. Questo vuol dire che se una persona ha un VERO disturbo di personalità, es. paranoide per ripendere il medesimo esempio, è sospettosa e diffidente in TUTTE le situazioni sociali e non solo nei confronti dell’ex-coniuge. E questo dimostra che qualcuno non deve avere molta familiarità con i disturbi di personalità. Dice, ma tutto tu sai? Be’, di disturbi di personalità me ne occupo da più di 40 anni e forse qualcosa in più di chi non li mai visti la so.
C) Il pattern abituale, ovvero il disturbo di personalità, determina disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Questo significa che, riprendendo l’esempio del disturbo paranoide, la sospettosità e la diffidenza sono tali da compromettere le relazioni sociali, l’attività lavorativa, ecc.
D) Il pattern, cioè il disturbo, è stabile e di lunga durata, e l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta. QUESTO SIGNIFICA CHE SE UNA PERSONA HA UN VERO DISTURBO DI PERSONALITÀ LO HA DA BEN PRIMA DELLA SEPARAZIONE CONIUGALE, LO HA SEMPRE AVUTO, NON ESISTE CHE UN DISTURBO DI PERSONALITÀ COMPAIA PER LA PRIMA VOLTA AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE!!!!

Né esiste che la diagnosi venga formulata in maniera approssimativa dal CTU di turno nel corso del processo di affidamento dei figli minori; si rinvia a una struttura pubblica di psichiatria (CSM della ASL o Clinica psichiatrica universitaria).
Né la diagnosi di un qualsiasi disturbo di personalità può essere formulata in base all’innalzamento di qualche punto alle scale dell’MMPI-2. Fondamentale per la diagnosi in psichiatria è la storia clinica del soggetto: se era una persona normale sino al momento della separazione, lo rimane anche dopo la separazione; se aveva un disturbo di personalità lo aveva già prima della separazione e già prima del matrimonio. E nei veri disturbi di personalità i punteggi alle scale dell’MMPI schizzano alle stelle.

La confusione che fanno molti CTU è quella di scambiare le conseguenze psicologiche post-traumatiche per una psicopatologia primaria, come messo in evidenza dal Protocollo di Napoli.

Adesso chiudiamo il DSM-5 e apriamo il Trattato di Psichiatria di Gian Carlo Reda; ci sono particolarmente affezionato perché mi ha consentito di superare l’esame nazionale di idoneità a Primario di psichiatria, a Roma nel 1986. Allora i disturbi di personalità si chiamavano ancora personalità psicopatiche, secondo la tipologia di Kurt Schneider; penso che l’illustre psicologo giuridico, che così sprovvedutamente si avventura su un terreno a lui sconosciuto, conosca questo autore immortale. E non vi sono descritti bambini con personalità psicopatica.

Possiamo passare poi al Trattato Italiano di Psichiatria, di Pancheri e Cassano, il massimo testo di psichiatria in Italia (nemmeno qui leggo nomi di psicologi giuridici nostrani). Suppongo che gli psicologi giuridici, o almeno gli psichiatri giuridici l’abbiano studiato. Io ho studiato sia la prima edizione, del 1992, sia la seconda edizione, del 1999, e per adeguarmi alla tecnologia, adesso studio l’edizione elettronica del 2002; qui il capitolo dei Disturbi di personalità si trova nel secondo volume, capitolo 60 (Il problema dei disturbi di personalità, pagg. 2325-2339) e 61 (Disturbi di personalità, pagg. 2341-2391). Il Trattato segue la classificazione dei DSM e quindi ne deriva una conferma di quanto sopra.

Adesso chiudiamo il Trattato di Pancheri e Cassano e apriamone un altro a caso, per es. Psichiatria, di Lorenzo Cazzullo. Qui i disturbi di personalità si trovano al capitolo 9, nel secondo volume, da pag 1069 a pag. 1113; nemmeno qui trovo qualche nome dei soliti noti.
Qui il taglio è più psicanalitico, ma nella sostanza la classificazione e descrizione ricalca quella dei DSM.

