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NO, L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ NON HA RICONOSCIUTO L’ALIENAZIONE PARENTALE

Pubblico la traduzione di questo importante articolo; il testo in lingua portoghese è a questo link; l’originale in francese si trova qui.

10 SETTEMBRE 2019 DR.A PATRICIA ALONSO

Il 25 maggio 2019, presso l’Assemblea Generale a Ginevra, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha votato per rivedere la classificazione internazionale delle malattie (ICD-11).

L’OMS ha deciso di non riconoscere l’alienazione parentale nell’ICD-11, ma i suoi sostenitori hanno immediatamente lanciato una campagna di disinformazione.

Come afferma Pierre-Guillaume Prigent, uno dei nostri membri, il 4 giugno 2019: “le associazioni che sostengono il riconoscimento dell’alienazione parentale producono visioni fuorvianti [come quella qui sotto] e le stesse argomentazioni che vengono ripetute dagli esperti di alienazione parentale sono eticamente e scientificamente molto problematiche.”

Ad esempio, ACALPA, un’associazione che sostiene l’alienazione parentale, afferma che l’OMS ha recentemente riconosciuto l’alienazione parentale. Usa il logo dell’OMS per guadagnare credibilità.

L’associazione “I Love Both Parents”, che sostiene anche il riconoscimento dell’alienazione parentale, afferma che l’OMS ha recentemente riconosciuto l’alienazione parentale.

Questa campagna di disinformazione in Francia, come abbiamo sottolineato il 5 giugno, ha reso necessario anche un intervento di Nicole Belloubet per correggere la pagina intranet del 28 marzo 2018 sull’alienazione parentale.

L’alienazione parentale è presente solo nell’indice della classificazione dell’OMS ma non è definita in esso, il che significa che non è riconosciuta dall’Organizzazione come mostrato dai due screenshot in questo tweet e debunk realizzati alla fine di maggio (cfr testo originale in francese).

L’OMS si esprime chiaramente: L’indice alfabetico è un elenco di circa 120.000 termini clinici (inclusi sinonimi o espressioni). L’indice viene utilizzato per trovare i codici ICD o le combinazioni di codici pertinenti per i termini. La menzione di un termine nell’indice viene utilizzata esclusivamente per la codifica. La menzione di un termine nell’indice non implica l’approvazione o l’approvazione di una condizione specifica. Inoltre, il titolo “Problema relazionale caregiver-bambino” si trova nel capitolo 24 della classificazione. Questo capitolo è intitolato “Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari”; “Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari”, nel senso che questa non è una sindrome o un disturbo: è solo un fattore di contesto. E la definizione di questo “problema relazionale” non corrisponde a nessuna delle definizioni di alienazione parentale fornite dai suoi promotori. Inoltre, la stessa alienazione parentale non è mai definita nella Classificazione.

Bisogna ricordare che l’alienazione parentale è un concetto che non è scientificamente provato. La presenza di questo concetto nell’indice ha allertato molti ricercatori che si sono approcciati all’OMS con un documento internazionale aperto al pubblico.

Questa nota di sintesi mostra la mancanza di rigore scientifico degli studi condotti dai promotori dell’alienazione parentale (metodologia, reclutamento degli intervistati, ecc.), nonché l’esistenza di conflitti di interesse. In effetti, a volte sono le persone che gestiscono programmi contro l’alienazione parentale che vogliono che venga riconosciuta.

La lettera aperta è stata firmata da centinaia di organizzazioni che combattono la violenza contro donne e bambini che sono consapevoli da un paese all’altro delle drammatiche conseguenze dell’utilizzo di questo pseudo-concetto nei tribunali della famiglia.

Il documento si conclude come segue: L’inclusione del termine “alienazione parentale” ovunque nell’ICD-11 rafforzerà probabilmente le tendenze distruttive nei tribunali della famiglia che danneggiano i bambini e i loro caregiver. Inoltre, le preoccupazioni validate empiricamente sull’inaffidabilità del concetto possono mettere in discussione la credibilità scientifica dell’Organizzazione mondiale della sanità e l’affidabilità della classificazione internazionale delle malattie.

Numerosi studi confermano che l’alienazione parentale può essere utilizzata come strategia per nascondere la violenza coniugale. Il 26 aprile 2018, il forum “L’alienazione parentale: una minaccia per donne e femministe?” Organizzato all’Università del Quebec, a Montreal (UQAM), ha fatto il punto sul concetto di alienazione paentale e sul suo utilizzo in situazioni di violenza domestica in Quebec, Europa e Brasile.

Gli interventi dei tredici intervenuti hanno rivelato che l’alienazione parentale è un concetto che “invalida, nega e nasconde le parole e le paure espresse da donne e bambini di fronte alla violenza maschile” (p.4); che “l’utilizzo del concetto di alienazione parentale in situazioni di violenza coniugale pone l’interesse superiore dei bambini dietro l’interesse dei genitori con comportamenti violenti” (p.5); che “l’uso del concetto è possibile in gran parte a causa della mancanza di comprensione e del mancato riconoscimento della violenza degli uomini contro donne e bambini, nonché della confusione tra violenza domestica e gravi conflitti di separazione” (p.6); che “diverse parole per riferirsi all’alienazione parentale ne facilitano l’uso in situazioni di abuso coniugale” (p.8); che “la divulgazione del concetto è correlata alle affermazioni dei mascolinisti e alle pressioni esercitate sui gruppi per i diritti dei genitori” (p.9).

