DDL 735 – VI

Articoli dal n. 11 al n. 16

Questi articoli del DDL 735 pretendono di modificare alcuni articoli del codice civile. La questione è prettamente giuridica, ma poiché tali modifiche vanno a incidere profondamente sui diritti delle persone, dei minori e delle madri nello specifico, mi sento autorizzato a commentarli.

Una prima precisazione; gli articoli che si vogliono abrogare sono stati aggiunti al codice civile dal Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154, scritto dal noto giurista Cesare Massimo Bianca, Ordinario di Diritto privato all’Università “La Sapienza” di Roma.
Non so se le modifiche proposte dal DDL 735 possano vantare la medesima autorevolezza giuridica; ritengo sia opportuno mettere a confronto i due testi, gli articoli del codice civile così come sono attualmente e le modifiche proposte.

Un’analisi dettagliata, articolo per articolo e comma per comma, di tali modifiche spetterà ai Senatori della Commissione Giustizia. Poiché con queste modifiche il DDL n. 735 va a incidere profondamente sul codice civile italiano sarebbe stato più sensato non sottrarre il DDL al dibattito in Aula come invece si è fatto assegnandolo alla Commissione giustizia in sede redigente.
In uno Stato democratico, che voglia ancora definirsi tale, modifiche di questa portata ai codici giudiziari non possono essere sottratte alla valutazione in Aula di tutti i parlamentari eletti. Ritengo che si tratti di un vero e proprio golpe parlamentare messo in atto da un partito, la Lega, che fa parte della maggioranza di governo ma non ha alcuna maggioranza nel Paese. Partito espressione di egoismi personali, individualismi, con scarso senso dello Stato, degli interessi della comunità.

È quindi auspicabile che, in applicazione del regolamento del Senato, i senatori chiedano la modifica della discussione del DDL n. 735 in Commissione giustizia, dalla sede redigente alla sede referente.

Il Codice civile, nella parte che si intende modificare, è molto rispettoso, e non potrebbe essere altrimenti, dell’autonomia del magistrato e delle prerogative del giudice, in primo luogo dei suoi poteri discrezionali.
Il DDL 735 si propone, e nemmeno troppo velatamente, di limitare le prerogative del giudice, di legargli le mani, quasi di mettergli una camicia di forza.

Così all’art. 11 che pretende di modificare l’art. 337 ter: il giudice nell’assumere le decisioni su affidamento, collocamento, frequentazione, ecc., non può non tenere conto dei rapporti intercorrenti tra i due genitori, poichè dalla natura di questi rapporti dipende il benessere di figli. Se si deve operare nell’interesse dei figli, espressione più volte richiamata ma sistematicamente disattesa da questo DDL, si deve dare al giudice la possibilità di valutare ampiamente anche il tenore dei rapporti tra i genitori e se lo ritiene di tenerne conto nell’assumere le sue decisioni.

Così più avanti, nel decidere, eventualmente, per i tempi paritetici, il giudice deve avere gli elementi per una decisione in un senso o nell’altro. Non può quindi esserci l’imposizone di una quota fissa di giornate, compresi i pernottamenti, che il minore deve trascorrere con l’uno o l’altro genitore. Molto diversificate sono le tante situazioni che possono verificarsi e per questo si deve dare al giudice la possibilità di decidere caso per caso.

Né si può sballottolare il bambino da una casa all’altra, modificandogli ogni giorno gli orari di addormentamento, es. dalla madre alle 20.30, dal padre alle 23.00 perché il padre fa tardi la sera al bar con gli amici, o al calcetto, ecc.

Significa non avere la più pallida idea di come cresce un bambino, di cosa gli è necessario per crescere sereno. Il ritmo sonno-veglia, che non è un nuovo motivo musicale, è una condizione essenziale per il benessere di una persona, a maggior ragione di un bambino. Non lo si può stravolgere a proprio piacimento.
Al ritmo sonno-veglia sono legate funzioni biologiche essenziali per l’organismo, tra cui i picchi di produzione di alcuni ormoni, come l’ormone somatotropo che è l’ormone della crescita. Stravolgere questo ritmo significa alterare proprio queste essenziali funzioni biologiche.

Questo DDL non persegue il benessere dei bambini ma mira al loro annientamento come persone.

La sua filosofia ispiratrice, se così si può chiamarla, non è il benessere e la sicurezza del minore ma gli egoismi degli adulti.

Esistono due tipi di separazioni, quelle, diciamo così, normali, che sono la maggioranza, circa il 90%, e quelle problematiche, il rimanente 10%.

Nelle prime, nel 90% delle separazioni, gli ex-coniugi raggiungono abbastanza facilmente, da soli o con l’aiuto dei rispettivi avvocati, un accordo sulle cose essenziali, anche per quanto concerne affidamento, collocazione, frequentazione dei figli, mantenimento, diretto o indiretto, ecc. E i figli di queste coppie, superato l’inevitabile trauma iniziale, crescono bene, legati a entrambi i genitori.
Per queste famiglie non occorre mediazione se non minima, non occorre coordinazione, né tanto meno CTU o altre diavolerie del genere. E questo dispiace molto a certi soggetti che infatti vogliono mettere mano al bottino rappresentato dal mediare, coordinare, fare CTU anche a quel 90% di separazioni che non ne hanno bisogno. Il DDL prende di mira proprio queste separazioni tranquille per complicare la vita di genitori e figli.