Insoddisfatti della trattatistica italiana? Possiamo rivolgerci a quella statunitense; prendiamo il Kaplan & Sadock, Psichiatria, Manuale di scienze del comportamento e psichiatria clinica, VIII edizione, Vol. 2, pagg. 775-796, o Psichiatria di Hales, Yudofsky & Talbott, III edizione, Vol 1, pagg. 795-823. Il discorso non cambia, i disturbi di personalità sono quelli e si diagnosticano secondo i criteri del DSM.

Veniamo alla seconda esternazione, questa volta da parte di un neuropsichiatra infantile; poggiando sull’autorevolezza di Paulina Kernberg, moglie di Otto Kernberg, tira fuori la questione dei presunti disturbi di personalità nei bambini. Il libro della Kernberg è stato pubblicato nel 2000 e si basa su sue ricerche degli anni ’80-’90 del 1900; mai validate dalla comunità scientifica, e difatti questo concetto non è presente nei DSM, né nell’ICD. Allo stato attuale quindi questo concetto, non riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, quella dei DSM e dell’ICD per intenderci, non può essere utilizzato nelle CTU. Può essere, e lo sarà di sicuro, oggetto di ulteriore ricerca in ambito clinico ma non può certo esserlo in ambito giudiziario. La CTU non è la sede delle ricerche cliniche ma la sede delle risposte certe e scientifiche ai quesiti del giudice. E la certezza scientifica in psichiatria è quella dei DSM, il DSM-5 in particolare.

In tutti i testi che ho citato in precedenza è contenuto un capitolo sui disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, oggi disturbi del neurosviluppo; in nessuno di essi si trova cenno di questi presunti disturbi di personalità nei bambini, come si può verificare qui e qui. Quindi discorso chiuso.

Per neutralizzare, o meglio disinnescare, questo ennesimo tentativo di manipolare il processo tramite la CTU (cfr. Mazzeo A, Reale E, Pignotti MS, La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29/7/2015. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016) bisogna chiedere al giudice di aggiungere al quesito la frase seguente: «Qualora il CTU parli di patologie o disturbi in uno dei periziandi, deve dire a quale classificazione internazionale delle malattie egli fa riferimento e indicarne il relativo codice nosologico».
Poiché questi presunti disturbi di personalità dei bambini non sono previsti nelle classificazioni ufficiali delle malattie, il CTU non potrà fare i suoi sporchi giochetti. Sembra proprio che l’antiscienza sia nel DNA degli psicologi giuridici; non riescono proprio ad adeguarsi alle conoscenze scientifiche. Mostrano, infatti, di avere un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle conoscenze scientifiche, inflessibile e pervasivo, stabile e di lunga durata.

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IL CRITERIO DELL’ACCESSO È UN CESSO DI CRITERIO

Cosa significa criterio dell’accesso?
Significa che sarebbe un buon genitore quello che, dopo la separazione coniugale, favorisce l’accesso dei figli all’altro genitore; cosiddetto friendly parent.
Naturalmente, nei casi di separazioni ‘tranquille’, non causate da violenza in famiglia o abusi sessuali sui figli minori, questo problema non si pone.
Diviene un problema, il cosiddeto accesso all’altro genitore, quando quest’ultimo sia un violento o un pedofilo.

I questi casi da parte dei figli c’è l’ovvio rifiuto di frequentare o anche semplicemente di telefonare, relazionarsi con il genitore che ha usato violenza, su di loro stessi o sul genitore col quale preferiscono convivere, o addirittura ha compiuto abusi sessuali sugli stessi figli.
Naturalmente, in questi casi si mobilita tutto il circo equestre della psicologia giuridica con le ben note ‘chiacchiere’, nel senso di Heidegger, (PAS alienazione parentale, disturbo relazionale, problema relazionale, piripacchio, ecc.) finalizzate a screditare la testimonianza del minore.

