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Medico-chirurgo, specialista n Psichiatria.

Un padre da proteggere

Nella vicenda che segue ho collaborato con una psicologa, la D.ssa Bruna Rucci.

Come si avrà modo di leggere, la vicenda è estremamente ingarbugliata; la mia personale impressione, sia all’epoca sia adesso rileggendo gli atti, è che si sia voluto sin dall’inizio ‘proteggere’ in qualche modo il padre, accusato dalla figlia di abusi sessuali.

Non riesco a trovare altra spiegazione al fatto che la ragazza sia stata sradicata dal suo ambiente (una città dell’Italia centrale) e dalla scuola frequentata sino a quel momento per avvicinarla al paesino del padre, collocandola in una comunità vicina a questo paesino ma lontana dalla città di residenza, dove risiede la madre, affidandola ad assistenti sociali che lavorano a stretto contatto del padre (dipendente dello stesso comune delle assistenti sociali); una comunità per minori collocata in aperta campagna, lontana dal centro abitato e dove lavora una operatrice che mostrò di essere in rapporti molto affettuosi con il padre della ragazza.

Spiace scrivere queste cose, ma, ripeto, non riesco a trovare altre spiegazioni a fatti così sconcertanti.

La CTU di cui si discute è stata disposta dal Giudice, D.ssa …, in data …, con i quesiti di cui oltre, introdotti dalla seguente premessa:

«… che tuttavia è opportuno disporre CTU affinché il perito, compatibilmente con la natura cautelare del presente procedimento e della esigenza di una risposta da elaborare in tempo breve, esaminati gli atti di causa, sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore, acquisite altresì le dichiarazioni rilasciate dalla minore nel mese di … nel corso del procedimento penale pendente presso il Tribunale di … (PM …) eseguite le opportune indagini e accertamenti:

1) accerti il CTU, tenuto conto della natura cautelare del presente procedimento, quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti e quale sia la condizione psicofisica e la situazione famigliare della minore;

2) verifichi se sussistono condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della minore e ad ostacolare il rapporto con l’altro genitore;

3) con particolare riferimento alla figura paterna, accerti la sussistenza delle condotte paventate dalla controparte accertando anche l’attendibilità della minore e l’eventuale condizionamento della stessa da parte della figura materna o di altre figure del nucleo famigliare di origine delle parti;

4) indichi in ragione degli accertamenti compiuti, se sia necessaria la modifica dei provvedimenti presi dal Tribunale dei Minorenni e, in tal caso suggerisca quali siano le migliori condizioni di affido e di frequentazione della minore con riguardo ad entrambi i genitori.»

Si rileva preliminarmente che il quesito n. 3, ovvero l’accertamento della sussistenza delle condotte paterne e l’attendibilità della minore esulano totalmente dalle competenze di un CTU, sia in ambito civile sia in ambito penale, poiché sia l’accertamento di fatti-reato sia l’attendibilità di un testimone sono di competenza esclusiva del giudice penale. Il CTU, o il perito, al massimo si può esprimere sulla capacità a testimoniare del teste (cosa diversa dalla attendibilità) e non altro (1).

Sempre in merito al quesito n. 3 si deve inoltre rilevare che non esiste la possibilità da parte di un CTU (psicologo o psichiatra che sia) di accertare l’eventuale condizionamento di una persona (2), a meno di essere titolari di capacità divinatorie. Circa quest’ultimo punto si deve inoltre rilevare che la CTU non può costituire mezzo di prova in assenza della produzione di prove documentali e testimoniali della controparte in ordine al presunto condizionamento della volontà della minore.

Il CTU ha depositato il primo elaborato, che qui si richiama, in data …, come risulta dal calendario contenuto nella bozza inviata alle parti in data ….

Nelle sue conclusioni il CTU così scriveva:

«questo consulente suggerisce all’Ill.mo Giudice che venga fatta una valutazione esaustiva e completa sulla persona della sig.ra … e sul sistema famigliare della stessa, così come si suggerisce l’intervento dei Servizi Sociali per un monitoraggio costante del sistema famigliare globalmente inteso (di entrambe le parti) e che i Servizi Sociali di … e … possano riferire trimestralmente all’autorità Giudiziaria sull’andamento della situazione: impegno, partecipazione, condivisione ecc. in merito alla coppia genitoriale nel pieno interesse della figlia minore XXX. Si suggerisce all’ill.mo Giudice la presa in carico della minore presso i Servizi Sociali affinché possano monitorare la ripresa dei rapporti col padre, segnalando altresì eventuali comportamenti ostativi, da parte della madre, all’esercizio della funzione genitoriale paterna.»

Il Giudice con provvedimento del giorno … ha invece disposto l’inserimento della minore in una struttura comunitaria individuata nella casa di accoglienza “…” di …; con successivo provvedimento del …, sulla scorta di comunicazioni a mezzo fax pervenutegli dai Servizi Sociali di …, ha preso atto che i Servizi Sociali competenti sul caso erano quelli di … e non quelli di … e che la struttura individuata era priva di uno psicologo (3).

Modificando quindi il provvedimento del giorno …, ha riaffidato la minore ai Servizi Sociali di … disponendo che gli stessi, in concerto con quelli di … (..), individuassero una struttura più idonea (verosimilmente in quanto provvista di psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico di cui necessitava, come da provvedimento del Giudice) e il progetto educativo più idoneo alle necessità della minore, “tenendo conto delle esigenze logistiche di entrambi i genitori e in particolar modo del sig. …”. Si è riportata in neretto la frase “in particolar modo del sig. …” poiché sfuggono agli scriventi, sul piano della logica processuale, le motivazioni di questa discriminazione in danno della sig.a …, madre della minore, visto che di fronte alla legge tutti i cittadini hanno uguali diritti.

Con questo provvedimento entrano nella vicenda i Servizi Sociali del Comune di … (..), comune di residenza del padre della minore; a mero titolo informativo, dal quale il Giudice saprà saggiamente trarre le dovute conseguenze, si riporta che il sig. … è dipendente dello stesso Comune di … (..), con incarico alla Segreteria e Affari generali, presso il quale l’Assistente Sociale, D.ssa …, presta il proprio servizio, come risulta dall’immagine seguente (omessa), prelevata dal sito istituzionale del Comune di … (..). Sarebbe stato molto più corretto da parte dell’Assistente Sociale, D.ssa …, rappresentare questa circostanza al Giudice e astenersi da ogni intervento sul caso. Gli scriventi non credono che nell’intero Distretto … non vi fossero altre Assistenti Sociali che potessero seguire il caso.

Il fatto che l’Assistente Sociale faccia parte della medesima amministrazione del padre della minore, che conta appena dieci dipendenti che presumibilmente si conoscono tutti fra loro, determina inevitabilmente una situazione di incompatibilità e conflitto di interessi che, insieme ad altri elementi dei quali si darà contezza in seguito, non contribuisce di certo alla trasparenza di questa vicenda. Ma, comunque, i Servizi Sociali del Comune di … (..) entrano nella vicenda solo ed esclusivamente per individuare una struttura più idonea, non per compiere altri atti, in assenza di specifica delega del Giudice (4).

Con successivo provvedimento del giorno … il Giudice dispone il prelievo forzoso della minore ritenendo, non si comprende su quali basi, che il comportamento della sig.a …, madre della minore, compromettesse in maniera grave il benessere della minore stessa. Il CTU in nessun punto della sua relazione aveva affermato che il benessere della minore fosse compromesso, addirittura in maniera grave, dal comportamento della madre; e se non lo affermava il CTU da quali elementi concreti il Giudice lo ha dedotto?

Di fatto, il prelievo forzoso della minore è avvenuto a fine maggio con un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia; nessuno ha sinora chiesto alla minore come ha vissuto quegli istanti, con quale terrore ha visto degli estranei entrare dalla finestra in casa sua a … (al secondo piano di un condominio, utilizzando l’autoscala dei vigili del fuoco) in un momento in cui si trovava sola in casa ed è stata portata via come una criminale.

La minore è stata inserita presso la comunità “…” di … (..), sradicata dalla sua vita a …, dalle sue amicizie, dai suoi affetti, le è stato imposto il cambiamento della scuola (5), non ha potuto completare la sua formazione nell’apprendimento della lingua spagnola già studiata per i primi due anni di scuola media, allontanata dai suoi insegnanti e dalle sue amiche di classe, compromettendo il suo percorso educativo.

L’inserimento presso la struttura di … (..) invece che quella di … è stato determinato dal fatto che quella di … non aveva uno psicologo per offrire alla minore l’immediato sostegno psicologico del quale aveva bisogno mentre quella di … (..) aveva lo psicologo, presumibilmente nella persona della D.ssa ….

Le uniche relazioni della D.ssa … reperite negli atti sono due, la prima senza data e protocollata al Comune di … in data … e la seconda datata …; non ne sono state reperite altre.

Non risulta agli atti, però, alcuna relazione della D.ssa … sulle condizioni psicologiche della minore all’ingresso nella comunità, sul trattamento psicoterapeutico o di sostegno psicologico messi in atto, contravvenendo in questo modo a preciso ordine del giudice.

Ma, soprattutto, in occasione della visita pediatrica che la minore ha effettuato a … è accaduto un ulteriore gravissimo fatto che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. In quella occasione la minore è stata accompagnata da una educatrice della comunità di … (..), D.ssa …. Al suo arrivo la D.ssa … ha salutato il sig. … con un bacio sulla guancia e con tono imperativo e dandogli del tu gli ha chiesto perché non entrasse anche lui dalla pediatra che doveva visitare …. Se ne deduce che questa operatrice è in rapporti confidenziali con il sig. …, padre della minore (6).

Che rapporti ci sono tra la D.ssa … e il sig. …?

Da chi è venuta l’indicazione di inserire la minore in una struttura dove lavora una operatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali col padre?

Questo inserimento lungi dal rappresentare una protezione della minore non ha il significato di costringerla a ritrattare le sue dichiarazioni sul padre? Ciò, visto lo stretto controllo su di lei esercitato da persone in qualche modo vicine al padre e le velate minacce, discriminazioni e divieti che ha subito e dei quali si darà contezza nel paragrafo sull’ascolto della minore.

Quali e quanti danni ha riportato la minore a causa del mancato immediato sostegno psicologico? Chi ha la responsabilità di tutto ciò?

Sono tutte questioni poco chiare che aspettano una risposta.

Risulta inoltre che i Servizi Sociali di …, nelle persone della Psicologa, D.ssa …, e dell’Assistente Sociale, D.ssa …, hanno svolto attività istruttorie quali incontrare le parti, incontrare la minore, vietare alla minore l’uso del telefono nonostante il parere favorevole degli operatori della comunità, relazionare al Giudice, ecc. per le quali non risultano agli atti provvedimenti autorizzativi; l’unico provvedimento è quello del giorno … con il quale il Giudice li autorizza, per il solo mese di giugno, a incontrare la minore con ciascun genitore. Su che basi hanno operato nei mesi successivi? Tra l’altro in immediatezza della riapertura delle operazioni peritali, inviando relazioni al Giudice il giorno prima della ripresa delle operazioni peritali; tale premura appare molto sospetta e assume quasi il significato di una indicazione al CTU su come condurre la CTU medesima.

È pur vero che il Giudice, con il provvedimento del giorno … ha, in un certo senso, sanato questa situazione, ma, appunto, il fatto stesso che abbia ritenuto di doverla sanare con un provvedimento successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) è la prova che in precedenza non vi era alcuna delega del Giudice per la D.ssa … e la D.ssa … a intervenire sul caso. È di tutta evidenza, lapalissiano, che se vi fosse stato un precedente provvedimento autorizzativo del Giudice non ci sarebbe stato alcun bisogno del provvedimento del giorno …, successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) nei confronti della minore.

LA PRESENTE CTU

Con provvedimento del giorno … il Giudice ha autorizzato la continuazione delle operazioni peritali, riaprendo in tal modo i termini per controdedurre anche alla prima parte della CTU, conclusasi il giorno … con il deposito della relazione peritale che, a questo punto, si deve ritenere parziale.

Gli scriventi CCTTPP sono intervenuti nella vicenda in data … all’atto della ripresa delle operazioni peritali. In quella sede muovevano dei rilievi circa le operazioni peritali e il prosieguo delle stesse senza le necessarie garanzie a tutela del diritto di difesa della sig.a …, segnalando poi tali rilievi all’avvocato di parte ….

Successivamente il CTU, non tenendo affatto conto dei nostri rilievi e di quanto rilevato dal legale di parte …, inviava a mezzo pec il calendario dei successivi incontri senza prevedere incontri con la minore, da sola e con i genitori, alla presenza dei CCTTPP.

Gli scriventi si vedevano, a questo punto nella condizione di rappresentare al CTU l’impossibilità di proseguire le operazioni peritali (7) alla luce di questo e di ulteriori e più gravi irregolarità riscontrate nel suo lavoro, che nello specifico si riportano di seguito:

A) Il CTU oltre ad acquisire le dichiarazioni della minore (come dalla premessa ai quesiti) e argomentare sulle stesse, riprendeva nel suo elaborato i contenuti della perizia svolta per il PM dalla D.ssa …, relazione di perizia che non era presente nel fascicolo di causa alla data del conferimento dell’incarico di CTU (8).

Questa irregolarità procedurale invalida le operazioni peritali (Cassazione Civile, sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 ).

Il CTU ha inviato alle parti la bozza in data …, come risulta dal calendario da lui stesso preparato e che di seguito si trascrive.

La D.ssa … ha depositato la sua relazione della perizia in data ….

Il PM, D.ssa …, ha depositato la richiesta di archiviazione in data … (successiva al deposito della bozza di CTU).

Il CTU nella sua bozza, depositata in cancelleria in data … cita ampiamente la relazione di perizia della D.ssa … che, si deve presumere, a quella data fosse ancora nel fascicolo del PM e nessuno ne conoscesse i contenuti. È solo con il deposito della richiesta di archiviazione, il giorno …, che la relazione della D.ssa … è venuta a conoscenza delle parti (9).

È di tutta evidenza che una CTU svolta acquisendo, sia pure con l’autorizzazione del giudice, documenti che non potevano essere acquisiti in quanto non facenti parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU è nulla.

Oltretutto non è chiaro agli scriventi se l’acquisizione nella CTU di tali dichiarazioni e documenti sia finalizzata a determinare le condizioni di affidamento e collocamento della minore o abbiano altra finalità.

B) La mancata previsione dell’ascolto della minore nella sede naturale della CTU.

Ai nostri rilievi replicavano, inopinatamente in quanto da noi non chiamate in causa, le CCTTP di parte del sig. …, ma non il CTU, con una sorta di vera e propria excusatio non petita e non rendendosi nemmeno conto che con questa difesa di ufficio dell’operato del CTU confermavano nella sostanza l’esattezza dei nostri rilievi e pertanto la non regolarità delle operazioni peritali sino ad allora svolte, finalizzate, evidentemente, non a stabilire le condizioni di affidamento e collocamento della minore e della frequentazione con il genitore non collocatario, ma ad altro obiettivo, e mostrando in concreto di agire loro stesse come CTU e, verosimilmente considerando il CTU come il terzo CTP del sig. ….

Riporto di seguito la lettera delle CCTTPP del padre e poi la nostra replica.

Gent.mo Dr. … e gent.mi colleghi,

in merito a quanto comunicato dai CCTTPP della signora … a mezzo Pec in data … con la presente riteniamo di dovere rappresentare che le argomentazioni ivi riportate, non palesate né all’inizio delle operazioni peritali né nel loro prosieguo, ovvero, nell’incontro integrativo del …, sono giuridicamente tardive, inverosimili e totalmente destituite di alcun valido fondamento oggettivo.

Nello specifico, appaiono piuttosto un grossolano e disperato tentativo di giustificare l’ulteriore diserzione della sig.ra …. Si fa presente che ad oggi, per l’ennesima volta in nove anni, si assiste al rifiuto assoluto da parte della donna di adempiere a quanto disposto dal Tribunale e comunque, in generale, alle indicazioni di tutti quei soggetti che a diverso titolo si sono occupati delle vicende della piccola XXX nel tempo.

Pertanto, con la evidente constatazione che gli attuali CCTTPP della signora …, subentrati solo di recente a quelli in precedenza nominati, non mostrano di aver preso accurata visione del fascicolo già contenente le rispose ai dubbi da loro sollevati, si ritiene doveroso ribadire quanto segue:

– il CTU ha proposto delle date d’incontro con la sig.ra …, incontri che la stessa ha puntualmente e immotivatamente disertato anche nelle passate CTU;

– già nella precedente Consulenza il dr. … ha previsto incontri con la minore, come da quesiti, regolarmente disattesi spesso senza ragionevole preavviso o motivazione dalla sig.ra …. La signora, infatti, all’evidente scopo di impedire che la figlia potesse (una volta esaminata) smentire quanto dalla medesima inverosimilmente sostenuto in ordine al coniuge, sin dalla fine del mese di luglio … ha posto in essere continui espedienti per ritardare e/o ostacolare, senza alcun valido e concreto motivo, la CTU anzidetta al pari di quanto avvenuto anche nell’ultimo incontro presso lo studio del Dr. …. Tali circostanze furono in passato più volte già rese note alle parti proprio dallo stesso Dr. …, il quale, mediante l’invio di molteplici comunicazioni (pec), ha confermato il comportamento ostativo della …. Del resto, a fronte dell’ostruzionismo materno, lo stesso ha dovuto dare atto, antecedentemente al ricovero della bambina presso l’attuale Casa Famiglia, di non poter svolgere alcun tipo di esame sulla minore, a seguito del protratto rifiuto della … ad accompagnare la figlia. Una riprova di quanto sostenuto è fornita dal fatto che la Sig.ra … si è fermamente opposta nella trascorsa CTU alla legittima richiesta avanzata dal Dr. … di accompagnare la minore presso l’abitazione del Sig. … per valutare il modo in cui la stessa si rapportava con il padre, negando il proprio consenso e non rendendo in tale modo di fatto possibile l’incontro previsto per il … tra la bambina e il padre.

Analogo rifiuto si è poi verificato in seguito, nel momento in cui il Dr. … ha fissato l’incontro con la minore al fine di sottoporla ai test previsti e di ascoltarla, secondo quanto disposto dal Tribunale, presso uno studio organizzato per le videoriprese.

Tali gravissimi comportamenti, tutti già puntualmente denunciati e comunque verificatisi anche in passato per anni, oltre che riproporre schemi comportamentali noti della donna, consentono a parere delle scriventi di compiere già di per se una valutazione sulle gravi mancanze genitoriali della sig.ra …;

– giova, inoltre, evidenziare che il CTU … ha preso parte agli incontri minore/padre in Casa Famiglia solo come osservatore terzo, incaricato di riferire con relazione periodica in merito al loro andamento, secondo quanto disposto dall’Ill.mo Giudice dr.ssa …. Nessuna violazione del contraddittorio tra le parti è stata pertanto mai posta in essere dal medesimo;

– i CCTTPP di controparte, senza alcun valido riscontro, affermano che la minore sia “fortemente traumatizzata” dall’inserimento in Casa Famiglia e che tale circostanza renda nullo l’ascolto della stessa effettuato in tale frangente. Ribadiamo che il provvedimento dell’Ill.mo Giudice dr.ssa … con il quale è stato disposto l’allontanamento immediato della minore fu reso necessario a causa delle gravissime e reiterate condotte della sig.ra …. Al pari di quanto risulta dalla mole della documentazione agli atti è stata di fatto solo quest’ultima ad avere effettivamente traumatizzato per anni la figlia, impedendole di avere dei normali rapporti con il padre sin dalla più tenera età. È stata sempre e solo la madre ad avere interrotto la regolare frequenza scolastica di XXX dal … al definitivo ritiro dall’istituto scolastico in data …, nonché ad averla isolata e segregata per mesi fino alla volontaria e persistente sottrazione della stessa, rintracciata esclusivamente con l’ausilio delle Forze dell’Ordine. Ribadiamo, inoltre, che solo durante la permanenza nella struttura protetta è stato possibile osservare ed ascoltare spontaneamente XXX, altrimenti segregata ed isolata dal mondo ad opera della sig.ra …. Una conferma in tal senso è data da quanto affermato dalla minore di recente alla presenza degli operatori che se ne stanno occupando; dichiarazioni queste in cui si ricorda che XXX, al pari di quanto già verificatosi in passato, ha confermato la pregiudizievole manipolazione mossa per anni dalla madre per screditare agli occhi della figlia la figura paterna, ragion per cui appare necessario che l’ascolto della minore da parte del CTU avvenga il prima possibile anche alla luce di tali nuove rilevanti dichiarazioni del ….

– Si fa poi presente come in merito alla presunta natura sessualizzata delle dichiarazioni rese dalla bambina nell’… in sede penale, ovvero, nel corso della perizia volta a valutarne l’attendibilità a testimoniare, sia stata proprio la signora … a chiederne l’acquisizione in sede civile; richiesta questa che pertanto è stata accolta dalla Dr.ssa … e su cui il CTU ha mosso le sue opportune considerazioni;

– Quanto alla natura di dette presunte dichiarazioni, si ricorda come in merito alle stesse tutti i precedenti CTU che hanno esaminato XXX abbiano negato che trattasi di dichiarazioni veritiere. Inoltre, attualmente non pende alcuna procedura di rinvio a giudizio verso il sig. …, posto che nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. … il Pm incaricato delle indagini ha ritenuto nel mese di dicembre … di promuovere una richiesta di archiviazione, considerando infondato e comunque non provato quanto riferito dalla minore sul padre;

– risulta poi difficilmente comprensibile il riferimento dei CCTTPP della Sig.ra … alla dr.ssa ….

– Quanto alla dr.ssa …, questa ha solo rilevato l’assenza della signora … agli incontri a cui la medesima sta di fatto continuando a non presentarsi, traendo da ciò delle doverose considerazioni in merito.

– Arbitrario e totalmente ingiustificato è, poi, il riferimento alla dr.ssa …, posto che questa non ha alcun interesse nel giudizio, né tanto più ha rapporti amicali o professionali con il sig. …, il quale, pertanto, si riserva di agire contro eventuali illazioni della moglie o dei suoi consulenti nel senso sopra prospettato.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte e della storia giudiziaria presente agli atti, desta tra l’altro stupore e si contesta la certificazione rilasciata dai Consulenti di controparte in data … in favore della sig.ra …, con la quale gli stessi si pronunciano positivamente in merito ad asserite capacità genitoriali della donna.

Si invitano, pertanto, i colleghi a prendere visione del fascicolo che ricopre nove anni di storia giudiziaria prima di esporsi in affermazioni illegittime ed arbitrarie.

Correttamente a quanto sostenuto dal Dr. … nella comunicazione via pec fatta pervenire alle parti nella giornata del … u.s. si invitano altresì i CCTTPP della Sig.ra … a inviare eventuali note critiche in maniera rituale all’esito della CTU e non a loro piacimento, ritenendosi qualunque relazione o produzione documentale posta in essere al di fuori delle ricordate modalità irrituale e come tale inutilizzabile.

Da ultimo si fa presente che non essendo terminata la CTU, si rimane in attesa dell’ulteriore calendario degli incontri atto ad ascoltare singolarmente la minore, nonché a verificare il modo in cui la stessa si relaziona con entrambe le figure genitoriali .

Cordialità

D.ssa …

D.ssa …

Questa la nostra replica.

Difficile dare un senso alla mail delle CCTTPP di parte … visto che i nostri rilievi erano diretti unicamente al CTU e inviati anche a loro per opportuna conoscenza ma non perché replicassero con un’autentica excusatio non petita. Non comprendiamo a questo punto il gioco di ruolo tra il CTU e le CCTTPP di parte …; se le CCTTPP suddette si vestono da CTU, il CTU diviene il terzo CTP del sig. …?

Se davvero le CCTTPP seguono la vicenda da nove anni non possono far finta di ignorare che la sig.a … si è sottoposta, agli inizi della stessa, alle CTU, alle valutazioni e a quant’altro. Chiaramente, vedendo che più si andava avanti, più cresceva il pregiudizio nei suoi confronti non ha più avuto fiducia nell’operato di quanti, a vario titolo, se ne sono occupati.

Pregiudizio che continua a danneggiare lei e la minore. Non vi è nessun comportamento ostativo ma solo la richiesta di terzietà del CTU e del rispetto del suo diritto di difesa.

Se davvero le CCTTPP di cui sopra seguono la vicenda da nove anni non possono non sapere che la stessa non nasce da dichiarazioni della sig.a … ma da dichiarazioni dei medici del Policlinico “…” dove la bambina venne ricoverata per problemi intestinali e dove i medici osservarono e segnalarono indicatori di presunti abusi sessuali subiti dalla piccola.

La sig.a … non ha mai sostenuto nulla in relazione all’ex-coniuge ma ha preso atto di quanto affermato dapprima dai sanitari del Policlinico … e poi delle affermazioni della figlia.

Su questo e sulle successive affermazioni della minore, sempre in relazione ai presunti abusi sessuali, nessuno è stato sinora in grado di dare delle certezze, sia in positivo sia in negativo, alla sig.a …. Ma il “fuoco di sbarramento” e le cortine fumogene messi in atto a vario titolo e da vari soggetti, hanno sempre più contribuito ad alimentare il dubbio sulla terzietà degli stessi.

Pertanto è del tutto gratuita, e diffamatoria, l’affermazione delle CCTTPP che la sig.a … abbia timore di essere smentita dalla figlia visto che lei non ha mai affermato nulla di cui possa essere smentita ma solo riportato le affermazioni della figlia.

Così come è diffamatoria l’affermazione delle CCTTPP sulla circostanza che la sig.a … avrebbe sottratto la figlia all’obbligo scolastico; tanto è vero che la ragazza ha sostenuto, a …, con profitto la prova di esame per il passaggio dalla seconda alla terza media. E ciò nonostante la sua “cattura” e la “reclusione” in comunità; è sufficiente questo dato di realtà a testimoniare la buona capacità genitoriale della sig.a …. Pensiamo che le CCTTPP abbiano sentito parlare di istruzione parentale; altrimenti si informino prima di diffamare le persone.

Non dobbiamo essere certo noi a ricordare alle CCTTPP che una archiviazione e una richiesta di archiviazione non equivalgono certo a una assoluzione.

Se le dichiarazioni della minore in ordine ai comportamenti del padre siano veritiere o meno non sono certo i CTU a poterlo affermare visto che la competenza in merito è del giudice penale e il CTU non è certo un vice-giudice; forse i CTU intervenuti in questa vicenda hanno capacità divinatorie?

Circa la consulente del PM, D.ssa …, non siamo certo noi a tirarla in ballo ma è lo stesso CTU che, improvvidamente, la cita nella sua relazione già depositata in cancelleria, laddove la richiesta della sig.a … era solo di acquisire le dichiarazioni della minore e l’autorizzazione del giudice solo a questo si riferiva non già all’acquisizione della consulenza della D.ssa …; consulenza depositata in cancelleria il giorno … e citata dal CTU nella sua relazione inviata alle parti il giorno … e depositata in cancelleria il giorno …, quando, a nostro parere, la relazione peritale era ancora coperta dal segreto istruttorio. Su quest’ultimo aspetto ci riserviamo ovviamente di approfondire.

Sulla D.ssa … (psicologa) abbiamo già relazionato e anche su questo ci riserviamo ulteriori approfondimenti.

Sulla D.ssa … (assistente sociale) non ci si vorrà davvero far credere che gli impiegati del Comune di … nemmeno si conoscano tra loro e non si salutino quando si incontrano; anche su questo abbiamo già scritto e approfondiremo. Il sig. …, per quanto sappiamo, lavora anche all’Ufficio protocollo del Comune di … e quindi ha la possibilità di conoscere prima ancora del Giudice ogni comunicazione che l’Assistente sociale invia al Giudice, e girarla ai suoi legali che possono così predisporre la sua difesa in anticipo rispetto ai legali di parte …. Questa sarebbe la vostra terzietà? Questo sarebbe il rispetto del diritto di difesa?

Circa la capacità genitoriale della sig.a … non vi è nessun atto, nessuna dichiarazione che la metta in dubbio; chi afferma il contrario è prevenuto e sta diffamando la sig.a …. Come già riportato in sede di CTU e con precedente nota, la valutazione della capacità genitoriale deve essere fatta sulla base di riscontri concreti e oggettivi e non su illazioni da pianerottolo o con test privi di qualsiasi valore scientifico. Il protocollo utilizzato dal CTU è solo un questionario a domande aperte e risposte libere. Ci si dica chi è l’idiota di genitore che, per fare un esempio, alla domanda “Si occupa di seguire il figlio nei compiti scolastici” risponderebbe che non se ne occupa o se ne occupa raramente? È chiaro che cercherà di fare una ‘bella figura’ e risponderà in maniera da ottenere il punteggio “1” a tutte le domande e risultare così un ottimo genitore. Quel protocollo è talmente attendibile che gli stessi autori, da noi già incontrati come CTU o CTP di controparte, nemmeno hanno proposto di utilizzarlo. E su questo si ha la pretesa di valutare la capacità genitoriale di una persona?

Si ricorda infine che i consulenti di parte hanno l’obbligo di segnalare all’avvocato della parte che rappresentano ogni irregolarità da loro riscontrata nel corso della CTU; pertanto se le nostre critiche siano ricevibili o meno lo decidono gli avvocati e non certo le CCTTPP di parte ….

La mail delle CCTTPP di parte … rappresenta nella sostanza l’ulteriore conferma della impossibilità di procedere con le presenti operazioni peritali che hanno perso del tutto la necessaria terzietà rispetto alle parti, visto che ormai le CCTTP si sostituiscono in tutto e per tutto al CTU e il CTU finisce con il diventare il terzo CTP di parte ….

La nostra certificazione scaturisce dalla somministrazione di un test di valutazione delle capacità genitoriali distribuito dalle Organizzazioni scientifiche di Firenze (10), e quindi sicuramente più valido del protocollo ASP-I, non validato, inattendibile perché basato su domande aperte alle quali uno risponde come gli pare e nessuno può controllare se la risposta sia genuina o meno, privo di letteratura di supporto se non due tre articoletti degli stessi autori del protocollo. Potrete contestare la nostra certificazione solo dopo aver somministrato il medesimo test ottenendo risultati diversi dai nostri.

Il nostro intento è solo quello di non far perdere tempo a tutti quanti insistendo a proseguire operazioni peritali viziate da parzialità e pregiudizi contro la sig.a ….

Questa stessa mail, inopinatamente scritta e inviata dalle CCTTPP del padre, a difesa di ufficio del CTU dimostra al di là di ogni altra considerazione l’alleanza collusiva tra le CCTTPP del padre e il CTU, tanto che ci riesce ormai difficile capire se le CCTTP del padre siano divenute le nuove CCTTU di questa vicenda e il CTU il terzo CTP del padre.

La CTU è proseguita accogliendo i nostri rilievi il che smentisce di fatto la parte … (paterna) per la quale i nostri erano solo pretesti per ostacolare le operazioni peritali e conferma la correttezza della nostra posizione.

L’ASCOLTO DELLA MINORE

L’ascolto della minore si è svolto il giorno …; si riporta uno stralcio della relazione inerente l’ascolto della minore redatta a cura della CTP D.ssa Rucci che è stata presente al colloquio:

«Durante il colloquio la minore ha espresso la sua sofferenza e il suo profondo malessere, tanto da arrivare a scoppiare a piangere più volte. Il dr. … ha offerto alla minore un fazzoletto di carta, e poi l’intero pacchetto per farle asciugare le lacrime. Il motivo di tanta sofferenza è risultato essere, secondo lo sfogo accorato di XXX, la vita e la permanenza nella casa famiglia … di …. La minore è stata strappata alla sua vita di …, per essere portata in una realtà estranea e mortificante.

Alla domanda del CTU se volesse aggiungere qualcosa di importante, XXX asserisce con forza: “voglio uscire, è una sofferenza”. Lamenta tra le lacrime di sentirsi diversa dagli altri ragazzi della casa famiglia, di sentirsi sempre “quella strana”, non potendo uscire liberamente come gli altri e per ulteriori motivi di discriminazione che XXX racconta piangendo. Quando chiede agli operatori della casa famiglia il motivo di divieti e restrizioni, la minore riferisce di sentirsi dire “no”, “perché no”, senza avere spiegazioni o poter intrattenere un dialogo con l’interlocutore, cosa che la fa sentire frustrata e nervosa. La minore confida al CTU di non farcela più a stare lì, di non essersi abituata, di non riuscire a dormire, di voler uscire, di sentirsi sempre più irascibile mano a mano che il tempo passa, di piangere per ogni piccola cosa, di essere esagerata.

XXX non si capacita del motivo per il quale le sia stato tolto il cellulare, del perché l’abbiano isolata da tutto, perché non possa uscire con un’amica e lamenta che questo comportamento nei suoi confronti la faccia sentire “diversa”, l’unica “strana e con i problemi”.»

I Servizi sociali del Comune di …, e lo stesso CTU, hanno relazionato al Giudice nel mese di agosto segnalando una situazione psicologica della minore in comunità a dir poco idilliaca. Ma in nessuna delle due relazioni, quella del CTU e quella dell’assistente sociale, si fa cenno allo psicologo che avrebbe dovuto seguire la minore e a colloqui con detto psicologo; circostanza ben strana poiché la prima cosa che il CTU e l’Assistente Sociale avrebbero dovuto fare per sapere qualcosa sullo stato psicologico della minore sarebbe stata quella di parlare con lo psicologo che l’aveva in carico. Del resto la modifica dell’ordinanza del giudice si è resa necessaria proprio perché la prima comunità individuata non aveva psicologi in organico, mentre la comunità di … (..) è stata scelta perché avrebbe avuto uno psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico necessario.

Nel provvedimento del giorno … il giudice prescrive allo psicologo della comunità ove verrà inserita la minore, presumibilmente la già citata D.ssa …, di redigere una “valutazione all’ingresso e che monitori la minore in relazione al rapporto con entrambe le figure genitoriali”. Come già detto, le uniche due relazioni presenti in atti a firma della D.ssa … sono di … …; non risulta però una valutazione all’ingresso nella comunità.

Dall’ascolto della minore emergono chiaramente varie restrizioni che le vengono imposte e che la discriminano fortemente rispetto agli altri ragazzi ospiti della comunità; le non-risposte che riceve alle sue domande (“è no perché no … resti qua fino ai 18 anni”) fanno dubitare seriamente della competenza professionale degli operatori di questa comunità i quali mostrano una mancanza di empatia sconcertante. Il clima generale che emerge potrebbe configurarsi quale maltrattamento psicologico che certamente è all’origine del grave stato di sofferenza della minore, così come si può desumere dal suo ascolto innanzi al CTU il ….

Dall’analisi della video-audioregistrazione emerge infatti la grave sofferenza di XXX per il protrarsi della sua permanenza in comunità. Emerge anche che la minore lamenta insofferenza per le continue pressioni psicologiche cui è sottoposta dagli operatori della comunità di … (..) quali, ad es., la sottrazione del telefono, il non farla uscire discriminandola rispetto agli altri ragazzi, l’incapacità degli operatori di darle delle risposte chiare, la velata minaccia che resterà in comunità sino al compimento dei 18 anni se non fa quello che le dicono (ne dà atto anche il CTU a pag. 11 del secondo elaborato).

È chiaro che, vivendo in queste condizioni restrittive, la minore, pur di uscire dalla comunità sia disposta a dire tutto quello che le viene chiesto, come ad es. di andare a vivere dal padre, avendo capito che solo a questa condizione il Giudice la farà uscire dalla comunità. Si può parlare adesso di condizionamento della volontà della minore?

Il CTU parla di condizionamento della minore da parte della madre basandosi sulle dichiarazioni della minore stessa; non tiene però nel debito conto che tali dichiarazioni arrivano dopo ben 5 mesi circa di isolamento e pressioni di vario tipo, restrizioni, ecc. delle quali la minore ha parlato nel corso del colloquio stesso. Allora, la minore è credibile quando parla male della madre ma non è più credibile quando parla male del padre o della comunità?

