Qui c’è violenza, altro che PAS!

Nella vicenda successiva sono stato CTP per la madre; la violenza dell’ex-marito era acclarata, c’era un provvedimento del GIP di divieto di avvicinamento alla ex-moglie, non si doveva nemmeno discutere di affidamento e collocamento. Ma l’avvocata del padre sosteneva che i bambini erano ammalati di PAS. L’avvocata!

La presente CTU nasce su impulso dell’Avv.a …, legale di parte dell’ex-coniuge della sig.a .., sig. …, che con il suo ricorso del … introduce nello stesso, alquanto irritualmente a parere dello scrivente, cognizioni tecniche che non possiede (“Stiamo parlando della cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale conosciuta anche come PAS” – pag. 10 – e affermando addirittura che “Nel caso di specie, vi è il fondato timore che i sintomi di tale sindrome, si stiano presentando sui bimbi” – pag. 11). Non risulta allo scrivente che l’Avv.a … sia laureata anche in medicina o psicologia per potersi esprimere in merito a presunte patologie senza il parere informato, ovvero richiamando nel ricorso certificazioni o relazioni sanitarie, di un medico o psicologo che abbia preliminarmente visitato i ragazzi; e anche se lo fosse stata, diagnosticare presunte patologie senza la visita diretta della persona interessata potrebbe configurarsi come falso ideologico.

Come ben noto, in altre vicende giudiziarie (es. processi di lavoro, accertamento di invalidità, processi di interdizione o inabilitazione) i legali richiamano nei ricorsi concetti tecnici di natura medica facendo riferimento a certificazioni o relazioni sanitarie allegate. Il legale di controparte, pertanto, inopinatamente utilizza cognizioni tecniche al fine di condizionare i successivi lavori peritali; le sue affermazioni non sono supportate da alcuna certificazione sanitaria e come tali prive di valore processuale. È invece agli atti copiosa documentazione sanitaria che documenta il contrario, e cioè il comportamento tuttora violento e prevaricatore del suo cliente verso la ex-coniuge e i suoi figli.

Altamente significativa è la circostanza che il ricorso dell’Avv.a …, notificato al legale della sig.a … in data … faccia seguito all’ordinanza del GIP del Tribunale di …, del …, dell’adozione della misura cautelare nei confronti del sig. …. Si tratta pertanto di mera strategia processuale, da parte dell’Avv.a …, mirante a precostituire una posizione di vantaggio del suo cliente utilizzando concetti medico-psicologici, peraltro mai validati dalla ricerca scientifica, cercando con questi di occultare i fatti (il comportamento violento del padre verso la madre, ma anche verso i suoi figli, vittime di violenza sia assistita sia diretta come da denuncia del …, sanzionato dal provvedimento cautelare di cui si è detto), ritenendo non altrimenti difendibile la posizione del suo cliente.

Come evidenziato da numerosi autori (1) il ricorso alla teoria della PAS ha la funzione di spostare l’attenzione del Tribunale dai comportamenti del genitore maltrattante a quelli del genitore protettivo verso i minori (2). È di tutta evidenza quanto reiteratamente affermato dal sottoscritto e cioè che il ricorso alla teoria della PAS è indizio consistente della presenza di violenza in famiglia (3); proprio i fatti di questa vicenda lo dimostrano.

Sorprende, infine, che nel ricorso al Tribunale, dopo aver fatto, in un certo senso, l’elogio della bigenitorialità, il legale di parte del padre tradisca le vere intenzioni del suo cliente e cioè la volontà di escludere dalla vita dei figli la madre, laddove chiede l’affido esclusivo e il collocamento dei minori presso il padre; bigenitorialità a senso unico?

Singolare, ma anche temeraria, è la circostanza che tale ricorso sopravviene a nemmeno tre mesi di distanza dal Decreto Presidenziale che stabilisce le condizioni della separazione e di affidamento dei figli minori (…) regolamentando puntualmente le giornate di visita del padre. Diviene davvero difficile comprendere quali fatti nuovi relativi all’affidamento dei minori siano intervenuti nel breve lasso di tempo trascorso dal Decreto Presidenziale (…) al ricorso per rivedere le condizioni di affidamento dei figli (…).