Ed ecco che si inventano quest’altra boiata: il criterio dell’accesso per valutare la responsabilità genitoriale.
Ma può mai il genitore cha ha subito violenza assieme a suo figlio, il genitore al quale il figlio ha confidato di aver subito abusi sessuali dall’altro genitore, facilitare l’accesso del figlio a questo genitore, costringere il figlio, che si rifiuta, di relazionarsi comunque con l’altro genitore perché alcuni parrucconi, senz’arte né parte, hanno deciso che dev’essere così?
Questa è follia pura e semplice.

Ma al di là della mia opinione, riporto quanto scritto da una giurista statunitense, Margaret Dore, che è stata anche giudice della Corte Suprema dello Stato di Washington.

Margaret K. Dore, The “Friendly Parent” Concept: Anything But Friendly, Washington StateBar Association, Newsletter della sezione di diritto di famiglia, autunno 2001: «Il concetto di genitore amichevole espone i bambini a un rischio maggiore di abuso, violenza e abbandono da parte di un genitore. Questo perché un genitore che solleva queste preoccupazioni può essere percepito come “ostile” per giustificare un cambio di affidamento, ad esempio, al genitore abusivo, violento o negligente. Con una posta in gioco così alta, i genitori con queste preoccupazioni possono scegliere di rinunciare a rivelarle… Il concetto di genitore amichevole ha quindi un effetto agghiacciante su questioni che mettono a rischio i bambini. Ostacola la protezione dei bambini».

Dore, Margaret K. (2004), The “Friendly Parent” Concept: A Flawed Factor for Child Custody, Loyola Journal of Public Interest Law, 6, 41-56: «A un attento esame, il concetto di genitore amichevole presenta un paradosso. Questo perché in una controversia per l’affidamento dei figli, i genitori sono in causa l’uno contro l’altro. Lo scopo di questo contenzioso è togliere l’affidamento all’altro genitore, che per definizione non favorisce il rapporto dell’altro genitore con il figlio. Il concetto di genitore amichevole, tuttavia, richiede che i genitori dimostrino il contrario, che “molto probabilmente promuoveranno … il rapporto dell’altro genitore con il bambino”. Con questa contraddizione intrinseca, i risultati di un’analisi amichevole dei genitori sono imprevedibili e, a volte, bizzarri. Il concetto di genitore amichevole incoraggia anche controversie e conflitti tra genitori; rende i genitori incapaci di proteggere se stessi e i propri figli da abusi, violenze e negligenze da parte dell’altro genitore. A causa di questi problemi, questo articolo sostiene che il concetto di genitore amichevole dovrebbe essere eliminato dalla pratica della custodia dei figli e che le disposizioni legali esistenti sui genitori amichevoli dovrebbero essere abrogate o ribaltate giudizialmente».

Lavori, rispettivamente del 2001 e del 2004; Venti anni fa!!C’è bisogno di aggiungere altro? La riproposizone di questo concetto, quello di friendly parent, oggi (ved. recenti indicazioni per le CTU firmate a Milano), già criticato oltre vent’anni fa dalla comunità scientifica internazionale e cancellato dalle normative degli Stati che l’avevano adottato, dà l’idea dell’arretratezza culturale e scientifica in cui versa il Diritto minorile e della famiglia in Italia, fermo all’età della clava, contro donne e bambini. Prima con la PAS, poi alienazione parentale, poi disturbo/problema relazionale, poi distribuito nella pagine del DSM-5 in forma di spirito, poi piripacchio, ecc.

E ci sono pure alcuni di questi soggetti che hanno il coraggio di ritenersi parte della comunità scientifica. Ma di quale comunità scientifica, quella dell’uomo di Neanderthal?

Solo degli scriteriati possono oggi riproporre il criterio dell’accesso.

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QUELLI DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

C’è un tizio che sproloquia di comunità scientifica della quale si sente parte.