Uno studio della professoressa di giurisprudenza statunitense Joan S. Meier conferma la testimonianza di donne che denunciano la tendenza dei tribunali della famiglia porre la sicurezza dei minori a un livello secondario. Lo studio conferma anche che le accuse di alienazione parentale utilizzate dai genitori nella difesa sono efficaci nel nascondere la loro violenza.

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IL RIFIUTO IMMOTIVATO O INGIUSTIFICATO

Cominciamo, come all’asilo, con alcune definizioni; per alcuni ce n’è bisogno.

RIFIUTO: è l’atto, il comportamento del rifiutare, del non accettare una persona o una situazione.

IMMOTIVATO: che non è giustificato né spiegato da alcun motivo.

INGIUSTIFICATO: non giustificato, sinonimo di immotivato.

Il contesto cui mi riferisco è quello dell’affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori, laddove rifiutino la frequentazione con un genitore.
Un po’ di storia.

Sino al 2012 gli psicologi giuridici di fronte a una situazione di rifiuto della relazione con un genitore, come sopra descritta, adducevano a motivazione dello stesso l’insorgere di una malattia che colpiva questi bambini e con loro il genitore non rifiutato.
Strana malattia, quella che colpisce in prevalenza donne e bambini dopo la separazione coniugale, mai prima della separazione, durante la vita coniugale; e che colpisce solo quei bambini che rifiutano la relazione con il padre, e le madri di questi bambini, mai gli altri bambini di genitori separati, o le altre donne separate (questa è la versione originale di Gardner).

La motivazione del rifiuto era quindi identificata in questa presunta malattia che chiamavano sindrome di alienazione genitoriale, PAS.
Cosa è successo nel 2012?
Nell’ottobre del 2012 il sig. Ministro della salute, nel rispondere a un’interpellanza parlamentare proprio sulla PAS, facendo proprio il parere dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dichiarò che la stessa non ha alcuna base scientifica.
Non esiste quindi, né è mai esistita, una malattia che si chiami sindrome di alienazione genitoriale.
Come reagirono gli psicologi giuridici alla sconfessione proprio sul piano scientifico della loro gallina dalle uova d’oro, la PAS? Tirando fuori dal cilindro il concetto di alienazione parentale, giochetto piuttosto datato e facilmente criticabile.
Tra l’altro l’uso del termine ‘parentale’ per tradurre l’inglese ‘parental’, che invece si traduce con ‘genitoriale’, dà l’idea delle capacità manipolative di questi soggetti.

Dal 2012 quindi la motivazione del rifiuto non è più la PAS ma l’alienazione parentale. Ci hanno scritto su questo numerosi articoli, pensando di accreditare questo nuovo concetto.
Di fronte alla numerose critiche, non solo mie, come si può leggere qui, qui e qui, alcuni psicologi giuridici si sono inventati il concetto di rifiuto immotivato o ingiustificato.
Mai sentita cosa più sciocca.
Il rifiuto della relazione è un comportamento e un comportamento, per definizione, ha sempre una motivazione; ne ho parlato a questo convegno a Roma ma soprattutto ho ripreso tali concetti in questo post.

Il loro ragionamento, di una elementarità che fa dubitare delle loro competenze professionali, sembra essere il seguente: poiché la motivazione del rifiuto non è più né la nostra cara adorata PAS né la sua figlia bastarda, l’alienazione parentale, ergo il rifiuto è immotivato e ingiustificato.
Ci hanno fatto persino articolo che vorrebbe essere scientifico; questo concetto illogico si è meritato addirittura un articolo su “Il Messaggero” .
Perché aumentano solo a Roma? Elementare, Watson! Perché a solo a Roma ci sono psicologi convinti di questa assurdità.
La totale mancanza di logica di questo concetto emerge da queste parole di una delle intervistate: «Rifiuti immotivati dunque indotti, gli addetti ai lavori ritengono che troppo spesso un figlio si rifiuti di incontrare un genitore senza alcun motivo. … Aumentano i casi di rifiuto anche perché non esiste il riconoscimento scientifico e giuridico della Pas (sindrome alienazione parentale)».

Concludendo, non può esistere un rifiuto immotivato o ingiustificato; chi, da psicologo, lo sostiene, dovrebbe tornare a studiare sui banchi dell’università (forse anche su quelli del Liceo, per studiarsi meglio un po’ di logica).
Sul rifiuto ritengo illuminante quanto scritto dai giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino” di Roma:
«Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio.»

La paccottiglia para-psicologica proposta da questi psicologi dovrebbe essere per sempre accantonata.

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PAS E GIUSTIZIA

Sottotitolo:
Quando un sostenitore della PAS/alienazione parentale
incontra un giudice con gli attributi
il sostenitore della PAS/alienazione parentale
fa una figura di merda.

Ecco, vorremmo anche in Italia più giudici con gli attribuiti.
La vicenda:
Risale al 6 dicembre 2018 una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York; ne riporto qualche stralcio, quelli più significativi, a mio parere. L’intera sentenza si trova a questo link.