In questi mesi il padre ha esercitato il suo diritto di visita ai figli così come disposto dal Giudice, tranne nelle giornate di:

a) … …: i bambini hanno rifiutato di andare dal padre perché traumatizzati dalle scenate da lui fatte durante il week-end (bimbi che imploravano piangendo di vedere la madre, padre che impediva fisicamente la comunicazione con la madre, sottrazione del telefonino di … etc. come da denuncia del … allegata agli atti); se il padre terrorizza i figli col suo comportamento e con le sue urla non deve poi meravigliarsi se i bambini hanno paura di stare con lui.

b) … …: non si è recato a prendere i bimbi, (pretestuosamente, come da denuncia del …, agli atti).

c) … …: nuovamente traumatizzati dopo il week-end trascorso col padre che ha trascinato con la forza la figlia piangente all’uscita dal catechismo il … .., e con la forza e urlando le ha sottratto e danneggiato il telefonino portando poi i bimbi a … nel villaggio turistico praticamente deserto, facendo loro saltare la scuola nella giornata di … .. (stessa denuncia del …).

d) … ..: non si è recato a prendere i bambini (stessa denuncia del …).

e) Da … … a … …: in seguito alla notifica del provvedimento cautelare il sig. … non poteva recarsi a casa delle ex-moglie per prendere i bambini, e non ha provveduto a prendere accordi per indicare un’altra persona che potesse prenderli al suo posto (il giorno … il sig. … indicava i nonni paterni per prelevare i bambini, ma per gli avvenimenti pregressi gli stessi rifiutavano di andare coi nonni; la sig.a …, visto che erano diversi giorni che non c’erano incontri padre-figli, ha consentito successivamente che i bambini stessero col padre il week-end a seguire del …, di sua spettanza), facilitando quindi la relazione padre-figli.

f) … …, … … e … …: i bambini hanno rifiutato di essere presi dai nonni perché traumatizzati anche dal loro comportamento (a tal proposito il legale della sig.a … chiedeva già dal giorno …, invano, che non fossero i nonni paterni a prelevare i bimbi).

g) … …: il fratello della sig.a …, dopo opportuna comunicazione tra i legali, ha portato XXX e YYY dal padre, ma il sig. … era pretestuosamente assente al suo domicilio, in …. I bambini sono rimasti un’ora e mezza circa per strada al freddo ad aspettare il padre, con cui pure XXX aveva parlato al telefono, mentre contemporaneamente il sig. …, pur sapendo che i suoi figli lo aspettavano fuori della sua casa mandava i suoi genitori coi carabinieri alla casa dei bimbi per certificarne l’assenza, come descritto nella stessa denuncia ….

Come si evince dal calendario su riportato, solo in 5 giorni (sui 48 previsti dal provvedimento, dal momento della separazione fino alla data del ricorso) i bambini hanno espresso il rifiuto di andare col padre perché traumatizzati dal suo comportamento o da quello dei nonni paterni; in tutti gli altri giorni il padre ha esercitato il diritto di visita come da provvedimento, senza ostacoli di alcun genere da parte della ex-moglie. Di fatto, quindi, la madre non ha interposto ostacolo alcuno alla frequentazione dei figli col padre; ciononostante si trova a dover subire l’accusa infamante di avere alienato i figli dal padre, accusa del tutto destituita di fondamento e puramente strumentale alla strategia difensiva del padre nel procedimento penale, del tutto incurante del benessere dei figli e delle ricadute psicologiche della CTU sulla loro psiche.

Questo nel mese di …; va aggiunto che il giorno …, con la stessa finalità e a poco più di un mese dal primo, è stato presentato un secondo ricorso, in occasione della malattia dei bambini (YYY dal giorno … al giorno … e XXX dal giorno … al giorno …, come da documentazione agli atti; malattia conseguente alla nevicata del … e del …, giorni in cui il padre ha portato in giro i figli con indumenti leggeri, come da denuncia del sig. … agli atti). Al padre non sono stati negati i bambini il giorno …, il giorno … e il giorno …, ma gli stessi erano nuovamente ammalati, come da certificato; a parte le solite bugie clamorose del padre (tipo “il nonno paterno ha portato i bimbi al pediatra”, riportata anche in sede di CTU; cosa non vera perché la pediatra ha visitato i bambini a domicilio), giova notare che appena YYY è sfebbrato, è stato mandato dal padre, con la raccomandazione di “non fargli assolutamente prendere freddo”. Raccomandazione medica puntualmente disattesa (non è l’unica volta), e la sera del giorno … il bimbo ha ricominciato con febbre e tosse; anche qualche altra assenza dei bambini col padre è sempre collegata a malattie di stagione, certificate, dei bambini.

Il giorno … veniva depositato in cancelleria il ricorso del sig. … con la richiesta della CTU; il Tribunale disponeva quindi la CTU formulando il seguente quesito:

«… valutare, previo esame di entrambi i genitori e puntuale verifica della attuale condizione di fatto, quale sia il regime di affidamento e di collocamento più idoneo nell’interesse dei minori, provvedendo altresì a indicare una puntuale regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, data l’elevata conflittualità delle parti in causa».

Le operazioni peritali, a parere dello scrivente, non si sono aperte sotto una buona stella, dato che si è assistito a un tentativo, sebbene non riferito alla specifica situazione oggetto di CTU, di minimizzare la violenza di genere che non sarebbe quella, ormai, grave emergenza sociale come va sempre più configurandosi in base ai fatti di cronaca, ma un problema marginale che interesserebbe in pari misura entrambi i sessi. Di fatto, nell’intervallo di tempo in cui si sono svolte le operazioni peritali si sono verificati ben sei femminicidi (4), cioè uccisioni di donne a opera degli ex-partner che non accettavano l’intervenuta separazione, e nessuna uccisione di uomini per lo stesso motivo.

