DDL 735 – V

Proseguo l’analisi dei singoli articoli del DDL 735, sia pure dal mio personale punto di vista che non è di natura giuridica ma di logica e buon senso.

Art. 2 – Obbligo di riservatezza

Si osserva solo che la proposta di accordo formulata dal mediatore ma non controfirmata dalle parti non dovrà proprio esistere né essere prodotta nei procedimenti giudiziali.
Il mediatore familiare non è un para-giudice che assume una decisione ma un professionista che tenta una mediazione tra due parti in disaccordo cercando di favorire un accordo tra le stesse ma non sostituendosi a loro formulando egli stesso proposte di accordo.
Chi deve trovare l’accordo sono le parti e il mediatore familiare, grazie alla sua professionalità, deve essere capace di far emergere l’accordo tra le parti non di proporne uno suo che sarà inevitabilmente favorevole a una parte e sfavorevole all’altra.
Se chi ha scritto il DDL ha questo concetto della mediazione familiare, cioè quello di una parte che deve soccombere all’altra, è bene si dedichi ad altro e stia lontano dalle famiglie che si separano.

Art. 3 – Procedimento di mediazione familiare

Ho delle perplessità sulla possibilità delle parti di scegliere il mediatore familiare; si dà adito in questo modo alle solite pastette all’italiana, che porterà gli avvocati a puntare sul mediatore familiare più malleabile, con il quale sanno di poter concordare meglio la soluzione più favorevole al proprio cliente.
Credo che il mediatore familiare debba essere indicato dal Giudice della separazione.
In presenza di evidenze di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli non si può procedere a mediazione familiare, trovando applicazione in questi casi la disciplina della Convenzione di Istanbul, normativa comunitaria che prevale su quella nazionale (Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Art. 4 – Spese e compensi per il mediatore familiare

Va eliminata l’ultima frase perché o uno fa il mediatore familiare o fa l’avvocato, lo psicologo o l’assistente sociale.

Art. 5 – Coordinatore genitoriale

In primo luogo si tratta di una procedura alternativa di risoluzone dei conflitti vietata dalla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza in famiglia.

La cosiddetta coordinazione genitoriale è una non ancora ben chiara procedura nata negli USA negli anni ’90 del 1900 ma che in Italia non è affatto disciplinata. Il fatto stesso che, secondo il DDL, possano essere coordinatori genitoriali psichiatri e neuropsichiatri dimostra che si tratta solo di dare un contentino a questi professionisti, tanto per arrotondare le proprie entrate ma a spese delle famiglie che si separano.

Forse la Bibbia andrebbe aggiornata; quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre deve aver detto alla donna non “partorirai nel dolore” ma “pagherai a caro prezzo la separazione coniugale”.

A mio modesto parere questo articolo va eliminato; se ne potrà parlare quando ci sarà maggiore chiarezza su questa procedura, sulla sua effettiva utilità. Sono le stesse psicologhe proponenti (Piccinelli-Mazzoni-Carter) che affermano che non vi sono ancora studi sulla validazione dell’efficacia della coodinazione genitoriale. Aspettiamo quindi questi studi e poi se ne parla; non credo che le famiglie che si separano debbano fare da cavia a teorie psicologiche non ancora validate dalla ricerca scentifica, e come tali antiscientifiche.

Art. 6 – Modifica all’articolo 178 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 706 del codice di procedura civile

Si è già detto che la mediazione familiare non può essere resa obbligatoria; la frase: «I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità,
iniziare un percorso di mediazione familiare» va eliminata.

Le altre questioni sono di natura giuridica.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 708 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 9 – Modifica dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile

La frase seguente è pericolosa: «In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori …».

Manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore“: che significa? Ritorna la PAS, o alienazione parentale?
Ora, il sen Pillon si difende dicendo che la lotta all’alienazione parentale è nel contratto di governo; fermo restando che il cosiddetto contratto di governo non è la Bibbia né il Vangelo, ma solo un accordo tra due parti politiche, se lo stesso contiene concetti privi di validità logica, scientifica e giuridica, lo si modifica, come si fa per tutti i contratti.