«Altri tribunali di New York hanno espresso lo stesso scetticismo sulla validità scientifica dell'”alienazione genitoriale”. Processo di Montoya v Davis, 156 d.C. 132 132, 136 n. 5 (3 ° dipartimento 2017) (l’appello era preoccupato per il valutatore forense che era stato considerato un esperto di “alienazione parentale”, che non è una diagnosi inclusa nella Quinta Edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e ha inoltre osservato che, nel contesto penale, la “sindrome da alienazione genitoriale” è stata respinta in quanto non generalmente accettata nella comunità scientifica, citando People v Fortin)

La sentenza riprende il famoso lavoro della prof.ssa Carol Bruch, da me più volte citata:

«La PAS sviluppata e descritta da Richard Gardner non ha basi logiche né scientifiche. È respinta da scienziati sociali responsabili e manca di solide basi nella teoria o nella ricerca psicologica. L’Alienazione Parentale, sebbene più raffinata nella sua comprensione delle difficoltà bambino-genitore, comporta rimedi propri invadenti, coercitivi e privi di fondamento. Gli avvocati, i giudici e i professionisti della salute mentale che si occupano di questioni di affidamento dei minori dovrebbero pensare attentamente e rispondere giudiziosamente quando vengono avanzate affermazioni basate su entrambe le teorie. Sebbene l’uso della testimonianza di esperti sia spesso utile, i giudici devono fare il loro dovere piuttosto che fare affidamento acritico sulle opinioni degli esperti. Ciò è particolarmente vero in settori come la psicologia e la psichiatria, dove persino gli esperti hanno una vasta gamma di punti di vista e professionisti diversi, sia in buona fede sia in malafede, a volte offrono opinioni al di là delle loro competenze. Avvocati e giudici sono addestrati a porre le domande difficili, e questa abilità dovrebbe essere impiegata qui

La storia italiana di questo articolo va raccontata; nel 2011-2012, insieme a una madre separata, laureata in lingue, traduttrice ufficiale per il Tribunale, ottima conoscitrice della lingua inglese, abbiamo iniziato la traduzione di questo aticolo e l’abbiamo proposta ad alcune riviste giuridiche che si occupano di minori. Ci risposero che questo importante articolo non rientrava nei loro interessi editoriali. Riviste che si occupano di giustizia minorile!!

Al processo testimoniò, in favore del padre e quindi contro la madre, la d.ssa Amy Baker, grande sostenitrice dell’alienazione parentale, che individuò ben 17 comportamenti dei bambini e della madre che a suo giudizio erano una spia di alienazione parentale.
Questa la risposta del tribunale:

«Tutto quanto è stato detto e fatto, una lista di punti per queste pietre miliari della presunta “alienazione genitoriale” rivela un miscuglio di fatti contestati. Non ci sono prove schiaccianti di nessuno dei 17 presunti segni di alienazione presentati dagli esperti. Sebbene vi siano prove di comportamenti inaccettabili da parte della madre, l’unica condotta inequivocabile riguarda alcune violazioni dell’accordo e degli ordini, la sospensione di informazioni mediche e il dibattito sulla ragazza e sui procedimenti giudiziari. Sulle altre 13 accuse, non vi è alcuna prova della condotta o non vi è alcuna correlazione tra la condotta e le opinioni delle figlie sul padre

Un’altra testimone in favore del padre e contro la madre è stata la d.ssa Linda Gottlieb, altra grande sostenitrice dell’alienazione parentale. A lei il tribunale così replicò:

«Per questa corte, il commento dell’esperto, a volte, ha raggiunto quasi l’apice della follia: ha testimoniato che una madre che dice ai suoi figli che le mancano quando se ne sono andati è colpevole di condotta alienante e manipolazione. Se è così, ogni madre nel mondo ha bisogno di riprogrammazione. Questi commenti suggeriti da questo esperto – da soli – suggeriscono fortemente che questo esperto, forse ben versato nei libri di testo clinici di “genitorialità normativa”, non ha idea di cosa si verifica nel mondo della genitorialità dopo il divorzio in casi ad alto conflitto. Suggerire che qualsiasi deviazione dalle istruzioni dell’esperto – istruire i bambini mitizzati su come dovrebbero comportarsi e su cosa dovrebbero fare – costituisce un distacco dalla realtà che porta questo tribunale a concludere che questi commenti – e gran parte dell’analisi di questo esperto – mentre forse avanza un ideale a cui i genitori dovrebbero aspirare, è indegna di credito. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata perché a questo esperto (e a tutti gli altri esperti che hanno testimoniato) manca un legame con la realtà: non ha mai intervistato le figlie e la sua intera descrizione degli orrori dell’alienazione dei genitori è speculativa come risultato. Questo tribunale rifiuta di accettare questa interpretazione di terapista delle prove tale decisione spetta a questa corte e a nessun altro. Questo tribunale da solo deve rivedere le prove e determinare – non attraverso l’intuizione o il pensiero controintuitivo – se l’alienazione è avvenuta e influenza la vita delle figlie

Nella vicenda intervenne anche un terzo esperto a favore del padre e contro la madre; il tribunale così concluse:

«La presenza degli stessi tre esperti qui – a spese del padre – suggerisce alla corte che la teoria dell’alienazione genitoriale è solo un nuovo strumento nel “complesso di para-psicologia in aula”, come parte di una strategia per rovesciare gli accordi di genitorialità negoziati dal coniuge più aggressivo e con il reddito maggiore

Onestamente, non ho altro da aggiungere.

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IL RIFIUTO DEL MINORE

In alcune separazioni coniugali, il 3,8% secondo uno studio statunitense si osserva il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, di solito il padre.
Su questo rifiuto è stato costruito il concetto di PAS, sindrome di alienazione genitoriale, oggi ridenominata alienazione parentale; questo per sfuggire alla condanna del Ministro della Salute che nell’ottobre 2012 ha dichiarato che la PAS non ha alcun fondamento scientifico.
Tale concetto è divenuto addirittura oggetto del contratto di governo con l’impegno a promuovere norme di “contrasto al grave fenomeno dell’alienazione parentale“.
Proposizione del tutto illogica perché quello che si osserva in alcune separazioni, come già detto, non è la cosiddetta alienazione parentale ma è il rifiuto del minore verso la frequentazione di un genitore; l’ipotetica alienazione parentale è il nome che alcuni danno alla presunta causa di questo fenomeno, ovvero il condizionamento psicologico del minore, la sua manipolazione da parte dell’altro genitore.

