CONTRO LA PAS

E L’ALIENAZIONE PARENTALEConsulenze e pareri tecnici

PREMESSA

In questo testo riporto alcune relazioni di consulenze tecniche di parte da me svolte negli anni scorsi e pareri tecnici richiestimi, nei casi giudiziari in cui veniva diagnosticata la PAS; omettendo ovviamente tutti quegli elementi, nomi, luoghi, date, ecc. che potrebbero consentire di risalire e riconoscere i protagonisti, loro malgrado, di queste vicende assurde che vedono madri e bambini vittime di violenza o di abusi sessuali, rivittimizzati da un sistema psico-socio-giudiziario perverso.

Le vicende processuali sono concluse da anni e molti ragazzi sono ormai maggiorenni se non proprio adulti; nei casi che si sono risolti bene, sottratti alla violenza e qualche volta agli abusi sessuali paterni, i bambini hanno avuto tutti uno sviluppo sereno e una vita felice. Ciò smentisce nella maniera più categorica le previsioni sinistre fatte dai CTU sull’ipotetico rischio evolutivo che questi ragazzi correvano per via della cosiddetta alienazione parentale.

Rileggendole adesso, a distanza di alcuni anni dai fatti, non più coinvolto emotivamente in quelle vicende, posso parlare a giusta ragione, parafrasando il grande Charles Bukowski (2), di “storie di ordinaria follia psico-socio-giudiziaria”; qui le “erezioni, eiaculazioni ed esibizioni” sono soltanto simboliche ma rendono uno spaccato di quel mondo, davvero inquietante.

Mi sono imbattuto per la prima volta in questo concetto, quello di PAS (sindrome di alienazione genitoriale) nel 2010, ne ho già parlato in questo e-book: https://amzn.to/2QESIFO

Il concetto di PAS, pur non essendovi descritto perché ancora sconosciuto in Italia verso la fine degli anni ’90 del secolo scorso, può far parte a pieno titolo di quella “Enciclopedia delle scienze anomale” dal titolo “Forse Queneau” (3). Il libro si apre con una citazione di Bertrand Russel: «Tutti gli argomenti induttivi si riducono alla seguente forma: “Se questo è vero, quello è vero: ora quello è vero, perciò questo è vero”. Questo argomento, si intende, è formalmente fallace».

Il concetto di PAS, costruito in maniera induttiva, è fallace; nella sostanza chi aderisce a questa concezione sostiene che se un bambino dopo la separazione dei genitori rifiuta di relazionarsi con uno di essi, ciò accade perché è stato manipolato dall’altro genitore; siccome è stato manipolato da un genitore rifiuta la relazione con l’altro genitore. Naturalmente, la dichiarata manipolazione non viene mai provata, è solo presunta; e sulla base di questa presunzione si rovina la vita di madri e bambini.

Si tratta di una di quelle “fedi pseudoscientifiche”, come si legge nell’introduzione del libro citato, a cura di Paolo Rossi storico della scienza, “nate spesso negli Stati Uniti e poi dilagate nel resto del mondo”; e ancora: “… il costruttore di teorie deliranti è ostinatamente attaccato a un unico e invariabile sistema di riferimento e non può effettuare revisioni. La sua idea viene mantenuta in modo incorreggibile. Non ci sono fatti che valgano a smentire il suo sistema e tutti i fatti vengono reinterpretati in modo da poter essere presentati come prove o conferme della teoria”.

Negli anni più recenti gli psicologi giuridici non parlano più di PAS, parlano di alienazione parentale, o usano altri sinonimi (4), ma in quegli anni, 2010-2013 usavano largamente il concetto di PAS da loro intesa come una grave malattia che colpiva donne e bambini dopo la separazione coniugale. Quanti orrori sono stati compiuti dagli psicologi giuridici! Quanti bambini sono stati strappati alle madri con questo pretesto e rinchiusi in cosiddette case famiglia, alcune veri e propri lager.

Una casa famiglia è un luogo nel quale si entra volontariamente e dal quale si può uscire in qualsiasi momento; ma se vi si viene rinchiusi contro la propria volontà, in seguito a un provvedimento giudiziario, e da quel luogo non si può uscire, non lo si può più chiamare casa famiglia ma è un carcere a tutti gli effetti, un luogo di detenzione mascherato da tutela del minore (“nel supremo interesse del minore” si scrive ipocritamente in alcuni di questi provvedimenti giudiziari).

Perché pubblico questo materiale?

La prima esigenza è quella informativa; sono ancora pochi coloro che conoscono l’orrore che devono affrontare le madri e i figli quando cercano di salvarsi dalla violenza in famiglia o addirittura dagli abusi sessuali, solo chi ci è passato lo sa. Pensano di potersi salvare con la separazione coniugale ma è proprio in quel momento che scatta la trappola più crudele, quella della Legge n. 54 del 2006, quella che consente agli uomini violenti o pedofili di tenere in pugno le proprie vittime, a volte sino alle più estreme conseguenze, il femminicidio e il figlicidio.

Voluta dal governo di centro destra, la legge 54/2006 venne valutata negativamente persino dalla Presidente della Commissione Infanzia e adolescenza, l’on. Maria Procaccini Burani di Forza Italia, che votò contro l’approvazione della stessa (5); il che è tutto dire.