Ora, non so di quale comunità scientifica egli parli.
Per caso ho sottomano l’edizione italiana del DSM-5 che riporta nelle prime pagine i nominativi degli psichiatri e neuropsichiatri infantili italiani che fanno parte del Comitato di revisione scientifica, ma non trovo il suo nome, né quello degli altri come lui; sarà una dimenticanza dell’editore, bisognerà avvertirlo, credo.
Né tanto meno li trovo tra coloro che hanno pubblicato l’edizione originale inglese del DSM-5; non ci trovo Bernet, né la Baker e compagnia bella; o brutta.
Ma è molto più probabile che il tizio in questione, e i suoi sodali, non facciano parte della comunità scientifica psichiatrica e neuropsisichiatrica infantile, nazionale e internazionle. Ma allora di quale cavolo di comunità fanno parte costoro?

Ah, ecco, fanno parte della comunità della psicologia giuridica. Ma possiamo definire scientifica questa comunità?
Vediamo di cosa si occupano.
Nel 1997 hanno introdotto in Italia, come capitolo di un libro su separazioni e divorzi, pubblicato da un editore giuridico, la sindrome di alienazione genitoriale o PAS. Concetto definito scienza spazzatura (junk science) nel 1985, dal prof. Paul Fink.

Si occupano quindi di scienza spazzatura?
Adesso dicono che non si deve più parlare di PAS, perché è superata; non sono addentro alle dinamiche della scienza spazzatura ma vorrei capire in base a quali studi è divenuta alienazione parentale. Il concetto che l’ha sostituita, quello di alienazione parentale, è una diretta derivazione della PAS, lo hanno scritto loro stessi in un articolo del 2014.
Continuano quindi a occuparsi di scienza spazzatura, tutte le associazioni di psicologia giuridica fanno formazione sulla scienza spazzatura, master sulla scienza spazzatura, ricerca sulla scienza spazzatura, tesi di laurea e di master sulla scienza spazzatura. Però si ritengono comunità scientifica.

Non so se i rettori e le rettrici (o devo scrivere rettorə) delle università italiane siano felici di ospitare i sostenitori della scienza spazzatura.
Penso, per es., alla “Sapienza” di Roma dove sono attivi i più fanatici sostenitori della PAS, oggi alienazione parentale, ma anche rifiuto immotivato, rapporto simbiotico, conflitto di lealtà, madre assorbente, bambino adesivo, ecc, in Italia.
Penso allo IUSVE di Venezia-Mestre, autentico covo di sostenitori della PAS, oggi alienazione parentale e tutti gli altri sinonimi di cui sopra.
Penso a Padova, una delle più prestigiose scuole di psicologia in Italia, che diffonde disinformazione e falsità scientifiche con i suoi master sulla testimonianza del minore (qui, qui e qui).
Penso alla psicologia di Chieti, infaticabile produttrice di bufale antiscientifiche.

Insomma, si può definire scientifica una comunità, quella della psicologia giuridica, che diffonde concetti antiscientifici? Su, scendete dal piedistallo; non serve salire al più alto rango quando si ha la coscienza sepolta nel fango.

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NOTA SUGLI ALLONTANAMENTI DEI MINORI DALLE PROPRIE FAMIGLIE

In tema di allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie c’è una gran confusione, da parte dei media, di molti politici e dell’opinione pubblica; si tende infatti ad assimilare vicende che sono invece nettamente differenti e distinte tra loro. Tali vicende sono le seguenti:

  1. Gli allontanamenti in seguito a CTU che diagnosticano, ai minori e a un genitore, la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale (PAS), oggi chiamata semplicemente alienazione parentale o indicata con altri sinonimi (es. bambino alienato, sindrome della madre malevola, sindrome di Münchausen per procura, conflitto di lealtà, ecc.).
  2. Gli allontanamenti che si sono verificati a Bibbiano (RE) in seguito a denunciati abusi sessuali intrafamiliari; per tali fatti il processo è in corso e farà chiarezza.
  3. Gli allontanamenti che si verificarono verso la fine degli anni ’90 del 1900 nei comuni di Mirandola e Massa Finalese, nel territorio a nord di Modena conosciuto come Bassa Modenese. Su questi fatti ci furono processi che si sono conclusi in via definitiva con una serie di condanne e alcune assoluzioni.