Sulla questione del rifiuto ho già scritto un articolo pubblicato sul sito alienazionegenitoriale.org; successivamente ho approfondito la questione nel capitolo “Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale” del testo giuridico “L’alienazione parentale nella aule giudiziarie“, a cura di Cassano G, Grimaldi I e Cordier P, edito da Maggioli.

Riprendo quindi da questo testo le seguenti note, mettendo in evidenza la totale illogicità di questi concetti.
Il corto circuito della logica che si verifica in queste vicende separative è rappresentato dal fatto che da parte dei CTU, ma anche di avvocati e giudici, il rifiuto viene addirittura considerato come la prova della presunta manipolazione psicologica del minore.
Persino di recente, in una CTU a Foligno, mi sono trovato di fronte a CTU (una psichiatra e una psicologa) che sin dal primo incontro hanno parlato di condizionamento materno, tanto che ho replicato dicendo che era opportuno chiudere lì la CTU visto che loro avevano capito già tutto prima ancora di iniziare le operazioni peritali e senza ancora conoscere le persone oggetto di perizia.
Ma è ciò che avviene sistematicamente nelle CTU, per loro è tutto chiaro sin dall’inizio, senza bisogno di conoscere i fatti: le madri manipolano i figli contro i padri.
In una CTU nel MIlanese, che risale al 2011, al primo incontro il CTU così si è espresso verso i due ragazzi di 14 anni: «Allora, vostro padre era un mostro, vostra madre invece era una santa… Vostra madre vi ha manipolati e sono seriamente preoccupato per come andrà a finire…. Volenti o nolenti dovrete frequentare vostro padre… Se vi comportate così qui non finiamo più….».

La prova della presunta manipolazione psicologica del minore non può essere il rifiuto; questo, al massimo, è l’eventuale conseguenza del presunto condizionamento ma non può essere certo la sua prova. È un modo di ragionare profondamente illogico.
Sarebbe come presumere, per esempio, lo stato di ubriachezza di un automobilista dal fatto che abbia provocato un incidente stradale. L’incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza ma non ne è certo la prova; la prova deve essere prodotta con i mezzi idonei, etilometro e alcolemia per dimostrare l’assunzione di alcolici, il tasso alcolemico al momento dell’incidente.
Ragionare diversamente significa confondere la conseguenza dell’atto illecito (l’incidente stradale o il rifiuto) con la prova dell’atto illecito stesso (ubriachezza o condizionamento psicologico) senza ulteriormente indagare e ricercare la prova di altri atti illeciti (es. elevata velocità o violenza/abusi sessuali) che possano aver causato la medesima conseguenza (il rifiuto della relazione).
Difatti se un evento (il rifiuto) può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori (Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri (amianto e nesso di causalità ) si sbaglia, proprio sul piano logico, ad affermare che l’unica causa del rifiuto sia il presunto condizionamento del minore (PAS o alienazione parentale) supportando questa tesi con elementi scarsamente oggettivi (indagine psicologica, test psicologici, ecc.) ed escludendo a priori altre possibili motivazioni del rifiuto; tra queste rientrano a pieno titolo la violenza fisica, diretta o assistita, la violenza psicologica e quella economica, l’abuso sessuale, sostenuti da referti medici o psicologici, testimonianze, ecc., tutti elementi oggettivi di prova.
Oltretutto, le pressioni psicologiche esercitate sul bambino da un genitore denigrando l’altro genitore possono allontanare il bambino proprio dal genitore che esercita tali pressioni psicologiche. Riporto un caso abbastanza emblematico; si tratta di una CTU per il Tribunale di Bari.

Nel corso delle operazioni peritali emerse che quando il bambino, di 4 anni, era dal padre sia il padre sia altri familiari paterni gli parlavano male della madre e della famiglia materna, con frasi del tipo “la mamma è pazza”, “la nonna (nonna materna) è una strega”, “la zia (sorella della madre) è una strega”, ecc. Il bambino protestava per queste affermazioni dicendo che non era vero e che loro non conoscevano la madre, la nonna e la zia. Per via di queste continue pressioni psicologiche iniziava ad andare malvolentieri dal padre, piangendo e protestando ogni volta. Il procedimento si è concluso con l’affido esclusivo alla madre, collocamento del minore dalla madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlio.

I bambini sono in grado di capire quando qualcuno cerca di manipolarli e ovviamente maturano un risentimento verso chi cerca di manipolarli, considerano le persone che li ricattano come una minaccia, individui con cui non vogliono avere niente a che fare perché non trasmettono loro sensazioni positive.
Di altri casi analoghi ho parlato in questo convegno.

L’insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l’attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini, come sottolineato già dal 2007 da Crisma e Romito, docenti di psicologia a Trieste.

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FALSE MEMORIE E SUGGESTIONABILITÀ DEL MINORE

La questione è tornata prepotentemente alla ribalta in seguito ai fatti di Reggio Emilia; lasciando che la giustizia faccia il suo corso, vorrei soffermarmi brevemente sulla questione delle false memorie e della suggestionabilità del minore.
Si tratta, come per la PAS o alienazione parentale, di mera strategia processuale per difendere le persone accusate di abusi sessuali sui minori.
La questione delle cosiddette false memorie nasce negli USA nel 1992 con un’associazione chiamata “Fondazione della sindrome delle false memorie” (FMSF – False Memory Syndrome Foundation) creata da genitori accusati dai figli di aver commesso abusi sessuali e che cercavano di difendersi dalle accuse con questa sindrome inventata, e da sostenitori della pedofilia, tra i quali il ben noto Ralph Underwager, quello che sosteneva che la pedofilia è la volontà di Dio.
Qui un link per saperne di più.