La legge 54/2006 fu oggetto di puntuali critiche nel corso di un convegno giuridico che si svolse a Reggio Emilia, ad appena due mesi di distanza dalla sua approvazione (6); sotto l’etichetta della tutela dei minori la legge 54 tutela in realtà i padri violenti o abusanti ed è lo strumento più raffinato per perpetuare il controllo patriarcale su ex-mogli e figli anche dopo la separazione coniugale.

Poi per consentire, a chi sta vivendo l’orrore delle CTU, di trovare degli spunti per potersi meglio difendere dagli psicologi giuridici, ma anche dagli assistenti sociali, e contrastare le loro perverse teorie.

Inoltre per evidenziare, se ancora ce ne fosse bisogno, il grave pregiudizio contro le madri da parte degli operatori psico-sociali ma anche giuridici, che domina e guida questi processi.

Si noterà che nelle note bibliografiche delle CTP riporto sistematicamente, per confutare il concetto di PAS, sempre gli stessi riferimenti, aggiornati nel corso degli anni. Un elenco abbastanza esaustivo dei documenti che criticano il concetto di PAS si trova a questo link:

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/link.pdf

Nonostante questi lavori siano stati a volte sbattuti in faccia, metaforicamente s’intende, ai sostenitori della PAS, non li hanno minimamente scalfiti nelle loro certezze granitiche; e sì, perché la PAS, o alienazione parentale che dir si voglia, è la classica gallina dalle uova d’oro. E di ‘ucciderla’ non ne hanno voglia alcuna.

Infine, per mettere in guardia i genitori, soprattutto le madri, quando i figli minori dovessero confessare di aver subito abusi sessuali, dall’improvvisarsi investigatori perché questo si ritorcerà contro di loro. Si affidino agli esperti giuridici, in primo luogo a un avvocato penalista di fiducia il quale saprà come consigliarli. Non si mettano a cercare prove, fare registrazioni, filmati; al processo tutto questo si ritorcerà contro di loro; sarà facilmente demolito dall’avvocato della controparte, e rischieranno poi una denuncia per calunnia. Chi è deputato a cercare le prove di un reato è la polizia giudiziaria, o il proprio avvocato svolgendo indagini difensive.

A mio parere, il quadro che emerge da queste vicende è desolante.

Alcuni CTU mostrano con evidenza di essere in malafede; pur avendo sotto gli occhi la palese incapacità genitoriale di alcuni padri, emersa dai colloqui e dai test psicologici da loro stessi somministrati, non ne hanno preso atto, cercando in ogni modo di danneggiare le madri e i bambini. In altri casi è palese la totale incapacità di alcuni professionisti di svolgere il delicato incarico di CTU.

Il concetto di alienazione parentale è solo una strategia processuale per difendere il genitore violento o pedofilo, il suo obiettivo è quello di occultare la violenza in famiglia su donne e minori (7). I CTU favorevoli all’applicazione del concetto di alienazione parentale tenderanno pre-giudizialmente, cioè ancora prima di iniziare l’accertamento peritale, a ridimensionare se non proprio negare quanto denunciato dalle madri, o comunque dai genitori protettivi verso i minori, e cioè l’esistenza in quella vicenda di violenza o di abusi sessuali; si approcciano alla CTU con la convinzione che il rifiuto del bambino verso un genitore sia causato dalla manipolazione psicologica operata dall’altro genitore. Scalfire questa certezza è praticamente impossibile.

È come se, in senso metaforico, per valutare reati connessi a fatti di mafia venissero incaricati esperti che negano la mafia; perché la violenza contro le donne ha la stessa valenza sociale della mafia (8). Il muro di omertà intorno queste vicende deve essere squarciato; questo testo, come i precedenti (9), si propone di cominciare ad aprire qualche crepa.

Né, almeno nelle vicende più recenti, è stata applicata la Convenzione di Istanbul che risale al 2011, e che dal 2013 è una legge dello Stato italiano (10); ciò in dispregio di più sentenze della Suprema Corte di Cassazione (es. Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959) nelle quali è ribadito univocamente il principio per il quale la normativa sovranazionale, in particolare quella comunitaria, è prevalente rispetto a quella nazionale e che in caso di conflitto tra le due il Giudice è tenuto a disapplicare la normativa nazionale in favore di quella sovranazionale, in questo caso la Legge 54/2006 – (“Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna”).

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20110506.pdf
  2. Bukowski C (1967), Storie di ordinaria follia – Erezioni, eiaculazioni, esibizioni. Feltrinelli Economica, 1982.
  3. Albani P e della Bella P (1999), Forse Queneau – Enciclopedia delle scienze anomale. Zanichelli.
  4. Sinonimi che vanno dal problema relazionale al rapporto simbiotico, madre assorbente, fusionale, ostativa, istrionica, malevola, oppositiva, bambino adesivo, appatellato, scisso, simbiotico, in conflitto di lealtà, arruolato nella guerra contro il padre, colonizzato dai voleri degli adulti, ecc. Una serie di termini pescati a caso, una vera e proprio insalata di parole di schizofrenica memoria.
  5. http://www.alienazionegenitoriale.org/0054.htm
  6. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/etelina.pdf
  7. https://bit.ly/3fIOt6z; si veda anche: https://bit.ly/3sImJlA
  8. https://bit.ly/2PDqxXH; ved. anche https://bit.ly/3gxf72M e: Di Nicola P (2012), La mia parola contro la sua. Harper Collins Italia. https://bit.ly/2Prb90L
  9. https://amzn.to/2QuEuHM e https://amzn.to/3umTpSN
  10. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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