La manipolazione psichica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, dev’essere provata, dimostrata, come tutti i reati, non è sufficiente affermarla apoditticamente. Chi afferma che ci sia manipolazione psichica è tenuto, ha l’obbligo, di fornire le prove di quello che sostiene. Non è ammissibile che in ambito giudiziario si continui a calunniare un genitore (di solito la madre) senza fornire alcuna prova della presunta manipolazione psichica dei figli ma richiedendo una CTU al fine di provarla.

In primo luogo, la CTU non è un mezzo di prova ma un mero accertamento tecnico finalizzato alla verifica di eventuali patologie psichiche di cui possano essere portatori i periziandi; patologie che devono rientrare tra quelle ufficialmente riconosciute dalla comunità scientifica di riferimento.

In secondo luogo, manipolazioni psichiche o altro non sono patologie che un tecnico possa accertare scientificamente ma comportamenti delittuosi di competenza del tribunale penale. E una CTU psicologica o psichiatrica nulla potrà dire in merito se non illazioni del tecnico incaricato che valgono quanto i responsi dei tarocchi.

Quindi, se il giudice della separazione ritiene che le prove della manipolazione fornite dalla parte che la denuncia siano concrete e oggettive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e toglie l’affidamento al genitore che è sospettato del reato di maltrattamento del minore.
Se invece riscontra che l’affermazione del genitore o dell’avvocato che sostiene la manipolazione non è sostenuta da prove concrete e oggettive, analogamente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica perché indaghi per calunnia chi accusa l’altro genitore senza fornire prove concrete e toglie l’affidamento al genitore sospettato di calunnia.
Ci ho messo anche l’avvocato perché non sono pochi gli avvocati che giocano la carta della manipolazione senza fornire prove della stessa; credo ci debba essere anche una responsabilità dell’avvocato in questi casi.

Accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate“: la falsità di un’accusa non è riscontro che si possa fare in sede civile ma è un accertamento che deve effettuare il giudice penale.
La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta a chi ha firmato il DDL 735, parla di episodi di violenza; naturalmente non è sufficiente la dichiarazione della donna di avere subito violenza. Ma se la donna esibisce referti medici e psicologici sulle violenze subite e sulle conseguenze delle stesse, se vi sono testimonianze, registrazioni, fotografie delle lesioni, siamo in presenza di evidenze di violenza.
Ciò è sufficiente a mettere in atto i meccanismi di protezione della donna e dei figli dalle violenze paterne.

Questa concezione perversa porta all’assurdo rappresentato dal fatto che il genitore presunto responsabile di violenze o abusi sessuali viene tutelato dalle istituzioni mentre il genitore presunto responsabile della manipolazione psicologica del minore viene condannato a priori, in un giudizio sommario, senza alcuna prova a suo carico se non illazioni psicologiche che valgono, come già detto, quanto i responsi dei tarocchi, se non addirittura prive di qualsiasi validità scientifica (es. amnesia infantile, false memorie, ecc.).

Art. 10 – Modifica dell’articolo 711 del codice di procedura civile

La questione è squisitamente giuridica.
Mi permetto solo di osservare che questa insistenza sul piano genitoriale, vecchia fissazione dei padri separati, non ha molta logica. Non si può fare una pianificazione così dettagliata della vita di un figlio. Se, per fare un esempio, nel piano genitoriale si scrive che il figlio farà il calcetto, ma poi dopo qualche mese cambia idea e vuole fare pallavolo, che si fa? Si ritorna dal Giudice per modificare il piano genitoriale? Sborsando ovviamente soldi all’avvocato? Si torna dal mediatore familiare? Sborsando ovviamente altro denaro?

Insomma mi vado sempre più convincendo che tra i motivi ispiratori di questo DDL non vi sia affatto il cosiddetto supremo interesse del minore ma il supremo interesse economico delle tante figure che il DDL vuole porre come tutori dei genitori che si separano, ovviamente a pagamento. Insomma, trasformare mediatori familiari e coordinatori genitoriali in stipendiati fissi delle famiglie che si separano.

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