In Italia questo concetto è fortemente sostenuto da avvocati che di solito difendono casi di pedofilia, individuali o collettivi, e da professionisti dell’area psicologico-psichiatrica afferenti alla psicologia giuridica; per inciso sono gli stessi che sostengono la PAS o alienazione parentale, e questo dà la misura della loro credibilità scientifica.
Nel 2017 hanno cristallizzato questo concetto in un documento, la Carta di Noto IV che presentano come la summa della psicologia giuridica, il punto di riferimento per i CTU chiamati a valutare bambini vittime di abusi sessuali, ma anche utizzata nelle separazioni per difendere il genitore violento.
Ne ho già criticato il contenuto, per questo e altri aspetti; riprendo, ampliandole, quelle stesse critiche.
Riporto dal testo “L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie“, curato da Cassano e Grimaldi, Maggioli Editore.

La frase sulla suggestionabilità dei bambini, contenuta nella Carta di Noto IV è la seguente: “È probabile che eventuali vuoti nel ricordo siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricordo inferiti da informazioni disponibili, per quanto non direttamente percepiti durante l’esperienza originaria“; i bambini cioè sarebbero facilmente suggestionabili, sui bambini potrebbero essere impiantate con facilità false memorie.
La trappola è rappresentata dall’espressione “è probabile“; messa così non significa assolutamente nulla. In che misura è probabile? 1%, 10%, 100%?
In alcune CTU ho letto il riferimento a uno studio che risale al 2004 svolto in una classe di scuola elementare su 53 bambini.

In pratica, nella classe si presentò uno sperimentatore dicendo di essere un giornalista, che rivolse alcune domande ai bambini e svolgendo con loro alcuni giochetti; dopo una settimana un’altra sperimentatrice si è presentata nella scuola dicendo che il giornalista aveva smarrito la registrazione e che quindi voleva ricostruire l’evento con l’aiuto del bambini, dapprima con un racconto libero e poi ponendo loro domande suggestive.
Al racconto libero con domande chiuse risultò che solo il 15% dei bambini aggiunse dei particolari di fantasia ma nell’85% dei casi i bambini non hanno aggiunto alla ricostruzione dell’evento alcun elemento di fantasia.
Se ne dovrebbe dedurre che quando i bambini riferiscono di violenze o abusi sessuali sono, evidentemente, credibili nell’85% dei casi.

Circa le domande suggestive gli autori scrivono “Questi risultati mostrano più specificatamente che i bambini intervistati si sono lasciati facilmente influenzare dalle informazioni fornite da un adulto e soprattutto dalle domande riguardanti la durata di un evento che hanno personalmente vissuto. In altre parole i bambini di 6 anni si sono lasciati suggestionare in percentuali maggiori rispetto a quelli di 8 anni, a tutti i tipi di domande ed in particolare a quelle sul tempo; i bambini di 8 anni sono risultati suggestionabili in numero minore rispetto ai bambini di 6 e 7 anni, soprattutto alle domande sull’azione e sul tempo.”

Ma questo studio, oltre ad avere come oggetto un’esperienza tutto sommato neutra per i bambini, non personale, un evento che non li toccava personalmente, non tiene conto della letteratura internazionale che dimostra una cosa fondamentale: è possibile indurre in alcuni casi il falso ricordo di episodi tutto sommato plausibili, ma non è possibile, se non in una esigua minoranza dei casi, indurre il falso ricordo di un evento non plausibile, come ad es. quello di un abuso sessuale subito nell’infanzia. Letteratura internazionale che non compare nella bibliografia dello studio citato, che è stata volutamente ignorata perché dimostra la tesi contraria; questo è il loro livello!!

Gli studi più significativi in tal senso sono stati condotti negli USA; in uno di questi le autrici si sono proposte di verificare la possibilità di impiantare false memorie mediante la descrizione a due gruppi di bambini di due eventi veri e di due eventi falsi, che loro avrebbero vissuto all’età di quattro anni. A tale proposito hanno istruito le madri a raccontare ai figli questi episodi.
Come falsi eventi da descrivere ai bambini sono stati scelti un evento plausibile (essersi persi da piccoli in un supermercato) e un evento non plausibile (aver subito un clistere da piccoli).
Dallo studio è risultato in primo luogo che la maggioranza dei bambini (54%) non ha ricordato nessuno dei due falsi eventi; che alcuni bambini si sono lasciati suggestionare dal racconto, ricordando di essersi persi in un supermercato da piccoli (evento plausibile) ma solo uno ha ricordato di aver subito un clistere (evento non plausibile).
Le autrici concludono che la possibilità di impiantare false memorie nei bambini è legata alla plausibilità dell’evento e ciò sarebbe in relazione alla presenza in memoria di uno script di memoria sulla precedente conoscenza di quel tipo di evento (es. per averne sentito parlare anche se occorso ad altri bambini), mentre è risultato che non è possibile impiantare nei bambini la falsa memoria di un evento non plausibile (nello studio l’aver subito un clistere da piccoli).

Si deve pertanto ritenere che la testimonianza dei bambini sulle violenze, dirette o assistite, e sugli abusi sessuali subiti sia veritiera sino a prova di falso; tale prova di falso non può essere la PAS o alienazione parentale, non può essere il problema relazionale, non può essere l’altra congettura, del tutto priva di logica, del rifiuto immotivato del minore.