Il CTU conclude, riprendendo le conclusioni della D.ssa … (psicologa che ha effettuato i test), affermando che l’organizzazione di personalità della minore sembra avviarsi a un funzionamento borderline; peccato, ancora una volta, che questo CTU non approfondisca per nulla le sue stesse osservazioni, ciò che ha sotto gli occhi.

Si riporta quanto scrivono in merito gli specialisti dell’Istituto Beck di Roma (11):

«Dati sperimentali hanno indicato che la percentuale di persone con il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e storia di abuso sessuale varia dal 40% al 76% (Crowell et al., 2009). È stato mostrato, per esempio, che le donne che avevano subìto abusi sessuali infantili con penetrazione presentavano sintomi di DBP in misura maggiore rispetto a chi aveva subìto un abuso che non prevedeva i rapporti sessuali completi (p.e., Luthra, 2009).»

Per il testo completo si rimanda al link in nota. Parlando di possibile sviluppo borderline il CTU nella sostanza deve ammettere anche la possibilità che vi è una certa probabilità che un tale sviluppo di personalità sia indotto da abusi sessuali subiti nell’infanzia.

Crediamo che nessuno se la senta di mettere in discussione l’autorevolezza scientifica dell’Istituto Beck di Roma, scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, accreditata dal MIUR e riconosciuta, unica in Italia, dall’omonimo Istituto Beck di Philadelphia.

SIG.A …, MADRE DELLA MINORE

Nella CTU ma anche in vari atti giudiziari e psico-sociali la sig.a … viene crocifissa in ogni modo quasi fosse lei la causa di tutti i mali del mondo. Ostativa, non collaborante, condizionante la figlia, ecc. Ma nel momento in cui mostra la sua disponibilità la stessa non viene accolta.

La sig.a … ha toccato con mano che veniva pregiudizialmente considerata negativa per lo sviluppo della figlia, e questo sin dai tempi remoti del primo inserimento in comunità della figlia. Ci si meraviglia che abbia sviluppato una totale sfiducia verso un sistema che la vuole crocifiggere a ogni costo?

Pregiudizio che informa anche la presente CTU, laddove si parla addirittura di “giogo materno” (pag. 15); il CTU mostra con questa espressione una totale mancanza di empatia e la volontà di umiliare la sig.a …. L’archiviazione del primo procedimento penale e la richiesta di archiviazione del secondo non significano affatto assoluzione dall’imputazione; significano solo che non sono state acquisite delle prove che possano reggere in dibattimento. La sig.a … non si sente affatto rassicurata da questa risposta giudiziaria, è così difficile da comprendere? Il CTU, che dovrebbe essere terzo rispetto alle parti, si sente rassicurato?

Nel corso del proseguimento della CTU la sig.a … ha espresso la volontà di sottoporsi ai test psicologici ma che gli stessi le fossero somministrati dalla D.ssa … e non dal Dr. …. Noi CCTTPP abbiamo girato questa richiesta della sig.a … al CTU a mezzo pec ma la sua risposta è stata negativa; il CTU non si è nemmeno peritato di volgere tale istanza al Giudice, decidendo autoritativamente e autonomamente. Del resto la D.ssa … è stata chiamata in causa dal CTU medesimo per la somministrazione dei test alla minore; la sig.a …, visto che la D.ssa … era comunque entrata nella CTU, ha ritenuto, legittimamente, di chiedere la somministrazione dei test a cura della D.ssa … sentendosi maggiormente garantita e tutelata.

SIG. …, PADRE DELLA MINORE

Si riporta dalla prima parte della precedente CTU, quella del … , pag. 12:

«Riferisce che intorno ai 16 anni si avvicina alla cultura rasta e che tuttora rappresenta il suo modus vivendi, comunque integrato nella sua cultura di appartenenza “… sono stato sempre affascinato … avevo i dreads dall’età di 16 anni… è un mondo dove mi ritrovo, è un mondo dove sento di esprimere me stesso … sento che posso … sono io … so che sono io in quel mondo lì … forse mi aiuta tanto … mi sono dato questa spiegazione, sono molto timido … è un segno di riconoscimento e chi mi ha di fronte già si fa un’idea, poi sbagliata o giusta che sia però già sa … quindi secondo la mia idea parto avvantaggiato … poi non lo so, mi sento meglio io comunque …”.»

Il CTU non ha svolto ulteriori approfondimenti su questa cosiddetta cultura rasta cui il sig. … dichiara di aver aderito intorno ai 16 anni di età; un vero peccato perché se lo avesse fatto avrebbe scoperto che la cosiddetta cultura rasta, o meglio fede rasta, è un sincretismo religioso che adora il defunto re di Etiopia Hailé Selassié quale novello Gesù Cristo nella sua seconda venuta sulla terra, ecc. ecc. Senza molto dilungarsi, la fede rasta ha un senso nel mondo africano quale riscatto culturale e nazionale dello stesso; nel mondo occidentale ha il solo significato di giustificazione del consumo quotidiano di marijuana. Per la fede rasta la marijuana è un’erba meditativa, oltre che medicinale, che quindi va usata tutti i giorni; vi sono recenti sentenze della Cassazione che ha assolto consumatori abituali di marijuana che detenevano elevate quantità della droga, in virtù della dichiarata adesione alla fede rasta.

È mancato un accertamento psichiatrico e tossicologico sul sig. …; la dichiarazione di essere un adepto della cultura/fede/religione rasta potrebbe significare che sia anche un consumatore abituale di marijuana e ciò, verosimilmente, dall’età di 16 anni; lo stesso sig. … ha ammesso di aver fatto uso di stupefacenti in passato. Si riporta dalla prima relazione di CTU, pag. 12: “Sostiene di aver assunto cannabis in maniera saltuaria durante il periodo universitario; attualmente riferisce di non assumere sostanze psicotrope o psicofarmaci”. Il CTU avrebbe dovuto approfondire questo aspetto; il sig. … afferma che quello rasta è un mondo in cui lui si ritrova, dove sente di esprimere se stesso. Usando la parola ‘mondo’ lascia intendere che lui frequenta abitualmente quegli ambienti in cui il consumo di marijuana assume un aspetto ritualistico; a meno che non voglia far credere che quel ‘mondo’ si limiti a rivolgere preghiere all’ex-imperatore di Etiopia.

A questo punto, può il giudice affidare e collocare una ragazza di … anni dal padre che, per sua stessa ammissione, ha fatto uso di stupefacenti, senza accertarsi se corrisponda al vero quanto dichiarato dallo stesso di non farne più uso attualmente? Questa soluzione rappresenta il supremo interesse della minore o è di pregiudizio al suo sereno sviluppo psico-fisico?

Gli scriventi ritengono che finché non sia stato accertato, con i mezzi tossicologici correnti (esame ripetuto dei cataboliti urinari e analisi del capello), che il sig. … non faccia più uso di stupefacenti, non sia percorribile alcuna ipotesi di affidamento esclusivo né tanto meno di collocamento della minore dal padre. Naturalmente, per par condicio, la sig.a … è disposta sin da ora a sottoporsi agli analoghi accertamenti tossicologici, ricerca dei cataboliti urinari ed esame del capello.

Di particolare rilevanza, ai fini della valutazione della capacità genitoriale del sig. … è quanto la minore afferma circa il suo ricordo di un fatto verificatosi a … (..) quando lei era piccola (dal minuto … in poi) e riportato dal CTU a pag. 10. La minore riferisce di ricordare che stava male, sul letto col mal di pancia e non riusciva neanche a alzarsi e sentiva il padre e la madre che litigavano perché il padre si rifiutava di portarla in ospedale. Fin qui il suo ricordo. Di fatto in quella situazione il nonno materno della minore intervenne, chiamato dalla sig.a …, e resosi immediatamente conto della gravità della situazione portò la nipote d’urgenza in ospedale dove venne operata per l’invaginazione intestinale.

Se si legge la prima relazione di CTU, pagg. 31-32, alla domanda n° 9 (Esercita un controllo sulla salute e sull’igiene di sua figlia?) prevista dall’intervista (che il CTU definisce impropriamente protocollo) usata per la valutazione della capacità genitoriale (APS-I), il sig. … risponde positivamente e cioè dice che lui si preoccupa della salute della figlia. I fatti, seppure limitatamente al periodo in cui la minore è rimasta a …, dimostrano il contrario e cioè che non è stato in grado di rendersi conto della gravità delle condizioni di salute della figlia e di prendere le decisioni più opportune (chiamare un medico o portarla in ospedale). Addirittura afferma che chiedeva ai suoi genitori se era il caso di portarla dal medico. Non sembra proprio il comportamento di un padre responsabile; eppure dall’intervista è venuto fuori il contrario. Questa è la prova che quell’intervista non ha alcun valore scientifico, come da noi osservato, e nulla può dire sulla effettiva capacità e responsabilità genitoriale di una persona.

SUI TEST PSICOLOGICI

Ci limitiamo a riportare le conclusioni dell’articolo “I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo”, di Anita Lanotte e Paolo Capri (12).

«Riteniamo, infine, che fenomeni complessi come quello relativo allo sviluppo e alla progressiva organizzazione delle strutture psichiche, di fondamentale importanza nella valutazione della personalità sopratutto in ambito minorile, devono necessariamente [essere] studiati e analizzati attraverso modelli complessi d’interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica, dove, comunque, risposte probabilistiche saranno sempre in primo piano rispetto a verità assolute».

Con questa citazione intendiamo dire che, contrariamente a quanto fa il CTU che prende le risultanze dei test come oro colato, i test psicologici hanno un valore relativo e vanno sempre contestualizzati. Davvero il CTU ritiene che le condizioni di costrizione e isolamento dai suoi affetti in cui si trova la minore non abbiano influito sulla sua spontaneità falsando così le risposte ai test? Il CTU non ha informato la D.ssa … che la minore era in comunità da più di cinque mesi, tanto che la stessa si è meravigliata moltissimo quando lo ha saputo, né l’ha informata sui presunti abusi sessuali. Perché queste informazioni, essenziali nella valutazione psicologica e psicodiagnostica, sono state occultate? Si temeva forse che potesse venire fuori dai test qualcosa di sgradito? Sicuramente le interpretazioni sarebbero state differenti.

Così come criticabile, in quanto ha falsato i risultati, è il fatto di aver sottoposto la minore ai test psicologici subito dopo un ascolto che le ha causato molta sofferenza, come il CTU stesso ha notato; a questo punto che validità hanno dei test psicologici somministrati a una persona traumatizzata da lunghi mesi trascorsi in condizioni di costrizione, sottoposta a restrizioni e divieti di vario tipo, al termine di un ascolto che le ha causato ulteriore sofferenza? Sarebbe come, per fare un esempio di facile comprensione, misurare i parametri cardiovascolari (pressione arteriosa e frequenza cardiaca) a una persona che ha appena finito di correre i 100 metri. Risulterà iperteso e tachicardico e un medico frettoloso trarrà la conclusione che sia un cardiopatico. Oppure misurare la glicemia a uno che ha appena fatto una scorpacciata di dolci; risulterà che è un diabetico.

Circa una più specifica valutazione dei test psicologici si allegano alla presente relazioni della D.ssa …, ausiliaria dei CCTTPP, che è parte integrante della presente relazione di CTP.

CONCLUSIONI

L’esclusione della madre dall’affidamento della minore non è plausibile visto che non è stata fornita alcuna prova, alcun elemento concreto e oggettivo che la madre possa essere di pregiudizio alla minore. Le dichiarazioni della minore, di cui all’ascolto del …, vengono da una ragazza molto provata dai lunghi mesi di isolamento, restrizioni, costrizioni e discriminazioni varie subite nella comunità; per ciò stesso perdono la loro genuinità, quali prove del presunto condizionamento da parte della madre. Né la CTU può essere utilizzata quale mezzo di prova per i motivi già detti in apertura.

Gli scriventi propongono pertanto di mantenere provvisoriamente l’affido ai servizi sociali collocando la minore presso un college internazionale a … in regime convittuale (del tipo …) dove la minore possa completare il suo percorso formativo senza essere sottoposta a vessazioni e restrizioni della sua libertà personale.

Circa il diritto di visita e frequentazione dei genitori gli stessi vanno determinati in maniera paritaria tra gli stessi.

Il CTU replicò alle nostre osservazioni ma poiché non ci convincevano inviammo agli avvocati ulteriori nostri rilievi.

OSSERVAZIONI SULLA RISPOSTA DEL CTU

1) Nulla ha replicato sul quesito n. 3; tale quesito, e ogni risposta allo stesso, va espunto dalla CTU, salvo nullità dell’intera CTU. In ogni caso ogni valutazione in ordine all’attendibilità del testimone non è di competenza del CTU; il codice parla di idoneità fisica o mentale, che è cosa diversa dall’attendibilità, e in psichiatria forense si parla di capacità a testimoniare non di attendibilità del testimone.

2) Nulla ha replicato in ordine al fatto che non poteva acquisire documentazione non presente nel fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico; ciò comporta la nullità della CTU o per lo meno l’eliminazione dalla CTU di ogni riferimento alla relazione peritale della D.ssa …. Poco rileva, a mio parere, che si sia attenuto alle disposizioni del giudice che ha autorizzato; ha sbagliato pure il giudice, vi è giurisprudenza per la quale non è consentito acquisire nella CTU documentazione che non era presente nel fascicolo all’atto del conferimento dell’incarico.

3) Circa lo sviluppo borderline il CTU conferma la nostra osservazione laddove scrive (pag. 7): “È possibile che siano stati vittime di abusi sessuali”.

4) I protocolli e le linee guida richiamati dal CTU non hanno valore normativo e non sono condivisi dalla totalità del mondo scientifico, e come tali sono privi di valore.

5) A pag. 9 introduce un ulteriore elemento estraneo alla CTU; da quali elementi risulta al CTU che il sig. … venga sottoposto a periodici controlli tossicologici? E anche se fosse vero, non bisogna essere uno scienziato per farsi trovare negativo a un esame tossicologico, basta una banale ricerca in internet.

6) Ancora sull’intervista APS-I: non vi è letteratura alcuna che la sostenga, tranne tre-quattro articoli scritti dagli stessi autori dell’intervista. È priva di validità scientifica. Basta dire qualche bugia e viene fuori che uno è un bravo genitore. Poi, nei fatti, si vede che è il contrario, che di fronte alle gravi condizioni di salute della figlia il sig. … non ha saputo che pesci prendere, non solo, ma si è opposto a che la moglie, sig.a …, chiedesse consigli a suo padre. Se questo è un buon padre!

7) Del tutto irrilevanti sono le ulteriori obiezioni del CTU alle nostre controdeduzioni; se nel corso delle operazioni peritali ci siamo astenuti dal porre rilievi sui test, sulle modalità di somministrazione (stress psicologico della minore), ecc. è solo perché abbiamo compreso che ogni nostro tentativo di riportare la CTU sui binari della regolarità procedurale era suscettibile di venire interpretato, dal CTU e dalle CCTTPP del sig. …, come tentativi di frapporre ostacoli al prosieguo delle operazioni peritali. Non ci si meravigli adesso se lo facciamo presente.

È di tutta evidenza che, a partire dalla decisione di chiamare in causa un’assistente sociale legata al sig. … da colleganza lavorativa, di scegliere come comunità per la minore quella in cui lavora un’educatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali con il sig. …, il mancato sostegno psicologico alla minore, il vero obiettivo non era quello di stabilire le capacità genitoriali delle parti (i fatti dimostrano le buone capacità genitoriali della madre che ha allevato la figlia da sola per lunghi anni e le pessime del sig. …) ma di fiaccare psicologicamente la minore in maniera che ritrattasse le sue accuse al padre e accusasse la madre di averla manipolata.

Del caso precedente non ho ulteriori notizie. Credo che la ragazza sia stata collocata dal padre.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Cfr Fornari, Trattato di Psichiatria Forense: il CTU o perito è tenuto solo a valutare «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso».
  2. Cfr Sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1981: «Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. [attuale art. 220 c.p.p.] non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona.» Cfr anche Giovanni Flora, Plagio: la problematica penalistica: «La Corte Costituzionale ha avuto buon gioco nel cancellare la norma incriminatrice dall’ordinamento per difetto di determinatezza in riferimento all’art. 25/2° Cost.; adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante
  3. Con questo provvedimento il giudice si è discostato dalla conclusioni della CTU senza darne adeguata motivazione; su questo fatto gli avvocati avrebbero dovuto ricorrere ma non lo hanno fatto.
  4. Su questa anomalia, e cioè l’intervento di un’assistente sociale dipendente della stessa amministrazione comunale per la quale lavora il padre della minore stessa, inviammo le nostre note agli avvocati, ma senza esito alcuno. Si riporta di seguito un stralcio: «… il padre della minore, sig. …, è dipendente del Comune di … (..), assegnato all’Area 1 – Segreteria e Affari Generali, quindi collega di lavoro dell’assistente sociale del medesimo Comune, D.ssa … (allegato 1) che svolge la sua attività nella medesima sede (Piazza …, ..). È indubbio che la D.ssa .., per il fatto di essere collega di lavoro del sig. …, in un piccolo Comune che conta circa 10 dipendenti, i quali evidentemente si conoscono tutti personalmente e almeno quotidianamente si incontrano per registrare la loro presenza in servizio, è venuta e viene tuttora a trovarsi, per ciò stesso, in una situazione di incompatibilità e di stridente conflitto di interessi, dovendo pronunciarsi in merito alla collocazione in casa famiglia della figlia di un suo collega di lavoro, non potendo, per questi motivi, mantenere la necessaria terzietà. La sede di servizio dell’assistente sociale è difatti ubicata nella stessa sede del Comune ove si trova l’ufficio in cui lavora il sig. … (Piazza …, ..). Per non parlare degli inevitabili rapporti che, per i dipendenti di una amministrazione pubblica, intercorrono con l’Ufficio protocollo della stessa in occasione della presentazione di istanze personali (ferie, congedi, ecc.) e di servizio (invio e ricezione di documentazione varia). Sarebbe stato molto più corretto da parte della D.ssa … rappresentare questa situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi al Giudice chiedendo di essere sollevata dall’incarico; ma non lo ha fatto, dimostrando in tal modo di avere un interesse nella vicenda che trascende l’interesse di ufficio. In data … (Prot. n. …) la D.ssa … ha inviato al Giudice una relazione di aggiornamento sulla minore (all. 2); è di tutta evidenza che tale relazione, verosimilmente coperta dal segreto di ufficio fino a quando non entra nel fascicolo processuale, a maggior ragione perché inviata all’autorità giudiziaria e contenente informazioni riservate su di una utente di minore età, all’atto stesso dal suo invio è venuta a conoscenza dell’impiegato dell’ufficio protocollo, anch’egli tenuto ovviamente al segreto di ufficio, ma che in questo caso è il padre della minore cui si riferisce la stessa relazione di aggiornamento. In detta relazione la D.ssa … riporta di aver avuto un colloquio con il sig. … (che incontra tutti i giorni di lavoro) in data …, di aver avuto un precedente colloquio telefonico con la responsabile della casa famiglia, D.ssa …, e addirittura di essersi recata, in data …, presso la casa famiglia per incontrare la minore. Poiché la D.ssa … non risulta essere assistente sociale affidataria della minore, il cui affidamento rimane ai Servizi sociali di …, comune di residenza della minore, né risulta che gli stessi siano stati esonerati da un provvedimento del Giudice, né che la D.ssa … abbia ricevuto delega in tal senso dal Giudice, o perlomeno nulla si rileva in tal senso dal fascicolo telematico, l’attività da lei svolta e della quale dà contezza nella relazione allegata, inviata all’autorità giudiziaria e che può pertanto definirsi a tutti gli effetti come attività istruttoria, è stata svolta in assenza di qualsiasi delega da parte del giudice, quindi a titolo personale se non addirittura di parte del suo collega di lavoro, sig. …. Dell’assenza di delega da parte del giudice è la stessa D.ssa … che ne dà atto, nella risposta alla lettera dell’Avv. … con la quale il legale le chiedeva a che titolo stesse operando sul caso. Nella sua nota di risposta (all. 3) la D.ssa … afferma di occuparsi della minore G.I. “… per conto del Tribunale ordinario di …”. Nella sua risposta la D.ssa … non riporta di avere una delega specifica del Giudice ma afferma genericamente di occuparsi della vicenda per conto del tribunale; lo scrivente non ritiene che i tribunali consentano a chicchessia, sia pure un’assistente sociale, di occuparsi di qualcosa in nome e per loro conto. I Tribunali conferiscono incarichi, affidano minori, ecc., ma sempre in maniera formalmente corretta dal punto di vista procedurale, non così, sulla parola, come sembra ventilare la D.ssa … nella sua risposta all’Avv. …. Il fatto stesso che non faccia menzione di alcun incarico ricevuto dal Tribunale dimostra che non ha ricevuto incarico alcuno e che sta operando a titolo personale. L’unico atto giudiziario che la chiama in causa è quello del … con il quale il giudice l’autorizza per il solo mese di giugno … a effettuare incontri tra ciascun genitore e la minore (all. 4); atto scaturito da una singolare richiesta dei servizi sociali di …, e cioè dai colleghi di lavoro del padre della minore. Lo scrivente pertanto ritiene, in carenza di ulteriori atti che conferiscano legittimità all’operato della D.ssa …, che la stessa abbia operato e stia tuttora operando in una condizione di incompatibilità e conflitto di interessi, a titolo personale, in violazione del codice deontologico delle assistenti sociali (art. 46) e abusando dei suoi poteri. Particolarmente grave è l’aver incontrato la minore senza l’assenso dei servizi affidatari e della madre che tuttora esercita la potestà genitoriale. In ultimo, anche qualora dovesse risultare un incarico del Giudice, è prassi che i Servizi sociali si astengano da ogni intervento quando è in corso una CTU; la relazione della D.ssa … è datata … e risulta inviata per fax alla D.ssa … (il giudice) il giorno …. La ripresa delle operazioni peritali è avvenuta il …, (giorno successivo alla relazione dell’assistente sociale – nota attuale) come da precedente autorizzazione del Giudice. Tutto questo iperattivismo dei Servizi sociali del Distretto … in imminenza della ripresa della CTU è perlomeno sospetto e pare essere stato messo in atto al fine di condizionare le operazioni peritali stesse, fornendo una risposta ai medesimi quesiti sui quali dovrà pronunciarsi il CTU.
  5. Anche sul cambio di scuola intervenimmo, ma senza esito. Questo a dimostrazione che tutto era stato già pianificato in anticipo e che la CTU non aveva alcun senso, se non quello di mettere il ‘timbro della scienza’ su ciò che era già stato deciso. Il nostro parere era il seguente: «Il sottoscritto Dr Andrea Mazzeo, medico-chirurgo specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Lecce con il n° 2718, è stato incaricato dall’avv. …, del Foro di …, di esprimere un parere professionale sul prospettato cambio di scuola della minore XXX. La minore ha frequentato, nell’anno scolastico …, la classe seconda media presso la scuola media statale “” (istituto comprensivo), di … venendo promossa con pieni voti (9/10) alla terza media. Il principio della continuità didattica vuole che l’alunno termini il ciclo di studio presso il medesimo istituto scolastico; in favore del rispetto per la minore di questo principio si sono addirittura espressi sia il Dirigente scolastico sia la coordinatrice didattica della classe. La minore ha già subito il distacco traumatico dai suoi affetti familiari; allontanarla dalla sua scuola, dai suoi docenti, dai suoi compagni di classe sarebbe un ulteriore trauma da sradicamento, che minerebbe definitivamente il suo equilibrio psichico, la stessa costruzione dell’identità personale. La necessità della continuità didattica è sancita dal D.M. del 16 novembre 1992, in applicazione della Legge 5 giugno 1990, n. 148, ulteriormente sottolineata dalla Circolare Ministeriale 16 novembre 1992, n. 339 («La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità»). Si richiama inoltre quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, del 20/11/1989, che all’Articolo 12 sancisce che «gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». La ragazza ha ormai … anni ed è perfettamente in grado di esprimere il suo parere sulla scuola da frequentare. L’interesse prioritario della minore, in relazione al suo diritto allo studio, è che prosegua il percorso scolastico presso la scuola media dell’Istituto comprensivo “” di …, senza subire ulteriori traumi.»
  6. Questo il nostro rapporto sulla visita pediatrica della minore. «In data … la scrivente, consulente tecnica di parte con il dott. Andrea Mazzeo nel procedimento in oggetto per la sig.a …, madre della minore XXX, si è recata presso lo studio della dott.ssa … in via …, dove la minore sarebbe stata visitata. Ad attenderla erano presenti oltre al padre e alla madre due assistenti sociali della circ. … di …, a.s. … e …, che restavano in vicinanza del padre entrando a studio con lo stesso, a seguire la scrivente con la signora …. Dopo telefonata da parte dell’operatrice della casa famiglia … di … alla a.s. …, nella quale comunicava di non trovare parcheggio, le a.s. … e … insistevano per andare a prendere la minore affinché la ragazza fosse accompagnata (scortata) da più persone. La a.s. … spiegava che la minore dovesse essere visitata alla presenza non solo della madre ma anche del padre, delle assistenti sociali e dell’operatrice della struttura. A tal fine la pediatra aveva predisposto un paravento per offrire un minimo di privacy alla minore. La scrivente faceva notare che per la ragazza poteva essere traumatica una tale modalità di visita che non la faceva sentire libera di esprimersi alla presenza delle operatrici, e a disagio per la presenza del padre, essendo un’adolescente, richiedendo con forza il diritto alla privacy della minore e suggerendo che, previa autorizzazione dei genitori, la minore potesse essere visitata dalla sua pediatra senza la presenza di genitori ed estranei. Dopo che, prima la madre e poi il padre autorizzano la visita in loro assenza, la a.s. … chiedeva di essere presente, la pediatra richiedeva la presenza della sua segretaria, arriva la minore con l’operatrice della casa famiglia. La a.s …, andandole incontro, avvisa la minore che i genitori non avrebbero assistito. XXX, visibilmente a disagio e frastornata dalla presenza intorno a lei, appena entrata nello studio medico, di cinque persone, sussurra: “Tutta questa gente per una visita…” . Solo la scrivente è rimasta seduta in disparte per tutto il tempo, al fine di non turbare ulteriormente la minore con un’altra presenza. XXX accetta di essere visitata senza la presenza dei genitori. Da notare la familiarità evidente tra l’operatrice della casa famiglia e il signor …, che, appena entrata, gli va subito incontro salutandolo con un bacetto, dandogli del tu e chiedendo preoccupata: “Ma tu non sei entrato?” Terminata la visita, il padre subito va incontro alla figlia; la ragazza risponde imbarazzata alle domande dell’operatrice e delle assistenti sociali, dando le spalle al padre che cercava l’attenzione della figlia parlandole e toccandole i capelli. XXX, visibilmente tesa e in atteggiamento di chiusura e difesa, tiene le braccia conserte e risponde laconicamente ai sorrisi e ai complimenti degli astanti, sempre affiancata dall’operatrice della casa famiglia. Secondo la scrivente l’eccessiva ed invadente presenza di persone, tra l’altro in confidenza amichevole con il padre, ha di fatto impedito a XXX di esprimersi liberamente in un clima innaturale e costrittivo, in cui la minore si trova immersa ed al quale sarebbe stato per lei scortese e controproducente sottrarsi.» Dott.ssa Bruna Rucci
  7. In sintesi ecco cosa scrivemmo al CTU: Con riferimento al prosieguo delle operazioni peritali in ordine alla CTU disposta nel procedimento in oggetto, gli scriventi CCTTPP di parte … comunicano alla SV l’impossibilità del prosieguo delle operazioni peritali poiché non intravedono la minima possibilità che le stesse si possano svolgere, come non si sono svolte sinora, nel rispetto del diritto di difesa della sig.a …. Nel calendario comunicato dalla SV a mezzo pec, che di seguito si riporta: … la SV non ha previsto alcun incontro con la minore congiuntamente ai genitori e con la minore da sola, come da quesiti del giudice che, per completezza, di seguito si riportano: «… sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore,…». Né gli scriventi comprendono come una CTU possa rispondere al quesito: «… quale sia la condizione psicofisica … della minore» senza l’ascolto della minore stessa nella sede ufficiale della CTU medesima, alla presenza dei consulenti di parte. Gli scriventi sono a conoscenza che la SV ha incontrato e ascoltato la minore nella casa famiglia di … (..) ove la stessa è stata forzatamente collocata nel … c.a.; concorderà comunque che tale ascolto è nullo sotto un duplice profilo. Nullo perché effettuato senza contraddittorio e senza rispettare il diritto di difesa delle parti; nullo anche perché effettuato mentre la minore (che comunque ha … anni) è fortemente traumatizzata dall’inserimento forzato in una situazione comunitaria già da lei subita alcuni anni fa, per le modalità con le quali il prelievo forzoso (un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia) è avvenuto e infine per le condizioni di ristrettezza cui si è venuta a trovare (quasi un regime di 41 Bis) senza poter liberamente comunicare con i suoi familiari e i suoi amici, sradicata da tutta la sua vita precedente, senza aver commesso reato alcuno. Che conclusioni si possono trarre da un ascolto tenuto in queste condizioni di tortura psicologica? Tale ascolto ha prodotto il risultato di favorire gli incontri liberi della minore con il padre (e cioè di un testimone con un indagato, potendo ciò favorire anche la reiterazione del reato). … Inoltre gli scriventi non possono non prendere atto che nell’intervallo tra l’incontro peritale del … e la Sua convocazione pervenuta il … sono intervenuti dei fatti nuovi che, a questo punto, pregiudicano ancora maggiormente una CTU non nata certamente sotto una buona stella. Difatti: A) Con i quesiti posti il giudice ha fatto entrare nella presente CTU, disposta in un giudizio civile, atti istruttori (le dichiarazioni della minore dell’… …) pertinenti ad autonomo procedimento penale, verosimilmente ancora coperti dal segreto istruttorio, o investigativo, alla data del … (data di conferimento dell’incarico di CTU e formulazione dei quesiti). B) Con il quesito n° 3 il giudice delega il CTU ad accertare «le condotte paventate dalla controparte, accertando anche l’attendibilità della minore …»; quesiti che esulano dalle competenze di un CTU a maggior ragione in un procedimento civile e non penale. Ogni accertamento di condotte illecite, come pure dell’attendibilità del testimone sono di competenza del giudice penale. Questo quesito rappresenta un eccesso di delega e di per sé invalida ulteriormente le operazioni peritali. Ciò che il consulente tecnico può valutare è solo la capacità a testimoniare, ovvero (si consulti Fornari, 2015: Trattato di psichiatria forense) «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso». C) Nel Suo elaborato, depositato in cancelleria il …, alla pag. 45 la SV compie un ulteriore errore metodologico quando riprende quasi integralmente la consulenza per il PM della D.ssa … laddove il Giudice chiedeva di acquisire solo le dichiarazioni della minore e non anche la consulenza della D.ssa …. La consulenza della D.ssa … risulta depositata in Cancelleria il …, non faceva quindi parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU (…) e pertanto non poteva, per regolarità procedurale, essere acquisito alla CTU medesima. Riservandoci di segnalare ai legali di parte … altri profili di illegittimità, se non addirittura di rilevanza penale, circa questa irregolarità procedurale, riteniamo che la stessa invalidi le operazioni peritali medesime. … D) Infine, nel Decreto del … il Giudice del procedimento, D.ssa …, richiama una relazione dei Servizi sociali del Comune di … e una relazione di una psicologa, D.ssa …; da tale ultima relazione, ripresa dal Giudice, emerge che la D.ssa … formula dei giudizi sul comportamento della madre di XXX, sig.a …. La sig.a … ci rappresenta di non essere mai stata sottoposta a visita dalla D.ssa …, anzi di non conoscerla neppure e di non averla mai sentita nominare. La circostanza è oltremodo grave configurando il falso ideologico, perché una professionista, incaricata di pubblico servizio, esprime delle valutazioni sul comportamento di una persona senza nemmeno conoscerla; valutazioni destinate all’autorità giudiziaria. Questo e altri elementi, come il fatto, tra l’altro, che la D.ssa …, assistente sociale del Comune di … (..) continua a operare sul caso della minore pur versando in una condizione di stridente incompatibilità dato che non solo lavora a stretto contatto di gomito con il padre della minore (impiegato del Comune di …, addetto agli Affari generali) nei confronti del quale pendono tuttora le accuse fatte dalla figlia minorenne di comportamenti molesti sul piano sessuale, ma opera in regime di convenzione annuale con lo stesso Comune e come tale si trova in una posizione di particolare precarietà lavorativa che possono renderla suscettibile di cedimento a pressioni di vario tipo poiché una sua posizione terza rispetto alla vicenda nella quale è coinvolto un dipendente della stessa Amministrazione potrebbe comportare il mancato rinnovo della convenzione e la perdita quindi del posto di lavoro. …
  8. Relazione peritale molto ambigua e che di fatto invalida la testimonianza della minore con considerazioni molto opinabili. Riporto la conclusione: «… si conclude che l’audizione fornita dalla minore XXX in data … presenta caratteristiche compatibili con la presenza nella minore di capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all’età cronologica e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà e a riferirla, tuttavia si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno. Tali aspetti non consentono di poter considerare l’audizione fornita come compatibile con la possibilità da parte della minore di rendere testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa». Ed è la solita questione, i minori vittime di abusi sessuali, per gli psicologi giuridici, hanno capacità di rendere testimonianza ma non sono credibili perché manipolati. Ecco un mio post sulla questione: http://andreamazzeo.altervista.org/blog/di-come-la-psicologia-giuridica-si-fa-complice-degli-abusi-sessuali-sui-minori/ Su questa perizia formulammo i nostri rilievi, ma senza esito, perché era già tutto deciso; di seguito uno stralcio: «… Non si riesce pertanto a seguire il percorso logico-razionale che ha portato la CT da queste premesse a concludere che la minore non sia in grado di rendere una testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa. Tutti gli elementi clinici riportati dalla CT concordano indicando l’idoneità psicologica della minore a rendere testimonianza, ma le conclusioni della CT non sono coerenti con gli elementi clinici da lei stessa descritti. In merito alla seconda parte del quesito, ovvero le condizioni psicologiche attuali della minore, la CT descrive un tono dell’umore eccitato, la presenza di discrete quote ansiose, una tendenza alla frammentazione delle interazioni con il magistrato e la consulente, una rapida alternanza da un tono emotivo all’altro, non sempre congrui alla situazione valutativa, eloquio logorroico con accelerazione a livello formale ideativo e dei nessi logici. Vanno sottolineati alcuni elementi. L’ascolto della ragazza si è svolto il … nello studio della D.ssa …; il setting in cui si è svolto l’ascolto della minore, a parere dello scrivente, non è stato dei più felici e, sia pure in maniera involontaria, è stato tale da non mettere a proprio agio la ragazza nel riferire ciò che era oggetto di ascolto. Di fatto la ragazza è stata fatta sedere su una poltroncina centrale, avendo alla sua destra la PM e alla sua sinistra la D.ssa …; inoltre di fronte a lei, seduto al lato opposto della scrivania, l’ispettore di PG. Il fatto di essersi trovata, in un certo senso, tra due fuochi, ovvero le sue due interlocutrici, la PM e la CT, ha sicuramente influenzato il suo stato d’animo, dovendo riferire dei fatti per lei dolorosi rivolgendosi a una interlocutrice e nel contempo non poter osservare l’altra interlocutrice che veniva a trovarsi fuori del suo campo visivo, esattamente alle sue spalle. E ciò alternativamente, sia quando rispondeva alla PM sia quando rispondeva alla CT (questo spiega quell’idea di frammentazione che la CT ha rilevato). La presenza, poi, di fronte a lei di una terza persona, di sesso maschile, è stata una ulteriore fonte di stress dovendo riferire “cose spiacevoli” sul padre avendo di fronte un uomo che di certo le ricordava la figura del padre medesimo.»
  9. La necessità di omettere le date rende ermetico questo passo. Nella sostanza, la perizia in ordine alla capacità a testimoniare delle ragazza venne depositata in una data X; si presume pertanto che fosse nel fascicolo del PM e secretata sino al deposito della richiesta di archiviazione che è stata fatta dal PM dopo 40 giorni dal deposito della perizia. Sino quella data nessuno poteva essere a conoscenza dei contenuti della perizia perché secretata dal PM. Il CTU invia alle parti la bozza della sua relazione venti giorni prima del deposito della richiesta di archiviazione da parte del PM citando ampiamente stralci della perizia, che a rigore nessuno a quella data conosceva.
  10. Si tratta del PPT, il Parent Preference Test, somministrato alla sig.a … dalla D.ssa Bruna Rucci. Personalmente, in quanto richiestomi dai suoi avvocati, così mi espressi sulla capacità genitoriale della sig.a … «Il sottoscritto Dr Andrea Mazzeo, medico-chirurgo specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Lecce con il n° 2718, è stato incaricato dall’avv. …, del Foro di …, di esprimere un parere professionale sulla capacità genitoriale della sig.a …, nata a … il … e ivi residente in Via …. Data la distanza tra la sede dello studio del sottoscritto (Lecce) e la residenza della perizianda (…), l’urgenza di tale valutazione e i tempi ristretti che non hanno consentito di organizzare una visita medica, le notizie anamnestiche sono state fornite dalla stessa allo scrivente per via posta elettronica e per via telefono. Altri elementi valutativi sono stati acquisiti dalla lettura degli atti che mi sono stati trasmessi per via telematica. STORIA PERSONALE Padre vivente, di anni 74, pensionato, …, già … presso l’…, di …; madre deceduta all’età di 65. anni per tumore, anch’ella …. Secondogenita di due figli (1m., 1 f.), il fratello in abs. Coniugata, dal matrimonio è nata una figlia che attualmente ha … anni. Separata di fatto dal …. Nata a termine da parto eutocico, normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione, normale lo sviluppo psico-fisico successivo, deambulazione e fonazione in età fisiologica. Menarca all’età di 12 anni, flussi successivi regolari per quantità e durata. Scolarizzata come di norma, ha frequentato il Liceo Classico conseguendo il diploma di maturità con il massimo del voti (100/100). Non riferisce esperienze lavorative, attualmente vive nella casa dei genitori. Ha avuto una gravidanza dalla quale è nata la figlia XXX; decorso della gravidanza e post-partum senza problemi degni di nota. Ha sofferto i comuni esantemi infantili, non riporta patologie degne di nota. Riferisce che il matrimonio è entrato in crisi a causa di attenzioni particolari della nonna paterna e del padre sulla figlia minore; tali fatti sono emersi nel corso del ricovero della figlia presso il reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale pediatrico “…”, a causa di una invaginazione intestinale, nel …. Nel corso del ricovero la bambina ha riferito ai medici tali fatti che una successiva consulenza neuropsichiatrica infantile, disposta dai medici del reparto, ha confermato. Da questi accertamenti è scaturita la denuncia dei sanitari. Da quel momento la … è andata via dalla casa coniugale portando con sé la figlia minore. Dall’epoca della separazione ha provveduto alla crescita e all’educazione della figlia che ha sostenuto nell’anno in corso gli esami di licenza media. VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE In tema di valutazione della capacità genitoriale, al di là delle valutazioni psicologiche e di quelle testistiche correnti, solitamente, queste ultime, o utilizzate impropriamente nella valutazione della capacità genitoriale in quanto vengono utilizzati test psicologici costruiti per misurare altre variabili psicologiche (es. test MMPI, test di Rorschach, ecc. – sarebbe come pretendere di misurare i liquidi con il metro lineare) o prive di solide evidenze scientifiche rivenienti da letteratura internazionale accreditata (test ASP-I, per il quale sono reperibili solo 2-3 articoli a firma degli stessi autori del test), lo scrivente ritiene che si debbano valorizzare elementi concreti e oggettivi al fine di pervenire, nel contesto giudiziario ove tale valutazione venga richiesta, a un giudizio coerente con i dati di realtà, con i fatti. Ciò conformemente a un decreto della corte di Appello di Lecce Sezione minori (App. Lecce, Sez. min., decreto 11/3/14) con il quale la Corte nel rinnovare la CTU formulò i quesiti richiedendo ai consulenti una valutazione della capacità genitoriale “sulla base, ove possibile, di riscontri concreti e oggettivi”. La sig.a … è madre di una adolescente dell’età di … anni regolarmente scolarizzata, che frequenta la scuola con profitto, come testimoniato dai lusinghieri giudizi degli insegnanti (ved. allegato), che ha un normale sviluppo psico-fisico, come può essere testimoniato dal pediatra di famiglia. Non vi è agli atti alcuna certificazione medica dalla quale si possa evincere che la sig.a … soffra di una qualche patologia che incida negativamente sulla sua capacità genitoriale o che sia di pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico della figlia. Non si rilevano pertanto elementi concreti e oggettivi, né di tipo anamnestico né di tipo clinico-documentale, che possano inficiare la capacità genitoriale della sig.a …; né dall’esame degli atti si rileva una qualche valutazione in negativo della stessa. Ampliando il discorso e andando oltre la mera valutazione della capacità genitoriale della madre di una adolescente che non presenta problema alcuno, né di salute psico-fisica né di funzionamento sociale, ovvero di rendimento scolastico (dati questi ultimi che testimoniano di per se stessi la buona capacità genitoriale della madre), non si può non osservare che le varie e diverse interpretazioni psicologiche, le interpretazioni dei test somministrati, se non correlati con i dati oggettivi, quali risultano dall’esame clinico (storia personale del soggetto e obiettività clinica), portano inevitabilmente a una deformazione del giudizio di realtà. Nel caso in esame abbiamo una minore che fa delle dichiarazioni in merito a presunti abusi sessuali subiti dal padre; al di là della veridicità o meno della narrazione della minore, sulla quale deve dare contezza l’autorità giudiziaria che sinora non è pervenuta ad alcun giudizio (la richiesta di archiviazione di un procedimento penale non è assoluzione), la priorità è quella di rispettare il diritto della minore alla sicurezza e protezione, in applicazione della Legge n° 77/2013, artt. 26 e 31, (ratifica della Convenzione di Istanbul), diritto della minore che è prioritario rispetto a ogni altro presunto diritto, ivi compreso il cosiddetto diritto di visita del padre, che, tra l’altro, per quanto noto allo scrivente, non è previsto da alcuna legge. Non si rileva negli atti, giudiziari e di natura tecnico-psicologica, adottati dal 2013 in poi il rispetto della Legge 77/2013 che invece è stata clamorosamente disattesa calpestando il diritto della minore alla sicurezza e alla protezione, anzi favorendo la frequentazione con il suo presunto abusante, compromettendo i suoi diritti e la sua sicurezza; il fatto stesso che tali atti disattendono una legge dello Stato deve portare, a parere dello scrivente, a rivedere tutti i procedimenti e le decisioni adottate sinora.
  11. https://www.istitutobeck.com/disturbo-borderline-personalita-trauma
  12. http://www.psychomedia.it/pm/modpsy/psydiag/lancapri.htm

