I TROMBONI DELLA PAS

“Succube sempre starò io ad ascoltare?”
Non si può non scrivere satire
quando chi è convinto di stare
toccando il cielo con un dito
non s’accorge che con quel dito
sta toccando ben altra materia
dalla natura escatologica.
(Giovenale, Satire, modificato)

Sappiamo chi sono.
Dal 1997, anno in cui la scienza spazzatura è stata introdotta in Italia, al 2012, anno in cui il Ministro della salute ha dichiarato che la spazzatura, cioè la PAS, è autentica spazzatura, cioè priva di basi scientifiche, hanno sostenuto che la PAS, sindrome di alienazione genitoriale, fosse una grave malattia che colpiva genitori e bambini dopo la separazione coniugale.
Non tutti i genitori e tutti i bambini, però; solo quei bambini che rifiutavano la relazione con un genitore, e il genitore non rifiutato.
Che questo concetto fosse del tutto illogico, fuori del buon senso e della scienza (rifiutare un genitore non è una malattia!!), pareva irrilevante ai tromboni di cui sopra, che sul dolore e la sofferenza di migliaia di bambini e di genitori amorevoli hanno costruito le proprie carriere professionali e arricchito il proprio conto in banca.
Con un sadismo e una disumanità degni dei gerarchi nazisti proponevano le impropabili terapie di questa “malattia”, ovvero i cosiddetti incontri protetti (un modo di torturare i bambini) o l’inserimento nei cosiddetti luoghi neutri, ovvero i manicomi per minori, luoghi di vere e proprie torture psicologiche miranti a far accettare ai bambini ivi rinchiusi il genitore rifiutato.
Suonavano tutti accordati questi tromboni, sino al 2012.

Dopo il 2012 hanno cominciato a stonare, a non suonare più accordati la stessa musica.
Chi sosteneva che la PAS, ridenominata all’uopo alienazione parentale, sarebbe stata presente nel futuro DSM-5, chi parlava di rifiuto immotivato (autentica scemenza perché qualsiasi comportamento ha sempre una motivazione), chi di bambini reclutati nella guerra contro un genitore (il reclutamento in una guerra sarebbe una nuova malattia?), chi di mente colonizzata dai voleri degli adulti (ma anche così sarebbe una nuova malattia?).

Poi, nel 2014 è stato pubblicato il DSM-5 in italiano e né la PAS né l’alienazione parentale vi erano descritte.
E qui la confusione dei tromboni si è fatta totale, e dai loro padiglioni son cominciate a venir fuori delle autentiche pernacchie.

C’è chi ha voluto leggere alienazione parentale laddove il DSM-5 parlava di problema relazionale, c’è chi ha fatto confusione tra problema relazionale e disturbo relazionale (che non esiste), c’è chi con molta onestà ha riconosciuto che l’alienazione parentale non era descritta nel DSM-5 ma che nelle sue pagine c’era comunque lo spirito dell’alienazione parentale.

Adesso hanno scoperto l’ICD, ovvero la classificazione internazionale delle malattie.
Intendiamoci, i tromboni nostrani sino a poco tempo fa nemmeno sapevano dell’esistenza dell’ICD, né ovviamente sanno ancora cosa sia; è stato il trombone internazionale William Bernet che ne ha fatto cenno per primo.
L’ICD è il sistema di classificazione utilizzato a livello internazionale per codificare tutte le malattie e le cause di morte, in maniera da avere una uniformità classificatoria che consenta rilievi epidemiologici, e quindi maggiori conoscenze sulle malatie stesse e sullo stato di salute della popolazione.
L’ICD è usato esclusivamente dai medici ospedalieri per compilare le SDO, ovvero le schede di dimissione ospedaliera, e anche dai medici del territorio per compilare correttamente i certificati di morte. Questo consente di avere dati uniformi su morbilità e mortalità della popolazione a livello mondiale. L’ICD è infatti il sistema classificativo messo a punto dall’OMS, ovvero dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’ICD non è utilizzato dagli psicologi ma solo dai medici. Gli psicologi non hanno nessuna familiarità con l’ICD; ne parlano a vanvera ma non sanno cosa sia. I medici cominciano a utilizzare l’ICD sin da quando iniziano a lavorare, gli psicologi mai.
Come si vede l’ICD non ha nulla a che fare che le trombonate della PAS o alienazione parentale; perché non ha nulla a che fare con queste trombonate? Perché si è già assodato che PAS e alienazione parentale non sono malattie.
Ma i tromboni insistono, stanno dando l’assalto all’ICD perché vi sia ricompresa l’alienazione parentale; in che modo lo stanno assaltando? Con studi scientifici? Noooooo!!!!! Con e-mail e petizioni!!

Ma signori tromboni, lo sapete, no, che per il riconoscimento scientifico di una determinata condizione come malattia ci vogliono studi scientifici?
Non lo sapete? Il concetto di studio scientifico vi risulta indigesto? E prendetevi del bicarbonato, e soprattutto andate a trombonare altrove.
Ma vediamo cosa sostengono.
Sostengono, i tromboni, che l’alienazione parentale sarebbe sinonimo del problema relazionale adulto-bambino, descritto in una delle bozze dell’ICD con il codice QE52; allo stato attuale sotto il codice QE52 si legge questo.

Ma, comunque, proprio non sanno di cosa stanno parlando.
1) in primo luogo, quella che circola è solo una bozza della classificazione, quindi fino a quando non sarà ufficializzata ogni illazione è priva di senso (ma i tromboni ai ragionamenti senza senso ci sono abituati);
2) in secondo luogo, se nella bozza della classificazione c’è scritto problema relazionale (non alienazione né estraniazione) si tratta di un problema di relazione che esiste tra il bambino e l’adulto, e cioè, eventualmente, tra il bambino che rifiuta e l’adulto che viene rifiutato, non tra il bambino e il genitore che non viene rifiutato;
3) infine, tale problema non è classificato nei capitoli delle malattie ma nel capitolo 24 che si intitola: Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari.

La bozza della classificazione dell’ICD ci dice quindi che:
1) può esistere un problema relazionale adulto-bambino,
2) tale problema può influenzare lo stato di salute di entrambi,
3) ma non è esso stesso un problema di salute del bambino.

Poi, siamo in Italia, arriva un senatore che parla di estraniazione.
E da dove viene fuori quest’altra cosa?
Beata ignoranza.
Con estraniazione alcuni dei citati tromboni vorrebbero fare riferimento a ciò che si intendeva in passato come alienazione parentale, ma senza più utilizzare la parola alienazione; estraniazione dovrebbe essere la traduzione corretta in italiano della parola inglese estrangement, presente nel capitolo del problema relazionale genitore-bambino del DSM-5.
Bene seguiamo il loro ragionamento; il bambino che rifiuta un genitore è estraniato, non più alienato.
Ma il provare sentimenti di estraneità, verso una persona o verso una situazione, è, in psichiatria, sintomo specifico di un ben preciso disturbo mentale che si chiama disturbo da stress post-traumatico (pag. 314 del DSM-5, codice 309.81, criterio diagnostico D6; nell’ICD-10 codice diagnostico F43.1); questo significa che il bambino che manifesta l’estraniazione verso un genitore ha subito un trauma proprio da quel genitore.
Ciascuno tragga le proprie conclusioni (e i tromboni tacciano una volta per tutte).