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GLI SPACCIATORI DI BUFALE

Siamo alle solite, il piccolo mondo della psicologia giuridica è prossimo all’orgasmo bufalaro.
Già nel 2012 pensavano di averlo raggiunto, ma fu coitus interrumptus; eccoli allora a spammare la fake news che la PAS era entrata nel DSM-5.

Profetizzavano, nel 2012, che la PAS sarebbe stata classificata dal futuro DSM-5 come alienazione parentale o disturbo relazionale. La delusione fu cocente: nel 2013 venne pubblicato il DSM-5 e la PAS non vi era descritta; e da qui partì la massiccia manipolazione.

Non c’è ma vi è distribuita; come se i manuali classificativi fossero distributori di malattie, ci metti una certa quantità di monetine e scegli la malattia che fa per te.

Il loro capo, il grande somaro Bernet, delirò alla grande dicendo che comunque nelle pagine del DSM-5 c’era lo spirito dell’alienazione parentale.

Adesso hanno ricominciato con la bufala che l’alienazione parentale sarebbe stata riconosciuta dalla classificazione internazionale delle malattie (ICD – International Classification of Diseases) curata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Niente di più falso, ma loro sono fatti così, spacciatori di bufale.
Ma sono bufale pericolose; gli scritti degli psicologi giuridici sono come i pizzini dei padrini di mafia; sono indicazioni per i CTU, per quello che devono scrivere nelle CTU, per come devono condurre le CTU. Ne vengono fuori CTU surreali fatte col copia-incolla, senza un minimo di ragionamento e di logica. Autentiche sciocchezze che poi entrano nelle sentenze e portano a verità giudiziarie del tutto avulse dalla realtà.

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LA VIOLENZA PSICOLOGICA

Una recente sentenza della Cassazione ha scatenato i soliti esegeti … la Cassazione vuol dire questo … no vuol dire quest’altro, e così via.
La Suprema Corte di Cassazione ha detto quello che ha detto nella sentenza, e non è la prima volta che annulla sentenze basate sulla PAS, e non è la prima volta che le sentenze annullate provengano dal Tribunale di Venezia, e non è la prima volta che l’artefice di tutto è un noto CTU di quella città. Staremo a vedere sino a quando durerà questa malagiustizia basata sulla scienza spazzatura; purtroppo non tutti hanno le risorse economiche per arrivare sino alla Cassazione e in molti casi la malagiustizia trionfa.

Non poteva mancare la singolare tesi di uno psicologo giuridico secondo la quale la cosiddetta alienazione parentale sarebbe una forma di violenza psicologica.
Loro, ovviamente, per alienazione parentale intendono la manipolazione psicologica del minore fatta dal genitore collocatario per indurlo a rifiutare la relazione con il genitore non collocatario, un vero e proprio lavaggio del cervello dell’adulto nei confronti del bambino.
Naturalmente, una cosa di questo tipo è sicuramente una violenza psicologica; ma come tutte le violenze, come tutti i reati (perché la manipolazione del minore è un reato, maltrattamento del minore) va provata, va dimostrata con prove concrete e oggettive.
Ma siccome la cosiddetta alienazione parentale sta solo nella testa degli psicologi giuridici, ecco il ricorso alla malattia (PAS di Gardner) e adesso all’alienazione parentale di Bernet che sarebbe dovuta entrare nel DSM-5 ma non ci è entrata nemmeno in forma di spirito e adesso rompono le scatole all’ICD perché venga ricompresa in quella classificazione.
Ma, da emeriti somari quali sono, ignorano che ormai le due classificazioni (il DSM e la sezione disturbi mentali dell’ICD) utilizzano i medesimi criteri e se la loro alienazione parentale non è entrata nel DSM non entrerà nemmeno nell’ICD. Ma tant’è, fare propaganda alla falsa malattia e continuare a manipolare la realtà è la loro specialità, è nel loro DNA, è un elemento costitutivo del loro stesso essere psicologi giuridici.

Ma torniamo alla questione della violenza psicologica; se davvero il bambino subisce da un genitore la violenza psicologica rappresentata dalla manipolazione psicologica contro l’altro genitore si allontana e rifiuta la relazione proprio con il genitore che mette in atto la violenza psicologica.
Riporto sinteticamente da alcune CTU.
Caso di Milano: quattro figli minori collocati dalla madre; tre di loro, stanchi delle pressioni psicologiche della madre, della denigrazione che la madre faceva contro il padre, gradualmente se ne sono andati a vivere con il padre, genitore non collocatario. Per il CTU e il CTP della madre, il Dr Camerini, i ragazzi avevano la PAS indotta dal padre; contraddicendosi in questo perché di solito sostengono che la PAS è causata dal genitore collocatario.
Caso di Venezia: anche qui era accusato di PAS il padre, genitore non collocatario; la madre, collocataria, ha risolto da sola la cosa, tornandosene in Giappone.
Primo caso di Bari: chi denigrava, ecc. era il padre, genitore non collocatario, che è giunto persino a fabbricare una falsa accusa di abuso sessuale sul bambino. La CTU, fuori del giro della psicologia giuridica, ha compreso benissimo la situazione e alla fine la madre ha ottenuto l’affido esclusivo.
Secondo caso di Bari: il CTU ha parlato di alienazione parentale indotta dal padre, genitore non collocatario, indicando la comunità per il bambino. In realtà il bambino, collocato dalla madre, si era stancato delle continue denigrazioni contro il padre fatte dalla madre, delle minacce e addirittura percosse, e se ne è andato a vivere dal padre rifiutando di tornare dalla madre.
Come si vede, gli psicologi giuridici, invasati dalla PAS, oggi alienazione parentale, non riescono proprio a leggere la realtà per quella che è ma cercano di adattare la realtà alle loro convinzioni fideistiche.

