BUONE PRASSI? – II PARTE

Il suddetto documento si apre con una premessa; le prime parole che si leggono in questa premessa sono le seguenti: “Le separazioni conflittuali rappresentano un fenomeno molto dannoso per la salute psico-fisica sia dei genitori che dei figli minorenni …”.

Primo errore; le cosiddette separazioni conflittuali sono in realtà separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali sui figli da parte di un genitore.

E qui bisogna essere chiari: nei casi di violenza o abusi sessuali è più dannosa per i figli la separazione o la coabitazione con il genitore violento o abusante? Ed è più dannosa per la vittima della violenza del partner, la separazione o la convivenza con il partner violento?

Poi si legge ancora: “Pertanto si rendono necessarie valutazioni psicoforensi …”.

Un momento, si rendono necessarie per chi? Questo è chiaramente uno spot pubblicitario in favore degli psicologi; pubblicità ingannevole, oltretutto. Se le vittime di violenza o abusi sessuali lo ritengano necessario per se stesse, cercheranno uno psicologo di fiducia che le aiuti a superare gli effetti del trauma (violenze e abusi). Ma non certo per una valutazione psico-forense; non vorrei pensare che la cosiddetta valutazione psico-forense si renda necessaria … per gli psicologi.

Ancora: “… modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali … ”; cosa cosa? Gli psicologi, sia pure forensi, adesso si vestono da gendarmi? Quindi propugnano il controllo sociale sotto questa veste?

E continuano: “… e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti …”. Per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti mi sembra ci siano già le leggi che tutelano tali diritti e gli avvocati che tutelano i loro clienti. Essere psicologo forense non significa essere mezzo avvocato; perché se si è mezzo avvocato si è anche mezzo psicologo, e alla fine non si è né l’uno né l’altro.

Vediamo di spiegare, ancora una volta, quali sono i diritti dei soggetti coinvolti in una separazione che fa seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali sui minori.

In una recente vicenda separativa, intervenuta dopo anni di violenze in famiglia (bambino con una frattura al naso, madre con una frattura al ginocchio) e spacciata dalle CCTTUU per separazione conflittuale, ho dovuto ricordare alle CCTTUU le linee guida da seguire in questi casi; riporto letteralmente:

«Esiste, difatti, una legge dello Stato che impone agli attori delle vicende separative e di affidamento dei minori, quindi anche ai consulenti quando chiamati a esprimersi in merito, di tenere nel debito conto proprio le evidenze di violenza intrafamiliare; questa legge è la n° 77 del 23 giugno 2013 dal titolo “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 152 del 1° luglio 2013. Si riportano di seguito gli articoli che fanno riferimento alle vicende separative e di affidamento dei minori.

Articolo 26
Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all’età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore.

Articolo 31
Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 48
Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.»

E, in conclusione di questa seconda parte, il vero problema di salute pubblica è rappresentato proprio dalla violenza in famiglia e dagli abusi sessuali sui minori, che certe prassi vogliono occultare.

(segue)

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