Si è fatta questa lunga premessa perché una costante osservata nel corso delle operazioni peritali è stato il reiterato tentativo del sig. … di screditare le accuse di violenza contro la ex-moglie, che hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare (5), minimizzandone la portata, o forse non comprendendola, più che mostrare un attaccamento genuino ai propri figli e una volontà di collaborare con la ex-moglie nell’interesse dei bambini che, non va dimenticato, sono stati vittime di violenza assistita (ma anche diretta, come si evince dai primi punti del calendario su riportato, nonostante esso riguardi un breve lasso di tempo). Le emozioni provocate da certi traumi, in primo luogo la paura (6), permangono a lungo, come ben si osserva nel disturbo da stress post-traumatico.

LE OPERAZIONI PERITALI

Sullo svolgimento delle operazioni peritali ne dà ampiamente atto il CTU Dr …, per cui non ci si sofferma.

A integrazione della stessa lo scrivente CTP nota che si è osservata la tendenza a sorvolare sugli episodi di violenza e di prevaricazione del sig. … verso la sig.a … (pregressi perché la coppia non coabita più), mettendo sullo stesso piano i comportamenti violenti e prevaricatori del sig … e la più che legittima difesa della sig.a … attraverso le vie legali; è chiaro che se la sig.a … accettasse di subire violenze e prevaricazioni la conflittualità cesserebbe.

Forse è il caso di riprendere quanto scrive il GIP nel provvedimento di allontanamento, divieto di avvicinamento alla sig.a … e divieto di comunicare direttamente con lei: «le dichiarazioni della persona offesa appaiono credibili e attendibili nel loro racconto e inoltre riscontrate pienamente dagli ulteriori elementi di prova» e più avanti riferendosi al sig. …, «la cui pericolosità sociale, a questo punto, è indubbia». Tutto questo è stato minimizzato dal sig. … che è giunto ad affermare che la sig.a … “ha fatto scrivere quelle cose al Giudice”.

Anche nei confronti dei figli il padre mantiene tuttora atteggiamenti prevaricatori giungendo a impedire ogni comunicazione madre-figli quando i ragazzi sono con lui; è proprio questo suo atteggiamento che mette paura ai figli.

Il padre è apparso anche soggetto incline alla menzogna, quando ha affermato, ad es., che la lettera del giorno … scritta per chiedere scusa alla moglie delle violenze e promettendo di non ripeterle, lui non l’ha mai scritta e che se la sarebbe inventata la sig.a … (a ogni buon conto la si allega alla presente relazione); o quando più volte ha accusato la sig.a … di essersi fatta fotografare e di avere commercializzato i calendari con tali foto quando è lui stesso che ha fatto i calendari con le foto scattate alla moglie in spiaggia, ecc. O anche quando reiteratamente ha affermato, circa i compiti scolastici, che la sig.a … non dà ai figli i libri e i quaderni per svolgere i compiti quando stanno col padre, smentendosi però qualche giorno dopo, quando, in sede di incontro congiunto genitori-figli, si è lamentato del fatto che lui trascorre i pomeriggi a far fare i compiti ai figli (come se questo non faccia parte dei doveri di un buon genitore verso i figli).

Sotto il profilo della genitorialità il padre ha verso i suoi figli un atteggiamento che cura scarsamente l’aspetto educativo-pedagogico e quello della tutela della loro salute.

In merito al primo punto, difatti, con una certa frequenza non ha fatto svolgere i compiti scolastici ai suoi figli, che il giorno successivo sono andati impreparati a scuola e senza i compiti svolti tanto da aver ricevuto delle note disciplinari dalle maestre. Nel corso della CTU ha affermato che quando i figli sono con lui li porta ai luna-park o altri luoghi di svago e divertimento; si è anche lamentato, come già detto, del fatto che i pomeriggi lui dovrebbe trascorrerli a far fare i compiti ai figli.

I ragazzi frequentano la scuola dell’obbligo e divertimenti e svaghi vanno bene ma solo dopo che hanno terminato di fare i compiti scolastici; non farglieli svolgere, o non mandarli a scuola per andare a divertirsi con loro non pare un atteggiamento educativo, rispondente a una responsabilità genitoriale effettiva e non solo nominalistica. È altamente diseducativo da parte del padre abituare i figli a non svolgere i compiti scolastici (es., W-E dal … al …, … …, W-E dal … al …, … …, … …, … …, e così via) o a saltare giorni di scuola per il divertimento (es., … …, … …, … …, ecc.), o a saltare i giorni di catechismo (es., … …, ecc.). Se il padre non ha voglia di trascorrere i pomeriggi a far svolgere i compiti ai figli vorrà dire che quei pomeriggi i ragazzi resteranno con la madre, che è più scrupolosa in questo senso, e lui li prenderà quando avranno terminato di svolgere i compiti scolastici. Non risponde all’interesse del minore, difatti, la presenza infrasettimanale nella casa del genitore non collocatario soprattutto durante il periodo scolastico, come si legge in un recente provvedimento giudiziario (7).