Per saperne di più: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190513.pdf

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IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO

Lo spunto per questo post viene da un articolo segnalato da uno degli ‘scienziati’ della PAS nel corso di una discussione su Facebook, pubblicato da altri ‘scienziati’ della falsa scienza o scienza spazzatura; tale articolo risale a fine 2018 e contiene davvero un mucchio di sciocchezze che mi riservo di meglio analizzare in seguito.
Ciò che mi ha colpito è il ritorno di un concetto illogico a anti-psicologico: il rifiuto ingiustificato.
In un recente passato il gruppetto delle ‘sapientine’, di fronte alle critiche, dapprima al concetto di PAS, poi a quello di alienazione parentale (che avrebbe dovuto trovare posto nel DSM-5 ma vi trovarono solo il suo spirito), poi a quello di disturbo/problema relazionale, inventarono il concetto di rifiuto immotivato.
Ci fecero un convegno all’Ordine degli psicologi del Lazio ma nessuno dei partecipanti osò alzarsi per dire: “egregi colleghi state dicendo una stronzata”; eh sì perché un comportamento di rifiuto (di una persona, di una situazione) non può essere immotivato ma ha sempre una motivazione, come tutti i comportamenti. Ci fecero un articolo, ne diedero notizia con grande strombazzamento sui media.
Criticai questo concetto anti-psicologico in un convegno a Roma, lo criticai anche in un post e venne ulteriormente criticato, con grande competenza, dal blog “Il Ricciocorno schiattoso”.
Ho ulteriormente chiarito le cose in un capitolo di questo libro.
Adesso ritornano sul concetto delittuoso chiamandolo con un sinonimo del termine immotivato: ingiustificato.
Cosa significa rifiuto ingiustificato?
Esiste in psicologia una definizione condivisa del termine ‘rifiuto ingiustificato’?
Sulla base di quali criteri un CTU può stabilire se un rifiuto sia giustificato o ingiustificato?
Insomma la solita cagata per sostenere la scienza spazzatura. Ma iettateve int’o cess!!

POST SCRIPTUM
A uso e consumo degli psicologi giuridici che mostrano di non conoscere le cose della psicologia.
Il termine ‘comportamento’, già noto alla filosofia (Pascal) è stato introdotto nella psicologia nel 1913 da Watson, il padre del comportamentismo.
Per comportamento si indica «qualsiasi azione di tipo adattivo compiuta dagli animali e dall’uomo» ovvero «un insieme di reazioni adattive obiettivamente osservabile che un organismo, generalmente provvisto di sistema nervoso, compie in risposta a stimoli del pari osservabili che provengono dall’ambiente in cui vive» (le citazioni sono di Virgilio Lazzeroni in Enciclopedia Medica, USES Edizioni scientifiche).
Il comportamento è quindi sempre la risposa a uno stimolo; per questo, non può esistere un comportamento immotivato o ingiustificato.
Più di recente Umberto Galimberti nel suo Dizionario di Psicologia definisce il  comportamento come segue: «Insieme stabile di azioni e reazioni di un organismo a una stimolazione proveniente dall’ambiente esterno (stimolo) o dall’interno dell’organismo stesso (motivazione)».
Attendo quindi da questi scienziati una definizione di rifiuto immotivato o ingiustificato.

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TRACCIAMENTO DEGLI UTENTI E ALIENAZIONE PARENTALE

I sostenitori della PAS o alienazione parentale utilizzano un sistema di tracciamento degli utenti che navigando alla ricerca di informazioni visitano i loro siti web.
Questo sistema di tracciamento si chiama “HTML5 canvas”; qui si può leggere qualcosa su di esso.
Non ne so molto, non essendo un esperto informatico, ma penso che questo sistema di tracciamento che consente di identificare un computer in modo univoco venga utilizzato da aziende che sono interessate a inviare inserzioni pubblicitarie a chi visita i proprio siti web; credo sia esperienza abbastanza comune che è sufficiente visitare, per esempio, alcuni siti di abbigliamento per poi veder comparire sul proprio profilo Facebook pubblicità di abbiglimento, ecc.
Non un metodo proprio cristallino, perché comunque si tratta di violazione della privacy, ma comunque accettabile nell’ambito commerciale.
Ma siti che si propongono di fare informazione (in realtà fanno disinformazione) sull’alienazione parentale con quali fini utilizzano un sistema di tracciamento degli utenti web?
Come ho scoperto questa cosa? Grazie alla segnalazione di un contato Facebook, che mi ha consigliato di utilizzare un browser più sicuro degli altri per navigare su questi siti, e cioè Tor Browser; ed ecco che navigando con Tor Browser all’apertuta della pagina compare in alto l’avvertimento che il sito utilizza HTML5 canvas per identificare in modo univoco il computer del visitore. Gli altri browser non danno questo avvertimento.
Di seguito un campionario di questi siti; il mio consiglio è di fare molta attenzione a visitarli, anzi se possibile evitateli come la peste, perché la peste vi porteranno in casa.
Se proprio ci si vuole informare sulla PAS o alienazione parentale consiglio il mio sito; è costruito in maniera artigianale, scrivo le pagine in formato testo con notepad e le metto online. Non inserisco (anche perché non saprei come fare non essendo un esperto informatico) programmi spia o altre schifezze del genere. Solo informazione corretta per contrastare la massiccia disinformazione fatta dai sostenitori dell’alienazione parentale.

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GLI PSICOLOGI E I PADRI SEPARATI

Ormai siamo alle comiche.