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Qui c’è violenza, altro che PAS!

Nella vicenda successiva sono stato CTP per la madre; la violenza dell’ex-marito era acclarata, c’era un provvedimento del GIP di divieto di avvicinamento alla ex-moglie, non si doveva nemmeno discutere di affidamento e collocamento. Ma l’avvocata del padre sosteneva che i bambini erano ammalati di PAS. L’avvocata!

La presente CTU nasce su impulso dell’Avv.a …, legale di parte dell’ex-coniuge della sig.a .., sig. …, che con il suo ricorso del … introduce nello stesso, alquanto irritualmente a parere dello scrivente, cognizioni tecniche che non possiede (“Stiamo parlando della cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale conosciuta anche come PAS” – pag. 10 – e affermando addirittura che “Nel caso di specie, vi è il fondato timore che i sintomi di tale sindrome, si stiano presentando sui bimbi” – pag. 11). Non risulta allo scrivente che l’Avv.a … sia laureata anche in medicina o psicologia per potersi esprimere in merito a presunte patologie senza il parere informato, ovvero richiamando nel ricorso certificazioni o relazioni sanitarie, di un medico o psicologo che abbia preliminarmente visitato i ragazzi; e anche se lo fosse stata, diagnosticare presunte patologie senza la visita diretta della persona interessata potrebbe configurarsi come falso ideologico.

Come ben noto, in altre vicende giudiziarie (es. processi di lavoro, accertamento di invalidità, processi di interdizione o inabilitazione) i legali richiamano nei ricorsi concetti tecnici di natura medica facendo riferimento a certificazioni o relazioni sanitarie allegate. Il legale di controparte, pertanto, inopinatamente utilizza cognizioni tecniche al fine di condizionare i successivi lavori peritali; le sue affermazioni non sono supportate da alcuna certificazione sanitaria e come tali prive di valore processuale. È invece agli atti copiosa documentazione sanitaria che documenta il contrario, e cioè il comportamento tuttora violento e prevaricatore del suo cliente verso la ex-coniuge e i suoi figli.

Altamente significativa è la circostanza che il ricorso dell’Avv.a …, notificato al legale della sig.a … in data … faccia seguito all’ordinanza del GIP del Tribunale di …, del …, dell’adozione della misura cautelare nei confronti del sig. …. Si tratta pertanto di mera strategia processuale, da parte dell’Avv.a …, mirante a precostituire una posizione di vantaggio del suo cliente utilizzando concetti medico-psicologici, peraltro mai validati dalla ricerca scientifica, cercando con questi di occultare i fatti (il comportamento violento del padre verso la madre, ma anche verso i suoi figli, vittime di violenza sia assistita sia diretta come da denuncia del …, sanzionato dal provvedimento cautelare di cui si è detto), ritenendo non altrimenti difendibile la posizione del suo cliente.

Come evidenziato da numerosi autori (1) il ricorso alla teoria della PAS ha la funzione di spostare l’attenzione del Tribunale dai comportamenti del genitore maltrattante a quelli del genitore protettivo verso i minori (2). È di tutta evidenza quanto reiteratamente affermato dal sottoscritto e cioè che il ricorso alla teoria della PAS è indizio consistente della presenza di violenza in famiglia (3); proprio i fatti di questa vicenda lo dimostrano.

Sorprende, infine, che nel ricorso al Tribunale, dopo aver fatto, in un certo senso, l’elogio della bigenitorialità, il legale di parte del padre tradisca le vere intenzioni del suo cliente e cioè la volontà di escludere dalla vita dei figli la madre, laddove chiede l’affido esclusivo e il collocamento dei minori presso il padre; bigenitorialità a senso unico?

Singolare, ma anche temeraria, è la circostanza che tale ricorso sopravviene a nemmeno tre mesi di distanza dal Decreto Presidenziale che stabilisce le condizioni della separazione e di affidamento dei figli minori (…) regolamentando puntualmente le giornate di visita del padre. Diviene davvero difficile comprendere quali fatti nuovi relativi all’affidamento dei minori siano intervenuti nel breve lasso di tempo trascorso dal Decreto Presidenziale (…) al ricorso per rivedere le condizioni di affidamento dei figli (…).

In questi mesi il padre ha esercitato il suo diritto di visita ai figli così come disposto dal Giudice, tranne nelle giornate di:

a) … …: i bambini hanno rifiutato di andare dal padre perché traumatizzati dalle scenate da lui fatte durante il week-end (bimbi che imploravano piangendo di vedere la madre, padre che impediva fisicamente la comunicazione con la madre, sottrazione del telefonino di … etc. come da denuncia del … allegata agli atti); se il padre terrorizza i figli col suo comportamento e con le sue urla non deve poi meravigliarsi se i bambini hanno paura di stare con lui.

b) … …: non si è recato a prendere i bimbi, (pretestuosamente, come da denuncia del …, agli atti).

c) … …: nuovamente traumatizzati dopo il week-end trascorso col padre che ha trascinato con la forza la figlia piangente all’uscita dal catechismo il … .., e con la forza e urlando le ha sottratto e danneggiato il telefonino portando poi i bimbi a … nel villaggio turistico praticamente deserto, facendo loro saltare la scuola nella giornata di … .. (stessa denuncia del …).

d) … ..: non si è recato a prendere i bambini (stessa denuncia del …).

e) Da … … a … …: in seguito alla notifica del provvedimento cautelare il sig. … non poteva recarsi a casa delle ex-moglie per prendere i bambini, e non ha provveduto a prendere accordi per indicare un’altra persona che potesse prenderli al suo posto (il giorno … il sig. … indicava i nonni paterni per prelevare i bambini, ma per gli avvenimenti pregressi gli stessi rifiutavano di andare coi nonni; la sig.a …, visto che erano diversi giorni che non c’erano incontri padre-figli, ha consentito successivamente che i bambini stessero col padre il week-end a seguire del …, di sua spettanza), facilitando quindi la relazione padre-figli.

f) … …, … … e … …: i bambini hanno rifiutato di essere presi dai nonni perché traumatizzati anche dal loro comportamento (a tal proposito il legale della sig.a … chiedeva già dal giorno …, invano, che non fossero i nonni paterni a prelevare i bimbi).

g) … …: il fratello della sig.a …, dopo opportuna comunicazione tra i legali, ha portato XXX e YYY dal padre, ma il sig. … era pretestuosamente assente al suo domicilio, in …. I bambini sono rimasti un’ora e mezza circa per strada al freddo ad aspettare il padre, con cui pure XXX aveva parlato al telefono, mentre contemporaneamente il sig. …, pur sapendo che i suoi figli lo aspettavano fuori della sua casa mandava i suoi genitori coi carabinieri alla casa dei bimbi per certificarne l’assenza, come descritto nella stessa denuncia ….

Come si evince dal calendario su riportato, solo in 5 giorni (sui 48 previsti dal provvedimento, dal momento della separazione fino alla data del ricorso) i bambini hanno espresso il rifiuto di andare col padre perché traumatizzati dal suo comportamento o da quello dei nonni paterni; in tutti gli altri giorni il padre ha esercitato il diritto di visita come da provvedimento, senza ostacoli di alcun genere da parte della ex-moglie. Di fatto, quindi, la madre non ha interposto ostacolo alcuno alla frequentazione dei figli col padre; ciononostante si trova a dover subire l’accusa infamante di avere alienato i figli dal padre, accusa del tutto destituita di fondamento e puramente strumentale alla strategia difensiva del padre nel procedimento penale, del tutto incurante del benessere dei figli e delle ricadute psicologiche della CTU sulla loro psiche.

Questo nel mese di …; va aggiunto che il giorno …, con la stessa finalità e a poco più di un mese dal primo, è stato presentato un secondo ricorso, in occasione della malattia dei bambini (YYY dal giorno … al giorno … e XXX dal giorno … al giorno …, come da documentazione agli atti; malattia conseguente alla nevicata del … e del …, giorni in cui il padre ha portato in giro i figli con indumenti leggeri, come da denuncia del sig. … agli atti). Al padre non sono stati negati i bambini il giorno …, il giorno … e il giorno …, ma gli stessi erano nuovamente ammalati, come da certificato; a parte le solite bugie clamorose del padre (tipo “il nonno paterno ha portato i bimbi al pediatra”, riportata anche in sede di CTU; cosa non vera perché la pediatra ha visitato i bambini a domicilio), giova notare che appena YYY è sfebbrato, è stato mandato dal padre, con la raccomandazione di “non fargli assolutamente prendere freddo”. Raccomandazione medica puntualmente disattesa (non è l’unica volta), e la sera del giorno … il bimbo ha ricominciato con febbre e tosse; anche qualche altra assenza dei bambini col padre è sempre collegata a malattie di stagione, certificate, dei bambini.

Il giorno … veniva depositato in cancelleria il ricorso del sig. … con la richiesta della CTU; il Tribunale disponeva quindi la CTU formulando il seguente quesito:

«… valutare, previo esame di entrambi i genitori e puntuale verifica della attuale condizione di fatto, quale sia il regime di affidamento e di collocamento più idoneo nell’interesse dei minori, provvedendo altresì a indicare una puntuale regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, data l’elevata conflittualità delle parti in causa».

Le operazioni peritali, a parere dello scrivente, non si sono aperte sotto una buona stella, dato che si è assistito a un tentativo, sebbene non riferito alla specifica situazione oggetto di CTU, di minimizzare la violenza di genere che non sarebbe quella, ormai, grave emergenza sociale come va sempre più configurandosi in base ai fatti di cronaca, ma un problema marginale che interesserebbe in pari misura entrambi i sessi. Di fatto, nell’intervallo di tempo in cui si sono svolte le operazioni peritali si sono verificati ben sei femminicidi (4), cioè uccisioni di donne a opera degli ex-partner che non accettavano l’intervenuta separazione, e nessuna uccisione di uomini per lo stesso motivo.

Si è fatta questa lunga premessa perché una costante osservata nel corso delle operazioni peritali è stato il reiterato tentativo del sig. … di screditare le accuse di violenza contro la ex-moglie, che hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare (5), minimizzandone la portata, o forse non comprendendola, più che mostrare un attaccamento genuino ai propri figli e una volontà di collaborare con la ex-moglie nell’interesse dei bambini che, non va dimenticato, sono stati vittime di violenza assistita (ma anche diretta, come si evince dai primi punti del calendario su riportato, nonostante esso riguardi un breve lasso di tempo). Le emozioni provocate da certi traumi, in primo luogo la paura (6), permangono a lungo, come ben si osserva nel disturbo da stress post-traumatico.

LE OPERAZIONI PERITALI

Sullo svolgimento delle operazioni peritali ne dà ampiamente atto il CTU Dr …, per cui non ci si sofferma.

A integrazione della stessa lo scrivente CTP nota che si è osservata la tendenza a sorvolare sugli episodi di violenza e di prevaricazione del sig. … verso la sig.a … (pregressi perché la coppia non coabita più), mettendo sullo stesso piano i comportamenti violenti e prevaricatori del sig … e la più che legittima difesa della sig.a … attraverso le vie legali; è chiaro che se la sig.a … accettasse di subire violenze e prevaricazioni la conflittualità cesserebbe.

Forse è il caso di riprendere quanto scrive il GIP nel provvedimento di allontanamento, divieto di avvicinamento alla sig.a … e divieto di comunicare direttamente con lei: «le dichiarazioni della persona offesa appaiono credibili e attendibili nel loro racconto e inoltre riscontrate pienamente dagli ulteriori elementi di prova» e più avanti riferendosi al sig. …, «la cui pericolosità sociale, a questo punto, è indubbia». Tutto questo è stato minimizzato dal sig. … che è giunto ad affermare che la sig.a … “ha fatto scrivere quelle cose al Giudice”.

Anche nei confronti dei figli il padre mantiene tuttora atteggiamenti prevaricatori giungendo a impedire ogni comunicazione madre-figli quando i ragazzi sono con lui; è proprio questo suo atteggiamento che mette paura ai figli.

Il padre è apparso anche soggetto incline alla menzogna, quando ha affermato, ad es., che la lettera del giorno … scritta per chiedere scusa alla moglie delle violenze e promettendo di non ripeterle, lui non l’ha mai scritta e che se la sarebbe inventata la sig.a … (a ogni buon conto la si allega alla presente relazione); o quando più volte ha accusato la sig.a … di essersi fatta fotografare e di avere commercializzato i calendari con tali foto quando è lui stesso che ha fatto i calendari con le foto scattate alla moglie in spiaggia, ecc. O anche quando reiteratamente ha affermato, circa i compiti scolastici, che la sig.a … non dà ai figli i libri e i quaderni per svolgere i compiti quando stanno col padre, smentendosi però qualche giorno dopo, quando, in sede di incontro congiunto genitori-figli, si è lamentato del fatto che lui trascorre i pomeriggi a far fare i compiti ai figli (come se questo non faccia parte dei doveri di un buon genitore verso i figli).

Sotto il profilo della genitorialità il padre ha verso i suoi figli un atteggiamento che cura scarsamente l’aspetto educativo-pedagogico e quello della tutela della loro salute.

In merito al primo punto, difatti, con una certa frequenza non ha fatto svolgere i compiti scolastici ai suoi figli, che il giorno successivo sono andati impreparati a scuola e senza i compiti svolti tanto da aver ricevuto delle note disciplinari dalle maestre. Nel corso della CTU ha affermato che quando i figli sono con lui li porta ai luna-park o altri luoghi di svago e divertimento; si è anche lamentato, come già detto, del fatto che i pomeriggi lui dovrebbe trascorrerli a far fare i compiti ai figli.

I ragazzi frequentano la scuola dell’obbligo e divertimenti e svaghi vanno bene ma solo dopo che hanno terminato di fare i compiti scolastici; non farglieli svolgere, o non mandarli a scuola per andare a divertirsi con loro non pare un atteggiamento educativo, rispondente a una responsabilità genitoriale effettiva e non solo nominalistica. È altamente diseducativo da parte del padre abituare i figli a non svolgere i compiti scolastici (es., W-E dal … al …, … …, W-E dal … al …, … …, … …, … …, e così via) o a saltare giorni di scuola per il divertimento (es., … …, … …, … …, ecc.), o a saltare i giorni di catechismo (es., … …, ecc.). Se il padre non ha voglia di trascorrere i pomeriggi a far svolgere i compiti ai figli vorrà dire che quei pomeriggi i ragazzi resteranno con la madre, che è più scrupolosa in questo senso, e lui li prenderà quando avranno terminato di svolgere i compiti scolastici. Non risponde all’interesse del minore, difatti, la presenza infrasettimanale nella casa del genitore non collocatario soprattutto durante il periodo scolastico, come si legge in un recente provvedimento giudiziario (7).

In merito al secondo punto, nonostante le raccomandazioni della pediatra, ma anche in dispregio al comune buon senso del buon padre di famiglia, questo inverno, nonostante le giornate molto fredde e nonostante il fatto che i ragazzi fossero convalescenti da episodi febbrili, li ha portati in giro facendoli riammalare; anche su questo piano il padre deve dimostrare maggiore responsabilità genitoriale. Così come deve dimostrarla quando accompagna i suoi figli al parco giochi …, di …, dove una delle attrazioni è un gioco acquatico nel quale i bambini si bagnano totalmente e non provvede a cambiarli con indumenti asciutti lasciandoli bagnati fradici per tutta la serata. È chiaro che i bambini si ammalano in continuazione e da mesi sono sotto antibiotici e antinfiammatori.

Alcune volte infine, si arroga il diritto di decidere autonomamente, senza avvisare la madre, e in dispregio del provvedimento presidenziale di affidamento, di far rincasare i figli in ritardo o addirittura di tenerli con sé anche nei giorni di spettanza della madre. Come recentemente, quando non ha fatto rincasare i bambini la sera di … risultando completamente irrintracciabile per tutta la notte, lui e i genitori che avevano prelevato i bambini, sia alle telefonate preoccupate della madre, sia alle ricerche dei Carabinieri, fino al giorno dopo, quando rispondendo finalmente all’ennesima telefonata dei CC, ha comunicato di essere fuori in vacanza. E ha continuato a tenere i bambini nella giornata di …, in cui i bambini dovevano stare con la madre, senza alcun accordo con la stessa o il suo avvocato, proseguendo poi direttamente le vacanze estive (…) senza che la madre abbia potuto dare un telefonino o consegnare un bagaglio ai bimbi o rassicurarli o salutarli (madre che poi per la notte insonne e l’ansia ha avuto un malore e si è recata in pronto soccorso). Si aggiunga che a mezzogiorno del … (visto che i CC si erano fatti promettere dal sig. … che avrebbe messo in comunicazione i bimbi con la madre), è giunta alla sig.a … una telefonata da un numero sconosciuto (per impedirle di richiamare) della durata di soli 43 secondi poi subito interrotta; la sig.a … ha parlato qualche secondo con la figlia e il sig. … è subito intervenuto passando il telefono a YYY dopo di che è caduta la linea. A parte questo unico episodio, venuto fuori come già detto dalla raccomandazione dei carabinieri al padre, di fatto per tutto il periodo la sig.a … non è riuscita a comunicare serenamente con i bambini senza l’ingerenza del sig. … Non sembra proprio, questo del sig. …, il comportamento di un genitore responsabile.

Giustamente il CTU richiama i genitori a una certa elasticità nella gestione degli orari, ma, osserva il sottoscritto, tale elasticità deve necessariamente essere posta in atto da entrambi i genitori, non può essere a senso unico altrimenti è solo prevaricazione del sig. … verso la sig.a …; e non è certo educativa per i figli, che cresceranno con l’idea di potersi permettere anche loro di prevaricare la madre, visto che il comportamento del padre fa da esempio a tutto ciò. Rientra a pieno titolo nella responsabilità genitoriale anche il fatto di non screditare l’altro genitore in presenza dei figli, cosa che il sig. … fa nei confronti della ex-moglie; ne dà atto lo stesso CTU (pag 22 e 23).

Nel merito della CTU lo scrivente esprime i seguenti

RILIEVI E OSSERVAZIONI

1) Nel corso dell’incontro con la sig.a … (pag. 4) il CTU l’ha invitata a “non elencare i contenuti che li hanno divisi” (lei e l’ex-coniuge). Purtroppo non si tratta di divergenze di opinioni, sempre possibili un rapporto coniugale ma di agiti aggressivi del sig. … nei confronti della sig.a …, una vera e propria escalation di violenza diretta verso la sig.a …, violenza assistita e diretta verso i figli, che non può essere sottaciuta visto che la stessa ha causato la separazione coniugale.

2) Nel corso del medesimo incontro la sig.a …, per rimarcare il carattere controllante del sig. …, riporta il dato dei pedinamenti e delle intrusioni nella sua vita privata, attuati dal sig. … sia in costanza di matrimonio sia successivamente, mediante registrazioni di conversazioni in cui l’ex-marito non era presente. Il CTU riporta tale dato in quanto riferito dalla sig.a … (“a suo dire” – pag. 6) ma va sottolineato che è lo stesso sig. … a darne prova avendo depositato in tribunale tali registrazioni, effettuate verosimilmente in maniera illegale tramite microspie (una di queste microspie è stata trovata in casa dalla sig.a … e consegnata al magistrato nel processo in corso per la revoca della donazione della casa coniugale).

3) La sig.a … non ha detto di “non dover fare nessun appunto sul piano educativo per quanto riguarda l’ex-marito” (pag. 7) ma ne ha fatti diversi, a partire dal mancato svolgimento dei compiti scolastici (e non è questione di poco tempo a disposizione ma proprio di cattiva volontà del sig. … nel seguire i figli dal punto di vista scolastico, come lui stesso ha avuto a lamentarsi nell’incontro congiunto, preferendo portarli in giro ai luna park) sino alle reazioni comportamentali violente che spaventano i figli. I buoni risultati scolastici dei ragazzi sono il frutto dell’impegno della sola madre a seguirli nei compiti.

4) Sul tema dei pernottamenti (pag. 7) la gradualità di cui ha parlato la sig.a … si riferiva alla richiesta fatta in sede di provvedimento, quando ha chiesto al Giudice l’introduzione graduale dei pernottamenti, e non alla situazione attuale che vede i ragazzi spaventati dal fatto di dovere trascorrere la notte con il padre perché da lui traumatizzati, e per i fatti successi in costanza di matrimonio, quando hanno assistito alle violenze sulla madre e hanno subito violenze psicologiche, e per i fatti attuali laddove il padre continua ad avere comportamenti prevaricatori anche nei confronti dei suoi figli (sottrazione con la forza del telefonino, allontanamento arbitrario con i bambini, ecc). Per questi motivi la sig.a … non chiede l’ampliamento dei pernottamenti, non lo ha mai chiesto, contrariamente a quel che scrive il CTU, ma chiede che gli stessi siano monitorati da operatori specializzati che relazionino in merito ed eventualmente di rivedere l’attuale organizzazione del diritto di visita del padre.

5) Nel corso dell’incontro di coppia (8) si è parlato anche del supporto alla genitorialità tramite il Consultorio familiare di … (pag. 15); l’unica traccia passata nella CTU di questo discorso è stato l’incontro del … mentre non viene riportato di tutti gli altri tentativi fatti dalla sig.a …, e dei quali lei ha parlato, di avvalersi dell’aiuto del Consultorio ma sabotati dal sig. … che nonostante le reiterate richieste delle operatrici non si è mai recato al Consultorio con i figli per la valutazione della genitorialità paterna. Tra parentesi, l’incontro del giorno … è stato fatto dal sig. … con la finalità strumentale di poter andare in vacanza con i figli da solo; richiesto dal CTU del perché non abbia fatto gli incontri successivi si è difeso dicendo che, a suo parere, poiché era stata disposta la CTU ha ritenuto che gli incontri al Consultorio fossero superflui. Anche questo fatto testimonia la tendenza del sig. … a prendere decisioni incurante dei pareri altrui e, nello specifico, degli specialisti del Consultorio.

6) Il CTU riporta quanto detto dal sig. … circa presunti “messaggi di squalifica verso il padre” che la madre invierebbe ai propri figli (pag. 12); i bambini non ne hanno parlato, anzi hanno riferito esattamente il contrario, e cioè che è il padre a denigrare la madre con frasi offensive (pag. 23). Non vi è riscontro alcuno a questa affermazione del sig. … e sarebbe stato più corretto evidenziarlo poiché così come la frase è scritta, senza virgolettatura, lascia intendere che il CTU aderisca a questa affermazione del sig. …. Né corrisponde al vero che i genitori della sig.a … si sostituiscano alla figlia nell’accudimento dei bambini (pag. 11), tanto che la stessa ha scelto l’orario lavorativo part-time proprio per essere più vicina ai figli.

7) Il CTU sorvola sulle sistematiche bugie del sig. …, come quando nel corso dell’incontro congiunto di coppia lui nega di aver scritto una lettera con la quale ammetteva le violenze e prometteva di modificare il suo comportamento; tale lettera è agli atti e firmata di suo pugno proprio dal sig. …! Così come, a parere dello scrivente, sarebbe stato il caso di far presente al sig. … che lui non può arrogarsi il diritto di vietare alla madre di comunicare con i figli o ai figli di comunicare con la madre, quando i bambini sono con lui. Non per aggiungere altra rigidità ma questo aspetto va disciplinato puntualmente stabilendo ora e durata delle telefonate, della madre ai figli e del padre ai figli, quando gli stessi sono con l’altro genitore.

8) Sulle decisioni terapeutiche verso i figli va fatta chiarezza in questa sede poiché non è stato possibile farla in sede di CTU; i vaccini non sono stati praticati su consiglio del pediatra e nel contenzioso giudiziario che si è aperto successivamente su insistenza del padre, il Giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Circa il medico che ha curato i bambini, non è un omeopata ma un medico regolarmente laureato in Medicina e Chirurgia, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi e Dirigente medico presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di ….

9) Sulla questione pernottamenti, che sembra essere un’autentica fissazione per il sig. …, la sig.a …, per non incorrere in sanzioni, è giunta a dover costringere i figli ad andare a pernottare dal padre, cosa che le è stata persino rinfacciata dalla figlia (“Se papà mi vuole bene perché mi costringe? Anche tu mi hai costretta ma io non sono felice”). Su questo i bambini sono stati chiari (pag. 22) senza però ricevere risposta.

Non si condivide pertanto il concetto espresso dal CTU a tale proposito (pag. 23) poiché pur affermando che le affermazioni dei bambini “si prestano a letture articolate”, viene proposta come unica lettura quella della triangolazione (9) in cui, addirittura, “la prevalenza dei momenti con la madre” e “le figure dei nonni materni più protagonisti” starebbero addirittura “destabilizzando gli equilibri di accesso sereno ad entrambi i genitori”.

Come scrivono Francine Shapiro e coll. (10), “La triangolazione è una tecnica utilizzata dalle coppie per contenere la tensione del loro rapporto dovuta ad elevati livelli di ansia, stress, fusione. Quando la continuità della diade è minacciata, un elemento vulnerabile è coinvolto nel loro rapporto in modo da formare un triangolo e allontanare la crisi”. Con la triangolazione di un figlio nel conflitto coniugale la coppia, la diade genitoriale, occulta la crisi anche se il costo di questo è la malattia mentale del figlio triangolato; quando la famiglia si separa non c’è più ormai nessuna crisi da occultare perché la crisi è deflagrata portando alla separazione e al divorzio. I figli non corrono alcun rischio di essere triangolati e quindi di ammalarsi di un disturbo mentale, come purtroppo accade in alcune famiglie non separate.

La letteratura psichiatrica e psicologia è concorde nell’utilizzare il concetto di triangolazione per spiegare certe dinamiche che possono manifestarsi in famiglie non separate per occultare fasi di crisi del rapporto di coppia.

A parere dello scrivente non esiste quindi alcuna triangolazione dei bambini ma essi hanno semplicemente espresso dei loro timori; ed è questa la lettura più aderente alla realtà, quella che vede le parole dei bambini mosse dalla paura che il padre incute loro con le sue imposizioni (non mandarli a scuola o al catechismo, non fargli fare i compiti scolastici), prevaricazioni (sottrazione con la forza del cellulare) e denigrazione della madre.

La cosiddetta prevalenza dei momenti con la madre, genitore collocatario, è più apparente che reale, visto che la mattinata i bambini la trascorrono a scuola, i pomeriggi e i W-E sono equamente suddivisi, quando rientrano a casa vanno a dormire; non si vede proprio dove sia questa prevalenza (11). E i bambini hanno pur bisogno di una stabilità abitativa senza dover fare i pendolari tra una casa e l’altra, con tutti i problemi logistici connessi. Piuttosto vi è da osservare che il tempo che trascorrono con la madre è divenuto un tempo normativo (è la madre che fa fare loro i compiti) mentre quello con il padre può essere definito come un tempo ludico-ricreativo; quanto ciò sia educativo per i bambini, non saprei. Il messaggio implicito che i bambini ricevono dal padre è che si possono non fare i compiti scolastici, si possono saltare giorni di scuola, si può saltare il catechismo, per il puro divertimento.

10) Circa le comunicazioni tra i due ex-coniugi, al CTU sfugge che il divieto di comunicazione diretta del sig. … alla sig.a … discende da un provvedimento del GIP del Tribunale di … (“di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa … e con i suoi genitori, se non tramite i rispettivi difensori”; per ritorsione avverso questo provvedimento, che non si può certo definire paradossale ma è cautelare a tutela dell’incolumità fisica della madre (art. 282-bis CPP), il sig. … impedisce alla sig.a … di comunicare con i figli quando questi ultimi sono con lui. Pertanto lo scrivente non crede che per ora possa essere ripristinata la comunicazione diretta tra i due ex-coniugi (può farlo solo il GIP), come auspicato dal CTU, ma allo stesso tempo ritiene che si debba prescrivere al sig. … di facilitare la comunicazione tra i figli e la madre, quando i bambini sono con lui.

Venendo alle conclusioni e alla risposta ai quesiti:

Allo scrivente la conflittualità è parsa unilaterale, con il sig. … che non ha ancora elaborato il lutto della separazione mettendo in atto tutta una serie di ritorsioni verso la ex-moglie, che comprendono persino intercettazioni telefoniche e ambientali abusive, attuate con modalità che dovrebbero essere chiarite (da quanto da lui stesso depositato si deduce che lui non era presente quando intercettava le conversazioni della sig.a con i suoi familiari, fatto che configura una grave violazione della privacy). In questi suoi agiti per vendicarsi della separazione e punire la sig.a … rientra anche l’utilizzo dei figli ai quali impone i suoi ritmi, i suoi orari, i suoi voleri, del tutto inconsapevole che come padre deve rispettare i tempi e la volontà dei figli; proseguendo di questo passo il sig. … verrà a trovarsi, tra non molto, di fronte al rifiuto deciso dei figli di frequentarlo. E varrà poco appellarsi nuovamente alla cosiddetta alienazione parentale visto che chi sta allontanando i figli dal padre è proprio il padre con il suo comportamento violento e prevaricatore.

In merito alla capacità genitoriale lo scrivente rileva delle criticità circa la responsabilità genitoriale del padre, come sopra dettagliato; i bambini hanno sicuramente bisogno di giocare e divertirsi ma hanno anche bisogno di essere seguiti nei loro percorsi di studi, hanno bisogno di stimoli culturali, cose che allo stato attuale vengono loro garantite solo dalla madre.