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IL QUESITO STANDARD

Circola in rete la notifica di un prossimo convegno nel corso del quale sarà presentato il «quesito standard da utilizzare per le consulenze tecniche psicologiche nei procedimenti di separazione e divorzio con affidamento di figli nati sia all’interno che al di fuori del  matrimonio (ed eventuali, relative modifiche), con l’obiettivo di sottoporre ai CTU richieste omogenee per le valutazione da compiere, pur nella diversità delle specifiche situazioni familiari», sottoscritto da «La Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, all’esito di un lungo lavoro condiviso».

STANDARD
Una delle definizioni di standard è la seguente: «Modello, tipo, norma cui si devono uniformare, o a cui sono conformi, tutti i prodotti e i procedimenti, tutte le attività e le prestazioni, di una stessa serie».
In questa logica le famiglie separande o già separate, pur nella riconosciuta «diversità delle specifiche situazioni familiari», verranno uniformate, alla stregua di prodotti dell’industria, l’industria delle CTU nello specifico, in maniera da pervenire a una artificiosa uniformità.
In che misura tale standardizzazione sia nell’interesse della Giustizia non è, ovviamente, materia di mia competenza.
Non è comunque una novità perché proprio a Roma, in situazioni nettamente differenti, mi sono trovato di fronte a quesiti formulati con il copia-incolla.

Tra l’altro, in due di queste situazioni diverse non vi erano più figli da affidare ma un solo figlio; ma si sa la standardizzazione qualche sacrificio lo richiede. Quesito unico = pensiero unico, valido per tutte le situazioni.

Poi, se si perde qualcosa in termini di giustizia e umanità, pazienza.
Che poi il lungo lavoro condiviso abbia visto la partecipazione di psicologhe use a concludere i propri compitini (leggasi relazioni psicodiagnostiche) aggiungendo, per esempio, all’elaborato di undici pagine una dodicesima pagina come la seguente, lascio al lettore ogni valutazione e considerazione.

Si possono accentuare, si può insistere. In base a quali criteri? Quello del maggior offerente?

A ogni buon conto allego un mio vecchio scritto circa l’utilità o meno di disporre CTU nei casi di affidamento dei minori.

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FRAMMENTI DI CTU E MEDIAZIONI FAMILIARI

«Se tuo marito ti picchia, ti umilia, ti controlla etc. vuol dire che avete una relazione malata ovvero che ne hai colpa al 50% anche tu. A me in CTU hanno detto testualmente: “io non credo alle denunce per principio perché possono essere strumentali, ma anche se ci sono i referti medici delle coltellate bisogna vedere come si è arrivati a quelle coltellate, che relazione c’è dietro..” e poi più avanti “lei ha scelto quest’uomo, noi siamo qui in CTU perché lei l’ha scelto“.»

«Non c’è una vittima e un colpevole ma “una persona con un problema ma che va recuperata” e un’altra “che si deve rendere conto del ruolo che ha avuto e non può chiamarsi fuori” e a fronte a questo i figli “che non devono essere coinvolti nel conflitto fra i genitori” per cui chi chiede aiuto, rompe il silenzio e chiede che si ristabilisca la verità viene quindi vista come chi “oltre a non ammettere la propria responsabilità, priva anche i figli dell’unità familiare” e magari del “rapporto continuativo con l’altro genitore” e quindi doppiamente colpevole, rispetto al “semplice” autore delle violenze, di cui si può intuire che sia un pover uomo manipolato…»

«Anch’io ho avuto la stessa esperienza di mediazione familare imposta dal consultorio da un decreto del tribunale dei minorenni. La mediazione familiare necessita della firma condivisa di un patto di mediazione tra le parti che nel nostro caso non è stato possibile stabilire per la violenza verbale del mio ex. A seguito di questo si è proceduto ad una sorta di mediazione obbligatoria priva di patto di mediazione iniziale. Il passato viene visto come una inutile recriminazione e quindi se ci sono state delle violenze semplicemente non vengono considerate. Se i bambini dicono che il padre è violento significa che sono stati adultizzati cioè resi edotti delle malefatte del padre dalla madre cattivona che vuole impedire il rapporto con un padre che, poverino, non riesce a fare il padre a causa della PAS. Non se ne esce. Il risultato è che alla madri tocca scendere a mille compromessi per le continue minacce che riceve dai servizi di toglierle i figli per collocarli dal padre o metterli in comunità.»

Se questi CTU e mediatori familiari sono uomini (o donne) …

PS Continua, cercherò altre testimonianze.

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DDL 735 – VI

Articoli dal n. 11 al n. 16

Questi articoli del DDL 735 pretendono di modificare alcuni articoli del codice civile. La questione è prettamente giuridica, ma poiché tali modifiche vanno a incidere profondamente sui diritti delle persone, dei minori e delle madri nello specifico, mi sento autorizzato a commentarli.

Una prima precisazione; gli articoli che si vogliono abrogare sono stati aggiunti al codice civile dal Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154, scritto dal noto giurista Cesare Massimo Bianca, Ordinario di Diritto privato all’Università “La Sapienza” di Roma.
Non so se le modifiche proposte dal DDL 735 possano vantare la medesima autorevolezza giuridica; ritengo sia opportuno mettere a confronto i due testi, gli articoli del codice civile così come sono attualmente e le modifiche proposte.

Un’analisi dettagliata, articolo per articolo e comma per comma, di tali modifiche spetterà ai Senatori della Commissione Giustizia. Poiché con queste modifiche il DDL n. 735 va a incidere profondamente sul codice civile italiano sarebbe stato più sensato non sottrarre il DDL al dibattito in Aula come invece si è fatto assegnandolo alla Commissione giustizia in sede redigente.
In uno Stato democratico, che voglia ancora definirsi tale, modifiche di questa portata ai codici giudiziari non possono essere sottratte alla valutazione in Aula di tutti i parlamentari eletti. Ritengo che si tratti di un vero e proprio golpe parlamentare messo in atto da un partito, la Lega, che fa parte della maggioranza di governo ma non ha alcuna maggioranza nel Paese. Partito espressione di egoismi personali, individualismi, con scarso senso dello Stato, degli interessi della comunità.