Cominciamo l’analisi da questi ultimi fatti.

I casi della Bassa Modenese, le cui vicende giudiziarie, come già detto, si sono concluse da parecchi anni con le condanne definitive dei responsabili di quegli abusi sessuali, sono stati impropriamente chiamati in causa di recente, in seguito ai casi di Bibbiano, quasi a voler creare un parallelo tra le vicende di Bibbiano e quelle della Bassa Modenese e quindi voler riaprire i processi relativi a questi ultimi, sull’onda dell’indignazione per via del fatto che alcune relazioni dei Servizi sociali di Reggio Emilia non sarebbero veritiere. Senza considerare che per Bibbiano sarà il processo, appena iniziato e tuttora in corso a stabilire la verità, mentre per i fatti della Bassa Modenese la verità è stata sancita dai processi che si sono svolti a suo tempo ed è stata definitivamente confermata dalla Cassazione. I tentativi, fatti da alcuni dei condannati, di voler riaprire quei processi è stato per ora stoppato da due sentenze della Corte di Appello di Ancona, ed anche un’altra richiesta di revisione avanzata da alcuni condannati qualche anno fa, fu respinta.

Per la precisione, dopo le condanne di 20 anni fa c’è stato un primo processo di revisione che è andato fallito e per altri due (quello allo Scotta e alla sua ex moglie di Ancona) le richieste a procedere sono state respinte; siamo in attesa a giorni della pronuncia della Cassazione perché hanno fatto ricorso. Comunque a oggi ben tre richieste di revisione sono state respinte.

Su Bibbiano, abbiamo già detto che il processo è in corso e quindi è superfluo parlarne; aspettiamo le sentenze.

Veniamo agli allontanamenti dei bambini in seguito alla diagnosi di PAS (usiamo questo acronimo per brevità, intendendo con esso tutti i sinonimi utilizzati).

In queste ultime vicende accade che la denuncia/testimonianza dei bambini sulle violenze o sugli abusi sessuali subiti viene screditata prima ancora dell’eventuale processo che dovrebbe stabilirne la veridicità o meno; e viene screditata sulla base di concetti antiscientifici e definiti da una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione come “inammissibili valutazioni di tätertyp”.

Concetto, quest’ultimo, proprio del codice penale della Germania nazista del 1940, per il quale si viene condannati, o sanzionati, non per aver commesso un illecito ma per quello che si è: il genitore protettivo perché ritenuto alienante (o malevolo, o simbiotico, o altro), il bambino perché ritenuto alienato, condizionato, manipolato, simbiotico, adesivo, ecc.

Nello specifico si ritiene, pre-giudizialmente come si è detto, che le affermazioni del bambino su violenze o abusi sessuali subiti da un genitore, non siano genuine ma frutto della manipolazione psicologica dal parte dell’altro genitore.

Per via di questa presunta manipolazione psicologica il bambino viene allontanato dal genitore protettivo (per proteggerlo da ulteriori presunte manipolazioni psicologiche da parte del genitore protettivo), collocato in una comunità per minori per essere de-programmato, resettato (cioè manipolato psicologicamente e scientificamente) e infine consegnato al genitore da lui accusato di violenza o di abusi sessuali (terapia della minaccia secondo il concetto antiscientifico della PAS, altrimenti detta alienazione parentale o indicata con altri sinonimi, come già detto sopra).

Il concetto di PAS o alienazione parentale è solo una strategia processuale per difendere il genitore violento o abusante; nella sua formulazione non c’è nulla di scientifico.

Nei casi di Bibbiano i bambini sono stati allontanati perché la loro testimonianza sugli abusi sessuali subiti è stata ritenuta veritiera (poi, se ci sono stati comportamenti illeciti dei servizi sociali sarà il processo a stabilirlo); nel caso della PAS o alienazione parentale i bambini vengono allontanati perché la loro testimonianza sulle violenze o sugli abusi sessuali viene ritenuta non veritiera, ma senza un processo che lo abbia stabilito.