Si dissente dalla visione del CTU che vorrebbe ampliare i momenti di presenza del padre, da lui ritenuti sperequati, sia perché così non è, sia perché la genitorialità non è questione di quantità ma di qualità del tempo che i figli trascorrono con i genitori, e, francamente, sottrarre altro tempo allo studio e all’educazione in favore del puro divertimento non sembra utile alla crescita dei bambini, non è nel loro interesse.

Così come lo scrivente ritiene che i momenti di presenza del padre potrebbero, sì, essere ampliati ma non in funzione della maggiore disponibilità di tempo dello stesso (l’interesse da tutelare non è quello degli adulti ma dei minori) ma solo se ciò fosse utile alla migliore crescita dei bambini; allo stato attuale, come già detto più volte, ciò non è utile ai bambini, non è nel loro interesse perdere giorni di scuola per il parco giochi dove, tra l’altro, il padre non ha nemmeno l’accortezza di non farli raffreddare ogni volta che fanno giochi acquatici e restano con i vestiti bagnati addosso per l’intera serata.

Si dissente dalla proposta del CTU che nel W-E di sua spettanza il padre prenda i figli il venerdì all’uscita dalla scuola per riaccompagnarli il lunedì mattina successivo; già con l’attuale modalità di visita ogni lunedì mattina successivo al W-E col padre i ragazzi vanno a scuola senza aver svolto i compiti, spesso il padre non ha mandato i figli a scuola il sabato mattina, spesso non li ha mandati al catechismo.

In conclusione, e in risposta ai quesiti, si ritiene che le attuali modalità di affidamento e regolamentazione del diritto di visita del padre, come disposte dall’ordinanza presidenziale del … …, restino immutate poiché è troppo breve il tempo trascorso per poter apportare modifiche; i minori hanno assimilato questi tempi e sarebbe per loro destabilizzante una modifica a così breve distanza di tempo.

Il permanere delle attuali condizioni va però vincolato a un percorso di tutela dei minori da parte dei Servizi consultoriali competenti, per la verifica del loro stato di salute psico-fisica e di crescita educativa e culturale, con relazione periodica a codesto spett.le Tribunale ai fini del mantenimento o della modifica delle attuali condizioni di affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario. Ciò nell’esclusivo interesse dei minori.

Occorre poi stabilire gli orari in cui un genitore può telefonare ai figli quando gli stessi sono con l’altro genitore, e la durata della telefonata.

Non ho ulteriori notizie di questa vicenda. È davvero singolare la tendenza, alquanto generalizzata di tutti i CTU che ho incontrato, di occultare la realtà quando sfavorevole ai padri, e di inventarsi addebiti alle madri.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. a) Bruch CS (2001), Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases. Family Law Quarterly, V. 35, N. 3. https://bit.ly/3estnHB b) Hoult J (2006), The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy. Children’s Legal Rights Journal, 26, N° 1, Spring 2006. http://www.leadershipcouncil.org/docs/Hoult.pdf c) Crisma M, Romito P (2007), L’occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale. Rivista di Sessuologia, 31(4):263-270. https://bit.ly/3nc2bAC d) Escudero A, Aguilar L, de la Cruz J (2008b), La lógica del Síndrome de AlienaciónParental de Gardner (SAP): Del síndrome «puro» a la «terapia de la amenaza». https://bit.ly/32H0QbE e) Vaccaro S e Barea Payueta C (2011), La presunta sindrome di alienazione genitoriale – Uno strumento che perpetua il maltrattamento e l’abuso. EdIt. https://bit.ly/3tJftHs
  2. Si aggiunga a ciò che questa teoria è stata sconfessata dalla dichiarazione del Ministro della salute che nell’ottobre 2012 in un suo intervento alla Camera ha evidenziato che la stessa non ha alcuna base scientifica, (“l’Istituto Superiore di Sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia”), e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del marzo 2013 che ha annullato una sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Venezia che si richiamava alla PAS, stabilendo che non si possono usare in Tribunale concetti privi di validità scientifica, (“non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”) (Cass. Civ., 20/3/13, n. 7041).
  3. Mazzeo A (2015) Riflessioni sull’alienazione parentale. Relazione al Convegno Nazionale: “Separazioni conflittuali e ‘abusi’ socio-giudiziari. Quali tutele per i minori?” Roma 20 novembre 2015. Camera dei Deputati, Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151120.pdf
  4. Il termine femminicidio sta a indicare non tanto il sesso della persona uccisa ma chi ha commesso il reato (di solito l’ex-partner ma anche un altro congiunto) e il motivo per cui la donna è stata uccisa (rifiuto di sottomettersi alla volontà del maschio); l’uccisione di una donna, es., durante una rapina non è un femminicidio. L’uccisione di una donna da parte dell’ex-partner per punizione, mancata accettazione della separazione o altro, o dai familiari perché non si sottomette al maschio padre-padrone è un femminicidio.
  5. L’Ordinanza del GIP del Tribunale di … dà ampia contezza dei numerosi episodi di violenza fisica e verbale del … contro la …, protrattisi dall’… a tutto il …, incurante persino delle numerose querele presentate dalla ….
  6. Come dimostrato dai recenti studi delle neuroscienze affettive, la paura è un’emozione spontanea, primaria, e rappresenta la risposta dell’organismo alle esperienze dolorose e alle situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Jaak Panksekk, psicobiologo, e Lucy Biven, psicoterapeuta infantile, hanno riassunto in un recente libro (Archeologia della mente – Origini neuroevolutive delle emozioni umane, Raffaello Cortina Editore, 2011) le più recenti conoscenze in materia che hanno consentito di individuare un sistema neuronale della paura, presente in tutti gli esseri viventi, che “genera stati affettivi negativi da cui tutti gli animali e le persone desiderano fuggire”. Tale sistema viene stimolato dal dolore e dalle situazioni di pericolo per l’incolumità personale e la sopravvivenza individuale; è difatti al servizio dell’istinto di sopravvivenza. Nella specie umana è situato in una zona del cervello arcaica dal punto di vista evolutivo, l’area grigia periacqueduttale, che si trova nel mesencefalo, e non è attivabile da stimoli cognitivi prodotti dalla corteccia cerebrale, più evoluta dal punto di vista filogenetico. Addirittura, animali privi della corteccia cerebrale continuano a presentare l’attivazione di questo sistema in seguito a stimoli dolorosi; questo significa che la sua attivazione prescinde da stimoli cognitivi (il famoso parlar male dell’altro genitore, tanto per tornare allo specifico di questa CTP, che condizionerebbe i bambini a rifiutare un genitore); ciò che attiva il sistema, e genera stati di paura, è il dolore o le situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Gli stimoli che hanno generato la paura vengono rapidamente memorizzati, proprio perché l’immediata riposta a tali stimoli è essenziale per la sopravvivenza, e attivano le aree cerebrali superiori cognitive che elaborano la la risposta comportamentale più adeguata (di solito la fuga dalla situazione di pericolo o dalla persona che incute paura).
  7. «In caso di genitori separati e di affido condiviso dei figli, nonostante vadano sempre garantite adeguate occasioni di frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, l’eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, soprattutto durante il periodo scolastico, non è pienamente rispondente all’interesse del minore, perché lo costringe a continui spostamenti e gli impone un’organizzazione delle incombenze quotidiane (libri da portare a scuola il giorno dopo, abbigliamento per la scuola) che può essergli gravosa». (Tribunale di Perugia, ordinanza del 6 luglio 2015).
  8. Incontro che non si sarebbe dovuto svolgere, visto il provvedimento cautelare del GIP, e comunque in violazione della Convenzione di Istanbul, completamente ignorata in questa CTU.
  9. Il concetto di triangolazione è stato introdotto in letteratura dallo psichiatra Murray Bowen il quale, studiando le famiglie di pazienti schizofrenici – quindi adulti – ricoverati in ospedale psichiatrico, constatò la presenza nelle famiglie di questi soggetti di alcune dinamiche disfunzionali. Diede il nome di triangolazione a quella particolare dinamica che vedeva un terzo soggetto, di solito un figlio, coinvolto nella relazione tra i genitori nel momento in cui la tensione emotiva conflittuale tra di loro giungeva a livelli paradossi. Il concetto nasce quindi per studiare le dinamiche di famiglie non separate con un figlio schizofrenico. Non so quanto sia corretto sul piano metodologico traslare questo concetto applicandolo alle famiglie separate.
  10. Shapiro F, Kaslow FW, Maxfield L (2011), Manuale di EMDR e terapia familiare. Edizioni Ferrari Sinibaldi, Milano.
  11. Il CTP del padre, ovviamente grande sostenitore della PAS, scrisse nella sua relazione che poiché i bambini dormivano dalla madre, i tempi di permanenza erano fortemente sbilanciati a favore delle madre, calcolandovi anche le ore notturne.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Un quarto parere

Un altro caso singolare. La madre, che mi contattò per avere il mio parere, prima di questi fatti aveva avuto in affidamento dal Tribunale dei minori una bambina che proveniva da una famiglia problematica. Era quindi seguita dai Servizi sociali che relazionavano periodicamente al Tribunale e non erano mai state segnalate sue mancanze in ordine alla capacità genitoriale verso la bambina che le era stata affidata.

Successivamente intervenne la separazione coniugale, l’ex-marito conviveva con una donna straniera, le figlie erano collocate dalla madre.

Ebbene, lo stesso Tribunale che le aveva affidato una figlia non sua adesso metteva in dubbio la capacità genitoriale verso una figlia sua. Il paradosso divenne chiaro quando mi disse che l’ex-marito era un magistrato.

Preliminarmente lo scrivente rappresenta che il CTU non ha assolto compiutamente l’incarico affidatogli dal Magistrato (“effettuati gli esami personali dei coniugi e della minore e di quanti altri ritenuti necessari ed opportuni”); le persone che ruotano intorno alla minore non sono, infatti, solo i due genitori ma anche l’attuale compagna e i due figli del padre (… e …) oltre alla prima figlia (…) e la figlia affidata alla madre, anch’ella di nome … (…). Di queste persone l’unica a essere stata ascoltata dal CTU è stata la figlia affidata, … (…), in data …, ma nella CTU non vi è traccia alcuna del suo esame.

Tali gravi omissioni rendono la CTU “zoppa”, per così dire, poiché essa non consente a chi la legge di farsi un’idea globale della vicenda ma rappresenta solo una visione parziale della stessa.

Mancando un esame del contesto familiare nel quale la minore dovrebbe inserirsi, qualora si seguano le indicazioni finali del CTU, non è possibile affermare che la decisione di far riprendere gradualmente i contatti di XXX col padre sino a prevedere dei pernottamenti presso di lui, sia “nell’esclusivo interesse della minore” (punto 2 di pag. 27).

Né si può affermare (punto 1 di pag. 27) che, sempre “nell’esclusivo interesse della minore”, sia proponibile l’affido condiviso in questo caso, visto che la conflittualità tra i due ex-coniugi è lungi dall’essere sopita.

Credo sia appena il caso di ricordare una delle tante sentenze che in presenza di elevata conflittualità genitoriale negano l’affido condiviso (Tribunale di Novara, Sentenza n° 827 del 24/08/2010: «… – tuttavia, non si ritiene concretamente percorribile, nel caso di specie, il regime dell’affidamento condiviso, in quanto la sua concreta attuabilità postula un basso grado di conflittualità tra i coniugi, una buona capacità di comunicazione e un elevato spirito di collaborazione nei confronti dell’educazione e della formazione dei figli: tutti elementi che, allo stato non sussistono essendo ancora pienamente in atto una fase di alto contrasto e di sofferenza diretta dei genitori, e riflessa dei figli; sì che, nel caso di specie, la forzata applicazione di un regime di affidamento congiunto sarebbe addirittura suscettibile di cagionare ulteriori disagi e sofferenze ai minori; …».

Anche una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, N° 17191/2011) sancisce che in presenza di conflittualità genitoriale non può essere concesso l’affido condiviso.

Le modalità indicate dal CTU rischiano infatti di alimentare ulteriormente la conflittualità genitoriale e quindi di avere ripercussioni sfavorevoli sullo sviluppo di XXX.

Il CTU riconosce che lo sviluppo personologico di XXX è adeguato (Pag. 5: “XXX … ha pienamente raggiunto una ottima capacità di adattamento sociale – sottolineato nella CTU – … sia nella sua componente di interiorizzazione delle norme sociali sia nella componente della capacità di lettura delle aspettative sociali dei singoli interlocutori e del gruppo.”). Concedere l’affido condiviso sarebbe, letteralmente, un gettare la minore nel bel mezzo del conflitto genitoriale; non mi pare affatto che ciò sia rispettoso del diritto della minore.

Lo stesso CTU riporta una frase significativa del padre che la dice lunga sul suo concetto di genitorialità: “a me bastava una moglie per pensare di aver costruito una famiglia” (pag. 13). Il CTU mostra di non avere colto affatto il senso di questa frase quando nelle conclusioni (pag. 21) afferma: “A carico del sig. … le indagini peritali non hanno evidenziato aspetti ostativi all’espletamento della sua funzione paterna”; e mostra di confondere la paternità biologica (“È semplicemente il padre di XXX”) con la funzione genitoriale.

Anche dal rapporto attuale del sig. … con … (…), che è a tutti gli effetti una componente della famiglia, si ha la conferma del suo singolare concetto di famiglia, visto che intende escluderla dalla frequentazione della sua casa, del tutto dimentico che la ragazza lo ha visto per anni come padre e ora si vede emarginata al ruolo di estranea. Se il sig. .. è “il padre di XXX”, … (…) è la sorella di XXX; le due ragazze condividono molti aspetti della loro vita e sarebbe pericoloso per lo sviluppo psicologico di entrambe la discriminazione che il sig. … vorrebbe introdurre (XXX può frequentare la mia casa mentre … (…) no).

Una persona che afferma, nella sostanza, che non c’è bisogno di figli per costituire una famiglia mostra di avere delle grosse difficoltà a concepire, prima, ed espletare, poi, la funzione genitoriale; per lui i figli sono un di più nella famiglia, potrebbero, anzi possono non esserci, sono un accessorio superfluo. Ricollegando queste considerazioni all’impronta narcisistica del padre, di cui il CTU dà atto poco più avanti, è d’obbligo chiedersi se attraverso la figlia XXX, da lui ritenuta un elemento superfluo della famiglia, secondo le sue stesse parole (“a me bastava una moglie per pensare di aver costruito una famiglia” – pag. 13), egli non voglia in realtà continuare a mantenere il controllo sull’ex-coniuge.

E ancora: il CTU dà atto che quando “la possibilità di esercitare un certo grado di controllo e di potere nelle relazioni interpersonali” viene a mancargli, il padre “può arrivare ad esprimersi attraverso moti di rabbia ed anche di aggressività psicologica” (pag. 21); arrampicandosi poi sugli specchi, il CTU, per dimostrare – ma non dimostra nulla a parte sue considerazioni personali – che tale rabbia viene sublimata nella creatività letteraria. Ora, sublimare significa elevare spiritualmente; in psicanalisi sublimare una pulsione aggressiva, come il CTU ben sa, significa orientarla verso attività socialmente positive. La creatività letteraria può essere una di queste, ma se anche nella creatività letteraria si confessano uxoricidi è da ritenere che il processo di sublimazione abbia fallito il suo scopo, quello dell’abreazione della pulsione aggressiva.

Il tribunale deve valutare che l’ampliamento delle modalità di visita e frequentazione del padre, come prospettato dal CTU, esporrebbe la minore al rischio concreto di divenire strumento di ritorsione per la conflittualità tuttora esistente tra gli ex-coniugi e per il persistere delle “controversie di natura economica” la cui risoluzione lungi dall’essere rapida potrebbe protrarsi ancora per anni.

Se la minore deve frequentare la casa paterna è d’obbligo un’attenta valutazione della natura dei rapporti tra tutte le persone che comunque sono coinvolte nella vicenda, a cominciare dai due figli dello stesso, e dal tenore dei loro rapporti con XXX, visto che gli interessi economici, i pretesi diritti di abitazione, ecc., non rendono certo il clima favorevole all’armonioso sviluppo della personalità della minore; su questi fatti la CTU nulla dice come invece avrebbe dovuto dire visto che molte di queste cose sono state rappresentate al CTU nel corso delle operazioni peritali, e riportate dal CTP della madre, Dr ….

Il quadro reale dei rapporti tra il sig. …, i suoi due figli, … e …, e la sua attuale convivente, con la sig.a … e le sue figlie non è stato minimamente rappresentato dal CTU che ne dà una versione edulcorata, cloroformizzata, mentre è tuttora di una conflittualità estrema, con la messa in atto da parte del sig. … e dei suoi due figli di una serie di ripicche e ritorsioni (più o meno gravi a seconda della personalità di ciascuno) che se messe a fuoco secondo un’ottica psichiatrica, fanno davvero pensare a rilevanti problemi personologici di ciascuno di loro, stando a quanto si legge nella CTP e a quanto riferitomi dalla sig.a … (anche a voler scremare queste notizie dalla fisiologica quota di rabbia e dolore accumulati, esse fanno seriamente preoccupare circa la possibilità della minore di incontrare nella casa del padre un ambiente sereno a ben disposto nei suoi confronti).

Come si può pensare di gettare una minore in questo inferno di rabbie, rancori ed egoistici interessi per nulla sopiti anzi ancora accesi!

Nessun accenno poi si legge in questa CTU sui comportamenti violenti verso le cose (distruzione della casa al mare sino a renderla inabitabile), o le situazioni (ripetuto intervento coi carabinieri contro la moglie e la figlia) reiteratamente messi in atto dal sig. …; reiterazione che porta a pensare che non si tratti dello sfogo momentaneo di sentimenti di rabbia, per certi versi fisiologici in situazioni di aspro conflitto coniugale, ma di un preciso disegno volto a terrorizzare l’“altro” (ex-moglie e figlia) mostrando di cosa si è capaci; un vero e proprio comportamento persecutorio che deve essere approfondito.

Nella casa paterna XXX dovrà inoltre necessariamente interagire con la nuova compagna del padre, di nazionalità giapponese e quindi, si presume, di cultura e formazione differente da quella occidentale e sulla quale la CTU, ancora, nulla dice come invece avrebbe dovuto dire. Come sarà accolta XXX da questa donna?

Tutti questi sono elementi validi per mantenere l’affidamento esclusivo alla madre, almeno fino a quando i motivi più gravi di conflittualità, e cioè le pendenze economiche, non abbiano trovato soluzione soddisfacente per entrambi i nuclei familiari in modo da far cadere almeno questo motivo di conflittualità.

Solo dopo il venir meno di questi motivi di grave conflittualità si potrebbe procedere ad una rivalutazione della situazione finalizzata alla ripresa dei rapporti di XXX con il padre, ampliamento del diritto di visita ed, eventualmente, frequentazione della casa paterna.

Anche in questo caso era palese l’incapacità genitoriale del padre ma il CTU non ne tenne conto, svolgendo un lavoro estremamente superficiale e di parte.

La ragazza comunque è rimasta con la madre.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Un terzo parere

Di seguito un parere tecnico richiestomi dall’avvocata della madre per confutare una relazione di parte redatta da una nota psicologa, assidua frequentatrice di salotti televisivi e grande sostenitrice della PAS.

La D.ssa … dà atto di aver scritto la propria relazione solo sulla base della narrazione che il sig. .. le ha reso circa la sua vicenda (priva quindi di un minimo di oggettività) ed estrapolando alcuni paragrafi dalla CTU della D.ssa … che utilizza per costruire il “castello in aria” (1) conclusivo della presunta “sindrome di alienazione genitoriale” (più brevemente PAS) dalla quale, a giudizio della D.ssa …, sarebbero affetti il bambino e la madre; convinzione espressa, prudentemente, dalla D.ssa … a livello di mera ipotesi, ma in Tribunale si devono portare certezze, sia pur relative come tutte le certezze scientifiche, e non mere ipotesi, peraltro già sconfessate dalla letteratura scientifica psichiatrica.

La relazione della D.ssa … è viziata da numerosi errori sia metodologici sia sostanziali; difatti:

1) La D.ssa …, a pag. 13, formula al minore la diagnosi di un “Disturbo d’Ansia Reattivo”; la D.ssa … non conosce il minore né lo ha mai sottoposto a visita. È metodologicamente errato, oltre che deontologicamente scorretto, esprimere una valutazione diagnostica senza la conoscenza professionale diretta del soggetto, in particolare quando trattasi di minori (2).

2) Nella suddetta relazione viene espressa una stridente contraddizione, sempre a pag. 13, tra l’affermazione fatta nelle prime righe – “… PAS, disfunzione ad intensa connotazione psicopatologica …” (righi 6 e 7) – e quella nelle righe successive – “… PAS … si fonda … su psicodinamica … a tinteggiatura nevrotica di tipo isteriforme … ma di per sé non rappresenta quadro psicopatologico …” (righi 22 e 23).

3) Nello stesso paragrafo di pag. 13 la D.ssa … esprime un concetto illogico laddove afferma, riferendosi alla già citata PAS, che essa “di per sé non rappresenta quadro psicopatologico accreditato in nosografia” (rigo 23). È lapalissiano che una entità non accreditata in nosografia, nello specifico quella psichiatrica, non può rappresentare un quadro psicopatologico. La nosografia, difatti, è lo studio descrittivo delle malattie; nel campo psichiatrico è lo studio delle entità psicopatologiche. Ciò che è di rilievo psicopatologico viene ricompreso nelle classificazioni nosografiche; tutto ciò che non è compreso nelle classificazioni nosografiche non è, evidentemente, di rilievo psicopatologico.

4) Un primo rilievo sostanziale alla relazione della D.ssa … concerne l’ormai abusato, e usato a sproposito, concetto di amnesia infantile. Per amnesia infantile s’intende la difficoltà di ricordare da adulti episodi della prima e primissima infanzia; questo concetto risale a Sigmund Freud che lo osservò nei pazienti adulti da lui sottoposti a terapia psicanalitica (3). Si tratta quindi di un concetto che va riferito e circoscritto ai soli adulti mentre qui stiamo parlando dei ricordi di un bambino; per tale motivo è fuori luogo parlare di amnesia infantile in questo contesto.

Del resto è lo stesso lavoro citato dalla D.ssa … a sostegno della sua tesi sull’amnesia infantile che la smentisce; a pag. 11 infatti la D.ssa … riporta un grafico (“Figura 1”) con etichette ai due assi cartesiani in inglese ma con didascalia in italiano; nella didascalia si legge:

«Numero degli eventi autobiografici ricordati nei primi 10 anni di vita, tratto da “Distribution of Important and Word-Cued Autobiographical Memories in 20-, 35-, and 70-Year-Old Adults” by D.C. Rubin and M.D. Schulkind, 1997, Psychology and Ag-ing. In ascissa è posta l’età dei soggetti e in ordinata il numero di eventi ricordati alle varie età. Come si vede il numero di eventi ricordati aumenta moltissimo dopo i quattro anni per poi stabilizzarsi dopo i dieci anni» (4).

Poiché vi è una stridente contraddizione tra il titolo dell’articolo citato, dal quale si evince che lo studio è stato condotto su soggetti adulti dell’età rispettivamente di 20, 35 e 73 anni di età, e il commento al grafico secondo il quale l’età dei soggetti esaminati andrebbe da 0 a 10 anni di età, lo scrivente ha consultato l’articolo originale (5). Ebbene il grafico dell’articolo originale è il seguente:

Come si vede, la didascalia originale è nettamente diversa da quella italiana; gli autori hanno rappresentato con una scala logaritmica la distribuzione dei ricordi nella prima decade di vita dei soggetti studiati, e cioè di adulti rispettivamente di 20, 35 e 70 anni di età; in questo studio non sono stati inseriti minori ma solo soggetti adulti, pertanto le considerazioni riportate dalla D.ssa … sono fuori luogo e il grafico da lei riportato è una grossolana contraffazione dell’originale.

Il richiamo al concetto di amnesia infantile, nel caso in discussione, è anche inopportuno per un altro ordine di ragioni; nel caso di YYY non abbiamo a che fare con un bambino che non ricorda alcune cose (ché in tale caso sarebbe anche potuto essere appropriato dire che non ricorda certe cose per via dell’amnesia infantile) ma di un bambino che riferisce dei ricordi. A prescindere dalla veridicità o meno di questi ricordi, non è per niente sostenibile la tesi che il bambino ha certi ricordi per via dell’amnesia infantile. Se c’è ricordo non c’è amnesia, se c’è amnesia non ci può essere ricordo! A questa logica non si sfugge; non si può affermare che c’è un particolare tipo di ricordo perché c’è amnesia per lo stesso ricordo. O l’uno o l’altra; e se il soggetto ha dei ricordi circa un determinato episodio vuol dire che non ha amnesia per lo stesso episodio.

Nel caso di eventi traumatici, o comunque a valenza traumatizzante, il ricordo permane, ed è indelebile, sin dalla primissima infanzia; si riporta uno per tutti il lavoro di Gaensbauer (6) che dimostra la presenza di ricordi di fatti a valenza traumatizzante anche in bambini di pochi mesi. L’autore cita il caso di una bambina che aveva subito abusi sessuali all’età di sei mesi e che poco prima dei tre anni di età ha ricostruito esattamente l’abuso subito (7).

Né è possibile che venga creato, o indotto, il falso ricordo di un evento traumatizzante.

Petruccelli e coll. (8) s’interrogano su quale tipo di falso ricordo possa essere indotto; citano l’esperimento di psicologi americani, Kathy Pezdek e coll. (9), del racconto fatto ad adolescenti di falsi eventi della loro infanzia, quali l’essersi persi in un centro commerciale e l’aver subito un clistere da piccoli. Lo studio concluse che appena il 15% dei ragazzi sottoposti all’esperimento dell’induzione del falso ricordo ammise di essersi perso in un centro commerciale nell’infanzia ma nessuno ammise di aver subito un clistere da piccolo. L’elemento discriminante, concludono gli autori, sembra essere la plausibilità dell’evento che si vuole inculcare come falso ricordo.

La D.ssa … è in errore quando scrive (pag. 11) che “non può essere credibile che YYY possa minimamente ricordarsi a cinque anni degli eventi presumibilmente avvenuti quando lo stesso aveva solo un anno”. In primo luogo, come emerge dalla lettura degli atti, YYY all’età di 4-5 anni riferiva eventi traumatici di cui era stato vittima quando aveva 2-3 anni. In secondo luogo la letteratura sulle memorie precoci è concorde, come surriferito, nel ritenere che il ricordo di eventi traumatici sia molto precoce e resti indelebile nella mente, né è possibile indurre il falso ricordo di un evento traumatico. L’affermazione categorica della D.ssa … è pertanto inammissibile.

5) Un secondo rilievo sostanziale alla relazione della D.ssa … concerne, come dire, proprio il core della stessa, vale a dire il concetto di PAS, o sindrome di alienazione genitoriale. Come ben noto agli operatori del diritto, nel 2013 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sull’utilizzo in ambito giudiziario di concetti scientifici, con la sentenza del 20 marzo 2013 n° 7041, affermando, in riferimento proprio alla PAS:

Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”.

Il mondo scientifico medico-psichiatrico internazionale e nazionale ha sempre rigettato questo concetto sin dalla sua formulazione perché non basato su studi accurati ma solo sul parere del suo ideatore, il Dr Richard Alan Gardner (10), e dei suoi epigoni; parere non sostenuto da studi scientifici pubblicati in riviste di rilievo internazionale, come è consuetudine nella ricerca medica, ma solo dalle affermazioni di Gardner a carattere fideistico; nel corso delle sue conferenze, infatti, era solito rivolgersi all’uditorio con l’espressione: “Miei fedeli” (11).

Il prof. Paul Fink, recentemente scomparso, già Presidente dell’Associazione Psichiatrica Americana e uno dei coordinatori della terza edizione della classificazione americana dei disturbi mentali (DSM-III-R), definì sbrigativamente la teoria della PAS come “scienza spazzatura” (junk science).

Di recente in Italia, nell’ottobre del 2012, si è espresso sulla questione il Ministro della Salute per voce del Sottosegretario alla Salute di allora, il prof. Adelfio Elio Cardinale, già Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità e illustre studioso di chiara fama internazionale, affermando categoricamente che (12):

Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici”.

Reiterare questo concetto dopo queste autorevoli pronunce (Ministro per la Salute e Suprema Corte di Cassazione) che lo hanno rigettato perché non scientifico, è indice di scarso aggiornamento scientifico e costituisce precisa violazione del Codice deontologico (58).

Questa inesistente condizione è stata sconfessata sin dalla sua nascita dalla comunità scientifica internazionale, mai ricompresa nelle due classificazioni internazionali delle malattie (l’ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM dell’Associazione Psichiatrica Americana), inesistente nei testi e trattati di psichiatria, definita come “pericolosa per i minori e per la stessa Giustizia penale” dal NDAA (National District Attorney Association), Associazione Nazionale degli Avvocati Americani, come affermato in un articolo pubblicato dalla rivista ufficiale della APRI (American Prosecutors Research Institute), Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (13); si tratta di un inganno retorico inventato negli USA verso la metà degli anni ’80 da un medico, morto suicida accoltellandosi con un grosso coltello da macellaio dopo essersi imbottito di droga (14), e che venne definito dai media statunitensi come un “autentico mostro americano” (necrologio di Gardner sul The Independent del 31 maggio 2003 – 15) che torna periodicamente a galla in alcune vicende separative, tirato in ballo da una delle parti per tentare di volgere a proprio favore l’esito del processo.

6) A pag. 14 la D.ssa … arriva addirittura a prevedere che “… YYY sviluppi, in età post-adolescenziale, possibile quadro psicopatologico attinente a grave Disturbo di Personalità, o a Disturbo Dissociativo di tipo disaffettivo, ovvero a Psiconevrosi depressiva”.

Anche qui lo scrivente deve rilevare che le affermazioni della D.ssa … non trovano riscontro nella trattatistica psichiatrica corrente; difatti:

a) I disturbi di personalità sono trattati dal DSM-5 (16) da pag 747 a pag 793; orbene, per nessun tipo di disturbo di personalità viene indicato come fattore di rischio la cosiddetta PAS.

b) I disturbi dissociativi sono trattati da pag 337 a pag 356 del manuale, e tra essi lo scrivente non ha trovato il tipo disaffettivo, e comunque la PAS non è nominata tra i possibili fattori di rischio per un disturbo dissociativo.

c) Il concetto di psiconevrosi depressiva è alquanto obsoleto, non è utilizzato modernamente in psichiatria, e anche qui, nel capitolo dei disturbi dell’umore, da pag 143 a pag 216 del manuale, non si ritrova la PAS tra i possibili fattori di rischio.

Orbene, se 36.000 psichiatri nel mondo intero (a tanto ammonta il numero di psichiatri che hanno messo a punto il DSM-5) sono concordi nel ritenere, sulla base degli studi condotti, che tra le cause dei disturbi citati non rientra la cosiddetta PAS, possiamo dare credito al parere personale, per quanto rispettabile, di una psicologa che non cita nemmeno un lavoro a sostegno delle sue affermazioni?

In conclusione, si dissente totalmente dalle affermazioni della D.ssa … così come si dissente dalle sue conclusioni.

Non ha senso alcuno la proposta di sottoporre il minore a una nuova CTU; una nuova CTU sarebbe destabilizzante, fonte di ulteriore sofferenza per un bambino che è stato già periziato in sede civile dalla dott.ssa …, in sede penale dal dott. … e dalla dott.ssa …, poi soggetto a una psicoterapia su indicazione dei Servizi Sociali di …, nel periodo compreso tra … … e l’… …, condotta dalla D.ssa ….

Così come aberrante pare allo scrivente la proposta della controparte di allontanare il minore dalla madre; la madre, lo si deduce dalla lettura degli atti, rappresenta per YYY un riferimento affettivo importante, è la sua figura di attaccamento primario, capace di rassicurarlo e alleviare le sue ansie. Sicuramente è importante per il minore recuperare il rapporto con il padre, ma questo deve avvenire in maniera spontanea e genuina, senza forzature, rispettando i suoi tempi, i suoi timori, le sue paure. Bisogna dare a YYY il tempo che gli è necessario per elaborare il trauma e recuperare nel suo intimo il rapporto con la figura paterna; solo a quel punto sarà pronto a relazionarsi col padre. Un padre che vuole davvero bene a suo figlio sa aspettare i tempi giusti.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. La definizione della PAS come “castello in aria” non è dello scrivente ma è un concetto espresso sin dal lontano 2010 dalla Associazione Spagnola di Neuropsichiatria (AEN – Associación Española de Neuropsiquiatria), la massima Società scientifica spagnola di Psichiatri e Neuropsichiatri, in una dichiarazione contro l’uso clinico e legale della cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale. Il documento è reperibile all’indirizzo internet: http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf; Attualmente al link: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/aen_sap.pdf
  2. Art. 8 delle Linee guida deontologiche per la psicologia forense: Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato. https://bit.ly/2QgX0Ul
  3. Freud S (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, in La vita sessuale, pag. 73. Universale Scientifica Boringhieri, Torino, 1970.
  4. L’immagine, con la medesima didascalia è stata prelevata da questo sito: http://testimonianzaminori.psy.unipd.it/07.html
  5. https://bit.ly/3xeYv62
  6. Gaensbauer TJ (2002), Representations of trauma in infancy: clinical and theoretical implications for the understanding of early memory. Infant Mental Health Journal, Vol. 23(3), 259–277. Nell’abstract l’Autore scrive: “The clinical data, reinforced by research findings, indicate that preverbal children, even in the first year of life, can establish and retain some form of internal representation of a traumatic event over significant periods of time”. Online al link:https://bit.ly/3tHwrWA
  7. Terr (1988) described a child sexually abused before six months of age who, at just under three years of age, carried out a variety of sexual enactments with dolls, including vaginal penetration, that were consistent with pornographic photos taken in the course of her sexual abuse. In Gaensbauer, già cit.
  8. Petruccelli F, Verrastro V, Santilli M (2007), Memoria e suggestionabilità nell’età evolutiva. Franco Angeli.
  9. Pezdek K, Finger K, Hodge D (1997), Planting false childhood memories: The role of event plausibility. Psychological Science, 8, 437-441. https://bit.ly/3nayPmc
  10. Il Dr Gardner, contrariamente alla vulgata corrente che lo vorrebbe, alternativamente, psicologo o psichiatra o neuropsichiatra infantile o psicologo-psichiatra forense, era un medico statunitense che ha svolto la sua professione come consulente nelle cause di separazione e divorzi; un breve profilo biografico, mi si perdoni l’autocitazione, è tracciato qui: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/gardner.pdf
  11. Vaccaro S, Barea Payeta C (2011) La presunta sindrome di alienazione genitoriale: uno strumento che perpetua la violenza e il maltrattamento. EdIt, Firenze. Online all’indirizzo:https://bit.ly/2QODVZk
  12. https://bit.ly/3gBGCbx
  13. Codice deontologico degli psicologi, art. 5: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera”.
  14. Rivera Ragland E & Fields H (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know – Part 2 of 2. Update – Volume 16, Number 6. Scrivono nelle conclusioni: “PAS is an unproven theory that can threaten the integrity of the criminal justice system and the safety of abused children”. Online all’indirizzo: http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html
  15. Circostanze risultanti dal referto autoptico: https://bit.ly/3xiiS23
  16. https://bit.ly/3sR5dfb
  17. American Psychiatric Association (2014), Manuale diagnostico e statistico del disturbi mentali, quinta edizione, DSM-5. Raffaello Cortina Editore, Milano.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Non si può parlare di PAS

Nella vicenda successiva, per prevenire ogni tentativo dei CTU, uno psichiatra e uno psicologo, di ricorrere ancora al concetto di PAS per spiegare il rifiuto della bambina di frequentare il padre, concordai con l’avvocato della madre, l’avv. Andrea Coffari, di chiedere al Giudice di inserire tra i quesiti anche il seguente: «Precisi il CTU ove ravvisi un comportamento patologico della minore a quale sistema internazionale di classificazione delle malattie di riferimento si possa ricondurre». Non vi fu opposizione del legale del padre e il giudice ammise il quesito.