È quindi auspicabile che, in applicazione del regolamento del Senato, i senatori chiedano la modifica della discussione del DDL n. 735 in Commissione giustizia, dalla sede redigente alla sede referente.

Il Codice civile, nella parte che si intende modificare, è molto rispettoso, e non potrebbe essere altrimenti, dell’autonomia del magistrato e delle prerogative del giudice, in primo luogo dei suoi poteri discrezionali.
Il DDL 735 si propone, e nemmeno troppo velatamente, di limitare le prerogative del giudice, di legargli le mani, quasi di mettergli una camicia di forza.

Così all’art. 11 che pretende di modificare l’art. 337 ter: il giudice nell’assumere le decisioni su affidamento, collocamento, frequentazione, ecc., non può non tenere conto dei rapporti intercorrenti tra i due genitori, poichè dalla natura di questi rapporti dipende il benessere di figli. Se si deve operare nell’interesse dei figli, espressione più volte richiamata ma sistematicamente disattesa da questo DDL, si deve dare al giudice la possibilità di valutare ampiamente anche il tenore dei rapporti tra i genitori e se lo ritiene di tenerne conto nell’assumere le sue decisioni.

Così più avanti, nel decidere, eventualmente, per i tempi paritetici, il giudice deve avere gli elementi per una decisione in un senso o nell’altro. Non può quindi esserci l’imposizone di una quota fissa di giornate, compresi i pernottamenti, che il minore deve trascorrere con l’uno o l’altro genitore. Molto diversificate sono le tante situazioni che possono verificarsi e per questo si deve dare al giudice la possibilità di decidere caso per caso.

Né si può sballottolare il bambino da una casa all’altra, modificandogli ogni giorno gli orari di addormentamento, es. dalla madre alle 20.30, dal padre alle 23.00 perché il padre fa tardi la sera al bar con gli amici, o al calcetto, ecc.

Significa non avere la più pallida idea di come cresce un bambino, di cosa gli è necessario per crescere sereno. Il ritmo sonno-veglia, che non è un nuovo motivo musicale, è una condizione essenziale per il benessere di una persona, a maggior ragione di un bambino. Non lo si può stravolgere a proprio piacimento.
Al ritmo sonno-veglia sono legate funzioni biologiche essenziali per l’organismo, tra cui i picchi di produzione di alcuni ormoni, come l’ormone somatotropo che è l’ormone della crescita. Stravolgere questo ritmo significa alterare proprio queste essenziali funzioni biologiche.

Questo DDL non persegue il benessere dei bambini ma mira al loro annientamento come persone.

La sua filosofia ispiratrice, se così si può chiamarla, non è il benessere e la sicurezza del minore ma gli egoismi degli adulti.

Esistono due tipi di separazioni, quelle, diciamo così, normali, che sono la maggioranza, circa il 90%, e quelle problematiche, il rimanente 10%.

Nelle prime, nel 90% delle separazioni, gli ex-coniugi raggiungono abbastanza facilmente, da soli o con l’aiuto dei rispettivi avvocati, un accordo sulle cose essenziali, anche per quanto concerne affidamento, collocazione, frequentazione dei figli, mantenimento, diretto o indiretto, ecc. E i figli di queste coppie, superato l’inevitabile trauma iniziale, crescono bene, legati a entrambi i genitori.
Per queste famiglie non occorre mediazione se non minima, non occorre coordinazione, né tanto meno CTU o altre diavolerie del genere. E questo dispiace molto a certi soggetti che infatti vogliono mettere mano al bottino rappresentato dal mediare, coordinare, fare CTU anche a quel 90% di separazioni che non ne hanno bisogno. Il DDL prende di mira proprio queste separazioni tranquille per complicare la vita di genitori e figli.

Nel restante 10% delle separazioni, che vengono, impropriamente, definite conflittuali o ad elevata conflittualità, i problemi ci sono e di solito sono rappresentati da violenza in famiglia, contro un genitore e contro il bambino, diretta o assistita, fisica, psicologica, economica, morale, ecc., o abusi sessuali sui minori, che è ugualmente violenza sui minori.
Cosa si fa con queste separazioni? Si mediano? Per stabilire cosa? Quanti pugni e calci sono consentiti? Quali tipi di abusi sono permessi?

No, in queste separazioni si applica la Convenzione di Istanbul che prevede:
a) Divieto di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale.
b) Obbligo di tenere conto degli episodi di violenza al momento di decidere affidamento e altro dei minori, considerando che la protezione del minore è diritto prioritario rispetto a ogni altro preteso diritto degli adulti.

Nessun obbligo di frequentazione deve esistere per il bambino nei confronti del genitore violento o abusante. Solo così si proteggono i bambini dalla violenza.

E si protegge anche lo Stato dalla violenza, perché la violenza subita da bambini sarà poi riversata sullo Stato una volta diventati adulti. L’unico modo per interrompere, spezzare, il ciclo della violenza e degli abusi sessuali, che si propaga da una generazione alla successiva, è quello di proteggere i bambini dalla violenza, allontanandoli dal genitore violento o abusante.

Le modifiche da apportare al codice civile, senza stravolgerlo, sono solo queste, adeguare gli articoli alla Convenzione di Istanbul. Come ha fatto la Francia già da alcuni anni e come di recente ha fatto l’Inghilterra. Come ha fatto anche il Brasile; lo cito perché tanto caro ad alcuni padri separati nel 2010, quando approvò la legge sull’alienazione parentale, ma odiato adesso che ha approvato la legge per la protezione di donne e bambini dalla violenza domestica, recependo la Convenzione di Belém do Pará, che è l’equivalente per il Sud-America della nostra Convenzione di Istanbul.

Il mondo intero sta man mano prendendo consapevolezza della sempre maggiore violenza contro donne e bambini, solo l’Italia sembra non accorgersene, tanto da stare ormai divenendo osservato speciale dell’ONU per la violazione dei diritti umani, alla stregua di qualche dittatura del terzo mondo.

Favolosi sono poi gli articoli successivi del DDL, come quello che prevede la cessazione dell’obbligo di mantenimento al figlio di 25 anni; in una realtà caratterizzata da elevata disoccupazione giovanile, ingresso nel mondo del lavoro sempre più ritardato dal punto di vista anagrafico, qualche genio propone il suicidio per i ragazzi di 25 anni. Sì, perché senza l’aiuto della famiglia che prospettiva hanno? E qualche lutto del genere nel piccolo mondo patriarcale dei padri separati c’è stato, perlomeno di uno sono a conoscenza.

Una delle associazioni che ha sostenuto il DDL 735 si chiama “Figli per sempre”; questa associazione dovrebbe modificare la propria ragione sociale in “Figli per 25 anni”. Se davvero i figli sono per sempre non si può proporre per legge che dopo i 25 anni i figli si arrangino per cavoli loro.