In merito al secondo punto, nonostante le raccomandazioni della pediatra, ma anche in dispregio al comune buon senso del buon padre di famiglia, questo inverno, nonostante le giornate molto fredde e nonostante il fatto che i ragazzi fossero convalescenti da episodi febbrili, li ha portati in giro facendoli riammalare; anche su questo piano il padre deve dimostrare maggiore responsabilità genitoriale. Così come deve dimostrarla quando accompagna i suoi figli al parco giochi …, di …, dove una delle attrazioni è un gioco acquatico nel quale i bambini si bagnano totalmente e non provvede a cambiarli con indumenti asciutti lasciandoli bagnati fradici per tutta la serata. È chiaro che i bambini si ammalano in continuazione e da mesi sono sotto antibiotici e antinfiammatori.

Alcune volte infine, si arroga il diritto di decidere autonomamente, senza avvisare la madre, e in dispregio del provvedimento presidenziale di affidamento, di far rincasare i figli in ritardo o addirittura di tenerli con sé anche nei giorni di spettanza della madre. Come recentemente, quando non ha fatto rincasare i bambini la sera di … risultando completamente irrintracciabile per tutta la notte, lui e i genitori che avevano prelevato i bambini, sia alle telefonate preoccupate della madre, sia alle ricerche dei Carabinieri, fino al giorno dopo, quando rispondendo finalmente all’ennesima telefonata dei CC, ha comunicato di essere fuori in vacanza. E ha continuato a tenere i bambini nella giornata di …, in cui i bambini dovevano stare con la madre, senza alcun accordo con la stessa o il suo avvocato, proseguendo poi direttamente le vacanze estive (…) senza che la madre abbia potuto dare un telefonino o consegnare un bagaglio ai bimbi o rassicurarli o salutarli (madre che poi per la notte insonne e l’ansia ha avuto un malore e si è recata in pronto soccorso). Si aggiunga che a mezzogiorno del … (visto che i CC si erano fatti promettere dal sig. … che avrebbe messo in comunicazione i bimbi con la madre), è giunta alla sig.a … una telefonata da un numero sconosciuto (per impedirle di richiamare) della durata di soli 43 secondi poi subito interrotta; la sig.a … ha parlato qualche secondo con la figlia e il sig. … è subito intervenuto passando il telefono a YYY dopo di che è caduta la linea. A parte questo unico episodio, venuto fuori come già detto dalla raccomandazione dei carabinieri al padre, di fatto per tutto il periodo la sig.a … non è riuscita a comunicare serenamente con i bambini senza l’ingerenza del sig. … Non sembra proprio, questo del sig. …, il comportamento di un genitore responsabile.

Giustamente il CTU richiama i genitori a una certa elasticità nella gestione degli orari, ma, osserva il sottoscritto, tale elasticità deve necessariamente essere posta in atto da entrambi i genitori, non può essere a senso unico altrimenti è solo prevaricazione del sig. … verso la sig.a …; e non è certo educativa per i figli, che cresceranno con l’idea di potersi permettere anche loro di prevaricare la madre, visto che il comportamento del padre fa da esempio a tutto ciò. Rientra a pieno titolo nella responsabilità genitoriale anche il fatto di non screditare l’altro genitore in presenza dei figli, cosa che il sig. … fa nei confronti della ex-moglie; ne dà atto lo stesso CTU (pag 22 e 23).

Nel merito della CTU lo scrivente esprime i seguenti

RILIEVI E OSSERVAZIONI

1) Nel corso dell’incontro con la sig.a … (pag. 4) il CTU l’ha invitata a “non elencare i contenuti che li hanno divisi” (lei e l’ex-coniuge). Purtroppo non si tratta di divergenze di opinioni, sempre possibili un rapporto coniugale ma di agiti aggressivi del sig. … nei confronti della sig.a …, una vera e propria escalation di violenza diretta verso la sig.a …, violenza assistita e diretta verso i figli, che non può essere sottaciuta visto che la stessa ha causato la separazione coniugale.

2) Nel corso del medesimo incontro la sig.a …, per rimarcare il carattere controllante del sig. …, riporta il dato dei pedinamenti e delle intrusioni nella sua vita privata, attuati dal sig. … sia in costanza di matrimonio sia successivamente, mediante registrazioni di conversazioni in cui l’ex-marito non era presente. Il CTU riporta tale dato in quanto riferito dalla sig.a … (“a suo dire” – pag. 6) ma va sottolineato che è lo stesso sig. … a darne prova avendo depositato in tribunale tali registrazioni, effettuate verosimilmente in maniera illegale tramite microspie (una di queste microspie è stata trovata in casa dalla sig.a … e consegnata al magistrato nel processo in corso per la revoca della donazione della casa coniugale).