Il CTU si irritò molto per questo fatto; ovviamente, il riferimento alla classificazione internazionale delle malattie metteva fuori gioco la PAS.

Nella presente vicenda separativa e di affidamento della minore la S.V. ha disposto una CTU formulando i seguenti quesiti:

acquisire, sulla base di adeguati colloqui sia con le parti che con la minore, ogni utile elemento di giudizio che permetta:

a) di accertare se la bambina rifiuti effettivamente ogni relazione con il padre e, in caso affermativo, di ricostruire la genesi di tale disposizione, verificando se essa sia riconducibile ad una reale condizione di disagio che affonda le sue radici in accadimenti che possano averne profondamente influenzato la psiche; o piuttosto a fatti, situazioni e comportamenti idonei, compatibilmente con il livello di consapevolezza e di discernimento proprio della sua età, ad alterarne la spontaneità e la capacità di restituzione dei pregressi vissuti personali, valutandone il livello di suggestionabilità anche alla luce del contesto ambientale e familiare in cui attualmente vive;

b) di delineare, tenendo opportunamente conto degli accertamenti di cui sopra, il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione della minore che siano meglio confacenti al caso, avendo riguardo all’assetto di vita, ai costumi, alle occupazioni lavorative, alle attitudini, alla disponibilità ed alla capacità di ciascuno dei genitori di soddisfarne nel modo migliore i molteplici bisogni”.

Con udienza successiva i sopraddetti quesiti sono stati così integrati:

1) Precisi il CTU ove ravvisi un comportamento patologico della minore a quale sistema internazionale di classificazione delle malattie di riferimento si possa ricondurre.

2) Osservi la relazione padre-figlia, madre-figlia e ne tragga le conclusioni.

3) Ove si ravvisi una condizione patologica indichi strategie comportamentali.

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno … alle ore … in …, presso lo studio professionale del Dr …, in Via ….

Sono stati ascoltati nell’ordine la minore poi la sig.a … e infine il sig. ….

ASCOLTO DELLA MINORE

Dopo una breve fase di familiarizzazione con i CTU la minore parla con spontaneità delle sue amichette, dei film che ha visto insieme a loro e alla zia; parla poi della sua scuola, delle attività che stanno svolgendo in occasione delle festività natalizie, della campagna a favore dell’UNICEF che si sta svolgendo nella sua scuola, dei suoi amichetti, dei risultati scolastici (“ho preso ottimo”) e delle sue attività extra-scolastiche, il pattinaggio due volte la settimana e il nuoto in estate.

Nel rispondere alle domande è diretta, spontanea, non ha esitazioni, guarda in viso l’interlocutore, non mostra inibizioni, non volge mai il viso verso la madre, presente al colloquio, mostrando di non cercare la sua approvazione prima di rispondere alle domande.

Nel corso del colloquio riferisce di non essere “contenta di una cosa: perché vado al Consultorio a vedere mio padre”. Continua dicendo: “All’inizio non si è comportato male con me, andavamo al supermercato. Poi ha avuto una brutta idea di trattarmi un po’ male”.

A questo punto il CTU chiede se è stata solo un’idea o sono successe delle cose; la bambina dice che si vergogna di parlarne e ripete che non vuole andare al consultorio. Dice che ci va il martedì e il giovedì e spontaneamente aggiunge: “Io non sono tanto serena”.

Anche in questo dialogo risponde direttamente all’interlocutore guardandolo in viso e senza mai voltarsi a guardare la madre.

ASCOLTO DELLA MADRE

La sig.a … è nata a … il …. Nulla di significativo nella storia personale, figlia unica, il padre è deceduto quando lei aveva 20 anni, per K polmonare, la madre è in vita e ha qualche piccolo problema di salute. Riferisce di un rapporto molto bello con il padre, che era maestro elementare, molto portato al dialogo per cui anche i dinieghi non erano mai imposizioni ma dei “no ragionati”. Nulla di significativo durante l’adolescenza, se non le normali ribellioni adolescenziali sugli orari di rientro, sul recarsi in discoteca, ecc. Dopo la maturità si è iscritta a … a … ma in seguito alla perdita del padre si è trasferita a …. Dopo aver conseguito la laurea ha fatto l’esame in .., poi vari concorsi pubblici ottenendo la cattedra in un istituto di scuola media di secondo grado; ha poi svolto … e superato l’esame di ….

Ha conosciuto il suo ex-marito all’età di 30 anni, tramite amici comuni, si sono frequentati e sposati dopo un anno circa; hanno scelto di avere subito un figlio per cui è rimasta incinta subito dopo il matrimonio.

Riferisce che i problemi coniugali sono cominciati già da subito tanto che decisero di provare a stare lontani per un po’ di tempo; tornò quindi a vivere in casa della madre perché all’epoca ancora non lavorava. Di fatto erano separati.

Dopo la nascita della bambina il padre ha potuto vederla sin da subito, ma, riferisce, si recava a visitarla molto tardi, quando già la bambina dormiva e questa della compatibilità degli orari di vista è stato in dall’inizio una difficoltà poiché lei chiedeva al padre di visitare la bambina in orari più compatibili con i ritmi della bambina mentre il padre, adducendo motivi di lavoro, si presentava dopo le 20.00, oppure, in estate, alle 14.00, quando la bambina già dormiva. Questa sua puntualizzazione sugli orari più opportuni di visita è stata dal padre sempre interpretata come ostruzionismo.

Successivamente c’è stata la separazione consensuale con l’indicazione degli orari di visita che sono stati rispettati. Non ci sono stati problemi fino quando la minore ha compiuto cinque anni, e cioè dal … al … circa; in quell’epoca notò che in casa la bambina faceva dei giochi strani con le bambole, mimando atti sessuali e le diceva inoltre che il padre le faceva vedere film di donne nude, che questi erano loro segreti, e che se parlava di questi segreti che aveva con il padre le faceva tagliare la testa dai mostri. Lei su questo non se la sentì di “chiudere gli occhi”; ne parlò con l’ex-marito chiedendogli spiegazioni ma senza ottenerle.

ASCOLTO DEL PADRE

Il sig. … è nato a … il …. Il padre è deceduto per problemi renali, la madre è vivente e sana. Primogenito di due figli, la sorella è coniugata e ha due figli. Il padre era avvocato, la madre casalinga. Dopo la maturità si è iscritto a … a … e successivamente si è trasferito a … poiché trovala la facoltà di … molto affollata e non poteva avere un rapporto più diretto con i docenti. Dopo la laurea avrebbe preferito restare a … ma è rientrato a … per seguire il padre nella professione di … e anche per le cattive condizioni di salute dello stesso. Parla di un rapporto bellissimo con il padre.

Riferisce alcune esperienze affettive prima di conoscere la donna che diverrà sua moglie; pensò di aver trovato la “persona giusta” e per questo decisero di sposarsi dopo un anno di fidanzamento. Pensava di essere innamorato ma dopo il matrimonio ha scoperto che “non era amore ma ossessione”; aggiunge che “quando si vive insieme la personalità dell’altro viene annullata” e che per andare d’accordo con sua moglie doveva “annullarsi”. Quando si è accorto di questo ha cominciato a pensare di non poter vivere la sua vita insieme a sua moglie. Aggiunge che i problemi sono sorti quando lei ha fatto il test di gravidanza (risultato positivo), poiché gli ha rimproverato uno “scarso entusiasmo” per l’evento.

Pensava che i problemi di coppia intervenuti fossero di natura transitoria ma di fatto si sono separati dieci giorni prima del parto.

Dopo la nascita della bambina la madre ha cominciato ad avere atteggiamenti ostruzionistici nei suoi confronti, fissando gli orari di visita (es. alle 20 di sera); poi, contraddicendosi, afferma di aver potuto visitare la bambina anche di notte o di pomeriggio e che spesso gli orari di visita erano fissati d’intesa con la madre.

A questo punto il CTU chiede al sig. … se sa come è avvenuto il parto della ex-moglie e lui risponde che gli sembra che sia stato un parto con taglio cesareo.

Dopo la separazione, consensuale, ha potuto tenere la bambina con sé anche di notte, pur tenendoci a precisare che “…”. Fino al … non ci sarebbero state difficoltà al suo diritto di visita tanto che ha tenuto con sé la bambina durante le vacanze estive del … e le festività natalizie del …. Dopo la proposta di divorzio, nel …, la madre cominciò a “creare difficoltà” sull’affido condiviso, sull’assegno, ecc.

Il giorno … non riuscendo a vedere la bambina scoprì che si trovava a … per la perizia e il 16 marzo dello stesso anno venne denunciato.

Nel corso del secondo incontro, in data … il sig. … ha fornito una versione dei fatti radicalmente diversa da quella del primo incontro.

Pur enfatizzando, nel primo incontro, i comportamenti ostruzionistici della madre per limitare il suo diritto di visita, ha però riferito di aver tenuto con sé la figlia durante le vacanze estive del … e durante le festività natalizie dello stesso anno (contraddicendosi quindi platealmente), nel secondo incontro ha insistito, in maniera direi quasi ossessiva, sull’ostruzionismo da parte della sig.a … ostruzionismo che, riferisce nel secondo incontro, ci sarebbe stato sin da quando la bambina era molto piccola.

Lo scrivente non sa cosa pensare di questo cambiamento radicale nell’esposizione dei fatti da parte del sig. …, né quale ne sia l’utilità ai fini della presente CTU.

In data … si è svolto l’incontro tra la minore e i genitori, che è stato audio-video-registrato; l’incontro si è svolto in due fasi, dapprima la minore con la madre e successivamente la minore con il padre.

INCONTRO DELLA MINORE CON LA MADRE

Elementi salienti di tale incontro sono stati la notevole serenità della bambina che ha interagito volentieri con la madre, con il gioco e con il disegno; il suo atteggiamento è stato molto rilassato, a suo agio, mostrando gioia e divertimento.

INCONTRO DELLA MINORE CON IL PADRE

Ciò che è emerso in maniera inconfutabile è che appena il CTU ha detto alla bambina che nella stanza doveva entrare il padre è entrata immediatamente in stato di panico alzandosi di scatto dalla sedia andando a rifugiarsi in un angolo della stanza, dove è rimasta per un lungo periodo nonostante gli inviti del CTU a sedersi di fronte al padre. È stato necessario far entrare nella stanza anche la madre perché la bambina si tranquillizzasse un po’; si è infatti seduta ma restando per tutto il tempo in uno stato di tensione nonostante la presenza della madre.

Che a questo comportamento della minore si voglia dare una connotazione squalificante di “drammaticità e istrionismo” resta, a parere dello scrivente un’inferenza dei CTU non supportata da elementi oggettivi.

Molto scarsa l’interazione con il padre; alla domanda del CTU sul perché di questo suo rifiuto la minore ha mostrato una certa ritrosia a parlarne ma poi ulteriormente sollecitata ha fatto riferimento esplicito agli abusi sessuali subiti, dandone una descrizione, chiedendo nel contempo al padre di chiederle scusa.

Non si è osservata, da parte del padre in questa circostanza, una reazione adeguata alla richiesta di scuse (es. “ma di cosa dovrei chiederti scusa?”) ma solo una risposta svalutante verso la figlia (“ma quali scuse…”). Il padre più volta ha detto alla figlia di “smetterla di recitare”, mostrando in tal modo scarso rispetto verso la bambina.

RISPOSTA AI QUESITI DEL MAGISTRATO

Quesito a

Le operazioni peritali hanno permesso di accertare che la bambina rifiuta effettivamente ogni relazione con il padre.

Circa la genesi di tale disposizione della minore, in piena scienza e coscienza si può affermare quanto segue:

1) Non è emerso in nessun momento delle operazioni peritali un qualche elemento che possa far pensare a suggestionabilità della bambina nel ricordo degli accadimenti che la portano oggi al rifiuto verso la relazione con il padre. Il ricordo di tali accadimenti da parte della minore è genuino, preciso, circostanziato.

2) Nel corso dell’incontro con il padre, audio-video-registrato, si è avuto modo di osservare una reale condizione di disagio della bambina nel confrontarsi con il padre.

Quesito b

Il regime di affidamento più idoneo a tutelare la minore e a favorirne l’armonioso sviluppo psico-fisico è l’affidamento esclusivo alla madre. L’incontro con la madre ha messo in evidenza l’ottimo rapporto madre-figlia che consente alla bambina di sentirsi amata, protetta, sicura.

Circa la frequentazione con il padre è emerso in tutta chiarezza che la bambina è impaurita dalla relazione col padre (più volte ha ripetuto: “se vado con lui a me chi mi protegge?”); alla luce delle reazioni della minore si ritiene di dovere soprassedere per ora sulla questione, rispettando la volontà della minore e i suoi tempi affettivi. Sicuramente XXX potrà rivedere col tempo il suo atteggiamento attuale; forzarla adesso significherebbe traumatizzarla ancora maggiormente e rendere il suo rifiuto irreversibile.

La stessa legge 54, del resto, sancendo il diritto del minore a un rapporto con entrambi i genitori, non prescrive un dovere del minore; e il diritto alla bigenitorialità, oltretutto, è un diritto del minore non dell’adulto.

XXX mostra di non voler esercitare per ora questo suo diritto; credo sia compito degli adulti, in questo momento, rispettare la sua volontà.

Non a caso le convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti del fanciullo dichiarano che “il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali a cui deve essere data voce” (convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo, di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996).

Sul suggerimento finale dei CTU circa il “ruolo attivo” che dovrebbe svolgere il Consultorio di … in questa vicenda vi è da parte del sottoscritto il dissenso più completo; dalle relazioni prodotte dal Consultorio si evince che il loro intervento sinora è servito solo a peggiorare le cose. Buona parte della paura che la minore manifesta verso la relazione con il padre è infatti addebitabile, in via logico-deduttiva, proprio alla tipologia dell’intervento messo in atto dagli operatori del Consultorio, mirante a forzare a ogni costo la minore a incontrare il padre e non già a comprendere preliminarmente i motivi del rifiuto, a discuterne con lei, a far comprendere al padre che le ‘ragioni della bambina’ vanno rispettate.

L’aver operato senza il supporto della video-audio-registrazione, come d’obbligo in questi casi, solleva sull’operato del Consultorio innumerevoli dubbi e domande, visto che ci troviamo di fronte alla parola degli operatori, chiaramente coalizzati, contro quella della bambina che dice di essere persino stata trattenuta con la forza dagli operatori. Ciò ha nella sostanza rinforzato le paure di XXX, creandole quasi un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress.

Pertanto, se un Consultorio familiare di …, non l’attuale sicuramente, dovrà continuare a operare dovrà farlo, a parere dello scrivente, mediante il supporto della video-audio-registrazione di tutti gli incontri con la minore.

Della vicenda precedente non ho ulteriori notizie.

Addendum: In un momento successivo la madre della bambina mi girò alcune trascrizioni degli incontri protetti al Consultorio. Li trovate qui e qui; ciascuno si può rendere conto che si tratta solo di torture contro i bambini, a tutti gli effetti.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

Ancora la PAS

Un altro caso nel quale venne tirata in ballo la PAS.

Come CTU era stata incaricata una psicologa nota sostenitrice della PAS, quindi la vicenda si presentava in salita sin dall’inizio.

I quesiti posti dal Giudice sono i seguenti:

Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità delle parti e dei figli minori (44), valutandone lo stato di benessere psicologico laddove sussistente, ovvero le eventuali condizioni di disagio indicandone, in quest’ultimo caso, le cause;

Valuti il CTU quale sia la qualità della relazione di ciascuno dei figli/delle figlie minori con le figure genitoriali ed il personale vissuto nei riguardi delle stesse, nonché dei componenti delle rispettive famiglie ricostruite;

Valuti il CTU se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori ed il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, condizioni negativamente il benessere psicologico dei figli/figlie minori;

Valuti il CTU, tenuto conto del preferenziale paradigma normativo dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, derogabile solo allorché lo stesso possa risultare pregiudizievole per il loro interesse, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea che, nel tutelare l’interesse dei figli/delle figlie al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi, in concreto, questo interesse e protegga i minori/le minori dalla conflittualità genitoriale;

Indichi il CTU i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori nonché gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i coniugi dovranno fare riferimento, con l’obiettivo di ripristinare i necessari rapporti padre/figlio ed il potere di sperimentare, con l’accordo delle parti, forme d’incontro che possano favorire tale … (rapporto?).

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il … presso lo studio della CTU in …, e sono terminate il ….

IL DATO STORICO

La presente CTU nasce sulla base del ricorso, presentato l’… dal sig. …, nel quale il legale di parte si è spinto, temerariamente, in un campo non di sua competenza, sostenendo che il minore soffrisse di una patologia chiamata sindrome di alienazione parentale (PAS), e per questo motivo richiedendo al giudice, addirittura, la nomina di un consulente medico-legale esperto in PAS.

Lo scrivente ritiene di esprimersi in questi termini per i seguenti motivi:

1) In primo luogo questa presunta sindrome (PAS) non è mai stata presa in considerazione dalla scienza ufficiale che sin dalla sua ‘invenzione’ l’ha bollata come pseudo-scienza o scienza spazzatura; è per questi motivi che non è mai stata ricompresa nelle due principali classificazioni delle malattie, il DSM, dell’Associazione Psichiatrica Americana, e l’ICD, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

2) In secondo luogo, visto che nonostante fosse stata bollata come pseudo-scienza si è continuato a utilizzarla nei processi di affidamento dei minori, nel 2012 è stata fatta un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute chiedendogli di esprimersi in merito; il Ministro della Salute, per voce del Sottosegretario alla Salute dell’epoca, Prof. Adelfio Elio Cardinale, già vice-presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si è espresso in maniera inequivocabile affermando che “l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.”

3) Infine, è del marzo 2013 una sentenza della suprema Corte di Cassazione che, ancora una volta, si è espressa sull’utilizzo in ambito giudiziario di concetti scientifici, con la massima seguente: “Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.” (Cassazione Civile – sezione prima – Sentenza 20 marzo 2013 n° 7041).

Le operazioni peritali hanno consentito in primo luogo di smentire quanto affermato dal legale di parte paterna nel suo ricorso, e cioè l’instaurarsi della presunta sindrome di alienazione genitoriale (per brevità PAS) a carico del minore; a parte l’ovvia considerazione della non scientificità di questo concetto e quindi della impossibilità di utilizzarla in ambito giuridico, il legale di parte paterna ha inopinatamente introdotto nel processo questo concetto non tenendo conto di un fondamentale elemento anamnestico.

Nel suo ricorso, difatti, dà atto che fino al … la frequentazione padre-figlio era regolare e senza intoppi; non è pertanto umanamente pensabile che in soli quattro mesi, quelli che decorrono da … a … …, data di deposito del ricorso, il minore, peraltro molto ben inserito nel gruppo di coetanei, come le operazioni peritali hanno dimostrato (uno dei requisiti della manipolazione psicologica è l’isolamento sociale della vittima), sia stato oggetto di tale manipolazione psicologica da parte dalla madre (ciò che l’avvocato chiama PAS) da non voler più avere rapporti col padre. I motivi, quindi, delle difficoltà nei rapporti padre-figlio, iniziate il …, sono da ricercare, pertanto, in altre cause.

LE OPERAZIONI PERITALI

Nel corso delle operazioni peritali si è avuto modo di osservare che nessun ostacolo alla frequentazione del padre è stata messa in atto dalla sig.a … verso il figlio ma che ciò che ha allontanato il figlio dal padre è stato proprio il comportamento di quest’ultimo verso il figlio stesso, come questi ha dettagliatamente scritto in una lettera al padre, datata ….

Sembra di sentire l’eco, leggendola, di una ben più famosa “Lettera al padre” che si apre con queste parole:

Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure passabilmente. E se anche tento di risponderti per iscritto, il mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d’ostacolo la paura che ho di te e le sue conseguenze, sia perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria e il mio intelletto” (45).

Forse è questa la chiave di lettura della vicenda: un padre ipercontrollante (pagg. 16-17 della CTU), diffidente, rigido, che a volte legge la realtà in maniera non corretta, e che per questi suoi atteggiamenti ha incusso un certo timore nel figlio che non lo riconosceva più come il padre affettuoso che ricordava. Si è aggiunta a tutto questo la delicata transizione del minore dall’infanzia alla pre-adolescenza, con le inevitabili, ma anche auspicabili, istanze di autonomia dalla famiglia, lo sviluppo della socialità con i coetanei, l’affermazione della propria personalità, l’oppositività e la ribellione all’adulto, la libertà di giudizio.

Lo scrivente CTP ritiene che la CTU abbia fornito risposte esaurienti ai quesiti posti dal magistrato e pertanto ne condivide le conclusioni.

Il ragazzo è rimasto con la madre; ormai è maggiorenne e sereno, studioso, socievole, pieno di vita.

La mia convinzione, allora come adesso che sto rileggendo gli atti, è che per questo ragazzo fosse già pronto un posto in una comunità per minori; perché in alcuni tribunali funziona così: rischio di PAS bambino in comunità per resettarlo, de-programmarlo (terapia della minaccia secondo Gardner e i suoi epigoni). Non ne ho la certezza, ovviamente, ma numerosi furono gli elementi che mi portarono a questa conclusione

La CTU di protrasse, inutilmente, per ben dieci sedute anche se la situazione era chiarissima sin dai primi incontri; la psicologa incaricata di somministrare i test al bambino parlò in un primo momento di gravi problemi psicologici, ma di fronte ai dati di realtà (bambino studioso, socievole, che svolgeva varie attività extra-scolastiche) dovette cambiare idea dicendo che si era sbagliata, che aveva letto i test di un altro bambino; infine la CTP del padre, nota sostenitrice della PAS, se ne venne fuori sostenendo che secondo lei il bambino aveva tendenze omosessuali. Insomma, ci provarono in tutti i modi ma gli andò male.

Un ulteriore elemento che mi porta a pensare che il mio intervento abbia fatto saltare il piano di rinchiudere il minore in comunità è il seguente. Sia l’avvocata della madre sia io abbiamo svolto questa CTU in regime di gratuito patrocinio, regolarmente autorizzato dall’Ordine degli avvocati; al termine delle operazioni peritali il giudice ha disposto il pagamento in favore dell’avvocata. Successivamente ho inviato al tribunale la mia istanza di pagamento, ma a quel punto il giudice non solo non ha disposto il mio pagamento ma ha sospeso anche quello dell’avvocata, già autorizzato. Una chiara ritorsione economica perché evidentemente abbiamo fatto saltare i loro piani.

E anche in questo caso, al di là della mia consulenza, il grande merito di questo risultato è dell’avvocata della madre, avv.a Simona D’Aquilio, che si è battuta in Tribunale per evitare la comunità a questo bambino.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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La Sentenza della Cassazione

Nella vicenda di cui parlo adesso non sono stato incaricato come CTP né mi è stato richiesto di redigere un parere tecnico.

Una sentenza della Corte di Appello aveva confermato quella di primo grado, e cioè il collocamento del minore in una comunità perché ammalato di PAS.

L’avv. Andrea Coffari subentrò ai precedenti difensori della madre per l’eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Non è il mio campo, ma sapevo che la questione era quasi impossibile poiché la Cassazione rigettava sistematicamente questi ricorsi.

Il primo ostacolo da superare era proprio questo, far accogliere il ricorso; l’avv. Coffari riuscì a compiere il primo miracolo. Si trattava quindi di affrontare l’altro ostacolo, la riforma della sentenza della Corte di Appello, basata sula PAS.

Insieme all’avv. Coffari, Presidente del Movimento per l’Infanzia, avevo relazionato ad alcuni convegni (1); l’avv. Coffari quindi mi chiese di fornirgli tutta la bibliografia contro la PAS che avevo raccolto sino a quel momento.

Con questi elementi l’avv. Coffari riuscì a compiere il secondo miracolo, quello di far annullare dalla Cassazione la sentenza della Corte di Appello (2).

Questa sentenza, che arrivava dopo alcuni mesi dalla dichiarazione del Ministro della salute sulla non scientificità della PAS, ebbe grande rilievo nei media (3) ed è stata molto importante perché il mondo giuridico cominciasse a prendere consapevolezza delle storture causate dall’uso di questo concetto in Tribunale.

La Suprema Corte riprese le critiche mosse dall’avv. Coffari nel suo ricorso, scrivendo:

Basterà qui ricordare che sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un “costrutto pseudo scientifico”. Nell’anno 2010, inoltre, la Associación Española de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva 1’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi”. Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l’essersi presentato quale Professore dì psichiatria infantile presso, la Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.

L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n.11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005,n. 17324).

Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.”

Di recente l’avv. Coffari ha pubblicato un libro basato sulla traduzione di alcuni scritti di Gardner dai quali emerge tutta la perversa concezione di questo medico e i suoi legami con noti sostenitori della pedofilia (4).

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20110506.pdf http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20111027.pdf http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20120211.pdf https://www.youtube.com/watch?v=O6IVTXV5UO4
  2. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9073.pdf
  3. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/scacco_matto.pdf
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Come distruggere una bambina

La vicenda che segue mi ha indignato più di ogni altra; tutti coloro che vi sono intervenuti, assistenti sociali, CTU, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, giudici minorili, ecc. ce l’hanno messa tutta per distruggere la vita di una bambina. I motivi i questo accanimento psico-giudiziario sulla bambina e sulla madre mi restano sconosciuti.

Pur essendo stato incaricato come CTP non sono mai stato convocato dai CTU, per cui ho potuto esprimere solo dei pareri tecnici, dapprima per i nonni materni della piccola, poi su richiesta dell’avvocato della madre. Né ha potuto far molto l’avvocato della madre; noto penalista, mi confidò che nemmeno nei peggiori processi alla criminalità organizzata si era trovato di fronte a un simile muro di omertà.

PREMESSA

Alla fine del Medioevo la lebbra sparisce dal mondo occidentale. Ai margini della comunità, alle porte delle città, si aprono come dei grandi territori che non sono più perseguitati dal male, ma che sono lasciati sterili e per lungo tempo abbandonati. Per secoli e secoli queste distese apparterranno all’inumano. Dal XIV al XVII secolo aspetteranno e solleciteranno, attraverso strani incantesimi, una nuova incarnazione del male, un’altra smorfia della paura, magie rinnovate di purificazione e di esclusione.

Si apre con queste parole uno dei testi più significativi del 1900, la “Storia della follia nell’età classica” di Michel Foucault; nel XVII secolo quelle “distese che apparterranno all’inumano” sono i nascenti manicomi, nel nostro XXI secolo possono rientrarvi a pieno titolo le varie comunità per minori. Il “grande internamento” del XVII secolo vi ha rinchiuso quelle esistenze che mal s’inserivano nelle dinamiche sociali dell’incipiente rivoluzione industriale; il post-tecnologico XXI secolo, attraverso gli strani incantesimi che gli sono peculiari, rinnova le magie … di purificazione e di esclusione, rinchiudendo i bambini.

IL DATO STORICO-ANAMNESTICO

Il dato fondamentale di questa vicenda, dal quale partire per ogni ulteriore considerazione è proprio questo:

una bambina di sette anni che vive circondata dall’affetto della famiglia,

ben inserita nel suo ambiente sociale,

che frequenta con ottimo profitto una scuola esclusiva della capitale,

le cui sole difficoltà sono rappresentate dal problematico rapporto col padre per comportamenti incongrui di quest’ultimo (di cui vi è ampia documentazione anamnestica negli atti processuali e che vengono ulteriormente ribaditi dall’ultima CTU);

difficoltà alle quali il difensore della sig.a …, coordinandosi con altre figure istituzionali interessate al caso, stava ponendo rimedio con paziente e intelligente opera di mediazione, tanto che nel corso del … il padre aveva ripreso la regolare frequentazione della figlia XXX, tenendola con sé per alcune notti, trascorrendo con la bambina metà delle ferie estive del …;

una bambina, quindi, che cominciava a recuperare la bigenitorialità cui ha diritto, che non versava né in condizioni di maltrattamento né in stato di abbandono, viene convocata in Tribunale per essere ascoltata dal Giudice, come da sua specifica richiesta rappresentata al tribunale dall’avvocato della madre e, senza alcun preavviso e con modalità che saranno vissute sempre dalla bambina come inganno, si vede strappata ai suoi affetti familiari, sradicata dal suo ambiente sociale e scolastico, collocata contro la sua volontà in una struttura che ospita bambini disadattati e problematici.

E tutto questo, come scrive lo stesso Tribunale a pagina 3 del decreto del .. … del …, per “il rischio … dell’insorgere di una sindrome di alienazione genitoriale paterna”.

Eccolo lo strano incantesimo del XXI secolo, la nuova incarnazione del male: la famigerata PAS, già ampiamente screditata da letteratura scientifica internazionale di provenienza giuridica e psichiatrica sin dal 1994 (1), già definita nel 2003 dall’Istituto di ricerca dei procuratori americani come “teoria non dimostrata in grado di minacciare l’integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi” (2) e che di recente è stata oggetto di interesse da parte del Ministero della Salute che su di essa così si è espresso:

L’Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell’affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L’inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso. Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici. (3)

La cosiddetta PAS è quindi il nulla e sulla base del rischio dell’insorgere di questo nulla, una bambina che non è affetta da alcun disturbo mentale viene collocata in una struttura per bambini problematici.

I nonni materni della minore, che il sottoscritto rappresenta, si sono costituiti nell’attuale giudizio da un lato per vedere riaffermato il loro diritto naturale a mantenere i legami affettivi con la nipote, bruscamente interrotti dal … per via dell’inserimento della minore in istituto e dall’altro dando la propria disponibilità all’affidamento della minore pur di farla uscire dalla casa famiglia; dalla lettura dei quesiti posti dal giudice ai CTU apprendono invece, con grande meraviglia, di essere essi stessi oggetto di perizia psicologica intesa a valutare le loro, dei nonni, capacità genitoriali. Dei nonni!

SULLE RISULTANZE CLINICHE

PADRE

Elementi salienti della personalità paterna, come rilevati dai CTU nel corso delle loro valutazioni, allo scrivente sembrano i seguenti:

Il soggetto … risulta non propriamente affidabile per debolezza e insicurezza caratteriale… È presente una impulsività elevata che può raggiungere rilievo clinico … Nei casi di eccessivo stress il soggetto può agire, come si diceva, senza pensare alle conseguenze delle sue azioni … difficoltà di gestione degli impulsi”.

MINORE

È con non poca fatica che lo scrivente è riuscito a tenere il calcolo delle innumerevoli CTU e valutazioni psicologiche subite da questa bambina sin dal lontano …, dall’età di 6 mesi a oggi; ammontano al numero, perlomeno, di 6-7, vale a dire la media di una per ogni suo anno di età. Per riscontrare cosa, alla fine? Ciò che era chiaro sin dalla prima valutazione e cioè “le difficoltà del padre in relazione con la figlia e la maggiore facilità della bambina nel rapporto con la madre” (citazione della prima CTU, a pag. 21); maggiore facilità di rapporto madre-figlia rispetto a quello padre-figlia ribadita dalla CTU del .. (citazione a pag. 21) e così via.

Arriviamo così alle valutazioni nel corso del giorno … dove, a una bambina che, sino al momento di venire collocata in comunità contro la sua volontà, veniva descritta come portatrice soltanto di un, non ancor oggi ben definito, disturbo del linguaggio – che in una valutazione successiva diviene invece disturbo specifico di apprendimento – si riscontrano:

«vissuti di profonda sofferenza, attinenti a stati di confusione e colpa, riferibili ai recenti eventi della vita …” “… emergono aspetti di un Sé fragile, ancora bisognoso di cure primarie, molto regredito rispetto alla sua età, di cui le difficoltà linguistiche sembrano anche essere espressione”» (valutazione del …, cioè a distanza di circa 4 mesi dal collocamento coatto in comunità).

e

… disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento” (valutazione di poco successiva alla precedente).

Sino a giungere alla valutazione del giorno … dove il prof. … scrive:

Da quanto riscontrato, emergono in lei i tratti di un disturbo di personalità borderline, ma sono anche presenti rilevanti nuclei di scissione. A mio avviso la prognosi è molto negativa. XXX ha comunque delle valide potenzialità, oltre ad essere intelligente ha delle buone capacità riflessive e la voglia di essere aiutata. E’ urgente e necessario che questo avvenga prima che si cristallizzi uno stato patologico di maggiore gravità”.

Quest’ultima valutazione della minore giunge dopo circa dieci mesi dal suo allontanamento dalla madre e collocamento in comunità.

CONCLUSIONI

Le conclusioni dei CTU, dalle quali questo CTP dissente totalmente, si possono riassumere con la frase:

O va con il padre o rimane in casa famiglia

Il sottoscritto dissente totalmente dall’ulteriore permanenza della minore in comunità; si è riportata in precedenza l’escalation psicopatologica presentata dalla minore dal momento in cui è entrata in comunità, e che va dai “vissuti di sofferenza … stati di confusione e colpa” e regressione psichica (…) alla “disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento” (…) al riscontro di un incipiente “disturbo borderline di personalità” (…).

Come il prof. … scrive, è urgente e necessario che XXX venga aiutata prima che questi tratti di personalità si cristallizzino in uno stato patologico di maggiore gravità; e non sembra proprio che l’ulteriore permanenza della minore in comunità possa esserle di aiuto.

I disturbi riscontrati alla minore nel corso del … sono addebitabili solo ed esclusivamente all’ambiente nel quale la minore ha vissuto negli ultimi dieci mesi. Per questa bambina si sta sostanzialmente preparando una ‘carriera’ da paziente psichiatrica; l’eziologia della maggior parte dei disturbi mentali è sconosciuta, in questo caso le istituzioni ce la stanno mettendo tutta per farci sapere come si diventa pazienti psichiatrici. Se questa bambina da adulta avrà problemi psichiatrici saprà chi dovrà ‘ringraziare’.

Il sottoscritto dissente anche totalmente dalla collocazione della minore presso il padre.

In primo luogo l’indagine svolta dai CTU ha evidenziato il permanere di tratti di personalità tuttora problematici a carico del padre, “insicurezza caratteriale”, “impulsività elevata che può raggiungere rilievo clinico”, la possibilità di “agiti di cui non è in grado di prevedere le conseguenze”, “difficoltà di gestione degli impulsi”. Insomma un quadro di personalità per nulla rassicurante ormai stabilmente impiantato e scarsamente suscettibile di modifica, visto che si parla di un adulto e non di un adolescente.

In secondo luogo, nella previsione di una soluzione del genere, cioè di collocamento della minore presso il padre, la CTU è carente di una indagine sull’ambiente di vita che la minore si troverebbe ad affrontare. Dall’indagine anamnestica svolta si apprende che il padre lavora come … con contratto a tempo indeterminato (più attività extra-moenia) per una Asl di … e per altre Asl extra-regionali; si presume che sia spesso lontano da … per quest’ultimo motivo. Il lavoro di .., impegnativo in termini di tempo da dedicare alla professione, presuppone una disponibilità per eventuali turni di reperibilità notturna e festiva nei casi di urgenze, di turni di guardia attiva, e quindi di scarsissimo tempo da dedicare alla crescita di una figlia di … anni e di non poter organizzare il proprio tempo in funzione degli impegni scolastici ed extra-scolastici della bambina, oltre alla concreta eventualità che la bambina si venga a trovare sola in casa di notte se il padre viene chiamato in ospedale per un’urgenza o è di turno. La minore quindi si troverebbe ancora una volta spaesata, affidata forse a una baby-sitter, quando ha invece una madre che ha la disponibilità di tempo per occuparsi di tutte le esigenze di una bambina di … anni. Né il sottoscritto CTP crede possa contarsi sul contesto familiare del padre, nonna e zia paterna, dato che più volte le stesse si sono pronunciate perché la bambina venisse data in adozione a estranei.

In terzo luogo l’indagine svolta ha accertato che “La sua (del padre) capacità genitoriale, per quanto osservabile, sembra attualmente più adeguata rispetto a quanto riportato in precedenti osservazioni”. Lo scrivente legge questa frase sia in termini di non adeguata capacità genitoriale precedente sia in quelli di non ancora adeguata capacità genitoriale attuale.