E poi lo sproloquio sulla casa coniugale, che onestamente mi rifiuto di leggere per la farraginosità dei periodi.
La casa coniugale rappresenta per i figli la sicurezza, la certezza dei riferimenti ambientali con i quali sono cresciuti. Ma chi ha scritto il DDL li vuole proprio destabilizzare questi ragazzi? Vuole consegnarli in toto ai servizi di neuropsichiatria infantile e poi ai servizi psichiatrici per adulti? Così restano per tutta la vita a carico del servizio sanitario nazionale?

E se si proponesse che la casa coniugale, a prescindere dalla proprietà, resti assegnata ai figli e sia resa, mediante opportuno provvedimento giudiziario contestuale alla separazione, inalienabile fino alla maggiore età dei figli stessi? Una tragedia, certo, per alcuni padri separati, ma vogliamo sentire che ne pensano i figli?
Perché la furbata che fanno alcuni padri scellerati, è quella di non pagare più le rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa e farla poi vendere all’asta. E mettono i figli in mezzo a una strada. E allora si trovi il modo di impedire questa scelleratezza, magari, in caso di mutuo ipotecario sull’immobile, con un prelievo alla fonte, stipendio o conto corrente, dell’intestatario del mutuo, in maniera che la casa coniugale non possa finire a essere venduta all’asta a molto meno del suo valore di mercato. Non è questo sperpero dissipazione del patrimonio familiare? E questi padri pretendono il mantenimemto diretto, i tempi paritari, ecc. La camicia di forza ci vorrebbe.

Un’ultima cosa, visto che si vuole modificare il codice civile vi si potrebbe inserire un articoletto prelevato dal codice civile del Québec. Dico il Québec perché nella relazione introduttiva del DDL è citato come esempio di civiltà delle separazioni. Bene il civile Québec prevede questo.

«SECTION IV
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession

Non è peregrina l’idea di risarcire, in caso di separazione, il genitore che ha rinunciato al lavoro, allo stipendio e ai contributi previdenziali per dedicarsi al lavoro di cura della famiglia e alla quale continuerà a dedicarsi anche dopo la separazione. Il civile Québec lo prevede; noi in Italia che aspettiamo?

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DDL 735 – V

Proseguo l’analisi dei singoli articoli del DDL 735, sia pure dal mio personale punto di vista che non è di natura giuridica ma di logica e buon senso.

Art. 2 – Obbligo di riservatezza

Si osserva solo che la proposta di accordo formulata dal mediatore ma non controfirmata dalle parti non dovrà proprio esistere né essere prodotta nei procedimenti giudiziali.
Il mediatore familiare non è un para-giudice che assume una decisione ma un professionista che tenta una mediazione tra due parti in disaccordo cercando di favorire un accordo tra le stesse ma non sostituendosi a loro formulando egli stesso proposte di accordo.
Chi deve trovare l’accordo sono le parti e il mediatore familiare, grazie alla sua professionalità, deve essere capace di far emergere l’accordo tra le parti non di proporne uno suo che sarà inevitabilmente favorevole a una parte e sfavorevole all’altra.
Se chi ha scritto il DDL ha questo concetto della mediazione familiare, cioè quello di una parte che deve soccombere all’altra, è bene si dedichi ad altro e stia lontano dalle famiglie che si separano.

Art. 3 – Procedimento di mediazione familiare

Ho delle perplessità sulla possibilità delle parti di scegliere il mediatore familiare; si dà adito in questo modo alle solite pastette all’italiana, che porterà gli avvocati a puntare sul mediatore familiare più malleabile, con il quale sanno di poter concordare meglio la soluzione più favorevole al proprio cliente.
Credo che il mediatore familiare debba essere indicato dal Giudice della separazione.
In presenza di evidenze di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli non si può procedere a mediazione familiare, trovando applicazione in questi casi la disciplina della Convenzione di Istanbul, normativa comunitaria che prevale su quella nazionale (Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Art. 4 – Spese e compensi per il mediatore familiare

Va eliminata l’ultima frase perché o uno fa il mediatore familiare o fa l’avvocato, lo psicologo o l’assistente sociale.

Art. 5 – Coordinatore genitoriale

In primo luogo si tratta di una procedura alternativa di risoluzone dei conflitti vietata dalla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza in famiglia.

La cosiddetta coordinazione genitoriale è una non ancora ben chiara procedura nata negli USA negli anni ’90 del 1900 ma che in Italia non è affatto disciplinata. Il fatto stesso che, secondo il DDL, possano essere coordinatori genitoriali psichiatri e neuropsichiatri dimostra che si tratta solo di dare un contentino a questi professionisti, tanto per arrotondare le proprie entrate ma a spese delle famiglie che si separano.

Forse la Bibbia andrebbe aggiornata; quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre deve aver detto alla donna non “partorirai nel dolore” ma “pagherai a caro prezzo la separazione coniugale”.

A mio modesto parere questo articolo va eliminato; se ne potrà parlare quando ci sarà maggiore chiarezza su questa procedura, sulla sua effettiva utilità. Sono le stesse psicologhe proponenti (Piccinelli-Mazzoni-Carter) che affermano che non vi sono ancora studi sulla validazione dell’efficacia della coodinazione genitoriale. Aspettiamo quindi questi studi e poi se ne parla; non credo che le famiglie che si separano debbano fare da cavia a teorie psicologiche non ancora validate dalla ricerca scentifica, e come tali antiscientifiche.

Art. 6 – Modifica all’articolo 178 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 706 del codice di procedura civile

Si è già detto che la mediazione familiare non può essere resa obbligatoria; la frase: «I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità,
iniziare un percorso di mediazione familiare» va eliminata.

Le altre questioni sono di natura giuridica.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 708 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 9 – Modifica dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile

La frase seguente è pericolosa: «In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori …».

Manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore“: che significa? Ritorna la PAS, o alienazione parentale?
Ora, il sen Pillon si difende dicendo che la lotta all’alienazione parentale è nel contratto di governo; fermo restando che il cosiddetto contratto di governo non è la Bibbia né il Vangelo, ma solo un accordo tra due parti politiche, se lo stesso contiene concetti privi di validità logica, scientifica e giuridica, lo si modifica, come si fa per tutti i contratti.

La manipolazione psichica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, dev’essere provata, dimostrata, come tutti i reati, non è sufficiente affermarla apoditticamente. Chi afferma che ci sia manipolazione psichica è tenuto, ha l’obbligo, di fornire le prove di quello che sostiene. Non è ammissibile che in ambito giudiziario si continui a calunniare un genitore (di solito la madre) senza fornire alcuna prova della presunta manipolazione psichica dei figli ma richiedendo una CTU al fine di provarla.