3) La sig.a … non ha detto di “non dover fare nessun appunto sul piano educativo per quanto riguarda l’ex-marito” (pag. 7) ma ne ha fatti diversi, a partire dal mancato svolgimento dei compiti scolastici (e non è questione di poco tempo a disposizione ma proprio di cattiva volontà del sig. … nel seguire i figli dal punto di vista scolastico, come lui stesso ha avuto a lamentarsi nell’incontro congiunto, preferendo portarli in giro ai luna park) sino alle reazioni comportamentali violente che spaventano i figli. I buoni risultati scolastici dei ragazzi sono il frutto dell’impegno della sola madre a seguirli nei compiti.

4) Sul tema dei pernottamenti (pag. 7) la gradualità di cui ha parlato la sig.a … si riferiva alla richiesta fatta in sede di provvedimento, quando ha chiesto al Giudice l’introduzione graduale dei pernottamenti, e non alla situazione attuale che vede i ragazzi spaventati dal fatto di dovere trascorrere la notte con il padre perché da lui traumatizzati, e per i fatti successi in costanza di matrimonio, quando hanno assistito alle violenze sulla madre e hanno subito violenze psicologiche, e per i fatti attuali laddove il padre continua ad avere comportamenti prevaricatori anche nei confronti dei suoi figli (sottrazione con la forza del telefonino, allontanamento arbitrario con i bambini, ecc). Per questi motivi la sig.a … non chiede l’ampliamento dei pernottamenti, non lo ha mai chiesto, contrariamente a quel che scrive il CTU, ma chiede che gli stessi siano monitorati da operatori specializzati che relazionino in merito ed eventualmente di rivedere l’attuale organizzazione del diritto di visita del padre.

5) Nel corso dell’incontro di coppia (8) si è parlato anche del supporto alla genitorialità tramite il Consultorio familiare di … (pag. 15); l’unica traccia passata nella CTU di questo discorso è stato l’incontro del … mentre non viene riportato di tutti gli altri tentativi fatti dalla sig.a …, e dei quali lei ha parlato, di avvalersi dell’aiuto del Consultorio ma sabotati dal sig. … che nonostante le reiterate richieste delle operatrici non si è mai recato al Consultorio con i figli per la valutazione della genitorialità paterna. Tra parentesi, l’incontro del giorno … è stato fatto dal sig. … con la finalità strumentale di poter andare in vacanza con i figli da solo; richiesto dal CTU del perché non abbia fatto gli incontri successivi si è difeso dicendo che, a suo parere, poiché era stata disposta la CTU ha ritenuto che gli incontri al Consultorio fossero superflui. Anche questo fatto testimonia la tendenza del sig. … a prendere decisioni incurante dei pareri altrui e, nello specifico, degli specialisti del Consultorio.

6) Il CTU riporta quanto detto dal sig. … circa presunti “messaggi di squalifica verso il padre” che la madre invierebbe ai propri figli (pag. 12); i bambini non ne hanno parlato, anzi hanno riferito esattamente il contrario, e cioè che è il padre a denigrare la madre con frasi offensive (pag. 23). Non vi è riscontro alcuno a questa affermazione del sig. … e sarebbe stato più corretto evidenziarlo poiché così come la frase è scritta, senza virgolettatura, lascia intendere che il CTU aderisca a questa affermazione del sig. …. Né corrisponde al vero che i genitori della sig.a … si sostituiscano alla figlia nell’accudimento dei bambini (pag. 11), tanto che la stessa ha scelto l’orario lavorativo part-time proprio per essere più vicina ai figli.

7) Il CTU sorvola sulle sistematiche bugie del sig. …, come quando nel corso dell’incontro congiunto di coppia lui nega di aver scritto una lettera con la quale ammetteva le violenze e prometteva di modificare il suo comportamento; tale lettera è agli atti e firmata di suo pugno proprio dal sig. …! Così come, a parere dello scrivente, sarebbe stato il caso di far presente al sig. … che lui non può arrogarsi il diritto di vietare alla madre di comunicare con i figli o ai figli di comunicare con la madre, quando i bambini sono con lui. Non per aggiungere altra rigidità ma questo aspetto va disciplinato puntualmente stabilendo ora e durata delle telefonate, della madre ai figli e del padre ai figli, quando gli stessi sono con l’altro genitore.

8) Sulle decisioni terapeutiche verso i figli va fatta chiarezza in questa sede poiché non è stato possibile farla in sede di CTU; i vaccini non sono stati praticati su consiglio del pediatra e nel contenzioso giudiziario che si è aperto successivamente su insistenza del padre, il Giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Circa il medico che ha curato i bambini, non è un omeopata ma un medico regolarmente laureato in Medicina e Chirurgia, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi e Dirigente medico presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di ….