DARE ASCOLTO ALLA MINORE

Più volte e reiteratamente la minore ha gridato che vuole uscire dalla casa famiglia e tornare dalla madre, ne dà atto anche la presente CTU; mai viene riportato in qualche atto che la bambina abbia detto di voler tornare dal padre, o restare in casa famiglia.

A nulla rileva la presunta “colonizzazione” della minore “dai contenuti e dai voleri degli adulti di riferimento”, in primo luogo perché questo ‘volo pindarico’ non è sostenuto da alcuna evidenza sia perché con questo concetto si cerca abilmente di aggirare quello di PAS, la misteriosa alchimia che toglie ai bambini ogni parola, ogni volontà, ogni sentimento.

Se davvero si sta operando nel supremo interesse della minore, se davvero si vuole perseguire il suo interesse occorre dare ascolto alla sua voce; una bambina di quasi otto anni saprà pur bene quel che vuole, qual è il suo bene, con quale genitore si sente protetta e rassicurata. Ciò non significa che non deve mantenere i rapporti col padre, tutt’altro. Ma un minore per la sua armoniosa crescita ha bisogno di un riferimento certo e sicuro, che questa bambina ha nella madre, e non di un istituto per bambini provenienti da contesti problematici né di un padre che a causa dei suoi molteplici impegni lavorativi si vedrà costretto ad affiancarle una estranea baby-sitter.

Se non si vuole fare di questa bambina una sicura candidata a disturbi mentali gravi deve fare ritorno a casa dalla madre e mantenere la frequentazione del padre secondo le modalità precedenti al suo inserimento in comunità.

Gli stessi CTU non rilevano motivi concreti per mantenere il collocamento in comunità della minore se non la conflittualità genitoriale (pag. 37: “Nell’ipotesi che il Tribunale disponga di prolungare la permanenza in Casa Famiglia di XXX, a causa della conflittualità tra i suoi genitori”. Danno atto quindi che non vi sono motivazioni reali (maltrattamento, abbandono) per il prosieguo del collocamento in comunità.

Se un Servizio sociale, infine, deve monitorare la situazione non può essere l’attuale Servizio che con i suo interventi ha sinora provocato solo disastri propugnando lo “scollegamento” della minore dai suoi affetti familiari.

_______________________________________

(PARERE SU RICHIESTA DELL’AVVOCATO DELLA MADRE)

In data … lo scrivente ha ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica, proveniente dall’indirizzo ‘…’ l’elaborato ‘…’.

Tale elaborato è privo sia dei protocolli dei test effettuati sia delle video-audio-registrazioni dei colloqui e questo è il primo vizio formale che non consente di svolgere note critiche di parte.

Ma va aggiunto in questa sede che l’intero lavoro svolto dai CTU presenta un vulnus insanabile rappresentato dalla mancata convocazione formale dello scrivente CTP per l’inizio delle operazioni peritali e il prosieguo delle stesse, ledendo in tal modo il diritto di difesa della parte rappresentata (art. 91 Disp. Attuaz. cpc).

In merito all’elaborato trasmesso, fermo restando i rilievi formali su espressi, lo scrivente CTP non può esimersi dal rimarcare la completa mancanza di scientificità di quel concetto espresso nella risposta al quesito n° 3, a pag. 35, della presunta ‘colonizzazione’ della bambina da parte degli adulti di riferimento, privo di qualsiasi evidenza scientifica e che, verosimilmente, ha informato le operazioni peritali sin dal loro principio; un puro volo di fantasia dei CTU che non è certo di ausilio alla Giustizia.

Non si spiega diversamente la cecità selettiva dimostrata dai CTU in questa vicenda poiché non riescono anamnesticamente a raccordare le condizioni psichiche della minore rilevate all’atto della CTU con la permanenza in casa famiglia.

La bambina che è entrata in casa famiglia il … soffrendo solo di un non meglio precisato disturbo del linguaggio;

– il …, a distanza cioè di quattro mesi dall’inserimento in comunità presenta : «vissuti di profonda sofferenza , attinenti a stati di confusione e colpa, riferibili ai recenti eventi della vita …” “… emergono aspetti di un Sé fragile, ancora bisognoso di cure primarie, molto regredito rispetto alla sua età, di cui le difficoltà linguistiche sembrano anche essere espressione”»;

– nella valutazione di poco successiva presenta: “… disregolazione affettiva compatibile con una grave e prolungata trascuratezza dei bisogni psicologici della minore nell’ambito delle relazioni di attaccamento”;

– e nella valutazione del prof. … del …: “emergono in lei i tratti di un disturbo di personalità borderline, ma sono anche presenti rilevanti nuclei di scissione. A mio avviso la prognosi è molto negativa. XXX ha comunque delle valide potenzialità, oltre ad essere intelligente ha delle buone capacità riflessive e la voglia di essere aiutata. E’ urgente e necessario che questo avvenga prima che si cristallizzi uno stato patologico di maggiore gravità”.

Anamnesticamente, appunto, si assiste a un peggioramento progressivo delle condizioni di salute della minore che non è stato colto dai CTU e che eziologicamente è riportabile alla sua permanenza in comunità.

I disturbi riscontrati alla minore nel corso del … sono addebitabili solo ed esclusivamente all’ambiente nel quale la minore ha vissuto negli ultimi dieci mesi. Per questa bambina si sta sostanzialmente preparando una ‘carriera’ da paziente psichiatrica; l’eziologia della maggior parte dei disturbi mentali è sconosciuta, in questo caso le istituzioni ce la stanno mettendo tutta per farci sapere come si diventa pazienti psichiatrici. Se questa bambina da adulta avrà problemi psichiatrici saprà chi dovrà ‘ringraziare’.

È di tutta evidenza il forte sbilanciamento in favore del padre di tutti gli atti compiuti dai Servizi sociali, dai CTU e dai giudici minorili.

Ho saputo successivamente che la nonna materna, molto addolorata per la vicenda, è morta dopo l’inserimento della nipotina in comunità. Non posso affermare che tra i due eventi ci sia stato un rapporto di causa-effetto, ma certo il fatto fa pensare.

So che la bambina alla fine della vicenda è stata collocata dal padre e ha gravi problemi psicologici.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Wood CL (1994), The Parental Alienation Syndrome: a dangerous aura of reliability, 27 Loy. L.A. L. Rev. 1367. (https://bit.ly/3gt6JkZ)
  2. Fields H & Rivera Ragland E (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know Part 2 of 2, Update, Volume 16, Number 7. (http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html)
  3. Risposta del Sottosegretario di Stato alla Sanità, prof. Adelfio Elio Cardinale, all’interpellanza parlamentare fatta dall’On. Borghesi in data 18122012 e consultabile sul sito della camera dei Deputati all’indirizzo internet: https://bit.ly/32BRVbF

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Un caso allucinante

Questa che segue è stata la CTU più allucinante alla quale abbia partecipato.

Ce n’era già stata una in precedenza, al Tribunale Ordinario, svolta da uno psicologo, che aveva escluso che la bambina fosse ‘ammalata di PAS’; il Tribunale dei Minori, su ricorso del padre della bambina, ne dispose una seconda, proprio alla “ricerca della PAS”.

Vennero incaricati due CTU, un anziano psichiatra e una psicologa, provenienti entrambi da una regione diversa da quella del tribunale che dispose la CTU.

Lo psichiatra si rivelò prepotente, arrogante e cafone, elementi che dovetti evidenziare nella mia relazione di parte; ottantenne, tracagnotto, con indosso un’improbabile camicia di flanella a quadri, jeans più ampi di almeno due taglie stretti in vita da una cintura a strisce di plastica blu e verdi intrecciate, scarpe sportive tipo ginnastica intonate alla cintura.

Il padre della bambina aveva incaricato come suo CTP un neuropsichiatra infantile, uno dei più noti sostenitori della PAS, uno di quelli i cui titoli e qualifiche professionali occupano metà pagina di un foglio A4.

La madre della bambina mi aveva inviato la relazione di questo professionista, presente nel fascicolo processuale; ebbene costui, senza conoscere né la madre né la bambina, né tanto meno avendo potuto, ovviamente, sottoporle a visita medica, aveva fatto la ‘diagnosi’ di “sindrome della madre malevola” e “sindrome di Münchausen per procura” alla madre e di “sindrome di alienazione genitoriale” (PAS) alla bambina e alla madre. Modus operandi al limite del falso ideologico.

Mentre era in corso la CTU si ebbe notizia della dichiarazione del Ministro della Salute che condannava la PAS perché priva di basi scientifiche; ovviamente inserii nella mia relazione il testo di questa dichiarazione. Di seguito la mia relazione.

Un primo rilievo di carattere formale concerne la mancata comunicazione, ai sensi di legge, al sottoscritto CTP dell’inizio delle operazioni peritali.

Nell’udienza di giuramento i CTU si sono riservati di “fissare l’inizio delle operazioni peritali comunicandolo alle parti” (Decreto TM di … del …). Poiché l’inizio delle operazioni peritali non è stato fissato in sede di udienza di accettazione dell’incarico, il CTU avrebbe dovuto darne comunicazione formale ai CTP ai sensi di legge (art. 91 Disp. Att. C.P.C.) o comunque personalmente in maniera formale visto che disponeva di tutti i recapiti.

Non ho ricevuto nessuna comunicazione sino al giorno …, quando lo studio dell’avv. … mi trasmetteva l’indirizzo di posta elettronica del CTU e in pari data provvedevo immediatamente a contattarlo a mezzo e-mail per rappresentargli la necessità di venire informato in anticipo delle date di fissazione degli incontri di CTU.

Non ricevevo alcuna risposta del CTU a questa mail e con mia grossa sorpresa il giorno …, lo studio dell’avv. … mi girava un fax del CTU con il quale lo stesso comunicava, all’avv. … ma non al sottoscritto CTP come per legge, che l’inizio delle operazioni peritali era fissato per il giorno …; poiché sarebbe stato per me impossibile liberarmi dagli impegni professionali per quella data mi attivavo immediatamente per comunicarlo al CTU.

In data …, rientrato in servizio dopo la festività domenicale, prendevo finalmente visione dei turni di servizio e rendendomi conto della materiale impossibilità di essere a … per l’inizio delle operazioni peritali, in pari data ne davo comunicazione al CTU, come al solito per e-mail e per fax, ma senza ricevere alcun cenno di risposta.

Questo lungo preambolo per rappresentare alla SV che, al di là delle lagnanze espresse dai CTU nella loro relazione, ostacoli al corretto svolgimento delle operazioni peritali sono stati frapposti proprio dal loro rifiuto di dialogare con il sottoscritto CTP e di imporre la loro volontà; a … … mi sono visto costretto a inviargli una raccomandata con ricevuta di ritorno che è poi tornata indietro perché mai ritirata, e che è in possesso dell’avv. ….

Un secondo rilievo concerne il fatto che, successivamente all’inizio delle operazioni peritali del quale lo scrivente, come già detto, non ha mai avuto formale notizia, il CTU ha omesso di concordare le date dei successivi incontri, decidendo d’imperio senza tener conto degli impegni lavorativi e personali, pur rappresentati, ma anzi ironizzando sugli stessi.

Un terzo rilievo concerne la mancata compilazione al termine di ciascuna seduta di CTU del prescritto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti; in nessuno degli incontri cui ho partecipato come CTP i CTU mi hanno sottoposto un verbale da firmare.

DATO STORICO

La CTU per la vicenda di cui è causa è stata disposta il … su impulso di parte del sig. … che chiedeva la “decadenza della madre dalla potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne XXX”; ricorso per il quale il PM adito aveva concluso per la “reiezione del ricorso del sig. …, alla luce della statuizione della Corte d’Appello di … in sede di separazione coniugale attualmente vigente”, in data ….

Sulla scorta, poi, verosimilmente, di relazioni dei Servizi Sociali di … (nel dispositivo che ha disposto la presente CTU testualmente si legge: “gli operatori parlano apertamente di possibile sindrome di alienazione parentale messa in atto da parte della madre verso il padre”) codesto spett.le Tribunale ammetteva la CTU.

Questo CTP non può non evidenziare, a questo punto, il comportamento scorretto tenuto dai servizi Sociali di …, affidatari della minore, i quali, pur in presenza di una precedente CTU che aveva già escluso la presenza di una sindrome di alienazione parentale (quella svolta nel …, dal Prof. … su incarico del Tribunale Ordinario di …) non hanno esitato a rappresentare a codesto spett.le Tribunale una situazione distorta, parlando addirittura di “gravi pregiudizi della minore” senza nemmeno peritarsi di verificare il suo rendimento scolastico e i giudizi degli insegnanti (la stessa D.ssa …, affidataria della minore, nell’ascolto video-audio-registrato afferma di non aver mai parlato con le insegnanti della bambina – dal minuto … in poi del file …), che sono gli indicatori più sicuri dello stato di salute psicologica di un bambino (o forse proprio per questo, poiché i lusinghieri risultati scolastici della minore e i giudizi degli insegnanti sono la smentita più clamorosa, se ancora ce ne fosse bisogno, alla teoria della sua presunta manipolazione psicologica).

Cosa avrebbe potuto dire di nuovo una CTU a distanza di appena due anni dalla precedente? Se alienazione parentale non c’era nel … non poteva nemmeno esserci nel …, sempre che a questo concetto si voglia dare dignità di patologia, cosa che, come si vedrà più avanti, esso non possiede.

I Servizi Sociali di … hanno clamorosamente disatteso le disposizioni della Corte d’Appello di …, che pronunciandosi su ricorso delle parti con sentenza n° … del … ha fornito ai Servizi Sociali affidatari della minore queste direttive:

1) “impostare e condurre un intervento psicoterapeutico sulla minore nella direzione indicata nella relazione del C.T.U. Prof. …;

2) assicurare, come punto di arrivo, che il padre possa tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi ogni settimana e, a settimane alternate, nel fine settimana con pernottamento, garantendo invece nell’immediato, per un periodo rimesso alla discrezionalità del Servizio sociale stesso, ed in maniera graduale, incontri protetti padre figlia in ambiente neutro (locali del Servizio, ludoteca o simili) in almeno due pomeriggi ogni settimana;

3) sorvegliare la condotta dei genitori, al fine di individuare la migliore soluzione per un eventuale diverso affidamento futuro.”

Nessuna di queste disposizioni è stata attuata dai Servizi Sociali di … (addirittura pretendevano di svolgere la psicoterapia della minore in presenza di agenti di Polizia – una cosa inaudita!! Lo scrivente avrebbe voluto chiedere alla D.ssa … – ma non gliene è stata data la possibilità avendolo escluso dall’ascolto della stessa – se nel loro servizio è una prassi consueta quella di avvalersi della presenza della forza pubblica per effettuare gli incontri protetti o questa precauzione è stata adottata solo in questo caso; e se è stata adottata solo in questo caso per quale motivo? Quali erano le situazioni di pericolo che essi paventavano tanto da richiedere la presenza della forza pubblica?) che hanno preferito ‘lavarsene la mani’, da un lato fornendo indicazioni per la psicoterapia da svolgere presso l’Istituto …, località distante circa 100 km da …, cosa impraticabile poiché non è nemmeno pensabile che una psicoterapia si possa svolgere con un terapeuta lontano 100 km, e non tenendo conto che ciò significa sottoporre la minore a uno stress non indifferente visti i suoi impegni scolastici (la minore frequenta, e frequentava all’epoca, la scuola a tempo pieno, terminando alle ore 16.30), dall’altro investendosi di competenze che non possiedono giungendo a diagnosticare una presunta patologia (atto di competenza medica), la PAS, già esclusa peraltro nel corso di una CTU conclusasi pochi mesi prima.

Non mostrano, questi Servizi Sociali, pur suoi affidatari, di tenere nel debito conto le esigenze della minore e di saper tutelare il suo benessere psicologico visto che la espongono di continuo a ulteriori traumi psichici.

LE OPERAZIONI PERITALI

A parere dello scrivente le operazioni peritali in questa vicenda non si sono distinte per trasparenza e imparzialità, tutt’altro. I CTU hanno ogni volta deciso d’imperio le date di convocazione delle parti senza concordarle, come è consuetudine, con entrambi i CTP; anzi è impressione dello scrivente che hanno proceduto in questo modo nell’intento preciso di escluderlo da alcune fasi della CTU (ascolto del padre, ascolto dell’Assistente sociale, ecc.). Tali aspetti saranno meglio rappresentati al Tribunale dall’avv. ….

Un vulnus insanabile di questa CTU è rappresentato dall’esclusione dello scrivente CTP dall’ascolto della minore, accampando motivazioni risibili; in nessuna CTU si verifica l’esclusione dei CTP dall’ascolto dei minori né si comprende, sul piano logico, la motivazione di ciò se non per il fatto che i CTU volevano evitare che alla minore fossero poste domande precise sui suoi rapporti col padre. In assenza delle risposte della minore a tali domande non è possibile addivenire a una rappresentazione della realtà oggettiva di tali rapporti ma si possono solo fare illazioni soggettive prive di qualsiasi validità e attendibilità, soprattutto sul piano delle ripercussioni giuridiche.

Al momento della sua esclusione il sottoscritto ha educatamente protestato con il CTU che però è stato irremovibile su questo punto; desta non poca meraviglia pertanto quanto si legge nella relazione di CTU “in accordo con i periti di parte” poiché il sottoscritto non è stato affatto d’accordo in questo ma ha dovuto subire questa ennesima imposizione del CTU, intesa a escluderlo da fasi cruciali della CTU.

In assenza dell’ascolto congiunto della minore e di un pacato e sereno confronto tra le parti, in contraddittorio, non si vede come e in che modo si possa dare risposta ai quesiti posti dal Tribunale e che di seguito si riportano:

Dicano i CTU, letti gli atti della procedura,

a) quali siano le attuali condizioni di vita e di salute della minore

b) valutino altresì le personalità e le capacità genitoriale delle parti, nell’ottica della presente controversia ex art. 330 cc

c) con particolare riferimento all’eventuale instaurarsi di una sindrome di alienazione parentale – specificandone l’esatta definizione se esistente – da parte della madre in danno del padre

d) valutando quindi anche gli attuali rapporti tra i singoli genitori e la figlia, alla luce delle dinamiche intrafamiliari in essere, e considerate le pronunce giudiziali in atti relative alla separazione personale tra i coniugi.”

Come si può leggere, inoltre, la sindrome di alienazione parentale era espressamente citata tra i quesiti che il Giudice ha posto al CTU e sui quali il CTU ha giurato; successivamente, nel corso delle operazioni peritali, ha invece più volte ribadito di non sapere nulla di questa sindrome. Il sottoscritto si chiede, e chiede allora, retoricamente, su che cosa ha giurato questo CTU al momento del conferimento dell’incarico. Se davvero egli ignora, come ha più volte affermato e come ha dichiarato alla SV il giorno … (“Posso comunque dire che non ne ho mai sentito parlare”), cosa sia la sindrome di alienazione parentale, avrebbe dovuto rappresentare questa circostanza al Giudice al momento del conferimento dell’incarico, visto che linee guida e codici deontologici suggeriscono di non accettare incarichi per i quali non si ha specifica competenza e formazione (Codice di deontologia medica, Art. 62 – Attività medico-legale – L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica).

Delle due l’una: o il CTU realmente non sa nulla di questa sindrome e allora non si comprende perché abbia accettato un incarico che prevedeva specificamente il suo accertamento, oppure la conosce ma per motivi che al sottoscritto sfuggono, nel corso delle operazioni peritali ha fatto finta di non saperne nulla; se così fosse, non pare allo scrivente, questo dei CTU, un comportamento deontologicamente corretto (1).

In secondo luogo, ancora una volta, contesto l’affermazione dei CTU a pag. 3 laddove scrivono di avere concordato con lo scrivente CTP di limitare “la presenza a due solo adulti estranei”, con riferimento all’ascolto della minore poiché il sottoscritto ha protestato sin dall’inizio per questa sua esclusione dall’ascolto della minore, come risulta dalle registrazioni, come già rappresentato alla S.V. e come si dirà in seguito; questa affermazione dei CTU non corrisponde al vero.

A ogni buon conto si relaziona su quanto a questo CTP è stato consentito di valutare.

In data … presso la sede del Tribunale dei minori di …, dalle ore … in poi sono proseguite le operazioni peritali per l’ascolto nell’ordine, come da convocazione del CTU datata …, della madre, del padre e della minore (testualmente si trascrive: “Il giorno .. dovranno essere presenti entrambi i coniugi e la minore, al mattino a far capo alle ore … ed il pomeriggio dalle ore …. Il giorno … le operazioni andranno avanti solo al mattino a far capo alle ore …, con la presenza di tutta la famiglia”).

Verso le ore … il sottoscritto si è presentato presso la sede del Tribunale, chiedendo al commesso che gli fosse indicata la stanza dove si sarebbero svolte le operazioni peritali per la CTU …/…; gli veniva indicata la stanza n. 5 al secondo piano del Tribunale ove il sottoscritto si recava constatando che non era ancora arrivato nessuno. Ridiscendeva quindi al piano terra e qui notava la presenza della sig.a … insieme alla minore e alla nonna materna della minore. Si attendeva quindi l’arrivo degli altri convocati. Verso le ore … arrivavano i CTU che davano inizio alle operazioni peritali. Preliminarmente ci informavano che il sig. … per un precedente impegno non poteva comparire in mattinata e che sarebbe stato ascoltato nel pomeriggio e comunicavano che era stata convocata anche la D.ssa … in quanto affidataria della minore.

Ascolto della madre della bambina

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di … si è svolto l’incontro con la madre.

Come CTP per il padre era presente la D.ssa …, in sostituzione del Prof. …; alla sommessa osservazione del sottoscritto CTP che tale sostituzione doveva essere autorizzata dal Giudice pena la nullità delle operazioni peritali, il CTU ha risposto, indicando la porta, che non occorreva alcuna autorizzazione e che se non ero d’accordo potevo uscire dalla stanza.

La madre, laureata in …, è docente di ruolo di … presso l’… di … dal ….

Coniugata nel … con il sig. …, riferisce che il matrimonio si è mostrato sin dall’inizio problematico per via delle eccessive intrusioni della madre del sig. … nel ménage familiare, dell’eccessiva dipendenza psicologica del marito dalla madre di lui e per la svalutazione e denigrazione della sua famiglia di origine, ritenuta dagli … di livello sociale e culturale inferiore al loro.

Con il tempo sono comparsi atteggiamenti e comportamenti autoritari e violenti del sig. …, anche dopo la nascita della bambina, che hanno portato la sig.a …, il giorno …, ad allontanarsi da casa con intervento dei Carabinieri di …, da lei chiamati a causa delle liti familiari. Dall’epoca della separazione vive a … insieme alla figlia minore.

In data … la sig.a …, tramite il suo legale si è rivolta al Tribunale dei minori di … segnalando sia “atteggiamenti aggressivi sul piano fisico e verbale” verso di lei (cui purtroppo aveva assistito la figlia minore) sia comportamenti “irresponsabili nei confronti della bambina” (quali quello ad es. di averla lasciata sola in ascensore all’età di un anno e mezzo circa o di entrare in competizione con la figlia quando giocavano con le costruzioni giungendo a tirare alcuni pezzi alla figlia se questa gliene sottraeva alcuni per completare la sua costruzione), richiedendo un accertamento peritale in merito (lo scrivente rileva che in questo primo ricorso al Tribunale dei minori non vi è accenno alcuno ai presunti abusi sessuali del padre verso la minore; lo stesso procedimento penale avviato nel … del … contro il sig. … è ai sensi dell’art. 609-bis del CP. Ciò ai fini di una puntuale ricostruzione cronologica della vicenda circa la presunta manipolazione psicologica della minore da parte della madre).

A richiesta del CTU di conoscere meglio i motivi del rifiuto della minore di incontrare il padre la sig.a … riferisce che nel mese di …, mentre giocava a palla con la figlia, entrambe sedute per terra con le gambe allargate che si tiravano reciprocamente la palla, la bambina a un certo momento le disse del …; la sig.a … chiese preoccupata alla figlia chi le avesse detto queste cose e la bambina rispose che era stato il padre.

A questo racconto della madre il CTU ha replicato: “Cosa gravissima se fosse vera … È stato dichiarato che il ricordo della bimba non può essere genuino”, e nel prosieguo del colloquio così si è espresso in merito al sig. …: “lo guarderò bene se ha qualche stigmata particolare che lo caratterizzi”.

Non può non rilevare il sottoscritto CTP sul comportamento estremamente scorretto tenuto dal CTU in questa circostanza, poiché si arroga il diritto di sindacare in merito alla veridicità del racconto della sig.a … (cosa di competenza del magistrato) ma soprattutto afferma falsamente che qualcuno avrebbe dichiarato che il ricordo della bambina “non può essere genuino”, fatto questo sul quale sono in corso i relativi procedimenti penali che stabiliranno se il ricordo sia genuino o meno; né può stabilirlo il CTU sia perché non gli compete, sia soprattutto affermandolo senza ancora aver conosciuto e ascoltato la minore. Già da queste prime battute emergono il pregiudizio del CTU e la sua parzialità.

All’osservazione del CTU che la bambina ha bisogno di entrambi i genitori la sig.a … così replica: “Non ho niente in contrario, glielo dico sempre a XXX ma lei non vuole parlare col padre nemmeno al telefono … Se XXX vuole andare dal papà io la porto. A me interessa il benessere di mia figlia, se vuole stare col padre la porto, le mie paure sono quello che la bambina mi racconta”.

A questo punto interviene la CTU … che chiede: “Ma lei crede a quello che le dice la bambina?”; anche questa osservazione allo scrivente pare frutto di un pregiudizio, e cioè che la bambina non sia sincera.

La sig.a … risponde: “Io credo a mia figlia … quando mi ha raccontato del … io pensavo che fosse successo all’asilo. Da quando la bambina ha iniziato a rifiutare il padre … lui veniva a trovarla ma lei non si relaziona con lui. La bambina non ha mai chiesto di restare con il padre la sera, che sarebbe stata una cosa normale.”

Circa i rapporti con l’ex-marito ne parla come di “un giorno di sole e tanti giorni di tempesta, poi siamo arrivati alla rottura finale” e alla richiesta del CTU di com’era la tempesta: “offese, apprezzamenti e insulti umilianti, – «non vali nulla … sei grassa … questo non lo sai fare … non ti sai vestire … non ti sai comportare … non sai come si tiene la casa» … continuamente sotto accusa … mi sentivo inadeguata … sino alle maniere forti per farmi capire, aggressività verbale e fisica. XXX purtroppo assisteva alla violenza”.

Riferisce che ha resistito sino a quando si è resa conto che le manifestazioni del coniuge andavano oltre il normale, come quando le ha puntato un coltello alla gola, episodio ultimo per il quale si è rivolta ai Carabinieri e successivamente si è allontanata da casa con la bambina.

Richiesta di fornire altri particolari del loro matrimonio, ricorda di discussioni in merito, per es., alla sistemazione dei libri negli scaffali, che lei voleva disporre per autore o per argomento mentre il sig. … le imponeva di disporli in base alle dimensioni o al colore del libro, un tipo di ordine che doveva essere rispettato in tutta la casa tanto che giungeva a tagliare i foglietti inseriti in alcune riviste a mo’ di segnalibro e che fuoriuscivano dalla rivista stessa. A tale narrazione il CTU commenta che lo vede come un comportamento ossessivo.

Questo è quanto lo scrivente CTP ha sommariamente trascritto del colloquio con la sig.a ….

Rivedendo il video del colloquio con la sig.a … e quello dell’ascolto congiunto si rileva il contesto fortemente accusatorio che viene fatto pesare su di lei dal CTU che continuamente la accusa di non aver rispettato le disposizioni del tribunale quando invece è chiarissimo che chi non ha rispettato le disposizioni della Corte d’Appello di … sono i servizi sociali di … che invece di organizzare gli incontri protetti così come disposto dalla Corte d’Appello si sono lasciati andare a illazioni di ogni genere.

Di tale colloquio nulla è riportato dai CTU che saltano direttamente alla valutazione psicodiagnostica, introducendo però in essa elementi non congruenti.

A tale proposito non si comprende da dove i CTU hanno tratto le impressioni che la sig.a … abbia “difficoltà nella gestione della sua bambina” (pag. 7) o la sua “apparente condiscendenza” (ib) e cosa c’entra il richiamo alla teoria dell’attaccamento nell’ambito della valutazione psicodiagnostica, da quali elementi oggettivi i CTU hanno tratto l’impressione delle “difficoltà della sig.a … circa lo svincolo dalla famiglia di origine”. Tutto quanto segue anche alle pagine successive è puro frutto di fantasia dei CTU non supportato da alcun elemento oggettivo; né possono richiamarsi alle risultanze del test MMPI, per i motivi che si diranno in seguito.

Ascolto della minore

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di … si è svolto l’incontro con la minore XXX.

La piccola è stata fatta entrare nella stanza dove si svolgevano le operazioni peritali, al termine dell’ascolto della madre; appena entrata si è aggrappata alla madre. Il CTU ha fatto presente a entrambi i CTP che erano esclusi dall’ascolto della minore, e ciò per prassi da essi adottata, che l’incontro sarebbe stato video-audio-registrato e il DVD consegnato poi successivamente ai CTP.

Rappresentavo al CTU la mia meraviglia per questa procedura, dato che di solito i CTP assistono anche agli incontri con i minori e si dà loro la possibilità di porre delle domande ai minori, ma il CTU è stato irremovibile e a questo punto mi vedevo costretto a uscire dalla stanza.

Su questo aspetto devo necessariamente invocare la nullità delle operazioni peritali, perlomeno per la parte che concerne l’ascolto della minore, dato che la CTU è l’unica occasione, proceduralmente consentita, perché i CTP possano ascoltare i minori e porre loro delle domande; privando i CTP di questa loro prerogativa praticamente si rende nulla la CTU ledendo gravemente il diritto delle parti alla difesa.

Il sottoscritto quindi attendeva nel corridoio il termine dell’ascolto della minore per il prosieguo delle operazioni peritali, come da comunicazioni del CTU alle parti, con l’ascolto del sig … e dell’Assistente sociale D.ssa …. La D.ssa …, CTP per il sig. … in sostituzione del prof. …, invece si allontanava dalla sede delle operazioni peritali.

L’ascolto della minore si protraeva sino alle ore … circa dopo di che rientravo nella stanza per il prosieguo delle operazioni peritali, attendendo l’arrivo della D.ssa … (Assistente sociale); il CTU usciva anche nel corridoio chiamando ad alta voce la D.ssa …. Visto il protrarsi della sua assenza si rinviava il tutto al pomeriggio dello stesso giorno, con convocazione verso le ore …. Nessun verbale veniva compilato sullo svolgimento delle operazioni peritali nella mattinata.

Nel pomeriggio del giorno …, verso le ore … circa, il sottoscritto, congiuntamente alla sig.a … di cui attendeva l’arrivo fuori del Tribunale, si recava presso il Tribunale dei Minori di … per la ripresa delle operazioni peritali. Qui veniva informato dalla CTU …, presente la sig.a …, che le operazioni peritali sarebbero proseguite solo con la somministrazione del test alla sig.a … e che si sarebbero quindi concluse poiché la D.ssa … (Assistente sociale) aveva comunicato la sua impossibilità a comparire a causa di un improvviso disguido. Vista la situazione il sottoscritto salutava i CTU e la sig.a … e faceva ritorno in albergo; anche in questo caso nessun verbale è stato compilato al momento.

Alle ore … del … il sottoscritto riceveva sul suo cellulare un messaggio da parte della sig.a … con la quale la stessa lo informava che all’uscita dalla stanza della CTU dopo aver completato il test ha visto seduta nel corridoio del secondo piano del Tribunale dei minori la D.ssa …. (Assistente sociale).

Anche su questo aspetto il sottoscritto invoca la nullità della CTU poiché, sorvolando sulla scorrettezza deontologica di non essere stato tempestivamente informato dal CTU dell’arrivo della D.ssa … (Assistente sociale), la sua esclusione dall’ascolto dell’affidataria della minore non gli ha consentito di ascoltarla e di porre alla stessa delle domande (es. se avesse mai parlato con le insegnanti della minore e i motivi della richiesta della forza pubblica che presenziasse agli incontri protetti, perché hanno disatteso le disposizioni della Corte d’Appello di … sugli incontri protetti).

Ascolto di entrambi i genitori della bambina

In data … alle ore … circa, presso il Tribunale dei minori di …, si è svolto l’incontro congiunto con i genitori della minore.

Il CTU ha preliminarmente posto la domanda su come era garantito alla minore l’accesso a entrambi i genitori.

Ha iniziato a parlare la sig.a … ricordando che la minore è affidata ai Servizi sociali di … con collocamento presso la madre; l’accesso alla figura genitoriale paterna, come da statuizione della Corte d’Appello di …, deve avvenire mediante l’ascolto protetto e gli incontri protetti con il padre. Mentre la sig.a … espone quanto sopra al CTU è interrotta in continuazione dal sig. … che sbandierando, in un certo senso, il computer che ha portato con sé rivolge alla sig.a …, con toni alterati e furiosi (“smettila con i tuoi giochi … hai rovinato XXX con la tua alienazione … chi nega la PAS merita la pena di morte”, dirigendo quest’ultima minaccia anche al sottoscritto), fa una serie di accuse dicendo che lui ha registrato tutto.

La sig.a … prosegue dicendo che la bambina può sentire il padre per telefono ma che “ogni volta che lui telefona non ci vuole parlare” e che i Servizi sociali “hanno fatto solo due incontri protetti in attesa della CTU”.

A questo punto il CTU commenta: “Quindi si sono tirati indietro”; a questo commento del CTU la sig.a … replica: “be’ in un certo senso sì”. A questo punto il CTU dice alla CTU … di mettere a verbale che la sig.a … afferma che i Servizi sociali si sono tirati indietro.

Poiché è evidente il tentativo del CTU di manipolazione delle parole della sig.a … da parte del CTU, intervengo per far notare ciò e il CTU in maniera autoritaria e imperiosa mi ingiunge di non parlare, indicandomi la porta (minuto … del file …).

Riporto questo episodio per evidenziare ancora una volta il clima nel quale si è svolta questa CTU intesa a tacitare ogni voce di dissenso e di critica, non accettando il contraddittorio e ledendo quindi il diritto di difesa della sig.a ….

La sig.a … prosegue sottolineando le disposizioni della Corte d’Appello, interrotta dal sig. … che accusa: “Anche la Corte d’Appello c’è cascata” (minuto … del file …).

L’intero incontro prosegue nella sostanza su questo registro, con la sig.a … che cerca di esporre la vicenda e il sig. … che continua a snocciolare una serie di accuse a quelli che lui chiama negazionisti della PAS, dal sottoscritto all’avvocato della sig.a … che avrebbe “perso otto cause nel tentativo di difendere madri alienanti” e che, lo ribadisce, meritano “la pena di morte”.

Nel corso dell’incontro congiunto la sig.a … rimprovera al sig. … i comportamenti incongrui da lui tenuti verso la minore (episodio dell’ascensore – minuto … e minuto … del file … – delle costruzioni – minuto … del file … – e della moneta da cinque centesimi – minuto … del file …) ma il sig. … prosegue con le sue accuse dicendo che ha tutto registrato nel computer; non nega ciò che gli rimprovera la sig.a … e quindi nella sostanza lo conferma.

Ancora, la sig.a … fa notare al sig. … che anche quando erano insieme la minore non le ha mai chiesto di restare da sola col padre, al che il sig. … replica dicendo che “XXX aveva due anni, non parlava” (minuto … del file …); viene smentito in ciò dalla sig.a … che osserva invece che XXX è stata molto precoce nello sviluppo del linguaggio, e a questa affermazione il sig. … non replica, ancora un volta sostanzialmente confermandola.