Chi può stabilire la veridicità o meno di una testimonianza è ovviamente il giudice in un regolare processo, con il diritto di chi viene accusato a difendersi; accade invece che chi stabilisce sistematicamente che la testimonianza del bambino non corrisponde al vero sia il consulente del giudice (CTU). Quest’ultimo lo stabilisce, abusando comunque dei suoi poteri, sulla base di concetti antiscientifici, come sopra riportato, e della convinzione che il ricordo delle violenze o degli abusi sessuali non possa essere genuino perché i bambini di 3-4 anni si troverebbero nella fase della cosiddetta amnesia infantile e che pertanto sia un falso ricordo indotto dalla manipolazione psicologica, una sorta di plagio del minore.

Sul plagio si è già pronunciata nel 1981 la Corte Costituzionale abrogando l’art. 603 del codice penale che prevedeva il reato di plagio (1); di particolare interesse è ciò che scrive la Corte Costituzionale al paragrafo n. 14:

«La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. [attuale art. 202] non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona

Così come è dirimente il commento del Prof. Giovanni Flora, per il quale la Corte Costituzionale ha abrogato il reato di plagio per «l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante» (2).

Il concetto di amnesia infantile è stato introdotto nella psicologia da Freud nel 1905; ne parla nel secondo dei Tre saggi sulla teoria sessuale e scrive che si tratta della «caratteristica amnesia che alla maggior parte degli uomini (non a tutti!) nasconde gli anni della loro infanzia, fino al sesto od ottavo anno di vita». Nulla a che vedere, quindi, con la memoria infantile e con il ricordo di violenze o abusi sessuali subiti nell’infanzia di cui parlano i bambini. Un approfondimento si può trovare nel testo citato (3). La ricerca scientifica, viceversa, dimostra che i bambini, anche se molto piccoli, conservano il ricordo preciso delle violenze e degli abusi sessuali subiti nell’infanzia e sono in grado di riferirli quando sono più grandi (4).

Per sostenere la tesi dei falsi ricordi si chiama in causa una presunta associazione statunitense che avrebbe studiato il fenomeno, la False Memory Syndrome Foundation (FMSF), e si fa riferimento ad alcuni studi che lo dimostrerebbero.

La FMSF è un’organizzazione creata nel 1992 da genitori accusati dai loro figli di averli abusati durante l’infanzia; nel 2019 tale organizzazione si è sciolta. Nessuna delle loro tesi è stata mai validata dalla ricerca scientifica.

Per quanto riguarda gli studi, descritti nel testo citato (cfr nota 3), è risultato che in una piccola percentuale di casi, di solito il 15%, è possibile indurre nei bambini un falso ricordo. Questi studi però hanno utilizzato come come falso ricordo eventi tutto sommato neutri per i bambini (es. un racconto che poi viene ripetuto introducendo particolari non presenti nel racconto originale, oppure la visita di un giornalista in un’aula scolastica che viene poi raccontata dopo alcuni giorni aggiungendo particolari nuovi – es. diverso colore della cravatta, occhiali, ecc).

Nei casi degli abusi sessuali l’esperienza riferita dai bambini non è affatto neutra, come nei casi precedenti, ma molto personale e intima, oltre che altamente traumatizzante.

Uno studio (5) che ha esaminato la possibilità di indurre il falso ricordo di un’esperienza analoga a quella dell’abuso sessuale è stato svolto negli USA da due ricercatrici, Kathy Pezdek (6) e Danelle Hodge (7); questo studio ha dimostrato che se è possibile indurre in una piccola percentuale di bambini (15%) il falso ricordo di un evento plausibile (nello studio, essersi smarriti da piccoli in un supermercato) è praticamente impossibile indurre nei bambini il falso ricordo di un evento non plausibile (nello studio aver subito un clistere da piccoli). Ne ho parlato sinteticamente in questo post (8).