In primo luogo, la CTU non è un mezzo di prova ma un mero accertamento tecnico finalizzato alla verifica di eventuali patologie psichiche di cui possano essere portatori i periziandi; patologie che devono rientrare tra quelle ufficialmente riconosciute dalla comunità scientifica di riferimento.

In secondo luogo, manipolazioni psichiche o altro non sono patologie che un tecnico possa accertare scientificamente ma comportamenti delittuosi di competenza del tribunale penale. E una CTU psicologica o psichiatrica nulla potrà dire in merito se non illazioni del tecnico incaricato che valgono quanto i responsi dei tarocchi.

Quindi, se il giudice della separazione ritiene che le prove della manipolazione fornite dalla parte che la denuncia siano concrete e oggettive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e toglie l’affidamento al genitore che è sospettato del reato di maltrattamento del minore.
Se invece riscontra che l’affermazione del genitore o dell’avvocato che sostiene la manipolazione non è sostenuta da prove concrete e oggettive, analogamente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica perché indaghi per calunnia chi accusa l’altro genitore senza fornire prove concrete e toglie l’affidamento al genitore sospettato di calunnia.
Ci ho messo anche l’avvocato perché non sono pochi gli avvocati che giocano la carta della manipolazione senza fornire prove della stessa; credo ci debba essere anche una responsabilità dell’avvocato in questi casi.

Accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate“: la falsità di un’accusa non è riscontro che si possa fare in sede civile ma è un accertamento che deve effettuare il giudice penale.
La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta a chi ha firmato il DDL 735, parla di episodi di violenza; naturalmente non è sufficiente la dichiarazione della donna di avere subito violenza. Ma se la donna esibisce referti medici e psicologici sulle violenze subite e sulle conseguenze delle stesse, se vi sono testimonianze, registrazioni, fotografie delle lesioni, siamo in presenza di evidenze di violenza.
Ciò è sufficiente a mettere in atto i meccanismi di protezione della donna e dei figli dalle violenze paterne.

Questa concezione perversa porta all’assurdo rappresentato dal fatto che il genitore presunto responsabile di violenze o abusi sessuali viene tutelato dalle istituzioni mentre il genitore presunto responsabile della manipolazione psicologica del minore viene condannato a priori, in un giudizio sommario, senza alcuna prova a suo carico se non illazioni psicologiche che valgono, come già detto, quanto i responsi dei tarocchi, se non addirittura prive di qualsiasi validità scientifica (es. amnesia infantile, false memorie, ecc.).

Art. 10 – Modifica dell’articolo 711 del codice di procedura civile

La questione è squisitamente giuridica.
Mi permetto solo di osservare che questa insistenza sul piano genitoriale, vecchia fissazione dei padri separati, non ha molta logica. Non si può fare una pianificazione così dettagliata della vita di un figlio. Se, per fare un esempio, nel piano genitoriale si scrive che il figlio farà il calcetto, ma poi dopo qualche mese cambia idea e vuole fare pallavolo, che si fa? Si ritorna dal Giudice per modificare il piano genitoriale? Sborsando ovviamente soldi all’avvocato? Si torna dal mediatore familiare? Sborsando ovviamente altro denaro?

Insomma mi vado sempre più convincendo che tra i motivi ispiratori di questo DDL non vi sia affatto il cosiddetto supremo interesse del minore ma il supremo interesse economico delle tante figure che il DDL vuole porre come tutori dei genitori che si separano, ovviamente a pagamento. Insomma, trasformare mediatori familiari e coordinatori genitoriali in stipendiati fissi delle famiglie che si separano.

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DDL 735 – IV

Vediamo adesso di analizzare i singoli articoli di questo obbrobrio.

Art 1 – Istituzione dell’albo nazionale per la professione di mediatore familiare

Sicuramente, un intervento legislativo nel campo della mediazione familiare si rende necessario poiché attualmente c’è un po’ di confusione nel settore; ma il rimedio proposto si rivela peggiore del male.
Sarebbe stato molto più utile un autonomo progetto di legge invece del minestrone indigesto rappresentato dal DDL 735 che mescola norme di differente natura in un unico calderone.

C’è un precedente, la PDL presentata nella XVI legislatura dalla on. D’Ippolito che era un buon progetto; ma non piacque ai padri separati che preferirono puntare sulla discussione dei DDL e PDL che volevano introdurre la PAS. In alcuni punti farò riferimento a questa PDL; naturalmente esprimo quello che penso e non ho la pretesa di fare il giurista dilettante, come qualcuno ben noto. Se sono cose sensate ci penseranno i giuristi a tradurle in norme di legge.

Va bene l’istituzione dell’Albo dei Mediatori familiari; ma se ad esso non si collega un codice etico-deontologico con sanzioni disciplinari per i mediatori familiari che dovessero infrangerlo, la sua funzione è nulla.

All’Albo potranno iscriversi e quindi esercitare la professione di mediatore familiare coloro che sono in possesso del titolo abilitante alla professione stessa da conseguire al termine di un corso di formazione post-laurea di durata biennale e che abbiano superato l’esame finale abilitante.

Possono iscriversi al corso biennale post-laurea di formazione per mediatore familiare coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, psicologiche e di servizio sociale; la dizione generica discipline sociali si presta a fraintendimenti.

Il DDL prevede che anche i medici e i pedagogisti possano svolgere la professione di mediatore familiare; questo è profondamente sbagliato. Né il corso di laurea in Medicina e Chirurgia né quello in Pedagogia prevedono lo studio di discipline giuridiche e psico-sociali propedeutiche alla formazione in mediazione familiare.

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia forma dei professionisti che hanno il compito della diagnosi e cura delle malattie; questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare.

Il corso di laurea in Pedagogia-Scienze della formazione forma dei professionisti che hanno compiti educativi nei confronti dei minori e di formazione degli educatori. Anche questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare.

Queste previsioni circa medici e pedagogisti sono state inserite per dare un contentino a chi ha contribuito a scrivere il DDL, il Dr Vezzetti, pediatra, e ad altri padri separati laureati in medicina che evidentemente ambiscono a svolgere la mediazione familiare, o già la svolgono abusivamente, e ad alcuni pedagogisti che ugualmente la svolgono abusivamente.

Che i padri separati, quelli riuniti in associazioni per intenderci, possano svolgere la mediazione familiare, personamente mi sembra un ossimoro. Chi non ha saputo mediare con l’ex-coniuge per evitare la separazione, o comunque renderla meno conflittuale, chi è ancora ‘avvelenato’ contro l’ex-coniuge tanto da avere costituito o essersi iscritto a un’associazione che pretende di difendere i presunti diritti dei padri separati contro le ex-mogli e i figli, può mai svolgere la professione di mediatore familiare?