9) Sulla questione pernottamenti, che sembra essere un’autentica fissazione per il sig. …, la sig.a …, per non incorrere in sanzioni, è giunta a dover costringere i figli ad andare a pernottare dal padre, cosa che le è stata persino rinfacciata dalla figlia (“Se papà mi vuole bene perché mi costringe? Anche tu mi hai costretta ma io non sono felice”). Su questo i bambini sono stati chiari (pag. 22) senza però ricevere risposta.

Non si condivide pertanto il concetto espresso dal CTU a tale proposito (pag. 23) poiché pur affermando che le affermazioni dei bambini “si prestano a letture articolate”, viene proposta come unica lettura quella della triangolazione (9) in cui, addirittura, “la prevalenza dei momenti con la madre” e “le figure dei nonni materni più protagonisti” starebbero addirittura “destabilizzando gli equilibri di accesso sereno ad entrambi i genitori”.

Come scrivono Francine Shapiro e coll. (10), “La triangolazione è una tecnica utilizzata dalle coppie per contenere la tensione del loro rapporto dovuta ad elevati livelli di ansia, stress, fusione. Quando la continuità della diade è minacciata, un elemento vulnerabile è coinvolto nel loro rapporto in modo da formare un triangolo e allontanare la crisi”. Con la triangolazione di un figlio nel conflitto coniugale la coppia, la diade genitoriale, occulta la crisi anche se il costo di questo è la malattia mentale del figlio triangolato; quando la famiglia si separa non c’è più ormai nessuna crisi da occultare perché la crisi è deflagrata portando alla separazione e al divorzio. I figli non corrono alcun rischio di essere triangolati e quindi di ammalarsi di un disturbo mentale, come purtroppo accade in alcune famiglie non separate.

La letteratura psichiatrica e psicologia è concorde nell’utilizzare il concetto di triangolazione per spiegare certe dinamiche che possono manifestarsi in famiglie non separate per occultare fasi di crisi del rapporto di coppia.

A parere dello scrivente non esiste quindi alcuna triangolazione dei bambini ma essi hanno semplicemente espresso dei loro timori; ed è questa la lettura più aderente alla realtà, quella che vede le parole dei bambini mosse dalla paura che il padre incute loro con le sue imposizioni (non mandarli a scuola o al catechismo, non fargli fare i compiti scolastici), prevaricazioni (sottrazione con la forza del cellulare) e denigrazione della madre.

La cosiddetta prevalenza dei momenti con la madre, genitore collocatario, è più apparente che reale, visto che la mattinata i bambini la trascorrono a scuola, i pomeriggi e i W-E sono equamente suddivisi, quando rientrano a casa vanno a dormire; non si vede proprio dove sia questa prevalenza (11). E i bambini hanno pur bisogno di una stabilità abitativa senza dover fare i pendolari tra una casa e l’altra, con tutti i problemi logistici connessi. Piuttosto vi è da osservare che il tempo che trascorrono con la madre è divenuto un tempo normativo (è la madre che fa fare loro i compiti) mentre quello con il padre può essere definito come un tempo ludico-ricreativo; quanto ciò sia educativo per i bambini, non saprei. Il messaggio implicito che i bambini ricevono dal padre è che si possono non fare i compiti scolastici, si possono saltare giorni di scuola, si può saltare il catechismo, per il puro divertimento.

10) Circa le comunicazioni tra i due ex-coniugi, al CTU sfugge che il divieto di comunicazione diretta del sig. … alla sig.a … discende da un provvedimento del GIP del Tribunale di … (“di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa … e con i suoi genitori, se non tramite i rispettivi difensori”; per ritorsione avverso questo provvedimento, che non si può certo definire paradossale ma è cautelare a tutela dell’incolumità fisica della madre (art. 282-bis CPP), il sig. … impedisce alla sig.a … di comunicare con i figli quando questi ultimi sono con lui. Pertanto lo scrivente non crede che per ora possa essere ripristinata la comunicazione diretta tra i due ex-coniugi (può farlo solo il GIP), come auspicato dal CTU, ma allo stesso tempo ritiene che si debba prescrivere al sig. … di facilitare la comunicazione tra i figli e la madre, quando i bambini sono con lui.

Venendo alle conclusioni e alla risposta ai quesiti:

Allo scrivente la conflittualità è parsa unilaterale, con il sig. … che non ha ancora elaborato il lutto della separazione mettendo in atto tutta una serie di ritorsioni verso la ex-moglie, che comprendono persino intercettazioni telefoniche e ambientali abusive, attuate con modalità che dovrebbero essere chiarite (da quanto da lui stesso depositato si deduce che lui non era presente quando intercettava le conversazioni della sig.a con i suoi familiari, fatto che configura una grave violazione della privacy). In questi suoi agiti per vendicarsi della separazione e punire la sig.a … rientra anche l’utilizzo dei figli ai quali impone i suoi ritmi, i suoi orari, i suoi voleri, del tutto inconsapevole che come padre deve rispettare i tempi e la volontà dei figli; proseguendo di questo passo il sig. … verrà a trovarsi, tra non molto, di fronte al rifiuto deciso dei figli di frequentarlo. E varrà poco appellarsi nuovamente alla cosiddetta alienazione parentale visto che chi sta allontanando i figli dal padre è proprio il padre con il suo comportamento violento e prevaricatore.

