I DISTURBI DI PERSONALITÀ

Sembra sia il nuovo mantra degli psicologi giuridici. Sono già due i post intercettati su questa nuova faccenda. Post che, dal mio modesto punto di vista, hanno la medesima valenza dei pizzini dei boss mafiosi ai loro picciotti; istruzioni, cioè, su quello che si deve scrivere nelle CTU.
Non più PAS, ormai è passata di moda, anche se c’è ancora qualcuno che indulge nella spazzatura; nemmeno alienazione parentale, troppo scoperto il gioco delle tre carte. Madre malevola non ne parliamo proprio dopo la condanna della Cassazione come teoria nazista. E allora che s’inventano per continuare a danneggiare madri e bambini? I disturbi di personalità. Non ce li potranno contestare come hanno fatto con la PAS, questi ci sono nel DSM-5, avranno pensato.

Al primo post ho replicato con questo articolo.
È evidente, infatti, che una diagnosi psichiatrica deve essere formulata secondo i criteri diagnostici ufficiali, quelli del DSM, per intenderci, o dei trattati di psichiatria.

Vediamo che dicono.
DSM-5 (tra parentesi, non leggo tra gli autori del DSM-5 nessun nominativo degli psicologi giuridici, né nell’edizione inglese – es. Bernet, Baker, Gottlieb, ecc. – né nell’edizione italiana; ben strano no?)

Un disturbo di personalità è:
A) Un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo.
B) Il pattern abituale, ovvero il disturbo della personalità, risulta inflessibile e pervasivo in un’ampia varietà di situazioni personali e sociali. Questo vuol dire che se una persona ha un VERO disturbo di personalità, es. paranoide per ripendere il medesimo esempio, è sospettosa e diffidente in TUTTE le situazioni sociali e non solo nei confronti dell’ex-coniuge. E questo dimostra che qualcuno non deve avere molta familiarità con i disturbi di personalità. Dice, ma tutto tu sai? Be’, di disturbi di personalità me ne occupo da più di 40 anni e forse qualcosa in più di chi non li mai visti la so.
C) Il pattern abituale, ovvero il disturbo di personalità, determina disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Questo significa che, riprendendo l’esempio del disturbo paranoide, la sospettosità e la diffidenza sono tali da compromettere le relazioni sociali, l’attività lavorativa, ecc.
D) Il pattern, cioè il disturbo, è stabile e di lunga durata, e l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta. QUESTO SIGNIFICA CHE SE UNA PERSONA HA UN VERO DISTURBO DI PERSONALITÀ LO HA DA BEN PRIMA DELLA SEPARAZIONE CONIUGALE, LO HA SEMPRE AVUTO, NON ESISTE CHE UN DISTURBO DI PERSONALITÀ COMPAIA PER LA PRIMA VOLTA AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE!!!!

Né esiste che la diagnosi venga formulata in maniera approssimativa dal CTU di turno nel corso del processo di affidamento dei figli minori; si rinvia a una struttura pubblica di psichiatria (CSM della ASL o Clinica psichiatrica universitaria).
Né la diagnosi di un qualsiasi disturbo di personalità può essere formulata in base all’innalzamento di qualche punto alle scale dell’MMPI-2. Fondamentale per la diagnosi in psichiatria è la storia clinica del soggetto: se era una persona normale sino al momento della separazione, lo rimane anche dopo la separazione; se aveva un disturbo di personalità lo aveva già prima della separazione e già prima del matrimonio. E nei veri disturbi di personalità i punteggi alle scale dell’MMPI schizzano alle stelle.

La confusione che fanno molti CTU è quella di scambiare le conseguenze psicologiche post-traumatiche per una psicopatologia primaria, come messo in evidenza dal Protocollo di Napoli.

Adesso chiudiamo il DSM-5 e apriamo il Trattato di Psichiatria di Gian Carlo Reda; ci sono particolarmente affezionato perché mi ha consentito di superare l’esame nazionale di idoneità a Primario di psichiatria, a Roma nel 1986. Allora i disturbi di personalità si chiamavano ancora personalità psicopatiche, secondo la tipologia di Kurt Schneider; penso che l’illustre psicologo giuridico, che così sprovvedutamente si avventura su un terreno a lui sconosciuto, conosca questo autore immortale. E non vi sono descritti bambini con personalità psicopatica.