Né si può condividere la frase successiva (“nonché della formazione specifica“) poiché questo significa sanare con un colpo di spugna tutte quelle situazioni abusive che vedono i padri separati, in possesso di lauree che non c’entrano nulla con le questioni familiari (è il caso del Dr Marino Maglietta laureato in Fisica che fa il mediatore familiare e addirittura insegna Diritto di famiglia ai corsi per mediatore familiare), o non laureati, che si sono improvvisati mediatori familiari. Possono pure aver conseguito master o altri titoli ma non possono comunque svolgere la professione di mediatore familiare; un master non abilita certo allo svolgimento di una professione.

Ma poi, che mediatori familiari possono mai venire fuori da questi corsi che vedono come docenti soggetti vari che per anni si sono abbeverati, e continuano ad abbeverarsi, alla fonte malefica della PAS, oggi alienazione parentale?
Sono talmente indottrinati dalla scienza spazzatura di Gardner e dei suoi ‘fedeli‘ che vedono alienazione parentale ovunque; potranno mai essere obiettivi nella mediazione familiare?
Gente che propone ‘terapie’ improponibili per ‘curare’ l’alienazione e che nella sostanza consistono nel costringere il bambino a relazionarsi con il genitore da lui rifiutato? Ma il sen. Pillon lo sa che proprio durante uno di queste sedute di terapia per convincere il bambino a non rifiutare il padre, quest’ultimo ha ucciso suo figlio? E che un episodio analogo si è verificato a Nantes dove a essere ucciso dal padre separato è stato l’educatore che ha cercato di difendere il bambino?

Se si vogliono prevenire questi crimini bisogna che il bambino sia tenuto lontano dal padre violento; e analogamente nei casi di pedofilia. In molti casi i padri pedofili hanno cercato di abusare nuovamente dei loro figli proprio durante gli incontri protetti. Queste ‘terapie’ comunque le si chiami, servono solo ai padri separati per reiterare i reati con la copertura delle istituzioni.

Di fronte al rifiuto del minore verso un genitore scatterà in questi mediatori il riflesso condizionato della manipolazione da parte dell’altro genitore, senza approfondirne le vere ragioni, rigettando a priori la sola ipotesi che il rifiuto possa essere dovuto a comportamenti incongrui verso il bambino proprio da parte del genitore rifiutato; come fanno adesso nelle CTU dove non vogliono sentire parlare né di violenza né di abusi sessuali.

Del resto non era il loro maestro Gardner, mai da loro rinnegato, a sostenere che l’abuso sessuale incestuoso è solo un’antica tradizione? Non il grave reato che effettivamente è ma solo un’antica tradizione, da preservare ovviamente, da tramandare di padre in figlio?

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

La PDL D’Ippolito prevedeva delle incompatibilità in questa forma: «Coloro che sono iscritti all’albo di cui al presente articolo non possono esercitare professioni o attività d’impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore familiare» (art. 7 comma 3).

Bisogna rendere effettiva l’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo dei mediatori  familiari e l’iscrizione in altri albi professionali, come quello degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali. Non cito l’albo dei medici perché ho già scritto che i laureati in Medicina non hanno alcuna competenza, né la possono acquisire, in mediazione familiare.

Perché queste incompatibilità?
Proprio per valorizzare la professione di mediatore familiare e non svilirla alla stregua di un ripiego per il tempo libero, mero hobby per professionisti che vogliono arrotondare i propri introiti, un passatempo insomma.

Non è ammissibile che un soggetto faccia l’avvocato di mattina e il mediatore familiare nel pomeriggio, lo psicologo nei giorni pari e il mediatore familiare nei giorni dispari oppure l’assistente sociale nei giorni feriali e il mediatore familiare nei giorni festivi.
La mediazione familiare, se si vuole che sia una cosa seria, dev’essere una professione a tutti gli effetti, a tempo pieno e non svolta nei ritagli di tempo, per hobby o altro. Solo così si potrà pervenire a una vera cultura della mediazione familiare, altrimenti resterà sempre un qualcosa di arrangiaticcio, tanto per arrotondare i propri introiti ma senza crederci sino in fondo né svolgerla con la professionalità che la stessa richiede.

Un secondo tipo di incompatibilità, della massima importanza, deve essere quella tra l’iscrizione all’albo dei mediatori familiari e qualsiasi contiguità, come socio, dirigente, consulente o altro, con le associazioni di padri separati. È lampante che un soggetto collegato in qualche modo con codeste associazioni non possa essere terzo e imparziale nello svolgimento di una mediazione familiare ma sarà di parte e non è difficile indovinare di quale parte.

Un terzo tipo di incompatibilità con la professione di mediatore familiare è rappresentata dal suo svolgimento in cosiddetti centri di mediazione o consultori, pubblici o privati.
Va bene l’associazione di più mediatori familiari nel medesimo studio, come tante associazioni di professionisti. Non va bene lo svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, sia perché i consultori non hanno il compito di svolgere la mediazione familiare sia perché la responsabilità della mediazione familiare deve essere individuale, del singolo mediatore familiare, che la svolge nel suo studio professionale. La mediazione familiare svolta in centri o consultori non garantirebbe la necessaria riservatezza che la mediazione famliare richiede.

La previsione dello svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, da un lato intende favorire (legge ad personam) tali centri e consultori (di uno dei quali è direttore proprio il sen. Pillon) dall’altro intende salvare i vari centri di mediazione familiare sorti più o meno abusivamente in questi anni e che in genere fanno capo alle associazioni di padri separati. Ecco un esempio di come viene svolta, e verrebbe svolta, la mediazione familiare in questi centri.

Aggiungo solo, en passant, che gli equivoci di cui parlano in questo documento sono abusi sessuali.
Questa è la mediazione familiare secondo i centri di mediazione familiare che fanno capo alle associazioni di padri separati: le violenze e gli abusi sessuali sono solo equivoci. Del resto ho già mostrato come tali associazioni di padri separati nascono da soggetti che negano gli abusi sessuali sui minori e le violenze contro donne e bambini. E diamo la mediazione familiare in queste mani? Diamo a questi soggetti la possibilità di accedere a bambini di famiglie separate? Per, magari, offrire loro ‘affetto’?

Né mi è ancora ben chiaro il fatto che socio fondatore di una di queste associazioni sia una ex-prostituta convolta tempo fa in una faccenda di pedopornografia. Così come l’altra associazione che vede tra i fondatori il padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione e ha avuto tra i suoi consulenti un padre separato che non ottenne l’affdo dei figli per presunti abusi sessuali incestuosi. La negazione delle violenza e degli abusi sessuali è proprio nel DNA costitutivo delle associazioni di padri separati; e a questi soggetti il sen. Pillon vuole consentire di svolgere la mediazione familiare? Il suo consulente, responsabile del dipartimento bigenitorialità della Lega, è stato il primo firmatario dell’appello del padre violento.