Nel restante 10% delle separazioni, che vengono, impropriamente, definite conflittuali o ad elevata conflittualità, i problemi ci sono e di solito sono rappresentati da violenza in famiglia, contro un genitore e contro il bambino, diretta o assistita, fisica, psicologica, economica, morale, ecc., o abusi sessuali sui minori, che è ugualmente violenza sui minori.
Cosa si fa con queste separazioni? Si mediano? Per stabilire cosa? Quanti pugni e calci sono consentiti? Quali tipi di abusi sono permessi?

No, in queste separazioni si applica la Convenzione di Istanbul che prevede:
a) Divieto di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale.
b) Obbligo di tenere conto degli episodi di violenza al momento di decidere affidamento e altro dei minori, considerando che la protezione del minore è diritto prioritario rispetto a ogni altro preteso diritto degli adulti.

Nessun obbligo di frequentazione deve esistere per il bambino nei confronti del genitore violento o abusante. Solo così si proteggono i bambini dalla violenza.

E si protegge anche lo Stato dalla violenza, perché la violenza subita da bambini sarà poi riversata sullo Stato una volta diventati adulti. L’unico modo per interrompere, spezzare, il ciclo della violenza e degli abusi sessuali, che si propaga da una generazione alla successiva, è quello di proteggere i bambini dalla violenza, allontanandoli dal genitore violento o abusante.

Le modifiche da apportare al codice civile, senza stravolgerlo, sono solo queste, adeguare gli articoli alla Convenzione di Istanbul. Come ha fatto la Francia già da alcuni anni e come di recente ha fatto l’Inghilterra. Come ha fatto anche il Brasile; lo cito perché tanto caro ad alcuni padri separati nel 2010, quando approvò la legge sull’alienazione parentale, ma odiato adesso che ha approvato la legge per la protezione di donne e bambini dalla violenza domestica, recependo la Convenzione di Belém do Pará, che è l’equivalente per il Sud-America della nostra Convenzione di Istanbul.

Il mondo intero sta man mano prendendo consapevolezza della sempre maggiore violenza contro donne e bambini, solo l’Italia sembra non accorgersene, tanto da stare ormai divenendo osservato speciale dell’ONU per la violazione dei diritti umani, alla stregua di qualche dittatura del terzo mondo.

Favolosi sono poi gli articoli successivi del DDL, come quello che prevede la cessazione dell’obbligo di mantenimento al figlio di 25 anni; in una realtà caratterizzata da elevata disoccupazione giovanile, ingresso nel mondo del lavoro sempre più ritardato dal punto di vista anagrafico, qualche genio propone il suicidio per i ragazzi di 25 anni. Sì, perché senza l’aiuto della famiglia che prospettiva hanno? E qualche lutto del genere nel piccolo mondo patriarcale dei padri separati c’è stato, perlomeno di uno sono a conoscenza.

Una delle associazioni che ha sostenuto il DDL 735 si chiama “Figli per sempre”; questa associazione dovrebbe modificare la propria ragione sociale in “Figli per 25 anni”. Se davvero i figli sono per sempre non si può proporre per legge che dopo i 25 anni i figli si arrangino per cavoli loro.

E poi lo sproloquio sulla casa coniugale, che onestamente mi rifiuto di leggere per la farraginosità dei periodi.
La casa coniugale rappresenta per i figli la sicurezza, la certezza dei riferimenti ambientali con i quali sono cresciuti. Ma chi ha scritto il DDL li vuole proprio destabilizzare questi ragazzi? Vuole consegnarli in toto ai servizi di neuropsichiatria infantile e poi ai servizi psichiatrici per adulti? Così restano per tutta la vita a carico del servizio sanitario nazionale?

E se si proponesse che la casa coniugale, a prescindere dalla proprietà, resti assegnata ai figli e sia resa, mediante opportuno provvedimento giudiziario contestuale alla separazione, inalienabile fino alla maggiore età dei figli stessi? Una tragedia, certo, per alcuni padri separati, ma vogliamo sentire che ne pensano i figli?
Perché la furbata che fanno alcuni padri scellerati, è quella di non pagare più le rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa e farla poi vendere all’asta. E mettono i figli in mezzo a una strada. E allora si trovi il modo di impedire questa scelleratezza, magari, in caso di mutuo ipotecario sull’immobile, con un prelievo alla fonte, stipendio o conto corrente, dell’intestatario del mutuo, in maniera che la casa coniugale non possa finire a essere venduta all’asta a molto meno del suo valore di mercato. Non è questo sperpero dissipazione del patrimonio familiare? E questi padri pretendono il mantenimemto diretto, i tempi paritari, ecc. La camicia di forza ci vorrebbe.

Un’ultima cosa, visto che si vuole modificare il codice civile vi si potrebbe inserire un articoletto prelevato dal codice civile del Québec. Dico il Québec perché nella relazione introduttiva del DDL è citato come esempio di civiltà delle separazioni. Bene il civile Québec prevede questo.

«SECTION IV
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession

Non è peregrina l’idea di risarcire, in caso di separazione, il genitore che ha rinunciato al lavoro, allo stipendio e ai contributi previdenziali per dedicarsi al lavoro di cura della famiglia e alla quale continuerà a dedicarsi anche dopo la separazione. Il civile Québec lo prevede; noi in Italia che aspettiamo?

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