Avv. Annalisa Lucarelli, Rappresentante del Comitato “Voci Vere”

Dr Andrea Mazzeo, Specialista in Psichiatra

(1) https://www.cesnur.org/2004/plagio.htm

(2) https://studentigiurisprudenza.forumfree.it/?t=21068459

(3) Mazzeo A, Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale), in Cassano G – Oberto G, I diritti personali della famiglia in crisi. Giuffrè Editore, 2017. L’argomento è trattato in maniera più sintetica in questo post: La questione dell’amnesia infantile. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/amnesia.pdf

(4) Gaensbauer TJ, Le rappresentazioni del trauma nell’infanzia:implicazioni cliniche e teoriche per la comprensione della memoria precoce. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/gaensbauer.pdf Articolo originale: Representations of trauma in infancy: Clinical and theoretical implications for the understanding of early memory. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/imhj.10020

(5) Pezdek K and Hodge D, Planting False Childhood Memories in Children: The Role of Event Plausibility. Child Development, Vol. 70, No. 4 (Jul. – Aug., 1999), pp. 887-895. https://www.jstor.org/stable/1132249?seq=1#page_scan_tab_contents

(6) https://www.cgu.edu/people/kathy-pezdek/

(7) https://www.csusb.edu/profile/dhodge

(8)http://andreamazzeo.altervista.org/blog/false-memorie-e-suggestionabilita-del-minore/

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L’O.P.L. E L’ALIENAZIONE PARENTALE

OPL significa ordine psicologi lombardia.
Ecco cosa scrivono.

«La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (PAS, Parental Alienation Syndrome) è una controversa dinamica psicologica disfunzionale»

No, egregi opl, la PAS è “junk science” (Prof. Paul Fink, Presidente dell’APA – spero sappiate cosa sia l’APA) o se preferite “il peggior mucchio di spazzatura pseudoscientifica che abbia mai visto nella mia vita” (Prof. Jon Conte, Università di Washington).

«L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) infine, non intende in alcun modo entrare nel dibattito sull’eventuale esistenza, scientificità e definizione della cosiddetta PAS (parental alienation syndrome)»

Cosa? Ma che Ordine siete? Dei cartomanti?
Questo è un articolo del vostro codice deontologico o è uno scritto di fantascienza?
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.

«L’OPL intende contribuire a mantenere l’attenzione del pubblico sul delicato e complesso lavoro necessario a costruire il più alto grado di benessere per i minori e le loro famiglie in ogni fase del loro ciclo di vita»

Quindi per voi opl il più alto grado di benessere per i minori è quello di rinchiuderli nelle comunità, quali dissidenti del patriarcato.

«Nelle separazioni altamente conflittuali è imprescindibile una valutazione attenta e imparziale degli equilibri relazionali tra i membri della famiglia»

Di grazia, quale equilibrio relazionale può esistere quando c’è violenza o ci sono abusi sessuali? Perché solo in queste separazioni si assiste al rifiuto del minore di frequentare il genitore violento o abusante, ovvero pedofilo.

«la resistenza o il rifiuto di un minore a incontrare uno dei genitori è un grave indizio di disagio relazionale e un fattore di rischio evolutivo»

Questo lo scrive addirittura il vicepresidente di opl.

Non ci siamo proprio vicepresidente; la resistenza o il rifiuto è indizio certo di violenza in famiglia o di abusi sessuali sul bambino da parte del genitore rifiutato. Lei, vicepresidente, frequenterebbe un genitore violento o pedofilo?

Grazie, comunque, per averci fatto sapere che state dalla parte dei violenti e dei pedofili.

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QUELLA SCHEGGIA NAZISTA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Con una recente Ordinanza (n. 13217/21) la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito al concetto di alienazione parentale (nella sentenza della Corte di Appello, annullata con rinvio, era citata la cosiddetta sindrome della madre malevola, che è un corollario della vecchia PAS, non più utilizzabile nelle CTU perché dichiarata priva di basi scientifiche dal Ministro della Salute nel 2012 e il cui uso nei processi è già stato condannato dalla Cassazione nel 2013) parlando (pag. 10) di una “inammissibile valutazione di tätertyp“. Ne ha dato notizia per prima l’agenzia di stampa DiRE.