Ma perchè le associazioni di padri separati si battono tanto per la mediazione familiare obbligatoria? Hanno fiutato il business da tempo e si sono ben organizzati con i loro centri di mediazione. Ipotizziamo che un percorso di mediazione venga a costare 500 euro per ciascun coniuge; in totale fanno 1.000 euro. Considerando che le separazioni n Italia sono circa 90.000 l’anno il calcolo è facile. È un bottino molto allettante e ovviamente i padri separati contano di metterci le mani. Non dimentichiamo che il segretario nazionale di Adiantum è un promotore finanziario e che bancari o ex-bancari orbitano costantemente intorno a queste associazioni.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Si abbozza questo capitolo che dovrà essere meglio sviluppato nella formulazione del codice etico-deontologico.

La parte che rilevi nel corso della mediazione familiare atteggiamenti, comportamenti, o altro, parziali e tesi a favorire l’altra parte, ne dà comunicazione al proprio legale interrompendo contestualmente la mediazione familiare e inoltrando un esposto al consiglio nazionale dei mediatori familiari.
Le sanzioni, al termine del relativo procedimento disciplinare, possono andare dalla sospensione temporanea dall’albo sino alla radiazione.

DISCIPLINA DELLE SANATORIE

Chiaramente, appena ci sarà la legge sulla mediazione familiare ci sarà la corsa alle sanatorie. Per questo motivo bisogna che la legge fissi dei criteri rigidi e selettivi in merito.

Non credo si possa procedere a sanatoria per chi ha conseguito il titolo di mediatore familiare in corsi i cui docenti sono sostenitori della PAS o alienazione parentale. Chi viene fuori da questi corsi è talmente indottrinato che anche di fronte all’evidenza di violenze o abusi sessuali nega con forza e si avvita in spiegazioni retoriche, proteggendo l’abusante o il violento. Incapace di ragionare in maniera logica e scientifica. Non credo che le famiglie che si separano abbiano bisogno di mediatori familiari così fortemente indottrinati e di parte.

Non è per un fatto di discriminazione ma di logica e buon senso. Chi predica la tutela dei padri separati violenti o abusanti non può essere docente in corsi per mediatori familiari che invece debbono insegnare che violenza e abusi sessuali sono la causa di molte separazioni coniugali e di molti rifiuti dei figli a frequentare il genitore violento o abusante.

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MASSIMA INCOERENZA

L’anno scorso la pensavano così.

Quest’anno invece la pensano così.

Come la penseranno il prossimo anno?

Ci dev’essere una logica in questa incoerenza. Forse negli anni dispari ritengono che la cosiddetta alienazione parentale non sia una patologia ma un illecito; negli anni pari invece tornano a pensare che sia una patologia e si inventano metodi per curarla.

Questa presunta cura ha un riconoscimento scientifico o è la solita patacca? Un po’ come l’affare stamina, anche lì uno psicologo si era inventato una cosa inesistente. Eh già, l’illecito non porta reddito agli psicologi giuridici, curare patologie inesistenti invece sì.

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DDL 735 – III

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione – non sarebbe stato meglio dire ‘semplificazione legislativa’?) e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell’organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell’attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

Una prima perplessità concerne l’opportunità che un mediatore familiare, direttore di un centro di mediazione familiare (così il sen. Pillon si presenta sul web), proponga una legge per rendere obbligatoria la mediazione familiare e incrementare così i suoi introiti. Il senso dello Stato dei leghisti emerge con chiarezza da questo comportamento: “lo Stato è cosa nostra e ne facciamo quel che vogliamo”.

Vi è poi la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazone genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l’abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza si intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc.

Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituto che bene si attanaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano convolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell’altro coniuge e sui figli. Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull’ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l’acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all’esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti).

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come possano i padri separati proporre leggi nell’ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un’associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di padri separati sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l’equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa ai pari separati che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c’era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.
Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, è escluso dall’affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26
1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 31
1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell’alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull’inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai padri separati e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.
Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l’altro genitore.
Come scrissi nel 2011 «Nella sostanza, la PAS (oggi alienazione parentale) è una argomentazione che l’avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente».
Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino, è stato manipolato psicologicamente dall’altro genitore?
Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti.

Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Per chi si vuole correttamemnte informare ho messo a disposizione a questo link un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri articoli e scritti vari.

Il mio contributo per smascherare questa autentica truffa è il seguente:

A) Capitoli di libri

1) Ragioni negatorie dell’esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili“, di Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2016.

2) La PAS dal punto di vista psichiatrico, capitolo del libro “Sguardi differenti – Il punto su sessismo, gender e alienazione genitoriale“, AAVV, Casa Editrice Mammeonline, Foggia, 2016.

3) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS,  capitolo del libro “I diritti personali della famiglia in crisi“, di Oberto G e Cassano G (a cura di), Giuffrè Editore, 2017.

4) Il probema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale (in corso di stampa).

B) Articoli, note e scritti vari

1) La manipolazione del processo attraverso le perizie. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016 (in collaborazione).

2) Collaborazione al lavoro El supuesto Síndrome del alienación parental (SAP) – Estudio
comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres, autora Sonia Vaccaro, per Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Madrid, 2012.

3) Sindrome di alienazione genitoriale o parentale (PAS), alienazione parentale, bambino alienato, disturbo relazionale, problema relazionale. Ciarlatanerie nel processo di affidamento dei minori.

4) Sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.): il grande imbroglio – Come di una presunta malattia si vuole fare un dogma.

5) FACCIAMO CHIAREZZA SULL’ALIENAZIONE PARENTALE

6) ALIENAZIONE PARENTALE: IL PLAGIO RIPROPOSTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

7) UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA O ABUSI SESSUALI?

8) SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO. Le ardite acrobazie linguistiche di un gruppo di psicologi

9) MORTA UNA PAS SE NE FA UN’ALTRA. La questione del rifiuto immotivato del minore

10) LE NUOVE VIE DELLA PAS

11) OSSERVAZIONI CRITICHE in merito al paragrafo “La sindrome da alienazione parentale”
del Trattato di Psichiatria Forense di Ugo Fornari

12) LA PAS, IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA E LA DISNFORMAZIONE

13) SCRITTI CONTRO LA PAS. Cinque anni di lotta contro i sostenitori della PAS e dell’alienazione parentale – VOLUME PRIMO

14) P. A. S. L’ORRORE DEL TERZO MILLENNIO

C) Convegni

1) La falsa malattia in Italia. Roma, 06/05/2011.

2) La sindrome di alienazione genitoriale. Napoli, 26/09/2011.

3) LA PAS – JUNK SCIENZE: come è stata demolita e affrontata dal mondo accademico e psichiatrico all’estero. Oria (BR), 27/10/2011.

4) Sindrome di alienazione genitoriale: parliamo di malattia o di altro? Firenze, 11/02/2012.

