IL ‘VERO’ AFFIDO CONDIVISO

Capita ancora di leggere in blog di associazioni di padri separati ma anche in giornali più titolati, di tradimento della legge 54/2006 perché i Tribunali non applicherebbero il ‘vero’ affido condiviso. Molti convegni vengono dedicati a questo concetto.

In cosa consisterebbe questo ‘vero’ affido condiviso che alcuni padri separati rivendicano con tanto clamore?

Dovrebbe consistere nella esatta divisione dei tempi che il figlio trascorre con i genitori separati; non è un caso che uno dei maggiori sostenitori di tale ‘vero’ affido condiviso sia un fisico. La situazione però è deflagrata loro tra le mani, come una sorta di fissione nucleare non controllata, tanto per richiamarsi alla fisica. O forse era proprio nelle aspettative di questi apprendisti stregoni.

Vediamo di capirci qualcosa.

La legge 54/2006 ha introdotto in Italia il concetto di affido condiviso stabilendo che dopo la separazione dei genitori i figli rimangono affidati a entrambi, salvo che il giudice intraveda motivi di pregiudizio per il minore derivanti dall’affido condiviso.

La legge 54 non ha previsto però in quale luogo fisico i figli in affidamento condiviso dovessero continuare a vivere; per chi l’ha votata, e per chi l’ha proposta, in primo luogo le associazioni di padri separati, era scontato che affidamento condiviso dovesse anche significare divisione in due metà esatte del tempo che ciascun figlio doveva trascorrere con ciascun genitore. Un retropensiero abbastanza trasparente ma anche abbastanza bastardo.

Cosa si nascondeva dietro questo retropensiero?

Un chiaro intento ritorsivo verso le ex-mogli poiché la ripartizione esatta dei tempi che i figli trascorrevano con ciascun genitore avrebbe fatto venir meno l’obbligo dell’assegno di mantenimento per i figli, di solito corrisposto dal padre alla madre; per non parlare poi dell’assegnazione della casa coniugale.

Ma già dalle prime sentenze post-legge 54 i giudici si sono posti il problema concreto del luogo fisico in cui i figli minori dovessero risiedere e la preferenza è stata sempre in favore della stabilità del domicilio dei minori nella casa coniugale; nella casa cioè dove i minori erano vissuti sino al momento della separazione dei genitori. Questo per ovvi motivi di buon senso, per non destabilizzare ulteriormente la psiche dei bambini, già traumatizzati per la separazione dei loro genitori; almeno li si lascia crescere nella casa ove ritrovano i loro principali riferimenti psico-affettivi, visto che la famiglia non esiste più.

Una delle prime sentenze post-legge 54 è quella di Bologna del 10 aprile 2006; in quella sentenza il Tribunale così si espresse:

«A ciò si aggiunga che nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° co., l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare ‘prioritariamente’, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza».

Il Tribunale mostra con chiarezza che al concetto di affidamento condiviso consegue l’esercizio della potestà (oggi responsabilità) genitoriale da parte di entrambi i genitori e la condivisione delle decisioni di maggiore interesse per i figli ma non la parificazione matematica delle modalità di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori.

L’ottusità mentale di alcuni padri separati riuniti in associazioni, la connivenza di alcuni avvocati e la complicità di alcuni CTU, ha di fatto svuotato il concetto di affido condiviso con la pretesa di farlo coincidere con la divisione matematica dei tempi di frequentazione genitori-figli; questo è secondo i padri separati il ‘vero condiviso’.

Il CTP di un padre separato, in una situazione di ampio diritto di visita del padre, è arrivato ad affermare che i tempi di frequentazione erano fortemente sbilanciati in favore della madre poiché i due minori dormendo a casa della madre trascorrevano con la madre più ore che con il padre, calcolando anche le ore di sonno. Davvero la follia di alcuni non ha limiti.

I padri separati non vogliono la condivisione della responsabilità genitoriale nell’interesse dei figli ma la divisione dei figli in due responsabilità separatamente esercitate nell’interesse dell’adulto, a volte contrastanti tra loro; così (caso reale) se la madre vuole iscrivere la figlia alla scuola di danza, come desiderato dalla bambina e come consigliato dal medico perché la bambina ha una scoliosi, il padre per contrariare la madre vuole invece iscriverla alla scuola di nuoto fregandosene del fatto che la bambina non vuole fare il nuoto ma soprattutto non tenendo conto che il nuoto non è indicato nel caso di scoliosi potendola fare peggiorare.

O un altro padre che ha fatto richiesta alla responsabile della classe frequentata da suo figlio di consegnargli la metà i soldi raccolti per il regalo di compleanno del bambino, perché lui aveva l’affido condiviso.

Questi sono certamente gli esempi estremi di questa follia che ha preso alcuni padri separati; ma purtroppo posizioni di questo tipo sono frequenti nelle associazioni di padri separati, vengono assecondate dai loro avvocati e sostenute dai CTU.

Sottoposta a pressioni di vario tipo e provenienti da soggetti non proprio limpidi sotto il profilo genitoriale (in varie associazioni di padri separati sono presenti soggetti con condanne penali definitive proprio per reati contro la famiglia) la giurisprudenza a volte si è mostrata ondivaga sulla questione, stabilendo tempi paritetici di frequentazione o addirittura escogitando soluzioni fantasiose come quella dell’alternanza dei due genitori nella casa coniugale in cui vivono i figli.

Per non parlare di linee guida in uso presso alcuni tribunali, suggeriti da una associazione di padri separati, e che prevedono procedure del tutto illegali.

«… le linee guida – oltre che disattendere i consolidati principî giurisprudenziali in materia – per alcuni profili si risolvono in una consapevole, dichiarata violazione delle leggi vigenti … Ad essere disapplicato è in primo luogo e soprattutto,l’art. 101, 2° cpv., Cost., sulla sottoposizione dei giudici solo alla legge … Ulteriore consapevole violazione di legge … è data dall’espressa esclusione dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di uno dei genitori». (Casaburi G, L’editto messapico. Il Foro Italiano, 2017).

Il cosiddetto ‘vero condiviso’ è quindi solo l’ennesima mistificazione dei padri separati e un espediente per continuare l’azione di stalking nei confronti delle ex-partner.

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