In merito alla capacità genitoriale lo scrivente rileva delle criticità circa la responsabilità genitoriale del padre, come sopra dettagliato; i bambini hanno sicuramente bisogno di giocare e divertirsi ma hanno anche bisogno di essere seguiti nei loro percorsi di studi, hanno bisogno di stimoli culturali, cose che allo stato attuale vengono loro garantite solo dalla madre.

Si dissente dalla visione del CTU che vorrebbe ampliare i momenti di presenza del padre, da lui ritenuti sperequati, sia perché così non è, sia perché la genitorialità non è questione di quantità ma di qualità del tempo che i figli trascorrono con i genitori, e, francamente, sottrarre altro tempo allo studio e all’educazione in favore del puro divertimento non sembra utile alla crescita dei bambini, non è nel loro interesse.

Così come lo scrivente ritiene che i momenti di presenza del padre potrebbero, sì, essere ampliati ma non in funzione della maggiore disponibilità di tempo dello stesso (l’interesse da tutelare non è quello degli adulti ma dei minori) ma solo se ciò fosse utile alla migliore crescita dei bambini; allo stato attuale, come già detto più volte, ciò non è utile ai bambini, non è nel loro interesse perdere giorni di scuola per il parco giochi dove, tra l’altro, il padre non ha nemmeno l’accortezza di non farli raffreddare ogni volta che fanno giochi acquatici e restano con i vestiti bagnati addosso per l’intera serata.

Si dissente dalla proposta del CTU che nel W-E di sua spettanza il padre prenda i figli il venerdì all’uscita dalla scuola per riaccompagnarli il lunedì mattina successivo; già con l’attuale modalità di visita ogni lunedì mattina successivo al W-E col padre i ragazzi vanno a scuola senza aver svolto i compiti, spesso il padre non ha mandato i figli a scuola il sabato mattina, spesso non li ha mandati al catechismo.

In conclusione, e in risposta ai quesiti, si ritiene che le attuali modalità di affidamento e regolamentazione del diritto di visita del padre, come disposte dall’ordinanza presidenziale del … …, restino immutate poiché è troppo breve il tempo trascorso per poter apportare modifiche; i minori hanno assimilato questi tempi e sarebbe per loro destabilizzante una modifica a così breve distanza di tempo.

Il permanere delle attuali condizioni va però vincolato a un percorso di tutela dei minori da parte dei Servizi consultoriali competenti, per la verifica del loro stato di salute psico-fisica e di crescita educativa e culturale, con relazione periodica a codesto spett.le Tribunale ai fini del mantenimento o della modifica delle attuali condizioni di affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario. Ciò nell’esclusivo interesse dei minori.

Occorre poi stabilire gli orari in cui un genitore può telefonare ai figli quando gli stessi sono con l’altro genitore, e la durata della telefonata.

Non ho ulteriori notizie di questa vicenda. È davvero singolare la tendenza, alquanto generalizzata di tutti i CTU che ho incontrato, di occultare la realtà quando sfavorevole ai padri, e di inventarsi addebiti alle madri.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