Possiamo passare poi al Trattato Italiano di Psichiatria, di Pancheri e Cassano, il massimo testo di psichiatria in Italia (nemmeno qui leggo nomi di psicologi giuridici nostrani). Suppongo che gli psicologi giuridici, o almeno gli psichiatri giuridici l’abbiano studiato. Io ho studiato sia la prima edizione, del 1992, sia la seconda edizione, del 1999, e per adeguarmi alla tecnologia, adesso studio l’edizione elettronica del 2002; qui il capitolo dei Disturbi di personalità si trova nel secondo volume, capitolo 60 (Il problema dei disturbi di personalità, pagg. 2325-2339) e 61 (Disturbi di personalità, pagg. 2341-2391). Il Trattato segue la classificazione dei DSM e quindi ne deriva una conferma di quanto sopra.

Adesso chiudiamo il Trattato di Pancheri e Cassano e apriamone un altro a caso, per es. Psichiatria, di Lorenzo Cazzullo. Qui i disturbi di personalità si trovano al capitolo 9, nel secondo volume, da pag 1069 a pag. 1113; nemmeno qui trovo qualche nome dei soliti noti.
Qui il taglio è più psicanalitico, ma nella sostanza la classificazione e descrizione ricalca quella dei DSM.

Insoddisfatti della trattatistica italiana? Possiamo rivolgerci a quella statunitense; prendiamo il Kaplan & Sadock, Psichiatria, Manuale di scienze del comportamento e psichiatria clinica, VIII edizione, Vol. 2, pagg. 775-796, o Psichiatria di Hales, Yudofsky & Talbott, III edizione, Vol 1, pagg. 795-823. Il discorso non cambia, i disturbi di personalità sono quelli e si diagnosticano secondo i criteri del DSM.

Veniamo alla seconda esternazione, questa volta da parte di un neuropsichiatra infantile; poggiando sull’autorevolezza di Paulina Kernberg, moglie di Otto Kernberg, tira fuori la questione dei presunti disturbi di personalità nei bambini. Il libro della Kernberg è stato pubblicato nel 2000 e si basa su sue ricerche degli anni ’80-’90 del 1900; mai validate dalla comunità scientifica, e difatti questo concetto non è presente nei DSM, né nell’ICD. Allo stato attuale quindi questo concetto, non riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, quella dei DSM e dell’ICD per intenderci, non può essere utilizzato nelle CTU. Può essere, e lo sarà di sicuro, oggetto di ulteriore ricerca in ambito clinico ma non può certo esserlo in ambito giudiziario. La CTU non è la sede delle ricerche cliniche ma la sede delle risposte certe e scientifiche ai quesiti del giudice. E la certezza scientifica in psichiatria è quella dei DSM, il DSM-5 in particolare.

In tutti i testi che ho citato in precedenza è contenuto un capitolo sui disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, oggi disturbi del neurosviluppo; in nessuno di essi si trova cenno di questi presunti disturbi di personalità nei bambini, come si può verificare qui e qui. Quindi discorso chiuso.

Per neutralizzare, o meglio disinnescare, questo ennesimo tentativo di manipolare il processo tramite la CTU (cfr. Mazzeo A, Reale E, Pignotti MS, La manipolazione del processo attraverso le perizie – Trib. Cosenza, 29/7/2015. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016) bisogna chiedere al giudice di aggiungere al quesito la frase seguente: «Qualora il CTU parli di patologie o disturbi in uno dei periziandi, deve dire a quale classificazione internazionale delle malattie egli fa riferimento e indicarne il relativo codice nosologico».
Poiché questi presunti disturbi di personalità dei bambini non sono previsti nelle classificazioni ufficiali delle malattie, il CTU non potrà fare i suoi sporchi giochetti. Sembra proprio che l’antiscienza sia nel DNA degli psicologi giuridici; non riescono proprio ad adeguarsi alle conoscenze scientifiche. Mostrano, infatti, di avere un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle conoscenze scientifiche, inflessibile e pervasivo, stabile e di lunga durata.

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