Una costante di questo incontro è stato, a parere di chi scrive, il contrasto tra l’esposizione pacata dei fatti da parte della sig.a … e l’eccitazione convulsa del sig. … che in sostanza si è limitato a lanciare una serie di accuse, pretendendo di far ascoltare e visionare ciò che lui ha registrato sul computer (tanto che a un certo punto la CTU … deve dirgli di lasciar perdere il computer – minuto … del file …), ma senza minimamente dar conto dei suoi sentimenti verso la figlia. In questo suo lanciare invettive non si rende nemmeno conto di incappare in un classico lapsus freudiano (“… (la madre) mi impediva di fare i normali giochi dei … … no dei bambini” – minuto … del file …) e culmina con le seguenti frasi pronunciate a voce alterata e tono minaccioso: “Questa storia o finisce … o finisce … lo giuro sulla mia testa e sulla testa dei miei familiari” (minuto … del file …).

Lo scrivente ha preso appunti nel corso dei lavori e trova inquietante uno scambio di battute tra il sig. … e il CTU, verso la metà dell’incontro, che è il seguente (minuto … del file …):

Sig. …: … la gioia con cui XXX mi accoglieva prima che …

CTU: … l’8 settembre

Sig. …: … 8 settembre, cioè …

L’impressione che lo scrivente CTP ne trae è che il CTU completa la frase che stava pronunciando il sig. …, anticipando che il video che questi intendeva mostrare era quello girato l’8 settembre …. Ora, come faceva il CTU a sapere che il video che il sig. … intendeva mostrare in quel momento era proprio quello girato l’8 settembre? Questa circostanza dev’essere chiarita dal CTU, poiché, letta così, porterebbe a pensare che vi sia stata un’intesa precedente fra il CTU e il sig. ….

Incontro della minore con entrambi i genitori

Tale incontro ha avuto luogo il giorno … alle ore … circa presso il Tribunale dei minori di ….

Il sig. … era già presente, con, tra le mani, alcuni giocattoli per bambini.

La piccola, tranquilla e serena al suo arrivo presso la sede delle operazioni peritali, appena ha visto il padre ha distolto lo sguardo da lui rifugiandosi tra le braccia della madre iniziando a singhiozzare e ripetendo “no…no”. A nulla sono valsi i tentativi esperiti sia dalla madre sia dai CTU di convincere la bambina a entrare nella stanza ove era presente il padre. Il suo rifiuto è stato spontaneo, genuino, fermo e per nulla indotto dalla madre, tanto che la stessa CTU … ha deciso di non insistere ulteriormente visto lo stato di autentico terrore della bambina.

Successivamente la sig.a …, ma non il sottoscritto CTP, è stata invitata a entrare nella stanza ove era già presente il sig. … mentre la bambina è rimasta con la nonna, piangente tra le sue braccia. Anche in questa occasione il sottoscritto CTP non è stato invitato a presenziare a questo estemporaneo colloquio tra i CTU la sig.a … e il sig. …; a quanto mi ha riferito successivamente la sig.a …, il colloquio verteva sul fatto che lei avrebbe dovuto in qualche modo convincere la minore a entrare nella stanza, colpevolizzandola per il mancato ascolto della minore.

A proposito dell’ascolto di XXX, i CTU lamentano di non aver potuto effettuare la sua valutazione psicodiagnostica il giorno … e il giorno …; ovviamente con la bambina così terrorizzata nessuna valutazione psicodiagnostica sarebbe stata attendibile. Dimenticano però, i CTU, che avevano a disposizione l’intera mattinata del giorno …, come da regolare convocazione, per sottoporre alla minore tutti i test che avessero voluto, visto che il giorno prima avevano familiarizzato con lei, la minore era serena e collaborativa, non era traumatizzata dalla presenza del padre. Credo quindi che abbiano poco da lamentarsi visto che essi per primi non hanno condotto le operazioni peritali in maniera razionale.

Ascolto della sig.a … (nonna materna della minore)

L’incontro con la sig.a … si è svolto presso il Tribunale dei minori di … il giorno … alle ore ….

Nella stanza era ancora presente il sig. … il quale appena ha visto la sig.a … ha ricominciato a inveire e minacciare: “… siete gente che merita la pena di morte … terrorizzare una bambina con le calunnie è un reato da pena di morte … tutto perché lei è rimasta vedova e voleva una bambina … pena di morte …”.

Queste frasi non risultano registrate perché la D.ssa … ha acceso la videocamera dopo l’uscita del sig. … dalla stanza; quando finalmente il sig. … si allontana inizia l’ascolto della sig.a ….

Riferisce che il sig. … è stato ben accolto in famiglia (minuto … del file …) ma che spesso, quando la figlia tornava a trovarla, vedeva che aveva dei lividi sulle spalle, a volte segni di morsi e si preoccupava (minuto … del file ..), ma la figlia la tranquillizzava dicendole che il marito le prometteva di cambiare (“io non mi sono mai intromessa perché lei era grande”).

Riferisce ancora di non poter rispondere su come erano i loro rapporti quando è nata la bambina perché il sig. … le impediva di recarsi a casa sua, “dovevo chiedere il permesso a lui, quando entravo io lui se ne andava al piano di sopra e poi dopo mezz’ora scendeva e mi faceva segno toccando l’orologio che era ora che me ne andassi” (minuto … del file …).

Nulla di questi eventi che il sottoscritto ha sommariamente riportato, e dei quali si potrà avere contezza visionando le video-audio-registrazioni degli incontri, trova traccia nella relazione finale dei CTU, come se essi non si fossero mai verificati. A questo punto risulta davvero arduo comprendere il percorso logico e scientifico seguito dai CTU per addivenire alle conclusioni cui giungono.

Non si comprende difatti il senso dell’affermazione (pag. 5) che “lo spettro della violenza e dell’abuso ha continuato ad aleggiare sulla famiglia …-…” (che per inciso non è più una famiglia e forse non lo è mai stata) visto che violenza e abusi in questo caso giudiziario non sono affatto spettri ma fatti sui quali sono in corso autonomi procedimenti giudiziari; né tanto meno si comprende il passaggio successivo quando si afferma che “durante i colloqui con la minore XXX, la mamma ‘sua sponte’, più volte evoca con particolari inopportuni i presunti episodi e le tecniche (addirittura!) della violenza”.

L’ascolto della sig.a … si è svolto il giorno … alle ore … e durante questo ascolto non era presente la minore; in questa sede la sig.a … ha riferito alcuni episodi di violenza da lei subiti messi in atto dal sig. … e francamente non comprendo quali sarebbero i ‘particolari inopportuni’.

L’ascolto della minore si è svolto lo stesso giorno alle ore … circa e allo stesso non era presente la sig.a …, quindi i CTU sono in errore quando affermano che durante i colloqui con la minore la madre avrebbe evocato gli episodi di violenza poiché ciò non è mai accaduto.

L’ascolto della nonna materna si è svolto il giorno … alle ore … ed è singolare che dell’intero colloquio l’unica frase rimasta impressa ai CTU sia quella riportata; non un commento sui comportamenti violenti del sig. … verso la sig.a …, se non altro per disconfermarli.

Così come è strano (o emblematico?) che nessuna delle minacce che il sig. … ha rivolto alla sig.a … (madre della minore), alla sig.a … (nonna materna) e al sottoscritto sia stata ritenuta meritevole di menzione da parte di questi CTU, se non altro per delineare meglio la personalità dello stesso.

Un accertamento psichiatrico, anche in sede giudiziaria, non può prescindere in primo luogo dalla storia di ciascun soggetto (anamnesi) poi dall’esame clinico nel quale rientrano a pieno titolo comportamenti ed espressioni, soprattutto se inadeguate al contesto, e poi dalla storia della famiglia. Questi CTU smentiscono le stesse premesse dalla quali dicono di partire, visto che dicono di essersi ispirati all’epistemologia sistemico-relazionale, poiché nel loro elaborato manca proprio l’analisi delle relazioni tra i soggetti esaminati. Ora, o certe epistemologie e certi autori si citano perché realmente ci si serve del loro lavoro, o altrimenti è solo una sovrastruttura barocca con la quale si pretende di abbellire un lavoro inconsistente. Né si comprende il minestrone tra autori della scuola sistemico-relazionale (Bateson, Haley), psicanalisti della famiglia (Akerman), teorici del modello strutturale della famiglia (Minuchin), ecc.

LE VIDEO-AUDIO-REGISTRAZIONI

Il materiale video-audio-registrato trasmesso comprende otto file, denominati, rispettivamente:

1. … della durata di un’ora e 28 secondi (ascolto sig.a …)

2. … della durata di 32 minuti e tre secondi (ascolto di XXX)

3. .. della durata di 13 minuti e 39 secondi e … della durata di 31 minuti e 39 secondi (ascolto D.ssa …)

4. … della durata di un’ora e 58 secondi e … della durata di 34 minuti e 19 secondi (ascolto congiunto genitori)

5. … della durata di 38 minuti e 3 secondi (ascolto nonna materna)

6. … della durata di 12 minuti e 18 secondi (ascolto di XXX con entrambi i genitori)

Mancano le video-audio-registrazioni degli ascolti del sig. … da solo, ben tre incontri avvenuti, stando a quanto riportato dai CTU, rispettivamente il … (prima dell’inizio delle operazioni peritali?), il …, l’…, e dell’ascolto dei genitori del sig. … l’….

Nulla lo scrivente può affermare circa gli incontri ai quali non era presente e dei quali non è stata trasmessa video-audio-registrazione; la mia impressione è che si sia voluta, in ogni modo, evitare una valutazione psichiatrica del sig. ….

FILE …: si tratta dell’ascolto della sig.a …, il …; sia pure sommariamente il contenuto di questo ascolto è riportato in precedenza.

FILE …: si tratta dell’ascolto della minore, il ….

La bambina appare disinvolta, risponde alle domande guardando direttamente in viso l’interlocutore e senza girarsi verso la madre prima di rispondere, sorride spesso, la gestualità è spontanea e vivace.

Al minuto … circa viene introdotto il discorso sul suo rapporto col padre e si può vedere subito il cambiamento comportamentale della bambina, che, sempre senza guardare la madre ma rispondendo direttamente all’interlocutore afferma “perché mi ha fatto del male”.

Dal minuto 20 in poi, rimasta sola con i CTU, XXX riferisce il suo ricordo: il suo tono di voce cambia subitaneamente, si fa triste, la mimica si congela, la gestualità si blocca, scoppia a piangere, riferisce anche della violenza assistita e della paura che il padre volesse uccidere la madre; evidente è l’imbarazzo dei CTU di fronte a questa rivelazione tanto che trascorrono lunghi secondi prima che facciano altre domande alla bambina.

Trovo singolare il contrasto tra quanto affermano i CTU al termine dell’ascolto (“XXX ci ha raccontato delle cose che ci hanno molto colpiti e addolorati”) con la proposta, nelle loro conclusioni, di allontanare XXX dalla madre e affidarla alla famiglia paterna.

FILE … e …: Si tratta dell’ascolto dell’Assistente sociale d.ssa …; è presente il CTP di parte padre Prof. ….

La D.ssa … dà atto della grossa sofferenza della bambina ogni volta che si deve confrontare col padre, dà atto che la madre stimola la minore a incontrare il padre ma poi si lascia andare a illazioni sul presunto comportamento extra-verbale della stessa che invece sarebbe di segno contrario, senza però saper rispondere alla domanda della CTU … che le chiede cosa avrebbe notato a livello extra-verbale da portarla a fare quella affermazione (dal minuto … in poi del file …).

In queste due registrazioni si ha modo di ascoltare alcune illazioni del CTP di parte del padre, Dr. … sul cosiddetto conflitto di lealtà (2) che affliggerebbe XXX (del quale si darà conto in seguito) e sul presunto ipotetico rischio psicopatologico che correrebbe la bambina non frequentando il padre.

Per pronunciarsi sul rischio psicopatologico di una persona bisognerebbe avere la classica sfera di cristallo, per potersi esprimere con quella certezza; anche sul presunto “conflitto di lealtà”, espressione che ricorre più volte in questa CTU, va fatta chiarezza (se ne parlerà più diffusamente in seguito). Il conflitto di lealtà è quella condizione in cui viene a trovarsi il figlio che, dai genitori in conflitto, riceve messaggi contraddittori, è intrappolato nella situazione che viene definita ‘triangolo perverso’; nel caso in esame la famiglia non c’è più e l’eventuale conflitto di lealtà, se mai c’è stato, è ormai risolto perché i messaggi che XXX riceve sono chiari ed espliciti, per sua fortuna.

Invece di lavorare di fantasia (il CTP di parte del padre non conosce e non ha mai conosciuto la minore e proprio le tante linee guida e carte di noto che lui ha sottoscritto dicono chiaramente che è scorretto esprimere valutazioni su di un minore senza conoscerlo – 3) credo sia più opportuno attenersi ai dati di fatto e a quanto emerso dalle operazioni peritali.

I TEST PSICOLOGICI

Alla relazione di CTU sono allegati i test psicologici somministrati al sig. … e alla sig.a …. Per questa parte della mia relazione mi sono avvalso della preziosa collaborazione di una psicologa-psicoterapeuta che ha una specifica formazione in psicodiagnosi (4).

Va premesso che è altamente opinabile la valutazione psicodiagnostica effettuata dai CTU dal momento che la finalità della diagnosi è quella di inquadrare in toto la personalità di un soggetto; nella fase di strutturazione dell’assessment psicodiagnostico non si può non tenere conto che gli strumenti che si dovrebbero utilizzare rientrano in due categorie principali: il colloquio clinico e i test psicologici. Entrambi gli strumenti sono funzionali a raccogliere e a mettere insieme le diverse informazioni, sia qualitative sia quantitative. Indipendentemente dalla formazione del clinico che li utilizza, in letteratura (Lis et all. 2003) è abbastanza condivisa l’idea che sia necessaria un’integrazione di queste due categorie di strumenti, colloquio e test psicologico, al fine di ottenere un’analisi esaustiva e approfondita del soggetto in esame. Tale indicazione è maggiormente vera, oltre che utile, quando tale valutazione psicodiagnostica avviene in un contesto peritale, che implica il perseguire criteri di obiettività e completezza, dal momento che serve a rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Inoltre, la valutazione psicologica oltre che basarsi sull’integrazione dei dati derivati dal colloquio clinico e dal test psicologico, dovrebbe adottare un assessment orientato in una prospettiva multi-method assessment, piuttosto che in una scelta di mono-method assessment. La proposta di un assessment multi-method è finalizzata a indagare quelle che sono le determinanti della personalità di un soggetto e quelle che sono le rappresentazioni interne, integrando in una visione generale gli aspetti più consapevoli con quelli più profondi. Si ritiene che la scelta di un assessment psicodiagnostico “multi-method”, che riunisce i risultati provenienti da una batteria di diversi test, sia più efficace rispetto al “mono-method assessment” (Mattlar, 2003), che si basa su quanto emerge da un solo strumento testologico. Infatti, analizzando quanto emerge dal colloquio, e avvalendosi delle numerose informazioni che ciascun strumento psicodiagnostico apporta, si giungerà ad una valutazione completa e maggiormente garante dei criteri di fedeltà e validità.

Come scrivono vari AA (5), “il singolo test non permette un buon assessment, o una diagnosi, poiché le informazioni vanno integrate (diversi test, colloquio verbale, ecc)”.

1) Test del sig. …: si tratta del test di personalità MMPI-2.

Una prima irregolarità riguarda la data di nascita riportata che non corrisponde alla data di nascita del sig. … che è nato il … mentre come data di nascita dell’esaminando è riportata quella del ….

Una seconda irregolarità riguarda le date di somministrazione ed elaborazione del test; secondo quanto riportato sul frontespizio, il test sarebbe stato somministrato al sig. … il giorno … ed elaborato il giorno … (precedente al giorno di somministrazione). A parte l’incongruenza della data di elaborazione del test che risulta essere antecedente a quella della somministrazione dello stesso (cosa evidentemente impossibile) è evidente inoltre che il test non può essere stato somministrato successivamente alla chiusura delle operazioni peritali.

2) Test della sig.a …: si tratta del test di personalità MMPI-2.

Anche in questo caso si notano delle irregolarità circa la data di nascita dell’esaminanda (nuovamente il …, la stessa dell’ex-marito) e le date di somministrazione ed elaborazione del test che in questo caso sono identiche e cioè il giorno …. Anche in questo caso è impossibile che il test risulti somministrato successivamente alla chiusura delle operazioni peritali, visto poi che è stato somministrato il giorno … alle ore … circa, come riportato in precedenza.

Questi rilievi dimostrano l’estrema superficialità con la quale hanno proceduto i CTU visto che non hanno nemmeno controllato l’esattezza dei dati anagrafici dei soggetti sottoposti a valutazione psicodiagnostica e le date di somministrazione ed elaborazione dei test (ammesso che i test siano quelli realmente somministrati in questa CTU – aggiunta attuale).

A tale proposito si osserva che la valutazione è stata condotta esclusivamente attraverso la somministrazione del test MMPI-2 (Hathaway et all., 1939), ma i risultati del test sono stati argomentati esclusivamente sulla base del report elaborato dal programma di Pancheri De Fidio, senza contestualizzare tale profilo con i dati ricavati dal colloquio psicologico, per prassi, precedente alla somministrazione del test psicologico. Inoltre, si nota una sostanziale diversità nel commentare i risultati del test della sig.ra … e del sig. ….

Per quanto riguarda il report della sig.ra …, i CTU approfondiscono in modo dettagliato il profilo clinico che ne deriva, utilizzando in modo inadeguato uno degli indici più elevati Pa (T = 65 pienamente nei valori cut-off, che si attestano tra 50-65) per interpretare una tendenza clinica alla “ideazione paranoide” non peraltro significativa in termini patologici, come una caratteristica di personalità in grado di influenzare la relazione genitoriale. Si rintraccia infatti, nella relazione psicologica, una connessione tra profilo di personalità della sig.ra … e stile di attaccamento della minore, peraltro senza una reale valutazione del pattern di attaccamento. Non esiste, come evidenziato in letteratura una stretta associazione tra personalità del caregiver e attaccamento del minore, senza che questo possa essere valutato in modo specifico, dal momento che l’attaccamento è un costrutto a sé stante. Di conseguenza, una simile considerazione sullo stile di attaccamento della minore, sarebbe dovuta scaturire dall’uso di strumenti idonei a valutare tale costrutto. Probabilmente, si potrebbe interpretare questa congettura come derivata da un uso non adeguato e poco competente dello strumento psicologico, oltre che effetto di un bias di fondo del clinico, che utilizza i dati del test per confermare proprie supposizioni, non obiettivamente validate.

Per quanto riguarda la relazione del sig. …, si denota un report prevalentemente basato solo sui dati dell’MMPI-2 somministrato attualmente, che sebbene nella norma, non riporta alcun collegamento tra le osservazioni emerse dal colloquio clinico e quelle del test, ma soprattutto con le valutazioni psicodiagnostiche precedentemente effettuate.

Nei quesiti al CTU, difatti, si legge: “dicano i CTU, letti gli atti della procedura …ecc”; degli atti della procedura è parte integrante una precedente CTU svolta nel … dal prof. …, dove sono stati somministrati dei test psicologici alle parti; non sembra che i CTU abbiano preso in considerazione alcuna il lavoro svolto dal precedente CTU.

In quella occasione alla sig.a … e al sig. … vennero somministrati il test di Rorschach e il test TAT.

Sulla valutazione psicologica del sig. …, desunta dal colloquio clinico e dal risultato del test di Rorschach si legge (pag. 29 della precedente CTU …):

Alcuni elementi emersi nel corso dell’esame del protocollo fanno ritenere che si tratti di un soggetto che presenta marcati tratti narcisistici con tendenza a considerare prioritario il proprio punto di vista e la soddisfazione dei propri bisogni. Vi sono inoltre segni di distintivi di una accentuazione dei meccanismi di difesa consistenti in condotte ed atteggiamenti regressivi di tipo infantile”.

Nelle conclusioni del secondo test somministrato dal CTU prof. … al sig. …, il test TAT si legge (pag. 30 della precedente CTU):

In sintesi il protocollo TAT … sembra confermare alcuni aspetti della personalità del soggetto come il suo spiccato narcisismo, sia la sua condizione di inibizione ansiosa e di accentuazione delle difese, le tendenza a proiettare la colpevolizzazione al di fuori di sé investendo in questo caso la famiglia della moglie”.

Ma è ancora più interessante quanto il precedente CTU scrive poco prima in merito all’interpretazione della risposta alla tavola 5 del test TAT:

… si evidenzia un atteggiamento assolutorio nei confronti di un soggetto che si appropria dei dolci … ma che comunque deve essere perdonato perché – in un certo senso – l’appropriazione era comunque un suo diritto. Questa interpretazione può essere significativa del modo in cui il soggetto vive le relazioni con le persone significative: la moglie e la figlia possono essere simbolicamente raffigurate nel dolce. Il personaggio della tavola si appropria, ossia prende per sé, del dolce/persone-affettivamente-significative ma non è colpevole in quanto non sono altro che un ‘dono per lui’, proprio come il dolce”.

A pag. 115 della precedente CTU del prof. … viene riportato che il sig. … è stato sottoposto in precedenza alla somministrazione del test MMPI; si riporta testualmente:

Infatti al test MMPI-2 , effettuato sul sig. … da parte dei Servizi dell’Azienda dell’USL … di …, di cui la dott.ssa … trasmette relazione in data …, non emergono scale clinicamente significative se non un’unica scala, la PD (= 72) indicando tale valore la presenza di tratti d’impulsività, bassa tolleranza alle frustrazioni, suscettibilità.

Per quanto riguarda il sig. …, i ‘marcati tratti narcisistici’ emersi nel … non vengono rilevati dai CTU nel …; eppure dalla breve interazione con il sig. … in data …, e dalle notizie anamnestiche fornite dalla sig.a … sul suo matrimonio, in data …, lo scrivente CTP ha tratto l’impressione che il sig. … abbia una tipica personalità narcisistica interessata solo al suo punto di vista e incapace di vedere il punto di vista dell’altro, mancante di empatia, con comportamenti arroganti e presuntuosi e tendente a colpevolizzare gli altri per le sue mancanze non disgiunta da qualche idea di grandezza, visto che si è auto-attribuito il merito della scoperta del …, che sì è stato scoperto dal … con il quale lui collabora, forse anche dal gruppo di ricerca nel quale è inserito, ma da qui ad attribuirsene il merito ce ne corre (abbiamo scoperto il … afferma durante il colloquio congiunto).

Ma ciò che desta le maggiori perplessità sul test somministrato al sig. … dai CTU è l’appiattimento di quella punta di 72 alla scala clinica Pd, rilevata nel 2009.

La scala Pd è la scala clinica della deviazione psicopatica che misura le tendenze antisociali o il comportamento psicopatico, ovvero “Misura tratti d’aggressività aperta e di ostilità a livello sociale e familiare, impulsività, difficoltà di rapporto con l’autorità” (Cassano GB, Pancheri P, Trattato Italiano di Psichiatria, Vol I, pag 805, Masson, 2000); il suo innalzamento è francamente patologico e le possibili interpretazioni di un punteggio di 72 alla scala Pd possono andare da problemi con le autorità a problemi ricorrenti con il coniuge, essere ribelle e ostile, indicare una storia di fallimenti personali e di relazioni superficiali. Si tratta di solito di caratteristiche di personalità abbastanza stabili nel tempo, quindi non possono scomparire di colpo se non dopo un lungo lavoro di psicoterapia individuale, di cui però non vi è traccia.

Sulla valutazione psicologica della sig.a …, desunta analogamente dal colloquio clinico e dai test somministrati, si legge (pag. 31 della precedente CTU):

Il mondo affettivo appare molto ricco. Si tratta di una persona dotata di sensibilità verso i propri vissuti e di buona disponibilità umana. Anche le capacità introspettive e la capacità di analizzare i propri vissuti sembra decisamente buona.”

Per quanto riguarda la sig.a …, nella valutazione fatta dai CTU attualmente spunta dal nulla la parola ‘paranoia’ che non si comprende su cosa poggi. Né i test effettuati nella CTU del …, che pure sono molto più sensibili ad aspetti patologici di natura paranoidea, né del resto nello stesso MMPI somministrato alla sig.a … attualmente c’è qualche elemento che possa far pensare a una ideazione paranoide della sig.a …; il punteggio riportato alla scala Pa del MMPI (T = 65) è infatti un punteggio che non supera la soglia della normalità (il cut-off come già detto è di 50-65) e le cui possibili interpretazioni vanno dalla ‘ipersensibilità ai torti subiti’ alla ‘cautela nei rapporti con gli altri’ ma può anche indicare una ‘persona fiduciosa finché non si sente tradita’ o semplicemente un ‘gran lavoratore’. Le interpretazioni delle scale del test MMPI vanno sempre correlate alla storia clinica del soggetto non prese in sé e per sé.

Questo è un grave errore metodologico commesso dai CTU, quello cioè di attribuire un valore assoluto a un test che viene elaborato dal computer e quindi fornisce risposte standardizzate, già inserite in precedenza nella macchina e che la macchina restituisce in base ai dati che le vengono forniti; sta al clinico dare ai risultati del test elaborato dal computer il giusto valore all’interno della valutazione complessiva di personalità del soggetto. Valutazione complessiva di personalità che in questa CTU è del tutto inesistente.

LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO

La teoria dell’attaccamento è stata elaborata dallo psicanalista John Bowlby e in maniera molto sintetica può essere definita come un modello innato di comportamento caratterizzato dal bisogno di sicurezza del bambino nei confronti di figure protettive; le sue caratteristiche sono la ricerca di vicinanza a una figura adulta preferita, il cosiddetto ‘effetto di base sicura’ e la protesta per la separazione. Il sistema di attaccamento si costruisce sin dalla nascita ed evolve secondo delle sue fasi specifiche; nel corso del suo primo anno di vita il bambino costruisce il proprio legame di attaccamento con un adulto che diventa la sua figura di attaccamento. Naturalmente, il bambino stabilisce legami di attaccamento anche con altre figure di attaccamento che si prendono cura di lui e che gli infondono sicurezza.

Un’allieva di Bowlby, Mary Ainsworth, ha studiato la capacità del bambino di utilizzare la madre come base sicura, delineando 3 stili di attaccamento; un quarto tipo è stato prefigurato da studi successivi. Esistono ben precise scale per valutare gli stili di attaccamento (es., Child Development Interview e Current Relationship Interview) ma i CTU non ne hanno utilizzata alcuna; quindi di che parlano? Di loro impressioni personali?

Nella loro relazione (pag. 10) i CTU a pag. 7 scrivono che “il comportamento della bambina nei confronti del genitore (la madre) sembra indicare un legame insicuro-ambivalente o disorganizzato”, a pag. 10 scrivono invece che si tratterebbe di “un legame certamente forte ma insicuro ed eccessivamente simbiotico”.

A parte la contraddizione tra quello che scrivono a pag. 7 e quello che scrivono invece a pag. 10, e il singolare ossimoro in cui cascano i CTU parlando di un legame madre-figlia “certamente forte” ma allo stesso tempo “insicuro” (se è forte non può certo essere insicuro!) lo scrivente CTP in primo luogo osserva che nella teoria dell’attaccamento di John Bowlby non esiste lo stile di “attaccamento forte ma insicuro ed eccessivamente simbiotico”; in secondo luogo non comprende se per i CTU lo stile di attaccamento della minore è insicuro-ambivalente o insicuro-disorganizzato, perché le due cose non sono intercambiabili ma anzi sono profondamente differenti. E se i CTU non hanno le idee chiare su questi punti avrebbero fatto meglio a non parlarne.

Difatti, riprendendo un recente articolo di una psicanalista, Franca Tani, Professore Ordinario di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Firenze, spero di apportare elementi di chiarimento al proposito (Tani F: I legami di attaccamento fra normalità e patologia, Psicoanalisi neofreudiana, XXIII, 1, 2011).

I bambini con attaccamento insicuro-ambivalente cercano la madre, cercano di riunirsi a lei e di essere consolati, dopo l’allontanamento, ma possono anche mostrare rabbia e passività verso di lei.

I bambini con attaccamento insicuro-disorganizzato, durante l’assenza della madre piangono e la ricercano attivamente per poi rimanere in silenzio, evitarla ed ignorarla apertamente al momento della riunione.

Nessuna di queste caratteristiche è stata osservata nel corso delle operazioni peritali in cui la madre è stata presente con la minore, mentre quel che si è osservato è uno stile che si avvicina a quello descritto come attaccamento sicuro:

Attaccamento sicuro: un bambino il cui attaccamento è sicuro, gioca con i giocattoli, mostra segni di disagio quando la madre esce dalla stanza, interrompendo il suo comportamento di gioco o di esplorazione e sollecitando in qualche modo una riunione. Quando la madre ritorna, egli viene confortato facilmente, si tranquillizza e torna a giocare. Si tratta di bambini che hanno fatto esperienza nel primo anno di vita di una madre “sensibile e responsiva”, in grado di riconoscere e rispondere adeguatamente alle loro richieste.

Difatti, nel corso delle operazioni peritali, ne danno atto gli stessi CTU, XXX ha protestato al momento di separarsi dalla madre per il colloquio con i CTU, ma al termine del colloquio, quando è uscita dalla stanza si è buttata tra le braccia della madre, senza alcuna ambivalenza, madre che per lei è una base sicura; XXX potrà pure “utilizzare la madre come roccia o trespolo” come fantasticano i CTU a pag. 7, ma la realtà è che il suo legame con la madre è forte e sicuro.

Né si comprendono le fantasie dei CTU sul “bisogno implicito della bambina di essere solidale con la madre”, poiché queste sono pure illazioni non sostenute da alcuna evidenza oggettiva (la lettura del pensiero non fa ancora parte dello strumentario psichiatrico o psicologico).

CONCLUSIONI

In primo luogo si contesta il concetto di ‘triangolo perverso’ applicato a questa situazione poiché lo stesso nasce applicato a famiglie unite e non separate e non risultano ricerche su questi concetti applicati alle famiglie separate; i concetti scientifici non sono intercambiabili.

Nel triangolo perverso non domina affatto la “denigrazione e il rifiuto dell’altro genitore”, come i CTU scrivono a pag. 15, ma si tratta di famiglie nelle quali regna un amorevole accordo di facciata, caratterizzate però da una conflittualità occulta, non espressa, tra i due genitori e all’interno della quale ciascuno dei due cerca l’alleanza, sempre inespressa, con il figlio (triangolazione);

Nel caso della ex-famiglia …/… la minore non ha nessun rischio di essere ‘triangolata’ e quindi sottoposta a messaggi del tipo ‘doppio-legame’ (trattasi di messaggi dove ciò che viene affermato a livello di contenuto – comunicazione verbale – viene sottilmente negato e contraddetto a livello di relazione – extra-verbale – 33) per il semplice motivo che la famiglia non c’è più e quindi i rapporti tra i due genitori e la figlia sono ormai chiari e definiti, né si è osservata, nel corso delle interazioni, alcuna comunicazione patologica.

Lo stesso Jay Haley, citato dai CTU, scrive che una caratteristica del triangolo perverso è che “la coalizione tra due persone non viene mai resa esplicita ma è negata e dissimulata” (6); come afferma un altro autore (7) citando ancora Haley, “la perversità del triangolo non sta tanto nella relazione quanto nell’impossibilità di parlarne apertamente”. Allo scrivente non sembra affatto che il conflitto …/… sia occulto e dissimulato, tutt’altro, è invece molto esplicito e questo protegge XXX dalla triangolazione; se questa famiglia fosse rimasta unita avremmo potuto avere questi meccanismi al suo interno.

Il famoso “conflitto di lealtà”, cui si è fatto cenno spesso in questa CTU, è la situazione in cui viene a trovarsi il figlio intrappolato nel triangolo perverso; si è già dimostrato che nella situazione in esame non siamo affatto in presenza di un triangolo perverso visto che del conflitto se ne parla esplicitamente e lo stesso non è affatto negato, tanto che la famiglia proprio a causa di questo conflitto si è separata.

XXX non corre affatto alcun rischio di evoluzione psicotica.

Da oltre un secolo la psichiatria s’interroga sulle cause delle psicosi e adesso scopriamo che sono state individuate nella PAS; ma questo lo sanno solo i sostenitori della PAS, non il resto della psichiatria mondiale.

In secondo luogo si contesta fortemente l’associazione tra la teoria dei sistemi, che è alla base del concetto di triangolo perverso, e la teoria della PAS di Gardner che con quella non ha proprio nulla a che vedere. Mai Gardner, che non era psichiatra e non conosceva la psichiatria, si è rifatto ai concetti della psichiatria sistemica, mai ha citato nei suoi lavori un qualsiasi articolo di autori sistemico-relazionali ma ha citato continuamente se stesso; credo proprio che questi CTU non sappiano per davvero cosa sia la PAS né abbiano mai letto una riga degli scritti di Gardner. Penosa è poi la citazione della d.ssa Linda J. Gottlieb, che non è né psichiatra né psicologa (in un suo breve curriculum si legge: “Linda is a licensed Marriage and Family Therapist – LMFT – and licensed Social Worker – LCSW – who works out of Long Island, NY), esercita come libera professionista, non è legata ad alcun centro di ricerca né tanto meno universitario. Nel 2012 ha pubblicato un libro dove ripropone la teoria della PAS, ormai ampiamente sconfessata, a cominciare proprio dagli USA.

Al primo quesito posto dal Giudice (quali siano le attuali condizioni di vita e di salute della minore) lo scrivente, essendo stato escluso dall’ascolto della stessa in sede di CTU, può rispondere solo con valutazioni indirette desunte dall’analisi delle pagelle scolastiche e dei giudizi degli insegnanti, oltre che dall’analisi della video-audio-registrazione dell’ascolto della minore (file …).

Gli ottimi risultati scolastici e i lusinghieri giudizi espressi dalle insegnanti testimoniano che le attuali condizioni di vita e di salute della minore sono ottime; a nulla vale in proposito l’osservazione ironica dei CTU (pag. 11: “non ci consolino i suoi buoni voti”) poiché un bambino col vissuto emotivo disorganizzato presenta difficoltà proprio nel rendimento scolastico; viceversa il buon rendimento scolastico è un indicatore del buono stato di salute mentale di quel bambino. Questo è un dato di fatto che qualsiasi pediatra o neuropsichiatra infantile o psicologo dello sviluppo può confermare.

Dalla video-audio-registrazione dell’incontro (file …) si può vedere che la bambina è sana, spontanea, vivace, dalla mimica mobile, dalla gestualità anche spontanea e vivace, molto attenta al contesto; l’eloquio è fluido, risponde adeguatamente e prontamente alle domande guardando in viso l’interlocutore senza cercare prima l’approvazione della madre, di buon umore, ironica, curiosa. Gli unici momenti in cui si intristisce è quando rievoca la vicenda col padre.

Al primo quesito posto dal Giudice si può pertanto così rispondere: la bambina è sana e non ha alcun disturbo psicopatologico.

Al secondo quesito posto dal Giudice (valutino altresì le personalità e le capacità genitoriale delle parti, nell’ottica della presente controversia ex art. 330 cc) lo scrivente CTP, sulla scorta di quanto osservato durante l’ascolto delle parti, esprime le seguenti valutazioni.

PADRE: nel corso dell’ascolto congiunto è parso un soggetto molto problematico, dalla personalità fragile e immatura, interessato a demonizzare l’ex-moglie e i professionisti cui lei si è affidata più che a cercare un riavvicinamento con la figlia minore. Scarsamente aderente alla realtà, nel corso dell’ascolto congiunto, che si è protratto per oltre un’ora, si è limitato a lanciare ai presenti una serie si improperi e minacce di morte, non rendendosi conto che motivo delle operazioni peritali era proprio la valutazione della sua personalità che ha mostrato invece nei suoi aspetti più deteriori. Tutto questo non è stato colto dai CTU, i quali si rifugiano nella ‘normalità’ del test MMPI (9), scotomizzando il lavoro psicodiagnostico precedentemente svolto da altri professionisti e che hanno rilevato nel sig. … marcati tratti narcisistici di personalità, tendenza a proiettare la colpevolizzazione al di fuori di sé investendo la famiglia della ex-moglie (e proprio in questa sede ha dato prova di ciò con le sue esternazioni) e soprattutto quella elevazione della scala Pd (T = 72) indice di deviazione psicopatica di livello patologico, ma soprattutto ignorando del tutto le risultanze dell’esame clinico durante l’ascolto.