Naturalmente, anche su questa ordinanza sono partiti, col solito fastidioso stridio, i grilli parlanti della psicologia giuridica (la Cassazione voleva dire questo, no voleva dire quest’altro, ecc), sino addirittura ad affermare in un post di non conoscere la sindrome della madre malevola; post poi rilanciato da uno dei parrucconi della psicologia giuridica. Uno che nel 2010 ha usato proprio questa espressione in una relazione specialistica giurata, redatta in favore del padre di una bambina, da lei accusato di abusi sessuali. Espressione usata per stigmatizzare la madre della bambina, che lui non conosceva, non aveva sottoposto a visita specialistica, non aveva mai visto in faccia; ai limiti del falso ideologico. Loro possono.

Ma non è delle loro facoltà mnemoniche precarie che voglio occuparmi; mi ha incuriosito questo concetto evidenziato dalla Cassazione, e cioè la valutazione di tätertyp. Concetto squisitamente giuridico, quindi fuori delle mie competenze; ma la curiosità mi ha spinto a cercare di capirci qualcosa di più.

La prima cosa che è emersa è che si tratta di un concetto del codice penale della Germania nazista del 1940; la Suprema Corte di Cassazione ha quindi rilevato, in una sentenza di una Corte di Appello di un paese democratico come l’Italia, la presenza di una valutazione di tätertyp, valutazione di stampo nazista, ritenuta, giustamente, non ammissibile in un procedimento giudiziario.

Ma in cosa consiste questa inammissibile valutazione di tätertyp, ovvero del diritto penale d’autore? A quel che ho letto, nel sanzionare una persona per quello che è non per quello che fa; come scrive la D.ssa Eva Stanig: «si parla di diritto penale del nemico o di diritto penale d’autore, formule equivalenti che evocano il fatto che ciò che è punibile non è più il reato ma il reo e, nello specifico, per “quello che è” non per “quello che fa”».

L’Ordinanza della Cassazione è stata ampiamente ripresa dai media, Sole 24 Ore caso, Corriere della Sera qui e qui, Il Fatto Quotidiano, Huffington Post ; qui una mia breve nota.

Oltretutto, chiedo conferma agli avvocati, una tale concezione è contraria all’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.“); uguaglianza di fronte alla legge che evidentemente non vale per le madri, ritenute pre-giudizialmente alienanti, simbiotiche, malevoli, ecc., come da immagine seguente.

A questo punto che accade? Non lo so, non sono un giudice, quindi non posso sapere se i giudici terrano conto di questa Ordinanza della Cassazione o se continueranno a stigmatizzare le madri e sanzionarle per quello che sono e non per quello che fanno, secondo il non ammissibile modello nazista del tätertyp; anche perché di quello di cui sono accusate, e cioè di aver manipolato i figli contro l’altro genitore non vi è mai prova alcuna, come riporto in questo e-book; e allora è molto più semplice sanzionarle in quanto madri. Lo strumento per giungere a questo è la CTU, disposta, in violazione della legge, proprio per sopperire alla mancanza di prove della presunta manipolazione psicologica del minore che causerebbe il rifiuto dello stesso di frequentare l’altro genitore.

Di quel che faranno i CTU e gli psicologi giuridici francamente non me ne importa più di tanto; stanno dando uno spettacolo penoso di se stessi nei social, rinnegando tutto quello che hanno sostenuto sino a ieri. Vanno denunciati in massa per i danni che hanno arrecato a madri e bambini e alla società tutta che a causa loro si ritroverà con adulti con problemi psichiatrici di varia natura, per essere stati allontanati dal genitore protettivo ed esposti alla violenza e agli abusi sessuali dell’altro genitore.

Una cosa è certa: la scheggia nazista che ha inceppato il diritto di famiglia è proprio la psicologia giuridica.

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