  1. a) Bruch CS (2001), Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases. Family Law Quarterly, V. 35, N. 3. https://bit.ly/3estnHB b) Hoult J (2006), The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy. Children’s Legal Rights Journal, 26, N° 1, Spring 2006. http://www.leadershipcouncil.org/docs/Hoult.pdf c) Crisma M, Romito P (2007), L’occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale. Rivista di Sessuologia, 31(4):263-270. https://bit.ly/3nc2bAC d) Escudero A, Aguilar L, de la Cruz J (2008b), La lógica del Síndrome de AlienaciónParental de Gardner (SAP): Del síndrome «puro» a la «terapia de la amenaza». https://bit.ly/32H0QbE e) Vaccaro S e Barea Payueta C (2011), La presunta sindrome di alienazione genitoriale – Uno strumento che perpetua il maltrattamento e l’abuso. EdIt. https://bit.ly/3tJftHs
  2. Si aggiunga a ciò che questa teoria è stata sconfessata dalla dichiarazione del Ministro della salute che nell’ottobre 2012 in un suo intervento alla Camera ha evidenziato che la stessa non ha alcuna base scientifica, (“l’Istituto Superiore di Sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia”), e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del marzo 2013 che ha annullato una sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Venezia che si richiamava alla PAS, stabilendo che non si possono usare in Tribunale concetti privi di validità scientifica, (“non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”) (Cass. Civ., 20/3/13, n. 7041).
  3. Mazzeo A (2015) Riflessioni sull’alienazione parentale. Relazione al Convegno Nazionale: “Separazioni conflittuali e ‘abusi’ socio-giudiziari. Quali tutele per i minori?” Roma 20 novembre 2015. Camera dei Deputati, Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151120.pdf
  4. Il termine femminicidio sta a indicare non tanto il sesso della persona uccisa ma chi ha commesso il reato (di solito l’ex-partner ma anche un altro congiunto) e il motivo per cui la donna è stata uccisa (rifiuto di sottomettersi alla volontà del maschio); l’uccisione di una donna, es., durante una rapina non è un femminicidio. L’uccisione di una donna da parte dell’ex-partner per punizione, mancata accettazione della separazione o altro, o dai familiari perché non si sottomette al maschio padre-padrone è un femminicidio.
  5. L’Ordinanza del GIP del Tribunale di … dà ampia contezza dei numerosi episodi di violenza fisica e verbale del … contro la …, protrattisi dall’… a tutto il …, incurante persino delle numerose querele presentate dalla ….
  6. Come dimostrato dai recenti studi delle neuroscienze affettive, la paura è un’emozione spontanea, primaria, e rappresenta la risposta dell’organismo alle esperienze dolorose e alle situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Jaak Panksekk, psicobiologo, e Lucy Biven, psicoterapeuta infantile, hanno riassunto in un recente libro (Archeologia della mente – Origini neuroevolutive delle emozioni umane, Raffaello Cortina Editore, 2011) le più recenti conoscenze in materia che hanno consentito di individuare un sistema neuronale della paura, presente in tutti gli esseri viventi, che “genera stati affettivi negativi da cui tutti gli animali e le persone desiderano fuggire”. Tale sistema viene stimolato dal dolore e dalle situazioni di pericolo per l’incolumità personale e la sopravvivenza individuale; è difatti al servizio dell’istinto di sopravvivenza. Nella specie umana è situato in una zona del cervello arcaica dal punto di vista evolutivo, l’area grigia periacqueduttale, che si trova nel mesencefalo, e non è attivabile da stimoli cognitivi prodotti dalla corteccia cerebrale, più evoluta dal punto di vista filogenetico. Addirittura, animali privi della corteccia cerebrale continuano a presentare l’attivazione di questo sistema in seguito a stimoli dolorosi; questo significa che la sua attivazione prescinde da stimoli cognitivi (il famoso parlar male dell’altro genitore, tanto per tornare allo specifico di questa CTP, che condizionerebbe i bambini a rifiutare un genitore); ciò che attiva il sistema, e genera stati di paura, è il dolore o le situazioni di pericolo per la propria incolumità personale. Gli stimoli che hanno generato la paura vengono rapidamente memorizzati, proprio perché l’immediata riposta a tali stimoli è essenziale per la sopravvivenza, e attivano le aree cerebrali superiori cognitive che elaborano la la risposta comportamentale più adeguata (di solito la fuga dalla situazione di pericolo o dalla persona che incute paura).
  7. «In caso di genitori separati e di affido condiviso dei figli, nonostante vadano sempre garantite adeguate occasioni di frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, l’eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, soprattutto durante il periodo scolastico, non è pienamente rispondente all’interesse del minore, perché lo costringe a continui spostamenti e gli impone un’organizzazione delle incombenze quotidiane (libri da portare a scuola il giorno dopo, abbigliamento per la scuola) che può essergli gravosa». (Tribunale di Perugia, ordinanza del 6 luglio 2015).
  8. Incontro che non si sarebbe dovuto svolgere, visto il provvedimento cautelare del GIP, e comunque in violazione della Convenzione di Istanbul, completamente ignorata in questa CTU.
  9. Il concetto di triangolazione è stato introdotto in letteratura dallo psichiatra Murray Bowen il quale, studiando le famiglie di pazienti schizofrenici – quindi adulti – ricoverati in ospedale psichiatrico, constatò la presenza nelle famiglie di questi soggetti di alcune dinamiche disfunzionali. Diede il nome di triangolazione a quella particolare dinamica che vedeva un terzo soggetto, di solito un figlio, coinvolto nella relazione tra i genitori nel momento in cui la tensione emotiva conflittuale tra di loro giungeva a livelli paradossi. Il concetto nasce quindi per studiare le dinamiche di famiglie non separate con un figlio schizofrenico. Non so quanto sia corretto sul piano metodologico traslare questo concetto applicandolo alle famiglie separate.
  10. Shapiro F, Kaslow FW, Maxfield L (2011), Manuale di EMDR e terapia familiare. Edizioni Ferrari Sinibaldi, Milano.
  11. Il CTP del padre, ovviamente grande sostenitore della PAS, scrisse nella sua relazione che poiché i bambini dormivano dalla madre, i tempi di permanenza erano fortemente sbilanciati a favore delle madre, calcolandovi anche le ore notturne.

(Dal testo “Contro la PAS e l’alienazione parentale – Consulenze e pareri tecnici)

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