MADRE: è apparsa un soggetto tranquillo, adeguato, capace di discernere i suoi motivi di rancore verso l’ex-marito dalla funzione genitoriale che questi dovrebbe svolgere verso XXX; più volte ha ripetuto nel corso del suo ascolto che se XXX le dovesse chiedere di andare dal padre lei è pronta ad accompagnarla. La colpa di questa madre, se colpa si può chiamare, forse è solo quella di credere al racconto della figlia; non è questa la sede per entrare nel merito di questo racconto ma è dopo questo ricordo di XXX che i suoi rapporti col padre sono precipitati. Cosa si chiede a questa madre? Di far finta di nulla? Può una madre far finta di nulla rispetto al racconto di una figlia su fatti così delicati e intimi? La madre è, per XXX, l’unico elemento di stabilità in questa vicenda, insieme alla nonna materna, e i risultati si vedono nell’ottimo sviluppo psico-fisico della bambina.

Alla luce delle inadeguatezze genitoriali mostrate dal padre di XXX in passato (lasciarla sola nell’ascensore di un centro commerciale all’età di un anno e mezzo, tirarle addosso indispettito i pezzi delle costruzioni, ecc.) questa madre chiede solo di venire rassicurata su quello che sarà il comportamento del padre verso la figlia; rassicurazione che nessuno è stato in grado di darle sinora, nemmeno lo stesso padre della minore che non ha saputo approfittare dell’occasione offertagli dalla CTU, visto che l’unica cosa che ha saputo fare è stata quella di lanciare minacce di morte a tutti quelli che non condividevano il suo pensiero. (Minacce che proseguono in telefonate e mail con le quali subissa la ex-moglie, dicendo di voler acquistare una pistola per sparare agli orsi o minacce velate del tipo “stanno finendo i tuoi giorni” accenni a un cosiddetto “piano B”, ecc. – dal minuto … in poi del file … -, accompagnate da fantasie sulla ‘assegnazione del prossimo premio Nobel per la … visto che quello di quest’anno gli è sfuggito’ – tali circostanze sono fuori dagli accertamenti peritali, ne sono consapevole e quindi non se ne deve tenere conto in sede di giudizio, ma le ho riportate perché la sig.a … è seriamente preoccupata e angosciata da questi comportamenti del padre di XXX).

Rassicurazione che non hanno saputo darle neppure i Servizi sociali di …, che addirittura hanno fatto ricorso alla forza pubblica in occasione degli incontri protetti (trasmettendo, questa sì che è comunicazione extra-verbale, un messaggio di pericolo, il messaggio di avere loro per primi paura di qualcosa), e che, nella persona della D.ssa …, hanno gratuitamente attaccato e denigrato la sig.a …. Questa madre che fiducia può continuare ad avere in pubblici ufficiali che si sono comportati in quel modo con lei? Che l’hanno accusata di voler fare della figlia una “handicappata come la madre”?

Al secondo quesito posto dal Giudice si può così rispondere:

Il sig. … è parso un soggetto dalla personalità disturbata, irascibile, con scarso controllo dei suoi impulsi aggressivi (per ora solo sul piano verbale), con tratti ossessivi e narcisisti, scarsamente empatico; le sue capacità genitoriali risentono negativamente di questo peculiare assetto di personalità.

La sig.a … è parsa un soggetto dalla personalità ben equilibrata, amorevole e protettiva verso la figlia che ha con lei un ottimo rapporto; gli aspetti di diffidenza e a tratti di sospettosità rilevati dai CTU (peraltro giustificati dal contesto psico-socio-giudiziario che la colpevolizza di continuo) non incidono sulla sua capacità genitoriale che rimane integra.

Circa il terzo quesito posto dal Giudice (con particolare riferimento all’eventuale instaurarsi di una sindrome di alienazione parentale – specificandone l’esatta definizione se esistente – da parte della sig.a … in danno del sig. …) lo scrivente CTP rappresenta alla S.V. che a tutt’oggi la cosiddetta sindrome di alienazione parentale, o genitoriale, non è riconosciuta dalle classificazioni ufficiali delle malattie e che non esiste una sua definizione in quanto patologia. Alla luce di ciò lo scrivente CTP ritiene che questo concetto deve restare fuori dal processo in essere poiché su un concetto non riconosciuto dal mondo scientifico ufficiale non si può basare una sentenza giudiziaria.

Su questa controversa sindrome il 18 ottobre del 2012 si è pronunciato in maniera ufficiale il Sottosegretario di Stato alla Sanità, Prof. Adelfio Elio Cardinale, con la seguente dichiarazione alla Camera dei Deputati:

Signor Presidente,

onorevoli deputati, ringrazio gli onorevoli interpellanti per aver sollevato la delicata questione relativa alla sindrome parental alienation syndrome (PAS o sindrome di alienazione genitoriale), in quanto mi si consente di puntualizzare che detta sindrome è stata di recente ipotizzata da uno studioso statunitense, Gardner, e che anche negli Stati Uniti essa è tuttora soggetta ad amplissime discussioni e non ha ricevuto alcun riconoscimento ufficiale secondo i canoni della medicina delle evidenze scientifiche.

Secondo Gardner, la PAS è un vero e proprio disturbo che si sviluppa prevalentemente nel contesto di controversie per la custodia dei figli e sarebbe il frutto di un condizionamento dei figli da parte di un genitore, così detto «alienante», che porterebbe i figli ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore, così detto «alienato».

Peraltro, Gardner ha ulteriormente descritto il costrutto di alienazione genitoriale in numerosi lavori autopubblicati, cioè non sottoposti alla verifica della letteratura specifica propriamente detta, ad alcun filtro di pubblicazione mediante revisione di esperti, la cosiddetta peer review, che oggi è il canone principale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche anche nei concorsi universitari.

La sindrome in esame non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso (ICD-10, ovvero International classification of diseases; DSM-IV, ovvero Diagnostic and statistical manual of mental disorders), né si è a conoscenza di un suo possibile inserimento nell’edizione del DSM-V, attualmente nella fase di definizione.

In effetti, la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica. In merito alle iniziative per verificare il ricorso diagnostico alla sindrome PAS da parte di alcuni medici nel nostro Paese, è opportuno rilevare che tale aspetto rientra nell’ambito delle competenze professionali e della coscienza del medico curante.

L’Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell’affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L’inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso.

Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.

Se posso, poi, alla fine della risposta ufficiale esprimere una mia valutazione, come medico e cittadino, credo che provvedimenti si dovrebbero prendere contro alcuni genitori che si vedono strappati i figli e non intervengono in maniera brutale.

Il terzo quesito così prosegue:

d) valutando quindi anche gli attuali rapporti tra i singoli genitori e la figlia, alla luce delle dinamiche intrafamiliari in essere, e considerate le pronunce giudiziali in atti relative alla separazione personale tra i coniugi.”

I rapporti sono ben delineati e sono chiari; la bambina rifiuta in modo deciso il padre, dal quale è letteralmente terrorizzata, tanto che la stessa CTU ha interrotto l’ascolto della minore con il padre per non traumatizzarla ulteriormente.

Contesto quindi fortemente l’affermazione dei CTU, verso la fine della pag. 14, sulla non disponibilità della madre a far incontrare XXX col padre, visto che nel corso delle operazioni peritali la madre ha più volte dichiarato che se XXX le chiede di andare dal padre lei è disposta ad accompagnarla.

Ma questo padre non deve proprio far nulla per riavvicinarsi alla figlia? La figlia è per lui davvero solo quel “dolce”, di cui alla CTU del prof. …, pag. 30, del quale si appropria senza minimamente sentirsi in colpa, senza minimamente comprendere che la figlia non è un “dono” per lui ma un essere umano dotato di volontà e sentimenti?

Pertanto, sulla questione della ripresa dei rapporti di XXX con il padre lo scrivente ritiene ineludibile proporre una seria psicoterapia per questo padre che è notevolmente disturbato sul piano di personalità; quando lo psicoterapeuta del padre fornirà garanzie sul recupero della capacità genitoriale del sig. … potranno essere cautamente avviati incontri protetti con la figlia.

Nessun senso ha la proposta dei CTU di una psicoterapia della bambina perché la bambina non ha alcun disturbo mentale; le terapie, anche la psicoterapia, si fanno per superare un qualche problema psicologico; XXX che problema deve superare? La difficoltà di incontrare il padre? Ma questa difficoltà non è riconducibile a un qualche fattore intrapsichico della bambina che possa essere affrontato in psicoterapia ma a un dato di realtà, il suo ricordo. Cosa dovrebbe fare lo psicoterapeuta con XXX? Convincerla che il suo ricordo è sbagliato? Farle il lavaggio del cervello?

Nessun senso ha la proposta dei CTU di una psicoterapia della madre poiché la sig.a … non presenta disturbi mentali o di personalità tali da richiedere un percorso psicoterapeutico. Cosa dovrebbe fare lo psicoterapeuta con la sig.a …? Convincerla che il ricordo di XXX è sbagliato? Convincerla che le violenze che lei ha subito dall’ex-marito non ci sono mai state? Quindi, nuovamente, farle il lavaggio del cervello?

Dico una cosa ingiusta, lo so, ma la mia impressione è che questi CTU, in questa sede, mostrano di non avere la più pallida idea di cosa sia una psicoterapia e di quali siano le indicazioni cliniche per una psicoterapia.

Tracimano poi i CTU dal compito assegnato loro dal Giudice, perché esula dai quesiti, con la proposta allucinante e decontestualizzata di allontanamento di XXX dalla madre, della quale essi stessi riconoscono la paradossalità: la madre è l’unica persona che in questo contesto conflittuale ha permesso alla bambina di crescere in maniera sana ed equilibrata e questi illustri colleghi, andando al di là del loro mandato, propongono di distruggere la serenità della bambina allontanandola dall’unica persona che la sta tutelando. Non si gioca in questo modo con le persone e con i sentimenti.

La bigenitorialità è sacrosanta, e chi la nega, ma i genitori debbono sapersela meritare la genitorialità, non possono pretendere di essere considerati genitori a prescindere. XXX merita un padre, questo è indubbio, ma non ha affatto bisogno di un fratello maggiore irascibile e dispettoso, poiché tale pare allo scrivente il comportamento del sig. … verso sua figlia, dalle poche battute colte.

I CTU hanno, scientemente o meno, adottato tutte le cautele per evitare una seria valutazione psichiatrica del sig. …, dalla mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali allo scrivente, al non aver tenuto conto delle mie esigenze lavorative e pertanto di una tempestiva informazione sulle date degli incontri di CTU, al non aver video-registrato gli incontri col sig. … e i nonni paterni.

Di cosa hanno avuto paura questi CTU? Che da operazioni peritali rettamente condotte emergesse l’incapacità genitoriale del padre?

La bambina è comunque rimasta collocata dalla madre. Ha però dovuto subire le torture degli incontri protetti con il padre. Diciamo un disonorevole compromesso; infatti il Tribunale non se l’è sentita di togliere questa bambina alla madre ma nemmeno ha ‘liberato’ la bambina dal controllo di questo padre.

Raramente i giudici danno un’occhiata alle consulenze di parte, anche quando ben argomentate; quindi, al di là della mia consulenza, l’aver evitato a questa bambina la comunità (terapia della minaccia per resettarla) e poi il collocamento dal padre è merito dell’avvocato, l’unico che può interloquire con il giudice.

Avvocato della madre era l’avv. Andrea Coffari ed è lui che ha ottenuto questo bel risultato.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Dell’assoluta malafede e mancanza di deontologia professionale di questi CTU se ne ha ulteriore prova dal fatto che lo psichiatra è uno dei firmatari del “documento psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento”, diffuso dai sostenitori della PAS dopo la dichiarazione del Ministro della salute sulla non scientificità della PAS, la psicologa, in una tesina per un corso di, cosiddetta, alta formazione in psicologia forense, criminale e investigativa, si è riferita a questo caso come “un classico caso di PAS”. E se l’alta formazione la fanno sulla PAS non oso immaginare su cosa facciano la formazione non alta.
  2. Questa del conflitto di lealtà mi sembra l’ennesima sciocchezza inventata dagli psicologi giuridici; non potendo più parlare di PAS se ne vengono fuori con questa faccenda, pensando così di impressionare i giudici. Conflitto significa essere combattuti tra due bisogni contrapposti. Il concetto è nato dagli studi della psichiatria sistemica applicati alle famiglie disfunzionali, conflittuali, con un figlio adulto affetto da gravi disturbi mentali (schizofrenia, anoressia mentale, essenzialmente). In queste famiglie, non ancora separate, il conflitto tra i due genitori esiste ma è sommerso, non viene portato alla luce; questi genitori mandano al figlio dei messaggi contraddittori per avere la sua alleanza nel conflitto contro l’altro genitore. Questi messaggi però non sono mai chiari, espliciti, e pur esistendo a livello implicito (extra-verbale) vengono negati a livello esplicito (verbale). In questa situazione il figlio vive un grave conflitto psicologico perché ha bisogno di mantenere la lealtà a entrambi i genitori ma se lo fa li tradisce entrambi; se non lo fa, alleandosi esplicitamente con uno dei due, li tradisce ugualmente perché nessuno dei genitori gli ha chiesto, a livello esplicito, l’alleanza. Quando una famiglia di questo tipo si separa il conflitto genitoriale viene finalmente alla luce e il figlio sceglie esplicitamente di coabitare con uno dei genitori, rifiutando la relazione con l’altro genitore; il conflitto di lealtà che il figlio viveva in precedenza automaticamente si estingue, il figlio non ha più il bisogno di mantenere la lealtà a entrambi i genitori. Quindi non ha senso logico parlare di conflitto di lealtà quando i figli rifiutano la relazione con un genitore; proprio il rifiuto è la prova che il conflitto di lealtà non c’è più.
  3. Carta di Noto, 2011, punto 8. Linee guida per lo psicologo forense, art. 8.
  4. D.ssa Valeria Pace, psicologa, psicoterapeuta. Lecce.
  5. Giusti E, Montanari C, Iannazzo A (2006) Psicodiagnosi integrata, pag 464. Sovera Multimedia, Roma.
  6. Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD (1971), Pragmatica della comunicazione umana, pag 64 e segg. Astrolabio, Roma.
  7. Haley J, cit in Gambini P (2007) Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale, pag 145. Franco Angeli, Milano.
  8. Bertrando P (1997) Nodi familiari, pag 175. Feltrinelli Editore, Milano.
  9. Per inciso: il test consiste in 567 domande alle quali il soggetto deve rispondere VERO o FALSO; la sua validità è legata alla sincerità del soggetto nel rispondere alle domande. Non ci vuole uno scienziato per capire che basta individuare le domande cruciali per poterlo manipolare. Se ne dà contezza in questo testo già citato: Giusti E, Montanari C, Iannazzo A: Psicodiagnosi integrata, pag 464. Sovera Multimedia, Roma, 2006.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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Terzo caso

Per il caso seguente mi impegnai, pur svolgendosi la CTU in una località molto distante dal mio domicilio, perché i soliti servizi sociali avevano fatto diagnosi di PAS (1) e sulla scorta di questa diagnosi l’avvocata del padre chiedeva l’ablazione della responsabilità genitoriale della madre; la vicenda è descritta qui (2).

Una situazione davvero assurda poiché c’era il rischio concreto del collocamento dei bambini in comunità. Ed è davvero sconvolgente la facilità con cui l’avvocata ha chiesto l’ablazione della responsabilità genitoriale per una madre che non ha mai dato prova alcuna di incapacità genitoriale, sulla base di una presunta malattia già oggetto di critiche a livello internazionale; un semplice giro in internet, alla portata di tutti, avrebbe consentito di capire cosa fosse questa PAS.

Riservandosi di meglio esplicitare a codesto spett.le Tribunale il suo pensiero in merito alla presunta sindrome di alienazione genitoriale (più brevemente PAS) nell’appendice alla presente CTP, al fine di non appesantire la lettura della stessa, il sottoscritto non può, preliminarmente, non rilevare che in merito alla PAS, al di là della controversia scientifica, due sono i punti fermi che la caratterizzano:

1) L’assenza di questo concetto nelle principali classificazioni internazionali delle malattie (ICD e DSM), pur essendo lo stesso ormai ampiamente datato (1985) e non certo di recente “invenzione”;

2) La sua non utilizzabilità in Tribunale come prova proprio per quanto detto al punto 1; difatti mai in altri settori del diritto (es. lavoro, civile, penale) una malattia non classificata entrerebbe nel processo.

Qualsiasi accenno a tale presunta sindrome è privo quindi di qualsivoglia valore scientifico, per i motivi suesposti, e si ritiene che una sentenza che utilizzi concetti privi di valenza scientifica sia nulla per tale vizio di forma.

Tutto il lavoro svolto dagli operatori del Consultorio familiare di … (Assistente Sociale e Psicologa), e parte di quello della CTU D.ssa …, appare purtroppo viziato da questo pre-giudizio antiscientifico.

In una delle loro relazioni al Tribunale gli operatori sociali giungono a formulare autonomamente il sospetto clinico (che è atto di competenza medica) della presenza nei minori di questa presunta malattia, rilevando, addirittura, un “estremo stato di sofferenza dei minori” (ma senza precisare in cosa consistesse questo “stato di estrema sofferenza”, senza obiettivarlo con dei test psicologici ma soprattutto senza richiedere, a quel punto, la consulenza specialistica di un Neuropsichiatria infantile che, se davvero la sofferenza fosse stata estrema, avrebbero avuto il preciso dovere di richiedere con immediatezza!); giungono addirittura a esprimere una valutazione prognostica parlando di disagio psicopatologico che si sarebbe potuto manifestare nel tempo. Comportamenti che sfiorano, a parere dello scrivente, l’esercizio abusivo della professione medica!

Un modo di fare superficiale e approssimativo, da parte di operatori del Servizio pubblico che hanno l’obbligo dell’imparzialità nel loro lavoro, oltre quello di non andare al di là dei propri compiti istituzionali ipotizzando malattie (cosa che non compete certo a loro) peraltro inesistenti e quindi prendendosi, in questo modo, gioco della giustizia.

Entrando in ambiti non di propria competenza si finisce con l’esprimere concetti senza valutarne le conseguenze, mostrando la scarsa conoscenza che si ha della materia e soprattutto ignorando che già dal lontano 2005 è stato dimostrato che i minori cui viene diagnosticata la cosiddetta PAS non presentano ai test danni psicologici maggiori di quelli causati dalla stessa separazione genitoriale (Lavadera Lubrano A, Marasco M: La sindrome di alienazione genitoriale nelle consulenze tecniche d’ufficio: uno studio pilota. Maltrattamento e abuso all’infanzia, Vol 7, n. 3, pag. 75, dicembre 2005).

Non vi è invece traccia alcuna, negli atti, dello svolgimento da parte dei Servizi consultoriali di inchieste sociali, di approfondimenti della natura dei rapporti tra la famiglia del sig. … e i minori (cose che rientrano invece nelle loro competenze), e soprattutto se corrisponda al vero l’elargizione di somme di denaro eccessive da parte dei nonni paterni ai minori (importi di 50 euro per volta); credo non sfugga a nessuno l’alto disvalore educativo di comportamenti del genere! (di ciò la sig.a … non ha fatto parola nel corso delle operazioni peritali perché già ampiamente stigmatizzata – “alienante … aggressiva … proterva … narcisista … persecutoria … istrionica … poco razionale”, ecc. – per non gettare ulteriore benzina sul fuoco, come si suol dire).

Ma forse c’è di peggio perché nella memoria dei legali del sig. … non si può non leggere il tentativo opposto, quello cioè di escludere invece la madre dalla vita dei figli proprio invocando la malattia inesistente e richiedendo addirittura l’ablazione della potestà genitoriale della sig.a … sulla base di ciò che non esiste; disegno perverso messo in atto, verosimilmente, dalla famiglia del sig. … con, non voglio dire la complicità ma certo la condiscendenza dei Servizi Consultoriali di ….

ANTECEDENTE CRONOLOGICO

Pur essendo la vicenda ampiamente nota a codesto spett.le Tribunale ritengo opportuno riassumerla per brevi linee.

La presente CTU nasce dal reclamo proposto dalla sig.a … il … avverso il decreto cron. … del … della Corte d’Appello del Tribunale di …, con il quale il Tribunale di … modificava le condizioni di separazione vigenti tra i coniugi …/…. In particolare tale decreto disponeva l’affido condiviso con collocazione dei minori presso la madre e diversamente regolamentando il tempo di permanenza dei minori presso il padre; contestualmente, il decreto impugnato dalla … riduceva il contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei due minori da € … a € … mensili.

Sul reclamo proposto dalla sig.a …, di cui sopra, veniva disposta

CTU psicologica diretta ad accertare se siano già affiorati nei minori sintomi della sindrome di alienazione genitoriale e quale sia il regime più favorevole allo sviluppo equilibrato dei minori”, al fine di “stabilire il collocamento prevalente dei figli minorenni dei coniugi e la conferma o meno dell’affido congiunto ai genitori”.

OPERAZIONI DI CTU

Il sottoscritto, per motivi legati alla distanza della sua residenza dal luogo in cui si è svolta la CTU, non ha potuto partecipare a tutti gli incontri; ha partecipato all’incontro preliminare con la sig.a … e il sig. … (…), a quello con i minori ed entrambi i genitori (…) e a quello con i minori del ….

Nel corso delle operazioni peritali è apparso chiaro che non vi è, da parte della sig.a …, alcuna sua opposizione all’esercizio del diritto alla genitorialità del sig. …, anzi tutt’altro; la sua richiesta è quella di un maggiore impegno del padre nello svolgere quotidianamente il suo dovere di genitore e non di limitare il suo preteso diritto alla genitorialità solo ai momenti ludici da trascorrere con i figli, dato questo che non lascia intravedere un genuino desiderio di svolgere il suo compito di genitore nella quotidianità dei figli ma rimanda a istanze puramente egoistiche.

Una quotidianità che significhi dare garanzie di affidabilità nei tempi e negli orari, che è fatta dall’accompagnare i figli a scuola, riprenderli dalla scuola, assisterli nelle malattie, essere presente nelle loro attività extra-scolastiche, nei momenti ludici e nei momenti tristi, difficili della loro vita.

Questa puntualizzazione della sig.a … sull’espletamento della genitorialità, responsabile e non goliardica, da parte del padre, non solo come diritto da esercitare di tanto in tanto ma come preciso dovere quotidiano non è stata affatto recepita dai Servizi, anzi spesso fraintesa, forse a causa del modo di porsi della sig.a …, ma sono gli operatori che devono saper decodificare certi comportamenti o certe prese di posizione e soprattutto evitare l’innescarsi di simmetrie tra operatori e utenti; la sfiducia della sig.a … verso l’operato dei Servizi Sociali del Consultorio di … nasce da uno stillicidio di accuse che le sono state rivolte ma soprattutto dal subire l’affronto di avere manipolato psicologicamente i figli contro il padre sino a paventare (avvocato della controparte) l’ablazione della potestà genitoriale. Davvero si è andati oltre i limiti.

E che le cose non stiano come rappresentato dai Servizi è sufficientemente testimoniato dall’ottimo sviluppo educativo dei minori, come rilevato dalla CTU, dai loro risultati scolastici, dalla molteplicità dei loro interessi extra-scolastici, dalle loro capacità di socializzazione.

Poiché la piega presa da questa vicenda post-separativa pare voler addossare la “croce” della lesione del diritto di visita del padre totalmente alla madre, pare opportuno allo scrivente riportare un resoconto delle visite effettuate dal padre ai figli minori, sia pure limitato all’ultimo anno; il Tribunale con il suo decreto disponeva:

il padre, … potrà vedere e tenere con sé i figli il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 circa fino alla domenica sera alle 21.00; il sig. … preleverà i bambini presso l’abitazione materna e là li riconsegnerà alla madre”;

durante la settimana il sig. … potrà stare con i figli nel pomeriggio e a cena nel giorno che si indica in quello di mercoledì”;

… … potrà tenere con sé i due figli per dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive, per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali”.

Corre l’obbligo di verificare se quanto disposto dal Tribunale sia stato rispettato e se non lo è stato a chi addebitarne la responsabilità; il decreto della Corte d’Appello del Tribunale di … col quale si modificavano le condizioni separative e il diritto di visita del padre è datato …. A tale proposito si è preparato un calendario al fine di verificare tale circostanza.

Come si vede dalle tabelle allegate, per i rimanenti giorni del mese di … e per l’intero mese di …, nonostante il decreto del Tribunale, il sig. … non ha preso i figli nei periodi disposti: è solo dal mese di … in poi, dopo aver concordato un calendario con i Servizi Sociali, e dopo le rimostranze della madre (sempre fraintese dagli stessi Servizi) che ha iniziato le visite ai figli.

Ma anche dopo avere concordato il calendario delle visite con i Servizi Sociali, il sig. … continua a mostrarsi inadempiente; come si vede dalle tabelle quasi mai ha preso i figli con sé nella giornata del mercoledì, a volte avvisando telefonicamente la madre altre volte senza nemmeno avvisare. Credo non sfugga l’assoluta mancanza di rispetto di tali comportamenti verso i figli e verso la ex-moglie.

Circa i fine settimana, che avrebbero dovuti essere alterni, risulta invece che nel mese di … li ha tenuti con sé tutti i sabati e ciò a smentire (ove ancora ce ne fosse bisogno) i Servizi Sociali del Consultorio di … per i quali la madre vorrebbe escludere il padre dalla vita dei figli e a confermare il loro pre-giudizio nei confronti della sig.a ….

L’ultimo sabato in cui il padre tiene i figli con sé è l’…, poi non solo non dà più notizie di sé ma, pur essendo in malattia, e quindi con maggiore disponibilità di tempo, non li visita né a Natale né a Capodanno (il tribunale aveva invece disposta una intera settimana durante le vacanze natalizie) recuperando poi con tre giorni consecutivi dal … all’… … …. E questo pur essendo in congedo dal lavoro per malattia, e quindi non potendo invocare la mancanza di tempo per motivi lavorativi.

Nessuna visita per il rimanente mese di … e nemmeno a … quando la bambina ha il gesso alla gamba per una caduta accidentale e il maschietto è a letto con la febbre, trova il tempo per visitarli. Non dimostra quindi neppure compassione per la figlia e non regge la motivazione dell’impegno lavorativo, in quanto si auto-dichiara (?) in cassa integrazione in quel periodo. Pretende poi il suo diritto di visita con violenza verbale il …. Nonostante non si sia mai occupato della bimba con la frattura e non dia quindi motivo di pensare che se ne voglia occupare adeguatamente (la bambina ha ancora il piede dolorante) e nonostante anche il bambino non stia bene, vorrebbe portarli via a forza.

Anche questo aspetto solleva qualche dubbio sulla tempestività di una “cassa integrazione” che sembra essere “provvidenzialmente” intervenuta proprio nel momento in cui bisognava esibire in Tribunale le buste paga (che per i mesi di … e … sono per forza di cose di importo inferiore a quello dei restanti periodi lavorativi) e ottenere in questo modo la riduzione dell’assegno divorzile.

Trascorre in questo modo, nella totale assenza del padre, anche il mese di … e le visite riprendono verso la fine del mese, e cioè, singolarmente, in coincidenza con il decreto del tribunale che dispone la CTU. Nei mesi in cui si svolge la CTU è più presente, ma già dal mese di … riprende il suo solito comportamento, se si esclude il periodo delle vacanze estive.

È parso chiaro che il sig. …, pur non intendendo sottrarsi ai suoi doveri verso i figli, si trova in una condizione di oggettiva difficoltà ad aderire alle esigenze che una genitorialità consapevole richiede; in queste condizioni l’affidamento condiviso viene ad essere fortemente sbilanciato prevedendo a carico della sig.a … un surplus di doveri in presenza di scarsi diritti e per il sig. … una scarsità di doveri pur con la pretesa del diritto alla bigenitorialità (e alla ottenuta riduzione dell’assegno divorzile che, a parere dello scrivente, sembra essere l’unica molla vettore della vicenda).

Le condizioni oggettive che ostano alla funzione genitoriale del padre non sono rappresentate dalla ipotizzata manipolazione dei minori da parte della madre (come sostenuto dai Servizi sociali) ma dalla relazione del padre con un’altra donna e dalla nascita di una figlia da questa relazione.

L’attuale compagna del sig. …, pur convocata dalla CTU, non si è presentata. Ritengo questa una grave carenza di questa CTU poiché non si è avuto modo di comprendere la natura dei rapporti fra i tre minori e soprattutto valutare sotto il profilo psicologico proprio l’attuale partner del padre dei minori che, da alcune allusioni, sembra di capire che sia molto gelosa del sig. … e che, verosimilmente, è l’ostacolo principale alla continuità dei rapporti tra il sig. … e i figli avuti dal matrimonio con la sig.a …. Addirittura in alcune conversazioni con la ex-moglie (delle quali ovviamente non c’è prova ma ciò non significa che non si siano svolte – non siamo in ambito penale) il sig. … avrebbe persino ventilato l’idea di togliere il proprio cognome a … e ….

Come affermato proprio dalla sig.a …, non si può obbligare un padre a fare il padre per forza.

Da tenere poi conto dei riferiti comportamenti della compagna del sig. … verso la figlia …; è risultato infatti nello svolgimento della CTU che XXX e YYY hanno assistito a manifestazioni di violenza verso la piccola … da parte della madre (“picchiata dalla mamma senza un serio motivo” come dà atto la CTU a pag. 24). Manifestazioni di violenza assistita che non fanno certo bene al processo educativo dei minori.

CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI DEL MAGISTRATO

Ai quesiti posti dal magistrato si può pertanto così rispondere:

Non esiste, come non può esistere, alcuna sindrome di alienazione genitoriale; in ciò il Tribunale è stato tratto in errore dalle relazioni dei Servizi Sociali.

Il regime più favorevole all’equilibrato sviluppo dei minori, al momento, è l’affidamento condiviso ma condizionato al vincolo del padre a un regime di visita più rigoroso e a un suo maggiore coinvolgimento nella quotidianità dei figli e nelle loro attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo le indicazioni che codesto spett.le Tribunale vorrà dare.

Il monitoraggio va effettuato da Servizi Sociali che, raccogliendo il suggerimento della CTU, debbono essere diversi da quelli che se ne sono occupati sinora.

Inoltre si ritiene di suggerire che, qualora da tale monitoraggio continuino a risultare comportamenti elusivi del sig. … delle disposizioni del Tribunale in merito al suo diritto di visita ai figli e alla condivisione della responsabilità genitoriale anche nella quotidianità, oppure comportamenti diseducativi dei nonni paterni verso i minori, o addirittura nuova esposizione dei minori a violenza assistita da parte dell’attuale compagna del sig. …, tali condizioni devono essere riviste orientandosi per un affido esclusivo dei minori alla madre e rideterminazione dell’assegno divorzile.

APPENDICE

LA PRESUNTA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE

Proposta alla comunità scientifica dal Dr Gardner nel 1985 non è stata mai considerata come patologia proprio per la mancanza nel suo costrutto di serie basi logiche e scientifiche (Bruch, 2002 – 3).

Sul Dr Gardner vanno smentite alcune mistificazioni: non era né psicologo né psichiatra (4), non era professore universitario ma solo un volontario non retribuito alla Columbia University di New York (5); la Columbia University, dopo che Gardner propose il concetto di PAS, prese le distanze dalle sue teorie ed egli andò gradualmente trasformandosi in un “autentic american monster” (6).

La teoria della PAS è stata oggetto di analisi nel lontano 2003 da parte dell’Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (American Prosecutors Research Institute) che l’hanno definita come “una teoria non verificata che, se non contestata, può provocare conseguenze a lungo termine per il bambino che cerca protezione e rivendicazione legale nei tribunali” (7) e “una teoria non dimostrata in grado di minacciare l’integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi” (8).

Più di recente, nel marzo 2010, si sono pronunciati sulla PAS gli psichiatri dell’Associazione Spagnola di Neuropsichiatria definendola senza mezzi termini “un castello in aria” (9) e consigliando a tutti i loro associati di non farne uso né in ambito clinico né in ambito giudiziario.

Ho riassunto infine in questo articolo (10) le vedute più recenti sulla PAS.

La vicenda su riportata è un esempio delle storture del sistema giudiziario delle separazioni e affidamento dei minori.

Questa madre aveva fatto ricorso al tribunale unicamente per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento; per ritorsione il padre dei bambini è andato a lamentarsi con i Servizi sociali del fatto che la ex-moglie non gli faceva vedere i figli e i Servizi sociali, senza verificare, hanno relazionato al Tribunale circa la presunta PAS. Da qui si è aperto un contenzioso che rischiava di far finire in comunità i bambini.

Per smontare le accuse fatte dal padre alla madre di non fargli vedere i figli, avallate dai Servizi sociali che non hanno svolto alcuna inchiesta sociale, abbiamo dovuto ricostruire tutte le visite paterne ai figli, costruendo un vero e proprio calendario (un file di excel); di fronte all’evidenza della latitanza del padre le accuse sono cadute.

So che al termine della CTU le parti hanno comunque raggiunto un accordo; i bambini sono rimasti con la madre.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. Questa, dei Servizi sociali che si sbilanciano facendo diagnosi di improbabili malattie, è una costante nelle vicende di affidamento dei minori. Purtroppo i corsi di formazione e di aggiornamento per anni sono stati, e lo sono tuttora, monopolizzati dagli psicologi giuridici che hanno sapientemente indottrinato assistenti sociali e psicologi con questi concetti antiscientifici. Un minimo di senso critico però dovrebbe portare questi professionisti a meglio documentarsi in merito. Non parliamo poi di alcuni avvocati che imperversano nelle questioni del Diritto di famiglia senza averne competenza alcuna; in questo caso l’avvocata del padre si occupava prevalentemente di recupero crediti. Investita di questo caso si è limitata a fare il copia-incolla da alcuni blog di associazioni di padri separati, senza minimamente porsi il problema del benessere dei figli minori di questa coppia. Sotto questo aspetto, della corretta informazione e dell’aggiornamento professionale serio e competente, le associazioni forensi, gli Ordini degli avvocati come pure gli Ordini professionali degli assistenti sociali sono clamorosamente latitanti. Come pure lo sono gli Ordini professionali dei medici e degli psicologi; più volte, in queste fasi iniziali, ho fatto segnalazioni sull’uso dei loro iscritti di concetti privi di validità scientifica, ma senza esito alcuno. L’unica conclusione che posso trarre è quella di una pericolosa collusione di queste istituzioni con il sistema perverso della PAS.
  2. http://www.andreamazzeo.it/docu/Anna.pdf
  3. Bruch CS, (2002) Parental Alienation Syndrome and Alienated Children – getting it wrong in child custody cases. Child and Family Law Quarterly, Vol 14, No 4. (https://bit.ly/3sOzaMU e in francese https://bit.ly/3dFDBVG)
  4. Vaccaro S, Barea Payueta C (2009), El pretendido Síndrome de Alienación Parental – un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Desclée de Brower, Bilbao, Spagna. (http://www.edesclee.com/products.php/ISBN978843302331) Attualmente su Amazon: https://amzn.to/3do2xRp; Qui un estratto: https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433023315.pdf
  5. https://nyti.ms/3agv7SS
  6. https://bit.ly/2OUkFcg
  7. Rivera Ragland E, Fields H (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know – Part 1 of 2. National District Attorneys Association, National Center for Prosecution of Child Abuse, 16, 6. http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no6.html Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/update-16-6.pdf
  8. Rivera Ragland E, Fields H (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know – Part 2 of 2. National District Attorneys Association, National Center for Prosecution of Child Abuse, 16, 7. http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/update-16-7.pdf
  9. AEN (2010), Declaración en contra del uso clínico y legal del llamado Síndrome de Alienación Parental. http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf Link attuale: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/aen_sap.pdf
  10. Mazzeo A, (2011) La sindrome di alienazione parentale (PAS) – Realtà clinica o argomento retorico? Osservatorio per la Psicologia nei Media, Gennaio. https://bit.ly/3vdab7i, oppure http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/articolo_opm.pdf

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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