Il CNOP (consiglio nazionale degli ordini degli psicologi) è intervenuto nell’ambito del dibattito sviluppatosi in seguito alla discussione, in Commissione Giustizia del Senato, degli osceni DDL (osceni nel senso che al termine dà Jean Baudrillard, nel non considerare la diversità delle varie situazioni separative, di affidamento, collocazione e frequentazione) che intenderebbero modificare la legge 54/2006, con un proprio documento.

Purtroppo citano l’articolo di una perfetta sconosciuta nel mondo psicologico internazionale, una certa Linda Nielsen.
Della Nielsen aveva già parlato in Commissione Giustizia il pediatra di Varese nel corso della sua audizione, entusiasmandosi e presentandola come un’esperta in metanalisi.
Il collega purtroppo non sa cosa sia una metanalisi e scambia gli articoli pubblicati dalla Nielsen nei quali cita altri articoli favorevoli alla residenza alternata, per metanalisi.

Se davvero si volesse effettuare una metanalisi dei lavori sulla residenza alternata si dovrebbero cercare nelle banche dati internazionali TUTTI gli articoli sull’argomento (e non solo quelli favorevoli alla propria tesi) pubblicati a livello internazionale in un determinato periodo di tempo, sottoposti a peer-review; se ne vengono esclusi alcuni si devono indicare i motivi dell’esclusione, pena l’inconsistenza del lavoro di metanalisi.

Perchè sono importanti le metanalisi?
Posso parlare del mondo della medicina e della psichiatria, perché del mondo della psicologia conosco poco, non so se esistano articoli psicologici sottoposti a peer-review e non so se su questi lavori siano state effettuate delle metanalisi.
In medicina sono famose alcune metanalisi che hanno portato a rivedere alcune pratiche terapeutiche (es. vagotomia per la cura del’ulcera gastrica, legatura dell’arteria mammaria interna per la cura dell’angina pectoris, ecc.).

Gli articoli della Nielsen non sono affatto metanalisi e spacciarli per tali è antiscientifico, è una frode scientifica. Un’idea di cosa sia una metanalisi la si può trovare qui. Come si vede è una cosa troppo complessa per le menti semplici dei sostenitori dell’alienazione parentale.

Perché il CNOP ha citato questa Nielsen che è una fanatica sostenitrice della residenza alternata? Chiaramente non lo so. Di fronte alle polemiche sollevate ad arte dai padri separati il CNOP si è affrettato a fare una sorta di marcia indietro, con grande soddisfazione dei cavernicoli che si annidano tra i sostenitori dell’alienazione parentale.

Il discorso è di una semplicità disarmante.
Se la separazione è tranquilla, consensuale, senza violenza o abusi sessuali, sono gli stessi genitori d’intesa con i figli, che trovano le soluzioni più adeguate; e psicologi e compagnia bella se ne stiano fuori dalle scatole.
Ma se c’è violenza, se ci sono abusi sessuali, davvero vogliamo mettere i figli a rischio? Davvero gli psicologi hanno già dimenticato alcune tragedie? Questa. E quest’altra. E poi tutte le altre, meno note, forse, ma non meno tragiche. Tragedie avvenute perché non si sono voluti ascoltare i bambini; e gli psicologi, in veste di CTU, hanno le loro grosse responsabilità per avere costretto questi bambini a frequentare i padri che poi li hanno uccisi. Bambini che per gli psicologi avevano la PAS; adesso di sicuro non ce l’hanno più. E nonostante tutto questo ancora non hanno imparato, gli psicologi, a stare lontani dai padri separati.
E che i padri stronzi (anche qualche madre in verità), bastardi, violenti, criminali, pedofili, esistano è un dato di fatto, checché ne pensino i benpensanti, ivi compreso quel senatore della Lega che tanto si spende per i padri separati; evidentemente non li conosce bene.

A ogni buon conto, se proprio ci si voglia documentare su tali questioni, si leggano almeno articoli seri, pubblicati da psicologi rinomati e non da una sconosciuta (ritenuta dal senatore di cui sopra addirittura una guru della psicologia; egregio signore, i guru esistono nel suo piccolo mondo patriarcale ma non nel mondo scientifico), da istituzioni pubbliche.

Qui un ottimo articolo sulla vicenda.

Un articolo serio sulla residenza alternata è il seguente; naturalmente se il senatore ne vorrà tenere conto, bene, se intendesse ancora ignorarlo mal gliene incolga.
REMARQUES SUR LES ÉTUDES CITÉES EN FAVEUR DE LA REÉSIDENCE ALTERNÉE AVANT 3 ET 6 ANS. Traduzione in italiano; nella bibliografia sono citati gli studi internazionali più importanti sul tema, pubblicati non da guru ma da scienziati veri che hanno a cuore il destino dei bambini.

Ricordiamo infine il nostro lavoro inviato a tutti i parlamentari all’epoca degli altri osceni DDL e PDL delle precedenti legislature. Stiamo preparando un suo aggiornamento alla luce degli studi più recenti. Basti dire che l’arretratezza italica sulla questione è tale che nel 2006, mentre il nostro Parlamento approvava la Legge 54/2006, il Québec già criticava la sua legge sul condiviso e la residenza alternata; nel 2011, quando i parlamentari nostrani riproponevano lo scempio della PAS (poi divenuta alienazione parentale) e della residenza alternata, l’Australia faceva piazza pulita di tutti questi concetti. La Francia ha introdotto da anni nel suo codice civile i principi della Convenzione di Istanbul e l’Inghilterra ha rigettato definitivamente un emendamento voluto dalle associazioni di padri separati sulla residenza alternata.

Questi i fatti; il resto sono solo scempiaggini.

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