5) Cosa è la PAS. Macerata, 23/05/2012.

6) La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) nei conflitti per l’affidamento dei minori. Firenze, 4/06/2012.

7) La PAS: strumento ad hoc per allontanare i minori dalle famiglie. Recenti mistificazioni per continuare a usarla nei Tribunali. Napoli, 23/11/2012.

8) Gestione dei conflitti in famiglia e non nella testa del bambino. Il caso del bambino di Cittadella e oltre. Roma, 28/11/2012.

9) La società adultocentrica e la PAS. Ortona (CH), 10/12/2012.

10) L’ascolto del minore tra diritti negati e false malattie. Ortona (CH), 10/05/2014.

11) Alienazione parentale: miti da sfatare. Milano, 7/10/2015.

12) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale: concetti privi di validità scientifica. Sassari, 16/10/2015.

13) Riflessioni sull’alienazione parentale. Roma, 20/11/2015.

14) Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale o disturbo relazionale: concetti privi di validità scientifica. Cagliari, 27/01/2016.

15) L’alienazione parentale. Ascoli Piceno, 3-4/02/2017.

16) Alienazione parentale e tutela dei minori. Milano, 24/02/2017.

17) Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale). Roma, 9/03/2017.

18) La sindrome di alienazione genitoriale. Lecce, 27/03/2017. Qui e qui.

19) Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata. Brindisi, 25/05/2017.

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DDL 735 – II

Nel post precedente ho riportato una citazione di Norbert Wiener il cui senso è che non si può comprendere appieno il presente né progettare il futuro se non si ha piena consapevolezza del passato.
I senatori che si accingono a modificare il Diritto di famiglia devono quindi fare un piccolo sforzo documentativo per conoscere da dove viene la riforma del Diritto di famiglia al fine di apportare allo stesso i miglioramenti necessari a superare le difficoltà attuali.

Sarò necessariamente sintetico, linkando i documenti relativi, per non scrivere un trattato.
La legge n. 54 sull’affido condiviso è stata approvata nel 2006; ho reperito in rete alcuni passaggi del dibattito parlamentare dell’epoca, dibattito al quale si vuole sottrarre il DDL 735. Mi colpì in particolare la dichiarazione di voto dell’On. Maria Burani Procaccini, all’epoca Presidente della Commissione bicamerale per l’Infanzia, che prannunciò il voto contrario nonostante facesse parte della maggioranza di governo che poi approvò la legge:

«La legge è adultocentrica perché c’è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C’è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C’è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti. Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all’uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione familiare. Inoltre, vi è la mancata previsione della residenza abituale del minore … Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell’altro».

Altri interventi sono a questo link; comunque, per i Senatori della Commissione Giustizia non sarà difficile accedere all’intera documentazione.

Un intervento critico sulla legge 54 è quello espresso dopo circa due mesi dalla sua approvazione a un convegno di Reggio Emilia organizzato dal Forum associazione donne giuriste; l’intervento non è più in rete ma l’ho archiviato sul mio sito.

Le associazioni di padri separati, che avevano concepito la legge, si misero immediatamente al lavoro per presentare nuovi progetti di legge intesi a riformare la legge 54 secondo i loro propositi; il primo di questi progetti, il DDL 957, venne presentato nel 2008. L’intera storia è riassunta qui.

In prima linea nel sostenere il DDL 957 e gli altri similari c’era un’associazione di padri separati, ADIANTUM; come si può vedere si presentava come un coordinamento, o meglio associazione di associazioni nazionali per la tutela del minore. Nata nel 2008 contava tra i suoi soci fondatori il padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione, alcune sigle (FENBI, GeSe, Papà separati Novara) non riconducibili ad alcuna associazione, e tra i suoi consulenti un padre separato che non aveva avuto l’affidamento dei figli per presunti abusi sessuali sugli stessi. E questi soggetti dovrebbero tutelare i minori!

La XVI legislatura comunque si chiuse senza che uno di questi progetti giungesse alla discussione in aula.

La XVII legislatura si aprì, sotto questo punto di vista, con una pletora di proposte e disegni di legge ricalcanti i precedenti ma senza nulla di concreto.

Immancabile anche in questo caso il sostegno di varie associazioni di padri separati; nel frattempo infatti l’associazione Crescere Insieme marciò per proprio conto e da una scissione di Adiantum nacque il Colibrì. Inoltre per smentire la fama di maschilismo e misoginia che aleggiava su queste associazioni di padri separati, le stesse diedero vita a una pseudo-associazione virtuale, il Movimento femminile per la parità genitoriale, molto presente su Facebook. In realtà si tratta della solita mistificazione, come spiegato in questa nota. Tra le figure di spicco di questo movimento c’è la segretaria di una sezione milanese della Lega.

Anche la XVIII legislatura si è aperta, sul piano del Diritto di famiglia, con i soliti progetti dei padri separati, già falliti nelle precedenti, e tra questi il DDL 735. Prima di procedere all’analisi del DDL 735 credo sia opportuno soffermarsi un po’ a vedere chi sono i suoi sostenitori.

In primo piano l’associazione Colibrì, che si è distaccata da tutte le altre; sul suo sito riporta di rappresentare 19 associazioni italiane che si riconoscono in questo  coordinamento. Cliccando sui link si può sapere qualcosa di più.
Per sette di queste, a questo punto, presunte associazioni è riportato solo un indirizzo di posta elettronica. La prima ha l’aria più di un sito di commercio online che di una associazione di volontariato; la terza rimanda a una pagina pornografica (https://donnecontro.info/). Di alcune non esiste più il sito, altre fanno capo al sito del Dr Vezzetti (Figli per sempre) attraverso il quale pubblicizza le sue attività. L’ultima in ordine di tempo.

Verso la fine di luglio è stata data notizia su Facebook di una riunione a Roma con il sen. Pillon nel corso della quale i presenti avrebbero dato l’OK alla presentazione del DDL; i partecipanti, a quanto riportato sulla pagina Facebook dell’organizzatore sono stati circa 80; visualizzando alcuni profili Facebook si vede che vi sono attivisti romani della Lega e alcuni avvocati. Tra le associazioni presenti vengono riportate quelle del sito del Colibrì, già citate. Insomma un panorama abbastanza squallido sul piano associativo.

Non ho avuto il tempo di visitare uno per uno i profili Facebook degli 80 partecipanti, ma sono certo che chi lo facesse troverebbe delle sgradite sorprese, soprattutto andando a vedere le foto; cito solo un esempio di uno che sembra viaggiare molto, in diversi Paesi del mondo e di ciascuno serba un ricordo fotografico di donne, qualcuna forse dell’età della sua figlia maggiore. Insomma un bel quadretto, emblematico dello spessore morale di questi padri separati che vogliono l’affido realmente condiviso e il mantenimento diretto.

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